l`ipotesi d`accordo

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l`ipotesi d`accordo
ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza
Milano, 12 gennaio 2017
IPOTESI DI ACCORDO
tra
la Società A2A S.p.A. in qualità di mandataria Capogruppo anche in nome e per conto delle società Unareti
S.p.A., Unareti Servizi Metrici S.r.l., AIA Calore e Servizi S.r.I., A2A Ciclo Idrico S.p.A., A2A
Illuminazione Pubblica S.r.I., A2A gencogas S.p.A., A2A Energiefuture S.p.A., AIA Energia S.p.A., A2A
Smart City S.p.A, Retragas S.r.l. rappresentate da Luigi Carolini, Ulderico Venere, Paolo Cerosa, Pasquale
Cimili, Gianluca Crea e Laura Sorrentino
/
assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza rappresentata da Leonardo Castiglioni
e
le 00.SS. nazionali
Filctem-Cgil rappresentata da Barbetti, Tudino, Greco, Gasparini
Flaei-Cisl rappresentata da De Masi, Meazzi, Mazzucotelli
Femca-CisI rappresentata da Assegna, Scandurra
Uiltec-Uil rappresentata da Prestileo, Del Fiacco, Pennati, Boschiroli
congiuntamente alla delegazione trattante
in materia di armonizzazione dei trattamenti "Area Energia". ^
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Premesso che:
l'attuale contesto normativo e regolatorio esistente all'interno delle Società del Gruppo AIA, per
effetto delle numerose operazioni societarie succedutesi nel tempo - ed in particolar modo
nell'ultimo decennio - è caratterizzato da trattamenti non omogenei discendenti da accordi di
secondo livello, specifici di talune aree territoriali/Società;
coesistono, altresì, norme, diversificate in base al territorio o all'area geografica di riferimento, frutto
di prassi, usi e consuetudini stratificatisi nel tempo che comportano sostanziali differenze
applicative in relazione ai medesimi istituti normativi ed economici;
nell'accordo del 19 aprile 2013 è stato condiviso il comune obiettivo di addivenire
progressivamente, per fasi successive, alla definizione di trattamenti uniformi per i dipendenti del
gruppo individuati dal presente accordo, pur preservando le specificità relative ai diversi business e
. / le peculiarità operative.
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Considerato che:
© le Parti, al fine di raggiungere l'obiettivo di cui alle premesse, hanno attivato dal mese di aprile 2016
un percorso di interlocuzione con il comune intento di arrivare, entro una tempistica certa, alla
formalizzazione di un accordo sulla armonizzazione degli istituti di 2° livello;
© al fine di ottimizzare le tempistiche necessarie alla discussione di cui al punto che precede, le Parti
hanno condiviso l'opportunità di istituire specifiche commissioni tecniche bilaterali su ciascuna
tematica oggetto di armonizzazione;
• dopo vari incontri - anche mediante le commissioni tecniche di cui sopra - finalizzati ad analizzare
le proposte emerse ed approfondire i relativi contenuti ed impatti, in seguito ad un articolato
confronto negoziale, le Parti hanno raggiunto un'intesa complessiva sulle materie sottoriportate:
A. Orario di lavoro;
B. Orario fiduciario;
C. Permessi aziendali;
1). Tutela maternità e paternità;
E. Istituti feriali;
F. Indumenti da lavoro (c.d. vestiario);
G. Trasferta e rimborsi spese
H. Trattamento economico di malattia per i lavoratori con CCNL "Commercio";
T. Welfare;
J. Durata dell'accordo;
K. Clausola finale.
è volontà comune, altresì, delineare un sistema di disposizioni e di princìpi che consentano di
individuare un impianto teso ad omogeneizzare ed uniformare i trattamenti fra le diverse Società del
Gruppo, rafforzare il percorso di semplificazione dei processi amministrativi e gestionali in atto,
individuando altresì istituti e regole innovative maggiormente aderenti all'attuale conlesto socio¬
economico, e di mercato.
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Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
l. Le premesse e quanto considerato sono parti integranti del presente accordo.
A. ORARIO DI LAVORO E MODELLI DI FLESSIBILITÀ' PER IL PERSONALE NON
TURNISTA
Le Parti, a valle della sottoscrizione della presente intesa e fermo restando i principi sotto definiti, prima
dell'introduzione dei diversi modelli di orario ivi previsti, in considerazione delle preminenti e peculiari
esigenze operative e di business, attiveranno specifici confronti con le competenti RSU, ai sensi di quanto
previsto dai CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro (a titolo esemplificativo: orario di inizio della
prestazione, attribuzione dei modelli di orario e della durata della pausa pranzo per ciascuna struttura
organizzativa e per le diverse figure professionali, implementazione del venerdì corto, etc...).
Detti confronti dovranno esaurirsi in tempo utile al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi
amministrativi ed informativi di supporto ai nuovi modelli di orario che saranno introdotti orientativamente
entro il mese di luglio 2017.
1) Distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.
L'orario di lavoro settimanale ordinario per il CCNL "Elettrico" viene confermato in 38 ore settimanali.
L'orario settimanale ordinario per i CCNL "Commercio" e Gas-Acqua vengono confermati nella loro attuale
impostazione. Per quanto attiene quest'ultimo CCNL l'eventuale passaggio alle 38 ore sarà oggetto di uno
specifico confronto negoziale con le competenti RSU.
La distribuzione dell'orario ordinario settimanale, dal lunedì al venerdì, verrà articolata nella modalità del
c.d. "venerdì corto".
In considerazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative nonché delle preminenti necessità di
business, talune aree aziendali (a titolo meramente esemplificativo: impianti/centrali di produzione e
generazione, cali center, front office) nonché alcune figure professionali in considerazione delle specificità
delle attività svolte (a titolo meramente esemplificativo: autisti, centralinisti, etc...), non rientreranno in
siffatta modalità di distribuzione di orario settimanale.
Ai lavoratori percettori di ticket sarà riconosciuto il buono pasto anche nella giornata del venerdì corto; nella
medesima giornata ai lavoratori sarà riconosciuta la possibilità di fruire il pasto presso la mensa e/o locali
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Al fine di limitare gli sprechi alimentari ed ottimizzare il servizio di distribuzione del pasto, il lavoratore
dovrà preventivamente confermare la propria volontà di fruire del servizio mensa nella giornata del venerdì
corto.
Le modalità e tempi saranno definiti nell'ambito di specifici incontri con le RSU competenti.
2) Rilevazione presenze, orario di ingresso e fascia per la fruizione della pausa pranzo.
