Voluntary Disclosure: analisi delle principali caratteristiche Dott

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Voluntary Disclosure: analisi delle principali caratteristiche Dott
Voluntary Disclosure: analisi delle
principali caratteristiche
Dott. Alberto Chiesa
Milano, 28 Aprile 2015
1. La voluntary disclosure
a) Contenuti normativi
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La voluntary disclosure
I requisiti soggettivi ed oggettivi
•
Il Legislatore ha disciplinato la voluntary disclosure introducendo, tramite la L. 186/2014, nel corpo del
D.L. 167/1990 (titolato “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori”) gli
articoli da 5-quater a 5-septies.
•
La norma 184/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 Dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1
Gennaio 2015, consente ai:
 soggetti tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali,
società semplici e soggetti equiparati);
 soggetti diversi dai precedenti che intendono sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta,
che abbiano commesso violazioni sino al 30 settembre 2015 di avvalersi della “procedura di
collaborazione volontaria” che si compone delle seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
3
presentazione dell’istanza;
invio entro 30 gg della relazione esplicativa dell’istanza;
valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate;
formulazione di un invito ad aderire ovvero avvio di un accertamento con adesione;
versamento (senza possibilità di compensazione) in unica soluzione oppure in tre rate mensili delle
somme dovute.
La Voluntary Disclosure
Principali novità introdotte rispetto al testo previgente (D.L. 4/2014 non convertito)
•
Il reato di autoriciclaggio che punisce l’autore o il concorrente di un delitto non colposo quando
sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie i proventi del delitto, in
modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il nuovo reato di autoriciclaggio riguarderà le condotte successive all’entrata in vigore della legge ma è
prevista la non punibilità di colui che aderirà alla procedura di collaborazione volontaria.
•
Possibilità di accesso alla procedura a tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare
le violazioni degli obblighi dichiarativi (Voluntary Interna).
•
Regime forfettario per il calcolo delle imposte limitatamente agli asset di minori dimensioni.
Qualora la media degli ammontari delle attività finanziarie detenute all’estero risultanti al termine di
ciascun periodo di imposta non sia superiore ai 2 milioni di euro, il dichiarante potrà chiedere la
determinazione forfettaria, anziché analitica, dei rendimenti in misura pari al 5% della consistenza a
fine anno alla quale verrà applicata un’aliquota del 27%.
 Scudo penale ampio
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La Voluntary Disclosure
Azionabilità della procedura
•
Il contribuente non può avvalersi della procedura qualora:
 abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie,
relativi alle attività estere;
 la formale conoscenza delle circostanze di cui al punto precedente sia stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
•
Per poter accedere alla procedura di voluntary disclosure il contribuente deve presentare specifica istanza
all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 settembre 2015.
•
La richiesta di accesso alla voluntary disclosure non può essere presentata più di una volta, ma può
essere integrato mediante l’invio di più istanze a cui però dovrà essere collegata un’ampia relazione
esplicativa.
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1. La voluntary disclosure
b) Componenti di costo fiscale
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La Voluntary Disclosure
Le componenti del costo fiscale
• Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD, la titolarità
e le modalità di genesi dello stesso (redditi non dichiarati, successioni, donazioni, etc.);
Imposte e
sanzioni inerenti
la genesi del
Patrimonio
Sanzioni
concernenti il
Monitoraggio
Fiscale
Imposte e
sanzioni sui
redditi
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• In tale ambito assume precipua importanza l’analisi degli eventuali apporti al capitale effettuati nei
periodi accertabili (patrimonio/reddito);
• Risulta inoltre rilevante l’analisi della normativa di estensione o meno del raddoppio dei termini di
accertamento (raccordo con Legge Delega di Riforma del Sistema Tributario).
• Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD e la
titolarità dello stesso (cointestatari, procuratori, trust opachi e trasparenti, soggetti interposti);
• Risulta inoltre rilevante l’analisi della normativa di estensione o meno del raddoppio dei termini di
accertamento anche ai fini del monitoraggio per quanto concerne i patrimoni detenuti in Paesi
Black list;
• Al riguardo diventa rilevante l’analisi del periodo di genesi del patrimonio oggetto di VD, le
modalità di investimento del patrimonio finanziario (es. fondi di investimento, polizze) in relazione
alle diverse ipotesi di tassazione e la dimensione del patrimonio stesso:
• In particolare la possibile introduzione di un rendimento forfettario al 5% ed una tassazione
forfettaria dello stesso al 27% determina l’insorgere di un trade off rispetto alla tassazione analitica
di un reddito che potrebbe essere inferiore e tassate con le aliquote specifiche di tassazione (12,50%,
20%, 26%, aliquota marginale).;
La Voluntary Disclosure
Le componenti di costo: approfondimenti
• Raddoppio dei termini:
La normativa c.d. Milleproroghe ha ridotto i termini di accertamento, ai soli fini della VD e per i paesi
White List e Paesi BL Collaborativi, anche alla definizione dei periodi di imposta in relazione ai quali sono
dovute le sanzioni del Monitoraggio Fiscale (es. Svizzera, Monte Carlo, Liechtenstein).
• Tassazione forfettaria:
Trattasi in ogni caso di una facoltà riconosciuta al contribuente in relazione alla quale, considerata la media dei tassi
di interesse di rendimento degli ultimi anni, potrebbe essere definito un tasso di rendimento figurativo inferiore al
5% che risulta sicuramente “sovradimensionato” rispetto alla realtà.
La facoltà dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti con patrimoni medi, determinati dall’analisi dei valori
esistenti al termine di ogni periodo di imposta, inferiore ai 2 Mio €. Al riguardo dovrebbe essere specificato, ai
fini del calcolo, la metodologia di calcolo per eventuali rapporti plurintestati, il trattamento di eventuali apporti
o prelievi, della componente reddituale e della tassazione relativa.
• Imposte estere e modalità di determinazione analitica delle imposte italiane
Per quanto riguarda la definizione delle imposte dovute e determinate in maniera analitica non è stato
approvato l’emendamento che consentiva di scomputare le eventuali imposte pagate all’estero. Al riguardo, però,
la circolare 9E/2015 ha aperto alcuni scenari di possibile recupero delle imposte pagate all’estero che però non
richiamano in maniera esplicita la Voluntary Disclosure.
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La Voluntary Disclosure
Il Modello di Dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate ha già definito, e messo a disposizione degli operatori., il modello da utilizzare per la
collaborazione volontaria. In particolare, è stato definito il Modulo da utilizzarsi per l’invio in forma
telematica dell’Istanza di Adesione. A seguito di tale documento verrà inviata all’ADE competente la
relazione illustrativa inerente le informazioni rilevanti della procedura.
Nel modello, in particolare, va specificato di quale procedura di disclosure si tratta, internazionale o
nazionale, e i dati e i recapiti del soggetto aderente.
Inoltre vi sono due opzioni che possono essere esercitate:
• la facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti sulla misura forfetaria del 5%, per le
regolarizzazioni sotto i due milioni;
• la possibilità di pagare, in luogo che in un’unica soluzione, in tre rate mensili.
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La Voluntary Disclosure
Il Modello di Dichiarazione
Nel modello vengono distinte:
•
le attività in paesi black list;
•
le attività in paesi black list con accordo per scambio di informazioni;
•
le attività in paesi white list.
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CATEGORIA PAESI
RADDOPPIO TERMINI
DI ACCERTAMENTO
RADDOPPIO PERIODO
SANZIONI RW
RADDOPPIO MINIMO
EDITTALE SANZIONE
RW
Black List
(Dubai)
SI
SI
SI
Black List Collaborativo
(Svizzera)
NO
NO
NO
White List
NO
NO
NO
La voluntary disclosure
Voluntary Disclosure Interna
Una novità contenuto nel nuovo Testo Normativo riguarda la possibilità di avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, riconosciuta anche ai contribuenti
diversi da quelli sottoposti al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, etc.).
I contribuenti interessati dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso alla procedura
fornendo, nell’ambito della citata Relazione illustrativa, la documentazione e le informazioni necessarie per la
determinazione dei maggiori imponibili relative a A) Imposte sui redditi e relative addizionali, B) Imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, C) Irap, D) Iva e E) Ritenute, per tutti i periodi di imposta per i quali, alla
data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l’accertamento.
