Istituto Chemioterapico Italiano SpA Commercial Solvents
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SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 MARZO 1974 1 Istituto Chemioterapico Italiano SpA Commercial Solvents Corporation contro Commissione delle Comunità europee Cause riunite 6 e 7-73 Massime 1. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Materie prime — Fabbrica zione di un prodotto — Procedimenti alternativi — Irrilevanza (Trattato CEE, art. 86) 2. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato delle materie prime — Abuso — Ripercussioni sul mercato dei prodotti finiti (Trattato CEE, art. 86) 3. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato delle materie prime — Detentore di tale posizione dominante — Prodotti finiti — Produzione — Protezione — Fornitura delle materie prime — Rifiuto — Abuso (Trattato CEE, art. 86) 4. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Effetti negativi sul commercio fra Stati membri — Nozione (Trattato CEE, art. 86) 5. Concorrenza — Disciplina comunitaria — Violazioni — Divieto — Applicazione — Criteri (Trattato CEE, arti. 2, 3 f), 85, 86) 6. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Portata — Obblighi delle istituzioni comunitarie (Trattato CEE, art. 86) 7. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Applica zione — Imprese responsabili di un abuso — Comportamento — Unità d'azione — Unica entità economica — Responsabilità solidale (Trattato CEE, art. 86; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3) 8. Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Abuso — Divieto — Applica zione — Attribuzione della Commissione (Trattato CEE, art. 86; Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3) 1 — Lingua processuale: l'inglese. 223 SENTENZA DEL 6-3-1974 — CAUSE RIUNITE 6 e 7-73 1. La posizione dominante sul mercato delle materie prime destinate alla fab bricazione di un dato prodotto non è menomata dall'esistenza di procedi menti alternativi potenzialie realizzati in laboratorio oppure su scala assai mune») e dell'art. 2 del trattato («La Comunità ha il compito di promuo vere uno sviluppo armonioso delle at tività economiche nell'insieme del mercato comune»). ridotta. 6. Vietando lo sfruttamento abusivo di 2. Lo sfruttamento abusivo d'una posi zione dominante detenuta sul mercato delle materie prime può ripercuotersi sfavorevolmente sulla concorrenza in seno al mercato dei prodotti finiti; di questi ultimi si deve perciò tener con to nel valutare gli effetti di una tra sgressione, anche se il loro mercato non costituisce un mercato separato. una posizione dominante, l'art. 86 vuole colpire tanto le pratiche atte a danneggiare direttamente i consuma tori, quanto quelle che ledono i loro interessi in forma indiretta, falsando le condizioni di effettiva concorrenza, previste dall'art. 3, lettera f), del trat tato. Le istituzioni comunitarie devono per ciò valutare il comportamento critica to in funzione di tutti gli effetti ch'es 3. Il detentore di una posizione domi nante sul mercato delle materie prime che, nell'intento di riservare tali mate rie prime alla propria produzione di prodotti finiti, rifiuti di rifornirne un proprio cliente, anch'esso fabbricante di prodotti finiti, col rischio di elimi nare del tutto dal mercato il cliente e concorrente, ai sensi dell'art. 86 sfrut ta in modo abusivo la propria posi zione dominante. so può avere sul mantenimento di un' effettiva concorrenza nell'ambito del mercato comune, senza necessità di distinguere fra merce prodotta per il consumo comunitario e merce da esportare nei paesi terzi. 7. Più imprese che occupano una posi zione dominante nel mercato comune e il cui comportamento è caratterizza to da unità d'azione vanno considera te come un'unica entità economica e 4. La clausola secondo cui lo sfrutta sono responsabili in solido. mento abusivo di posizione dominan te è vietato «nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra Stati membri» è intesa a delimi tare la sfera d'applicazione delle nor me comunitarie rispetto alle leggi na zionali. Non si può dunque interpre tare questa espressione nel senso che il divieto si applichi unicamente alle attività economiche e commerciali di rette a rifornire gli Stati membri. 8. L'art. 3 del regolamento n. 17 va ap plicato tenendo conto della natura della trasgressione accertata. L'eserci zio della facoltà ch'esso attribuisce al la Commissione può consistere tanto nell'impartire alle imprese l'ordine di tenere certi comportamenti od effet tuare certe prestazioni illegalmente omesse, quanto nel vietare loro di persistere in certi comportamenti e pratiche o di mantenere ferme certe situazioni contrarie al trattato. 5. I divieti di cui agli artt. 85 e 86 vanno interpretati ed applicati alla luce dell' art. 3, lettera f) (l'azione della Comu nità comporta «la creazione di un re gime inteso a garantire che la concor renza non sia falsata nel mercato co224 All'uopo la Commissione può even tualmente obbligare le imprese inte ressate a presentarle proposte al fine di riportare una certa situazione in ar monia coi principi del trattato.