Regolamento Formazione - Ordine degli avvocati di Ancona

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Regolamento Formazione - Ordine degli avvocati di Ancona
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CNF DEL 13/7/2007
Articolo 1. Definizioni
Nell’ambito del presente atto:
1) per Regolamento CNF si intende il Regolamento per la formazione continua adottato dal
Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 13 luglio 2007;
2) per Professionista si intende l’Avvocato iscritto a qualunque sezione dell’albo nonché il
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica;
3) per COA si intende il Consiglio dell’ Ordine nel cui albo è iscritto il Professionista;
4) per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense.
Articolo 2. Ambito di applicazione
Il presente regolamento è finalizzato all’attuazione del Regolamento CNF del 13 luglio 2007.
Articolo 3. Eventi formativi
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento CNF, in particolare di quanto
stabilito dal comma 1 lett. c) di tale norma, integra assolvimento degli obblighi di formazione
continua e di aggiornamento professionale la partecipazione effettiva (adeguatamente documentata
da certificati, attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od
organizzati dai Consigli dell’Ordine, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Fondazione
dell’Avvocatura Italiana, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura istituita presso il Consiglio
Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi
decentrate), dall’Unione Regionale Forense e dalle Associazioni forensi anche di rilevanza
nazionale, che abbiano richiesto il preventivo accreditamento ai sensi del Regolamento CNF e del
presente Regolamento:
a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni),
anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia garantito il controllo della
partecipazione effettiva all’intiero evento;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri
organismi (nazionali ed internazionali) di categoria, ivi comprese le commissioni costituite presso i
singoli COA e/o il CNF per la pubblicazione di periodici, di pubblicazioni di materiale giuridico,
scientifico e/o didattico in ambito forense.
Articolo 4. Requisiti
I soggetti che richiedono l’accreditamento di eventi formativi devono assicurare i seguenti requisiti
o servizi collaterali all’evento:
a) garanzia di iscrizione ad ogni evento per tutti gli interessati con un minimo di 100 posti a
sedere;
b) servizio di rilevazione delle presenze sia all’entrata che all’uscita;
c) rilascio di certificazione di partecipazione ai presenti con indicazione dei crediti formativi
maturati in relazione all’effettiva durata della presenza, fatto salvo il caso di utilizzo di apposito
sistema informatico;
d) fornitura alla segreteria dell’Ordine, con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all’evento, di
un file informatico contenente la presentazione dell’evento formativo stesso, da diffondere agli
iscritti.
Articolo 5. Accreditamento
L’accreditamento degli eventi appartiene alla competenza dei singoli COA in ragione del luogo di
svolgimento.
Ove siffatti eventi, se svolti al di fuori dell’ambito territoriale dei COA della Regione Marche, non
fossero stati preventivamente accreditati secondo il regolamento CNF, ogni COA valuterà, caso
per caso, se attribuire o meno crediti formativi, previo esame e valutazione della tipologia
dell’evento, degli argomenti trattati e della qualifica dei relatori nonché delle modalità di
accertamento e controllo.
La domanda di accreditamento (ad eccezione dei temi relativi a rilevanti innovazioni legislative o
ad importanti decisioni giurisprudenziali che modifichino radicate interpretazioni, i cui eventi
potranno essere accreditati nell’immediatezza) va avanzata di regola
1) per quanto riguarda gli eventi da svolgere nel primo semestre, entro il 30 ottobre dell’anno
precedente;
2) per quanto riguarda gli eventi da eventi da svolgere nel secondo semestre, entro il 31 maggio
dello stesso anno;
per consentire le valutazioni del caso e la delibera del COA in tempo utile.
Nella domanda va indicato l’oggetto dell’evento; il luogo e la durata oraria; la specifica dei
requisiti di cui al punto 4 che precede; la presenza o meno di un sistema di prenotazione; i
nominativi e titoli dei relatori; l’oggetto delle singole relazioni; l’indirizzo e-mail del soggetto
organizzatore.
