accordo di sponsorizzazione - Federazione Italiana Nuoto

Transcript

accordo di sponsorizzazione - Federazione Italiana Nuoto
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
(di seguito "Accordo")
Tra
La FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, con sede in Roma Stadio Olimpico Curva Nord – 00135
Roma, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Roma al n. 19/2001, iscritta al Registro delle
Attività Economiche al n.177404/2005, in persona del legale rappresentante Presidente Senatore Paolo
Barelli C.F. 0528467058, P. IVA 01384031009;
di seguito per brevità anche “FIN”;
-
da una parte –
e
La ……………….., con sede legale in ……………….., Via ……………….., Registro delle Imprese di
……………….., Codice Fiscale e P.IVA ……………….., in persona del [Nome Cognome], nella sua
qualità di [Carica], munito dei necessari poteri in virtù di …………..
di seguito per brevità anche “SPONSOR”;
tutte congiuntamente qui di seguito dette anche le “PARTI”
Premesso che:
- la Federazione Italiana Nuoto - FIN, è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di
diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive (di seguito le “Società
Affiliate”) e, nei modi stabiliti dallo Statuto, dai tesserati;
- La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive
acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e
delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività
finalizzate agli stessi scopi (di seguito “Discipline");
- La F.I.N. svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O.
e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni;
- la FIN regolamenta i campionati federali delle varie Discipline e prepara le rappresentative delle
Squadre Nazionali (di seguito le "Rappresentative") che partecipano alle competizioni nazionali ed
internazionali nell'ambito delle rispettive Discipline;
- La F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A); è altresì aderente
alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (COMEN
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
1
), alla Confederation Latina de Natacion ( COLAN ) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla
International Life Saving Federation ( ILS ) e alla International Life Saving Europe (ILSE).
- lo SPONSOR è una società che svolge attività nel settore assicurativo e bancario;
- lo SPONSOR, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali e pubblicitarie, è interessato ad
instaurare con la FIN rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria, in qualità di Main Sponsor della
stessa FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO;
- lo SPONSOR è quindi interessato a promuovere e pubblicizzare la propria immagine e quella dei
propri prodotti e servizi associando il proprio Marchio alle attività della FIN;
- lo SPONSOR dichiara di essere l'unico ed esclusivo legittimo titolare del diritto di proprietà del
Marchio (come da Allegato “A”) e di poterne disporre pienamente e validamente ai sensi del presente
Accordo;
- la FIN dichiara di essere l’unico ed esclusivo legittimo titolare del diritto di proprietà del Marchio FIN
(come da Allegato “B”) e di poterne disporre pienamente e validamente ai sensi del presente Accordo;
- la FIN si impegna, con la firma del presente Accordo, in virtù dell’esclusiva concessa allo
SPONSOR, a non sottoscrivere per la durata del contratto altri accordi con aziende, marchi e segni
distintivi di imprese e società che operano nel settore merceologico “assicurativo/bancario”;
Tutto ciò premesso le PARTI
CONVENGONO E PATTUISCONO
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
costituendone, a loro volta, altrettante pattuizioni.
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni di
seguito elencate hanno il significato qui di seguito indicato:
a) "Attività": l'insieme delle prestazioni oggetto del presente Accordo;
b) "Corrispettivo": il corrispettivo dovuto dallo SPONSOR alla FIN;
c) “Durata”: la durata del presente Accordo che entrerà in vigore dalla data della sua
sottoscrizione e rimarrà valido sino alla data di scadenza senza che possa ritenersi per alcuna
ragione automaticamente rinnovato, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo scritto fra le
PARTI;
d) “Centri Federali”: i centri sportivi condotti direttamente dalla FIN e/o dai suoi Organi
Periferici;
e) "Eventi": l'insieme degli eventi, delle manifestazioni, delle gare, dei campionati, direttamente
organizzati dalla FIN;
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
2
f) "Immagine": le immagini di cui la FIN detiene i diritti utilizzabili per tutte le attività promo–
pubblicitarie ed istituzionali eseguite nel territorio nazionale;
g) "Marchio": il nome dello SPONSOR ed il relativo logo nonché gli eventuali nomi e/o loghi di
prodotti/servizi creati, di proprietà o comunque riconducibili allo SPONSOR, ivi incluse le
successive modifiche che dovessero intervenire in corso di vigenza dell’Accordo;
h) "Marchio FIN": la denominazione FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO ed il relativo logo;
tale definizione potrà altresì includere, a seconda dei casi, anche eventuali mascotte,
ideogrammi, segni distintivi, emblemi, simboli, musiche, suoni identificativi, ecc. realizzati in
occasione dell'Evento o comunque caratterizzanti lo stesso, ad eccezione di quelli eventualmente
non rientranti nella disponibilità della FIN;
i) "Pass": i pass distribuiti gratuitamente dalla FIN allo SPONSOR, che consentono l'accesso
all'Evento.
