Circolazione contante: le scritture contabili “pericolose”

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Circolazione contante: le scritture contabili “pericolose”
Fisco & Contabilità
La guida pratica contabile
N. 02
15.01.2014
Circolazione contante: le scritture
contabili “pericolose”
Analisi dei principali casi di violazione delle norme in
tema di circolazione del contante.
Categoria: Antiriciclaggio
Sottocategoria: Varie
Le disposizioni in tema di circolazione del contante, risultano essere particolarmente insidiose per i
professionisti che, nell’esecuzione degli incarichi, si confrontano ogni giorno con le più diverse
operazioni poste in essere dalle imprese.
Nello specifico, destano particolari perplessità le c.d. “operazioni frazionate”.
Se, infatti, è accertato che non possono essere effettuati pagamenti in contanti per importi superiori ad
euro 999,99, come comportarsi quando vi sono più versamenti, tutti di importo inferiore al limite
previsto?
Se finora si è sempre fatto riferimento al termine dei “7 giorni”, così come richiamato dalla normativa
antiriciclaggio, il Mef nelle recenti risposte alla stampa specializzata ha chiarito che non può essere
individuato alcun automatismo.
Pertanto dovranno essere oggetto di comunicazione da parte del professionista alla Ragioneria
Territoriale dello Stato, tutte quelle operazioni da cui emerga la volontà di eludere le disposizioni in
tema di circolazione del contante.
Da ciò ne deriva che, anche qualora i singoli trasferimenti siano effettuati in un arco temporale superiore
ai 7 giorni, eventuali controlli da parte delle Autorità saranno volti a valutare se il frazionamento sia
idoneo o meno ad escludere l'unitarietà dell'operazione medesima, ovvero se comporti l'elusione del
divieto imposto dalla disposizione.
Premessa
Come noto, a decorrere dal 06.12.2011, non è più possibile effettuare
pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione, in contante di importo pari
o superiore a € 1.000.
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I trasferimenti eccedenti tale limite, devono essere necessariamente eseguiti
tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Il
divieto
esiste
indipendentemente
dalla
natura
(lecita
o
illecita)
dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, ed è stato introdotto per
dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati,
affinché resti traccia negli archivi.
Se quanto appena esposto appare ormai certo, i principali dubbi dei
professionisti riguardano i c.d.” pagamenti frazionati”.
Qualora, nel tenere la contabilità di un soggetto, il professionista dovesse
notare più pagamenti di importo complessivo superiore ad euro 1.000, quando
dovrebbe procedere con la comunicazione?
Si ricorda infatti che il comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 così dispone:
→
“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati”.
Più precisamente, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, è definita operazione frazionata:
"operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla
tale".
Tuttavia, si deve ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo
fra le parti, sono oggi del tutto ammissibili.
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Pertanto, in linea generale:
I trasferimenti di denaro effettuati oltre il limite
di sette giorni non sono riferibili alla medesima
operazione.
Sono, tuttavia, comunque vietate le operazioni
singolarmente inferiori alla soglia, ma che
siano state artificiosamente suddivise per
eludere la norma.
Operazioni
frazionate:
Il limite non si applica per l'acquisto in luoghi
diversi di vari beni (cioè la soglia dei 999,99
euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno
stesso oggetto, non di più d'uno).
aspetti principali
Sono ammessi frazionamenti previsti da prassi
commerciali o frutto della libertà contrattuale
delle parti, purché se ne dia prova documentale
(è bene pertanto che le parti sottoscrivano un
accordo per il pagamento rateale o annotino la
modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni
pagamento avvenuto, il creditore rilasci
quietanza firmata e datata).
Allo stesso modo, sono ammessi pagamenti
frazionati allorquando il frazionamento sia
connaturato all’operazione stessa (ad esempio
un contratto di somministrazione).
Riportiamo nello schema che segue alcuni esempi:
L’operazione viola le disposizioni in
tema di circolazione del contante, se la
somma dei molteplici trasferimenti
supera le soglie previste?
Trasferimenti di denaro effettuati
artificiosamente, al fine di eludere
le disposizioni in tema di
SI
circolazione del contante
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NO
Trasferimenti di denaro effettuati
oltre il limite di sette giorni
È comunque necessario verificare che
le operazioni non siano state
artificiosamente suddivise per eludere
la norma!
Acquisto in luoghi diversi di vari
NO
beni
Frazionamenti previsti da prassi
commerciali o frutto della libertà
NO
contrattuale delle parti, purché se
ne possa dare prova documentale
Frazionamento connaturato
NO
all’operazione stessa
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione Finanziaria
valutare, caso per caso, se il frazionamento è stato realizzato con lo specifico
scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.
