Sistemi di formazione degli avvocati nell`UE - european e
Transcript
Sistemi di formazione degli avvocati nell`UE - european e
Sistemi di formazione degli avvocati nell'UE Austria Informazioni fornite dall'Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) Aprile 2014 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Austria 1. Accesso alla professione Istruzione superiore/formazione universitaria SÌ Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati) Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza SÌ Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati) Iter per diventare avvocato a pieno titolo: Iscrizione all'albo Esame [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati), Stato e Ordine degli avvocati: articolo 3 del Rechtsanwaltsprüfungsgesetz RAPG, (legge sull'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato)] Completamento di un periodo di tirocinio Stipula di un'assicurazione per la responsabilità professionale [articolo 1, paragrafo 2, lettera g), e articolo 21a del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati)] Un certificato penale ineccepibile Affidabilità Accesso alternativo alla professione: i giudici e i notai possono scegliere l'unico percorso alternativo per accedere alla 1 Paese: Austria professione di avvocato: a norma dell'articolo 10 dell'Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG (legge sull'accreditamento della formazione e degli esami di accesso alle professioni), i giudici e i notai possono sostenere un esame orale integrativo (articolo 12 ABAG). Il superamento del suddetto esame dinanzi alla commissione competente della Corte d'Appello austriaca è parificato al superamento dell'esame per l'accesso alla professione di avvocato di norma sostenuto dai praticanti avvocati. In base alla direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Formazione durante il periodo di tirocinio È previsto un periodo di tirocinio? SÌ Base giuridica: articolo 2, Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati) Obbligatorio SÌ Tipologie di strutture responsabili dell'organizzazione della formazione durante il tirocinio Modalità di formazione durante il tirocinio Durata prevista: di norma 5 anni Ordine degli avvocati Studi legali Organismi di formazione privati Organismi di formazione privati accreditati dall'Ordine degli avvocati (non è espressamente richiesto l'accreditamento da parte dell'Ordine) Università Determinate scuole forensi e strutture formative istituite dall'Ordine degli avvocati Esame d'ammissione/verifica prima del periodo di tirocinio SÌ Praticantato affiancato da una formazione legale con un programma specifico comune a tutti i praticanti avvocati. Durante il tirocinio i praticanti avvocati devono partecipare a corsi di formazione per un totale di 42 giorni. Controllo/verifica dei titoli. Devono essere soddisfatte le condizioni poste nel RAO (legge sugli avvocati). Il candidato deve essere affidabile e possedere una fedina 2 Paese: Austria penale ineccepibile. Specificità in merito al Non esistono diritto dell'UE e alla formazione linguistica: requisiti formali ma è possibile effettuare un tirocinio I corsi di preparazione all'esame di avvocato devono comprendere una formazione in specifici settori del diritto: diritto civile austriaco, procedimenti non contenziosi, direttiva austriaca sull'esecuzione, procedura fallimentare, procedure (redazione dei contratti, atti, memorie difensive, impugnazioni). Nel corso del periodo di tirocinio è possibile trascorrere 6 mesi all'estero, lavorando come tirocinante se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della legge sugli avvocati e tale periodo deve essere computato ai fini del requisito dei 19 mesi di pratica (v. infra). Periodo di tirocinio suddiviso in diverse fasi SÌ Tirocinio di 5 mesi presso un tribunale – sotto la supervisione del tribunale competente. 3-anni di pratica presso uno studio legale – sotto la supervisione dello studio legale e dell'Ordine competente. 19 mesi di praticantato presso un altro soggetto (ufficio notarile, agenzia amministrativa, studio legale, ufficio del pubblico ministero, ufficio contabile pubblico) – sotto la supervisione degli enti competenti. Il periodo di tirocinio di 19 mesi può svolgersi presso uno studio legale, un tribunale, l'ufficio di un pubblico ministero; è anche possibile prevedere un periodo di 6 mesi presso un'università se nell'ambito di una formazione 3 Paese: Austria accademica continua e allo scopo di ottenere una qualificazione accademica aggiuntiva in campo giuridico [articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati)] – o all'estero nell'ambito di un'occupazione pratica che soddisfi i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, del Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati), e sia utile alla futura carriera da avvocato del praticante. Valutazione/esame a seguito del periodo di tirocinio SÌ Mediante esami scritti Mediante esami orali 3. Sistema di formazione continua Distinzione tra formazione continua/formazione specialistica NO Obblighi di formazione continua Obblighi di formazione obbligatoria come previsti dalla legge dello Stato. SÌ Base giuridica: articolo 10, paragrafo 6, RAO (legge sugli avvocati) Obblighi di formazione specialistica NO Né la legge dello Stato, né i regolamenti interni prevedono una formazione specialistica. Obblighi di apprendimento delle lingue straniere Nessun obbligo Obblighi riguardanti il contenuto della normativa UE nell'ambito della formazione continua/specialistica In base all'articolo 10, paragrafo 6, del SÌ Rechtsanwaltsordnung (RAO) (legge sugli avvocati), un avvocato è tenuto a partecipare alla formazione continua. La formazione continua deve comprendere tutti i settori di legge che 4 Paese: Austria erano già parte della formazione giuridica universitaria di un avvocato [articolo 3 Rechtsanwaltsordnung, RAO (legge sugli avvocati)] e parte dell'esame da avvocato [articolo 20 Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG (legge sull'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato)]. Ciò include quindi anche il diritto dell'UE. 4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione Possibilità di accreditamento NO Tuttavia l'Accademia austriaca invita soltanto relatori selezionati, benché non formalmente accreditati. Numero di organismi che offrono attività di formazione continua accreditate N.D. Tipologie di organismi che elaborano attività di formazione continua accreditate N.D. Attività e metodi Attività di formazione riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione continua Sessioni di formazione frontali Sessioni di formazione a distanza Moduli di e-learning Partecipazione a webinar (seminari on line) Attività di apprendimento misto Partecipazione ad attività di formazione come formatore o docente Redazione di articoli/pubblicazioni 5 Partecipazione ad attività di formazione in altri Stati membri: Sì, ne viene tenuto conto ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione. Paese: Austria 5. Supervisione delle attività di formazione Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione continua N.D. Procedura di supervisione N.D. Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione dirette alla specializzazione N.D. Procedura di supervisione N.D. Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 2 – Studio sulla situazione attuale della formazione degli avvocati in diritto dell'UE", realizzato dal Consiglio degli Ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) 6