Rideterminazione del compenso per copia privata
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Rideterminazione del compenso per copia privata
ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL Audizione del 3 luglio 2009 sulla “Rideterminazione del compenso per copia privata” (già regolato dalla L. 633/1941, art 71-septies) dinanzi alla Commissione Speciale costituita nell’ambito del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’Autore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI Signor Presidente, Signori Commissari, innanzitutto intendo ringraziare per l’opportunità che ci viene data, come Associazione, di fornire un fattivo contributo al dibattito in corso sulla rideterminazione del compenso per copia privata, oggi regolato dall’art. 71-septies, secondo comma della legge n. 633 del 1941, meglio nota come legge sul diritto d’autore. Assotelecomunicazioni-ASSTEL è l’Associazione che, nel sistema Confindustria, rappresenta le imprese esercenti di servizi di telecomunicazione, ricomprendendo gli Operatori di telecomunicazione (Telecom Italia, Vodafone, Opitel-Tele2, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT), Operatori di sviluppo e implementazione di servizi ICT applicati alle telecomunicazioni (tra questi Ericsson e Nokia Italia), Servizi alla clientela, Gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione. Le considerazioni che svolgiamo di seguito rappresentano un primo contributo per il Legislatore nell’ottica di consentire allo stesso di acquisire ogni elemento informativo utile per una corretta ed equilibrata definizione del proprio intervento sul tema in questione. In particolare, essendo l’intervento suscettibile di incidere su un settore, come quello delle comunicazioni elettroniche, caratterizzato da un sistema complesso di mercato e di regole, queste ultime di matrice sia nazionale sia comunitaria, una corretta ponderazione dei correlati impatti giuridici, economici e di mercato risulta ineludibile. Il riferimento alla compatibilità degli interventi col quadro normativo comunitario è quanto mai doveroso, non potendo il Legislatore italiano non tener conto, ancor più nel momento della revisione della vigente normativa, degli obblighi, ma anche delle condizioni, dei criteri e dei limiti derivanti dall’attuale normativa dell’Unione europea in materia (Direttiva 2001/29), nonché degli orientamenti che la Commissione e il Parlamento europeo hanno espresso al fine di garantire un‘adeguata, aggiornata e comune regolamentazione della materia nel Mercato Unico e nel panorama mondiale. A livello comunitario, infatti, il dibattito in merito all’opportunità di armonizzare la normativa applicabile in materia di riproduzione privata è tuttora aperto e si focalizza sull’esigenza di garantire una maggiore circolazione legale dei contenuti digitali. In via preliminare vale la pena ricordare come l’evoluzione tecnologica stia moltiplicando le possibilità che un numero sempre maggiore di soggetti abbia accesso a contenuti legali. Per evitare l’imposizione di un freno alla diffusione di PC, telefoni cellulari e altri devices che contribuiscono allo sviluppo del mercato della banda larga e poter permettere al settore dell’ICT di sviluppare appieno le sue potenzialità, è necessario trovare il giusto equilibrio tra gli interessi di tutti gli attori della value chain. Se da un lato è necessario assicurare che i detentori dei diritti siano equamente remunerati per l’uso che delle loro Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 2 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI opere viene fatto attraverso le reti di comunicazioni elettroniche, dall’altro lato è necessario garantire le giuste condizioni affinché gli operatori di tali reti continuino a investire nell’innovazione e affinché i consumatori possano fruire al meglio di tali opere. E’ necessario, quindi, evitare soluzioni che possano comportare incertezza interpretativa e un aumento non proporzionato dei costi, con conseguente grave danno all’industria e allo sviluppo del mercato ICT già in grave difficoltà, in particolare a livello nazionale (vedi rapporti di Assinform), in un periodo di recessione generale. Prima di procedere alla revisione del quantum del compenso, risulta dunque opportuna una riflessione sui principi generali a cui deve ispirarsi l’adeguamento dell’attuale disciplina