Per il personale appartenente alle strutture organizzative di "Corporate" e ad essa assimilabile, l'orario di
riferimento di inizio della prestazione lavorativa viene fissato alle ore 8.00.
Per tutte le altre funzioni, viene confermato l'orario di inizio della prestazione lavorativa attualmente
utilizzato nelle diverse società/sedi di lavoro.
I modelli di flessibilità, ove applicati, saranno regolamentati sulla base degli orari di inizio della prestazione
testé definiti.
Ai fini di certificare la presenza correlata alle previste coperture assicurative oltre che a garantire la conetta
applicazione delle norme che regolano la sicurezza sul luogo di lavoro in caso di incendi o altre situazioni d:
pericolo, sarà richiesto a tutti i dipendenti la timbratura a mezzo badge. Tale operazione dovrà essere
effettuata sia all'atto di ingresso che all'uscita dalle sedi aziendali, nonché in occasione di ogni
allontanamento dal luogo di lavoro, per ferie/permessi a vario titolo e/o per la fruizione del pasto, ivi
compreso il servizio mensa ove presente.
Per il personale "Corporate" ed ad essa assimilabile nonché per il personale della "B.U. Commerciale" sarà
possibile fruire della pausa pranzo nella fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.45; si intendono
quindi confermate le altre fasce di pausa pranzo attualmente applicate alla restante parte del personale.
3) Definizione delle regole dei nuovi modelli di orario di lavoro.
Al fine di promuovere un miglior equilibrio e la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro nonché per
fornire ulteriore impulso al già avviato percorso di innovazione ed attenzione da parte della Società alle
politiche di Welfare, in coerenza con la people strategy del Gruppo A2A, verranno introdotti nuovi modelli
di flessibilità oraria.
Orario flessibile giornaliero
Nel modello di orario flessibile giornaliero la flessibilità in ingresso ^'eventuale flessibilità in pausa
pranzo dovranno essere recuperate nell'arco della giornata.
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In considerazione delle specifiche esigenze organizzative legate alla peculiarità delle attività
lavorative, la flessibilità in ingresso attribuita potrà essere pari a 10, 30 o 60 minuti (salvo specifiche
diverse flessibilità per gruppi di lavoratori legate ad esigenze operative ed organizzative, da
verificarsi nell'ambito di specifici incontri con le R.S.U.). La durata della pausa pranzo sarà rigida e
pari a 30, 45, 60 minuti o flessibile di 45 minuti estendibili di ulteriori 15 minuti di flessibilità.
Nel caso di attribuzione di flessibilità fino a 15 minuti sarà tollerato un ritardo in ingresso nel limite
massimo complessivo di 5 minuti al mese (c.d. franchigia).
Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera (c.d. flessibile ultragiornaliero)
Ai dipendenti cui viene attribuito detto modello di orario di lavoro sarà consentita una flessibilità in
ingresso pari ad 1 ora e 30 minuti ed una flessibilità da usufruire nella pausa pranzo pari ad ulteriori
30 minuti.
Al fine di consentire al lavoratore la possibilità di recuperare l'intera flessibilità eventualmente
utilizzata in ingresso e in pausa pranzo, la flessibilità attribuita in uscita sarà pari a 2 ore.
Ai dipendenti ai quali verrà applicata la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro con venerdì
"corto" la fascia di flessibilità, nella giornata del venerdì, si riduce ad 1 ora in ingresso con pari
flessibilità in uscita.
FLEX IN
INGRESSO
FLEX IN
FLEX IN
USCITA
PAUSA PRANZO
Esempio con orario giornaliero pari a 7 ore e 45 minuti con ingresso alle ore 8,00.
. I
8:00
9:30
45'+30
16:30 18:30
0^
Fatte salve le causali di assenza (ferie, permessi, etc...) che dovranno essere preventivamente
richieste ed autorizzate dal diretto responsabile, il dipendente a cui verrà assegnacela flessibilità a
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compensazione ultragiornaliera dovrà garantire necessariamente la propria presenza in servizio dalla
fine della fascia di flessibilità in ingresso all'inizio della fascia di flessibilità in uscita (c.d. fascia di
presenza obbligatoria).
La durata della pausa pranzo sarà pari a 45 minuti estendibili di ulteriori 30 minuti di flessibilità.
La flessibilità, che potrà essere esclusivamente utilizzata in entrata, in pausa pranzo ed in uscita,
verrà contabilizzata "al minuto" ovvero senza alcun arrotondamento e confluirà in uno specifico
contatore che sarà incrementato o decrementato nel corso del mese in funzione delle ore di
eccedenza/carenza effettuate rispetto all'orario teorico giornaliero attribuito.
Il singolo dipendente, all'interno delle fasce di flessibilità ed entro i limiti di cui sopra può
determinare la durata della sua prestazione giornaliera.
Per ragioni tecnico produttive e/o organizzative il diretto responsabile potrà richiedere la presenza
del dipendente nella fascia di flessibilità in uscita; in questo caso, le ore eccedenti l'orario teorico
giornaliero verranno considerate lavoro straordinario, così come nonnato al successivo punto 4 della
presente lettera A.
11 bilancio delle ore in eccedenza o in carenza verrà effettuato in occasione della chiusura delle
presenze del mese.
In tale circostanza verrà effettuato un controllo sulla capienza del suddetto contatore la cui
oscillazione è consentita fino ad un massimo di +/- 8 ore.
Eventuali saldi positivi superiori al suddetto limite delle 8 ore non potranno essere utilizzati nel mese
successivo e non daranno luogo, in alcun caso, a trattamento economico; saldi negativi superiori alle
8 ore determineranno una corrispondente trattenuta in busta paga.
In caso di variazione del proprio modello di orario di riferimento o cessazione dal servizio, eventuali
saldi di flessibilità positivi o negativi, sulla scorta della regola generale di cui sopra, daranno
rispettivamente luogo a liquidazione o trattenuta in busta paga.
Le Parti valuteranno la possibile estensione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera anche
ai lavoratori part-time di tipo verticale, a valle della effettiva implementazione del suddetto regime di
orario.
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Orario rigido
Il modello di orario c.d. rigido, attribuito in considerazione della peculiarità delle attività lavorative,
è caratterizzato dall'individuazione di un orario di lavoro predefinito nonché dall'assenza di
flessibilità.
La pausa pranzo avrà una durata rigida pari a 30, 45 o 60 minuti.
In considerazione della specificità di detto modello di orario sarà tollerato un ritardo in ingresso nel
limite massimo complessivo di 14 minuti al mese (c.d. franchigia).
