Regolamento d`Istituto
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Regolamento d`Istituto
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “AURELIO SAFFI” REGOLAMENTO D’ISTITUTO "La scuola è aperta a tutti, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, che si riconduce ai valori democratici ed è finalizzata alla crescita e all’arricchimento culturale dello studente attraverso l’educazione alla consapevolezza, al rispetto degli altri, di se stessi e al senso di responsabilità, quest’ultimo indispensabile complemento della libertà, come i doveri lo sono dei diritti. Ha come fine anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e si impegna affinché i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con esse oltre che con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto Saffi, riconosce altresì le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione, manifestazioni di intolleranza e ogni forma di violenza.” Il Dirigente Scolastico Prof. Valerio Vagnoli PRINCIPI GENERALI La vita della scuola è organizzata sulla base dei principi democratici sanciti dalla Costituzione Repubblicana. La scuola appartiene a tutti, si fonda sulla consapevole collaborazione di tutti e ciascuno è tenuto ad osservare le regole che essa si è data, nel rispetto delle cose comuni e delle altrui libertà, per la stessa tutela e garanzia delle proprie. Il presente Regolamento vuole rappresentare le premesse fondamentali del nostro Istituto. I diritti e i doveri di tutte le componenti – dirigente scolastico, insegnanti, allievi, genitori, personale non docente – sono ispirati alla valorizzazione del processo formativo dello studente, del ruolo del docente e dell’importanza della partecipazione attiva della famiglia, nonché al contenimento della dispersione scolastica, anche attraverso il controllo sistematico della frequenza degli allievi alle lezioni. In questa ottica il nostro Istituto non si limita a fornire solo una formazione professionale finalizzata all’ingresso immediato nel mondo del lavoro ma, in particolar modo con il secondo biennio e con il 5°anno, si propone anche di preparare gli studenti ad un’eventuale prosecuzione degli studi sia in ambito universitario che nell’alta formazione tecnica e professionale. Pertanto tale Regolamento deve essere inteso come patto formativo ed educativo tra la Scuola da un lato e lo studente e la propria famiglia dall’altro e come tale vincolante per entrambe le parti. La firma dello stesso – da parte dei genitori per i minorenni e direttamente da parte degli studenti maggiorenni - vale come accettazione di tutto quanto in esso contenuto. Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei docenti vale quanto previsto dalla normativa vigente consultabile all’albo e sul sito..ufficiale dell’Istituto. TITOLO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA Articolo 1 - Diritto allo studio ed alla formazione culturale Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti ed ha come fine anche quello di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e si impegna affinché i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi. Articolo 2 - Solidarietà e diritto alla riservatezza La comunità scolastica promuove la solidarietà fra le sue componenti. La tutela dei deboli e degli svantaggiati è principio cardine cui l’Istituto fa riferimento e che si sostanzia nel perseguimento dell’integrazione dei soggetti diversamente abili, nella prevenzione e nel contenimento della dispersione scolastica e in tutte le iniziative che rendano effettivo il diritto allo studio. Agli studenti ed alle altre componenti della comunità scolastica è garantito il diritto alla riservatezza. Articolo 3 - Diritto di informazione e di partecipazione alla vita scolastica Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, nonché sugli obiettivi didattici ed educativi indicati dal Collegio dei docenti, dai Consigli di classe e dai gruppi disciplinari. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, attraverso gli organismi previsti a tale scopo (rappresentanti di classe e di istituto). Lo studente ha diritto a valutazioni trasparenti e tempestive, volte ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I genitori degli allievi e gli studenti possono conferire con il D.S., i suoi collaboratori e i docenti secondo l'orario stabilito ed affisso all'albo o per appuntamento. I criteri sulle modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita dell'Istituto saranno proposti dagli Organi Competenti e deliberati dal Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno scolastico e resi pubblici. Gli orari di ricevimento del D.S., degli insegnanti, dei vari uffici aperti al pubblico, la composizione delle classi, la loro sistemazione nelle aule e qualsiasi altro tipo di informazione considerata utile all'utenza verranno