Si ricorda, in ogni caso, che l’art. 58 del decreto 231/2007 stabilisce
l’applicazione
di
sanzioni
amministrative
pecuniarie
sia
in
capo
al
professionista che non effettua la comunicazione alle Ragionerie Territoriali
dello Stato, che in capo al cliente che non rispetta le limitazioni previste in
tema di circolazione del contante.
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
Violazione
Trasferimento di denaro contante, libretti
Sanzione
Sanzione pecuniaria:
di deposito o titoli al portatore per un
valore pari o superiore a 1.000 euro (art.
-
Dall’1% al 40%
49, comma1)
dell’importo trasferito, se
Emissione di assegni bancari e postali
inferiore ad € 50.000, con
un minimo di € 3.000;
emessi per importi pari o superiori a 1.000
euro, senza indicazione del beneficiario o
della clausola di non trasferibilità (art. 49,
comma 5)
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Dal 5% al 40%
dell’importo trasferito, se
superiore ad € 50.000,
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Violazione dell’obbligo di girare per
con un minimo di €
15.000;
l’incasso a una banca o a Poste italiane
S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi
all’ordine del traente (art. 49, comma 6)
Nel caso di trasferimenti in
contanti, la sanzione è
Emissione di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari senza indicazione del
applicabile non solo al soggetto
che ha effettuato il
beneficiario o della clausola di non
trasferimento, ma anche a colui
trasferibilità (49, comma 7)
che ha ricevuto la somma.
Utilizzo di libretti di depositi bancari o
Sanzione pecuniaria dal 30% al
postali al portatore con saldo pari o
40% del saldo. Se superiore a
superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12)
euro 50.000 sanzioni minime e
massime aumentate del 50% (art.
58, comma 2).
Mancata tempestiva estinzione o
riduzione del saldo di libretti di deposito
bancari o postali al portatore eccedente il
valore di 1.000 euro (art. 49, comma 13)
Sanzione pecuniaria dal 30% al
Mancata tempestiva comunicazione alla
40% del saldo del libretto al
portatore. Se superiore a euro
banca o a Poste italiane S.p.a. dei dati
identificativi del cessionario e la data del
50.000 sanzioni minime e
massime aumentate del 50% (art.
trasferimento di libretti di deposito
58, comma 3)
bancari o postali al portatore (art. 49,
comma 14)
Apertura di conti o libretti di risparmio in
Sanzione pecuniaria dal 20% al
forma anonima o con intestazione fittizia
40% del saldo (art. 58, comma 5)
(art. 50, comma 1)
Utilizzo di conti o libretti di risparmio o in
Sanzione pecuniaria dal 10% al
forma anonima o con intestazione fittizia
40% del saldo (art. 58, comma 6)
aperti presso Stati esteri (art. 50, comma
2)
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
Violazione
Sanzione
Omessa comunicazione al MEF
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30%
delle infrazioni delle limitazioni
dell’importo dell’operazione, con un
all’uso del contante e di altri
minimo di 3.000 euro
strumenti di pagamento
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I versamenti
dell’
imprenditore
individuale
Un imprenditore individuale, in contabilità ordinaria, durante l’anno ha, in
diverse occasioni, presentato un saldo di cassa negativo.
Si presenta uno stralcio della stampa del mastrino “Cassa”
SCHEDE CONTABILI
Movimenti dal 01/01/2013 al 31/12/2013
MARIO ROSSI P. IVA: 01234567891
Indirizzo: VIA PIETRO MICCA, 14 ROMA
GERARCHIA: ATTIVO: 140 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIE / 034 - CASSA
CASSA - CASSA Ripresa saldo:€ 0,00
Data
Descrizione
Dare Avere
Progressivo
21/03/2013 Incasso clienti per cassa mediante rimessa diretta € 280,00 € 0,00 € 280,00
25/03/2013 Pagamento fornitori per cassa € 00,00 € 965,00
€ 685,00
26/03/2013 Pagamento fornitori per cassa € 00,00 € 65,00
€ 750,00
27/03/2013 Pagamento fornitori per cassa € 00,00 € 901,99
€ 1.651,99
02/04/2013 Pagamento fornitori per cassa € 00,99 € 220,00
€ 1.871,99
03/04/2013 Pagamento fornitori per cassa € 00,00 € 900,00 € 2.771,99
Lo stesso imprenditore ha tuttavia chiarito di aver fronteggiato alcune spese
con dei propri versamenti.