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Fermo restando il necessario rispetto dell'orario di lavoro, eventuali ritardi relativi al limite di orario di
ingresso massimo consentito - così come nel caso di superamento di franchigia ove prevista determineranno, sotto l'aspetto contabile-amministrativo - una scopertura di orario corrispondente alla durata
effettiva del ritardo stesso (senza arrotondamenti).
A prescindere dalla tipologia di orario attribuita, salva la previa autorizzazione del diretto responsabile e la
copertura mediante specifiche causali di assenza previste dalla legge, dai CCNL e dal presente accordo, non
sarà consentita l'uscita anticipata rispetto al proprio orario di lavoro.
Nel caso di regime di orario flessibile, sia esso giornaliero che con compensazione ultragiornaliera, le
assenze per ferie e permessi, preventivamente autorizzati, decorreranno sempre dall'inizio della fascia di
flessibilità in ingresso.
In caso di adesione ad uno sciopero indetto per le prime 4 ore della giornata, la decorrenza dello stesso si
intende dall'inizio dell'orario di lavoro giornaliero senza considerare eventuali flessibilità. La medesima
regola si applica in caso di sciopero proclamato per le ultime ore della giornata.
4) Prestazioni di lavoro straordinarie
Il ricorso alle prestazioni di lavoro in regime di straordinario riveste carattere eccezionale e deve essere
esplicitamente richiesto dal responsabile diretto e da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
Il riconoscimento del lavoro straordinario decorre dopo un limite minimo di 30 minuti continuativi al di sotto
dei quali non verrà riconosciuta alcuna corresponsione economica. Al superamento di detto limite la
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valorizzazione avverrà in base alla durata effettiva della prestazione, con conteggio al minuto ovvero senza
arrotondamenti.
In caso di prestazioni di lavoro straordinarie, tenuto conto delle regole generali di cui sopra, ai fini della
corresponsione economica, sarà data facoltà al dipendente di optare, alternativamente, sin dalla prima ora di
straordinario prestato, per le soluzioni qui di seguito riportate:
a. riconoscimento pieno delle ore maggiorate sulla scorta delle previsioni dei singoli CCNL;
b. riconoscimento della sola maggiorazione contrattualmente prevista ed accantonamento dell'ora
ordinaria con possibilità di fruizione entro il termine massimo di 8 mesi decorrenti dal giorno della
prestazione straordinaria.
Nel caso in cui, per esigenze di sei-vizio, non fosse possibile fruire del recupero delle ore accantonate
entro il limite temporale surriferito, quest'ultime verranno liquidate d'ufficio con inserimento nella
prima busta paga utile.
Eventuali diverse modalità di accantonamento delle ore straordinarie/maggiori prestazioni verranno
automaticamente a cessare; si intende altresì superato il meccanismo della compensazione ove previsto.
B. ORARIO FIDUCIARIO
Il presente modello di orario si applica a tutto il personale - ad esclusione del personale turnista e
semiturnista - inquadrato nelle categorie Al, A1S, AS, ASS del CCNL per i lavoratori addetti al settore
elettrico, ai livelli 7° e 8° del CCNL Gas Acqua e al livello 1° del CCNL "Commercio" sulla base di quanto
definito e convenuto negli accordi sindacali del 19 e 24 giugno 2007.
Con specifico riferimento al personale in forza presso gli impianti e le centrali di generazione a cui alla data
di sottoscrizione del presente accordo non risulta attualmente applicato il modello di orario fiduciario, ferme
restando le regole pattuite in materia nella presente intesa, le Parti convengono sulla necessità di attivare
specifici incontri con le competenti RSU per definire i tempi di una graduale implementazione.
Al personale rientrante nelle categorie/livelli di cui sopra, in considerazione dell'appartenenza a categoria
direttiva, non verranno riconosciute eventuali prestazioni eccedenti l'orario normale contrattuale (ai sensi del
D. Lgs. n. 66/2003 — Lavoro straordinario) ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a. chiamata per prestazioni durante l'effettuazione del turno di reperibilità;
f prestazioni effettuate tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
O
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c. lavori necessari a garantire la continuità del servizio su disposizioni della sala controllo;
d. prestazioni effettuate di sabato e durante le giornate festive.
L'orario fiduciario si intende altresì sospeso, previo confronto con la competente RSU, laddove la
prestazione di lavoro da rendersi in regime di trasferta comporti, per le peculiari modalità della sua
esecuzione (ad esempio nell'attività di manutenzione o avvio/commissioning impianti) la necessità di una
straordinaria continuità della prestazione di lavoro che risulti incompatibile con detta modalità di orario.
Resta confermato che venuta meno la specifica esigenza sopra indicata, al lavoratore continuerà ad essere
applicato l'orario fiduciario.
Fermo restando quanto sopra, potranno essere individuate con le competenti RSU ulteriori e specifiche
casistiche al ricorrere delle quali detto modello di orario fiduciario non sarà applicato.
Al dipendente rientrante in detta tipologia di orario è richiesta la timbratura tramite badge ogni qualvolta
entri od esca da una sede aziendale al fine di certificare, per motivi di sicurezza, la presenza nella sede stessa;
lo stesso manterrà come riferimento l'orario di lavoro assegnato, lucendosi autorizzare dal responsabile e
comunque giustificando con specifico permesso qualunque assenza di durata significativa all'interno della^
giornata di lavoro.
Annualmente al personale al quale è attribuito l'orario fiduciario, contestualmente alla politica retributiva
aziendale, verrà riconosciuto un importo lordo una tantum, riproporzionato al periodo di attribuzione
dell'orario fiduciario, pari al 3,5% dei minimi tabellari mensili in vigore al 31 dicembre dell'anno di
riferimento moltiplicati per 14.
Per il personale reperibile l'importo di cui sopra verrà erogato nella misura del 85%.
Eventuali ulteriori riconoscimenti individuali avverranno sulla base di valutazioni quali/quantitative della
prestazione.
Gli importi riconosciuti, sia per quanto attiene alla quota garantita sia per quella "variabile" saranno utili ai
fini del trattamento di fine rapporto.
Annualmente, di norma nel mese di febbraio, in occasione di uno specifico incontro, l'Azienda comunicherà
alle competenti RSU, una informativa sulle erogazioni economiche effettuate oltre la quota garantita,
suddivisa per livello e fasce economiche.
C. PERMESSI AZIENDALI
In relazione all'obiettivo comune di Tea li zzare un sempre più crescente bilanciamento tra la gestione dei
tempi di vita e di lavoro e tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze personali nel ciclo di vit\ poiché dei
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bisogni familiari, le Parti convengono di rimodulare l'attuale sistema dei permessi aziendali in vigore,
individuando un modello innovativo ed inclusivo, universalmente applicabile a tutti i dipendenti del Gruppo
così come individuati dal presente accordo.