Il COA delibera sulla concessione o meno dell’accreditamento entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda completa di tutti gli elementi sopra richiesti: la domanda carente di
uno o più elementi non potrà mai dare luogo ad accredito mediante silenzio-assenso.
Il COA, tramite la propria segreteria, provvede a comunicare al soggetto organizzatore, anche a
mezzo e-mail, la concessione o meno dell’accreditamento, e provvede ad informare i propri iscritti
anche mezzo e-mail; eventuale pubblicità a mezzo manifesti e/o brochure è a carico del soggetto
organizzatore dell’evento.
Articolo 6. Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale continua,
previo esame e valutazione da parte dei singoli COA ed attribuzione di crediti formativi anche lo
svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 ovvero nelle
scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero
pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su
argomenti
giuridici;
c) docenze in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche e/o economiche (con
eccezione del caso di cui all’articolo 8 che segue);
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato.
Le attività di studio ed aggiornamento che possono essere svolte dagli studi “in autonomia
nell’ambito della propria organizzazione professionale”, al fine di evitare che possano costituire
mero strumento per l’elusione dell’obbligo formativo, possono essere previamente accreditate dal
COA alle seguenti condizioni e con il limite di 12 crediti annuali:
1) sia fornita una relazione dettagliata aderente a quanto previsto negli articoli 4) e 5) del presente
regolamento;
2) l’evento si svolga in una sede che consenta la partecipazione anche a colleghi estranei allo
studio (o agli studi organizzatori) in numero non inferiore a venti, oltre alla partecipazione gratuita
di componenti o delegati del COA per l’attività di controllo;
3) i relatori siano, almeno in pari numero, estranei allo studio o studi organizzatori;
4) sia assicurato un sistema di prenotazione e di rilevazione delle presenze all’ingresso ed
all’uscita, nonché il rilascio dell’attestazione di partecipazione con indicazione dei crediti formativi,
proporzionali all’effettiva presenza, anche mediante l’utilizzo di apposito sistema informatico.
Articolo 7. Crediti formativi
Il COA attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura
dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, nella seguente misura:
1) 24 crediti per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari, e/o enti equiparati, in
materie giuridiche e/o economiche, con un minimo di 40 ore di lezione all’ anno;
2) 24 crediti per partecipazione a Commissione per gli esami di avvocato e 6 crediti per la funzione
di ispettore nella commissione per gli esami di avvocato;
3) 12 crediti per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari, e/o enti equiparati, in
materie giuridiche e/o economiche, con un minimo di 20 ore di lezione all’ anno;
4) 12 crediti per ogni libro, saggio, opera o trattato di monoautore, in materie giuridiche e/o
economiche, pubblicati con il massimo di 24 crediti all’anno;
5) 3 crediti per ogni articolo o studio pubblicato su riviste specializzate giuridiche, che sia
costituito da un lavoro di almeno sei facciate o con testi di più autori, con il massimo di 12 crediti
all’anno;
6) 3 crediti per ogni documentata partecipazione alle commissioni di cui al precedente art. 3 lett. c)
con il massimo di 12 crediti all’anno;
7)1 credito per ogni ora degli eventi organizzati autonomamente dagli studi professionali;
8) 2 crediti per ogni ora di docenza per contratti e/o incarichi di insegnamento in istituti universitari
e/o enti equiparati in materie giuridiche e/o economiche, con il massimo di 12 crediti all’anno;
9) 1 credito per ogni ora di frequenza agli eventi di cui all’ art. 3 lett. a) e lett. b) del presente
regolamento;
10) il doppio dei crediti concessi ad ogni evento formativo per i relatori dello stesso (se l’evento è
organizzato in più giornate ed il Collega funge da relatore in una sola giornata, i crediti saranno
assegnati con riferimento a detta sola giornata).
Le richieste di accredito vanno presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento a pena di inammissibilità.
