Andamenti di carriera e calcolo pensionistico nel
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Andamenti di carriera e calcolo pensionistico nel
Previdenza Andamenti di carriera e calcolo pensionistico nel lavoro dipendente di Alberto Cauzzi e Silvin Pashaj Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla riforma pensionistica del 1995 (riforma Dini), tutt’oggi considerata “La riforma” per i suoi contenuti altamente innovativi, è il calcolo contributivo, ovvero il calcolo dell’importo della pensione sulla base della somma di tutti i contributi versati nella vita lavorativa. Questa modalità di calcolo si contrappone al precedente calcolo retributivo che ha come parametro di riferimento la retribuzione media degli ultimi anni antecedenti il pensionamento. Il calcolo contributivo rappresenta la garanzia di sostenibilità del sistema pensionistico nel problematico futuro della previdenza, connotato da squilibri demografici e tassi ridotti di sviluppo economico. Nella presente esposizione andremo ad indagare più in dettaglio le formule di calcolo, per comprendere meglio quali sono i riflessi sul tasso di sostituzione (ovvero sull’indice di copertura) delle pensioni al variare dei parametri della posizione contributiva maturata negli anni. Perché un nuovo modello di calcolo? La necessità di riformare il sistema previdenziale sorse dalla radicale trasformazione della struttura demografica del paese. L’Italia “vanta” il primato d’invecchiamento della popolazione, dovuto ai bassissimi tassi di natalità già intervenuti nell’ultimo ventennio. Sul sistema di previdenza pubblica fondato sulla ripartizione, questa situazione produrrà nei prossimi decenni un continuo aumento dei pensionati che insisterà su di una sempre più ristretta platea di contribuenti. Risultava pertanto indispensabile adottare un meccanismo di calcolo delle prestazioni pensionistiche che considerasse in modo implicito ed automatico i fattori di queste trasformazioni. Il sistema di calcolo contributivo si adatta a queste esigenze introducendo i coefficienti attuariali (desunti dalla speranza di vita al pensionamento) e l’indicizzazione dei contributi accreditati all’andamento del prodotto interno lordo del paese. Se da un lato questa innovazione consente di avere uno dei più stabili sistemi previdenziali in termini di sostenibilità macroeconomica, sul versante della prevedibilità delle prestazioni a livello individuale, incombono una serie di nuove incognite per quanto concerne le prestazioni pensionistiche effettive. In sostanza il legislatore ha introdotto una maggiore adattabilità ai fattori di rischio demografico ed economico, che si ribalta come rischio sulle effettive prestazioni che i vari soggetti potranno percepire nel futuro. Questo è ancora più vero con tutti gli interventi su questo impianto normativo che si sono susseguiti negli anni (legge 449 del 23/12/1997 – finanziaria Prodi legge 243 del 28/07/2004 – riforma Maroni – legge 122 del 30/07/2010 – legge 111 del 15/07/2011), sino all’ultima variazione nota ai più come riforma Monti-Fornero (Legge 214 del 22/12/2011). Incertezza della prestazione Ancorché instabile e spesso iniquo, il vecchio sistema retributivo aveva sicuramente il pregio della prevedibilità delle prestazioni. La vecchia norma dispone che un soggetto con 40 anni di contribuzione accreditata, debba ottenere una pensione pari al 80% della retribuzione pensionabile e se il periodo accreditato è inferiore a 40 anni, si ha una riduzione proporzionale al numero d’anni effettivamente maturati. Anche se la retribuzione pensionabile non è propriamente l’ultima retribuzione, ma la media contributivo