ART. 2 - OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto la esecuzione di prestazioni promo – pubblicitarie da parte della
FIN, in favore dello SPONSOR meglio specificate nel prosieguo del presente Accordo, in relazione al
marchio (Allegato “A”), con il correlato diritto dello SPONSOR all’uso dei marchi e loghi della FIN,
per i propri scopi promozionali e pubblicitari ed all’utilizzazione della qualifica di “Main SPONSOR
della Federazione Italiana Nuoto”, con esclusiva merceologica settore “assicurativo/bancario” nonché
l’esecuzione di controprestazioni al numerario da parte dello SPONSOR in favore di FIN.
ART. 3 - DURATA
La durata del presente Accordo è triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e scade alla data del
31 dicembre 2014, senza che possa ritenersi per alcuna ragione automaticamente rinnovato, fatto salvo
ogni eventuale diverso accordo scritto tra le PARTI.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLA FIN
La FIN è tenuta a titolo di controprestazione dell’esecuzione degli obblighi assunti dallo SPONSOR ad
eseguire a favore di quest’ultimo le seguenti prestazioni promo-pubblicitarie, con oneri a carico della
FIN salvo ove diversamente indicato:
a) esporre il marchio dello SPONSOR su n. 2 striscioni e/o cartelloni pubblicitari (misure minime 2,50
x 0,90 mt.), su idonei spazi a bordo vasca in posizione televisiva;
b) esporre il marchio dello SPONSOR. su n. 2 striscioni e/o cartelloni pubblicitari (misure minime
2,50 x 0,90 mt.), all’interno dei Centri Federali;
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
3
c) esporre, a spese dello SPONSOR, n. 1 totem con il marchio dello SPONSOR. all’interno dei Centri
Federali, posizionato nella zona “segreteria”, in maniera compatibile con le caratteristiche dei
singoli impianti;
d) esporre, a spese dello SPONSOR, n. 1 totem con il marchio dello SPONSOR. all’interno dei Centri
Federali, posizionato all’ingresso degli impianti, in maniera compatibile con le caratteristiche dei
singoli impianti;
e) riportare su tutte le comunicazioni ufficiali, manifesti, locandine e brochure e materiale divulgativo
e pubblicitario in genere prodotte dalla FIN il marchio dello SPONSOR, unitamente alla dicitura
“Main Sponsor della F.I.N.” laddove ciò non sia impedito da ragioni grafiche e/o di stampa, che
andranno evidenziate allo SPONSOR;
f) inserire nella carta intestata della F.I.N il marchio dello SPONSOR;
g) inserire il marchio dello SPONSOR in tutti i backdrop realizzati dalla FIN per gli Eventi;
h) organizzare una conferenza stampa di presentazione dell’accordo di sponsorizzazione tra la FIN e
lo SPONSOR;
i) inserire il marchio dello SPONSOR sull’abbigliamento utilizzato dalle Squadre Nazionali della
FIN, con esclusione del costume, cuffia e/o calottina, come appresso indicato e in rispetto delle
norme della Federazione Mondiale FINA, Europea LEN e della FIN:
- abbigliamento (t-shirt, polo shirt, felpa, pantalone tuta, tuta da podio, bermuda, giubbotto):
dimensioni del marchio 40 cm2;
- zaino: dimensioni del marchio non più grande del 10% della superficie totale max 60 cm2;
- accessori: (asciugamano) dimensioni del marchio 6 cm2.