conseguente all’innovazione tecnologica. E’, infatti, di fondamentale importanza definire un quadro di principi certi volti a: - individuare chiaramente gli apparecchi e i supporti passibili di equo compenso, escludendo quelli non esclusivamente o prevalentemente destinati alla registrazione. Diversamente una definizione troppo generica e ampia porterebbe a estendere automaticamente in modo indefinito e sproporzionato questo adempimento anche ai dispositivi che non siano stati creati originariamente con queste esclusive finalità e che con ogni probabilità mai svolgeranno tali funzioni, ma che: 1) per comprensibili necessità di interoperabilità meccaniche e dei software di sistema possono permettere di effettuare operazioni di scrittura e comunicazione tra dispositivi direttamente o attraverso supporti di memoria fisica (PC/server/memorie interne-RAM); o che 2) dall’utilizzo legale di applicativi software (addons, plug-ins, widgets) possono acquisire caratteristiche differenti e permettere il compimento di attività e funzioni ulteriori rispetto al prodotto originario (PC, Server, Mobile phones, connected-TV); - evitare l’imposizione di un doppio compenso, sia che esso sia posto in capo ai medesimi soggetti, o che sia a carico di apparecchi o supporti diversi. Questo avrebbe come conseguenza immediata l’aumento del prezzo dei devices o dei servizi a essi correlati, con un impatto negativo in termini di diffusione dell’ICT e delle relative applicazioni e servizi; - escludere i prodotti destinati a un uso professionale. Tale esclusione trova fondamento nelle norme comunitarie e nazionali che, come noto, fanno espresso riferimento al diritto a un compenso per la riproduzione privata per uso personale; mentre si assume che i prodotti destinati a uso professionale non siano utilizzati per effettuare copie private e, come tali, siano esclusi dal diritto al compenso; - laddove il compenso si dovesse calcolare in proporzione alla capacità di registrazione del supporto, sarebbe opportuno prevedere un tetto massimo collegato all’uso effettivo di tale capacità da parte dell’utente privato. A tal fine, sarebbe auspicabile effettuare un benchmark a livello europeo per individuare le modalità con cui un utente medio utilizza le memorie a fini di registrazione a scopi personali di contenuti audio e video. Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 3 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI Asstel, in vista di questa consultazione, ha contribuito alla stesura di un documento complessivo, che sarà presentato a codesta Commissione a firma di diverse Federazioni e Associazioni aderenti a Confindustria, dal titolo “Considerazioni, grandezze e criteri per la rideterminazione dei compensi per copia privata”. Qui ci limitiamo a citare alcuni passaggi, più specificatamente argomentati nel richiamato documento, proprio tenendo conto del combinato disposto tra la normativa nazionale e comunitaria che attualmente regola il tema della copia privata. In particolare ci sembra doveroso richiamare l’attenzione del Comitato sui principi-cardine su cui l’intervento normativo dovrà necessariamente fare perno: a. il compenso per copia privata non è, e non può essere, un indennizzo per atti illeciti, ai quali sono riconducibili, ad esempio, i fenomeni di pirateria informatica; b. il compenso per copia privata non è una tassa; c. il compenso non riguarda prodotti destinati all’uso professionale, né può riguardare gli apparecchi multifunzionali che non siano utilizzati prevalentemente per la riproduzione di copie private; d. la normativa comunitaria precisa che il compenso deve costituire una forma di “fair compensation” (equo compenso) e non di “equitable remuneration” (equa remunerazione), quindi: la determinazione dell’equo compenso per copia privata è dovuto solo laddove il danno o il pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti sia effettivo (con esclusione assoluta, quindi, di copie di contenuti creati dall’utente o di opere non protette o di pubblico dominio); il compenso deve essere proporzionato al pregiudizio subito dal titolare; laddove tale pregiudizio è minimo o nullo “non può sussistere alcun obbligo di pagamento”; il compenso è da escludere laddove i titolari dei diritti abbiano già ricevuto un pagamento in altra forma (per esempio: licenza); il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto delle misure tecnologiche di protezione (MTP); il compenso deve essere escluso laddove i prodotti siano destinati all’esportazione. Interventi adottati in difformità rispetto a tali principi sarebbero, pertanto, in contrasto con la disciplina comunitaria, nonché, come vedremo meglio in seguito, con gli articoli 11 e 3 della Costituzione italiana, rispettivamente per i profili di compatibilità col diritto internazionale e col principio di eguaglianza. Nel rinviare al citato documento “Considerazioni, grandezze e criteri per la rideterminazione dei compensi per copia privata” per un’analisi più dettagliata, intendiamo in questa sede soffermarci su tre aree di particolare impatto per le nostre Associate: Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 4 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI A) la revisione della disciplina della videoregistrazione da remoto B) la proposta di introduzione di una nuova area di assoggettamento quale quella dei terminali telefonici C) la revisione della disciplina degli hard disk e delle memorie fisse o trasferibili. Le considerazioni su dette aree sono esposte nei seguenti tre capitoli. A. Copia privata e videoregistrazione da remoto L’attuale disciplina sul diritto d’autore che consente alle persone fisiche di realizzare e riprodurre copie “private” di contenuti audiovisivi - ovverosia per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali - è stata recentemente riformata dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il citato intervento di riforma, che ha portato a una modifica dell’art 71 septies, comma 1, ha esteso la disciplina della copia privata alle copie effettuate dalle persone fisiche attraverso “sistemi di videoregistrazione da remoto”, forniti da operatori di reti a larga banda con la possibilità per gli utenti di effettuare copie temporanee di contenuti audiovisivi che, invece di risiedere su supporti magnetici presso l’abitazione dell’utente, sono conservati presso server di rete dell’operatore. Il citato intervento di riforma ha altresì garantito una remunerazione agli autori e agli altri titolari dei diritti, stabilendo che un adeguato compenso dovrà essere corrisposto da chi utilizza i sistemi atti a consentire la realizzazione di tali copie private da remoto. 1. Possibili criteri di quantificazioni dell’equo compenso. L’art 71 septies dispone che “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso (…) e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”. 1.1) Oggetto del compenso ASSTEL evidenzia come il compenso di cui all’art. 71 septies non vada inteso come valore economico meramente vincolato alla controprestazione monetaria per la fornitura dei sistemi di videoregistrazione da remoto, ma, piuttosto, come compenso direttamente correlato al concreto beneficio economico, diretto o indiretto, conseguito dalla persona fisica a fronte dell’utilizzo della tecnologia di copia. Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 5 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI Nel caso dei sistemi di videoregistrazione da remoto, pertanto, il compenso deve riflettere le specificità della tecnologia riconducibili alla circostanza che le copie dei programmi possono essere accessibili solo dalla persona fisica che realizza la copia, senza che questa possa essere “prestata” a soggetti diversi, quali amici, familiari, o persone sempre riconducibili alla casistica della fruizione per fini privati. ► Il compenso per i sistemi di videoregistratore deve pertanto essere “scontato” rispetto ad altre tecnologie che consentono una fruizione privata “più amplia” dei contenuti. 1.2.) Criteri di Quantificazione del compenso per i sistemi di videoregistrazione da remoto 1.2.1) Percentuale dei ricavi dell’operatore derivanti dalla fornitura dei sistemi di videoregistrazione da remoto. La scrivente Associazione ritiene che, in conformità con l’art 71 septies, il parametro di determinazione del compenso per la copia privata di fonogrammi e videogrammi effettuata mediante sistemi di videoregistrazione da remoto dovrebbe essere definito come percentuale del corrispettivo specificamente pagato dalle persone fisiche per la fruizione dei sistemi di videoregistrazione da remoto e, dunque, dovrebbe essere correlato alle relative tariffe applicate dagli operatori in relazione alla messa a disposizione delle piattaforme. ►In base alle stime dell’Associazione, si ritiene congrua l’applicazione di una percentuale dell’1,5% ai ricavi specifici da fornitura dei sistemi di videoregistrazione. 