M. Baffa APROFONDIMENTO SUI MESTIERI E ARTI DI
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M. Baffa APROFONDIMENTO SUI MESTIERI E ARTI DI
APPROFONDIMENTO SUI MESTIERI ED ARTI DI STRADA. § NORMATIVA DI RIFERIMENTO - R.D. 18.06.1931 N. 773 , Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato in G.U. del 26/06/1931 , n. 146; - R.D. 06.05.1940 N. 635 , Regolamento per l’esecuzione del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato in G.U. del 26/06/1940 , n. 149 ; - L. 05 febbraio 1934, n. 327 e relativo regolamento , R.D. 29/12/1939, N. 2255 in materia di commercio ambulante; - D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; - L. 03 maggio 1955, n. 407 in materia di facchinaggio; - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (Abrogazione dell’art. 121 in materia di facchinaggio) - D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (Abrogazione degli artt.121 TULPS cc. 1 e 2); Oggetto del presente approfondimento il contenuto degli artt. 121 e 124 TULPS , oggetto di abrogazione ai commi 1 e 2 con l’intervento legislativo attuato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ; altri interventi sono andati a normare ipotesi specifici che oggi trovano in leggi speciali o quadro la legislazione di riferimento sia in ordine al rilascio dei titoli autorizzativi che dal punto di vista sanzionatorio. Il Capo V del TULPS , in particolare gli artt. 121 e 124, avente a rubrica “Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori (di cui ai succ. art. da 224 a 227 del Reg. Esec. TULPS) individuava nei mestieri girovaghi una serie di attività per il cui esercizio era previsto il rilascio di apposita licenza da parte della Autorità di P.S. tra i quali ..omissis….<< il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino , cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione…omissis…. E' vietato il mestiere di ciarlatano….omiss……>> Già il D.lgs n. 480/1994 era andato a depenalizzare diverse ipotesi contemplate nel TULPS fino alla abrogazione definitiva degli artt. 121 e 124 e 125 con l’intervento del D.P.R. 311 /2001. Ulteriore intervento di abrogazione è avvenuto per l’art. 123 già depenalizzato dall’art. 17 bis del TULPS con l’emanazione dell ’art. 46, comma 3, lett. b), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. Questo è andato ad incidere anche sul soprarichiamato art. 124 del TULPS il quale nella versione originaria recitava testualmente <<Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore. In occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza]. Andiamo quindi a verificare le ipotesi concrete che potremmo riscontrare durante la nostra attività di controllo in strada , che è opportuno, visto il vuoto legislativo venutosi a creare,andare a regolamentare con apposito provvedimento di cui si allega una traccia, al termine di questo intervento. In particolare ad eccezione delle attività contemplate e previste da norme specifiche, la violazione al Regolamento Comunale richiamato ci consentirà : 1) l’applicazione di sanzioni previste dall’art. 7 bis del TUEL; Autore: Marco Baffa 1 2) l’applicazione del combinato disposto di cui all’art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 con la possibilità di sequestro per la successiva confisca degli oggetti o strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività medesima. Preliminarmente è opportuno individuare il concetto di arte di strada, attività da inquadrasi nell’ambito di“arte e spettacolo di strada, esibizione personale, produzione di opere dell’ingegno a carattere creativo”, quali: musicisti, mimi, scultori, finger art, dream painters, marionettisti, mosaicisti e collage. La successiva bozza di regolamento va ad individuare vari aspetti che ognuno potrà modulare (Divieti, orari, prescrizioni, concessione gratuita di suolo pubblico o a pagamento etc.). Ulteriori attività possono essere inquadrate nelle seguenti: 1) Attività di astrologo a scopo di lucro anche sotto forma di offerta;. 2) Attività di fotografo, intesa come attività il cui scopo va individuato nella realizzazione di video-messaggi e DVD a scopo di lucro anche sotto forma di offerta; 3) Saltimbanchi, cantanti, suonatori e simili; 4) Barcaiolo (Per quanto non espressamente nella L.21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio e quindi applicabile anche nel caso di barche da noleggio); 5) Lustrascarpe intesa come prestazione del servizio di pulizia delle calzature a titolo oneroso con la conseguente occupazione di suolo pubblico per la cassetta e il sedile. Nel caso possa essere ripresa tale attività o una simile, si ritiene debba comunque essere autorizzata; 6) Servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo; 7) Lavavetri intesa come attività prestata dietro corrispettivo o offerta per il servizio svolto e comunque riconducibile al concetto di mestiere girovago e sicuramente tra le più forti ad impatto sociale nelle grandi città. Tale attività oltre alla sanzione prevista dal successivo Regolamento e per cui sarà opportuno prevedere sempre il sequestro per la successiva confisca delle attrezzature potrà anche essere sanzionata nel caso di occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art.20 C.d.S nell’eventualità di presenza di secchio e spazzola e/o ai sensi dell’art. 190 C.d.S., qualora la presenza dei lavavetri sulla carreggiata possa costituire situazione di intralcio o pericolo per la circolazione. 