Rifiuti elettronici ecco le nuove regole dall`Europa - V. Angelelli

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Rifiuti elettronici ecco le nuove regole dall`Europa - V. Angelelli
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Rifiuti elettronici
ecco le nuove regole dall’Europa
In vigore da agosto, l’ultima direttiva Ue aggiorna il sistema di raccolta
e recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici, con qualche novità…
di Valerio Angelelli
Consulente ambientale - Componente del Comitato nazionale
dell’Albo Gestori ambientali
I
l 24 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva
2012/19 del 4 luglio 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), entrata in vigore il 13 agosto 2012.
Come noto il vigente sistema di raccolta differenziata e recupero dei RAEE è relativamente giovane avendo visto le sue prime applicazioni in
alcuni paesi europei a partire dal 2005 (in Italia
il reale avvio del sistema risale al 2008) e l’approvazione della nuova direttiva scaturisce proprio dalla necessità riscontrata di apportare alcune modifiche e integrazioni a quanto finora disciplinato, in considerazione dell’esperienza maturata in questi primi anni, nonché dalla necessità di allineare il sistema alle evoluzioni e novità tecnologiche.
Tale direttiva quindi sostituisce, abrogandola con
effetto dal 15 febbraio 2014, la precedente direttiva RAEE 2002/96/CE1, e gli Stati membri hanno
l’obbligo di darne recepimento entro il 14 febbraio
2014, rendendo vigenti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
Di seguito si fornisce illustrazione delle principali innovazioni apportate dal nuovo testo, concentrando l’attenzione esclusivamente sulle novità ri-
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Sono molte le innovazioni apportate
dalla direttiva 2012/19/Ue al sistema
di raccolta differenziata dei RAEE. Le
modifiche più significative riguardano
le categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche incluse nella
regolamentazione europea, ma anche
i nuovi obiettivi di raccolta fissati per i
prossimi anni. Il tutto, in attesa che gli
Stati membri recepiscano le nuove
disposizioni, rendendole pien amente
vigenti.
Già modificata dalla direttiva 2003/108/CE.
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ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
Nel periodo transitorio sono
escluse dal campo di applicazione:
(art. 2, comma 3)
Nel periodo a regime in aggiunta
alle precedenti sono
esplicitamente previste le
seguenti esclusioni:
(art. 2, comma 4)
a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza
degli Stati membri (armi, munizione, materiale bellico);
b) le apparecchiature progettate e installate specificatamente come parti di un'altra
apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della
direttiva, e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale
apparecchi atura;
c) le lampade a incandescenza.
a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non
sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non
omologati;
e) macchine mobili non stradal i destinate ad esclusivo uso professionale;
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili
unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che
tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici
impiantabili attivi.
tenute più rilevanti, e non sul contenuto generale
della normativa, per la quale si rinvia agli articoli
pubblicati sui precedenti numeri della rivista.
Campo di applicazione e categorie di AEE
Per quanto riguarda il campo di applicazione all’articolo 2, la direttiva prevede un primo periodo transitorio che va dal giorno di entrata in vigore della direttiva, fino al sesto anno durante
il quale è stato mantenuto un campo di applicazione simile a quello già in vigore, ad eccezione dell'inserimento esplicito dei pannelli fotovoltaici nella categoria 4.
A partire dal sesto anno di entrata in vigore della
direttiva (quindi dal 15 agosto 2018) è stabilita la
messa a regime che prevede un campo di applicazione aperto a tutte le AEE, così come classificate
in base alle seguenti 6 categorie dell'allegato III:
• Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
• Schermi monitor ed apparecchiature dotate di
schermi di superficie superiore a 100 cm2;
• Lampade;
• Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50
cm), compresi ma non solo: elettrodomestici;
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o
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immagini, apparecchiature musicali; strumenti
elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di
controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
• Apparecchiature di piccole dimensioni (con
nessuna dimensione esterna superiore a 50
cm), compresi ma non solo: elettrodomestici;
apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo;
distributori automatici; apparecchiature per la
generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
• Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione
esterna superiore a 50 cm).
Al fine di dare maggiori indicazioni al riguardo,
l'allegato IV formula un elenco non esaustivo delle AEE che rientrano nelle 6 categorie sopra descritte. Inoltre, la direttiva fornisce utili indicazioni dei casi di esclusione dal campo di applicazione
che vengono riportate e descritte nel box seguente.
