Andamenti di carriera e calcolo pensionistico nel

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Andamenti di carriera e calcolo pensionistico nel
Previdenza
Andamenti di carriera
e calcolo pensionistico
nel lavoro dipendente
di Alberto Cauzzi e Silvin Pashaj
Una delle maggiori innovazioni introdotte dalla riforma pensionistica
del 1995 (riforma Dini), tutt’oggi considerata “La riforma” per i suoi
contenuti altamente innovativi, è il calcolo contributivo, ovvero il
calcolo dell’importo della pensione sulla base della somma di tutti
i contributi versati nella vita lavorativa. Questa modalità di calcolo si contrappone al precedente calcolo retributivo che ha come
parametro di riferimento la retribuzione media degli ultimi anni
antecedenti il pensionamento.
Il calcolo contributivo rappresenta la garanzia di sostenibilità del
sistema pensionistico nel problematico futuro della previdenza,
connotato da squilibri demografici e tassi ridotti di sviluppo economico. Nella presente esposizione andremo ad indagare più in
dettaglio le formule di calcolo, per comprendere meglio quali sono
i riflessi sul tasso di sostituzione (ovvero sull’indice di copertura)
delle pensioni al variare dei parametri della posizione contributiva
maturata negli anni.
Perché un nuovo modello di calcolo?
La necessità di riformare il sistema previdenziale sorse dalla radicale
trasformazione della struttura demografica del paese. L’Italia “vanta”
il primato d’invecchiamento della popolazione, dovuto ai bassissimi
tassi di natalità già intervenuti nell’ultimo ventennio. Sul sistema di
previdenza pubblica fondato sulla ripartizione, questa situazione
produrrà nei prossimi decenni un continuo aumento dei pensionati
che insisterà su di una sempre più ristretta platea di contribuenti.
Risultava pertanto indispensabile adottare un meccanismo di calcolo
delle prestazioni pensionistiche che considerasse in modo implicito
ed automatico i fattori di queste trasformazioni. Il sistema di calcolo
contributivo si adatta a queste esigenze introducendo i coefficienti
attuariali (desunti dalla speranza di vita al pensionamento) e l’indicizzazione dei contributi accreditati all’andamento del prodotto
interno lordo del paese.
Se da un lato questa innovazione consente di avere uno dei più
stabili sistemi previdenziali in termini di sostenibilità macroeconomica, sul versante della prevedibilità delle prestazioni a livello
individuale, incombono una serie di
nuove incognite per quanto concerne
le prestazioni pensionistiche effettive.
In sostanza il legislatore ha introdotto
una maggiore adattabilità ai fattori di
rischio demografico ed economico,
che si ribalta come rischio sulle effettive prestazioni che i vari soggetti potranno percepire nel futuro. Questo è
ancora più vero con tutti gli interventi
su questo impianto normativo che si
sono susseguiti negli anni (legge 449
del 23/12/1997 – finanziaria Prodi
legge 243 del 28/07/2004 – riforma
Maroni – legge 122 del 30/07/2010
– legge 111 del 15/07/2011), sino
all’ultima variazione nota ai più come
riforma Monti-Fornero (Legge 214 del
22/12/2011).
Incertezza della prestazione
Ancorché instabile e spesso iniquo, il
vecchio sistema retributivo aveva sicuramente il pregio della prevedibilità
delle prestazioni. La vecchia norma
dispone che un soggetto con 40 anni
di contribuzione accreditata, debba
ottenere una pensione pari al 80%
della retribuzione pensionabile e se
il periodo accreditato è inferiore a 40
anni, si ha una riduzione proporzionale al numero d’anni effettivamente
maturati. Anche se la retribuzione
pensionabile non è propriamente
l’ultima retribuzione, ma la media
contributivo offre quasi la stessa copertura
rispetto al sistema retributivo? Niente affatto.
