testo - Giurdanella

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO
Maria Cristina - Presidente
Dott. ROMBOLA'
Marcello
- Consigliere Dott. TARDIO
Angela
- rel. Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio
- Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.P.O., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 25/2010 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA,
del
13/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 06/11/2012 la relazione fatta
dal
Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio
Galasso,
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per le parti civili l'avv. Gianna Catania, che ha chiesto
il
rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. GIGLIO NICOLO', che
ha
chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 25 febbraio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Caltagirone, all'esito del giudizio
abbreviato, ha dichiarato R.P. O. colpevole - in concorso con R.Z., moglie separata della
vittima, per la quale si procedeva separatamente - di omicidio aggravato in danno di A.U.,
e dei connessi reati di illegale detenzione, porto e ricettazione di pistola cal. 7,65,
costituente arma comune da sparo e utilizzata per commettere l'omicidio, e, concesse le
attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito, l'ha condannato alla
pena di anni quindici di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei
danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, con
provvisionale immediatamente esecutiva diversamente quantificata per ciascuna di esse.
2. La Corte d'assise d'appello di Catania, con sentenza del 13 luglio 2011, in riforma della
sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 577 c.p., u.c.,
contestata con riguardo all'omicidio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. La vicenda processuale giunta al controllo di legittimità, che attiene alle suindicate
imputazioni, è ampiamente riportata nelle decisioni di merito.
Essa riguarda l'omicidio di A.U. commesso il (OMISSIS) in (OMISSIS) presso l'agriturismo
(OMISSIS), del quale la vittima era gestore unitamente ai suoi prossimi congiunti.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, dopo aver premesso il legame
sentimentale in corso da qualche tempo tra l'imputato e la correa R.Z., che da circa tre
anni era separata dalla vittima, l'omicidio era conseguito a una ennesima lite tra gli ex
coniugi, connessa alla gestione dei due figli minori, P. e A., affidati alla madre.
Quest'ultima, la sera del (OMISSIS), insieme all'imputato, alla sorella G. e al piccolo A. di
circa anni cinque, si era recata presso il predetto agriturismo per prendere la figlia P., che
era con il padre e della quale non aveva avuto notizia per l'intera giornata.
Tra la stessa e l'ex marito, A.U., vi era stata una forte discussione, che, iniziata all'interno
del locale, era proseguita all'esterno con la partecipazione di due fratelli dell' A. e
dell'imputato, che, rimasto inizialmente nei pressi della sua autovettura con R.G. e il
piccolo A., era poi intervenuto in aiuto della donna.
Nel corso della colluttazione l'imputato era stato colpito ripetutamente al volto fino a
quando non era partito un colpo dalla pistola, che lo stesso portava con sè per difesa
personale, a suo dire, in modo del tutto accidentale, che aveva colpito il predetto A.U.,
provocandone la morte.
3.1. A tale ricostruzione il Giudice di primo grado, che aveva affermato la responsabilità
dell'imputato per l'omicidio, era pervenuto all'esito di un'articolata attività di ricostruzione
del materiale probatorio, specificatamente descritto nella sentenza.