Sono fatte salve, anche sulla scorta delle specifiche previsioni dei CCNL di riferimento, le esigenze tecnicoorganizzative aziendali relativamente alla necessità di copertura turno per la garanzia di continuità del
servizio.
Pertanto, in aggiunta a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nei
contratti collettivi nazionali attualmente applicati ("Elettrico", "Gas Acqua" e "Commercio) vengono
individuate le tipologie di permesso qui di seguito descritte.
1) Permessi retribuiti per visite mediche ed esami specialistici, esami "prericovero" e cure terapiche
Saranno riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche ed esami specialistici (ivi compresi gli esami
ematici), esami "prericovero" c cure terapiche della durata pari alla prestazione effettuata, nonché i tempi di
spostamento da c/o per la sede di lavoro fino ad un massimo di un'ora finalizzata al raggiungimento della
struttura medica e per l'eventuale rientro in ufficio. Tale permesso, che sarà concesso in caso di prestazione
lavorativa minima di almeno 30 minuti, dovrà essere giustificato attraverso la presentazione di idonea
documentazione rilasciata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria recante i dati del dipendente, la
data, l'orario di inizio ed il termine della prestazione.
La certificazione medica dovrà essere consegnata entro il primo giorno lavorativo utile successivo alla visita
medica o terapia, in caso di cicli di cura potrà essere presentata un'unica certificazione entro la fine del mese;
rimane inteso che, secondo le modalità in atto, sono escluse da tale fattispecie le visite mediche sportive,
visite legali per cause estranee al rapporto di lavoro nonché le visite mediche effettuate presso il proprio
medico di base.
L'azienda conferma la propria disponibilità a considerare specifiche esigenze terapiche per malattie
connotate da comprovata gravità.
2) Permesso assistenza per visita medica specialistica e degenza ospedaliera
In caso di esigenze familiari relative all'assistenza di parenti o affini entro il 2° grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in occasione
di sottoposizione di quest'ultimi a visita medica specialistica o degenza ospedaliera, intendendosi per tale
anche le attività preliminari al ricovero o legate alle dimissioni, viene garantita al dipendente la possibilità di
assentarsi dal lavoro - anche in mancanza di prestazione lavorativa minima - senza decurtazioni di
retribuzione o istituti feriali, previa autorizzazione del responsabile diretto, fino ad un mass-imo di 14 ore/
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annue, riproporzionate in caso di lavoro part-time, comprensive del tempo utile per gli spostamenti nei limiti
della ragionevolezza. Eventuali residui di ore non potranno essere accumulate negli anni successivi e
comunque non potranno essere utilizzate ad altro titolo.
Tale permesso dovrà essere giustificato attraverso la presentazione di idoneo certificato rilasciato dal medico
specialista o dalla struttura sanitaria recante i dati anagrafici dell'assistito, la data, l'orario di inizio ed il
termine della "prestazione", unitamente ad un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, attcstante il legame di parentela o di affinità con il soggetto assistito.
La certificazione, ivi inclusa quella medica, dovrà essere consegnata entro il primo giorno lavorativo utile
ti
successivo all'assenza.
3) Permesso nascita figlio
In aggiunta ad eventuali permessi di legge, in occasione della nascita del figlio verrà riconosciuto un
"permesso nascita" a carico azienda, pari alla durata di un giorno, da fruire, d'intesa con il diretto
responsabile, entro quindici giorni dall'evento. Ai fini della certificazione il dipendente dovrà produrre
idonea documentazione comprovante la nascita.
4) Permesso nonni
L'allungamento dell'aspettativa di vita ed il conseguente prolungamento dell'attività lavorativa negli anni,
unitamente ai cambiamenti sociali in atto, comportano inevitabilmente riflessi sulla vita familiare dei
lavoratori.
In considerazione di quanto sopra le Parti, consapevoli dell'importante ruolo svolto dai nonni all'interno del
contesto familiare, intendono sperimentare uno strumento clic, pur non volendosi sostituire alla genitorialità,
consenta ai lavoratori nonni, di partecipare a taluni importanti eventi relativi alla vita dei nipoti.
Pertanto in occasione della nascita di un nipote l'azienda garantirà un giorno di permesso retribuito da fruire,
d'intesa con il diretto responsabile, di norma entro sette giorni dall'evento. Inoltre in occasione del 1° giorno
di scuola primaria (del 1° anno della c.d. scuola elementare), verrà concesso un permesso retribuito pari a 4
A
ore.
In entrambi i casi il dipendente dovrà certificare il grado di parentela, anche mediante autocertificazione ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. In occasione della nascita del nipote, unitamente alla detta
autocertificazione, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione comprovante la nascita del nipote
\
(atto di nascita). . A
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5) Permesso aziendale aggiuntivo per causali di cui alla L. 53/2000
La Legge n0 53/2000 prevede un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Nel caso in cui il permesso di cui sopra sia stato già fruito nel corso dell'anno, ovvero non ne ricorrano i
presupposti ai sensi della vigente normativa, sarà possibile usufruire dei seguenti permessi aziendali:
> in caso di decesso;
o del parente di 1° grado, 3 giorni di permesso da fruire entro 7 giorni dall'evento;
o del parente di 2° grado o affine di 10 grado (es. suoceri), 2 giorni di permesso da fruire entro 7
giorni dall'evento;
o di un affine di 2° grado (es. cognato), 1 giorno di permesso coincidente con il giorno del funerale;
o di un parente o di un affine di 3° grado (es. nipote - figlio di fratello/sorella), mezza giornata di
permesso coincidente con il giorno del funerale, senza obbligo di prestazione minima o di
rientro.
> in caso di documentata grave infermità del coniuge o del parente entro il 2° grado o del
convivente (che risulti tale da apposita certificazione anagrafica) 3 giorni di permesso retribuito da
fruire entro l'anno.
In entrambi i casi il dipendente dovrà produrre idonea e comprovante certificazione. ^7
6) Permessi Studio
In considerazione della continua evoluzione del contesto sociale ed economico nazionale nonché
dell'evoluzione tecnologica di settore, le Parti convengono nel sottolineare l'importanza dell'istruzione
come elemento distintivo personale nonché valore aziendale, definendo, quale condizione complessivamente
di miglior favore ed in sostituzione di quanto previsto dalle norme di legge e dai contratti collettivi in materia
di permessi retribuiti per il diritto allo studio, l'applicazione della normativa qui di seguito riportata:
® 3 giorni lavorativi per esame universitario e tesi;
© 16 giorni per gli esami di licenza media superiore;
• 11 giorni per gli esami di scuola media inferiore;
® 50 ore all'anno per la frequenza, fruibili a pacchetti di 2 ore.