8) Cenciaioli ossia attività di raccolta di cenci o stracci; qualora l’attività venga svolta in forma professionale e a titolo oneroso è configurabile lo svolgimento di attività commerciale in forma itinerante; Le seguenti attività vietate non rientrano nel campo di applicazione del successivo regolamento in quanto normate da leggi specifiche di settore 1)Parcheggiatori di auto; in particolare l'attività di parcheggiatore abusivo è sanzionata dall'art.7 c.15 bis C.d.S. 2)Trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività svolte con intervento sul corpo umano. Si rinvia alla L.n.174/2005 e alle eventuali normative regionali ove adottate in ordine al divieto di esecuzione di tatuaggi in forma itinerante etc. 3)Svolgimento di attività commerciale su area pubblica; 4)Svolgimento di attività di vendita di giornali, riviste e simili a mezzo dei c.d.“strilloni” e a titolo oneroso. Ad oggi la attività è stata completamente liberalizzata e pertanto non soggetta ad alcuna autorizzazione; Autore: Marco Baffa 2 5) Svolgimento dell’attività di cocchiere ovvero di conducente di autoveicoli di piazza; attività che trova fonte normativa nell’art. 82 C.d.S e nelle fonti regionali e locali regolamentari ove adottate; 6) Svolgimento di attività di guida pubblica; disciplinate da leggi regionali sul turismo e le altre normative nazionali ; 7) Pittori o ritrattisti , attività svolta dietro richiesta di corrispettivo ovvero di offerta; 8)Ciarlatani, attività ad oggi ancora vietata dall'art.121 c.3 TULPS, in quanto esclusa dall’abrogazione attuata dal D.P.R. 311/2001 che come abbiamo visto precedentemente ha abrogato i commi 1 e 2 del medesimo articolo. La definizione di “Ciarlatano” viene enucleata nell’art.231 del Reg. Tulps va a individuarla in qualsivoglia attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio. Rientrano in questa ipotesi le varie figure quali indovini, interpreti di sogno, soggetti esercitanti giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano in pubblico grande capacità nella propria arte o professione o magnificano ricette o preparati cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose. La violazione all’art. 121 c.3 e succ. del Regolamento di esecuzione sanzionata ai sensi dell’art. .17 bis c.1 TULPS (S.A. da € 516,00 a € 3.098,00, P.M.R. € 1.032,00, Autorità competente Prefetto). Inoltre il rapporto o il verbale contestato dovrà essere trasmesso ai sensi dell’art. 17 ter senza ritardo al Questore. 9) Gioco delle tre carte, non rientrante nelle ipotesi di gioco d’azzardo secondo l’orientamento della Suprema Corte in quanto rientrante nel gioco di abilità e con modesta incidenza del concetto di aleatorietà. Tuttavia nel caso di condotte fraudolente o illecite saranno ravvisabili i reati di cui al vigente codice penale quali art. 640 etc. Di seguito la principale giurisprudenza di merito in ordine agli art. 121 e 124 TULPS. Cassazione Civile Facchinaggio 1. Per l'attività di facchinaggio, che si svolga senza vincolo gerarchico o disciplinare e pertanto in regime, non di rapporto di lavoro subordinato, bensì di contratto d'opera, non può trovare applicazione l'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 che vieta l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro, neppure nell'ipotesi in cui i lavori di facchinaggio siano eseguiti da facchini operanti per il tramite di organismi associati come le cooperative, le carovane od altre associazioni similari. Invece deve, in tale ipotesi, ravvisarsi la figura del "facchino libero esercente" la cui attività - soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'art. 121 del R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - è disciplinata dalle disposizioni della legge n. 407 del 1955, fatte salve espressamente dall'art. 5, lettera g), della citata legge n. 1369. Sez. Lav., sent. n. 1663 del 26-02-1985, Canonichini c. Istituto Nazionale Trasporti (rv 439637) Cassazione Civile Attività di veggente In materia di infrazioni amministrative, possono ritenersi sanzioni accessorie, ai fini della competenza giurisdizionale del pretore in materia di opposizione, solo quelle che, aggiungendosi, in relazione di secondarietà e complementarità, ad una sanzione principale, ne condividano comunque il carattere punitivo. Ne consegue che non può essere qualificata come irrogativa di una sanzione accessoria