Regolamento d`Istituto

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Regolamento d`Istituto
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“AURELIO SAFFI”
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
"La scuola è aperta a tutti, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, che si riconduce ai valori democratici ed è
finalizzata alla crescita e
all’arricchimento culturale dello studente attraverso l’educazione alla consapevolezza,
al rispetto degli altri, di se stessi e al senso di responsabilità, quest’ultimo
indispensabile complemento della libertà, come i doveri lo sono dei diritti. Ha come
fine anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e si impegna affinché i capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi. La scuola è aperta ai
contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il Piano
dell’Offerta Formativa è coerente con esse oltre che con gli obiettivi generali ed
educativi dell’Istituto Saffi, riconosce altresì le diverse opzioni metodologiche, anche
di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità. Sono considerati
assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati,
atti di intimidazione alla libera e democratica espressione, manifestazioni di
intolleranza e ogni forma di violenza.”
Il Dirigente Scolastico
Prof. Valerio Vagnoli
PRINCIPI GENERALI
La vita della scuola è organizzata sulla base dei principi democratici sanciti dalla Costituzione
Repubblicana. La scuola appartiene a tutti, si fonda sulla consapevole collaborazione di tutti e
ciascuno è tenuto ad osservare le regole che essa si è data, nel rispetto delle cose comuni e delle
altrui libertà, per la stessa tutela e garanzia delle proprie.
Il presente Regolamento vuole rappresentare le premesse fondamentali del nostro Istituto. I diritti
e i doveri di tutte le componenti – dirigente scolastico, insegnanti, allievi, genitori, personale non
docente – sono ispirati alla valorizzazione del processo formativo dello studente, del ruolo del
docente e dell’importanza della partecipazione attiva della famiglia, nonché al contenimento
della dispersione scolastica, anche attraverso il controllo sistematico della frequenza degli allievi
alle lezioni.
In questa ottica il nostro Istituto non si limita a fornire solo una formazione professionale
finalizzata all’ingresso immediato nel mondo del lavoro ma, in particolar modo con il secondo
biennio e con il 5°anno, si propone anche di preparare gli studenti ad un’eventuale prosecuzione
degli studi sia in ambito universitario che nell’alta formazione tecnica e professionale.
Pertanto tale Regolamento deve essere inteso come patto formativo ed educativo tra la Scuola da
un lato e lo studente e la propria famiglia dall’altro e come tale vincolante per entrambe le parti.
La firma dello stesso – da parte dei genitori per i minorenni e direttamente da parte degli studenti
maggiorenni - vale come accettazione di tutto quanto in esso contenuto.
Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei docenti vale quanto previsto dalla normativa vigente
consultabile all’albo e sul sito..ufficiale dell’Istituto.
TITOLO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Articolo 1 - Diritto allo studio ed alla formazione culturale
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti ed ha come fine anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e si impegna affinché i capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi.
Articolo 2 - Solidarietà e diritto alla riservatezza
La comunità scolastica promuove la solidarietà fra le sue componenti. La tutela dei deboli e degli
svantaggiati è principio cardine cui l’Istituto fa riferimento e che si sostanzia nel perseguimento
dell’integrazione dei soggetti diversamente abili, nella prevenzione e nel contenimento della
dispersione scolastica e in tutte le iniziative che rendano effettivo il diritto allo studio.
Agli studenti ed alle altre componenti della comunità scolastica è garantito il diritto alla
riservatezza.
Articolo 3 - Diritto di informazione e di partecipazione alla vita scolastica
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola, nonché sugli obiettivi didattici ed educativi indicati dal Collegio dei docenti, dai Consigli
di classe e dai gruppi disciplinari. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola, attraverso gli organismi previsti a tale scopo (rappresentanti di classe e di
istituto). Lo studente ha diritto a valutazioni trasparenti e tempestive, volte ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e
a migliorare il proprio rendimento.
I genitori degli allievi e gli studenti possono conferire con il D.S., i suoi collaboratori e i docenti
secondo l'orario stabilito ed affisso all'albo o per appuntamento.
I criteri sulle modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita dell'Istituto
saranno proposti dagli Organi Competenti e deliberati dal Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno
scolastico e resi pubblici. Gli orari di ricevimento del D.S., degli insegnanti, dei vari uffici aperti
al pubblico, la composizione delle classi, la loro sistemazione nelle aule e qualsiasi altro tipo di
informazione considerata utile all'utenza verranno resi noti attraverso l'esposizione nelle apposite
bacheche e la loro pubblicazione sul sito dell’istituto.
