Procedure per il collaudo dei beni e liquidazione ai creditori
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Procedure per il collaudo dei beni e liquidazione ai creditori
Procedure per il collaudo dei beni e liquidazione ai creditori di Marco Baù INDICE Il collaudo La liquidazione Richiesta con firma e relazione Autorizzazione all'acquisto e richiesta di preventivo Preventivo/offerta; criteri per la scelta Prospetto comparativo di scelta Ordine con firma Fattura e buono di consegna Carico/scarico del magazzino Inventario Verbale di collaudo Scheda articolo/prodotto Registro contratti Protocollo Bibliografia p.2 p.5 p.7 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9 p.9 p.9 p.9 p.9 p.9 p.10 1 Nel D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” è espressamente prevista l’attività inerente gli acquisti e il collaudo dei beni. Tali disposizioni normative indicano quali siano i criteri amministrativo-contabili cui gli organi della scuola dovranno attenersi per l’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti col Piano dell’Offerta Formativa. Nella procedura degli approvvigionamenti assume particolare importanza la fase del collaudo. IL COLLAUDO Tra le altre definizioni, indubbiamente più dotte, il collaudo potrebbe essere classificato come quel potere che la norma riconosce alla istituzione scolastica per garantire l'oculato impiego delle proprie risorse preservandola da situazioni che potrebbero in qualche modo nuocere al suo funzionamento e alla correttezza delle procedure seguite. Come sappiamo consiste in una serie di operazioni che hanno il fine di accertare che i lavori eseguiti, i beni consegnati o i servizi resi all'istituzione scolastica corrispondano per quantità e qualità a quanto era stato pattuito nell'ordine, nel contratto o nella lettera di ordinazione. Le procedure del collaudo devono essere espletate, entro sessanta giorni dall'avvenuto evento, da un collaudatore singolo o da una commissione appositamente designati dal dirigente scolastico nominati “tra il personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. Del collaudo viene redatto apposito verbale. Per le forniture di valore inferiore ai € 2000,00 l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal direttore o da un verificatore all’uopo nominato. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare prestazione” (art. 36). Conseguentemente si possono individuare alcuni punti fermi e le relative procedure cui la normativa fa discendere specifici comportamenti. Vediamone i più significativi: • • Il collaudo è un adempimento obbligatorio: deve essere comunque effettuato in quanto “il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2 (di cui si vedrà poco oltre). Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate”. Nel valore della fornitura è posta una discriminante che determina due diverse procedure: 1. se il valore della fornitura supera i 2.000,00 € la norma richiede il collaudo da parte del collaudatore singolo o della commissione che, come abbiamo visto, disporranno di adeguata competenza tecnica per assolvere al compito; 2. in occasione di forniture il cui valore fosse inferiore agli € 2.000,000 è consentito superare la fase operativamente complessa del collaudo snellendo la procedura tramite il rilascio di un certificato di regolarità della fornitura o da parte del dirigente o del dsga o da altro verificatore (ambedue nominati con atto del dirigente). L'accertamento, 2 rilasciato da uno di questi soggetti, ha valenza eminentemente amministrativo-contabile e non specialistica. Infatti, nella fattispecie non è richiesto, ad alcuno di loro, il possesso di competenze tecniche, come invece è richiesto per i collaudatori1. Può essere dato corso al pagamento del saldo dei lavori solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o il rilascio del certificato di regolarità della fornitura. In altre parole, come già accennato, il collaudo ha anche la funzione di costituire una condizione sospensiva all'ordinazione e conseguente liquidazione del corrispettivo dovuto. • • La nomina del singolo collaudatore o della commissione collaudi sono atti obbligatori del DS, non vi è quindi possibilità di esimersi da tale compito. E' evidente che la maggiore responsabilità assegnata dovrà trovare un congruo corrispettivo. Nella scuola non è ipotizzabile una sola commissione di collaudo o un solo collaudatore. Queste non sono figure uniche: possono esservi più collaudatori singoli o più d'una commissione. Ciò in omaggio al requisito della competenza tecnica che ciascuno dovrà possedere per assolvere il compito assegnato. Quindi, le