Con la Voluntary Interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società residenti in relazione alle
quali si è formata la provvista finanziaria detenuta all’estero dai rispettivi azionisti. In particolare la società
residente potrà sanare da un lato le violazioni dichiarative legate alla creazione degli asset esteri, dall’altra le
eventuali mancate applicazioni di ritenute sui dividendi considerati come “attribuiti” ai soci che saranno oggetto
di voluntary da parte degli stessi soggetti.
La Voluntary Interna è attivabile anche per sanare casi di esterovestizione di società o trust non residenti, le
quali potrebbero effettuare la procedura per sanare i mancati obblighi dichiarativi e successivamente trasferire la
sede/amministrazione in Italia avendo “sanato” il passato sia sotto l’aspetto fiscale che penale.
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1. La voluntary disclosure
c) Confronto con il c.d. Scudo Fiscale e
ruolo dell’intermediario
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La Voluntary Disclosure
Confronto con lo scudo fiscale e ruolo dell’intermediario
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La Voluntary Disclosure
Sviluppo temporale ed intervento dell’intermediario
31/12/2013
31/12/2014
XX/XX/2015
XX/XX/2015
Invio Istanza
Intervento
Intermediario
Sviluppo temporale del processo:
•
La data del 31/12/2013 rappresenta il termine finale di indicazione delle consistenze delle attività estere, o degli imponibili
nazionali o esteri, oggetto di Voluntary Disclosure;
•
Entro la data del 30 Settembre 2015 dovrà essere inviata l’Istanza di Adesione alla Procedura in relazione alla quale
viene palesata all’Amministrazione la posizione estera del contribuente ed eventualmente i maggiori imponibili dichiarati
dalle società residenti. Entro 30 gg dall’invio della suddetta Istanza il contribuente dovrà fornire all’amministrazione
Finanziaria la relazione esplicativa della fattispecie oggetto di emersione;
•
L’intervento dell’intermediario, apertura dei mandati fiduciari o dei rapporti diretti presso una Banca o altro
intermediario, potrà essere effettuata a seguito dell’invio della citata Istanza di Adesione;
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La Voluntary Disclosure
Il comma 4 dell’art. 5 – quinquies del D.L. n. 167/1990
• Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:
a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero
b)se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata
dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
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La Voluntary Disclosure
Alternative a disposizione del contribuente
• Il contribuente ha tre possibilità::
•
Mantenimento degli asset all’estero autorizzando la risposta dell’intermediario con le seguenti
conseguenze:
– Determinazione analitica dei redditi generati dagli asset esteri e liquidazione delle imposte sui redditi
(IRPEF ed imposte sostitutive se applicabili) e patrimoniali (IVAFE);
– Compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per ogni anno.
• Rimpatrio fisico (mediante trasferimento su una Banca residente, con o senza intestazione
fiduciaria) in relazione al quale le attività finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi
comunicativi da parte degli intermediari e questi ultimi si occuperanno degli adempimenti
fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle attività emerse.
• Rimpatrio giuridico
Gli asset vengono mantenuti, come banca depositaria, all’estero trasferendo gli stessi nell’ambito di un
mandato conferito ad una fiduciaria residente. A seguito della scelta di questa opzione, le attività
finanziarie saranno soggette agli ordinari obblighi comunicativi da parte degli intermediari e le
fiduciarie si occuperanno degli adempimenti fiscali, in qualità di sostituto d’imposta, connessi alle
attività emerse. Tale soluzione risulta, inoltre, l’unica esperibile in relazione ad eventuali asset di natura
immobiliare.
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La Voluntary Disclosure
Obblighi dichiarativi del contribuente
31/12/2013
31/12/2014
XX/XX/2015
XX/XX/2015
Invio Istanza
Intervento
Intermediario
• Allo stato attuale della Normativa e della Prassi, il contribuente che aderirà alla Voluntary Disclosure dovrà, a seguito della
presentazione dell’istanza:
•
Compilare il quadro RW della Dichiarazione dei redditi per quanto concerne il periodo 2014 ed il periodo 2015 per
quanto riguarda il periodo fino alla data di trasferimento degli asset ad un intermediario residente;
•
Liquidare, nell’ambito dei Quadri RM e RT, e versare nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi, le eventuali imposte
sugli interessi, plusvalenze ed altri redditi conseguiti nel 2014 e nel 2015 fino alla data di trasferimento degli asset ad
un intermediario residente.