I Consigli di Classe hanno lo scopo di agevolare e intensificare i rapporti tra insegnanti, genitori
e studenti. Sono convocati dal D.S. secondo il calendario stabilito dalla programmazione
didattica d'Istituto, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata da almeno
1/3 dei suoi membri. Ai consigli che ne prevedono la presenza, i rappresentanti dei genitori e
degli studenti parteciperanno solo nella seconda parte; nei consigli di classe convocati per
provvedimenti disciplinari la presenza dei rappresentanti di alunni e genitori è obbligatoria fin
dall’inizio.
Tutti gli atti deliberati dagli organi collegiali, che possono essere resi noti, verranno pubblicizzati
nelle forme che si riterranno di volta in volta più opportune, affissi all’Albo dell’Istituto e
pubblicati nel sito.
Articolo 4 – Istruzione e formazione
La scuola s’impegna ad assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio didattico-educativo
di qualità;
b) offerte formative aggiuntive ed integrative anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per sanare situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione
ed il recupero della dispersione e per l’orientamento scolastico e professionale;
d) iniziative tese a valorizzare le eccellenze e i talenti di ciascuno promuovendo il valore del
merito e della responsabilità;
e) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti
tenendo conto delle situazioni di svantaggio e di diversa abilità;
f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
g)servizi di sostegno e servizi volti alla tutela della salute.
Articolo 5 - Diritto di riunione e di assemblea
1. La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti.
2. Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l’approfondimento dei
problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto:
a) di classe
è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore , tranne che
nel mese di maggio, fruibili nello stesso giorno o in giorni diversi. La richiesta di
assemblea di classe deve essere presentata, di norma, ai docenti delle ore interessate 5
giorni prima del giorno individuato e comunicata per conoscenza al coordinatore; non si
possono richiedere più ore della stessa disciplina. All’assemblea di classe il docente
dell’ora, nei limiti dei doveri di sorveglianza che gli competono, può non essere presente
per tutta la durata della discussione per garantire maggiore libertà d’espressione agli
studenti; sarà comunque sempre pronto ad intervenire nel caso in cui gli allievi non si
dimostrino capaci di un comportamento autonomo e responsabile.
b) di istituto
le assemblee di istituto, proposte al DS dai rappresentanti degli studenti con contestuale
presentazione dell’ordine del giorno e dallo stesso visionate, non possono essere tenute
sempre nello stesso giorno della settimana e vanno richieste, approvate dal D.S e
comunicate a docenti e studenti, di norma, almeno cinque giorni prima. Non possono aver
luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono
assistere, oltre al D.S. o un suo delegato, i docenti che lo desiderino; resta inteso che i
docenti in servizio nel giorno dell’assemblea dovranno assicurare, secondo il loro orario
di servizio, la vigilanza nei locali messi a disposizione dall’Istituto per garantire, in caso
di necessità, un loro tempestivo intervento.. Prima dell'inizio dell'assemblea verrà
effettuato l'appello dall’insegnante in orario alla prima ora e coloro che non
risponderanno dovranno giustificare l'assenza il giorno seguente. Il comitato studentesco,
ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti. Il D.S. e i docenti hanno il potere di intervento in
caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell'assemblea.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo o per altre attività
parascolastiche; sempre a loro richiesta i giorni destinati alle assemblee possono essere
in parte o in tutto anche accorpati per permettere agli studenti di approfondire argomenti
o problematiche che richiedano una loro continuità.
L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che
viene inviato in visione al consiglio di istituto e deve garantire a tutti gli studenti libertà di
espressione e dovrà favorire la partecipazione del maggior numero di loro.
L’assemblea di istituto viene convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto o della
maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti e si svolgerà nei
locali messi a disposizione dell’ente locale gratuitamente o, in mancanza di tale
disponibilità, all’interno dell’istituto per classi parallele o gruppi di classi; potrà altresì
svolgersi in altre strutture esterne prese in affitto ( cinema, teatro, ecc.).
Articolo 6 - Diritto di associazione
Nel rispetto del dettato costituzionale il diritto di associazione è garantito a tutti gli studenti,
anche nell'ambito delle strutture scolastiche. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. Il comitato studentesco può esprimere
pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. Le associazioni studentesche
potranno avere finalità scolastiche o parascolastiche e potranno porsi a supporto delle iniziative
dell'istituto in termini ausiliari o propositivi, ma senza mai arrecare pregiudizio allo svolgimento
delle normali attività didattiche.
Articolo 7 - Sicurezza
Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie,
integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività
musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono
essere autorizzate.
Articolo 8 - Riservatezza
Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel
trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può
diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato
adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri
membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere in rete
immagini o a diffonderle via mms.
Articolo 9 – Danni agli ambienti, alle cose e all’attività didattica e formativa
Le regole di comportamento indicate in questa parte del regolamento servono a garantire il
rispetto reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche.
Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni
il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che
lo sostiene con i soldi dei contribuenti.