L’illusione è dovuta alla semplificazione introdotta di non considerare le evoluzioni del
reddito e la rivalutazione del montante. Come
dimostrato dai dati statistici e dall’esperienza
quotidiana, le retribuzioni durante la vita
lavorativa non rimangono per nulla costanti. Mediamente le retribuzioni sono sempre
cresciute più del tasso d’inflazione ed a ciò
va aggiunta la carriera individuale che negli
anni ci sposta da impieghi di basso profilo
a compiti sempre di maggiore responsabilità
e specializzazione. Ripetendo i conteggi in
modo corretto, per due diversi profili di carriera (incremento reale annuo del 2% e del
3.5%) e considerando la prevista rivalutazione
annua del montante al tasso del prodotto
interno lordo (qui ipotizzato al 1,5% reale
annuo) otteniamo i seguenti risultati della
tabella 1 (il tasso d’inflazione è pari a zero
per comodità espositiva):
delle retribuzioni degli ultimi 5 o 10 anni, la clausola che
prevede la rivalutazione all’inflazione delle retribuzioni nel
calcolo della media, consente di mantenere l’effettivo tasso
di sostituzione sufficientemente prossimo al teorico 80%.
Cosa prevede invece il sistema contributivo? La pensione
si calcola applicando il coefficiente di conversione in rendita (variabile con l’età del soggetto al pensionamento) al
montante dei contributi versati:
Pensione = montante x coefficiente (età)
Ipotizziamo il pensionamento di un dipendente 65enne (coefficiente di trasformazione attuale = 0.0562), con un reddito
di 30.000 euro/anno, che versa con il datore di lavoro un
contributo annuo di circa 10.000 euro (il 33%), e può vantare
40 anni di contribuzione. Per semplicità dimentichiamoci
per ora delle rivalutazioni monetarie del montante:
Pensione = [40 x 10.000] x 0,05621 = 22.480 euro/anno
Come si può notare, la pensione rappresenta il 74% circa
dell’ultimo reddito. Allora si può dedurre che il sistema
PROFILO 1
Anno
PROFILO 2
Retribuzione
Contribuzione
Montante
Contributivo
Retribuzione
Contribuzione
Montante
Contributivo
Carriera = 2,00%
33%
Pil = 1,50%
Carriera = 3,50%
33%
Pil = 1,50%
1
€
6.498,62
€
2.144,54
€
2.144,54
€
3.717,71
€
1.226,84
€
1.226,84
2
€
6.758,56
€
2.230,33
€
4.449,93
€
3.922,18
€
1.294,32
€
2.564,10
3
€
7.028,91
€
2.319,54
€
6.925,22
€
4.137,90
€
1.365,51
€
4.019,35
4
€
7.310,06
€
2.412,32
€
9.579,92
€
4.365,49
€
1.440,61
€
5.600,64
5
€
7.602,46
€
2.508,81
€
12.424,03
€
4.605,59
€
1.519,84
€
7.316,51
6
€
7.906,56
€
2.609,17
€
15.468,03
€
4.858,90
€
1.603,44
€
9.176,02
7
€
8.222,83
€
2.713,53
€
18.722,95
€
5.126,14
€
1.691,62
€
11.188,81
8
€
8.551,74
€
2.822,07
€
22.200,33
€
5.408,07
€
1.784,66
€
13.365,08
9
€
8.893,81
€
2.934,96
€
25.912,29
€
5.705,52
€
1.882,82
€
15.715,68
10
€
9.249,56
€
3.052,35
€
29.871,58
€
6.019,32
€
1.986,38
€
18.252,10
15
€
11.253,50
€
3.713,66
€
53.868,66
€
7.867,01
€
2.596,11
€
34.175,43
20
€
13.691,61
€
4.518,23
€
86.354,04
€
10.281,87
€
3.393,02
€
56.923,63
30
€
20.266,93
€
6.688,09
€
187.263,21
€
17.562,92
€
5.795,76
€
133.551,61
38
€
27.736,69
€
9.153,11
€
318.594,37
€
26.953,57
€
8.894,68
€
242.472,89
39
€
28.846,15
€
9.519,23
€
339.264,41
€
28.436,02
€
9.383,89
€
260.343,32
40
€
30.000,00
€
9.900,00
€
361.038,66
€
30.000,00
€
9.900,00
€
279.355,34
P = 361.039 x 0,0562 = 20.290 E.