l'ordinanza con cui il questore ordini l'immediata cessazione dell'attività di veggente, in quanto reputata compresa nel mestiere di ciarlatano, vietato dall'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e meglio definito dall'art. 231 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635), e conseguentemente deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo per l'impugnazione del medesimo provvedimento. Sez. U., sent. n. 59 del 13-02-1999, Ministero dell'interno c. Acone (rv 523165). Autore: Marco Baffa 3 Consiglio di Stato Mestiere di cartomante Il divieto "di esercitare il mestiere di cartomante" desumibile dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dall'art. 231 del regolamento di attuazione non si applica soltanto quando l'attività (comunque nel totale rispetto dei valori della persona) non possa essere qualificata come "mestiere" nei confronti delle persone cui si rivolge, e cioè quando sia direttamente rivolta al pubblico in totale assenza dello scopo di lucro e di qualunque corrispettivo (ad esempio, per un intrattenimento del tutto saltuario, per gioco o per manifestare la propria abilità dialettica) e quando l'attività sia retribuita da un solo contraente (che persegua un interesse meritevole di tutela, quale quello di consentire uno spettacolo gratuito in favore del pubblico), in totale assenza di qualunque corrispettivo da parte delle persone che abbiano contatti con il cartomante. In altri termini, la normativa vigente vieta lo svolgimento del mestiere di cartomante, perché comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, ragionevolmente valutato dalla norma, il rischio dell'approfittamento dell'altrui credulità (pregiudizievole sotto il profilo patrimoniale e anche personale), anche se non sono in concreto commessi reati. Sez. VI, sent. n. 814 del 27-02-2006 (ud. del 04-11-2005), Questura di Napoli e altri c. C.G. Cassazione Civile Gioco delle tre campanelle Il giuoco cosiddetto delle "tre campanelle", ancorché rientri nella nozione di mestiere recepita dal T.U. approvato con R.D. n. 773 del 1931 (che indica ogni attività di carattere prevalentemente manuale che si apprende in genere col tirocinio e/o con la pratica, esercitata con un minimo di abitualità a scopo di guadagno), non postula per il suo esercizio l'obbligo d'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'autorità di P.S., dal quale l'art. 227 del Regolamento approvato con R.D. n. 635 del 1940 esclude l'esercizio di giuochi di qualsiasi genere, con la conseguenza che, ai soggetti che praticano il suddetto giuoco, tanto se venga esercitato in posto fisso che in forma ambulante, non può essere irrogata sanzione collegata dell'obbligo d'iscrizione posto dall'art. 121 del R.D. n. 773 del 1931 citato. Sez. I, sent. n. 11178 del 22-08-2001, Cifarelli c. Pref. della Provincia di Cuneo (rv 549023). Cassazione Penale Fotografi Ai fini della sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, l'occasionale esecuzione di un "reportage" fotografico, anche se ampio, non può considerarsi svolgimento professionale dell'arte fotografica, in quanto al concetto di esercizio d i un'arte è inerente lo svolgimento di essa con carattere di professionalità, cioè in modo continuativo, non saltuario, con esclusione, quindi, dell'attività del dilettante. Sez. I, sent. n. 857 del 23-04-1988 (ud. del 17-03-1988), Pozzani (rv 178213). Cassazione Penale Ciarlatani In tema di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà), affinché lo scopo perseguito dal legislatore, ossia il reinserimento del soggetto nella società, sia raggiunto, è indispensabile che l'attività lavorativa svolta dal destinatario della misura non rivesta aspetti illeciti o truffaldini. L'attività di "mago", che sfrutta la credulità altrui traendo profitto da pratiche presentate come dirette a predire il futuro o a evitare malanni o gli effetti di "fatture" al cliente ovvero a procurare danni alle persone dal cliente indicate, giuridicamente s'inquadra nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'art. 121, ultimo comma, del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773). Lo sfruttamento della credulità altrui, propria di chi si professi "mago", porta facilmente a sconfinare nel reato di truffa, sicché appare corretto negare la mis ura alternativa sul rilievo circa la probabilità della perpetrazione di ulteriori reati da parte all'istante che si proponga di continuare a svolgere tale attività, se sottoposto a misura alternativa. Sez. I, sent. n. 5582 del 17-01-1995 (ud. del 22-11-1994), Pisano (rv 200104). Autore: Marco Baffa 4 Consiglio di Stato Mestiere di ciarlatano 11. La struttura del combinato disposto di cui agli artt. 121, .U. approvato con R.D. n. 773/1931 e 231 del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 635/1940 porta a ritenere che le attività espressamente elencate, tra cui quella di cartomante, sono