1.2.2.) Parificazione tra PVR e sistemi di videoregistrazione da remoto. In alternativa, qualora le offerte degli Operatori non consentissero l’ identificazione di uno specifico prezzo correlato all’utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, perché in “bundle” con diversi servizi tv, il compenso dovrebbe essere definito in modo analogo a quanto previsto per gli apparati di videoregistrazione digitali con supporto locale che forniscono prestazioni equivalenti (denominati Personal Video Recorder cd “PVR”), avendo le due tecnologie analoghe caratteristiche e funzionalità. Pertanto, la capacità di memorizzare fino a 100 ore di programmazione dei sistemi dovrebbe generare un compenso pari a quello imponibile sugli hard disk di 80 Gb; la capacità fino a 250 un compenso pari a quello applicato ad un hard disk di 160 Gb, mentre i sistemi con capacità fino a 500 ore dovrebbero essere assimilati, ai fini del compenso, agli hard disk di 320 Gb. Nella presente ipotesi di parificazione ai PVR, in ragione della circostanza che la remunerazione dei sistemi di videoregistrazione da parte delle persone fisiche avviene su Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 6 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI base periodica (spesso mensile) a differenza di quanto avviene per i PVR (che sono acquistati mediante un contestuale e unico pagamento), si ritiene necessario un conseguente adeguamento del criterio di calcolo del compenso, che valorizzi la periodicità della remunerazione dei sistemi da remoto. A tal fine si ritiene congruo, in considerazione di un periodo di obsolescenza medio di 4 anni degli apparecchi di videoregistrazione personale, che il compenso dovuto dai clienti che utilizzano sistemi di videoregistrazione da remoto sia articolato in pagamenti mensili equivalenti a un 1/48 del compenso previsto per i PVR con prestazioni equivalenti e corrisposto dal cliente fintanto che fruisce dei sistemi da remoto. Tale criterio suggerito consente, dunque, la commisurazione del compenso in relazione alla remunerazione dei sistemi e, pertanto, è coerente con quanto disposto dall’art 71 septies comma 1 laddove detta: “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”. ► il compenso dovrebbe essere definito in modo analogo a quanto previsto per gli apparati di videoregistrazione digitali con supporto locale (denominati “PVR”). 2. Proposta normativa In conformità con quanto premesso nel presente documento, si propone pertanto il seguente articolo: “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto, il compenso di cui all’art 71 septies della legge 633 del 1941 è costituito dal 1,5% dei ricavi dell’operatore specificatamente derivanti dalla remunerazione dei sistemi di videoregistrazione da remoto. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 71 septies, comma 1, qualora il prezzo per l’utilizzo dei sistemi non fosse specificatamente identificabile, il compenso di cui al comma precedente sarà calcolato sulla base di quello stabilito per la categoria dei videoregistratori personali con memoria integrata che forniscono prestazioni equivalenti e verrà corrisposto in quote mensili corrispondenti a 1/48 del compenso stabilito per tali videoregistratori, per ciascun mese di fruizione della piattaforma” Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 7 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI B. Terminali telefonici mobili Occorre in primo luogo osservare come la riproduzione di copie private di contenuti protetti sui device mobili rappresenti – coerentemente con le abitudini di utilizzo dei consumatori e le caratteristiche tecniche medie dei device - un’attività del tutto residuale. Trattandosi, quindi, di un’assoluta eccezione, per le considerazioni appena su riportate l’imposizione di un compenso sui device in parola non sarebbe in alcun modo giustificato. Recenti indagini di mercato dimostrano, infatti, che i terminali mobili sono utilizzati dai consumatori, in larga misura, per accedere a servizi di “comunicazioni mobili e personali” (come le chiamate vocali e gli sms) e a pochi altri servizi accessori (quali la fotocamera/videocamera, la calcolatrice e, più