TS = 20.290/30.000 = 67,6%
P = 279.355 x 0,0562 = 15.699 E.
TS = 15.699/30.000 = 52,3%
TS – tasso di sostituzione della pensione rispetto all’ultimo reddito da lavoro
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È evidente che il fattore decisivo nella misura delle
prestazioni del nuovo calcolo contributivo è l’evoluzione effettiva della retribuzione negli anni. Per il
profilo 2, il tasso di sostituzione è sceso dal teorico
74% a solo il 52,3%, ben 22 punti di copertura in
meno, solo per via delle più basse retribuzioni dei
primi anni di lavoro, e quindi di una carriera “folgorante” e crescente come dovrebbe essere, Mentre
nel profilo 1, con un andamento di carriera più
“moderato”, l’effetto che si è ottenuto è un livello
di copertura maggiore (seppur comunque inferiore
rispetto al 74% teorico calcolato in precedenza).
si attendono sviluppi espansivi delle forze lavoro.
A titolo precauzionale potremmo ridurre il tasso
di crescita delle retribuzioni medie ad un terzo
del PIL ed adottare un tasso annuo reale dell’1%.
INCREMENTI POTENZIALI PER CARRIERA
NEL LAVORO DIPENDENTE
Per evidenziare infine maggiormente gli effetti introdotti dal metodo di calcolo contributivo, abbiamo
calcolato con il vecchio metodo retributivo la pensione del profilo 2. Applicando con scrupolosità le
regole di computo della retribuzione pensionabile, la
pensione risulta di 21.530 euro, pari al 72% dell’ultima retribuzione, ovvero 15 punti di copertura in più
rispetto al metodo di calcolo contributivo.
Le scelte operative
Gli esempi numerici dimostrano abbondantemente che il sistema contributivo richiede particolare
attenzione nella ricostruzione della storia contributiva, sia per i contributi versati nel passato, sia per
quelli a venire sino alla data di pensione. Conviene ora determinare quantitativamente quali sono le
scelte più appropriate da adottare nell’analisi previdenziale operativa.
La fonte più autorevole è rappresentata dal modello
che l’Ispettorato per la spesa sociale della Ragioneria dello Stato ha costruito a suo tempo appositamente per la verifica del nuovo sistema introdotto
dalla riforma. Le considerazioni principali che possono essere desunte sono:
x Il valore previsionale del tasso di crescita reale
del PIL per proiezioni a lungo termine si attesta
all’ 1,5%. Questa stima tiene in considerazione i
molteplici fattori di sviluppo demografico della
popolazione, delle forze lavoro, del tasso di occupazione, ecc.
x L’andamento reale dei redditi medi da lavoro (retribuzione contrattuale lorda), per unità produttiva, deve riflettere il tasso di crescita della produttività, che a sua volta è fortemente correlata
con la crescita del PIL, in quanto nel futuro non
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Ulteriori studi, condotti dall’università di Torino
(Center of Research on Pensions) sulla base dati
dell’INPS, dimostrano che esiste un ulteriore fattore
di divario tra lo stipendio d’ingresso e di uscita. Per
i profili medio alti (percentile 90 e media) di retribuzione, la differenza è in costante aumento, mentre
si nota un appiattimento per i profili più bassi (percentile 10), come riportato nel grafico della fig 1. Il
tasso di crescita annuo riportato nel grafico è calcolato sulla base delle differenze tra le retribuzioni
medie del campione trasversale di lavoratori di età
16-24 anni e quelli del gruppo 50 – 65 anni. Come
si può notare nel penultimo decennio la riduzione
delle retribuzioni in ingresso ed il consolidamento
delle retribuzioni dei più anziani porta a sempre più
ampi percorsi di carriera potenziale. Questo fattore
va a sommarsi, negativamente ai fini pensionistici,
alla crescita attesa delle retribuzioni medie.