Possiamo fare una scrittura al 25.03.2013 di euro 2.771,99 per il versamento in
cassa del denaro contante necessario per fronteggiare le spese?
Si, e nel caso specifico non è necessario effettuare una comunicazione in
quanto manca uno dei presupposti essenziali affinché vi sia una violazione in
tema di circolazione del contante: il trasferimento tra soggetti diversi.
Si ricorda però che, qualora vi dovessero essere degli accertamenti tributari, i
continui versamenti del titolare e la cassa negativa, non renderebbero semplice
la posizione del contribuente.
Inoltre, si ricorda che lo studio può sempre effettuare una segnalazione di
operazione sospetta (che è cosa ben diversa dalla comunicazione relativa alle
infrazioni in tema di circolazione del contante), qualora insorga il dubbio che
dietro ai continui apporti del titolare vi possano essere delle operazioni di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
In data 25.03.2013
Cassa
a
Apporto titolare
2.771,99
NON E’ STATA VIOLATA LA DISCIPLINA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL
CONTANTE
La cassa negativa, però, sicuramente non agevolerà l’imprenditore in caso di
eventuali controlli fiscali.
Inoltre, è da inviare una segnalazione di operazione sospetta, se dietro ai
continui versamenti dell’imprenditore possono celarsi operazioni di
riciclaggio.
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Finanziamento
soci
La Alfa Srl ha problemi di liquidità, per cui i 2 soci decidono di apportare 800
euro ognuno per far fronte alle esigenze di cassa, nel mese di ottobre,
novembre e dicembre 2013.
Vengono pertanto rilevate le seguenti scritture:
In data 20.10.2013
Cassa
A
Socio Rossi c/finanziamento
infruttifero
800,00
Cassa
A
Socio Verdi c/finanziamento
infruttifero
800,00
Cassa
A
Socio Rossi c/finanziamento
infruttifero
800,00
Cassa
A
Socio Verdi c/finanziamento
infruttifero
800,00
Cassa
A
Socio Rossi c/finanziamento
infruttifero
800,00
Cassa
A
Socio Verdi c/finanziamento
infruttifero
800,00
In data 20.11.2013
In data 20.12.2013
PUO’ RITENERSI VIOLATA LA DISCIPLINA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE
DEL CONTANTE, IN QUANTO I VERSAMENTI POTREBBERO APPARIRE
ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI.
Cosa si sarebbe potuta evitare ogni possibile contestazione?
Per dimostrare che le operazioni non rappresentano una forma di
frazionamento in elusione alla disciplina in tema di circolazione del contante,
sicuramente la soluzione migliore sarebbe stata la formalizzazione della
necessità degli apporti in contante in un’apposita delibera assembleare.
Nella stessa, oltre ad esporre i motivi dei versamenti, andrebbero definite le
modalità e andrebbe altresì sottolineato il fatto che trattasi di versamenti
infruttiferi.
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ALFA SRL
con sede in Torino
capitale sociale € 10.000,00 (diecimila euro / 00) i.v.
cod. fiscale P. Iva e n. Reg. Impr. di Torino 01234567891
R.E.A. c/o CCIAA di TO: 259975
*****
VERBALE DELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA del 15.10.2013
L'anno 2013 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 15.30, presso la sede della
società in Torino, Via Dante Alighieri, 8, si è regolarmente riunita, in forma
totalitaria, l'assemblea dei soci, della società “ALFA S.R.L.”, per discutere e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Richiesta finanziamento infruttifero dei soci alla società
Varie ed eventuali
Assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Rossi
Franco, in conformità delle norme di statuto.
Viene chiamato a fungere da segretario il Sign. Verdi Giuseppe, che accetta.
Il Presidente:
CONSTATATO
- che sono presenti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale e
precisamente:
Rossi Franco,
Verdi Giuseppe,
- che è presente l’organo amministrativo nella persona dei Sign.ri Rossi Franco e
Verdi Giuseppe;
- che la società non dispone del Collegio Sindacale;
DICHIARA:
- l’assemblea regolarmente costituita,
- di avere verificato la regolarità della costituzione e di essersi accertato della
identità e legittimazione dei presenti.
1) Richiesta finanziamento infruttifero dei soci alla società;
Il Presidente prende la parola illustrando ai presenti la necessità per la società
di ricorrere ad un finanziamento esterno, per poter accedere alla liquidità
necessaria per la gestione corrente.
Il ricorso a finanziamenti esterni di natura bancaria è, allo stato attuale,
estremamente difficoltoso.