raramente, la connettività dati e bluetooth); si tratta, quindi, di funzioni che poco hanno a che fare con la registrazione di copie private di contenuti protetti. In particolare, una recentissima indagine demoscopica realizzata su un campione di circa 2.000 utilizzatori tedeschi e francesi di telefoni cellulari, nel confermare i macro-trend appena illustrati, ha evidenziato alcuni elementi numerici molto significativi: la gran parte dei clienti possessori di cellulari con lettori musicali incorporati non ha nessun file musicale in memoria; quanti effettivamente usano il cellulare come lettore hanno in memoria, in media, 2 file e si tratta per lo più di file autoprodotti. A ciò si aggiunga che la fruizione di contenuti sui device mobili – che, per inciso, rappresenta un’attività abbastanza limitata rispetto a quella di fruizione di servizi di comunicazione propriamente intesi – è tipicamente svolta attraverso le seguenti modalità: acquisto dei c.d. servizi a contenuto (ad esempio, loghi suonerie o canzoni) che nel prezzo d’acquisto già includono una remunerazione in favore del titolare e che non richiedono, per essere fruiti via terminale mobile, la registrazione di una copia del file; in altri termini, anche qualora il file dovesse essere registrato sul telefonino, si tratta della fissazione dell’esemplare acquistato e non di una sua copia; la realizzazione e conservazione su memoria di contenuti autoprodotti – anche file audio, ma soprattutto filmati e fotografie, anche nella forma degli MMS – che, per definizione, non costituiscono contenuti protetti la cui copia privata è soggetta a compenso. In entrambi i casi, quindi, si tratta di attività che non implicano la realizzazione di una copia privata: nel primo caso il titolare del diritto è già remunerato attraverso la licenza per il contenuto (non c’è alcuna copia da registrare e, quindi, alcun danno da Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 8 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI compensare); nel secondo caso, si tratta di contenuti realizzati dallo stesso utilizzatore finale e che, pertanto, non sono assoggettati alla disciplina in questione. Va detto, per completezza, che, anche qualora il consumatore dovesse utilizzare il terminale e la relativa memoria per tenere copia di file “piratati”, ci troveremmo comunque al di fuori dell’ambito di applicazione della disciplina in questione, che copre le copie private di file lecitamente acquisiti e non può costituire in alcun modo una forma di ristoro per i danni cagionati dalla pirateria ai titolari dei diritti. In sintesi, quindi, i terminali mobili non vengono utilizzati, se non in misura trascurabile, per realizzare copie private di contenuti protetti. Da quanto sinora argomentato, è agevole dimostrare come un’eventuale applicazione di compensi sui telefoni cellulari (e/o alle relative memorie) risulti contraria ai principi comunitari citati in permessa e principalmente - ma non unicamente - a quei principi di equità e proporzionalità che fanno da base all’intero impianto normativo in materia. Più precisamente, una siffatta disposizione contrasterebbe in maniera evidente con l’art. 5(2)(b) e con il considerando 35 della Direttiva 2001/29/CE, laddove è stabilito che qualora il danno da compensare attraverso le levies sia minimo non sussiste alcun obbligo di pagamento, venendo pertanto meno in tali casi l’applicabilità delle levies. Non solo risulterebbero alterati i principi di matrice comunitaria, ma anche il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana, che vincola l’azione pubblica ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità che il paventato intervento senza dubbio disattenderebbe. Non è, infatti, né ragionevole né proporzionato imporre un onere sulla produzione o l’importazione di un determinato bene per compensare un’attività che con tali bene non ha, di fatto, alcuna relazione significativa. In merito alla necessità di escludere i telefoni cellulari, e gli smartphone in particolare, dall’imposizione dell’equo compenso per copia privata, appare opportuno ricordare come a livello europeo, anche in materia fiscale, sembra stia trovando sostegno il criterio della funzione primaria dei telefoni cellulari dotati di funzionalità aggiuntive. Nell’ambito del processo di riclassificazione dei terminali multifunzione (avviato dalla DG TAX) è