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frtiv Confindustria Milano Monza e Brianza
In caso di studi universitari in discipline coerenti con la posizione aziendale ricoperta, viene riconosciuto un
giorno aggiuntivo per ogni esame universitario e per la tesi.
In caso di part-time i permessi di cui al presente punto verranno riproporzionati.
1 permessi possono essere riconosciuti solo una volta per lo stesso esame.
A fini della fruizione dei permessi di cui sopra è indispensabile fornire idonea documentazione comprovante
l'iscrizione all'istituto scolastico universitario, l'eventuale frequenza ai corsi nonché in caso di esame la
relativa attestazione con indicazione dell'esame sostenuto.
7) Permesso per attività di volontariato per attività di primo soccorso (ex 118)
Al fine di favorire l'impegno nelle attività di volontariato relativamente alle operazioni di primo soccorso,
ferme restando le preminenti esigenze di servizio, l'Azienda riconoscerà ai lavoratori impegnati in tali
attività durate le ore notturne, che ne faranno preventiva richiesta al responsabile diretto, permessi retribuiti
pari a quattro mezze giornate l'anno.
A fini del riconoscimento dei permessi di cui sopra, è indispensabile fornire idonea documentazione
comprovante l'effettuazione, nella specifica nottata, di attività di volontariato di primo soccorso.
8) Permesso per disservizio mezzi pubblici o eventi atmosferici straordinari
Eventuali ritardi rispetto all'orario di ingresso causati da disservizi di mezzi pubblici o eccezionali eventi
atmosferici, tali da impedire o rallentare fortemente la circolazione di mezzi e pedoni, non daranno luogo alle
relative trattenute di retribuzione.
Detti ritardi, valorizzati al minuto, dovranno essere recuperati nel corso della settimana, salvo per quanto
attiene ai lavoratori con orario flessibile a compensazione ultragiornaliera che potranno utilizzare, in via
eccezionale, a copertura del ritardo, l'eventuale saldo di flessibilità individuale.
In caso di disservizio di mezzi pubblici il dipendente è tenuto a fornire idonea certificazione, rilasciata anche in via telematica- dall'azienda di trasporti interessata, atta a giustificare il ritardo.
9) Permesso Circolo Ricreativo Craem (sede Signora, Caracciolo e Grosio)
Al fine di permettere ai dipendenti con sede di lavoro "Signora", "Caracciolo" e "Grosio" di recarsi presso
gli uffici del Circolo Ricreativo Aziendale, essendo gli stessi ubicati all'esterno del perimetro di tali sedi,
l'Azienda concederà 15 minuti retribuiti al mese per consentire il d'sbrigo delle pratiche burocratiche relative
al suddetto Circolo.
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Le Parti si danno alto che con la presente intesa si intendono superati eventuali diversi permessi non in essa
disciplinati.
Le medesime Parti confermano, altresì, la disponibilità a confrontarsi qualora emergessero ulteriori specifici
bisogni, socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela.
D. TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
L'Azienda, ai fini di sostenere fattivamente forme di conciliazione vita-lavoro e con l'obiettivo di dare
sempre maggior impulso a strumenti di welfare, in particola!" modo nei confronti delle lavoratrici madri,
riconoscerà a quest'ultime, laddove assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un mese
aggiuntivo al congedo obbligatorio previsto ai sensi dell'art. 16 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001.
Durante tale periodo, che verrà utilizzato successivamente alla fruizione dell'astensione obbligatoria, senza
soluzione di continuità con essa, l'Azienda corrisponderà la retribuzione piena.
1 _ Nel caso di fruizione di congedo parentale, l'Azienda riconoscerà ai lavoratori, per un massimo di due mesi,
i ratei di tredicesima, quattordicesima e di ferie.
E. ISTITUTI FERIALI
1) Ferie ed ex festività.
Per i lavoratori assunti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo si applica la normativa contenuta
in ciascun CCNL per quanto attiene agli istituti di ferie e ex festività.
Con riferimento al solo personale con CCNL "Elettrico" rientrante nel perimetro di applicazione
dell'accordo aziendale del 27/11/1973 in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo,
saranno mantenute le regole di cui alla suddetta intesa, ivi compresa la spettanza massima maturabile pari a
25 giorni;
Restano confermate, laddove esistenti, eventuali maggiori spettanze relativamente all'istituto delle ex¬
festività (es. Ponti sul Mincio).
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2) Vigilie ( Semifcstività-CCNL Gas Acqua)
Le Parti convengono di riconoscere 2 giornate di istituti feriali in sostituzione delle "Vigilie" previste
dall'art. 27 del vigente CCNL "Elettrico" e dall'art. 29 del CCNL Gas Acqua, da fruire tassativamente entro
il 30 aprile dell'anno successivo. Su tale specifico istituto fanno eccezione i dipendenti della Società A2A
Ciclo Idrico S.p.A. in forza alla data del 1° gennaio 2011, per i quali continuano ad applicarsi le regole
specifiche contenute nell'accordo del 5.12.2011.
L'eventuale mancata fruizione entro la data sopra definita non darà luogo, in alcun caso, a liquidazione o ad
accantonamento nei successivi anni.
3) Regole per la fruizione
Le Parti convengono che la durata convenzionale di una giornata di ex festività/vigilia sarà pari ad 8 ore.
Per consentire una migliore fruibilità degli istituti feriali (ferie, ex festività e vigilie/semifestività) sarà
possibile, per tutti i dipendenti, con esclusione del personale impiegato presso gli impianti/centrali di
generazione, utilizzare gli stessi in blocchi da quindici minuti, con un limite iniziale minimo di trenta minuti.
Sono escluse da detta modalità di fruizione n. 16 ore (detratte dalla spettanza complessiva degli istituti
feriali) le quali potranno essere anche fruite al minuto.
Per il personale in forza presso le centrali/impianti di generazione si conviene di introdurre,
sperimentalmente, l'applicazione della modalità di fruizione degli istituti feriali in blocchi da quindici minuti
(mantenendo il limite minimo iniziale di trenta minuti) per un massimo di 32 ore di "ex festività", oltre a 16
ore (detratte dalla spettanza complessiva degli istituti feriali) le quali potranno essere anche fruite al minuto.
La restante parte della spettanza complessiva annua derivante dagli istituti feriali così come sopra
individuati, sarà fruibile ad intere giornate.
Verrà individuata, attraverso un confronto con le competenti RSU, la possibilità di una graduale estensione
della modalità di fruizione a blocchi di quindici minuti, così come sopra descritta, anche alle altre spettanze
degli istituti feriali.
