AS1099 – REGIONE CAMPANIA - Autorità Garante della

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AS1099 – REGIONE CAMPANIA - Autorità Garante della
AS1099 – REGIONE CAMPANIA - VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER L'AGGIUDICAZIONE GARA
PRIVATIZZAZIONE CAREMAR
Roma, 13 dicembre 2013
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidente Regione Campania
Assessore ai Trasporti Regione Campania
Direttore Generale per la Mobilità Regione Campania
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 4 dicembre 2013, ha deliberato di
esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, a riscontro della richiesta
inviata dalla Regione Campania in data 21 ottobre 2013 in merito all’esito della gara per la privatizzazione di Caremar
– Campania Regionale Marittima S.p.A. (“Caremar”), conclusasi con l’aggiudicazione ad una RTI costituita tra SNAV
S.p.A. (“SNAV”) e RIFIM S.p.A. (“RIFIM”), giusto Decreto Dirigenziale n. 178 del 29 ottobre 2013.
Nella comunicazione inviata in data 21 ottobre 2013, la Regione Campania ha chiesto in particolare all’Autorità “di
valutare la necessità dell’apertura del procedimento di cui all’articolo 16 [Legge n. 287/90] nel caso in cui l’acquisto
della società Caremar da parte del citato RTI integri un’operazione di concentrazione rilevante ai sensi di tale
disposizione”. Ciò in quanto una clausola del contratto di vendita condiziona sospensivamente l’efficacia del contratto
stesso “all’utile conclusione del procedimento sopra richiamato”.
Su detta questione l’Autorità ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, si ricorda che ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90, come modificato dall'articolo 5-bis del
decreto-legge n. 1/12 convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le operazioni di concentrazione
devono essere preventivamente comunicate qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle
imprese interessate sia superiore a 482 milioni di euro e, cumulativamente, qualora il fatturato totale realizzato a
livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 48 milioni di euro1. In base ai criteri
comunitari e alla convergente prassi nazionale, inoltre, i dati di fatturato da prendere in considerazione sono quelli che
si riferiscono “all'esercizio finanziario più vicino alla data dell'operazione e che sono certificati secondo le norme
applicabili all'impresa in questione”2.
A tale riguardo, dall’analisi della documentazione acquisita in atti, in particolare alla luce dell’ultimo bilancio approvato
della società Caremar riferito al 20123, si precisa che l’operazione di acquisizione di detta società non risulta
sottoposta all’obbligo di notifica, esibendo la società target un fatturato di circa 42 milioni di euro, inferiore alla soglia
attualmente prevista, pari a 48 milioni di euro.
L’Autorità, pertanto, conclude sul punto che in applicazione degli attuali criteri che regolano l’obbligo di notifica, ex
articolo 16, comma 4, della Legge n. 287/90, come da ultimo modificato, l’operazione di acquisizione di Caremar non è
sottoposta all’obbligo di notifica preventiva e non risulta quindi valutabile da questa Autorità in base alle norme
nazionali che regolano il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione.
Ciò premesso, l’Autorità intende sottolineare a codesta Amministrazione l’estrema rilevanza, in termini concorrenziali,
dell’acquisizione in esame per l’inevitabile impatto che essa appare destinata a produrre sugli attuali e futuri assetti dei
servizi di cabotaggio marittimo nei Golfi di Napoli e Salerno. L’operazione in esame, peraltro, si colloca in un contesto
di mercato che forma attualmente oggetto di scrutinio da parte dell’Autorità per presunte pratiche collusive poste in
essere dalla maggioranza degli armatori privati ivi operanti4.
Al riguardo, l’Autorità osserva in primo luogo che sia le società acquirenti che la società acquisita risultano essere allo
stato dirette concorrenti su molte delle tratte del Golfo di Napoli - in cui SNAV opera direttamente, RIFIM per mezzo
della controllata Medmar Navi S.p.A. (“Medmar”). In secondo luogo, l’oggetto della gara include tanto le quote della
1 [Secondo le nuove soglie stabilite dall’Autorità nel Provvedimento n. 24278 del 20 marzo 2013.]
2 [Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004
del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01. ]
3 [Approvato con delibera del CdA Caremar del 6 settembre 2013 e depositato in data 3 ottobre 2013 per la pubblicazione.]
4 [Procedimento I689C avviato in data 30 maggio 2013 ed esteso, soggettivamente e oggettivamente, in data 11 settembre 2013. ]
società Caremar quanto il contratto di servizio per lo svolgimento degli OSP già offerti dalla stessa società 5. Anche
laddove Caremar dovesse continuare ad operare come soggetto distinto dalle società acquirenti, l’acquisizione implica
di per sé, necessariamente ed automaticamente, una contrazione dell’offerta, in considerazione dell’unicità del centro
decisionale in capo alla RTI acquirente che viene a realizzarsi a seguito dell’operazione.