Gli studenti possono accedere all’edificio che ospita l’Istituto solo durante le ore di lezione, per
tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali,
anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal Dirigente Scolastico su loro
richiesta.
Costituiscono gravi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
- rimanere nella scuola senza autorizzazione oltre l’orario di chiusura;
- entrare nella scuola forzando porte o finestre;
- impedire l’ingresso al personale della scuola o ad altri studenti.
Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, interrompano una lezione o
impediscano lo svolgimento dell’attività didattica dell’istituto ledono il diritto allo studio dei loro
compagni e recano danno all’istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle
sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.
Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle
attrezzature. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni
disciplinari previste dal presente regolamento.
La scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento,
fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere
penale.
In caso di occupazione, i docenti sono tenuti a svolgere le lezioni, al limite anche a un solo
allievo; nel caso che fosse loro impedito di farlo, devono riferirlo per scritto al dirigente,
indicando i nominativi dei responsabili, se ne sono a conoscenza. Sono inoltre tenuti a
individuare, in collaborazione con i colleghi, gli allievi che sono presenti a scuola, ma non in
classe, e ad annotare sul registro i loro nomi, differenziandoli dagli assenti veri e propri.
I Docenti e il Dirigente scolastico si mettono a disposizione degli studenti per sostenerli e
aiutarli nell’organizzare giornate di approfondimento e di discussione su temi di loro interesse.
Articolo 10 - Valutazione del comportamento
Il Decreto Ministeriale n. 5 /2009, all’art. 3, comma 1, dispone quanto segue: “Ai fini della
valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei
comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno”. Pertanto, in sede di
scrutini finali, il Consiglio attribuirà il voto di condotta tenendo conto anche dei comportamenti
relativi al primo quadrimestre.
TITOLO II - DOVERI DEGLI STUDENTI NELLA COMUNITA' SCOLASTICA
Articolo1 - Obbligo di frequenza
Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio. Gli studenti sono tenuti a recare con sé i libri di testo ed altro materiale
didattico richiesto dai docenti.
a) orario dell’attività didattica
L’orario delle lezioni è predisposto dal D.S., con particolare e preminente attenzione alle
esigenze didattiche per rendere il più proficuo possibile lo svolgimento delle attività
programmate, tenuto conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte
avanzate dal Collegio dei docenti.
Art. 2 - Entrata ed uscita dall’Istituto
a) assenze
Il libretto delle giustificazioni è ritirato all’atto dell’iscrizione dai genitori, da chi ne fa le veci o
da allievi maggiorenni presso la segreteria dell’Istituto con apposizione di firma sullo stesso
libretto e su apposito registro entro e non oltre la data di inizio dell’anno scolastico.
L’assenza dalle lezioni deve essere giustificata il giorno del rientro direttamente all’insegnante
della prima ora che provvederà all’annotazione sul registro di classe. Qualora non giustifichi,
l’allievo verrà accettato in classe con annotazione della mancata giustificazione sul registro di
classe e con l’obbligo di presentarla il giorno successivo; se lo studente continuerà a non portare
la giustificazione , dopo il terzo giorno sarà compito del Coordinatore di classe annotare sul
registro l’accaduto e comunicarlo alla famiglia. Resta inteso che un comportamento del genere
avrà conseguenze sul voto in condotta
L’assenza per malattia superiore ai cinque giorni deve essere giustificata anche da un certificato
medico.
b) frequenza e rispetto dell’orario
Il rispetto dell’orario di inizio e di fine delle lezioni è obbligatorio.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria secondo l’orario giornaliero e il calendario scolastico.
Gli allievi entrano in classe al suono della prima campana (ore 8,05), in modo da consentire
l’inizio delle attività didattiche al suono della seconda campana (ore 8,10).
c) entrate e uscite anticipate autorizzate
Non sono concessi in nessun caso permessi permanenti di entrata posticipata.
Gli allievi provenienti da località notevolmente distanti dalla scuola che, a causa degli orari dei
mezzi pubblici, necessitano di permessi di uscita anticipata – di 20 minuti al massimo – possono
ottenere un permesso permanente dal DS dietro richiesta scritta di chi esercita la patria potestà
che dovrà essere corredata da opportuna documentazione.
d) entrate in ritardo
L’allievo che arrivi a scuola in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni (ore 8,10) non
viene ammesso in classe salvo non sia residente in comuni fuori Firenze. In tal caso l’ingresso gli
è concesso fino alle ore 08,15. Eventuali ritardatari attenderanno in portineria sorvegliati dai
collaboratori scolastici e entreranno alla seconda ora, autorizzati dal D.S. tramite un modulo
rilasciato dai collaboratori scolastici. Il ritardo verrà annotato sul registro di classe che sarà
costantemente controllato dal Coordinatore.