di per sé idonee a configurare il "mestiere di ciarlatano", di cui è espressamente vietato l'esercizio. Sez. VI, sent. n. 951 del 22-02-2007 (ud. del 01-12-2006), Ministero dell'Interno e altri c. L.A. Cassazione Penale Parcheggiatori L'attività di custodia e vigilanza degli autoveicoli in sosta rientra tra quelle previste e disciplinate dall'art. 121 del T.U.L.P.S. e per le quali è sufficiente l'iscrizione nell'apposito registro tenuto una volta dall'autorità di P.S. ed ora dai Comuni. L'attività di parcheggiatore rientra infatti tra i "mestieri analoghi" previsti dal detto art. 121. È evidente infatti l'affinità con il mestiere di servitore di piazza espressamente previsto dalla norma. Sez. I, sent. n. 5941 del 12-05-1996 (cc. del 01-04-1996), Druetta (rv 205116). Consiglio di Stato Criterio interpretativo della disposizione di cui all'art. 121 T. U. P. S. Il canone ermeneutico da applicarsi a fronte di norme quali quelle di cui all'art. 121, T.U. approvato con R.D. n. 773/1931 e l'art. 231 del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 635/1940 non può che essere quello secondo cui ciò che viene espressamente e chiaramente disposto dal legislatore è idoneo a produrre l'effetto giuridico previsto dalla normativa complessiva, avendo esso già fatto una valutazione a monte dall'idoneità del meccanismo normativo a perseguire lo scopo temuto o sperato. Sez. VI, sent. n. 951 del 22-02-2007 (ud. del 01-12-2006), Ministero dell'Interno e altri c. L.A. Segue: Fac-simile Regolamento delle attività ed arti di strada. Autore: Marco Baffa 5 COMUNE DI XXXXXX CORPO DI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTVITA’ ED ARTI DI STRADA NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI XXXXXX Art. 1 Oggetto del Regolamento Oggetto del presente regolamento lo svolgimento delle attività ed arti di strada, nel territorio comunale di XXXXX con i vincoli e nei limiti contemplati e previsti nei successivi articoli. Art. 2 Definizione di artisti di strada Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico sotto forma spontanea senza fine di lucro. Art. 3 Occupazioni con strutture nel corso dell’esibizione E’ fatto divieto di occupare lo spazio necessario all’esibizione con strutture, elementi o costruzioni fisse. All’uopo e in considerazione di ciò, l’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e/o dello strumento o apparato utilizzato allo scopo non rientra nella normativa di applicazione dell’imposta di occupazione di suolo pubblico qualora non superi i mq uno. L’occupazione dovrà essere in ogni caso costituita da materiale leggero, spostabile e attinente in ogni caso alla esibizione. L’occupazione nel limite sopra indicato dovrà ritenersi a titolo gratuito. Art. 4 Aree comunali in cui è vietato lo svolgimento delle attività e mestieri di strada Salvo specifica autorizzazione per specifiche iniziative da parte della civica Amministrazione ovvero da parte delle competenti Autorità, è vietata qualsivoglia attività o mestiere di strada nelle seguenti vie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Al di fuori delle presente vie in cui è tassativamente vietata se non autorizzata qualsivoglia forma di attività ludica, artistico o culturale, nelle altre località gli orari previsti per le perfomances sono i seguenti - dalle ore 09.30 alle ore 23.00 dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 09.30 alle ore 19.30 dal 1 ottobre al 30 aprile La Civica Amministrazione e i Consigli di Zona in occasione di particolari festività si riservano di consentire orari di esibizione più ampi ovvero per ragioni ostative contingenti di vietare o ridurre temporaneamente l’arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati. In ogni caso la singola performance ove autorizzata, non potrà superare la dura di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. In ogni caso è fatto divieto di occupare preventivamente lo spazio da adibire alla performance stessa. E’ vietato inoltre l’utilizzo di spazio adibito allo stazionamento di veicoli se non espressamente autorizzato dalla Civica Amministrazione; in tal caso la Civica Amm.ne potrà esigere il pagamento di apposito tributo per la concessione di suolo pubblico Art. 5 Autore: Marco Baffa 6 Prescrizioni e cautele per lo svolgimento delle attività e mestieri di strada. Chi esercita l’arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale,non dovrà in ogni caso ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà in ogni caso costituire percolo per l’incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose. In ogni caso al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuove qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito. E’ fatto inoltre divieto di utilizzare durante la propria performance, di uno o più animali di qualsiasi specie. Art. 6 Divieto di esigere il pagamento di corrispettivo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada In ogni caso è fatto divieto chiedere da parte dell’artista il pagamento di biglietto o comunque pretendere qualsivoglia corrispettivo in denaro o altro per la sua esibizione; qualsivoglia elargizione di denaro da parte del pubblico spettatore è da intendersi quale atto di liberalità; è pertanto vietato il c.d. “passaggio a cappello “ da parte dell’artista al termine dello spettacolo. E’ inoltre vietato esercitare il commercio ambulante,tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E’ altresì vietato qualsivoglia forma di pubblicità se non in osservanza della vigente normativa di riferimento. Art. 7 Divieto di arrecare disturbo o incomodo durante lo svolgimento delle attività e mestieri di strada In ogni caso durante lo svolgimento di esibizioni musicali ovvero canore ove consentite, l’artista dovrà osservare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo alla quiete pubblica. E’ fatto altresì divieto durante l’esibizione di diffusione sonora con impianti di amplificazione, anche di piccole dimensioni. Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete pubblica per abuso nell’utilizzo degli strumenti musicali ovvero durante ol svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all’art. 659 C.P. Art. 8 Prescrizioni e modalità di svolgimento delle attività di strada esercitata dai “Madonnari” Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno da parte dei c.d. “Madonnari”, dovrà essere fatto utilizzo di materiali che non danneggino i selciati ovvero la pavimentazione. In ogni caso è fatto divieto di praticare la tecnica di disegno in tutte le vie ricompresse al precedente art. 4 e direttamente su sagrati di chiese ovvero luoghi di culto ovvero in zone di altro pregio. La possibilità di esercitare qualsivoglia forma di disegno sui muri dovrà essere espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione. Art. 9 Responsabilità’ per danni L’Amministrazione Civica non assume alcuna responsabilità’ in ordine ad eventuali danni a persone o cose comunque derivanti o ascrivibili a comportamenti dell’artista di strada in cui si configuri imprudenza ovvero imperizia ovvero inosservanza di leggi e regolamenti. Art. 10 Autore: Marco Baffa 7 Ulteriori attività vietate In tutte le vie,piazze, viali di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento sono vietate le seguenti ulteriori attività: 1)Attività di astrologo; 2)Attività di fotografo intesa come attivita’ finalizzata alla realizzazione di video- messaggi e DVD dietro pagamento di corrispettivo. L’attività amatoriale senza fine di lucro può essere esercitata liberamente su tutto il territorio comunale. 3)Le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili); 4)Ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione veicolare ; 5)L’attività di parcheggiatore di autovetture e di custodia e vigilanza dei veicoli in sosta se non nelle aree previste dall’Amm.ne Comunale con le modalità e le tariffe determinate con propri atti come previsto dall’art.7 CdS ; 6)Tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano ; 7)Il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti . 8) Attività di lustrascarpe, servitori o facchini di piazza, fattorini d’albergo; 9) Attività di lavavetri o lavaggio di elargizioni ed offerte in denaro; veicoli o mezzi di trasporto volta alla richiesta di 10)Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento l’attività di “strilloni” ovvero delle persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti; si rinvia alla vigente normativa di riferimento ove compatibile. 11)Attività definita alla voce “cenciaio ” e dai suoi sinonimi “cenciaiolo ” o “cenciaiuolo ” come chi compra o vende cenci, si intende comunque riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro offerta. 12)Attivita’ di pittore ritrattista dietro corrispettivo ovvero offerta di denaro ; 13) Gioco delle tre carte, fatto salvo l’esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale Art. 11 Attivita’ su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore - rinvio Si elencano infine le attività su strada che, originariamente citate nelle normative finora analizzate o comunque presenti nel nostro territorio, sono disciplinate da normative di settore. 1) Parcheggiatori di auto, la cui attività è disciplinata e sanzionata se svolta abusivamente dall’art.7 c.15 bis C.d.S. ; 2)Trecciaioli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie ed in particolare a tutte le attività svolte sul corpo umano già disciplinata dalla L.174 /2005 ; Autore: Marco Baffa 8 3)Commercio su area pubblica già disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore; 4)Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore; 5)Guide pubbliche già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore; Art. 12 Sanzioni Nel caso di violazione agli obblighi ovvero divieti ovvero prescrizioni del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs.267/2000 (TUEELL), si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 E’ inoltre sempre previsto il sequestro delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81. I principi basilari della potestà regolamentare degli Enti locali sono rinvenibili nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 Suppl.Ord. del 28/09/2000) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265). Ecco in breve sintesi alcuni passaggi rinvenibile nel dettato normativo di interesse per il presente appronfondimento: Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province 1 . Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. ….omissis….. 4 . I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5 . I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Autore: Marco Baffa 9 Articolo 7 Regolamenti 1 . Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Pertanto per tutti i colleghi nel caso i propri Comuni non avessero ancora provveduto ad emanare i relativi regolamenti, tra cui l’allegato disciplinare per le arti e mestieri di strada, ulteriore passaggio sarà l’adozione di un ulteriore apposito regolamento di adeguamento delle sanzioni amministrative da applicarsi nel caso di applicazione di norme regolamentari locali ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 Suppl.Ord. del 28/09/2000) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265). 3) Allegato fac simile regolamento sanzioni amm. ve ai regolamenti. Autore: Marco Baffa 10 COMUNE DI XXXXXXX PROVINCIA DI XXXXXX REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Art. 1 – Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti comunali e delle ordinanze emesse in attuazione delle disposizioni di Legge o dei Regolamenti comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria. 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i. Art.2 – Importo delle sanzioni. Per la violazione di regolamenti o delle ordinanze emesse in attuazione delle disposizioni di legge o di regolamenti comunali si applicano le seguent i sanzioni amministrative pecuniarie: 1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti od ordinanze comunali : da 50 (cinquanta) euro a 500 (cinquecento) euro; 2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta ) euro; 3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta) euro; 4. violazione di ordinanze disposte dal Sindaco o dai Dirigenti in attuazione di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari : da 70 (settanta) euro a 420 (quattrocentoventi) euro; 5. violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge e non punite ai sensi dell’art. 650 C.P.: da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta) euro; 6. violazione al regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa e relative tariffe, fatto salvo quanto già sanzionato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 285/1992 da 30 (trenta) euro a 180 (centottanta) euro; 7. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da 30 (trenta) euro a 180 (centottanta) euro; 8. per l’inosservanza delle norme regolamentari in materia di pubblicità, effettuazioni di pubbliche affissioni non comprese nelle ipotesi sanzionatorie cui all’art. 23 D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 493/95 e dall’art. 113 del R.D. 773/1931 si applica quanto previsto dall’art. 24 c.2 del D.Lgs. 507/83 Autore: Marco Baffa 11 9. violazioni ai regolamenti comunali diverse da quelle previste ai punti precedenti: da 50 (cinquanta ) euro a 500 (cinquecento) euro. Art. 3 – Pagamento in misura ridotta. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali all’autore dell’illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall’art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge n. 689/1981. Art. 4 – Obbligo del rapporto. 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della legge 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente Responsabile del Settore competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l’ordinanza. 2. Il Dirigente Responsabile del settore ricevuto il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/1981 adotta il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 della legge stessa e sulla base dell’istruttoria da effettuarsi dal Corpo di Polizia Locale, unità organizzativa di supporto per tutte le sanzioni amministrative alla cui irrogazione deve provvedere il Comune e per le quali trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 689/1981: 3. Il Dirigente Responsabile del Settore adotta, su istruttoria della Polizia Locale, il provvedimento di concessione del pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 26 della legge 689/1981. 1.1 Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie. 1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione . A tutti voi l’agurio di buon lavoro. Alla prossima !!!! Autore: Marco Baffa 12