Inoltre, sarebbe necessario sostenere ulteriori costi in termini di maggiori oneri
finanziari.
Per gli anzidetti motivi, si ritiene di dover chiedere ai soci la disponibilità ad
effettuare finanziamenti alla società fino alla concorrenza della somma di euro
4.800,00 (quattromilaottocento euro/00).
I versamenti potranno essere effettuati dai singoli soci, anche in contanti, nel
rispetto della disciplina vigente.
In ogni caso, i finanziamenti saranno da considerarsi gratuiti ed infruttiferi.
Dopo ampia discussione l’assemblea, all’unanimità,
DELIBERA:
1) di approvare la richiesta di finanziamenti Soci a favore della società, fino alla
concorrenza della somma di 4.800,00 (quattromilaottocento euro/00);
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2) che i versamenti dovranno essere effettuati nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2013;
3) e che i finanziamenti saranno effettuati in misura proporzionale al capitale
sociale, ferme le seguenti condizioni:
a) il versamento delle somme avverrà a titolo di finanziamento con diritto
del socio alla restituzione entro il 31/12/2014;
b) i finanziamenti saranno a titolo gratuito e pertanto infruttiferi;
c) la richiesta di restituzione sarà avanzata dal socio alla società tramite
richiesta scritta da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della
scadenza sopra indicata e delle scadenze successive; se ciò non
avverrà, la scadenza per il rimborso del finanziamento s’intenderà
prorogata di anno in anno, fino a quando non ne verrà richiesta la
restituzione;
d) il rimborso sarà comunque effettuato nel rispetto delle condizioni
previste dall’art. 2467 c.c.;
e) tali versamenti non si considerano «raccolta di risparmio presso i soci»,
data la mancanza del carattere di sistematicità e generica natura di
raccolta fondi, così come definiti dal T.U. della legge bancaria e
creditizia.
Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui
deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 16.00 previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Franco Rossi
IL SEGRETARIO
Giuseppe Verdi
Il pagamento
delle fatture
La società Alfa Srl ha acquistato merce in data 15.04.2013 per euro 2.000,00.
È stato concordato un pagamento in contanti a 30,60 e 90 giorni, e l’accordo è
stato riportato in fattura.
Pertanto vengono effettuati i seguenti pagamenti:
15.05.2013 = euro 666,67 in contanti
15.06.2013= euro 666,67 in contanti
15.07.2013= euro 666,67 in contanti
15.05.2013
Debiti v/fornitori
a
Cassa
a
Cassa
666,67
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Debiti v/fornitori
666,67
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NON SONO VIOLATE LE NORME IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL
CONTANTE
È possibile, infatti, dire che le operazioni frazionate sono ammesse ove siano
connaturate all’operazione stessa, ovvero previamente concordati tra le parti.
Rimane tuttavia in capo all’amministrazione, il potere di qualificare
l’operazione come artificiosamente frazionata, al fine di poter eludere le
disposizioni in tema di circolazione del contante.
Nel caso di specie, l’accordo tra le parti emerge direttamente in fattura, in
quanto nella stessa sono riportate le forme di pagamento.
Il pagamento
degli stipendi
La Società Alfa Srl ha una dipendente, che provvede a pagare ogni giorno 15 del
mese successivo a mezzo bonifico.
Nel mese di gennaio 2014, la dipendente ha maturato un compenso netto di
euro 1.100.
La società, essendo in possesso delle necessarie disponibilità liquide
(pagamento da parte di un cliente in contanti), decide di corrispondere 500
euro in contanti il 15.01.2014 e le residue 600 euro in contanti il 15.02.2014.
Sono quindi rilevate le seguenti scritture contabili:
15.01.2014
Anticipi dipendenti
A
Cassa
500,00
500,00
15.02.2014
Diversi
Dipendenti
c/retribuzione
a
1.100,00
500,00
Anticipi
dipendenti
600,00
Cassa
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SONO VIOLATE LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL
CONTANTE!
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE!
A tal proposito, si richiama quanto di recente chiarito dal MEF in tema di
corresponsione degli stipendi ai dipendenti.
È ammissibile da parte del datore di lavoro pagare uno stipendio di 1.500
euro in tre rate in contanti a distanza di 10 giorni l'una dall'altra?
R. Per intuibili esigenze di prevenzione di fattispecie di illecito, anche fiscale,
la rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di
legge, non è ammissibile, salvo che dall'accordo scritto delle parti, a fortiori
se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e
integrativa di categoria risulti che, l'elargizione dello stipendio in ratei
rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante
sul datore di lavoro.
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