Non sono ammesse entrate oltre le ore 9.10, salvo eventi straordinari, visite mediche
documentate, studenti accompagnati dal genitore o di chi ne fa le veci. Tali entrate potranno
essere autorizzate esclusivamente dal D.S. e dai suoi collaboratori. Altrimenti i ritardatari
rimarranno in portineria per l'intera mattinata sorvegliati dai collaboratori scolastici. E'
comunque fatto divieto d’ingresso dopo le ore 10,10. E’ permesso entrare alle ore 10,10 solo ai
ritardatari delle classi che iniziano il loro orario alle 9,10.
Tutte le entrate in ritardo verranno annotate sul registro di classe e dovranno essere giustificate il
giorno successivo. Qualora non giustifichi, l’allievo verrà accettato in classe con annotazione
della mancata giustificazione sul registro di classe e con l’obbligo di presentarla il giorno
successivo; se lo studente non porterà la giustificazione nemmeno il terzo giorno sarà compito
del coordinatore di classe avvertire ufficialmente la famiglia che questa inadempienza avrà
conseguenze sul piano della condotta che progressivamente risulterà più grave quanto più tempo
passerà prima dell’avvenuta giustificazione.
Anche se giustificati, i ritardi superiori al numero di 5 per ciascun quadrimestre, comporteranno
l’intervento del coordinatore di classe.
Il coordinatore contatterà la famiglia e chiederà spiegazioni di tali comportamenti. In occasione
del primo Consiglio di Classe successivo al superamento del limite massimo dei ritardi, verrà
discusso ed eventualmente stabilito un provvedimento nei confronti dello studente da scegliere
tra i seguenti:
- attività di lavoro socialmente utile pomeridiana – dalle ore 14,00 alle ore 16,00 – che può
consistere nella pulizia dei locali scolastici, nel riordino della biblioteca e dei laboratori, sempre
collaborando con il personale ausiliario;
- studio individuale pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, sotto la sorveglianza di un
docente;
- esecuzione di lavori di ricerca indicati dal Consiglio di classe e da svolgere sempre in orario
pomeridiano.
Il Consiglio di Classe può comunque delegare al Coordinatore il compito di stabilire e di rendere
operativa la sanzione senza la deliberazione del Consiglio stesso. La materia dei ritardi e delle
relative sanzioni di norma non prevede la convocazione di Consigli di classe straordinari.
E’ obbligatorio, dopo tali misure, consegnare alla famiglia un nuovo libretto delle giustificazioni
ed informarla dei provvedimenti presi nei confronti del figlio.
Per gli studenti maggiorenni valgono le stesse regole, salvo il non obbligo da parte della famiglia
di ritirare il libretto delle giustificazioni.
e) uscite individuali autorizzate
Gli alunni, di norma, possono lasciare la scuola solo in casi eccezionali e in nessun caso senza la
presenza di un genitore o di chi ne fa le veci; l’insegnante della classe annota l’uscita sul registro
di classe e il genitore /tutore controfirma.
In via del tutto eccezionale, visto che la gran parte dei nostri studenti proviene dalle località della
provincia, è possibile concedere il permesso di uscita anticipata (dopo le ore 11,00), tramite invio
di fax accompagnati da copia di documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci.
In caso di malori o di incidenti, la Scuola provvederà sia ad informare chi esercita la patria
potestà che a chiamare un’ambulanza per far accompagnare lo studente al Pronto Soccorso con
l’assistenza di personale designato.
Nella prima ora di lezione è vietato per tutti gli studenti chiedere di lasciare la propria aula,
salvo ipotesi di assoluta necessità. Dopo la prima ora i docenti potranno autorizzare brevi uscite
di non più di uno studente per volta. Gli studenti che si allontanano senza autorizzazione saranno
passibili delle sanzioni indicate nel presente regolamento.
Ad ogni cambio di ora è assolutamente vietato agli studenti uscire dalla propria aula.
Articolo 3– Intervallo e vigilanza
Durante l'intervallo, che è momento formativo molto importante soprattutto per favorire la
socializzazione tra gli studenti, gli allievi possono sostare nei locali comuni e nel giardino, ma
naturalmente non possono uscire dal cancello della scuola. Le aule resteranno aperte e saranno
attivati turni di sorveglianza da parte dei docenti che coadiuveranno i C.S. affinché sia garantita e
tutelata una sicura e disciplinata attività ricreativa.
Articolo 4 - Dovere di correttezza e rispetto di tutte le componenti della comunità scolastica
Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni,
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Gli studenti sono altresì tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al luogo nel
quale si trovano e alla professione alla quale la scuola li prepara.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate
dall'Istituto.