offre quasi la stessa copertura rispetto al sistema retributivo? Niente affatto. L’illusione è dovuta alla semplificazione introdotta di non considerare le evoluzioni del reddito e la rivalutazione del montante. Come dimostrato dai dati statistici e dall’esperienza quotidiana, le retribuzioni durante la vita lavorativa non rimangono per nulla costanti. Mediamente le retribuzioni sono sempre cresciute più del tasso d’inflazione ed a ciò va aggiunta la carriera individuale che negli anni ci sposta da impieghi di basso profilo a compiti sempre di maggiore responsabilità e specializzazione. Ripetendo i conteggi in modo corretto, per due diversi profili di carriera (incremento reale annuo del 2% e del 3.5%) e considerando la prevista rivalutazione annua del montante al tasso del prodotto interno lordo (qui ipotizzato al 1,5% reale annuo) otteniamo i seguenti risultati della tabella 1 (il tasso d’inflazione è pari a zero per comodità espositiva): delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni, la clausola che prevede la rivalutazione all’inflazione delle retribuzioni nel calcolo della media, consente di mantenere l’effettivo tasso di sostituzione sufficientemente prossimo al teorico 80%. Cosa prevede invece il sistema contributivo? La pensione si calcola applicando il coefficiente di conversione in rendita (variabile con l’età del soggetto al pensionamento) al montante dei contributi versati: Pensione = montante x coefficiente (età) Ipotizziamo il pensionamento di un dipendente 65enne (coefficiente di trasformazione attuale = 0.0562), con un reddito di 30.000 euro/anno, che versa con il datore di lavoro un contributo annuo di circa 10.000 euro (il 33%), e può vantare 40 anni di contribuzione. Per semplicità dimentichiamoci per ora delle rivalutazioni monetarie del montante: Pensione = [40 x 10.000] x 0,05621 = 22.480 euro/anno Come si può notare, la pensione rappresenta il 74% circa dell’ultimo reddito. Allora si può dedurre che il sistema PROFILO 1 Anno PROFILO 2 Retribuzione Contribuzione Montante Contributivo Retribuzione Contribuzione Montante Contributivo Carriera = 2,00% 33% Pil = 1,50% Carriera = 3,50% 33% Pil = 1,50% 1 € 6.498,62 € 2.144,54 € 2.144,54 € 3.717,71 € 1.226,84 € 1.226,84 2 € 6.758,56 € 2.230,33 € 4.449,93 € 3.922,18 € 1.294,32 € 2.564,10 3 € 7.028,91 € 2.319,54 € 6.925,22 € 4.137,90 € 1.365,51 € 4.019,35 4 € 7.310,06 € 2.412,32 € 9.579,92 € 4.365,49 € 1.440,61 € 5.600,64 5 € 7.602,46 € 2.508,81 € 12.424,03 € 4.605,59 € 1.519,84 € 7.316,51 6 € 7.906,56 € 2.609,17 € 15.468,03 € 4.858,90 € 1.603,44 € 9.176,02 7 € 8.222,83 € 2.713,53 € 18.722,95 € 5.126,14 € 1.691,62 € 11.188,81 8 € 8.551,74 € 2.822,07 € 22.200,33 € 5.408,07 € 1.784,66 € 13.365,08 9 € 8.893,81 € 2.934,96 € 25.912,29 € 5.705,52 € 1.882,82 € 15.715,68 10 € 9.249,56 € 3.052,35 € 29.871,58 € 6.019,32 € 1.986,38 € 18.252,10 15 € 11.253,50 € 3.713,66 € 53.868,66 € 7.867,01 € 2.596,11 € 34.175,43 20 € 13.691,61 € 4.518,23 € 86.354,04 € 10.281,87 € 3.393,02 € 56.923,63 30 € 20.266,93 € 6.688,09 € 187.263,21 € 17.562,92 € 5.795,76 € 133.551,61 38 € 27.736,69 € 9.153,11 € 318.594,37 € 26.953,57 € 8.894,68 € 242.472,89 39 € 28.846,15 € 9.519,23 € 339.264,41 € 28.436,02 € 9.383,89 € 260.343,32 40 € 30.000,00 € 9.900,00 € 361.038,66 € 30.000,00 € 9.900,00 € 279.355,34 P = 361.039 x 0,0562 = 20.290 E. TS = 20.290/30.000 = 67,6% P = 279.355 x 0,0562 = 15.699 E. TS = 15.699/30.000 = 52,3% TS – tasso di sostituzione della pensione rispetto all’ultimo reddito da lavoro ASSINEWS 236 33 È evidente che il fattore decisivo nella misura delle prestazioni del nuovo calcolo contributivo è l’evoluzione effettiva della