conclusioni del collaudatore o della commissione o di colui che attesta la regolarità della fornitura anche di servizi periodici sono determinanti per procedere alla liquidazione della spesa. Va aggiunto che il verbale di collaudo e/o il certificato di regolarità della fornitura sono parti talmente essenziali della documentazione che, o l'uno o l'altro, devono essere allegati al mandato di pagamento (art. 12 D.I. 44/01) unitamente alla fattura, all'ordine, agli eventuali prospetti comparativi, ai preventivi, ecc. E' opportuno ricordare brevemente che: • • • il fine del collaudo consiste nell'attestare che le caratteristiche e la qualità del bene o del servizio fornito corrispondano con quelle ordinate, siano esenti da difetti o vizi che possano pregiudicarne l'utilizzo. Il collaudo ha anche lo scopo di accertare e certificare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e che, nella loro esecuzione, sono stati impiegati materiali idonei, siano state seguite le modalità specificatamente pattuite e tutte le normative in ordine alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, alle tutele previdenziali e assistenziali degli operatori impiegati dal fornitore, ecc… Delle verifiche effettuate o dei test eseguiti per controllare la funzionalità del bene o per l’accertamento della corrispondenza dei lavori alle regole dell’arte dovrà esserne fatta espressa menzione nel verbale di collaudo. 1 Per mera completezza di informazione si riporta che il limite dei € 2.000,00 non è collegato in alcun modo con quanto previsto dall'art. 34 dello stesso D.I. Procedura ordinaria di contrattazione che dispone: “Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”. 3 L’esito positivo del collaudo determina, da parte dell’istituzione scolastica, l’accettazione della fornitura dei beni, dei servizi e/o dei lavori eseguiti il contestuale diritto a ricevere la liquidazione del saldo da parte del contraente/fornitore. Potrebbe essere affermato che l’accettazione della fornitura non si manifesta con l’avvenuta consegna e/o esecuzione dei beni o del lavoro, ma è un atto di volontà della scuola con il quale accoglie l'erogazione della fornitura e, contestualmente, determina, per il fornitore, l’esonero dalla garanzia per vizi e difformità riconoscibili, ovviamente per quelli non riconoscibili o occulti sarà attiva la garanzia, almeno biennale, del fornitore. Quindi è all’atto del collaudo che la commissione tecnica o il collaudatore devono sollevare eventuali obiezioni o riserve in ordine a tutti gli aspetti sia tecnici che contabili. Vale la pena sottolineare che, soprattutto per la consegna di beni mobili, prima di accettare il materiale consegnato si proceda ad un'attenta verifica dello stato di conservazione degli imballaggi. Infatti, con la firma apposta, sulla bolla di accompagnamento o altro documento apposito, dal magazziniere o dal collaboratore scolastico addetto alla portineria o dall'incaricato a ciò preposto, la scuola dichiara di accettare la merce. Pertanto, in caso di contenzioso diverrà complesso, per la scuola dimostrare, che le mancanze o eventuali danni subiti dai beni siano a carico del fornitore o del trasportatore. Pertanto, per evitare l'insorgere di qualsiasi controversia, qualora si riscontrassero manomissioni nei confezionamenti o si desumesse dalle condizioni generali un probabile stato di avaria (ad esempio, rumore di vetri infranti), prima di firmare l'incaricato verificherà alla presenza del fornitore o del trasportatore il contenuto e solo in caso positivo apporrà la propria firma per avvenuto ricevimento. Oppure potrà respingere la merce o annotare facendo sottoscrivere al fornitore quanto verificato nel riscontro. Ovviamente qualora fossero presenti il DS o il DSGA sarebbe opportuno che ne venissero immediatamente messi al corrente. Prima di affrontare l'argomento delle procedure per il collaudo dei beni e la conseguente liquidazione sarà opportuno evidenziare, seppur brevemente, quali sono gli attori nelle procedure stesse e le relative competenze: Consiglio di circolo o d’istituto: con l’approvazione del Piano Annuale e con le eventuali successive modifiche il Consiglio mette a disposizione le risorse che il Dirigente Scolastico avrà disponibili per raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano dell’Offerta Formativa e per garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica; Dirigente scolastico: è titolare della capacità negoziale per provvedere all’acquisizione di beni e servizi e del raggiungimento degli obiettivi deliberati con il POF. Deve provvedere all'accertamento delle competenze tecniche possedute dal personale in servizio presso la propria scuola e alla conseguente nomina di un collaudatore o di apposite commissioni interne. Direttore dei servizi generali e amministrativi: svolge l’attività istruttoria a supporto della capacità negoziale del DS ed è titolare della liquidazione “consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore...”