TAR TOSCANA - SENTENZA 26 marzo 2009, n.508
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TAR TOSCANA - SENTENZA 26 marzo 2009, n.508
TAR TOSCANA - SENTENZA 26 marzo 2009, n.508 SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2009, proposto da: Benedetta Marradi, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Azzena, Nicola Colombini, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia N. 31; contro Universita' degli Studi di Pisa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Commissione Giudicatrice Corso di Dottorato Scienze e Tecniche dell'Ingegneria; nei confronti di Silvia Caprili, Caterina Calvani, Ilaria Nieri, Marco Rossi, Carlo Antonio Stival, Mina Previdero, non costituitisi in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'esclusione della ricorrente dalla prova orale della procedura selettiva per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze e Tecniche dell'Ingegneria Civile, bandito dall'Università di Pisa con Decreto rettorale nn. I/1 11049 del 31 luglio 2008, risultante dalla comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale affissa nel tardo pomeriggio del 28 ottobre; - della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione nell'anno 2009 al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze e tecniche dell'Ingegneria Civile, approvata con Decreto rettorale n.I/1-16152 del 18 novembre 2008; - dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla procedura concorsuale e degli atti allo stesso verbale allegati nella parte in cui si esclude la odierna ricorrente in quanto ha fatto uso “di una penna personale di colore differente della altre” e ciò rappresentata un inequivocabile segno di riconoscimento; pertanto l'elaborato contrassegnato dal n.1 (uno) non è valutabile ...”; - della prescrizione della Commissione giudicatrice, non risultante da alcuna decisione a priori ma, semmai, soltanto dalla verbalizzazione della distribuzione del materiale che, eventualmente, sanziona con l’esclusione dal prosieguo delle prove l’uso di penne diverse da quelle fornite; - della comunicazione prot. I/4 n.17034 del 2 dicembre 2008 con cui è stata rigettata in via amministrativa la domanda presentata dall’Ing. Benedetta Marradi di revoca in autotutela dell’esclusione dalla procedura concorsuale in quanto ella avrebbe “utilizzato una penna a inchiostro di colore differente rispetto a quello prescritto dalla commissione”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in ogni caso lesivo dei diritti della ricorrente, ancorché alla medesima incognito. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Pisa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Esclusa dalla prova orale nella selezione per l’ammissione al dottorato di ricerca, per aver fatto uso di una penna (di colore blu) diversa da quella distribuita in sede di prova, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo che, in assenza di prescrizioni puntuali da parte della commissione d’esame, l’utilizzo di una penna diversa da quella messa a disposizione dei candidati non configura un’ipotesi di violazione della regola dell’anonimato a tutela della par condicio dei concorrenti, atteso che l’uso di una penna di colore blu – per prassi consolidata - non costituisce ex se un segno di riconoscimento che imponga di escludere il candidato dalla prova. Con ordinanza n. 110/2009, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, disponendo l’ammissione, con riserva, della ricorrente alla prova orale ed ordinato di provvedere all’integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso ai candidati risultati idonei. Il ricorso è fondato. Nella fattispecie, insieme ai fogli per la redazione della prova scritta, prima dell’inizio della stessa ai candidati sono state distribuite delle penne, di colore nero, da adoperare durante la prova. Ai medesimi è stato altresì distribuito un foglio d’informazioni, nel quale è precisato che l’elaborato non deve contenere segni di riconoscimento, ma nulla è detto circa l’uso della penna da utilizzare nella sua redazione. Osserva il Collegio che l’obbligo di utilizzare, nella redazione dell’elaborato, le penne distribuite ai candidati non si evince da alcun atto del procedimento né è stata offerta prova di una direttiva della commissione in tal senso. D’altra parte, l’uso di una penna di colore blu, anziché di colore nero, non costituisce un obbligo sancito da alcuna norma, ma risponde al contrario ad una prassi notoriamente diffusa nelle procedure concorsuali o genericamente selettive in cui si debbano redigere prove scritte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, n. 1219/1987). In assenza di prescrizioni particolari, neanche la mera distribuzione ai candidati di materiale di cancelleria (diverso dai fogli vidimati o controfirmati da adoperare in via esclusiva) fa sorgere un obbligo di utilizzo esclusivo da parte dei candidati (in particolare, l’uso di penne proprie è generalmente ammesso, ove trattasi di penne con inchiostro nero o blu, colori comunemente e indifferentemente usati nella redazione delle prove scritte). Nel contesto descritto, l’uso da parte della ricorrente di una penna di colore blu non può ritenersi in contrasto con la prescrizione, contenuta nelle avvertenze generali, secondo cui “l’elaborato non deve essere sottoscritto e non deve contenere segni di riconoscimento né altro contrassegno, pena l’esclusione dal concorso”. Questo stesso tribunale, in una fattispecie analoga, ha affermato che “in assenza di prescrizioni della commissione che vincolassero i candidati all’uso esclusivo di penne di colore blu o nero, non può escludersi dall’esame un candidato che abbia fatto uso di tale mezzo di scrittura (T.A.R. Toscana, sez. I, 19 dicembre 1997 n. 667). Né vale opporre – come osservato dalla difesa dell’Università – che l’ipotesi dell’uso di una penna diversa equivalga a quella di utilizzare, per la redazione dell’elaborato, un foglio diverso da quello vidimato e distribuito ai candidati. Infatti, l’obbligo di utilizzare, a pena di nullità, “carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice” è sancito dalla normativa di settore (cfr. d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487); in assenza di una prescrizione puntuale, sul piano normativo o da parte della disciplina concorsuale, un obbligo analogo per quanto riguarda l’uso della penna eventualmente distribuita dalla commissione non sussiste. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che l’obbligo delle commissioni giudicatrici d vietare ai candidati l’uso di penne personali a garanzia dell’anonimato, non è desumibile dalle norme giuridiche espresse che regolano la materia, né da alcun principio giuridico (Cons. St., sez. V, 3 febbraio 1992 n. 102). Correlativamente, l’uso di penna diversa da quella distribuita integra un’ipotesi di lesione della regola dell’anonimato a fronte delle prescrizioni dettate dalla Commissione giudicatrice (T.A.R. Emilia – Romagna, Parma, sez. I, 24 luglio 2007 n. 429, in un’ipotesi in cui risultava dal verbale che la commissione aveva impartito ai candidati una specifica prescrizione in tal senso). Né vale opporre che ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui particolarmente riferibile quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno d’identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. Infatti, la stessa giurisprudenza ha osservato che la regola dell’anonimato non può essere intesa in senso tassativo ed assoluto, giacché non potrebbe mai escludersi a priori che un commissario sia in condizione di riconoscere una particolare modalità di stesura (il numero delle pagine; il colore dell’inchiostro; la grafia in corsivo; la divisione in colonne o paragrafi; un’eventuale sottolineatura, ecc.; cfr. Cons. St., 8 settembre 2006 n. 5220). Pertanto, occorre l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (Cons. St., V, 26 settembre 2000 n. 5098). Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui prevedono l’esclusione della ricorrente dalla prova orale. Spese ed onorari di giudizio, sussistendone i motivi, possono essere compensati tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti di cui in motivazione; compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.