Il compendio probatorio era, in particolare, rappresentato:
- dalle dichiarazioni rese dai presenti, e in particolare da A. L. e A.R., fratelli della vittima,
da R.P., madre della stessa, da P.P., dipendente dell'agriturismo, e da R.G., sorella di
R.Z., oltre che dalle dichiarazioni rese da altri de relato o ritenute di secondaria
importanza;
- dalle risultanze della perizia necroscopica eseguita sul cadavere della vittima;
- dagli esiti della consulenza balistica disposta per ricostruire la dinamica dell'omicidio;
- dalle dichiarazioni di R.Z. e dell'imputato in merito all'omicidio, del quale la prima si era,
nella immediatezza, autoaccusata scagionando il secondo, e del quale quest'ultimo si era a
sua volta accusato rendendo una confessione spontanea e smentendo quanto dichiarato e
poi ritrattato dalla prima. L'imputato aveva, in particolare, dichiarato di avere sparato con
una pistola cal. 7,65 che portava abitualmente con sè per difesa da quanto era rientrato
nel paese di origine uscendo dal programma di protezione, dopo che, attraverso la sua
collaborazione con la giustizia, aveva consentito l'arresto di molte persone; aveva riferito
di essere intervenuto per difendere R.Z., aggredita dall'ex marito e dai cognati, venendo a
sua volta violentemente aggredito come certificato, quella stessa notte, dai sanitari del
Pronto Soccorso, che l'avevano visitato; aveva ammesso di avere preso l'arma ma solo a
scopo di intimidazione a fronte dell'altrui aggressione, e aveva precisato che l'unico colpo
esploso, che aveva attinto la vittima, era partito accidentalmente quando era a terra in
posizione sottomessa ai suoi aggressori, avendogli qualcuno spostato il braccio.
3.2. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in
relazione a tutte le imputazioni contestate; aveva escluso che ricorressero gli estremi della
legittima difesa nella condotta dell'imputato anche sotto il profilo dell'errore scusabile e
dell'eccesso colposo, poichè difettavano l'attualità del pericolo e la proporzionalità tra
difesa e offesa e il medesimo aveva sparato con la deliberata intenzione di uccidere per
vendicare l'aggressione in danno della donna e suo; aveva ritenuto non ravvisabili
l'attenuante della provocazione e quella prevista dall'art. 62 c.p., n. 5, escludendo che
l'aggressione della vittima si fosse posta quale concausa efficiente dell'omicidio per il lasso
temporale intercorso; aveva valutato sussistente l'aggravante di cui all'art. 577 c.p., u.c.,
per essere la circostanza soggettiva, riferita al correo, conosciuta dall'Imputato, e aveva
concesso le circostanze attenuanti genetiche, con giudizio di equivalenza rispetto
all'aggravante contestata e alla recidiva, valorizzando l'antefatto, l'aggressione subita e il
comportamento processuale tenuto.
4. La Corte d'assise d'appello, dopo aver ampiamente descritto la ricostruzione dei fatti
contenuta nella sentenza impugnata e gli elementi di prova e le considerazioni svolte dal
primo Giudice, illustrava le ragioni di censura sviluppate con i motivi di appello,
richiamava i principi di diritto in materia di giudizio di appello e di rapporti tra le
motivazioni, integrantisi a vicenda, delle sentenze dei due gradi del giudizio, giudicava
irrilevanti le considerazioni fatte in premessa dalla difesa appellante quanto alle notizie di
stampa relative al progetto del padre della vittima di vendicarne la morte, uccidendo l'ex
nuora, e quanto alle ragioni che avevano fondato la scelta dell'imputato di avere con sè
un'arma, procurata clandestinamente.
4.1. Nel merito, la Corte, che premetteva considerazioni sulla disciplina dettata dall'art. 55
c.p., in rapporto alle condizioni rientranti nella scriminante della legittima difesa,
richiamando pertinenti arresti di questa Corte, riteneva infondato il primo motivo di
gravame, che atteneva alla contestata correttezza della valutazione delle fonti di prova a
disposizione, dalle quali, ove analizzate obiettivamente e criticamente, sarebbe risultato
che l'imputato aveva agito per legittimamente difendersi dalla violenta aggressione subita
a opera della stessa vittima e dei suoi congiunti, al più travalicandone i presupposti.
Secondo la Corte, che criticamente ripercorreva la ricostruzione del fatto operata dal
primo Giudice, nella condotta tenuta dall'imputato non solo non era ravvisabile la
scriminante della legittima difesa, ma neppure era configurabile un eccesso colposo,
poichè, sebbene la scelta del delitto si era sviluppata ed esaurita in contenuto lasso di
tempo e con modalità confuse per la partecipazione anche dei fratelli e della ex moglie
della vittima, l'imputato aveva agito, realizzando il risultato che si era configurato,
correttamente valutando "la situazione di fatto, il pericolo realmente corso e la palese
sproporzione tra l'arma che aveva a disposizione e l'entità dell'offesa arrecatagli dal suo
antagonista (o, eventualmente, dai suoi antagonisti)", certificata e consistita in traumi
(ecchimosi al viso), inidonei a esporlo a serio pericolo di vita.