l)
inserire, il marchio dello SPONSOR sulla home page del sito web ufficiale della FIN, con modalità
di rotazione di pari grado con i marchi degli altri SPONSORs, sempre con possibilità di link per
accedere al sito web aziendale. Resta inteso che quando il marchio dello SPONSOR, per le
modalità di rotazione sopra indicate, non è presente nello spazio principale della home page, lo
stesso risulta comunque presente nel fianco di ciascuna pagina con le medesime modalità di
rotazione dei marchi degli altri main SPONSORs;
m) prevedere la titolazione di una manifestazione sportiva nazionale, individuata dalla FIN, associando
alla stessa il nome dello SPONSOR;
n) accreditare lo SPONSOR ed il relativo nome/Marchio quale 'title naming' di almeno 2 (due) Centri
Federali individuati dalla FIN, con i relativi oneri a carico dello SPONSOR;
o) partecipare alla promozione di azioni di co-marketing i cui contenuti saranno concordati di volta in
volta dalle PARTI in relazione allo specifico Evento;
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
4
p) consentire allo SPONSOR l’utilizzo, non in esclusiva, del marchio F.I.N. (Allegato “B”) per i fini
pubblicitari (istituzionali e commerciali) e di promozione dell’immagine dello SPONSOR nonché
dei relativi prodotti e servizi;
q) consentire l’utilizzo allo SPONSOR delle foto ufficiali delle Squadre Nazionali per tutte le attività
promo–pubblicitarie di prodotto ed istituzionali, che ritraggano gruppi di atleti, rimanendo in ogni
caso esclusa la possibilità di utilizzo dell’immagine di singoli, nonché di tutte le immagini di cui la
FIN detenga i diritti.
r)
La FIN si impegna inoltre a fornire allo SPONSOR un congruo numero di accrediti e/o biglietti e
Pass di accesso in occasione degli Eventi per i quali la FIN è responsabile e/o competente ai fini
della gestione organizzativa;
s) consentire allo SPONSOR, al solo fine di promuovere la propria immagine, la facoltà di acquistare
ad un prezzo da concordarsi, comunque non superiore del prezzo dell’eventuale vendita al pubblico,
direttamente da FIN o da terzi licenziatari e/o fornitori, eventuali articoli di merchandising o
oggettistica in generale commissionati dalla FIN.
La FIN, inoltre, si impegna a valutare i suggerimenti e le indicazioni dello SPONSOR in merito
all'eventuale materiale (pubblicitario e non pubblicitario) dalla stessa prodotto in relazione all'Evento,
con particolare riferimento alle indicazioni fornite dallo SPONSOR in materia di corporate identit.
ART. 5 – ATRI IMPEGNI DELLA FIN
La FIN si impegna a fornire allo SPONSOR, a sua semplice richiesta, prova dell'esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal presente Accordo mediante - a titolo esemplificativo - documentazione
fotografica/cartacea e messa a disposizione dei materiali creati per l'Evento.
La FIN si rende disponibile a partecipare ad eventi organizzati dallo SPONSOR, e di cui lo SPONSOR
stesso ne sostiene gli oneri, favorendo la partecipazione di atleti appartenenti alle proprie Squadre
Nazionali, compatibilmente ai loro impegni sportivi, con il rimborso a favore della FIN e dei propri
atleti delle sole spese vive sostenute per la partecipazione agli eventi stessi.
La FIN si impegna a promuovere il coinvolgimento delle Società Affiliate.
La FIN si impegna nei confronti dello SPONSOR - qualora sussistesse una specifica richiesta in tal
senso da parte di quest'ultimo - ad individuare Atleti delle Rappresentative Nazionali al fine di
permettere allo SPONSOR di valutare ed eventualmente instaurare relazioni commerciali e rapporti di
collaborazione/sponsorizzazione con uno o più Atleti. Con riferimento a tale circostanza la FIN non
avrà diritto ad alcuna provvigione e/o commissione.