Tale contrazione dell’offerta risulta assai significativa tenuto conto dell’attuale struttura del mercato: emblematico in tal
senso, ma non esaustivo in termini di criticità, è l’effetto sulla tratta Pozzuoli-Ischia, in cui sono attivi unicamente
Caremar e Medmar; analoghe problematiche si riscontrano sulla tratta Napoli-Capri, in cui opera la società NLG,
sottoposta al controllo del Gruppo Aponte6, e dove l’operazione produce un rilevante accentramento dell’offerta di
servizi di trasporto marittimo con riguardo a tutte le tipologie di mezzi impiegati (aliscafi e traghetti).
Inoltre, poiché le società acquirenti SNAV e RIFIM appartengono a gruppi che svolgono attività sia nei servizi che nella
gestione dei terminal portuali, l’impatto concorrenziale dell’operazione potrebbe amplificarsi a causa di eventuali
comportamenti discrimitatori del soggetto detentore della più importante posizione di mercato nella gestione degli
spazi portuali.
L’Autorità ritiene, infine, che i potenziali effetti vadano valutati alla luce della regolamentazione dei servizi nei Golfi
Campani. In proposito, vale ricordare che l’offerta di servizi marittimi nei Golfi Campani, di Napoli e di Salerno, si è
tradizionalmente articolata, almeno a far data dal 2001, come segue: (a) servizi sussidiati offerti da Caremar, per lo
più con traghetto o navi; (b) servizi c.d. “minimi” identificati dalla Regione Campania come OSP, svolti per assunzione
unilaterale degli obblighi da parte degli armatori privati senza compensazione, con mezzi veloci7; (c) servizi “residuali”,
gestiti sulla base di autorizzazioni di durata triennale, ma con programmazione annuale. Le tre categorie di servizi
trovano convergenza nel piano accosti adottato dalla Regione Campania, che definisce l’utilizzazione delle bande orarie
e degli approdi nei porti per arrivi e partenze. Il piano accosti attualmente in vigore in virtù di proroga è in scadenza al
31 dicembre p.v.
Tale organizzazione dei servizi è stata in più occasioni oggetto di censura da parte dell’Autorità (nel 2003, 2009 e
20118), che ha costantemente sottolineato l’esigenza di una definizione precisa dei servizi da sottoporre ad OSP,
mantenendo distinta la continuità territoriale da altri obiettivi di politica regionale, e la necessità di ricorrere
all’affidamento dei servizi tramite gara.
A tale riguardo, l’Autorità sottolinea, a valle dell’avvenuta procedura di privatizzazione, l’improrogabilità di un’incisiva
azione regolamentare, rimessa alla competenza della Regione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 422/97, che, nel
rimodulare mediante l’utilizzo di procedure di gara competitiva i servizi marittimi nei Golfi Campani, sia con riferimento
gli OSP svolti dagli armatori privati, sia per quanto attiene i servizi autorizzati, tenga in adeguata considerazione le
suesposte considerazioni sugli effetti potenzialmente restrittivi degli assetti di mercato conseguenti all’operazione in
oggetto.
In tal senso, si invita codesta Amministrazione a comunicare le future iniziative che verranno intraprese e che potranno
costituire oggetto di ulteriore valutazione da parte di questa Autorità.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
5 [Da informazioni pubblicamente disponibili, risulta che Caremar serve con traghetti ro-pax le seguenti rotte: Napoli – Capri, Napoli –
Ischia, Napoli – Procida, Sorrento – Capri, Pozzuoli – Ischia, Pozzuoli – Procida. Alcune delle rotte operate prevedono prolungamenti del
servizio per alcune corse o fermate intermedie tra le isole interessate, quali sulle tratte Napoli-Ischia-Procida, Pozzuoli-Ischia-Procida,
Ischia Forio-Procida-Ischia Casamicciola.]
6 [Cfr. AGCM, proc. n.I689, provv. n. 20378, in Boll. n. 41/09.]
7 [Ultima programmazione è quella di cui alla delibera di GR n. 443/2011. ]
8 [Nella segnalazione S269 dell’11 novembre 2003 l’Autorità, ex art. 21 legge n. 287/90, ha rilevato l’inadeguatezza dell’affidamento
senza gara dei servizi minimi. Nella segnalazione AS549 del 13 luglio 2009 l’Autorità, ex artt. 21 e 22 legge n. 287/90, ha fornito una
serie di raccomandazioni, tra cui in particolare che: a) gli OSP devono essere ben definiti; b) gli OSP di continuità del servizio devono
essere separati da altri obiettivi di policy nel trasporto regionale (per es. turismo); c) gli OSP devono essere affidati con gare. Da
ultimo, nel parere AS831 del 15 febbraio 2011, l’Autorità ha ritenuto ammissibile una proroga dell’organizzazione dei servizi allora
esistente, con rinvio per le gare al 2014, purché tale sistema non contribuisse alla cristallizzazione o restrizione dei mercati. ]