Al riguardo risulterebbe auspicabile che fosse ripristinata l’esimente per la compilazione del Quadro RW da parte dei
soggetti che hanno aderito alla procedura, come previsto nello Scudo Fiscale, ed eventualmente la possibilità di pagare,
tramite l’intermediario residente depositario degli asset, le imposte sui redditi 2014 e 2015.
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1. La voluntary disclosure
d) Circolare 10° del 13 marzo 2015
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Circolare 10° del 13 marzo 2015
Analisi principali contenuti
Aspetti positivi:
•
•
•
•
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Genesi in periodi non accertabili: per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero senza
soluzione di continuità già a partire da periodi di imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento,
il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine ma sarà sufficiente fornire documentazione
attestante la precedente esistenza;
E' stato chiarito che le clausole di preclusione intervengono per singolo periodo di imposta e
tributo. Ci si è avvicinati a quanto previsto per lo scudo ed è stata sancita la possibilità di sanare eventuali
annualità con altri procedimenti e poi procedere alla VD. In particolare, a seguito di tale precisazione si
consente ai contribuenti recentemente raggiunti da avvisi di accertamento relativamente ad asset esteri non
oggetto di regolare dichiarazione, di accedere ugualmente alla procedura di emersione non solo per i beni
diversi da quelli oggetto di contestazione, ma anche per i medesimi beni relativamente a periodi d’imposta
differenti;
E' stato ribadito il fatto che, ai soli fini del monitoraggio fiscale, la documentazione da fornire è quella
relativa agli ultimi cinque anni per quanto riguarda casi relativi a paesi WL e BLC;
Per quanto concerne l'intervento degli intermediari è stato previsto che l’apertura dei rapporti, e
l’acquisizione in amministrazione dei beni, deve essere effettuata “in tempo utile” al fine di far godere al
contribuente i vantaggi premiali della procedura. In particolare, si potrà procedere mediante l'apertura dei
rapporti fiduciari/bancari post invio telematico dell'istanza di adesione alla procedura e comunicare
all’amministrazione finanziaria l’intervenuta apertura dei rapporti presso un intermediario italiano ai fini del
riconoscimento della riduzione delle sanzioni al 50%.
Circolare 10° del 13 marzo 2015
Analisi principali contenuti
Aspetti negativi:
• Per quanto riguarda il regime forfettario ci sono due indicazioni negative: la prima riguarda la mancata
considerazione della contitolarità dei rapporti ai fini del calcolo della media dei 2 Mio € di valore
massimo ammissibile, la seconda, invece, concerne l’impossibilità di applicare tale criterio in relazione a
redditi derivanti da attività non finanziarie (es. immobili) che devono essere trattati sempre con il regime
analitico. Trattasi di un passo indietro anche con riferimento a quanto avvenne nello scudo;
• Un altro elemento descrittivo che risulta un passo indietro rispetto alla prassi riconosciuta anche nell’ambito
scudo fiscale riguarda la considerazione dei soggetti/entità interposte. In particolare, per quanto
concerne un bene diverso da asset finanziari (immobili, partecipazioni), detenuto tramite una società sita in
un paese BL, ai fini della VD il citato bene viene assunto sulla base della localizzazione nel paese BL
dell’entità interposta (es. società panamense). Trattasi di un passo indietro rispetto al passato ove sui
paesi BL e sui veicoli interposti è stata sempre sancita la regola della trasparenza. Regola completamente
diversa, per semplicità e ragionevolezza, invece è stata prevista per quanto concerne gli asset finanziari
detenuti da società con sede in paesi diversi ma con asset finanziari depositati presso un intermediario
Svizzero.
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2. Monitoraggio Fiscale e Trust
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Monitoraggio Fiscale
Il contesto
•
Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono stati modificati con decorrenza 4 settembre 2013 a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo articolato del D.L. n. 167/1990 “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori” così come innovato dalla Legge Europea 2013.