ART. 6 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo SPONSOR è tenuto a:
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
5
a) eliminare, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del presente Accordo o di
sua precedente risoluzione, da qualunque causa determinata, ogni richiamo alla qualifica allo stesso
attribuita ed astenersi dall’utilizzare la qualifica di “MAIN SPONSOR DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA NUOTO” e di ogni altra qualifica allo stesso concessa in forza del presente Accordo in
ogni ambito promozionale e pubblicitario, rinunciando definitivamente, adesso per allora, ad ogni
richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza goduta;
b) eseguire, a titolo di controprestazione, il versamento in favore della FIN di un Corrispettivo
complessivo per l’intera durata dell’Accordo di Euro …………….. (……………..) oltre I.V.A.;
c) ad impegnarsi, nel periodo di validità del presente Accordo, a non concludere, direttamente o
indirettamente, contratti con atleti componenti delle Squadre Nazionali della FIN senza preventivo
assenso di quest’ultima;
d) indicare e favorire, con una apposita attività di comunicazione e marketing, la valorizzazione
dell’accordo e delle specificità delle discipline promosse da FIN.
ART. 7 – IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI
Sia durante che successivamente alla Durata, lo SPONSOR e la FIN si impegnano, per sé e per i propri
atleti delle Rappresentative Nazionali, dipendenti o collaboratori et similia, a non divulgare alcuna
informazione riservata fornita da una Parte all'altra Parte o comunque conosciuta in occasione
dell'esecuzione dell'Accordo.
Le PARTI si impegnano ad utilizzare i rispettivi marchi ai soli scopi previsti dal presente Accordo, al di
fuori del quale ogni utilizzo diverso dei Marchi è subordinato alla formale autorizzazione della parte
interessata. L’autorizzazione all’utilizzo del Marchio nei termini definiti del presente Accordo non potrà
considerarsi come una licenza e nessuna delle PARTI potrà registrare o trasferire il Marchio o qualsiasi
altro segno distintivo dell’altra parte se non espressamente autorizzato.
ART. 8 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO
Lo SPONSOR è tenuto alla corresponsione in favore di FIN del Corrispettivo di cui al precedente art. 6
mediante il versamento dei seguenti ratei:
-
importo pari al 10% del Corrispettivo entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo;
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 gennaio 2012;
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 giugno 2012;
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 gennaio 2013;
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 giugno 2013;
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 gennaio 2014;
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
6
-
importo pari al 15% del Corrispettivo entro il 1 giugno 2014.
Lo SPONSOR è tenuto ad eseguire i versamenti di cui sopra al seguente conto corrente bancario
intestato alla Federazione Italiana Nuoto:
IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118
Banca Nazionale del Lavoro
Agenzia C.O.N.I. Roma
Al fine di consentire allo SPONSOR di effettuare i pagamenti del Corrispettivo e delle relative tranches
alle scadenze sopra indicate, la FIN provvederà ad emettere fattura per l'importo corrispondente con
almeno 20 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data in cui deve ricevere il pagamento del
Corrispettivo.
ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA
In relazione alle obbligazioni tutte assunte dallo SPONSOR con il presente Accordo, lo stesso deve
provvedere, entro e non oltre giorni trenta dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla
consegna in favore della FIN di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa rilasciata da
primario istituto di credito o da primaria società assicurativa abilitata all’esercizio del ramo cauzioni,
recante previsione di pagamento a prima richiesta, ovverosia senza il beneficio della preventiva
escussione dell’obbligato principale.
La misura della predetta fideiussione è pertanto fissata nella misura pari al valore del Corrispettivo di
cui all’art. 6, lett. b).
Il valore della garanzia potrà essere annualmente ridotto di un valore pari ai ratei già corrisposti dallo
SPONSOR a FIN nel corso del precedente anno.
La durata della fideiussione deve avere sempre scadenza di mesi sei eccedenti la durata del presente
Accordo.
Il rilascio e consegna di tale garanzia fideiussoria è condizione per la validità ed efficacia del presente
Accordo.
ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il ritardato versamento da parte dello SPONSOR del Corrispettivo stabilito in favore di FIN secondo le
modalità di cui al precedente art. 7 comporta l’applicazione di interessi moratori da calcolarsi per
ciascun giorno di ritardo sulla base del saggio legale annuale.