Articolo 8. Esoneri
Ferma la possibilità di ogni COA di concedere esoneri con deliberazione motivata ed a fronte di
esigenze effettive e documentate, ancorchè non espressamente contemplate nel presente
regolamento ed in quello del CNF e fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica,
previdenziale e di ordinamento professionale, costituiscono legittimo motivo di esonero dall’
obbligo di formazione ed aggiornamento:
a) gravidanza, anche del coniuge o convivente del Professionista, per un periodo di tre mesi
prima del parto e di nove mesi dopo il parto;
b) grave malattia o infortunio, previa esibizione e valutazione della relativa documentazione
medica.
L’ obbligo di formazione e di aggiornamento è ridotto della metà, rispetto a quanto previsto nel
Regolamento CNF, per i Professionisti i cui coniugi o conviventi o figli versino in stato di
invalidità superiore al 60% asseverato dagli organi sanitari competenti.
Sono esonerati dall’obbligo di formazione e di aggiornamento i Deputati al Parlamento, i Senatori
della Repubblica, i Ministri, i Sottosegretari ed i Consiglieri Regionali nel periodo di espletamento
delle rispettive funzioni.
Sono esonerati dall’ obbligo di formazione e di aggiornamento, fermo l’obbligo di aggiornamento
in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i componenti della
Magistratura Onoraria (GOT, VPO, componenti Commissioni Tributarie, Giudici di Pace) ed i
docenti universitari di ruolo nel periodo di espletamento delle rispettive funzioni.
Sono altresì esonerati gli iscritti con almeno 70 anni di età, corrispondenti al limite di
pensionamento maggiorato di 5 anni e, come tali, equiparabili agli iscritti con 40 anni di
professione.
Articolo 9. Controlli
Al COA spetta il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti, che sarà effettuato a campione sulle autocertificazioni attestanti gli eventi formativi seguiti.
Ogni iscritto sarà tenuto infatti a presentare, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento CNF, la
sintetica relazione annuale, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, senza
allegare gli attestati della partecipazione ai singoli eventi.
Ai fini del controllo, il COA può chiedere, all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi
formativi, chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata
entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, salva ogni valutazione a fini disciplinari, il COA non
attribuirà i “crediti formativi” per detti eventi ed attività.
Per lo svolgimento dell’attività di formazione il COA può avvalersi di apposite commissioni,
costituite anche da avvocati esterni al Consiglio.
Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione può essere
disatteso dal COA con motivata deliberazione.
Il Consiglio provvede, in riferimento agli eventi formativi dallo stesso organizzati ed
eventualmente anche in riferimento ad eventi organizzati da terzi, alla rilevazione delle presenze dei
propri iscritti, di regola, attraverso modalità elettroniche ed informatiche, allo scopo di ridurre al
minimo le incombenze del personale di segreteria. Per tale scopo si dota delle necessarie
apparecchiature elettroniche e di supporti informatici, dotando gli iscritti di tessere di
riconoscimento personale da utilizzare per l’uopo in abbinamento alle apparecchiature in
dotazione.
La valutazione disciplinare sull’iscritto in riferimento all’assolvimento degli obblighi formativi
riguarderà la condotta tenuta dallo stesso nell’arco dell’intero triennio, anche in caso di violazioni
riferite ad una sola annualità.
Il mancato deposito della relazione annuale nel termine assegnato costituisce autonoma violazione
deontologica.
Articolo 10. Contributo economico
Il Consiglio potrà richiedere agli iscritti quote di iscrizione ad eventi formativi organizzati con
esclusivo onere a carico dell’Ordine ovvero organizzati da soggetti terzi con contribuzione da parte
dell’Ordine.
Nel caso di eventi formativi indetti da organizzatori imprenditoriali e/o commerciali, che prevedano
il pagamento di quote di iscrizione, è dovuto da parte degli organizzatori un contributo per
l’accreditamento pari ad € 250,00 da imputare a copertura dei costi per l‘accreditamento.
La quota di iscrizione agli eventi formativi obbligatori (ordinamento, previdenza e deontologia) è
ridotta ad € 10,00.
La partecipazione agli eventi formativi è comunque gratuita per tutti i Colleghi iscritti da meno di
cinque anni all’Albo degli avvocati e per tutti i praticanti avvocato di Ancona.