F. INDUMENTI DA LAVORO (C.D. VESTIARIO)
Il mutato scenario societario, volto a favorire l'integrazione dei processi e l'evoluzione dei business
nell'ambito dell'intero Gruppo A2A, ha ridisegnato, da ultimo nella B.U. "Reti e calore" e nella B.U.
"Generazione e Trading", nuovi assetti tali da comportare una progressiva riduzione delle differenziazioni
inerenti le tipologie di indumenti da lavoro correlate alle relative mansioni ed una rivisitazione delle politiche
di distribuzione e della qualità dei capi di vestiario.
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Il vestiario definito come "generico" (ovverosia quello non legato a caratteristiche di protezione individuale)
sarà distribuito secondo la modalità cosiddetta "a consumo". Pertanto, dopo una prima fornitura iniziale, gli
indumenti da lavoro saranno distribuiti esclusivamente a seguito di logoramento.
Resta inteso che gli indumenti precedentemente distribuiti non dovranno essere restituiti e comunque non
saranno sostituiti in caso di usura o deterioramento.
Nel caso di cambio mansione che preveda una diversa dotazione, gli indumenti da lavoro precedentemente
distribuiti dovranno essere contestualmente resi e saranno sostituiti dai capi di vestiario correlati alla nuova
mansione.
La regolamentazione di distribuzione suesposta non si applica ai capi di vestiario individuati come "DPI" o
comunque caratterizzati da componenti e specifiche tecniche volte a garantire la protezione individuale sulla
scorta delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.L
Detta tipologia di vestiario, infatti, sarà distribuita secondo le norme sulla sicurezza vigenti e le certificazioni
sulla durata dell'indumento da lavoro rilasciate dai fornitori.
Nell'ottica di uniformare la tipologia di vestiario in uso, sia esso generico che DPI, la Società procederà,
altresì, ad una analisi di tutte le tipologie di indumenti attualmente in uso, con l'obiettivo di ridefinire, previa
consultazione degli RLS competenti, la dotazione da associare ad ogni singola mansione, individuando una
distribuzione omogenea per specifiche categorie di lavoratori, mantenendo costanti gli standard correlati al
capo di vestiario, superando le differenziazioni attualmente esistenti all'interno del Gruppo per medesime
figure professionali.
G. TRASFERTE E RIMBORSI SPESE
Le disposizioni, le linee guida ed i massimali contenuti nella "Procedura trasferta personale" n. 201.0054,
che qui si intende ritrascritta, fatte salve le modifiche e le integrazioni qui di seguito pattuite e declinate in
maniera puntuale, vengono applicate a tutte le Società del Gruppo A2A.
1) Rimborso spese vitto e pernottamento
Il lavoratore che abbia sostenuto, per motivi di servizio spese di vitto e/o pernottamento per una o più
giornate trascorse fuori sede e fino ad un massimo di un mese, potrà richiedere fi rimborso a piè di lista o in
alternativa il rimborso forfetario.
Le modalità di rimborso per le spese del pasto sono le seguenti:
© forfait;
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© piè di lista (con i seguenti limiti; € 55 complessivi per pranzo e cena, € 20 per il solo pranzo e € 35
per la sola cena);
© ticket.
In ogni caso, le Parti convengono che la modalità di rimborso possa assumere la forma cosiddetta "mista",
con possibilità di optare tra le diverse forme di rimborso nell'arco della medesima giornata di trasferta.
Resta inteso che le modalità di rimborso a piè di lista o in regime forfettario devono essere richieste dal
lavoratore secondo le modalità attualmente in uso.
a) Rimborso fortettario
11 rimborso forfettario è da intendersi ripartito secondo i seguenti importi:
Pasto di mezzogiorno: € 14,05; € 14,50 a decorrere dal 1° gennaio 2018; € 14,95 dal 1° gennaio 2019;
Pasto serale: € 14,05; € 14,50 a decorrere dal 1° gennaio 2018; € 14,95 dal 1° gennaio 2019;
Singolo pernottamento € 17,70;
Intera giornata con pernottamento: € 47,60 ; € 48,50 a decorrere dal 1° gennaio 2018; € 49,40 dal 1°
gennaio 2019;
Intera giornata con pernottamento e con fruizione pasto in mensa o con fruizione buono pasto: €
39,70; € 40,15 a decorrere dal 1° gennaio 2018; € 40,60 dal 1° gennaio 2019;
Le Parti, al fine di farsi carico della specifica situazione relativa ai lavoratori svolgenti mansione di
guardadighe convengono che per i lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di
accordo, anche laddove impiegati in attività differenti saranno confermati gli importi forfettari attualmente in
essere nelle rispettive arce territoriali di appartenenza ove dovessero ricoprire tale specifica mansione.
b) Rimborso piè di lista
Le spese per cui è richiesto il rimborso in regime di piè di lista debbono essere documentate da idonei
giustificativi fiscali.
1.1. Colazione
La prima colazione sarà rimborsata esclusivamente a piè di lista e nel limite del massimale previsto dalla
Procedura citata, pari a € 3,00.
Il rimborso compete oltre che nei giorni di trasferta con pernottamento fuori sede anche nel giorno in cui
l'inizio della trasferta comporti l'anticipo del normale orario di lavoifò alle ore 7,00.
%
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1.2. Pasto di mezzogiorno
Il lavoratore, che si trovi in trasferta presso sedi aziendali diverse dalla propria, è tenuto prioritariamente a
consumare il pasto di mezzogiorno presso la mensa aziendale o in locali convenzionati. In assenza di mensa
o, qualora fosse impossibilitato ad accedervi per comprovate esigenze lavorative, il lavoratore potrà
richiedere il rimborso attraverso le modalità previste al punto 1. La stessa modalità potrà essere adottata in
caso di trasferta in località ove non è presente una sede aziendale.
1.3. Pasto serale
11 pasto serale compete sia in caso di trasferta con pernottamento sia quando, per rientrare dalla località di
trasferta, il lavoratore debba rientrare oltre le ore 20,00.
2) Piccole spese
Il rimborso sarà corrisposto per l'intera giornata quando la distanza dalla sede di lavoro o particolari esigenze
operative comportino necessariamente il pernottamento fuori sede ovvero quando il lavoratore viene
comandato a svolgere la propria attività al di fuori del territorio comunale con le regole ed i limiti qui di
seguito evidenziati.
2.1. Piccole spese con pernottamento fuori sede
L'importo forfettario legato alle piccole spese per trasferte con pernottamento fuori sede è fissato in € 21,00.