Le strutture (laboratori, macchinari, sussidi didattici, arredi interni ed esterni etc.) vanno
utilizzate in conformità delle norme specificamente previste, secondo le direttive dei responsabili
delle strutture stesse, ed in ogni caso avendo cura di non arrecare danno al patrimonio della
scuola.
Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti delle strutture è obbligato al risarcimento del
danno; qualora i responsabili dei danneggiamenti non vengano individuati, la responsabilità
patrimoniale andrà ripartita sull'intera classe o sull'intero corpo discente.
Articolo 5- Divieto di fumo
In conformità alla normativa vigente è vietato fumare in tutti gli spazi, interni ed esterni, di
pertinenza della scuola. Ogni trasgressione comporterà l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legge da parte delle autorità competenti e delle sanzioni
disciplinari stabilite dall’autorità scolastica.
Articolo 6 - Divieto di uso del telefono cellulare
E’ assolutamente vietato per tutti l'uso dei telefoni cellulari in aula durante le ore di lezione.
Ogni trasgressione comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall’autorità
scolastica. In ogni modo, qualora il cellulare venga usato durante le lezioni, sarà dovere del
docente ritirarlo, lasciando la scheda sim all’allievo e consegnarlo al D.S. o ai suoi collaboratori
o al coordinatore, che avranno cura di custodirlo depositandolo nella cassaforte al piano terra
per riconsegnarlo ad uno dei genitori. Il sequestro del telefono avverrà anche nel caso che non
sia possibile rimuovere la scheda sim.
TITOLO III - SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 1 - Principi generali
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari prima di essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Un comportamento disciplinare non conforme ad una normale diligenza può indirettamente
influenzare il rendimento scolastico dello studente.
4. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente od indirettamente, la libera espressione di
opinioni purché manifestata nella correttezza e nel rispetto della altrui sfera giuridica.
5. Le sanzioni devono essere temporanee, anche se di lunga durata, proporzionate all'infrazione
disciplinare commessa ed ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
6. Nel comminare le sanzioni va tenuta in conto la situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle
rispettive commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidali esterni.
Classificazione delle sanzioni
Comportamento
sanzionato
Organo competente
a disporre la
sanzione
Disturbo continuato Docente e/o
durante le lezioni;
Dirigente
mancanze plurime ai Scolastico
doveri di diligenza.
Sanzione
Pubblicità del
provvedimento
sanzionato
Ammonizione scritta Annotazione sul
e possibilità
Registro
esclusione gite
di classe
scolastiche
Ripetersi di assenze
e/o ritardi non
giustificati.
Docente e/o
Ammonizione scritta
Dirigente Scolastico (Per le assenze e i
ritardi non
giustificati dopo il 3°
richiamo verbale)
Annotazione sul
Registro di classe;
comunicazione alla
famiglia.
Violazione delle
norme sul divieto di
fumo nei locali
scolastici.
Dirigente scolastico
Ammonizione scritta
e sanzione pecuniaria
di legge; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Annotazione sul
Registro
di classe;
comunicazione alla
famiglia
Danneggiamento
Docente e/o
occasionale e non
Dirigente
grave di oggetti di
Scolastico
proprietà della scuola
o di altri
Ammonizione scritta
e risarcimento del
danno; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Annotazione sul
Registro
di classe;
comunicazione alla
famiglia
Ripetute scorrettezze Consiglio di Classe
e offese verso i
componenti della
comunità scolastica;
turpiloquio,
blasfemia,esibizioni
di simboli e frasi,
anche se non
indirizzati a singole
perso comunque
offensive della
dignità umana,
violazioni gravi alle
norme di sicurezza.
Uso di sostanze
psicotrope.
Possibile
allontanamento dalla
scuola da 1 a 3
giorni; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Annotazione sul
Registro
di
classe;comunicazione
alla
famiglia
Recidiva dei
comportamenti
Possibile
Comunicazione alla
allontanamento dalla famiglia
Consiglio di Classe
sanzionati con
ammonizione
scritta
Gravi scorrettezze,
offese o
molestie verso i
componenti
della comunità
scolastica
scuola da 1 a 5
giorni; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Consiglio di Classe
Possibile
Comunicazione alla
allontanamento dalla famiglia
scuola da 1 a 5
giorni; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Disturbo grave e
Consiglio di Classe
continuato
durante le lezioni;
mancanze
gravi e continuate ai
doveri di diligenza e
puntualità;
falsificazione di
firme,
Possibile
Comunicazione alla
allontanamento dalla famiglia
scuola da 1 a 5
giorni; possibilità
esclusione gite
scolastiche
Recidiva dei
Consiglio di Classe
comportamenti
sanzionati con
allontanamento dalla
scuola fino a cinque
giorni
Possibile
Comunicazione alla
allontanamento dalla famiglia.
scuola fino a 15
giorni; possibilità
esclusione gite
scolastiche
.