Al riguardo, la Corte valorizzava la circostanza della disponibilità dell'arma da parte
dell'imputato, intervenuto nella lite in corso tra la compagna e l'ex marito, prendendovi
parte attiva e fronteggiando con tutti i mezzi a sua disposizione il rivale e quelli che lo
spalleggiavano; rimarcava che le stesse conseguenze lesive riportate dall'imputato
mostravano che la contesa era basata sulla forza fisica e facevano ritenere certo che
l'imputato si era reso conto della predominante capacità offensiva della pistola in suo
possesso;
richiamava la testimonianza di A.L. che contraddiceva la tesi difensiva, secondo cui
l'imputato era a terra sopraffatto dal gruppo rivale quando era partito dalla sua pistola il
colpo mortale;
riteneva che la credibilità della versione dei fatti resa dallo stesso teste era ancorata a dati
certi che la rendevano attendibile (l'uso dell'arma in occasione dei festeggiamenti del
Capodanno, la procedura di caricamento dell'arma incompatibile con la dedotta
sopraffazione dell'imputato, la circostanza che l'unico colpo esploso aveva attinto A.U., nei
cui soli confronti l'imputato aveva ragioni di attrito, l'utilizzo dell'arma con modalità
accorte, a distanza molto ravvicinata, contro zona addominale certamente vitale), e
conclusivamente rilevava che, in coerenza con gli esiti della consulenza balistica e
dell'esame autoptico, l'imputato aveva sparato nel momento in cui l'azione violenta era
cessata, aveva preso l'arma, che portava addosso, e l'aveva caricata puntandola contro la
vittima.
4.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito escludeva la compatibilità con
la ricostruzione del delitto, conseguente alla degenerazione degli eventi occorsi, della
circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p., u.c., che escludeva;
riteneva manifestamente infondata la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.
62 c.p., n. 5, richiedente che l'offeso avesse voluto lo stesso evento avuto di mira
dall'agente, e non il solo contributo alla sua causazione; rigettava la richiesta di
riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, cui ostava la
recidiva qualificata contestata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, a norma dell'art. 69
c.p.p., comma 4, che neppure consentiva alcuna rideterminazione della pena fissata nel
minimo edittale con riferimento al delitto di omicidio.
5. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo
difensore di fiducia, R.P.O., che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi, alla cui
illustrazione premette che la tesi difensiva della legittima difesa, con violazione dei limiti di
proporzionalità nell'uso dei mezzi di difesa, era stata condivisa dal Procuratore di udienza,
che in tal senso aveva concluso.
5.1. Con il primo articolato motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), risultante dal
testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificatamente indicati in
ordine al reato di cui all'art. 575 c.p..
Secondo il ricorrente, che richiama in fatto la ricostruzione della vicenda e deduce che
l'origine della lite doveva essere individuata, senza alternativa ipotesi, nell'azione cruenta
e nella improvvisa aggressione da parte della vittima e dei suoi familiari, privi di alcuna
lesione fisica, prima nei confronti di R.Z. e poi nei confronti di esso ricorrente, caduto per
terra e rotolato sotto i colpi, tanto da rompersi la linguetta del caricatore della pistola, che
egli per difendersi caricava, venendo bloccato e partendo l'unico colpo, la Corte, nella
valutazione delle prove, ha violato l'art. 192 c.p.p., perchè, mentre ha omesso di
analizzare quelle a suo favore e di rispondere ai rilievi critici spiegati con il gravame, ha
valutato solo le prove contrarie in modo parziale e immotivato, privilegiando le
dichiarazioni di A.L. e ripetendo l'impostazione accusatola del Pubblico Ministero di primo
grado.