In conclusione, un modello di stima delle pensioni future può realisticamente considerare due livelli
principali per il tasso di crescita reale dei redditi:
x 2% per la carriera media, composto dall’1% d’in-
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cremento delle retribuzioni contrattuali ed un ulteriore 1% di carriera personale.
x 3% per la carriera brillante, composto dall’1%
d’incremento delle retribuzioni contrattuali ed un
ulteriore 2% di carriera personale.
Inoltre per i soggetti che affrontano l’analisi pensionistica più avanti nella vita contributiva, considerando che i maggiori aumenti di carriera si concentrano
nei primi anni di lavoro, si può anche azzerare la
crescita per scatti individuali ed utilizzare solo l’andamento medio delle retribuzioni contrattuali:
x 1% per la carriera assestata, composto dallo 1%
d’incremento delle retribuzioni contrattuali ed un
tasso = 0% per carriera personale.
La ricostruzione precisa della storia contributiva può
essere adeguatamente completata anche dai dati
contributivi degli anni passati, registrati da INPS,
INPDAP, ecc., dati sempre più fruibili dalle fonti internet abilitate per gli interessati dagli stessi istituti.
Resta evidente come ipotizzare una carriera assestata in contrapposizione ad una carriera brillante, su
un lungo periodo di almeno 35/40 anni di attività,
può comportare differenze sostanziali (dell’ordine
di ben oltre i 20 punti percentuali) in termini di
tassi di sostituzione attesi. È quanto mai importante
porre attenzione, nei modelli di simulazione, al valore impiegato di crescita della carriera e ricordarsi
come, ad esempio, il valore standard ipotizzato da
Covip (1% reale di crescita delle retribuzioni e dei
relativi contributi alla previdenza complementare)
può essere un valore da valutarsi con attenzione
nella sua applicazione pratica, soprattutto per le
giovani generazioni.
1 coefficiente in vigore sino a tutto il 2012
Articolo a cura di:
Strumenti e Metodi per la Consulenza nel Mercato Assicurativo – Previdenziale – Finanziario
www.epheso.it
Utile a sapersi
Tumore all’orecchio, la Cassazione accorda la
malattia professionale per l’uso del cellulare
Recentissima sentenza della Suprema Corte ha
riconosciuto la malattia professionale ad un
lavoratore dipendente per un tumore insorto
all’orecchio sinistro.
Il lavoratore per 12 anni aveva utilizzato il cellulare ed il cordless per diverse ore al giorno (5-6
ore) e ancorchè la neoplasia definita neuroma
del Ganglio di Gasser colpisce soprattutto il
nervo acustico e non il trigemino, la Suprema
Corte ha riconosciuto che l’uso frequente del
cellulare e del cordless possa svolgere “almeno
un ruolo concausale delle radiofrequenze nella
genesi della neoplasia”.
Al lavoratore è stata riconosciuta una invalidità dell’80% con conseguente corresponsione
dell’assegno a carico dell’Inail.
Nel confermare la sentenza della Corte d’appello, la Suprema Corte ha ritenuto che il
lavoratore abbia fornito la prova della causa
di lavoro, mediante copiosa documentazione
e mediante la Consulenza tecnica d’uffico che
dimostrava se non con certezza, con “probabilità qualificata” la relazione tra l’uso del
telefono e l’insorgenza della patologia, atteso
che le radiofrequenze emesse dai cellulari costituiscono fonte di rischio aggiuntivo al sorgere
della neoplasia.
Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza
12 ottobre 2012 n. 17438
Tamponamento a catena: la velocità di marcia
deve essere comunque idonea ad arrestare
la corsa innanzi ad un ostacolo improvviso
di Emanuele Bruno
II conducente che, per evitare un ostacolo postosi - anche improvvisamente - sulla direzione
di marcia, invada la corsia opposta collidendo
altro veicolo che procede regolarmente, non ha
diritto ad essere risarcito da colui o coloro che
hanno creato o posizionato il predetto ostacolo
ove la collisione scaturisca da una condotta di
guida non adeguata alle circostanze di luogo e
di tempo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n.
10028/12; depositata il 19 giugno
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