Violenza
intenzionale, offese
gravi alla dignità
delle persone,
presenza di reati o
fatti avvenuti
all’interno della
scuola che possono
rappresentare
pericolo per
l’incolumità delle
persone e per il
sereno
funzionamento
dell’attività
scolastica.
Consiglio d’Istituto
su proposta del
Consiglio di classe
Allontanamento
Comunicazione alla
dalla scuola per un famiglia e all’autorità
periodo superiore ai competente.
15 giorni, possibilità
di esclusione dallo
scrutinio finale o non
ammissione
all’esame di Stato
conclusivo;
possibilità esclusione
gite scolastiche
del corso di studi
Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono
commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative,
connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola sia negli spazi di competenza
dell’Istituto.
Per i reati perseguibili d'ufficio, il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale,
denuncerà il fatto alle autorità competenti.
Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta, con motivato
giudizio del Consiglio di Classe.
L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequenza o l’impiego in attività
socialmente utili.
Art.3 - Sostituzione delle sanzioni –
II Consiglio di classe offre quando possibile la sostituzione delle sanzioni con altri
provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, quali:



biblioteca e dei laboratori
 . studio individuale, sotto la sorveglianza di un docente.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
Art. 4 - Adozione delle sanzioni –
Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe,
Consiglio d’Istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha
facoltà di presentare prove e testimonianze.
Le riunioni dei Consigli di classe e della Giunta Esecutiva, trattandosi di discussione su
argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone,
avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio
sui fatti che coinvolgono le persone.
Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento, persone offese e
studenti in causa, la seduta può essere pubblica.
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera viene adottata a maggioranza
assoluta dei voti validi. In caso di parità viene ripetuta una seconda volta e se anche la seconda
votazione termina in parità la sanzione non è applicata.
Il Consiglio di Classe può effettuare la riunione straordinaria anche solo 48 ore dopo il fatto,
convocando gli interessati per via telefonica e/o telematica - purché rimanga traccia di tale
convocazione - nei seguenti casi:
 recidiva
 furto
 lesioni personali
 danni
 gravi offese a compagni o al personale della scuola.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno
resa necessaria (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di
gradualità della sanzione medesima. Resta inteso che di fronte ad episodi particolarmente gravi,
sarà consentita comunque l’irrogazione di un provvedimento che prescinda dal tener conto del
principio di gradualità, soprattutto nei casi in cui sia stata compromessa l’altrui salute fisica e
mentale.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno
scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà,
anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni
disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite
nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di
trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le
sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non
si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno
dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis”
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del
2003 e del DM 306/2007.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
La sanzione disciplinare dovrà essere comminata in tempi quanto più possibilmente brevi purché
rispettosi delle esigenze di fare chiarezza in relazione ai fatti contestati e purché garantiscano la
formale convocazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5 DPR 249/98 ) delle suddette sanzioni disciplinari le
modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il
diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve
svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura
amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento
amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive
modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente
sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale
che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere
eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito
nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di
Garanzia interno alla scuola.
a) L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - è composto da due docenti designati,
all’inizio dell’anno scolastico, dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, da
uno studente e da un genitore, designati dal Consiglio d’Istituto tra i membri componenti lo
stesso. Analogamente il Consiglio di Istituto individuerà due membri supplenti delle succitate
componenti, che subentrano in caso di indisponibilità degli effettivi, ovvero nel caso in cui si
verifichi incompatibilità con la carica.
I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica un anno e sono rieleggibili.
b) il funzionamento dell’organo di garanzia:
-Ogni membro può esprimersi con voto favorevole, contrario o astenersi; in caso di parità
prevale il voto del DS.
-L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse,
anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
In caso di ulteriore fase di impugnatoria la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni
dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, viene specificatamente attribuita alla
competenza
del
Direttore
dell’Ufficio
scolastico
regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia
disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello
Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del
regolamento
d’istituto
ad
esso
presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni
decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola.
La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova
istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola
secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte
provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità
scolastica regionale. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione
della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente
o di altri controinteressati.
L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30
giorni. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o
rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15
giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.
TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROFESSIONALI E USO
DEI LOCALI DELLA SCUOLA
Gli allievi, in ogni caso ed in ogni ambiente, durante l’intervallo e al cambio dell’ora devono
tenere un comportamento educato e rispettoso evitando urla e turpiloquio; avranno cura della
propria persona ed indosseranno un abbigliamento quotidianamente improntato a sobrietà e
decoro, consono ad un ambiente educativo.