•
Il D.L. n. 167/1990 demanda al Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione di una molteplicità di
provvedimenti volti alla disciplina degli:
 obblighi in capo agli intermediari di trasmissione:
 delle evidenze della totalità delle operazioni soggette a monitoraggio;
 delle operazioni soggette a monitoraggio individuate per masse di contribuenti o con
riferimento ad uno specifico periodo temporale;
 dell'identità dei titolari effettivi;
 obblighi in capo ai contribuenti di dichiarazione annuale degli investimenti esteri.
•
Il primo provvedimento è stato emanato il 18 dicembre 2013 ed è titolato “Modalità di attuazione delle
disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge 6 agosto 2013, n. 97”.
•
In seguito è stata emessa la circolare n° 38/E del 23 dicembre 2013.
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Monitoraggio Fiscale
Nuova normativa: le principali novità
(1/4)
•
Le principali novità previste dalla normativa e confermate dai provvedimenti successivi sono le seguenti:
•
Riduzione delle Sanzioni:
›
3% per paesi white list;
›
6% per paesi black list;
›
Principio del favor rei per le violazioni effettuate in esercizi precedenti;
•
Il termine di riferimento per la valutazione degli asset detenuti non è più il termine del periodo
d’imposta (31/12/XXXX) ma ogni singolo giorno in relazione al quale si è verificata la detenzione
di un patrimonio estero superiore ai 15.000,00 €;
•
In ipotesi di detenzione di partecipazioni estere, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il
valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione.
•
Nel caso in cui la partecipazione sia in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da
quelli collaborativi, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore
degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria
intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
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Monitoraggio Fiscale
Nuova normativa: le principali novità
(2/4)
•
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo
possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell‘investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
•
La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si
tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Il criterio si ritiene
soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.
La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
giuridica:
 in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
 se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del
25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
 se i beneficiari dell’entità giuridica non sono ancora state determinati, la categoria di persone nel cui
interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di
un’entità giuridica;
 In assenza delle ipotesi precedenti, il Trustee stesso come detentore dei beni.
•
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Monitoraggio Fiscale
Nuova normativa: le principali novità
(3/4)
•
Per quanto riguarda in particolare i Trust è stata creata una nuova categoria di soggetto obbligato alla
redazione del quadro RW e cioè il “titolare effettivo di un patrimonio detenuto da un Trust estero”.
•
In sostanza si rileva che l’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo
intestate e gestite da entità giuridiche diverse (es. Trust) siano riconducibili a persone fisiche, ad enti
non commerciali o a società semplici o equiparate, in qualità di titolari effettivi delle attività stesse. Tali
ipotesi di obbligo di individuazione di un titolare effettivo riguardano le fattispecie in cui i soggetti esteri
non siano considerati meramente interposti.
•
Con riferimento ai Trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al
monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero dal Trust quando sono destinatari di una quota rilevante
del patrimonio del Trust secondo la normativa antiriciclaggio.
•
Il beneficiario di un Trust estero che risulti “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della
quota di patrimonio del Trust ad esso riferibile.
•
Qualora i beneficiari/titolari effettivi del patrimonio detenuto in Trust non siano ancora individuati (ma definiti
es.) in genere come categoria), il quadro RW dovrà essere compilato dal Trust.
•
Considerazioni operative: effettiva conoscenza a parte dei beneficiari della loro qualità di beneficiari/titolari
effettivi, obblighi di comunicazione da parte del Trustee, definizione comportamenti univoci da parte dei diversi
beneficiari/titolari effettivi.
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Monitoraggio Fiscale
Trust e VD
Trust White
List
Trust Black
List
Per quanto riguarda i Trust gestiti da Trustee residenti in un paese
WL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di
verificare l’effettività del Trust stesso e le modalità di gestione del
Trustee.
Per quanto riguarda i Trust gestiti da Trustee residenti in un paese
BL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di
verificare l’effettività del Trust stesso e le modalità di gestione del
Trustee.