resi noti attraverso l'esposizione nelle apposite bacheche e la loro pubblicazione sul sito dell’istituto. I Consigli di Classe hanno lo scopo di agevolare e intensificare i rapporti tra insegnanti, genitori e studenti. Sono convocati dal D.S. secondo il calendario stabilito dalla programmazione didattica d'Istituto, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei suoi membri. Ai consigli che ne prevedono la presenza, i rappresentanti dei genitori e degli studenti parteciperanno solo nella seconda parte; nei consigli di classe convocati per provvedimenti disciplinari la presenza dei rappresentanti di alunni e genitori è obbligatoria fin dall’inizio. Tutti gli atti deliberati dagli organi collegiali, che possono essere resi noti, verranno pubblicizzati nelle forme che si riterranno di volta in volta più opportune, affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicati nel sito. Articolo 4 – Istruzione e formazione La scuola s’impegna ad assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio didattico-educativo di qualità; b) offerte formative aggiuntive ed integrative anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per sanare situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione e per l’orientamento scolastico e professionale; d) iniziative tese a valorizzare le eccellenze e i talenti di ciascuno promuovendo il valore del merito e della responsabilità; e) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti tenendo conto delle situazioni di svantaggio e di diversa abilità; f) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; g)servizi di sostegno e servizi volti alla tutela della salute. Articolo 5 - Diritto di riunione e di assemblea 1. La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti. 2. Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 3. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto: a) di classe è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore , tranne che nel mese di maggio, fruibili nello stesso giorno o in giorni diversi. La richiesta di assemblea di classe deve essere presentata, di norma, ai docenti delle ore interessate 5 giorni prima del giorno individuato e comunicata per conoscenza al coordinatore; non si possono richiedere più ore della stessa disciplina. All’assemblea di classe il docente dell’ora, nei limiti dei doveri di sorveglianza che gli competono, può non essere presente per tutta la durata della discussione per garantire maggiore libertà d’espressione agli studenti; sarà comunque sempre pronto ad intervenire nel caso in cui gli allievi non si dimostrino capaci di un comportamento autonomo e responsabile. b) di istituto le assemblee di istituto, proposte al DS dai rappresentanti degli studenti con contestuale presentazione dell’ordine del giorno e dallo stesso visionate, non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e vanno richieste, approvate dal D.S e comunicate a docenti e studenti, di norma, almeno cinque giorni prima. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al D.S. o un suo delegato, i docenti che lo desiderino; resta inteso che i docenti in servizio nel giorno dell’assemblea dovranno assicurare, secondo il loro orario di servizio, la vigilanza nei locali messi a disposizione dall’Istituto per garantire, in caso di necessità, un loro tempestivo intervento.. Prima dell'inizio dell'assemblea verrà effettuato l'appello dall’insegnante in orario alla prima ora e coloro che non risponderanno dovranno giustificare l'assenza il giorno seguente. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il D.S. e i docenti hanno il potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo o per altre attività parascolastiche; sempre a loro richiesta i giorni destinati alle assemblee possono essere in parte o in tutto anche accorpati per permettere agli studenti di approfondire argomenti o problematiche che richiedano una loro continuità. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto e deve garantire a tutti gli studenti libertà di espressione e dovrà favorire la partecipazione del maggior numero di loro. L’assemblea di istituto viene convocata su richiesta dei rappresentanti di istituto o della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti e si svolgerà nei locali messi a disposizione dell’ente locale gratuitamente o, in mancanza di tale disponibilità, all’interno dell’istituto per classi parallele o gruppi di classi; potrà altresì svolgersi in altre strutture esterne prese in affitto ( cinema, teatro, ecc.). Articolo 6 - Diritto di associazione Nel rispetto del dettato costituzionale il diritto di associazione è garantito a tutti gli studenti, anche nell'ambito delle strutture scolastiche. