Istituto Chemioterapico Italiano SpA Commercial Solvents

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Istituto Chemioterapico Italiano SpA Commercial Solvents
SENTENZA DELLA CORTE
DEL 6 MARZO
1974 1
Istituto Chemioterapico Italiano SpA
Commercial Solvents Corporation
contro Commissione delle Comunità europee
Cause riunite 6 e 7-73
Massime
1. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Materie prime — Fabbrica­
zione di un prodotto — Procedimenti alternativi — Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 86)
2. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato delle materie prime — Abuso —
Ripercussioni sul mercato dei prodotti finiti
(Trattato CEE, art. 86)
3. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato delle materie prime — Detentore
di tale posizione dominante — Prodotti finiti — Produzione — Protezione —
Fornitura delle materie prime — Rifiuto — Abuso
(Trattato CEE, art. 86)
4. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Effetti
negativi sul commercio fra Stati membri — Nozione
(Trattato CEE, art. 86)
5. Concorrenza — Disciplina comunitaria — Violazioni — Divieto — Applicazione
— Criteri
(Trattato CEE, arti. 2, 3 f), 85, 86)
6. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Portata
— Obblighi delle istituzioni comunitarie
(Trattato CEE, art. 86)
7. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Applica­
zione — Imprese responsabili di un abuso — Comportamento — Unità d'azione
— Unica entità economica — Responsabilità solidale
(Trattato CEE, art. 86; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
8. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Applica­
zione — Attribuzione della Commissione
(Trattato CEE, art. 86; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)
1 — Lingua processuale: l'inglese.
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SENTENZA DEL 6-3-1974 — CAUSE RIUNITE 6 e 7-73
1. La posizione dominante sul mercato
delle materie prime destinate alla fab­
bricazione di un dato prodotto non è
menomata dall'esistenza di procedi­
menti alternativi potenzialie realizzati
in laboratorio oppure su scala assai
mune») e dell'art. 2 del trattato («La
Comunità ha il compito di promuo­
vere uno sviluppo armonioso delle at­
tività
economiche
nell'insieme
del
mercato comune»).
ridotta.
6. Vietando lo sfruttamento abusivo di
2. Lo sfruttamento abusivo d'una posi­
zione dominante detenuta sul mercato
delle materie prime può ripercuotersi
sfavorevolmente sulla concorrenza in
seno al mercato dei prodotti finiti; di
questi ultimi si deve perciò tener con­
to nel valutare gli effetti di una tra­
sgressione, anche se il loro mercato
non costituisce un mercato separato.
una posizione dominante, l'art. 86
vuole colpire tanto le pratiche atte a
danneggiare direttamente i consuma­
tori, quanto quelle che ledono i loro
interessi in forma indiretta, falsando
le condizioni di effettiva concorrenza,
previste dall'art. 3, lettera f), del trat­
tato.
Le istituzioni comunitarie devono per­
ciò valutare il comportamento critica­
to in funzione di tutti gli effetti ch'es­
3. Il detentore di una posizione domi­
nante sul mercato delle materie prime
che, nell'intento di riservare tali mate­
rie prime alla propria produzione di
prodotti finiti, rifiuti di rifornirne un
proprio cliente, anch'esso fabbricante
di prodotti finiti, col rischio di elimi­
nare del tutto dal mercato il cliente e
concorrente, ai sensi dell'art. 86 sfrut­
ta in modo abusivo la propria posi­
zione dominante.
so può avere sul mantenimento di un'
effettiva concorrenza nell'ambito del
mercato
comune, senza necessità di
distinguere fra merce prodotta per il
consumo
comunitario
e
merce
da
esportare nei paesi terzi.
7. Più imprese che occupano una posi­
zione dominante nel mercato comune
e il cui comportamento è caratterizza­
to da unità d'azione vanno considera­
te come un'unica entità economica e
4. La
clausola
secondo
cui
lo
sfrutta­
sono responsabili in solido.
mento abusivo di posizione dominan­
te è vietato «nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio
fra Stati membri»
è intesa a delimi­
tare la sfera d'applicazione delle nor­
me comunitarie rispetto alle leggi na­
zionali. Non si può dunque interpre­
tare questa espressione nel senso che
il divieto si applichi unicamente alle
attività economiche e commerciali di­
rette a rifornire gli Stati membri.
8. L'art. 3 del regolamento n. 17 va ap­
plicato tenendo conto della natura
della trasgressione accertata. L'eserci­
zio della facoltà ch'esso attribuisce al­
la Commissione può consistere tanto
nell'impartire alle imprese l'ordine di
tenere certi comportamenti od effet­
tuare certe prestazioni illegalmente
omesse, quanto nel vietare loro di
persistere in certi comportamenti e
pratiche o di mantenere ferme certe
situazioni contrarie al trattato.
5. I divieti di cui agli artt. 85 e 86 vanno
interpretati ed applicati alla luce dell'
art. 3, lettera f) (l'azione della Comu­
nità comporta «la creazione di un re­
gime inteso a garantire che la concor­
renza non sia falsata nel mercato co224
All'uopo la Commissione può even­
tualmente obbligare le imprese inte­
ressate a presentarle proposte al fine di
riportare una certa situazione in ar­
monia coi principi del trattato.