Costituisce clausola risolutiva espressa del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il mancato o
ritardato versamento oltre il termine di giorni sessanta da parte dello SPONSOR del Corrispettivo e
degli interessi maturati, con effetto immediato a mezzo comunicazione scritta, qualora risulti decorso
inutilmente l’ulteriore termine di giorni quindici dalla ricezione di preventiva comunicazione di messa
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
7
in mora inviata da FIN
Il presente Accordo potrà essere risolto di diritto dallo SPONSOR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
c.c., in ogni momento e con effetto immediato a mezzo comunicazione scritta, qualora risulti decorso
inutilmente l’ulteriore termine di giorni quindici dalla ricezione di preventiva comunicazione di messa
in mora inviata dallo SPONSOR, nei casi che la FIN si renda non occasionalmente responsabile:
(a) del mancato rispetto degli obblighi posti a suo carico dal presente Accordo;
(b) compia azioni che possano potenzialmente creare scredito o danno al Marchio dello SPONSOR, o
consentire un utilizzo non autorizzato dello stesso.
In tal caso, senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore richiesta e per il diritto al risarcimento del danno, la
FIN dovrà eliminare il Marchio da tutti i materiali, pubblicitari e commerciali dalla stessa prodotti.
ART. 11 - RECESSO
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal rapporto contrattuale in caso di sottoposizione della
controparte a procedimento di amministrazione straordinaria e/o liquidazione e/o commissariamento.
L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente Accordo.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE
Il presente Accordo è da intendersi concluso intuitu personae.
E’ fatto divieto alle PARTI di cedere a terzi lo stesso o di cedere, unitariamente o separatamente,
ciascuno dei diritti che dallo stesso discendono.
ART. 13 – MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO
Ogni modificazione del contenuto del presente Accordo è valida ed efficace solo se approntata nella
forma scritta e se accettata per iscritto da tutte le PARTI. La disapplicazione, anche reiterata, di una o
più pattuizioni e clausole contenute nel presente Accordo non deve ritenersi, pertanto, abrogazione
tacita.
ART. 14 - COMUNICAZIONI INERENTI L’ACCORDO
Le PARTI convengono che qualunque notifica, richiesta o altra comunicazione prevista dal presente
Accordo deve essere effettuata in forma scritta e trasmessa mediante fax (confermato mediante lettera
raccomandata spedita entro le successive 48 ore), consegna a mano, lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o corriere, all’indirizzo ed all’attenzione della destinataria come sotto specificato.
La data della trasmissione, se trasmessa mediante fax o la data della ricevuta in caso di consegna a mano
o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o la certificazione del corriere costituiranno prova per
indicare la data della comunicazione in oggetto.
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
8
Ai fini di quanto sopra le comunicazioni dovranno essere indirizzate a:
- FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, Stadio Olimpico – Curva Nord - 00135 Roma, alla c.a.
del Dott. Antonio Di Paola
Tel 06.36200405 fax. 06.3242501
- SPONSOR, _________________ _______________________________________________.
____________________________________________________________ tel ______________ fax
______________
Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente Accordo deve essere trasmessa
all’altra parte nella forma scritta.
ART. 15 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le PARTI, con la sottoscrizione del presente Accordo, reciprocamente forniscono il consenso al
trattamento dei propri dati per ogni finalità connessa all’esecuzione del presente Accordo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003.
ART. 16 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsivoglia controversia relativa al presente Accordo la competenza è del Foro di Roma.
ART. 17 – PREDISPOSIZIONE ACCORDO
Le PARTI si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato dalle stesse congiuntamente
ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi.
In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dall’art. 1341 c.c. in materia
di approvazione specifica delle condizioni generali di contratto nello stesso contemplate.
ART. 18 - REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente Accordo sono poste a carico dello SPONSOR.
SPONSOR
FIN
[Nome/Cognome]
[Nome/Cognome]
[Carica]
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
[Carica]
9
ALLEGATO “A ”
MARCHIO DELLO SPONSOR
19
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
10
ALLEGATO “B“
MARCHIO FIN
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
11