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È infine previsto che entro tre anni dall'entrata
in vigore della direttiva, la Commissione riesaminerà l'ambito di applicazione della stessa, compresi i parametri per distinguere tra AEE di piccole e grandi dimensioni.
Definizione RAEE domestici
La nuova direttiva all’articolo 3, comma 1, lettera h) riprende l'attuale definizione di RAEE domestici, secondo cui sono tali quelli “originati
da nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”.
A tale definizione, sempre nello stesso articolo,
si aggiunge che “I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che
da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono
in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici”, questa novità è da
considerare particolarmente rilevante, perché propone soluzione allo spinoso problema del cd.
“dual use”, ovvero di quelle apparecchiature che
possono avere un utilizzo sia domestico che professionale, facendole ricadere tutte nell’ambito
domestico. Se in linea di principio questa soluzione può essere condivisibile, restano però ancora poco chiari i criteri necessari per distinguere
tra apparecchiature di esclusivo uso professionale e quelle con il doppio uso.
La raccolta differenziata
Particolare importanza innovativa della direttiva
è da attribuire ai nuovi obiettivi minimi di raccolta, stabiliti nell’art. 7, il quale prevede obiettivi crescenti suddivisi nelle seguenti tappe:
• Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata
di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE
provenienti dai nuclei domestici; oppure lo
stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione
nei tre anni precedenti, considerando il valore più alto.
• Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al
45%, calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il
volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente
nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del successivo tasso di raccolta.
• Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE
prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Il testo della direttiva prevede possibili eccezioni per Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE. Inoltre è specificato che gli Stati membri possono anche decidere di stabilire obiettivi più ambiziosi e dandone comunicazione alla Commissione.
L’obbligo del ritiro
Di particolare importanza innovativa è l’introduzione dell’obbligo in specifici casi del cd “ritiro uno contro zero”. Ad oggi, i due principali
canali di raccolta dei RAEE sono (o almeno dovrebbero essere) il conferimento diretto presso i
centri di raccolta o il ritiro uno contro uno, secondo il quale i distributori, al momento di fornire un nuovo prodotto, si assumano la responsabilità di garantire che tali rifiuti possano essere resi gratuitamente, a condizione che le apparecchiature riconsegnate siano di tipo equiva-
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lente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita.
La nuova direttiva introduce anche l’obbligo per
i distributori che effettuino, nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno
400 m2, o in prossimità degli stessi, la raccolta
immediata di RAEE di piccolissime dimensioni
(inferiori a 25 cm) gratuitamente e senza obbligo di acquistare una AEE di tipo equivalente (ritiro Uno contro Zero); salvo il caso in cui si dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti, non siano altrettanto efficaci. Al riguardo, si fa
presente che nel tredicesimo Considerando della direttiva si legge che i punti di raccolta predisposti nei negozi al dettaglio per RAEE di piccolissimo volume non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione
o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Obiettivi di recupero,
riciclaggio e preparazione per il riutilizzo
Anche in questa direttiva, come in quella precedente, è previsto che per tutti i RAEE oggetto
di raccolta differenziata debbano essere garantiti obiettivi minimi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria,
in un valore percentuale ottenibile dividendo il
peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE
raccolti separatamente per ciascuna categoria. Ai
fini del raggiungimento di tali obiettivi non devono essere considerate le attività preliminari al
recupero, come cernita e deposito.
Questi obiettivi, differenziati tra periodo transitorio e periodo a regime, sono espressamente
elencati nell’allegato V della direttiva.
Responsabilità dei produttori
Per quanto riguarda la definizione di produttore (articolo 3, comma 1, lettera f) la nuova direttiva introduce ulteriori specificazioni, includendo anche chi commissiona la progettazione
o la fabbricazione di AEE e le commercializza,
apponendovi il proprio nome e marchio nel territorio di uno Stato membro; nonché chi “vende
AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato mem-
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bro o in un paese terzo”.
L’introduzione di una voce specifica per coloro
che svolgono attività di vendita a distanza è particolarmente rilevante anche in considerazione
del crescente flusso di vendite di questo settore. In questo caso il produttore è registrato nello Stato membro dove effettua la vendita e, se
non ha già fatto la registrazione, si registra attraverso un "rappresentante autorizzato" stabilito nel territorio dello stesso Stato membro. Una
procedura che, a parere di scrive, pur essendo
corretta risulta particolarmente difficile da controllare e verificare; di certo la previsione di un
collegamento tra i vari Registri nazionali dei produttori dovrebbe facilitare tale compito, ma rimane il dubbio di come e quando questo collegamento possa avvenire.