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. Le associazioni studentesche potranno avere finalità scolastiche o parascolastiche e potranno porsi a supporto delle iniziative dell'istituto in termini ausiliari o propositivi, ma senza mai arrecare pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche. Articolo 7 - Sicurezza Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate. Articolo 8 - Riservatezza Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere in rete immagini o a diffonderle via mms. Articolo 9 – Danni agli ambienti, alle cose e all’attività didattica e formativa Le regole di comportamento indicate in questa parte del regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. Gli studenti possono accedere all’edificio che ospita l’Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal Dirigente Scolastico su loro richiesta. Costituiscono gravi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: - rimanere nella scuola senza autorizzazione oltre l’orario di chiusura; - entrare nella scuola forzando porte o finestre; - impedire l’ingresso al personale della scuola o ad altri studenti. Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, interrompano una lezione o impediscano lo svolgimento dell’attività didattica dell’istituto ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all’istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. La scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale. In caso di occupazione, i docenti sono tenuti a svolgere le lezioni, al limite anche a un solo allievo; nel caso che fosse loro impedito di farlo, devono riferirlo per scritto al dirigente, indicando i nominativi dei responsabili, se ne sono a conoscenza. Sono inoltre tenuti a individuare, in collaborazione con i colleghi, gli allievi che sono presenti a scuola, ma non in classe, e ad annotare sul registro i loro nomi, differenziandoli dagli assenti veri e propri. I Docenti e il Dirigente scolastico si mettono a disposizione degli studenti per sostenerli e aiutarli nell’organizzare giornate di approfondimento e di discussione su temi di loro interesse. Articolo 10 - Valutazione del comportamento Il Decreto Ministeriale n. 5 /2009, all’art. 3, comma 1, dispone quanto segue: “Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno”. Pertanto, in sede di scrutini finali, il Consiglio attribuirà il voto di condotta tenendo conto anche dei comportamenti relativi al primo quadrimestre. TITOLO II - DOVERI DEGLI STUDENTI NELLA COMUNITA' SCOLASTICA Articolo1 - Obbligo di frequenza Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti a recare con sé i libri di testo ed altro materiale didattico richiesto dai docenti. a) orario dell’attività didattica L’orario delle lezioni è predisposto dal D.S., con particolare e preminente attenzione alle esigenze didattiche per rendere il più proficuo possibile lo svolgimento delle attività programmate, tenuto conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti. Art. 2 - Entrata ed uscita dall’Istituto a) assenze Il libretto delle giustificazioni è ritirato all’atto dell’iscrizione dai genitori, da chi ne fa le veci o da allievi maggiorenni presso la segreteria dell’Istituto con apposizione di firma sullo stesso libretto e su apposito registro entro e non oltre la data di inizio dell’anno scolastico. L’assenza dalle lezioni deve essere giustificata il giorno del rientro direttamente all’insegnante della prima ora che provvederà all’annotazione sul registro di classe. Qualora non giustifichi, l’allievo verrà accettato in classe con annotazione della mancata giustificazione sul registro di classe e con l’obbligo di presentarla il giorno successivo; se lo studente continuerà a non portare la giustificazione , dopo il terzo giorno sarà compito del Coordinatore di classe annotare sul registro l’accaduto e comunicarlo alla famiglia. Resta inteso che un comportamento del genere avrà conseguenze sul voto in condotta L’assenza per malattia superiore ai cinque giorni deve essere giustificata anche da un certificato medico. b) frequenza e rispetto dell’orario Il rispetto dell’orario di inizio e di fine delle lezioni è obbligatorio. La frequenza delle lezioni è obbligatoria secondo l’orario giornaliero e il calendario scolastico. Gli allievi entrano in classe al suono della prima campana (ore 8,05), in modo da consentire l’inizio delle attività didattiche al suono della seconda campana (ore 8,10). c) entrate e uscite anticipate autorizzate Non sono concessi in nessun caso permessi permanenti di entrata posticipata. Gli allievi provenienti da località notevolmente distanti dalla scuola che, a causa degli orari dei mezzi pubblici, necessitano di permessi di uscita anticipata – di 20 minuti al massimo – possono ottenere un permesso permanente dal DS dietro richiesta scritta di chi esercita la patria potestà che dovrà essere corredata da opportuna documentazione. d) entrate in ritardo L’allievo che arrivi a scuola in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni (ore 8,10) non viene ammesso in classe salvo non sia residente in comuni fuori Firenze. In tal caso l’ingresso gli è concesso fino alle ore 08,15. Eventuali ritardatari attenderanno in portineria sorvegliati dai collaboratori scolastici e entreranno alla seconda ora, autorizzati dal D.S. tramite un modulo rilasciato dai collaboratori scolastici. Il ritardo verrà annotato sul registro di classe che sarà costantemente controllato dal Coordinatore. Non sono ammesse entrate oltre le ore 9.10, salvo eventi straordinari, visite mediche documentate, studenti accompagnati dal genitore o di chi ne fa le veci. Tali entrate potranno essere autorizzate esclusivamente dal D.S. e dai suoi collaboratori. Altrimenti i ritardatari rimarranno in portineria per l'intera mattinata sorvegliati dai collaboratori scolastici. E' comunque fatto divieto d’ingresso dopo le ore 10,10. E’ permesso entrare alle ore 10,10 solo ai ritardatari delle classi che iniziano il loro orario alle 9,10. Tutte le entrate in ritardo verranno annotate sul registro di classe e dovranno essere giustificate il giorno successivo. Qualora non giustifichi, l’allievo verrà accettato in classe con annotazione della mancata giustificazione sul registro di classe e con l’obbligo di presentarla il giorno successivo; se lo studente non porterà la giustificazione nemmeno il terzo giorno sarà compito del coordinatore di classe avvertire ufficialmente la famiglia che questa inadempienza avrà conseguenze sul piano della condotta che progressivamente risulterà più grave quanto più tempo passerà prima dell’avvenuta giustificazione. Anche se giustificati, i ritardi superiori al numero di 5 per ciascun quadrimestre, comporteranno l’intervento del coordinatore di classe. Il coordinatore contatterà la famiglia e chiederà spiegazioni di tali comportamenti. In occasione del primo Consiglio di Classe successivo al superamento del limite massimo dei ritardi, verrà discusso ed eventualmente stabilito un provvedimento nei confronti dello studente da scegliere tra i seguenti: - attività di lavoro socialmente utile pomeridiana – dalle ore 14,00 alle ore 16,00 – che può consistere nella pulizia dei locali scolastici, nel riordino della biblioteca e dei laboratori, sempre collaborando con il personale ausiliario; - studio individuale pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, sotto la sorveglianza di un docente; - esecuzione di lavori di ricerca indicati dal Consiglio di classe e da svolgere sempre in orario pomeridiano. Il Consiglio di Classe può comunque delegare al Coordinatore il compito di stabilire e di rendere operativa la sanzione senza la deliberazione del Consiglio stesso. La materia dei ritardi e delle relative sanzioni di norma non prevede la convocazione di Consigli di classe straordinari. E’ obbligatorio, dopo tali misure, consegnare alla famiglia un nuovo libretto delle giustificazioni ed informarla dei provvedimenti presi nei confronti del figlio. Per gli studenti maggiorenni valgono le stesse regole, salvo il non obbligo da parte della famiglia di ritirare il libretto delle giustificazioni. e) uscite individuali autorizzate Gli alunni, di norma, possono lasciare la scuola solo in casi eccezionali e in nessun caso senza la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci; l’insegnante della classe annota l’uscita sul registro di classe e il genitore /tutore controfirma. In via del tutto eccezionale, visto che la gran parte dei nostri studenti proviene dalle località della provincia, è possibile concedere il permesso di uscita anticipata (dopo le ore 11,00), tramite invio di fax accompagnati da copia di documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci. In caso di malori o di incidenti, la Scuola provvederà sia ad informare chi esercita la patria potestà che a chiamare un’ambulanza per far accompagnare lo studente al Pronto Soccorso con l’assistenza di personale designato. Nella prima ora di lezione è vietato per tutti gli studenti chiedere di lasciare la propria aula, salvo ipotesi di assoluta necessità. Dopo la prima ora i docenti potranno autorizzare brevi uscite di non più di uno studente per volta. Gli studenti che si allontanano senza autorizzazione saranno passibili delle sanzioni indicate nel presente regolamento. Ad ogni cambio di ora è assolutamente vietato agli studenti uscire dalla propria aula. Articolo 3– Intervallo e vigilanza Durante l'intervallo, che è momento formativo molto importante soprattutto per favorire la socializzazione tra gli studenti, gli allievi possono sostare nei locali comuni e nel giardino, ma naturalmente non possono uscire dal cancello della scuola. Le aule resteranno aperte e saranno attivati turni di sorveglianza da parte dei docenti che coadiuveranno i C.S. affinché sia garantita e tutelata una sicura e disciplinata attività ricreativa. Articolo 4 - Dovere di correttezza e rispetto di tutte le componenti della comunità scolastica Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Gli studenti sono altresì tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al luogo nel quale si trovano e alla professione alla quale la scuola li prepara. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto. Le strutture (laboratori, macchinari, sussidi didattici, arredi interni ed esterni etc.) vanno utilizzate in conformità delle norme specificamente previste, secondo le direttive dei responsabili delle strutture stesse, ed in ogni caso avendo cura di non arrecare danno al patrimonio della scuola. Chiunque si renda responsabile di danneggiamenti delle strutture è obbligato al risarcimento del danno; qualora i responsabili dei danneggiamenti non vengano individuati, la responsabilità patrimoniale andrà ripartita sull'intera classe o sull'intero corpo discente. Articolo 5- Divieto di fumo In conformità alla normativa vigente è vietato fumare in tutti gli spazi, interni ed esterni, di pertinenza della scuola. Ogni trasgressione comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge da parte delle autorità competenti e delle sanzioni disciplinari stabilite dall’autorità scolastica. Articolo 6 - Divieto di uso del telefono cellulare E’ assolutamente vietato per tutti l'uso dei telefoni cellulari in aula durante le ore di lezione. Ogni trasgressione comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall’autorità scolastica. In ogni modo, qualora il cellulare venga usato durante le lezioni, sarà dovere del docente ritirarlo, lasciando la scheda sim all’allievo e consegnarlo al D.S. o ai suoi collaboratori o al coordinatore, che avranno cura di custodirlo depositandolo nella cassaforte al piano terra per riconsegnarlo ad uno dei genitori. Il sequestro del telefono avverrà anche nel caso che non sia possibile rimuovere la scheda sim. TITOLO III - SANZIONI DISCIPLINARI Articolo 1 - Principi generali 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari prima di essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. 3. Un comportamento disciplinare non conforme ad una normale diligenza può indirettamente influenzare il rendimento scolastico dello studente. 4. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente od indirettamente, la libera espressione di opinioni purché manifestata nella correttezza e nel rispetto della altrui sfera giuridica. 5. Le sanzioni devono essere temporanee, anche se di lunga durata, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa ed ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. 6. Nel comminare le sanzioni va tenuta in conto la situazione personale dello studente. 7. Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle rispettive commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidali esterni. Classificazione delle sanzioni Comportamento sanzionato Organo competente a disporre la sanzione Disturbo continuato Docente e/o durante le lezioni; Dirigente mancanze plurime ai Scolastico doveri di diligenza. Sanzione Pubblicità del provvedimento sanzionato Ammonizione scritta Annotazione sul e possibilità Registro esclusione gite di classe scolastiche Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati. Docente e/o Ammonizione scritta Dirigente Scolastico (Per le assenze e i ritardi non giustificati dopo il 3° richiamo verbale) Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia. Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici. Dirigente scolastico Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge; possibilità esclusione gite scolastiche Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia Danneggiamento Docente e/o occasionale e non Dirigente grave di oggetti di Scolastico proprietà della scuola o di altri Ammonizione scritta e risarcimento del danno; possibilità esclusione gite scolastiche Annotazione sul Registro di classe; comunicazione alla famiglia Ripetute scorrettezze Consiglio di Classe e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia,esibizioni di simboli e frasi, anche se non indirizzati a singole perso comunque offensive della dignità umana, violazioni gravi alle norme di sicurezza. Uso di sostanze psicotrope. Possibile allontanamento dalla scuola da 1 a 3 giorni; possibilità esclusione gite scolastiche Annotazione sul Registro di classe;comunicazione alla famiglia Recidiva dei comportamenti Possibile Comunicazione alla allontanamento dalla famiglia Consiglio di Classe sanzionati con ammonizione scritta Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica scuola da 1 a 5 giorni; possibilità esclusione gite scolastiche Consiglio di Classe Possibile Comunicazione alla allontanamento dalla famiglia scuola da 1 a 5 giorni; possibilità esclusione gite scolastiche Disturbo grave e Consiglio di Classe continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme, Possibile Comunicazione alla allontanamento dalla famiglia scuola da 1 a 5 giorni; possibilità esclusione gite scolastiche Recidiva dei Consiglio di Classe comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni Possibile Comunicazione alla allontanamento dalla famiglia. scuola fino a 15 giorni; possibilità esclusione gite scolastiche . Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone, presenza di reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento dell’attività scolastica. Consiglio d’Istituto su proposta del Consiglio di classe Allontanamento Comunicazione alla dalla scuola per un famiglia e all’autorità periodo superiore ai competente. 15 giorni, possibilità di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo; possibilità esclusione gite scolastiche del corso di studi Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola sia negli spazi di competenza dell’Istituto. Per i reati perseguibili d'ufficio, il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, denuncerà il fatto alle autorità competenti. Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta, con motivato giudizio del Consiglio di Classe. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo di frequenza o l’impiego in attività socialmente utili. Art.3 - Sostituzione delle sanzioni – II Consiglio di classe offre quando possibile la sostituzione delle sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, quali: biblioteca e dei laboratori . studio individuale, sotto la sorveglianza di un docente. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. Art. 4 - Adozione delle sanzioni – Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d’Istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha facoltà di presentare prove e testimonianze. Le riunioni dei Consigli di classe e della Giunta Esecutiva, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, avvengono, di norma, tra i soli membri dell'organo collegiale che sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone. Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento, persone offese e studenti in causa, la seduta può essere pubblica. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di parità viene ripetuta una seconda volta e se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata. Il Consiglio di Classe può effettuare la riunione straordinaria anche solo 48 ore dopo il fatto, convocando gli interessati per via telefonica e/o telematica - purché rimanga traccia di tale convocazione - nei seguenti casi: recidiva furto lesioni personali danni gravi offese a compagni o al personale della scuola. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Resta inteso che di fronte ad episodi particolarmente gravi, sarà consentita comunque l’irrogazione di un provvedimento che prescinda dal tener conto del principio di gradualità, soprattutto nei casi in cui sia stata compromessa l’altrui salute fisica e mentale. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. La sanzione disciplinare dovrà essere comminata in tempi quanto più possibilmente brevi purché rispettosi delle esigenze di fare chiarezza in relazione ai fatti contestati e purché garantiscano la formale convocazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento. IMPUGNAZIONI Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5 DPR 249/98 ) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. a) L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - è composto da due docenti designati, all’inizio dell’anno scolastico, dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore, designati dal Consiglio d’Istituto tra i membri componenti lo stesso. Analogamente il Consiglio di Istituto individuerà due membri supplenti delle succitate componenti, che subentrano in caso di indisponibilità degli effettivi, ovvero nel caso in cui si verifichi incompatibilità con la carica. I membri dell'Organo di Garanzia durano in carica un anno e sono rieleggibili. b) il funzionamento dell’organo di garanzia: -Ogni membro può esprimersi con voto favorevole, contrario o astenersi; in caso di parità prevale il voto del DS. -L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). ORGANO DI GARANZIA REGIONALE In caso di ulteriore fase di impugnatoria la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto. E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PROFESSIONALI E USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA Gli allievi, in ogni caso ed in ogni ambiente, durante l’intervallo e al cambio dell’ora devono tenere un comportamento educato e rispettoso evitando urla e turpiloquio; avranno cura della propria persona ed indosseranno un abbigliamento quotidianamente improntato a sobrietà e decoro, consono ad un ambiente educativo. Articolo 1 - Esercitazioni pratiche Le