Regolamento Formazione - Ordine degli avvocati di Ancona
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Regolamento Formazione - Ordine degli avvocati di Ancona
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CNF DEL 13/7/2007 Articolo 1. Definizioni Nell’ambito del presente atto: 1) per Regolamento CNF si intende il Regolamento per la formazione continua adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 13 luglio 2007; 2) per Professionista si intende l’Avvocato iscritto a qualunque sezione dell’albo nonché il Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica; 3) per COA si intende il Consiglio dell’ Ordine nel cui albo è iscritto il Professionista; 4) per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense. Articolo 2. Ambito di applicazione Il presente regolamento è finalizzato all’attuazione del Regolamento CNF del 13 luglio 2007. Articolo 3. Eventi formativi Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento CNF, in particolare di quanto stabilito dal comma 1 lett. c) di tale norma, integra assolvimento degli obblighi di formazione continua e di aggiornamento professionale la partecipazione effettiva (adeguatamente documentata da certificati, attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dai Consigli dell’Ordine, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate), dall’Unione Regionale Forense e dalle Associazioni forensi anche di rilevanza nazionale, che abbiano richiesto il preventivo accreditamento ai sensi del Regolamento CNF e del presente Regolamento: a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia garantito il controllo della partecipazione effettiva all’intiero evento; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) di categoria, ivi comprese le commissioni costituite presso i singoli COA e/o il CNF per la pubblicazione di periodici, di pubblicazioni di materiale giuridico, scientifico e/o didattico in ambito forense. Articolo 4. Requisiti I soggetti che richiedono l’accreditamento di eventi formativi devono assicurare i seguenti requisiti o servizi collaterali all’evento: a) garanzia di iscrizione ad ogni evento per tutti gli interessati con un minimo di 100 posti a sedere; b) servizio di rilevazione delle presenze sia all’entrata che all’uscita; c) rilascio di certificazione di partecipazione ai presenti con indicazione dei crediti formativi maturati in relazione all’effettiva durata della presenza, fatto salvo il caso di utilizzo di apposito sistema informatico; d) fornitura alla segreteria dell’Ordine, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all’evento, di un file informatico contenente la presentazione dell’evento formativo stesso, da diffondere agli iscritti. Articolo 5. Accreditamento L’accreditamento degli eventi appartiene alla competenza dei singoli COA in ragione del luogo di svolgimento. Ove siffatti eventi, se svolti al di fuori dell’ambito territoriale dei COA della Regione Marche, non fossero stati preventivamente accreditati secondo il regolamento CNF, ogni COA valuterà, caso per caso, se attribuire o meno crediti formativi, previo esame e valutazione della tipologia dell’evento, degli argomenti trattati e della qualifica dei relatori nonché delle modalità di accertamento e controllo. La domanda di accreditamento (ad eccezione dei temi relativi a rilevanti innovazioni legislative o ad importanti decisioni giurisprudenziali che modifichino radicate interpretazioni, i cui eventi potranno essere accreditati nell’immediatezza) va avanzata di regola 1) per quanto riguarda gli eventi da svolgere nel primo semestre, entro il 30 ottobre dell’anno precedente; 2) per quanto riguarda gli eventi da eventi da svolgere nel secondo semestre, entro il 31 maggio dello stesso anno; per consentire le valutazioni del caso e la delibera del COA in tempo utile. Nella domanda va indicato l’oggetto dell’evento; il luogo e la durata oraria; la specifica dei requisiti di cui al punto 4 che precede; la presenza o meno di un sistema di prenotazione; i nominativi e titoli dei relatori; l’oggetto delle singole relazioni; l’indirizzo e-mail del soggetto organizzatore. Il COA delibera sulla concessione o meno dell’accreditamento entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi sopra richiesti: la domanda carente di uno o più elementi non potrà mai dare luogo ad accredito mediante silenzio-assenso. Il COA, tramite la propria segreteria, provvede a comunicare al soggetto organizzatore, anche a mezzo e-mail, la concessione o meno dell’accreditamento, e provvede ad informare i propri iscritti anche mezzo e-mail; eventuale pubblicità a mezzo manifesti e/o brochure è a carico del soggetto organizzatore dell’evento. Articolo 6. Attività formative Integra assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale continua, previo esame e valutazione da parte dei singoli COA ed attribuzione di crediti formativi anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) docenze in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche e/o economiche (con eccezione del caso di cui all’articolo 8 che segue); d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato. Le attività di studio ed aggiornamento che possono essere svolte dagli studi “in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale”, al fine di evitare che possano costituire mero strumento per l’elusione dell’obbligo formativo, possono essere previamente accreditate dal COA alle seguenti condizioni e con il limite di 12 crediti annuali: 1) sia fornita una relazione dettagliata aderente a quanto previsto negli articoli 4) e 5) del presente regolamento; 2) l’evento si svolga in una sede che consenta la partecipazione anche a colleghi estranei allo studio (o agli studi organizzatori) in numero non inferiore a venti, oltre alla partecipazione gratuita di componenti o delegati del COA per l’attività di controllo; 3) i relatori siano, almeno in pari numero, estranei allo studio o studi organizzatori; 4) sia assicurato un sistema di prenotazione e di rilevazione delle presenze all’ingresso ed all’uscita, nonché il rilascio dell’attestazione di partecipazione con indicazione dei crediti formativi, proporzionali all’effettiva