Articolo 1 - Esercitazioni pratiche
Le esercitazioni pratiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione professionale degli
alunni poiché consentono di applicare e di consolidare, in laboratorio e durante le manifestazioni
esterne all’Istituto, le competenze professionali acquisite. Pertanto nelle simulazioni di
laboratorio sarà richiesto di rispettare rigorosamente le regole di comportamento vigenti nei
luoghi di lavoro, per quanto riguarda soprattutto l’obbligo della divisa, il tono della voce, la
gestualità ed il modo di rapportarsi a compagni e docenti. Poiché l’igiene e la cura della persona
sono sinonimo di serietà professionale e rispetto verso i collaboratori e gli ospiti, gli alunni
dell’Istituto Saffi dovranno osservare con particolare attenzione le seguenti prescrizioni:
-capelli corti o raccolti e legati
-mani curate e uso di smalto trasparente o chiarissimo
-non indossare piercing e tatuaggi visibili
Per motivi igienico-sanitari, durante le esercitazioni di cucina, non è consentito indossare anelli o
braccialetti, le unghie devono essere corte e senza smalto.
L’alunno privo di divisa deve rimanere nei locali della ristorazione ( ma non nei laboratori ad
eccezione di quello dimostrativo ), non può svolgere attività pratiche, né partecipare alla
degustazione finale se prevista; inoltre, verrà impegnato in attività di studio individuale.
A discrezione del docente, l’alunno può essere indirizzato a svolgere attività alla plonge dello
stesso laboratorio.
La non osservanza di tali prescrizioni o la mancanza da parte degli allievi di almeno un elemento
della divisa professionale, costringerà il Docente in servizio ad accompagnare, ove possibile,
l’alunno/a o gli alunni/e a svolgere lezione in classi parallele, vietando così l’accesso ai
Laboratori, altrimenti gli stessi alunni saranno tenuti nei locali. (questo in orario mattutino ). Al
pomeriggio, ove non vi fosse la possibilità di poter inviare l’allievo in altre classi, il Docente
sarà tenuto ad accettare l’alunno onde effettuare la dovuta sorveglianza, tenendolo però nei
laboratori, senza farlo tuttavia partecipare a nessuna attività che comporti il contatto con le
attrezzature e i materiali di esercitazione.
Il rispetto di tali regole rientrerà nella valutazione quadrimestrale.
Per le esercitazioni e le dimostrazioni del laboratorio di cucina, i piatti oggetto delle attività
didattiche verranno realizzati in porzioni-assaggio. Per esercitazioni speciali e manifestazioni di
prestigio, di cui saranno incaricate soprattutto le classi terze, si prepareranno porzioni complete.
Gli allievi in servizio usufruiranno di un assaggio dei pasti gratuiti preparati nel corso delle
esercitazioni.
Durante le esercitazioni tutti gli allievi devono indossare la divisa regolamentare stabilita
all’inizio dell’anno scolastico.
BIENNIO
Laboratorio di sala-cucina:
Ragazzi: giacca bianca coreana, pantalone nero, cappello e grembiule da cuoco.
Ragazze: spencer bianco, pantalone nero, cuffia e grembiule da cuoca.
Laboratorio di ricevimento:
Ragazzi: pantaloni neri, giacca o maglia con scollo a V nera, camicia bianca, cravatta nera,
scarpe e calzini lunghi neri.
Ragazze: pantaloni o gonna neri, giacca o maglia con scollo a V neri, camicetta bianca, scarpe
nere adeguate e cravattino nero.
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
Laboratorio di sala
Ragazzi: giacca coreana crema ( con alamari dorati ), logo e pantalone nero, calzini
scuri, scarpe nere.
Ragazze: spencer crema ( con alamari dorati ), logo e ascot rosso, gonna blu, calze neutre, scarpe
blu.
Laboratorio di cucina
Ragazzi: cappello bianco e giacca da cuoco, pantalone gessato, grembiule, fazzoletto da
collo.
Ragazze: cuffia bianca, giacca da cuoco, pantalone gessato, grembiule, fazzoletto da collo.
Laboratorio di ricevimento
Ragazzi: giacca blu, pantalone grigio, camicia bianca, cravatta intonata, scarpe e calzini scuri
Ragazze: giacca blu, gonna grigia o pantalone grigio, camicetta bianca, calze neutre, scarpe
scure,
(eventuale ascot).
Al momento dell’avvio delle esercitazioni laboratoriali di sala e cucina, gli studenti che non
saranno dotati di divisa potranno essere inviati alla plonge ove, forniti degli opportuni
indumenti, collaboreranno con il personale di custodia alla preparazione e lavaggio delle
stoviglie.
La divisa, che dovrà essere sempre completa, perfettamente pulita e in ordine, sia nei laboratori
che durante il servizio, sarà indossata negli spogliatoi; l'aspetto dovrà essere curato, pulito,
ordinato. In particolare si danno queste indicazioni: capelli corti o raccolti, barba curata o ben
rasata per i ragazzi, aspetto curato per le ragazze: per entrambi sono vietati i piercing.