. Per gli acquisti da lui disposti utilizzando il fondo minute spese è titolare anche della capacità negoziale; redige l'apposito certificato di regolare prestazione di servizi periodici. 4 Assistente amministrativo: provvede agli adempimenti amministrativo-contabili che si articolano dalla richiesta d’acquisto alla consegna dei beni e al riscontro inventariale. Inoltre, la segreteria è il soggetto che attiva il procedimento di acquisto di beni e servizi relativi all'adempimento della propria attività. Docenti: data la funzione assolta all'interno della scuola sono i promotori di gran parte degli acquisti effettuati dall'istituzione scolastica. I docenti sono quasi sempre presenti nelle commissioni collaudo, basti pensare ai responsabili di laboratorio. Assistente tecnico: laddove presente assolve funzioni di supporto tecnico nelle materie di cui possiede competenza, ma non solo in quelle. Anche l’AT è soggetto che attiva la procedura d’acquisto dei beni, si pensi al funzionamento e alla gestione del laboratorio cui è addetto. E' nominato frequentemente, a causa della sua competenza tecnica, a fare parte delle commissioni di collaudo. Personale ATA (Collaboratori scolastici, Cuochi, Infermieri, Addetti aziende agrarie, Guardarobieri, Assistenti amministrativi, ecc.): generalmente la competenza è localizzata dalla funzione svolta. Anch'essi possono essere nominati collaudatori. Collaudatore e/o Commissione collaudi: nelle istituzioni scolastiche generalmente si preferisce, anziché nominare un singolo collaudatore, costituire una commissione collaudi cosiddetta aperta (che, tra l'altro, generalmente, assolve anche le funzioni previste dagli art. 26 e 52 del DM 44/2001)2. Come è già stato detto, nella scuola non è presente un solo collaudatore o una sola commissione. Generalmente, viene nominato un congruo numero di persone che, subordinatamente alle esigenze, si riuniranno, secondo le competenze necessarie, in gruppi ristretti (in genere formati di tre persone), la cui articolazione sarà espressamente prevista nell'atto di nomina del dirigente. I collaudi devono essere sempre redatti in forma scritta. Non vi sono modelli prestabiliti per i verbali di collaudo né per le certificazioni di regolarità della fornitura o di regolarità di servizi periodici ed ogni scuola può approntarne dei propri, purché siano ricorrenti alcune informazione basilari (si vedano i facsimili). Inoltre, le procedure per la contabilità informatica attualmente disponibili ne propongono ciascuna delle proprie. Talvolta la procedura del collaudo, data la particolarità del bene fornito o servizio erogato, può essere effettuata congiuntamente tra il personale della scuola e incaricati del fornitore. Ovviamente il fornitore chiederà al personale scolastico presente al collaudo la firma del superamento dello stesso. Nulla osta alla sottoscrizione purché le operazioni di collaudo abbiano dato un indubitabile esito favorevole. Infatti, con la firma l'istituzione scolastica attesta che il bene è privo di vizi e pertanto dovrà provvedere alla liquidazione del titolo di spesa. LA LIQUIDAZIONE La pratica inerente l'acquisto di un bene o di un servizio è, generalmente, affidata ad un assistente amministrativo che dovrà attivare le opportune procedure verificando che i documenti o le pezze d'appoggio siano tutti presenti e perfetti. E' evidente che 2 Si tratta delle attività inerenti l'eliminazione dei beni dall'inventario e alla cessione di beni fuori uso o non più utilizzabili. 5 egli non avrà responsabilità nella compilazione di ogni singolo atto che compone l'intera pratica. Infatti, ci sono adempimenti che non gli competono, quali ad esempio, scegliere il fornitore o effettuare il collaudo, ma seguendo l'iter procedurale sarà suo compito interessare, di volta in volta, gli organi addetti a prestare il proprio contributo (si veda oltre “la formazione della pratica”). L'istituzione scolastica per acquisire beni e servizi è tenuta ad uniformarsi contestualmente alle norme del Diritto amministrativo3 e alle norme che disciplinano il Diritto privato4 (vedi Scheda approfondimento). La fonte normativa principale, di diritto amministrativo, è il DI 44/2001 che stabilisce quali siano i procedimenti amministrativo-contabili