Per i lavoratori cui si applica l'Accordo Regionale Trasferte del 29/10/2012 (Regione Lombardia) nonché
per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL "Commercio", l'importo sarà adeguato secondo
le tempistiche di seguito rappresentate:
dal 01/04/2017 dal 01/01/2018 dal 01/01/2019
€16,00 €18,00 €21,00
Resta inteso che, a far data dal 1° aprile 2017, l'importo riconosciuto a tale titolo non potrà essere supcriore
ad €21,00.
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2.2. Piccole spese fuori del territorio comunale con ore viaggio
Le piccole spese per trasferte al di fuori del territorio comunale, di importo pari ad € 2,20, erogate se la
trasferta avviene in comune diverso da quello in cui insiste la sede di lavoro, saranno riconosciute
esclusivamente in presenza del contestuale riconoscimento dell'ora viaggio.
3) Rimborso spese chilometriche per l'uso in sci-vizio di autovetture di proprietà
L'uso di autovettura privata per motivi di servizio è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta da parte
dell'azienda.
La concessione dell'autorizzazione di cui al precedente comma è condizionata all'accertamento dell'avvenuta
stipulazione a cura del lavoratore interessato di una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi (ivi compresi i terzi trasportati), non inferiore ai massimali di legge. Nel caso
i copertura KASKO a carico dell'azienda, i massimali di copertura saranno fissati dalla stessa.
Le misure dei rimborsi chilometrici per l'uso in servizio dell'autovettura di proprietà, al lordo delle eventuali
ritenute di legge, sono riportate di seguito.
Le stesse sono comprensive, a titolo esemplificativo, delle spese per assicurazione, tassa di circolazione,
svalutazione del mezzo ed interesse sul capitale, carburante, lubrificanti, pneumatici, manutenzione.
primi 10.000 km
€0,45
oltre 10.000 km
€ 0,35
Le Parti ribadiscono l'impossibilità di utilizzare motomezzi di proprietà per effettuare trasferte.
4) Una Tantum del 20% per uso mezzo privato all'interno del comune
Le Parti, con riferimento ai casi di utilizzo di autoveicoli di proprietà dei lavoratori, convengono che per il
solo percorso all'interno del territorio comunale ove i dipendenti hanno la propria sede di lavoro, sia
maggiorato attraverso la corresponsione di una somma "una tantum" al lordo delle ritenute di legge e pari al
20% dell'importo erogato in base alle tariffe di cui al punto 3.
Quanto indicato ai punti sub 3) e 4) sarà applicabile in tutte le altre fattispecie aziendali in cui è previsto il
ricorso all'istituto del rimborso chilometrico.
Z
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5) Indennità guida
L'indennità guida, riconosciuta esclusivamente in occasione di effettivo utilizzo giornaliero dell'automezzo
aziendale (anche in caso di auto a noleggio ove autorizzata) a far data dalla sottoscrizione del presente
accordo, sarà pari a € 1,60.
Per i soli lavoratori che alla data di sottoscrizione del presente accordo i quali percepiscono un importo
giornaliero diverso a tale titolo, verrà riconosciuto un trattamento ad personam secondo le regole vigenti
denominato "integrazione indennità guida" pari al 100% della differenza tra il trattamento previsto
precedentemente ed il nuovo trattamento testé disciplinato.
6) Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada
In tema di sanzione le Parti si danno atto che continuano a trovare applicazione le disposizioni aziendali così
come convenute in seno al Protocollo per le infrazioni al Codice della Strada. Più precisamente, tutte le
contravvenzioni devono essere pagate o in alternativa contestate nei termini di legge; l'Azienda, si farà
carico delle contravvenzioni solo nelle comprovate ipotesi in cui queste si riferiscano ad infrazioni causate da
ecessità di servizio. Casi particolari potranno essere analizzati con la competente RSU.
7) Ore viaggio
La materia delle ore viaggio sarà disciplinata dalla norma prevista dal CCNL applicato al singolo lavoratore.
8) Trasferte di durata superiore ad un mese
Per missioni collettive di durata supcriore ad un mese continuativa possono essere pattuite condizioni
particolari con la competente RSU. Qualora la fattispecie di cui sopra riguardasse un singolo lavoratore,
quest'ultimo potrà essere assistito dalla competente RSU.
9) Trasferte estere
Le Parti si riservano, inoltre, anche in relazione agli eventuali e futuri sviluppi derivanti
dall'implementazione del piano industriale, di valutare l'opportunità di analizzare in specifici incontri,
eventuali tematiche che riscontrassero la necessità di un approfondimefiìto.
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H. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER I LAVORATORI CON CCNL
"COMMERCIO"
L'azienda riconoscerà al dipendente, a partire dal 6° giorno continuativo di malattia - quale condizione di
miglior favore - il trattamento economico complessivo pari al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto (comprensivo dell'indennità a
carico INPS). Restano confermate le altre disposizioni contenute nell'art. 176 del CCNL.
La suddetta norma di miglior favore avrà carattere sperimentale per la durata di 12 mesi a decorrere dalla sua
introduzione.
Entro il suddetto periodo, le Parti si incontreranno per verificare gli effetti della sperimentazione al fine di
estendere, in assenza di fenomeni di natura significativa, tale trattamento di miglior favore a decorrere dal 4°
giorno di malattia continuativa.
I. WELFARE
11 Welfare applicato nel Gruppo A2A, in linea con le tradizioni e le esperienze storiche del settore "Energia"
è sempre stato elemento distintivo di attenzione alle esigenze dei lavoratori e dei relativi familiari,
rappresentando un'eccellenza nell'ambito delle miilthitìlity nonché un riferimento anche per altri settori.
In ragione di ciò, al fine di ricondurre l'intera materia relativa agli istituti sociali in seno ai circoli
assistenziali e ricreativi storicamente propri del Gruppo A2A, dal 1° gennaio 2018 verranno definitivamente
superate le iscrizioni al Fondo Fisde ed all'Associazione Ricreativa Arca, in una logica di equivalenza delle
somme complessive ad oggi erogate dall'Azienda a favore di detti "Istituti".
Pertanto, a decorrere da tale data i dipendenti attualmente appartenenti ai due "istituti sociali" summenzionati
saranno iscritti al Circolo Ricreativo Aziendale CRAEM con riconoscimento della copertura assistenziale
integrativa - mediante il versamento della relativa quota associativa pari ad € 417,81- nonché con il
riconoscimento dei servizi ricreativi - mediante il versamento della relativa quota associativa pari ad € 78,50.
Sempre con medesima decorrenza, al fine di assicurare una sostanziale equivalenza dei trattamenti, a tali
lavoratori ed ai rispettivi familiari a carico, verrà garantita, sulla scorta del convcnzionamento ad oggi in
essere, l'iscrizione ad "Insieme Salute".