Gli allievi usufruiranno degli spogliatoi situati nelle varie sedi.
Articolo 2 - Uso dei laboratori
I laboratori di cucina, sala, ricevimento, informatica e lingue verranno utilizzati nel rispetto
della programmazione didattica per disciplina. Compatibilmente con la loro disponibilità, i
laboratori in questione verranno utilizzati anche da docenti di altre materie per favorire lo
svolgimento e la migliore realizzazione di moduli interdisciplinari, sentito il responsabile di
laboratorio.
Per assicurare la costante efficienza delle attrezzature, ove possibile, ad ogni allievo sarà
assegnato un posto di lavoro con relativa strumentazione e ne sarà responsabile per tutta la
durata dell'esercitazione.
Articolo 3 - Uso della palestra
Gli studenti potranno svolgere le lezioni solo se provvisti dell’abbigliamento idoneo a svolgere
l’attività fisica. Per motivi di sicurezza, è fatto divieto di indossare piercing. La reiterata
mancanza del rispetto di tali regole verrà tenuta presente nella valutazione quadrimestrale.
Articolo 4 - Accesso degli studenti ai locali della scuola in orario extracurriculare
Sarà concesso agli studenti, previa autorizzazione del DS, l’accesso ai locali dell'Istituto per
svolgere attività guidate dai docenti.
Articolo 5 – Biblioteca
La biblioteca dell'Istituto funziona durante l'intero anno scolastico secondo l’orario di apertura al
pubblico di cui annualmente vengono informati gli alunni.
I libri presi in prestito devono essere restituiti entro un mese e comunque non oltre il 31/5.
Il libri non restituiti dovranno essere reintegrati a spese degli interessati.
Articolo 6 - Uso del telefono
Durante le ore di lezione gli allievi non possono venire chiamati al telefono, se non in caso di
estrema necessità e urgenza.
Articolo 7- Orario della segreteria
L'orario degli uffici di segreteria si adatterà alle necessità dell'utenza nel modo più ampio
possibile a seconda delle esigenze de! calendario scolastico.
Sarà compito della segreteria tenere i contatti tra la sede e le succursali e di provvedere all’invio
delle comunicazioni.
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO IN CONDOTTA
VOTO QUALIFICAZIONE del comportamento
10 Eccellente
9 Ottimo
8 Buono
7 Pienamente Suff.
6 Strettamente Suff. (*)
(*) Il Consiglio di Classe che assegni questo voto ne verbalizzerà brevemente le motivazioni.
Il caso dell’insufficienza rappresenta una “patologia” nel comportamento che è opportunamente
precisata dalla norma, ( si veda in particolare l’art. 7 del DPR 22/6/2009) ricordando che i casi di
specie devono sempre e comunque essere affrontati dallo specifico Consiglio di Classe alla luce
del regolamento Interno d iDisciplina.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
(conformi alle Delibere del Collegio dei Docenti datate CRITERI INDICATORI ( come
deliberato dai Collegi dei Doc del 19/5/2009 e del 15/12/2009)
LEGALITA’ Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno
(persone, ruoli, regole)
CONSEGNE E SCADENZE Puntualità e precisione nell’assolvimento di compiti e lezioni, cura
del materiale scolastico, presenza in occasione di verifiche scritte/orali
REGOLARITA’ DI FREQUENZA Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta
necessità
INTERESSE ED IMPEGNO Atteggiamento propositivo e collaborativo con Docenti e compagni
di studio,partecipazione alle lezioni, alla vita di classe e d’Istituto.
Nota Bene: I Criteri Indicatori ricevono significato anche dalla realizzazione del Principio della
Buona Fede ex art. 1375 C.C., che costituisce la chiave di volta del sistema giuridico e della
Civiltà.
VOTO E DESCRITTORI
10 Eccellente
Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, delle consegne e delle
scadenze, partecipa senza esitazione alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e
fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale
9 Ottimo
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con
regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale
8 Buono
Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con
regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando un comportamento leale
7 Pienamente Sufficiente
Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze; la regolarità di frequenza alla vita
scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione ed il comportamento nei
confronti di Docenti e compagni di studio risulta talora deficitario
6 Strettamente Sufficiente
Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze; spesso interesse ed impegno,
talora anche a causa di irregolarità di frequenza, presentano flessioni negative, ed il
comportamento nei confronti di Docenti, Personale non-docente e compagni di studio è talora
deficitario, pur configurandosi una complessiva sufficienza globale di condotta
5 (o meno) Insufficiente
Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute, evincibili da gravi e ripetute note di
demerito che possono stare a monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da
scuola per i motivi elencati al Titolo III.. In tale quadro complessivamente negativo sono mancati
concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al miglioramento
.