esercitazioni pratiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione professionale degli alunni poiché consentono di applicare e di consolidare, in laboratorio e durante le manifestazioni esterne all’Istituto, le competenze professionali acquisite. Pertanto nelle simulazioni di laboratorio sarà richiesto di rispettare rigorosamente le regole di comportamento vigenti nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda soprattutto l’obbligo della divisa, il tono della voce, la gestualità ed il modo di rapportarsi a compagni e docenti. Poiché l’igiene e la cura della persona sono sinonimo di serietà professionale e rispetto verso i collaboratori e gli ospiti, gli alunni dell’Istituto Saffi dovranno osservare con particolare attenzione le seguenti prescrizioni: -capelli corti o raccolti e legati -mani curate e uso di smalto trasparente o chiarissimo -non indossare piercing e tatuaggi visibili Per motivi igienico-sanitari, durante le esercitazioni di cucina, non è consentito indossare anelli o braccialetti, le unghie devono essere corte e senza smalto. L’alunno privo di divisa deve rimanere nei locali della ristorazione ( ma non nei laboratori ad eccezione di quello dimostrativo ), non può svolgere attività pratiche, né partecipare alla degustazione finale se prevista; inoltre, verrà impegnato in attività di studio individuale. A discrezione del docente, l’alunno può essere indirizzato a svolgere attività alla plonge dello stesso laboratorio. La non osservanza di tali prescrizioni o la mancanza da parte degli allievi di almeno un elemento della divisa professionale, costringerà il Docente in servizio ad accompagnare, ove possibile, l’alunno/a o gli alunni/e a svolgere lezione in classi parallele, vietando così l’accesso ai Laboratori, altrimenti gli stessi alunni saranno tenuti nei locali. (questo in orario mattutino ). Al pomeriggio, ove non vi fosse la possibilità di poter inviare l’allievo in altre classi, il Docente sarà tenuto ad accettare l’alunno onde effettuare la dovuta sorveglianza, tenendolo però nei laboratori, senza farlo tuttavia partecipare a nessuna attività che comporti il contatto con le attrezzature e i materiali di esercitazione. Il rispetto di tali regole rientrerà nella valutazione quadrimestrale. Per le esercitazioni e le dimostrazioni del laboratorio di cucina, i piatti oggetto delle attività didattiche verranno realizzati in porzioni-assaggio. Per esercitazioni speciali e manifestazioni di prestigio, di cui saranno incaricate soprattutto le classi terze, si prepareranno porzioni complete. Gli allievi in servizio usufruiranno di un assaggio dei pasti gratuiti preparati nel corso delle esercitazioni. Durante le esercitazioni tutti gli allievi devono indossare la divisa regolamentare stabilita all’inizio dell’anno scolastico. BIENNIO Laboratorio di sala-cucina: Ragazzi: giacca bianca coreana, pantalone nero, cappello e grembiule da cuoco. Ragazze: spencer bianco, pantalone nero, cuffia e grembiule da cuoca. Laboratorio di ricevimento: Ragazzi: pantaloni neri, giacca o maglia con scollo a V nera, camicia bianca, cravatta nera, scarpe e calzini lunghi neri. Ragazze: pantaloni o gonna neri, giacca o maglia con scollo a V neri, camicetta bianca, scarpe nere adeguate e cravattino nero. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE Laboratorio di sala Ragazzi: giacca coreana crema ( con alamari dorati ), logo e pantalone nero, calzini scuri, scarpe nere. Ragazze: spencer crema ( con alamari dorati ), logo e ascot rosso, gonna blu, calze neutre, scarpe blu. Laboratorio di cucina Ragazzi: cappello bianco e giacca da cuoco, pantalone gessato, grembiule, fazzoletto da collo. Ragazze: cuffia bianca, giacca da cuoco, pantalone gessato, grembiule, fazzoletto da collo. Laboratorio di ricevimento Ragazzi: giacca blu, pantalone grigio, camicia bianca, cravatta intonata, scarpe e calzini scuri Ragazze: giacca blu, gonna grigia o pantalone grigio, camicetta bianca, calze neutre, scarpe scure, (eventuale ascot). Al momento dell’avvio delle esercitazioni laboratoriali di sala e cucina, gli studenti che non saranno dotati di divisa potranno essere inviati alla plonge ove, forniti degli opportuni indumenti, collaboreranno con il personale di custodia alla preparazione e lavaggio delle stoviglie. La divisa, che dovrà essere sempre completa, perfettamente pulita e in ordine, sia nei laboratori che durante il servizio, sarà indossata negli spogliatoi; l'aspetto dovrà essere curato, pulito, ordinato. In particolare si danno queste indicazioni: capelli corti o raccolti, barba curata o ben rasata per i ragazzi, aspetto curato per le ragazze: per entrambi sono vietati i piercing. Gli allievi usufruiranno degli spogliatoi situati nelle varie sedi. Articolo 2 - Uso dei laboratori I laboratori di cucina, sala, ricevimento, informatica e lingue verranno