5.1.1. Il vizio della motivazione della sentenza impugnata emerge, ad avviso del
ricorrente, dall'omesso esame del contorno socio- ambientale e familiare della vicenda,
che aveva caratterizzato i rapporti tra le persone in essa coinvolte e che era stato
sottoposto alle valutazioni della Corte di merito, rappresentandosi la sua posizione quale
ex collaboratore di giustizia e il possesso dell'arma per scopi esclusivamente difensivi,
come da lui dichiarato e riscontrato da dati oggettivi e dalle dichiarazioni rese dalle
persone sentite a sommarie informazioni testimoniali.
Nè, secondo il ricorrente, è stata logicamente analizzata la circostanza della entità delle
lesioni da lui patite in rapporto al rilievo che l'uso dell'arma ha interrotto l'iniziato processo
di ripetuti e violenti colpi contro parti vitali del suo corpo, tali da poterlo danneggiare e
uccidere.
Anche la dedotta sussistenza di un suo forte rancore personale verso la vittima, suo rivale
in amore, è smentita dalle prove in atti, non avendo egli avuto alcun tipo di rapporto,
affettivo o di affari, con la famiglia A., nè essendosi mai intromesso nei rapporti conflittuali
tra la sua compagna e l'ex marito, mentre sussistevano sentimenti di gelosia e di rabbia di
quest'ultimo nei suoi confronti, esplosi con la violenta aggressione avvenuta la sera dei
fatti.
5.1.2. La Corte, ad avviso del ricorrente, neppure poteva valorizzare, ritenendola credibile,
la versione dei fatti resa due giorni dopo il fatto dal fratello della vittima, autore di
aggressione in suo danno, e considerandola riscontrata dalle consulenze balistiche e
medico-legali, a loro volta viziate nelle premesse fondate sulle dichiarazioni dei familiari
della vittima, e affermare che esso ricorrente aveva Impugnato l'arma dopo la conclusione
dell'aggressione, in contrasto con la realtà processuale emergente da una corretta
valutazione degli elementi probatori soggettivi (sommarie informazioni rese nella
immediatezza dei fatti) e oggettivi (lesioni fisiche patite dall'imputato e mancanza di
lesioni negli A.).
La consulenza medico-legale, che ha ritenuto nelle sue conclusioni che la vittima era stata
attinta da un solo colpo da arma da fuoco, esploso a contatto, contrasta, inoltre, con rilievi
tecnici, non rilevati dal consulente, discendenti dall'esame obiettivo delle lesioni
riscontrate sul corpo della vittima, che escludono l'esplosione del colpo a contatto e
rendono verosimile l'esplosione a vicinanza e in posizione obliqua e più bassa, secondo la
versione difensiva che viene ribadita.
La consulenza balistica, secondo il ricorrente, ha tratto le sue conclusioni muovendo dagli
elementi di giudizio forniti dal Pubblico Ministero, e quindi su elementi accusatori
(dichiarazioni delle persone coinvolte nella vicenda e relazione medico-legale), viziate per
plurime ragioni connesse alla posizione di esso ricorrente al momento della esplosione del
colpo, alla circostanza che l'arma non è stata posta in contatto con l'addome e l'agente
che l'impugnava non era in posizione frontale e al rilievo che l'appendice poggia- dito può
essersi rotta nel momento della caduta dell'arma attaccata alla cintola.
5.1.3. Tali considerazioni dimostrano, ad avviso del ricorrente, che la decisione si è basata
su una ricostruzione congetturale quando si è affermato che egli, dopo l'aggressione, ha
impugnato l'arma, si è alzato e ha sparato mettendo l'arma in stretto contatto con la
vittima.