da seguire per provvedere in merito. Di seguito si riportano, in forma di scheda, alcuni fondamentali documenti o pezze d'appoggio che dovrebbero essere sempre presenti nella procedura di formazione della pratica per la conseguente liquidazione. Si precisa che ogni istituzione scolastica può predisporre l'iter relativo secondo l'organizzazione dei propri reparti e le responsabilità assegnate dal DS. Procedura formazione pratica: riscontro documentazione • Richiesta con firme e relazione • autorizzazione all'acquisto e richiesta di preventivo • Preventivo/offerta; criteri per la scelta • Prospetto comparativo di scelta • Ordine con firma • Fattura e Buono di consegna • Carico/scarico del magazzino • Inventario • Verbale di collaudo • Scheda articolo/prodotto • Registro contratti • Protocollo 3 Il Diritto amministrativo concerne l'organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della PA, nonché i rapporti fra la PA e i privati (P. Barile, E. Cheli, S.Grassi) 4 Il Diritto privato disciplina principalmente i rapporti fra privati, e si distingue tradizionalmente nelle due grandi branche, unificate nel codice civile del 1942, ma rimaste separate concettualmente del diritto civile e del diritto commerciale, del quale fa parte lo speciale ramo del diritto industriale. (Idem) 6 RICHIESTA CON FIRME E RELAZIONE L'attivazione della procedura d'acquisto prende avvio con la presentazione, da parte del richiedente, della richiesta. In questo documento saranno contenute tutte le informazioni necessarie per l'attivazione della pratica. Nelle istituzioni scolastiche ove è costituito l'Ufficio tecnico la procedura sarà predisposta e seguita da questo utilizzando le competenze tecniche precipue. Nelle altre scuole, ossia la stragrande maggioranza, generalmente è solo il richiedente che ha competenze specifiche per l'acquisizione anche se, in taluni casi, la conoscenza non è approfondita quanto invece lo richiederebbe la materia. Conseguentemente colui che propone l'acquisizione del bene e/o del servizio avrà il compito, non solo di specificare esattamente le caratteristiche del bene che si ricerca, ma dovrà fornire all'incaricato della procedura amministrativa, come abbiamo detto essere generalmente un assistente amministrativo, tutte le informazioni necessarie per la sua acquisizione. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E RICHIESTA DI PREVENTIVO Il DS dovrà autorizzare l'attivazione dell'acquisto e, conseguentemente, l'avvio del procedimento dando, in via preliminare, il suo assenso che coincide con l'impegno delle risorse finanziarie corrispondenti. In questa fase è determinante l'intervento del DSGA che dovrà fornire al DS le informazioni circa la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili. Generalmente è l'ufficio di segreteria che provvede ad inviare la richiesta di preventivo. La richiesta di preventivo, come sappiamo, non è sempre obbligatoria. L'art. 34 del DI 44/2001 fissa in € 2.000,00, o l'importo diversamente deliberato dal CdI, il limite entro il quale il dirigente può procedere direttamente alla scelta del contraente. Oltre tale limite è prevista una comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Questa è una delle fasi più delicate dell'intero iter. Infatti, la scelta delle ditte cui invitare alla gara, la descrizione delle caratteristiche dei beni da acquistare, i termini di consegna e di pagamento, la definizione degli eventuali costi di trasporto, di piazzatura, le eventuali procedure di collaudo congiunto o i termini del collaudo disposto dalla scuola, ecc. sono elementi determinanti per procedere alla scelta del fornitore. I termini proposti dalla scuola dovranno essere ben dettagliati, in tal modo si avrà sicuramente meno contenzioso e la scelta dell'acquisto sarà facilitata. Un breve accenno deve essere fatto circa lo schedario dei fornitori. Non tutte le istituzioni scolastiche dispongono di questo strumento. Sarebbe buona prassi che ogni istituzione scolastica compilasse una scheda per ogni fornitore con l'indicazione della denominazione sociale, dell'indirizzo, del genere merceologico trattato, dei riferimenti di istituto cassiere, ecc. Inoltre, dovrebbero essere tenute costantemente aggiornate altre informazioni che potrebbero costituire un valido supporto per valutare la qualità del servizio offerto. Infatti, nei criteri di valutazione che una scuola dovrebbe considerare per la scelta del fornitore rivestono molta importanza: • • il rispetto dei termini di consegna; la disponibilità del fornitore ad adempiere agli obblighi della garanzia, la 7 • • • • • • • valutazione di eventuali