Finanziamento della gestione dei RAEE
Il sistema di gestione dei RAEE prevede il principio della responsabilità del produttore, secondo
il quale quest’ultimo è responsabile del finanziamento della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretti dei RAEE domestici depositati presso i centri di raccolta.
Quindi - fino ad oggi - il produttore era responsabile solo della gestione dei RAEE in seguito al
conferimento nel centro di raccolta. Con la nuova direttiva viene introdotto un nuovo principio
secondo il quale gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici fino agli impianti di raccolta - ovvero - anche i costi del trasporto dal domicilio del consumatore potrebbero essere a carico dei produttori di AEE.
Per quanto riguarda i “RAEE storici” (ovvero quelli generati da prodotti immessi sul mercato pri-
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ma del 13 agosto 2005) non vi sono novità con
quanto stabilito nella vecchia direttiva. Quindi i
produttori sono tenuti ad aderire ad un sistema
al quale contribuiscono proporzionalmente alla
quota di mercato detenuta.
Invece, per quanto riguarda i “RAEE nuovi” (ovvero, secondo la direttiva, quelli generati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005),
sussiste la responsabilità individuale del produttore, che può continuare a scegliere tra sistema individuale e sistema collettivo. Per garantire l'identificazione del produttore, le AEE immesse
sul mercato devono essere "preferibilmente" marchiate a norma EN 50419 con il simbolo riportato nell'allegato IX (cassonetto barrato); in casi eccezionali (es. dimensioni ridotte) il simbolo può
essere stampato sugli imballaggi o riportato nelle istruzioni o sulla garanzia del prodotto.
Spedizioni all'estero
La nuova direttiva si concentra, a ragion veduta, sulla disciplina delle spedizioni all’estero, fenomeno che riguarda ingenti flussi che molto
spesso nascondono gestioni scorrette e smaltimenti illegali e a poco costo.
Secondo quanto indicato: “i RAEE esportati fuori
dell'Unione sono presi in considerazione ai fini
dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della
presente direttiva solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (Ce) n. 1013/2006 e (Ce) n.
1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha
avuto luogo in condizioni che siano equivalenti
ai requisiti della presente direttiva”. Entro il 14
febbraio 2014 la Commissione adotterà i criteri
per la valutazione delle condizioni equivalenti.
Per le AEE usate, la direttiva stabilisce i requisiti minimi per la esportazione, in assenza dei quali le autorità dovranno presumere che si tratti di
RAEE di cui si sta tentando una illecita esportazione, in violazione del Regolamento 1013/06.
Tali requisiti sono riportati nell’allegato VI e comprendono: prove documentali, prove di funzionalità, la dichiarazione del possessore, l’adeguato imballaggio e accatastamento. La direttiva stabilisce al riguardo che le spese per analisi e ispezioni di AEE usate (comprese le spese di deposito), sospettate di essere RAEE, possono essere
poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono in loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione.
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Limiti e punti di forza
Come illustrato, il testo della nuova direttiva fornisce chiarimenti e integra quanto disciplinato in
precedenza; è quindi da considerare un discreto
passo in avanti, pur portando con sé ancora limiti e lacune. A parere di chi scrive, ad esempio, la disciplina relativa ai RAEE professionali resta scarsamente efficace, poiché il provvedimento si concentra quasi esclusivamente sui RAEE
di provenienza domestica.
Di contro, particolarmente importante risulta essere la nuova e maggiore attenzione posta sulla
necessità di comunicare ed informare i cittadini
in merito all’operatività del sistema e sulle modalità da seguire per una corretta raccolta differenziata.
Essendo questo un testo di Direttiva Ue, quindi
vincolante per obiettivi e obblighi, ma aperto ad
implementazioni diverse all’interno degli Stati
membri, molto si potrà e dovrà fare in fase di recepimento, nella speranza che questo avvenga
in tempi e modi corretti, presupponendo che le
istituzioni siano pronte - sin da oggi - a confrontarsi con i diversi soggetti coinvolti e ad elaborare disposizioni normative nazionali condivise e condivisibili.

per saperne di più
La redazione della rivista consiglia,
per approfondire l’argomento trattato
in questo articolo, di consultare anche:
• Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
Luglio/Agosto 2012
Moduli fotovoltaici,
come gestire il riciclo a fine vita
Valerio Angelelli
• Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
Marzo 2011
Smaltimento RAEE.
Più semplice il ritiro dei rifiuti elettrici
Valerio Angelelli
Gli articoli di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
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