Come pure è congetturale l'affermazione che egli ha agito con autonoma determinazione
volitiva e per vendetta volendo infliggere alla vittima un danno spropositato e rendendo
doloso un eccesso solo colposo, poichè è plausibile una ricostruzione diversa della scena,
fondata sulla versione difensiva che conferma la sussistenza di tutti gli elementi della
invocata scriminante, tranne che la proporzionalità, tuttavia sussistente in presenza di
beni omogenei a confronto, e della impugnazione dell'arma solo quando egli, cadendo a
terra, l'ha vista davanti agli occhi.
5.1.4. Partendo dal rilievo che il fondamento della legittima difesa è l'insopprimibile
esigenza di autotutela di fonte a una condotta aggressiva, fonte di pericolo attuale di una
offesa ingiusta, e che l'eccesso colposo è caratterizzato da errore colposo in conseguenza
del quale l'agente ritiene di agire nei limiti del consentito cagionando una lesione di beni
più grave di quella funzionale alla realizzazione della sua difesa, con richiami dottrinali e
giurisprudenziali, il ricorrente conclusivamente rileva che il delitto di omicidio doveva
essere più correttamene inquadrato quale omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p.,
perchè vi è stato un superamento colposo dei limiti imposti dalla legge all'uso di strumenti
per la difesa della vita e per respingere l'offesa altrui, poichè egli non ha creato la
situazione di pericolo, non avendo aggredito, ed era inevitabile per lui, scaraventato a
terra e colpito con pugni e calci, l'uso dell'arma.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riguardo al trattamento
sanzionatorio, inosservanza o erronea applicazione della legge di cui si deve tenere conto
nell'applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), quanto alla non
ritenuta sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p.p., n. 5, per avere la vittima
concorso a determinare la reazione omicida, con le sue intrusioni disgreganti, invasive e
aggressive prima verso l'ex moglie e poi verso esso ricorrente, non richiedendosi, come
sostenuto in sentenza, che l'offeso abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dal
soggetto attivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione.
2. La censura svolta con il primo motivo attiene al mancato riconoscimento della legittima
difesa, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo, con riguardo al delitto di omicidio
aggravato, sul rilievo che la situazione in cui si è trovato l'imputato non è stata valutata
dal Giudice di merito attraverso una corretta applicazione dei principi in tema di
valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., con riferimento alle specifiche e peculiari
circostanze della fattispecie sottoposta al suo esame e agli elementi probatori nella sua
disponibilità.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, i presupposti
essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una
reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata
tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla
legge, la seconda deve Inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e
alla proporzione tra difesa e offesa.
L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento del limiti
a quest'ultima collegati, sicchè, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i
limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione
difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso
contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere a
un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto a errore di valutazione ed eccesso
consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo
delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale
comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (tra le altre, Sez. 1, n.
45425 del 25/10/2005, dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 233352).
In tal modo, la figura dell'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante della
legittima difesa e si concreta nel superamento dei limiti a essa immanenti, fondandosi
entrambe sull'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione
proporzionata e adeguata (tra le altre, Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 21/01/2009,
P.G. in proc. Olari e altri, Rv. 242349;
Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, dep. 08/07/2010, P., Rv. 247898).
2.2. L'accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere,
In ogni caso, effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post -delle circostanze di fatto,
cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle
specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e
non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa,
costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep.
27/01/2010, Siviglia e altro, Rv.
245843).
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o putativa o dell'eccesso
colposo nella stessa costituisce, peraltro, giudizio di fatto insindacabile In sede di
legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente
valutati dal giudice di merito (tra le altre, Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, dep.
16/10/2008, Greco, Rv. 241553).