retribuzione negli anni. Per il profilo 2, il tasso di sostituzione è sceso dal teorico 74% a solo il 52,3%, ben 22 punti di copertura in meno, solo per via delle più basse retribuzioni dei primi anni di lavoro, e quindi di una carriera “folgorante” e crescente come dovrebbe essere, Mentre nel profilo 1, con un andamento di carriera più “moderato”, l’effetto che si è ottenuto è un livello di copertura maggiore (seppur comunque inferiore rispetto al 74% teorico calcolato in precedenza). si attendono sviluppi espansivi delle forze lavoro. A titolo precauzionale potremmo ridurre il tasso di crescita delle retribuzioni medie ad un terzo del PIL ed adottare un tasso annuo reale dell’1%. INCREMENTI POTENZIALI PER CARRIERA NEL LAVORO DIPENDENTE Per evidenziare infine maggiormente gli effetti introdotti dal metodo di calcolo contributivo, abbiamo calcolato con il vecchio metodo retributivo la pensione del profilo 2. Applicando con scrupolosità le regole di computo della retribuzione pensionabile, la pensione risulta di 21.530 euro, pari al 72% dell’ultima retribuzione, ovvero 15 punti di copertura in più rispetto al metodo di calcolo contributivo. Le scelte operative Gli esempi numerici dimostrano abbondantemente che il sistema contributivo richiede particolare attenzione nella ricostruzione della storia contributiva, sia per i contributi versati nel passato, sia per quelli a venire sino alla data di pensione. Conviene ora determinare quantitativamente quali sono le scelte più appropriate da adottare nell’analisi previdenziale operativa. La fonte più autorevole è rappresentata dal modello che l’Ispettorato per la spesa sociale della Ragioneria dello Stato ha costruito a suo tempo appositamente per la verifica del nuovo sistema introdotto dalla riforma. Le considerazioni principali che possono essere desunte sono: x Il valore previsionale del tasso di crescita reale del PIL per proiezioni a lungo termine si attesta all’ 1,5%. Questa stima tiene in considerazione i molteplici fattori di sviluppo demografico della popolazione, delle forze lavoro, del tasso di occupazione, ecc. x L’andamento reale dei redditi medi da lavoro (retribuzione contrattuale lorda), per unità produttiva, deve riflettere il tasso di crescita della produttività, che a sua volta è fortemente correlata con la crescita del PIL, in quanto nel futuro non 34 Ulteriori studi, condotti dall’università di Torino (Center of Research on Pensions) sulla base dati dell’INPS, dimostrano che esiste un ulteriore fattore di divario tra lo stipendio d’ingresso e di uscita. Per i profili medio alti (percentile 90 e media) di retribuzione, la differenza è in costante aumento, mentre si nota un appiattimento per i profili più bassi (percentile 10), come riportato nel grafico della fig 1. Il tasso di crescita annuo riportato nel grafico è calcolato sulla base delle differenze tra le retribuzioni medie del campione trasversale di lavoratori di età 16-24 anni e quelli del gruppo 50 – 65 anni. Come si può notare nel penultimo decennio la riduzione delle retribuzioni in ingresso ed il consolidamento delle retribuzioni dei più anziani porta a sempre più ampi percorsi di carriera potenziale. Questo fattore va a sommarsi, negativamente ai fini pensionistici, alla crescita attesa delle retribuzioni medie. In conclusione, un modello di stima delle pensioni future può realisticamente considerare due livelli principali per il tasso di crescita reale dei redditi: x 2% per la carriera media, composto dall’1% d’in- ASSINEWS 236 cremento delle retribuzioni contrattuali ed un ulteriore 1% di carriera personale. x 3% per la carriera brillante, composto