presenza, anche mediante l’utilizzo di apposito sistema informatico. Articolo 7. Crediti formativi Il COA attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, nella seguente misura: 1) 24 crediti per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari, e/o enti equiparati, in materie giuridiche e/o economiche, con un minimo di 40 ore di lezione all’ anno; 2) 24 crediti per partecipazione a Commissione per gli esami di avvocato e 6 crediti per la funzione di ispettore nella commissione per gli esami di avvocato; 3) 12 crediti per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari, e/o enti equiparati, in materie giuridiche e/o economiche, con un minimo di 20 ore di lezione all’ anno; 4) 12 crediti per ogni libro, saggio, opera o trattato di monoautore, in materie giuridiche e/o economiche, pubblicati con il massimo di 24 crediti all’anno; 5) 3 crediti per ogni articolo o studio pubblicato su riviste specializzate giuridiche, che sia costituito da un lavoro di almeno sei facciate o con testi di più autori, con il massimo di 12 crediti all’anno; 6) 3 crediti per ogni documentata partecipazione alle commissioni di cui al precedente art. 3 lett. c) con il massimo di 12 crediti all’anno; 7)1 credito per ogni ora degli eventi organizzati autonomamente dagli studi professionali; 8) 2 crediti per ogni ora di docenza per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche e/o economiche, con il massimo di 12 crediti all’anno; 9) 1 credito per ogni ora di frequenza agli eventi di cui all’ art. 3 lett. a) e lett. b) del presente regolamento; 10) il doppio dei crediti concessi ad ogni evento formativo per i relatori dello stesso (se l’evento è organizzato in più giornate ed il Collega funge da relatore in una sola giornata, i crediti saranno assegnati con riferimento a detta sola giornata). Le richieste di accredito vanno presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento a pena di inammissibilità. Articolo 8. Esoneri Ferma la possibilità di ogni COA di concedere esoneri con deliberazione motivata ed a fronte di esigenze effettive e documentate, ancorchè non espressamente contemplate nel presente regolamento ed in quello del CNF e fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, costituiscono legittimo motivo di esonero dall’ obbligo di formazione ed aggiornamento: a) gravidanza, anche del coniuge o convivente del Professionista, per un periodo di tre mesi prima del parto e di nove mesi dopo il parto; b) grave malattia o infortunio, previa esibizione e valutazione della relativa documentazione medica. L’ obbligo di formazione e di aggiornamento è ridotto della metà, rispetto a quanto previsto nel Regolamento CNF, per i Professionisti i cui coniugi o conviventi o figli versino in stato di invalidità superiore al 60% asseverato dagli organi sanitari competenti. Sono esonerati dall’obbligo di formazione e di aggiornamento i Deputati al Parlamento, i Senatori della Repubblica, i Ministri, i Sottosegretari ed i Consiglieri Regionali nel periodo di espletamento delle rispettive funzioni. Sono esonerati dall’ obbligo di formazione e di aggiornamento, fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i componenti della Magistratura Onoraria (GOT, VPO, componenti Commissioni Tributarie, Giudici di Pace) ed i docenti universitari di ruolo nel periodo di espletamento delle rispettive funzioni. Sono altresì esonerati gli iscritti con almeno 70 anni di età, corrispondenti al limite di pensionamento maggiorato di 5 anni e, come tali, equiparabili agli iscritti con 40 anni di professione. Articolo 9. Controlli Al COA spetta il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, che sarà effettuato a campione sulle autocertificazioni attestanti gli eventi formativi seguiti. Ogni iscritto sarà tenuto infatti a presentare, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento CNF, la sintetica relazione annuale, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, senza allegare gli attestati della partecipazione ai singoli eventi. Ai fini del controllo, il COA può chiedere, all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, salva ogni valutazione a fini disciplinari, il COA non attribuirà i “crediti formativi” per detti eventi ed attività. Per lo svolgimento dell’attività di formazione il COA può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione può essere disatteso dal COA con motivata deliberazione. Il Consiglio provvede, in riferimento agli eventi formativi dallo stesso organizzati ed eventualmente anche in riferimento ad eventi organizzati da terzi, alla rilevazione delle presenze dei propri iscritti, di regola, attraverso modalità elettroniche ed informatiche, allo scopo di ridurre al minimo le incombenze del personale di segreteria. Per tale scopo si dota delle necessarie apparecchiature elettroniche e di supporti informatici, dotando gli iscritti di tessere di riconoscimento personale da utilizzare per l’uopo in abbinamento alle apparecchiature in dotazione. La valutazione disciplinare sull’iscritto in riferimento all’assolvimento degli obblighi formativi riguarderà la condotta tenuta dallo stesso nell’arco dell’intero triennio, anche in caso di violazioni riferite ad una sola annualità. Il mancato deposito della relazione annuale nel termine assegnato costituisce autonoma violazione deontologica. Articolo 10. Contributo economico Il Consiglio potrà richiedere agli iscritti quote di iscrizione ad eventi formativi organizzati con esclusivo onere a carico dell’Ordine ovvero organizzati da soggetti terzi con contribuzione da parte dell’Ordine. Nel caso di eventi formativi indetti da organizzatori imprenditoriali e/o commerciali, che prevedano il pagamento di quote di iscrizione, è dovuto da parte degli organizzatori un contributo per l’accreditamento pari ad € 250,00 da imputare a copertura dei costi per l‘accreditamento. La quota di iscrizione agli eventi formativi obbligatori (ordinamento, previdenza e deontologia) è ridotta ad € 10,00. La partecipazione agli eventi formativi è comunque gratuita per tutti i Colleghi iscritti da meno di cinque anni all’Albo degli avvocati e per tutti i praticanti avvocato di Ancona.