2.3. La Corte di merito, che ha richiamato tali principi, che il Collegio condivide e
riafferma, esattamente interpretandoli, ha proceduto, con specifica analisi della situazione
fattuale, a verificare se nella fattispecie esaminata fossero sussistenti i requisiti della
situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta e della necessità di difesa di un diritto
contro detto pericolo, rappresentando preliminarmente la estraneità all'apprezzamento da
compiersi delle considerazioni svolte nella premessa dell'atto di appello in ordine alla
posizione di R.Z. e ai propositi di vendetta perseguiti dal padre della vittima nei confronti
della medesima, ritenuta responsabile dell'omicidio dell'ex coniuge, e la irrilevanza ai fini
del giudizio della rappresentata, e non accertata, abitudine del ricorrente di girare armato
per esigenze di tutela personale connesse al suo cessato status di collaboratore di
giustizia.
In tale analisi la Corte, che ha condiviso la dettagliata ed esaustiva motivazione del primo
Giudice, con la stessa concordando l'analisi dei dati fattuali e la valutazione degli elementi
probatori, ha puntualizzato due specifiche circostanze di fatto, temporalmente successive:
la iniziale estraneità dell'imputato alla lite in corso tra la sua compagna, R.Z., l'ex coniuge
della stessa e successiva vittima dell'azione omicidiaria, A. U., e alcuni congiunti di
quest'ultimo, e l'intervento dello stesso imputato, rimasto fino ad allora nei pressi della
sua autovettura, parcheggiata non lontano dall'ingresso dell'agriturismo della famiglia A.,
teatro della lite, dopo che la sua compagna era stata raggiunta da uno schiaffo da parte
dell'ex coniuge ed era stata privata del suo cellulare, che intendeva utilizzare per chiedere
l'intervento delle forze dell'ordine.
Il successivo intervento dell'imputato, non volto a neutralizzare l'avversarlo/gli avversari
della compagna dirimendo la controversia, ma a partecipare attivamente alla stessa, come
comprovato dalla violenta colluttazione intercorsa, nel corso della quale egli ha riportato
conseguenze lesive, si è caratterizzato, nella operata ricostruzione analitica della vicenda,
per altra circostanza fattuale, rappresentata dalla disponibilità da parte del medesimo di
pistola cal. 7,65, illegalmente detenuta e portata, a suo dire, per ragioni di difesa.
Si tratta di un dato, che la Corte di merito ha considerato non neutro per ricostruire le
intenzioni perseguite dall'imputato intervenendo nella lite e ha valutato come dimostrativo
della maggiore capacità offensiva del mezzo del quale egli poteva disporre rispetto a
quella, rappresentata dalla sola forza fisica dei contendenti, già in campo.
2.4. Superando le deduzioni difensive contrarie, la sentenza, che ha sottolineato la
carenza di alcun dato certo a sostegno della tesi difensiva della partenza accidentale del
colpo che ha attinto fortuitamente la vittima, ha posto l'accento sulla testimonianza di
A.L., fratello della vittima e diretto protagonista del fatto, secondo la quale l'imputato,
mentre era abbassato in dipendenza dei colpi ricevuti dal fratello, ha sparato un colpo
contro lo stesso all'altezza dell'addome dal basso verso l'alto, allo stesso avvicinandosi, e richiamate anche le dichiarazioni rese dallo stesso imputato che, dopo aver ricondotto il
fatto alla mera accidentalità, ha invocato la scriminante, nella forma colposa, della
legittima difesa - ha reso conto delle ragioni della ritenuta credibilità della versione dei
fatti, tratta dalla indicata testimonianza, Individuando e illustrando i dati certi, che ne
confermavano oggettivamente e logicamente l'attendibilità, dalla non credibile
inconsapevolezza dell'imputato che la pistola fosse sprovvista di caricatore e
munizionamento alla incompatibilità della procedura di caricamento con l'aggressione e la
sopraffazione in corso, dalla esplosione dell'unico colpo contro il principale rivale alle
modalità accorte di utilizzo dell'arma, dotata di poche munizioni, dalla distanza
ravvicinata, e quasi a contatto, della esplosione del colpo alla zona vitale attinta.