Detta iscrizione sarà automaticamente garantita attraverso il correlato versamento, interamente a carico
dell'azienda, delle rispettive quote per il tramite del CRAEM.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i dipendenti appartenenti alle centrali/impianti di Monfalcone, Catanzaro e
Cotronei (c.d. dipendenti ex E.ON) assunti a far data dal 1° luglio 20^19 nonché i dipendenti della sede di
ì:
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Gissi (ex Abruzzo Energia) verranno iscritti al Circolo Ricreativo Aziendale CRAEM con riconoscimento
dei servizi ricreativi mediante il versamento di una quota associativa pari a € 78,50.
In ragione di quanto sopra, il Circolo Ricreativo Aziendale CRAEM opererà nel corso dell'anno 2017
affinché le prestazioni ed i sci-vizi ricreativi offerti ai soci aderenti siano universalmente estesi all'intero
territorio nazionale in termini di equivalenza sostanziale rispetto a quanto oggi esistente a livello territoriale.
In linea con il percorso di complessiva omogeneizzazione dei trattamenti, ferma restando la possibilità per il
singolo lavoratore il cui rapporto di lavoro è disciplinato del CCNL "Gas Acqua" di optare per il Fondo di
settore, l'Azienda dal 2018 garantirà ai lavoratori con detto CCNL un contributo pari ad € 254 per
l'iscrizione al sistema di assistenza sanitaria integrativa dei Circoli aziendali CRAEM e CEASS in base
all'area territoriale di appartenenza del lavoratore stesso e secondo la specifica regolamentazione propria di
ciascun Circolo. La restante parte della quota d'iscrizione associativa, sino al raggiungimento della quota
annua di € 417,81, sarà a carico del dipendente.
Ai fini dell'iscrizione volontaria dei dipendenti con CCNL "Commercio" al sistema di assistenza sanitaria
integrativa prevista dai Circoli aziendali CRAEM e CEASS (in base all'area territoriale di appartenenza),
l'Azienda dal 2018 garantirà un contributo pari ad € 184 per ciascun lavoratore e secondo la specifica
regolamentazione propria di ciascun Circolo.
La restante parte della quota d'iscrizione associativa, sino al raggiungimento della quota annua di € 417,81,
sarà a carico del dipendente.
Laddove i dipendenti non aderissero al sistema di assistenza sanitaria integrativa del circolo aziendale
mediante versamento della quota anche a loro carico, l'importo pari ad € 184 pro-capite sarà comunque
versato dall'azienda a favore del CRAEM per finalità di tipo ricreativo rivolte alla generalità dei dipendenti
- con CCNL "Gas-Acqua", "Elettrico" e "Commercio" - e finalizzate ad un'evoluzione del sistema dei
circoli ricreativi aziendali.
Le Parti si danno atto della comune volontà ed intendimento di procedere nel tempo e con gradualità,
mediante risorse economiche da individuarsi, all'incremento della quota versata dall'Azienda per l'assistenza
sanitaria integrativa, al fine di addivenire ad una sostanziale parificazione dei contributi versati a favore dei
dipendenti dell' "Area Energia", in una logica evolutiva dei Circoli aziendali su base nazionale.
Nel percorso di realizzazione di quanto sopra indicato, le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare sia
l'assistenza sanitaria integrativa che le attività ricreative.
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J. DURATA DELL'ACCORPO
11 presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2019; tenuto conto dei tempi necessari alla
implementazione di quanto in esso previsto, sia sotto il profilo dell'interlocuzione sindacale che dei sistemi
amministrativi ed informatici di supporto, gli istituti così come definiti dal presente accordo, fatte salve le
diverse decorrenze indicate alle lettere A) ed I), avranno efficacia orientativamente dal mese di aprile 2017
anche tenuto conto dei tempi in cui verranno formalizzati gli esiti assembleari.
La procedura di rinnovo del presente accordo sarà avviata sei mesi prima della scadenza dello stesso ossia a
decorrere dal 1° luglio 2019 su richiesta di una delle Parti stipulanti.
K. CLAUSOLA FINALE
In considerazione della complessità delle tematiche trattate nella presente intesa, anche al fine di monitorare
gli impatti applicativi conseguenti alla rivisitazione degli istituti ivi contenuti, le Parti convengono
sull'opportunità di istituire una specifica commissione bilaterale, costituita da due rappresentanti per ogni
confederazione stipulante.
In caso di dubbi applicativi in inerito a quanto definito nella presente intesa viene demandato alla suddetta
commissione il compito di interpretare le disposizioni ivi contenute.
La commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti.
Il presente accordo annulla e sostituisce ogni accordo, consuetudine o prassi esistenti sugli istituti in esso
disciplinati.
Le Parti si danno atto che le disposizioni contenute nella presente intesa sono correlative ed inscindibili tra
loro e pertanto non ne è ammessa una applicazione parziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, 12 gennaio 2017
Spett. OO.SS.
FILCTEM CGIL
FLAEI CISL
FEMCA CISL
UILTEC UI\L
Oggetto: Progetto Armonizzazione: ipotesi di accordo del 12.01.2017
In relazione all'incontro tenutosi in data odierna, e a quanto specificatamente previsto dall'ipotesi di accordo
sindacale siglata in pari data, Vi comunichiamo quanto segue:
® in materia di orario di lavoro, le particolari franchigie, eventualmente esistenti in tema di ritardo in
ingresso applicate al personale turnista o semiturnista, sono confermate;
® in riferimento alle prestazioni di lavoro straordinarie effettuate dal personale turnista o scmiturnista,
si comunica che le stesse saranno disciplinate dal punto 4) lettera A del suddetto accordo;
® si conferma, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il superamento dell'assegno di
nuzialità di cui all'art. 29 del CCNL Enel 21/2/1989 per i dipendenti ai quali si applica detto
specifico trattamento;
® in merito a quanto disciplinato in materia di Welfare alla lettera I del suddetto accordo, si precisa che
il contributo versato al sistema di assistenza sanitaria integrativa, per i lavoratori il cui rapporto di
lavoro è disciplinato dal CCNL "Gas Acqua", sarà riverificato in coerenza a quanto verrà definito in
sede di rinnovo del CCNL.
® in relazione ai differenti istituti definiti nell'ipotesi di accordo, saranno dalle Parti analizzati
eventuali aspetti di difformità applicativi al fine di verificare la possibilità di ricondurre gli stessi ai
principi di armonizzazione presenti nell'accordo medesimo. La medesima analisi sarà rivolta a