stato da ultimo precisato che la classificazione degli apparati di nuova generazione a fini dell’imposizione di un dazio doganale debba essere effettuata tenendo in considerazione la funzione primaria di detti apparati, ossia effettuare telefonate vocali. Volendo pur solo accennare all’impatto economico che l’imposizione di un simile onere causerebbe sul mercato, non può non preoccupare l’effetto distorsivo che l’introduzione di un elemento “esogeno” nel processo di determinazione del prezzo di un bene produrrebbe rispetto al fisiologico equilibrio tra domanda e offerta, che costituisce la regola aurea di ogni sano mercato. E, come ampiamente dimostrato da un’abbondante letteratura economica, l’introduzione di un elemento distorsivo in un mercato diminuisce il benessere complessivo generato dallo stesso, sia sul fronte della produzione che su quello del consumo, ancor più in un mercato in rapido cambiamento come quello legato alle tecnologie di telecomunicazione in mobilità. Ovviamente, una simile distorsione è ancor meno giustificabile nel caso oggetto della nostra analisi, laddove è dimostrata Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 9 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL ADERENTE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI l’inesistenza di una relazione significativa tra l’acquisto di un terminale mobile, sia pur dotato di memoria e di lettori audio-video, e la realizzazione di copie private di contenuti protetti. Simili forme di indebita discriminazione penalizzerebbero, in definitiva, il sistema italiano rispetto a quello degli altri Paesi, con prevedibili quanto non auspicabili effetti di arbitraggio; e sarebbero ancor meno tollerabili nel delicato momento che attraversa il nostro sistema economico-industriale. C. Hard-Disk e memorie fisse o trasferibili Gli stessi principi generali dovrebbero essere seguiti nel trattamento degli hard disk e delle memorie fisse o trasferibili. Vale la pena ricordare, infatti, che gli Operatori di comunicazioni elettroniche utilizzano decine di migliaia di hard disk all’interno dei server per la gestione dei propri sistemi di comunicazione elettronica e nella fornitura dei relativi servizi. Più in particolare, gli harddisk svolgono un ruolo molto importante nella struttura e nel funzionamento delle reti di telecomunicazioni attuali e future (attività di caching, hosting e storage, supporto computazionale ai servizi di rete). In considerazione dell’utilizzo professionale che ne viene fatto, l’eventuale inclusione degli hard disk tra quelli soggetti a equo compenso non sarebbe giustificata. Anzi, questa solleverebbe dubbi in merito alla sua compatibilità con la definizione stessa di “copia privata”, cosi come definita dall’art. 5, comma 2 lett b) della Direttiva 2001/29, che ammette l’equo compenso per la copia privata nei casi di “riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali”. A conferma della correttezza di questa impostazione, la stessa SIAE, mentre fa riferimento all’uso non professionale di supporti analogici e digitali (per archiviazione dati) e alla possibilità di ottenere il rimborso sul compenso per “copia privata” mediante apposita procedura, nulla specifica per il caso dell’utenza business. Questa ipotesi deve essere tenuta separata dal caso dell’utenza consumer e deve essere esclusa dalla disciplina del compenso per la copia privata. Diversamente, un compenso applicato su apparecchi o supporti destinati all’utenza professionale, oltre a essere contraria alla normativa applicabile, sarebbe anche in contrasto con il principio di proporzionalità della misura, laddove l’impatto potrebbe risultare molto gravoso in termini economici (e questo, sia nel caso in cui tale obbligo fosse riconosciuto anche per gli operatori TLC, sia se fosse riconosciuta la possibilità di fare ricorso alla procedura di rimborso a valle del pagamento del compenso). In considerazione degli impatti per i mercati dei produttori e degli utenti professionali, si rende necessario prevedere un’esclusione esplicita degli hard disk o memorie flash utilizzate per uso professionale, proprio per evitare dubbi interpretativi con conseguenze negative in termini di certezza giuridica. Sede Legale e Operativa: Via Barberini, 11 - 00187 Roma Tel.: 06 42140437 - Fax: 06 42140454 Codice Fiscale 97290240585 e-mail: [email protected] 10