2.5. Tale iter argomentativo, ancorato alla svolta analisi ricostruttiva della scena del
delitto e valutativa delle emergenze probatorie, e alla valorizzazione della condotta
dell'imputato, che ha operato valutando correttamente la situazione fattuale e
rappresentandosi la sproporzione tra le offese (ecchimosi al volto), ricevute e certificate, e
l'arma che aveva a disposizione, supporta logicamente e ragionevolmente la
considerazione conclusiva - coerente con gli indicati principi di diritto e con il contenuto
della indagine demandata al giudice di merito - che la condotta volontaria dell'agente,
volta a realizzare il fine criminoso di vendicare le offese pervenute dal rivale alla sua
persona e alla compagna, e attuata sparando quando la colluttazione, costituita da
reciproche aggressioni, era già cessata, ed egli era ancora a terra in esito alla stessa, ha
superato i confini dell'agire discriminato, essendosi posta la precedente azione aggressiva
solo come "un pretesto non causale" di azione delittuosa, ancorchè insorta come reattiva,
non più necessaria e non inevitabile, prima ancora che non proporzionata e inadeguata.
2.6. In questo contesto, che riflette un ragionamento probatorio coerente con le
acquisizioni processuali e congruo rispetto ai canoni della logica e della non
contraddizione, non possono trovare accoglimento le censure difensive, che, sotto
l'aspetto della contestazione della congruenza logica della decisione e della completezza
della valutazione delle circostanze concrete della fattispecie, sono volte a impegnare
questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di
merito dal materiale probatorio del processo di natura tecnica e dichiarativa, e in una
alternativa, e non esclusiva, sua diversa analisi valutativa, che, inerendo al merito del
giudizio ricostruttivo dei dati fattuali, sono estranee al tema di indagine legittimamente
proponibile come oggetto di censura di legittimità.
Le censure, svolte attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito rispetto
alla decisione impugnata, reiterano, in particolare, deduzioni già sostenute e discusse in
sede di merito o formulano deduzioni oppositive autoreferenziali o richiamano limitati
stralci di atti processuali, cui questa Corte non ha accesso, non accompagnati dalla loro
allegazione in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso, nel tentativo di
screditare le condotte valutazioni dei dati di fatto, delle svolte analisi tecniche, della
conducenza degli elementi probatori e della congruenza delle loro fonti, e di accreditare,
sulla base di assunta omessa valutazione di tutti gli elementi acquisiti e dedotti, di stimate
violazioni dei criteri di completezza e logicità degli argomenti adottati, di asserite letture
univoche delle risultanze probatorie, di travisamento dei loro esiti, di valorizzazione
assertiva di dati neutri e sottovalutazione delle incongruenze e contraddizioni evidenziate,
una diversa ricostruzione della vicenda in termini più favorevoli al deducente, ma non
vincente sul piano logico e probatorio.
A fronte della rappresentata piattaforma probatoria della motivazione, priva di vuoti
argomentativi in relazione alle prove a carico e a favore, e della svolta sinergica
valutazione di tutti i punti decisivi della vicenda, l'affermazione della difesa della gravità
dell'aggressione della vittima "feroce, inaspettata e inusuale", la indicazione da parte della
stessa di emergenze diverse di un referto ospedaliero relativo al ricorrente, non allegato,
la proposta "interpretazione orientata" in favore del medesimo, e non in termini di
attualità, del contenuto della stessa certificazione, la deduzione della mancanza di una
colluttazione per l'assenza, riscontrata nella vittima e nei congiunti, di lesioni fisiche
eziologicamente riconducibili alla presunta azione violenta del ricorrente, la non
determinazione volontaria da parte dello stesso di una situazione di pericolo, e la
valorizzazione dell'affermazione del medesimo di non avere altra soluzione a fronte del
pericolo, quale percepito, se non di caricare la pistola, si pongono come rilievi e deduzioni,
che, sviluppati nell'orbita delle censure di merito, neppure sostengono profili di illegittimità
della decisione per violazione di legge.
2.7. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.