Qualora a seguito dell’analisi dell’atto di Trust e delle modalità
operative poste in essere dal Trustee, il Trust possa essere
considerato effettivo, il Trust non avrà obblighi di VD diretti ma
dovranno essere valutate anche le posizioni personali degli
eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del
monitoraggio fiscale.
Nell’ipotesi in cui il Trust sia considerato interposto, la Procedura
di VD dovrà essere esperita dal disponente del Trust, titolare
effettivo dei fondi.
In ipotesi di effettività del Trust potrebbe essere valutata la
possibilità, da attuarsi mediante attribuzione ad un Trustee
residente dell’incarico a gestire, di trasferire in Italia il Trust ed
eliminare gli eventuali obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio
fiscale dei beneficiari/titolari effettivi.
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Qualora, invece, a seguito dell’analisi dell’atto di Trust e delle
modalità operative poste in essere dal Trustee, il Trust possa
essere considerato effettivo, l’operazione di VD potrebbe essere
attuata per sanare le sanzioni sull’estero vestizione del Trust e sulla
dichiarazione dei relativi redditi.
Al riguardo dovranno essere valutate anche le posizioni personali
degli eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del
monitoraggio fiscale.
In tali ipotesi risulterà rilevante verificare il trattamento ai fini
della VD dei TIE firmati da Jersey, Guersey, etc.
Anche in questi casi è possibile, a conclusione dell’operazione di
VD, il trasferimento del Trust mediante cambio del Trustee.
3. La voluntary disclosure
Tabelle di riferimento
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La voluntary disclosure
Gli effetti premiali – profilo penale
VIOLAZIONE
REGIME ORDINARIO
VOLUNTARY DISCLOSURE
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000)
Reclusione da 1 a 3 anni
Non punibilità
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)
Dichiarazione Fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs
74/2000)
Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs
74/2000)
Omesso versamento di ritenute certificate (art.
10-bis D.Lgs 74/2000)
Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs 74/2000)
Occultamento o distruzione di documenti
contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)
Reclusione da 1 a 3 anni
Non punibilità
Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni
Non punibilità
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Non punibilità
Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Non punibilità
Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni
Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni
Reclusione da 6 mesi a 5 anni
Reclusione 6 mesi a 5 anni
Reclusione da 6 mesi a 4 anni
Reclusione da 6 mesi a 4 anni
Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da
euro 1.032 a euro 15.493 (modificati limiti
Riciclaggio (art. 648 bis Codice Penale)
della multa, dal testo in esame, a euro 5.000 –
25.000)
Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
euro 1.032 a euro 15.493
illecita (art. 648 ter Codice Penale)
(modificati limiti della multa, dal testo in
esame, a euro 5.000 – 25.000)
Reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da
Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 Codice Penale)
euro 5.000 a euro 25.000
NB: Gli effetti premiali vengono estesi ai concorrenti nel reato (es.: consulenti).
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Non punibilità
Non punibilità
Non punibilità
I costi della regolarizzazione
Gli addendi da considerare
APPORTI
IRPEF +
ADDIZIONALI
IVA
FRUTTI
Imposta dovuta sui redditi generati nel corso dei singoli anni fiscalmente accertabili.
Non possono essere adottati regimi sostitutivi di tassazione ex artt. 6 o 7 ex D.Lgs.
461/1997 (regimi del risparmio amministrato/gestito)
APPORTI
Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento
riconducibile ad attività professionali non fatturate.
È possibile per il contribuente fornire la prova contraria.
IVAFE
Imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da calcolarsi per i
soli anni 2012 e 2013
IVIE
Imposta dovuta sul valore degli immobili siti all’estero da calcolarsi per i soli anni 2012 e
2013
IMPOSTE
PATRIMONIALI
SANZIONI
Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento.
È possibile per il contribuente fornire la prova contraria.