utilizzati nel rispetto della programmazione didattica per disciplina. Compatibilmente con la loro disponibilità, i laboratori in questione verranno utilizzati anche da docenti di altre materie per favorire lo svolgimento e la migliore realizzazione di moduli interdisciplinari, sentito il responsabile di laboratorio. Per assicurare la costante efficienza delle attrezzature, ove possibile, ad ogni allievo sarà assegnato un posto di lavoro con relativa strumentazione e ne sarà responsabile per tutta la durata dell'esercitazione. Articolo 3 - Uso della palestra Gli studenti potranno svolgere le lezioni solo se provvisti dell’abbigliamento idoneo a svolgere l’attività fisica. Per motivi di sicurezza, è fatto divieto di indossare piercing. La reiterata mancanza del rispetto di tali regole verrà tenuta presente nella valutazione quadrimestrale. Articolo 4 - Accesso degli studenti ai locali della scuola in orario extracurriculare Sarà concesso agli studenti, previa autorizzazione del DS, l’accesso ai locali dell'Istituto per svolgere attività guidate dai docenti. Articolo 5 – Biblioteca La biblioteca dell'Istituto funziona durante l'intero anno scolastico secondo l’orario di apertura al pubblico di cui annualmente vengono informati gli alunni. I libri presi in prestito devono essere restituiti entro un mese e comunque non oltre il 31/5. Il libri non restituiti dovranno essere reintegrati a spese degli interessati. Articolo 6 - Uso del telefono Durante le ore di lezione gli allievi non possono venire chiamati al telefono, se non in caso di estrema necessità e urgenza. Articolo 7- Orario della segreteria L'orario degli uffici di segreteria si adatterà alle necessità dell'utenza nel modo più ampio possibile a seconda delle esigenze de! calendario scolastico. Sarà compito della segreteria tenere i contatti tra la sede e le succursali e di provvedere all’invio delle comunicazioni. CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO IN CONDOTTA VOTO QUALIFICAZIONE del comportamento 10 Eccellente 9 Ottimo 8 Buono 7 Pienamente Suff. 6 Strettamente Suff. (*) (*) Il Consiglio di Classe che assegni questo voto ne verbalizzerà brevemente le motivazioni. Il caso dell’insufficienza rappresenta una “patologia” nel comportamento che è opportunamente precisata dalla norma, ( si veda in particolare l’art. 7 del DPR 22/6/2009) ricordando che i casi di specie devono sempre e comunque essere affrontati dallo specifico Consiglio di Classe alla luce del regolamento Interno d iDisciplina. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (conformi alle Delibere del Collegio dei Docenti datate CRITERI INDICATORI ( come deliberato dai Collegi dei Doc del 19/5/2009 e del 15/12/2009) LEGALITA’ Rispetto delle norme generali dell’ordinamento e del Regolamento Interno (persone, ruoli, regole) CONSEGNE E SCADENZE Puntualità e precisione nell’assolvimento di compiti e lezioni, cura del materiale scolastico, presenza in occasione di verifiche scritte/orali REGOLARITA’ DI FREQUENZA Assenze, ritardi, uscite anticipate al di fuori della stretta necessità INTERESSE ED IMPEGNO Atteggiamento propositivo e collaborativo con Docenti e compagni di studio,partecipazione alle lezioni, alla vita di classe e d’Istituto. Nota Bene: I Criteri Indicatori ricevono significato anche dalla realizzazione del Principio della Buona Fede ex art. 1375 C.C., che costituisce la chiave di volta del sistema giuridico e della Civiltà. VOTO E DESCRITTORI 10 Eccellente Sempre rispettoso delle norme, che osserva con scrupolo costante, delle consegne e delle scadenze, partecipa senza esitazione alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale 9 Ottimo Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un comportamento leale 8 Buono Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando un comportamento leale 7 Pienamente Sufficiente Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze; la regolarità di frequenza alla vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione ed il comportamento nei confronti di Docenti e compagni di studio risulta talora deficitario 6 Strettamente Sufficiente Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze; spesso interesse ed impegno, talora anche a causa di irregolarità di frequenza, presentano flessioni negative, ed il comportamento nei confronti di Docenti, Personale non-docente e compagni di studio è talora deficitario, pur configurandosi una complessiva sufficienza globale di condotta 5 (o meno) Insufficiente Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute, evincibili da gravi e ripetute note di demerito che possono stare a monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola per i motivi elencati al Titolo III.. In tale quadro complessivamente negativo sono mancati concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al miglioramento .