3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo con il quale si censura, per
violazione di legge, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, la cui
concessione doveva, invece, trovare fondamento nel comportamento aggressivo tenuto
dalla vittima, postosi quale causa determinante della verificazione dell'evento finale
occorso.
3.1. A prescindere dall'isolato arresto contrastante riportato dal ricorrente, (Individuato in
Sez. 4, n. 3741 del 30/01/1989, dep. 10/03/1989, Occhinegro, Rv. 180762), è consolidata
nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio di diritto secondo il quale
la circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 5, richiede, ai fini della sua sussistenza,
l'integrazione di due elementi, l'uno materiale, e cioè l'inserimento dei comportamento
della persona offesa nella serie delle cause determinataci dell'evento, e l'altro psichico,
consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (tra le altre, Sez. 1,
n. 359 del 07/03/1969, dep. 27/08/1969, La Spina, Rv. 112575; Sez. 1, n. 6535 del
26/04/1979, dep. 11/07/1979, Pelosi, Rv. 142555; Sez. 3, n. 5862 del 01/03/1982, dep.
12/06/1982, Agarossi, Rv. 154200; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, dep. 18/04/2012
Sulger, Rv. 252265).
3.2. Nella specie non ricorre nè l'uno, nè l'altro dei detti elementi.
3.2.1. Sul plano obiettivo della eziologia è necessario che la condotta della persona offesa
costituisca vera e propria concausa dell'evento, obiettivamente orientata alla sua
produzione, in base alla regola inferenziale dell'id quod plerumque accidit, e non mero
antecedente, occasione o pretesto della condotta del soggetto attivo (tra le altre, Sez. 1,
n. 4913 del 27/02/1973, dep. 20/06/1973, Zambotti, Rv. 124400; Sez. 2, n. 1781 del
01/06/1983, dep. 01/03/1984, Fanin, Rv. 162871; Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, dep.
12/04/1990, Iarossi, Rv. 184024), mentre la sentenza impugnata ha correttamente
sottolineato che non sussiste una correlazione causale tra il pregresso comportamento
della parte offesa e la successiva condotta dell'imputato, essendosi posta la prima come
antecedente e occasione della condotta omicida.
3.2.2. Sul piano soggettivo l'attenuante in esame richiede la sussistenza del fatto doloso
della persona offesa, e, quindi, dovendosi applicare, per la nozione del dolo, la
disposizione contenuta nell'art. 43 c.p., presuppone che la persona offesa preveda e voglia
l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva (azione) o passiva
(omissione) al fatto delittuoso dell'agente, mentre, dovendo la volontà della persona
offesa convergere verso lo stesso accadimento che la sua condotta concorre a
determinare, non basta a integrare la detta attenuante una qualsiasi determinazione
volitiva antigiuridica della stessa (tra le altre, Sez. 1, n. 1620 del 21/11/1967, dep.
01/04/1968, Nizzi, Rv. 107401;
Sez. 3, n. 1096 del 22/10/1970, dep. 30/11/1970, Del Vecchio, Rv.
115835; Sez. 1, n. 9352 del 09/05/1994, dep. 31/08/1994, La Vergata, Rv. 199834; Sez.
5, n. 7570 del 22/04/1999, dep. 11/06/1999, Traverso, Rv. 213639; Sez. 1, n. 13764 del
11/03/2008, dep. 02/04/2008 Sorrentino, Rv. 239798; Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010,
dep. 29/07/2010, Meneghetti e altri, Rv. 248021).
Nel caso di specie, viceversa, deve sicuramente escludersi che la vittima, tenendo un
comportamento aggressivo verso l'ex moglie, prima, e verso il ricorrente, dopo, abbia
previsto e voluto su di sè lo stesso evento (morte), voluto in suo danno e realizzato dal
secondo.
3.3. Anche il secondo motivo del ricorso va, conseguentemente, rigettato.
4. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado
dalle parti civili costituite, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 3.000,00
(tremila), oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè
alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro
3.000,00 (tremila), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013