dall’1% d’incremento delle retribuzioni contrattuali ed un ulteriore 2% di carriera personale. Inoltre per i soggetti che affrontano l’analisi pensionistica più avanti nella vita contributiva, considerando che i maggiori aumenti di carriera si concentrano nei primi anni di lavoro, si può anche azzerare la crescita per scatti individuali ed utilizzare solo l’andamento medio delle retribuzioni contrattuali: x 1% per la carriera assestata, composto dallo 1% d’incremento delle retribuzioni contrattuali ed un tasso = 0% per carriera personale. La ricostruzione precisa della storia contributiva può essere adeguatamente completata anche dai dati contributivi degli anni passati, registrati da INPS, INPDAP, ecc., dati sempre più fruibili dalle fonti internet abilitate per gli interessati dagli stessi istituti. Resta evidente come ipotizzare una carriera assestata in contrapposizione ad una carriera brillante, su un lungo periodo di almeno 35/40 anni di attività, può comportare differenze sostanziali (dell’ordine di ben oltre i 20 punti percentuali) in termini di tassi di sostituzione attesi. È quanto mai importante porre attenzione, nei modelli di simulazione, al valore impiegato di crescita della carriera e ricordarsi come, ad esempio, il valore standard ipotizzato da Covip (1% reale di crescita delle retribuzioni e dei relativi contributi alla previdenza complementare) può essere un valore da valutarsi con attenzione nella sua applicazione pratica, soprattutto per le giovani generazioni. 1 coefficiente in vigore sino a tutto il 2012 Articolo a cura di: Strumenti e Metodi per la Consulenza nel Mercato Assicurativo – Previdenziale – Finanziario www.epheso.it Utile a sapersi Tumore all’orecchio, la Cassazione accorda la malattia professionale per l’uso del cellulare Recentissima sentenza della Suprema Corte ha riconosciuto la malattia professionale ad un lavoratore dipendente per un tumore insorto all’orecchio sinistro. Il lavoratore per 12 anni aveva utilizzato il cellulare ed il cordless per diverse ore al giorno (5-6 ore) e ancorchè la neoplasia definita neuroma del Ganglio di Gasser colpisce soprattutto il nervo acustico e non il trigemino, la Suprema Corte ha riconosciuto che l’uso frequente del cellulare e del cordless possa svolgere “almeno un ruolo concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia”. Al lavoratore è stata riconosciuta una invalidità dell’80% con conseguente corresponsione dell’assegno a carico dell’Inail. Nel confermare la sentenza della Corte d’appello, la Suprema Corte ha ritenuto che il lavoratore abbia fornito la prova della causa di lavoro, mediante copiosa documentazione e mediante la Consulenza tecnica d’uffico che dimostrava se non con certezza, con “probabilità qualificata” la relazione tra l’uso del telefono e l’insorgenza della patologia, atteso che le radiofrequenze emesse dai cellulari costituiscono fonte di rischio aggiuntivo al sorgere della neoplasia. Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 12 ottobre 2012 n. 17438 Tamponamento a catena: la velocità di marcia deve essere comunque idonea ad arrestare la corsa innanzi ad un ostacolo improvviso di Emanuele Bruno II conducente che, per evitare un ostacolo postosi - anche improvvisamente - sulla direzione di marcia, invada la corsia opposta collidendo altro veicolo che procede regolarmente, non ha diritto ad essere risarcito da colui o coloro che hanno creato o posizionato il predetto ostacolo ove la collisione scaturisca da una condotta di guida non adeguata alle circostanze di luogo e di tempo. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10028/12; depositata il 19 giugno ASSINEWS 236 35