LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 (GU n. 42 del 20-2

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LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9 (GU n. 42 del 20-2
LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22
dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle
carceri. (12G0026)
(GU n. 42 del 20-2-2012)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012
(a seguire il testo coordinato)
La Camera
approvato;
dei
deputati
ed
il
Senato
della
Repubblica
hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Ministri
Consiglio
dei
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3074):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) il
22 dicembre 2011.
Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede referente, il
22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^.
Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 22
dicembre 2011.
Esaminato dalla 2^ Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11 e
12 gennaio 2012.
Esaminato in Aula l'11, 18, 19, 24 gennaio 2012 ed approvato il
25 gennaio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 4909):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il
30 gennaio 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
Commissioni I, III, V, VI, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 gennaio;
1, 2, 6 e 7 febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 7, 8 e 9 febbraio 2012 ed approvato il 14
febbraio 2012.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211
All'articolo 1:
al comma 1, e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto
dall'articolo 558"»;
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai
commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in
consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove
l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito presso idonee strutture
nella
disponibilita'
degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo le parole:
«nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito» sono inserite
le seguenti: «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o
altro luogo di privata dimora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il procuratore capo della Repubblica
predispone
le
necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei
termini di cui all'articolo 558 del codice»;
la lettera b) e' soppressa;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
"1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di
cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato
di detenzione presso
un
istituto
penitenziario,
salvo,
in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice"»;
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti
di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al
Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di
sicurezza). - 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975,
n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera 1-bis), e'
inserita la seguente:
"l-ter) i membri del Parlamento europeo";
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente:
"Art. 67-bis. (Visite alle camere di sicurezza). 1.
Le
disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di
sicurezza".
Art. 2-ter. (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei
magistrati). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente:
"gg-bis) l'inosservanza
dell'articolo
123
delle
norme
di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"».
All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto"
e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se
gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"».
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Norme in materia di riparazione per l'ingiusta
detenzione). - 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di
procedura penale si applicano anche ai
procedimenti
definiti
anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con
sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in
ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque
trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro per
l'anno
2012,
si
provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di
politica
economica.
Art. 3-ter. (Disposizioni per il definitivo superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari). - 1.
Il
termine
per
il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi
sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20
novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le
modalita' previste dal citato decreto e dai successivi accordi e
fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1°
febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997,
pubblicato
nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da
svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro
della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli
ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante
riduzione
degli
stanziamenti
relativi
alle
spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli
affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei
programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica
dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a
quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'
determinata d'intesa tra
il
Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e
le regioni ove gli stessi sono ubicati».
All'articolo 4, comma 1, la parola: «contrastare» e' sostituita
dalla seguente: «fronteggiare».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011 , n. 211
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti per
il
contrasto
della
tensione
detentiva
determinata
dal
sovraffollamento delle carceri.». (12A01920)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e
l'efficacia
degli
atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto
dall'articolo 558.». ))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato
di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui
ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in
consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che
l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove
l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere
e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia
custodito presso idonee strutture
nella
disponibilita'
degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata
dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di
urgenza il giudice con
decreto
motivato
puo'
disporre
il
trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica
predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; ))
b. (soppressa).
(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di detenuto al quale sono state applicate le misure di
cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato
di detenzione presso
un
istituto
penitenziario,
salvo,
in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo
necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico
spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e'
individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».
(( Art. 2-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite
agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»;
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. (Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». ))
(( Art. 2-ter
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199
(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto"
e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se
gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))
(( Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione
per l'ingiusta detenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data
di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in
giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in
ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque
trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
5 milioni di euro per
l'anno
2012,
si
provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per gli interventi strutturali di
politica
economica. ))
(( Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. Il termine per il completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai
conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011,
secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997,
pubblicato
nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da
svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le
persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro
della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli
ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante
riduzione
degli
stanziamenti
relativi
alle
spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei
programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica
dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a
quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e'
determinata d'intesa tra
il
Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento,
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.
la
1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento degli
istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e'
autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse
all'adeguamento, potenziamento e
alla
messa
a
norma
delle
infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si
provvede
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con
esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni
di
bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.