Nell’ipotesi si tratti di asset ereditati, sarà dovuta l’imposta di successione
MONITORAGGIO
FISCALE
INFEDELE OMESSA
DICHIARAZIONE
Omessa/infedele compilazione del quadro RW
Omessa/infedele dichiarazione dei redditi da assoggettare ad IRPEF
Omessa/infedele dichiarazione dei valori da assoggettare ad imposta patrimoniale
INTERESSI su IRPEF, IVAFE ed IVIE
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Tassi applicati:
dal 01/07/2003 al 30/09/2009:
dal 01/10/2009
2,75% annuo
4,00% annuo
La voluntary disclosure
Gli effetti premiali – profilo amministrativo
VIOLAZIONE
TIPOLOGIA
Mancata compilazione
RW
Infedele
IRPEF, IRES
Omessa
Infedele
Omessa
Infedele
Omessa)
IVA
IRAP
Infedele
SANZIONE MINIMA
EDITTALE
ABBATTIMENTO
SANZIONI VD
SANZIONE
“ADESIONE”
Paesi Black list 6%
25%
dal 0,75% al 1,50%
Paesi White list 3%
Paesi Black list 200%
50%
25%
Paesi White list 133%
25%
Italia 100%
Paesi Black list 240%
Paesi White list 160%
Italia 120%
100%
120%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0,50%
dal 25% al 50%
dal 16,625% al
33,25%
dal 12,50% al 25%
dal 30% al 60%
dal 20% al 40%
dal 15% al 30%
dal 20% al 40%
dal 15% al 30%
100%
25%
dal 12,50% al 25%
120%
25%
dal 15% al 30%
100%
-
dal 16,66% al 33,33%
IMPOSTA SUCCESSIONI
Omessa
30
200%
-
dal 33,33% al 66,66%
I periodi da comprendere
Gli anni da considerare aperti ai fini dell’accertamento
Termini
ordinari
Infedele
dichiarazione
2013
Omessa
dichiarazione
2013
Infedele
dichiarazione
2013
Omessa
dichiarazione
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
Termini
raddoppiati
2005
2004
•
31
I termini di accertamento ordinari vengono raddoppiati per l’accertamento:
 basato sulla presunzione di redditi sottratti a tassazione per importi corrispondenti agli assets
detenuti in territori black list;
 dei redditi delle attività detenute in paesi black list;
 in caso di superamento delle soglie di punibilità penale.
Quali sono gli stati “white list”?
Gli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 38/E del 23/12/2013)
Stati e territori inclusi nella white list (DM 04/09/1996)
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi
Uniti
Estonia
Fed. Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Yugoslavia
Kazakistan
Kuwait
Lettonia Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep.Slovacca
Romania
San Marino
Singapore
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Tanzania
Thailandia
Trinidad e
Tobago
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Venezuela
Vietnam
Zambia
Altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle
disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l’Italia
Arabia Saudita
Armenia
Azerbaijan
Etiopia
Georgia
Ghana
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Giordania
Hong Kong (firmato protocollo)
Moldova
Mozambico
Oman
Quatar
Senegal
Siria
Uganda
Uzbekistan
Gli early adopters – CRS OCSE
Gli Stati che avvieranno lo scambio di informazioni su base automatizzata
A partire dal 2017 – dati 2015 e precedenti
Anguilla
Argentina
Belgio
Bermuda
Bulgaria
British Virgin
Isalnds
Colombia
Croazia
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Isole Faroe
Isole Cayman
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Isola di Man
Gibiliterra
Guernsey
Jersey
Islanda
India
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Malta
Monserrat
A partire dal 2018
Andorra
Svizzera
Monaco
San Marino
Leichtenstein
NB: gli Stati Uniti hanno imposto il FATCA a partire dal 1 luglio 2014
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Messico
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Seychelles
Regno Unito
Rep. Slovacca
Slovenia
Sud Africa
Spagna
Svezia
Stati “non black list” solo ai fini della procedura di VD
Gli Stati firmatari degli accordi di scambio di informazione con l’Italia
A partire dalla ratifica dell’Accordo stipulato con l’Italia
Svizzera
Liechtenstein
Primcipato di Monaco
Vaticano (in fase di definizione)
Stati che hanno firmato con l’Italia una TIEA (Tax Information Exchange Agreement)*
Bermuda
Cayman
Gibilterra
Isole Cook
Guernsey
Isola di Man
Jersey
* NB: Occorrerà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca l’assimilazione o meno di questi
accordi ai bilaterali sottoscritti con la Svizzera e Liechtenstein
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