costi di diritto di chiamata o invio dei beni; la velocità nella risposta alla richiesta di intervento; il risultato della merce consegnata; la metodologia di imballaggio e di consegna dei beni; la capacità del vettore utilizzato per la consegna dei beni; le capacità tecniche degli operatori del fornitore di assolvere il proprio compito in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria; per le agenzia di viaggio: se la sistemazione alberghiera offerta è stata effettivamente quella erogata, se vi sono stati guasti di mezzi di autotrasporto; ecc. PREVENTIVO/OFFERTA; CRITERI PER LA SCELTA Nella richiesta di offerta dovranno essere compresi tutti i criteri che la scuola valuterà, magari assegnando un punteggio, preventivamente e chiaramente dichiarati. E' indubbio che l'istituzione scolastica non potrà prendere la sua decisione valutando criteri o situazioni non espressamente previste. Ciò determinerebbe un contenzioso che vedrebbe l'istituzione scolastica soccombere. PROSPETTO COMPARATIVO DI SCELTA L’organo titolare dell’attività negoziale, cioè l’unico competente alla scelta del fornitore di beni e/o servizi, è il Dirigente scolastico che dovrà attenersi a quanto disposto dal Regolamento amministrativo-contabile DM 44/2001. Niente toglie che il DS possa cooptare o delegare questa sua attività ad altro organo o persona, ma nell'atto di delega indicherà chiaramente i contorni dell'incarico. ORDINE CON FIRMA E' l'atto formale con il quale la scuola, dopo avere assolto agli adempimenti che le derivano dall'essere un ente pubblico e pertanto disciplinato dalle norma sul diritto amministrativo, procede all'ordinazione del bene e alla descrizione dei termini di consegna e pagamento. FATTURA E BUONO DI CONSEGNA Il buono di consegna è, generalmente, l'atto che accompagna il bene. Molto spesso è stato compilato dal fornitore contestualmente alla fattura e differisce da questa perché non reca gli importi della fornitura. Come è già stato detto colui che riceverà il bene dovrà effettuare un'attenta verifica di quanto consegnato prima di apporre la firma dell'avvenuto ricevimento. La fattura è il titolo di spesa con il quale il fornitore richiede alla scuola il pagamento di quanto fornito. E' appena il caso accennare che una fattura potrebbe riepilogare più buoni di consegna purché si riferiscano allo stesso ordine. Allo stesso modo più fatture potrebbero fare riferimento allo stesso ordine mentre è da evitare che una fattura possa fare riferimento a più ordini. 8 CARICO/SCARICO DEL MAGAZZINO Trattandosi di beni e laddove è funzionante il magazzino diviene determinante che questi transitino attraverso il magazzino centrale e da questo siano inviati nei reparti. Quindi nella fattura dovranno essere annotati i numeri di riferimento del carico/scarico di magazzino o del registro di facile consumo. INVENTARIO Qualora i beni fossero inventariabili nella pratica dovrà essere assunto il verbale di collaudo redatto dalla commissione (o dal collaudatore) e i riferimenti alla registrazione effettuata nel registro degli inventari. VERBALE DI COLLAUDO Si veda quanto evidenziato all'inizio del presente lavoro. SCHEDA ARTICOLO/PRODOTTO Per ogni macchina/attrezzatura/strumento o prodotto, che potrebbe essere pericoloso per la salute, è buona norma predisporre una scheda. Per quanto riguarda le macchine tali schede dovrebbero essere predisposte, per ogni macchina/attrezzatura/strumento, dal reparto cui sono assegnate e dovrebbero contenere tutte le informazioni dalle caratteristiche tecniche, ai cicli manutentivi, agli interventi straordinari, alle norme di sicurezza, ecc. Per i prodotti pericolosi la scheda dovrà essere inserita in uno o più schedari secondo quanto indicato nei manuali per la sicurezza. REGISTRO CONTRATTI In questo caso il compito dell'assistente amministrativo sarà quello di verificare se il contratto sottoscritto con il fornitore, generalmente riferito alla fornitura di servizi, è stato riportato nel registro dei contratti annotandone i riferimenti in calce alla fattura. PROTOCOLLO Tutte le operazioni sopra descritte e lo scambio della corrispondenza saranno registrate sul protocollo informatico della scuola. L'assistente tecnico dovrà verificare la puntualità delle stesse. 9 BIBLIOGRAFIA ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO - BARILE, CHELI, GRASSI - Undicesima edizione ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE – A. TRABUCCHI CEDAM CASA ED. MILANI, 2007 A cura di G. Trabucchi. MANUALE DI GESTIONE ECONOMICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - M. Baù. P.Conti, Edizioni Spaggiari, Parma 2008 10