Regolamento Libera Professione - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
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Regolamento Libera Professione - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
AZIENDA U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” Regolamento aziendale per l’esercizio delle attività libero professionali ------------ Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 562 di reg. del 27/06/2008, aggiornato con deliberazioni del Direttore Generale n. 755 del 26/08/2010 e n. 371 del 03/04/2014 1 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 – Attività L.P. dei dirigenti medici e del ruolo sanitario Art. 3 – Tipologie di attività L.P. Art. 4 – Produttività ed impegno orario Art. 5 – Responsabilità Art. 6 – Incompatibilità e limiti Art. 7 – Trattamento economico Art. 8 – Condizioni per l’esercizio dell’attività 4 4 5 7 8 8 9 9 TITOLO II – MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE, DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO Art. 9 – Modalità di autorizzazione all’attività Libero Professionale Intramuraria Art. 10 – Responsabilità e funzioni organizzative Art. 11 – Verifica e controlli 12 13 14 TITOLO III – SPAZI, PERSONALE DI SUPPORTO E PERSONALE DI COLLABORAZIONE Art. 12 – Individuazione degli spazi ambulatoriali e posti letto destinati alla L.P. intramuraria Art. 13 – Individuazione del personale di supporto alle attività libero professionali intramurarie Art. 14 – Personale di collaborazione 15 15 16 TITOLO IV – TARIFFE: CRITERI GENERALI Art. 15 – Tariffe ambulatoriali Art. 16 – Tariffe per l’attività in costanza di ricovero 17 17 TITOLO V – PRENOTAZIONI Art. 17 – Prenotazione attività l.p. ambulatoriale Art. 18 – Prenotazione attività l.p. di ricovero 18 18 TITOLO VI –ORGANISMO DI VERIFICA Art. 19 – Organismo di verifica 20 TITOLO VII – NORME GENERALI Art. 20 – Trattamento dei dati personali Art. 21– Verifica annuale Art. 22 – Medici convenzionati 21 21 21 TITOLO VIII – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME AMBULATORIALE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI Art. 23– Tariffe e modalità di ripartizione 22 TITOLO IX – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE PER RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA Art. 24 – Definizione e modalità di esercizio 23 TITOLO X – ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL’AZIENDA E SVOLTA FUORI DALL’AZIENDA Art. 25 – Definizione e modalità di esercizio Art. 26 – Tariffe 24 24 TITOLO XI – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 27 – Norme generali 28– Modalità di esercizio 29 – Ulteriori prestazioni 30 – Tariffe 31 – Modalità di ripartizione 32 – Orario 33 – Equipe di libera professione 26 26 27 28 28 29 29 TITOLO XII – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI 2 DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Art. 34 – Modalità di esercizio e tariffe 30 TITOLO XIII – ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O MEDICO COMPETENTE Art. 35 – Modalità di esercizio e tariffe 32 TITOLO XIV – ATTIVITA’ DI CONSULENZA, DI CONSULTO E A DOMICILIO Art. 36– Modalità di esercizio e tariffe 33 TITOLO XV – SPERIMENTAZIONI E TRIALS CLINICI Art. 37 – Modalità di esercizio 35 TITOLO XVI – NORMA FINALE Art. 38 – Norma di rinvio 36 3 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività aziendale in regime libero professionale svolta dal personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale che abbia optato per il rapporto esclusivo ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge n. 448/1999 art. 28 commi 1 e 2, del D.P.C.M. 27.03.2000, dei CCNNLL dell’area della dirigenza medica, veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati l’8.06.2000 e dei successivi provvedimenti della Regione Veneto e, da ultimo, della legge 3 agosto 2007 n. 120. L’Azienda, secondo le vigenti disposizioni ne consente l’esercizio a tutti i dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario che, aventi diritto, lo richiedano nell’ambito delle strutture aziendali. Tale attività si pone quale offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi istituzionali. A tal fine viene offerta un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali mediante la pubblicazione dell’elenco dei sanitari che esercitano la libera professione, del ipo di prestazioni erogabili, della scelta della struttura, delle modalità di prenotazione, delle tariffe di ogni prestazione e degli orari previsti per l’attività. L’attività libero-professionale è prevista nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’ULSS o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L’autorizzazione è concessa anche per l’esercizio delle attività di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salva l’incompatibilità per funzioni di vigilanza e controllo. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria formulano proposte al Collegio di Direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica dell’attività libero-professionale intramuraria. L’attività libero-professionale può essere esercitata, di norma, per le attività che l’ULSS garantisce in forma istituzionale. L’ULSS, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare l’esercizio dell’attività libero-professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale. Articolo 2 Attività L.P. dei dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per attività libero-professionale intramuraria del personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell’orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio, in regime 4 ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, in regime di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi del S.S.N., come previsti all’art. 9 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Per attività libero-professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale. Per attività libero-professionale intramuraria si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, sentite le équipes dei servizi interessati. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipes interessate. Rientrano nell’attività libero-professionale le prestazioni professionali dei dirigenti medici/veterinari e del ruolo sanitario rese per loro natura necessariamente al di fuori dell’Azienda. Per attività libero professionale intramuraria si intende, altresì, a richiesta del dirigente interessato, l'attività di sperimentazione ed i trials clinici, richiesti a pagamento da terzi all'azienda e svolti fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, secondo la disciplina aziendale in vigore in materia di sperimentazione e trials clinici. Rientra infine nell’attività disciplinata dal presente regolamento l’attività di certificazione medico-legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione, secondo la disciplina aziendale in vigore contrattata con le OO.SS.. Articolo 3 Tipologie di attività L.P. L’attività libero-professionale intramuraria si espleta nell’ambito dell’ULSS, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, nelle seguenti forme: a) In regime ambulatoriale a1) Individuale: tale attività e è caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell’utente, del 5 professionista che dovrà erogare la prestazione richiesta. a2) In équipe per l’effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l’esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio. Tale attività ambulatoriale d’équipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente di una prestazione rivolta genericamente all’équipe senza scelta nominativa del professionista. Per la libera professione ambulatoriale, l’équipe viene costituita all’inizio di ogni anno e rimane invariata per tutto l’anno, salva la sostituzione dei componenti che cessano dal servizio o che sono assenti dal servizio per aspettativa o che rinunciano. b) In regime di ricovero, di day hospital e di day surgery: b1) individuale b2) d’équipe Tali attività in regime di ricovero, day hospital e day surgery compresi, sono caratterizzate dalla richiesta da parte dell’utente di prestazioni libero-professionali con contestuale scelta del professionista. Nella ipotesi b2), il professionista scelto diviene il Responsabile dell’équipe. Egli, in accordo con il Responsabile dell’unità operativa, procederà all’individuazione degli altri componenti che faranno parte dell’équipe, scegliendoli tra il personale medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico aventi diritto. La partecipazione all’équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell’ambito della disciplina di titolarità, fatto salvo quanto previsto all’art. 1, 3° capoverso del presente regolamento. Quanto alla tipologia di ricovero, si possono avere le seguenti fattispecie: - Ricovero in libera professione con richiesta di comfort alberghiero, con oneri a totale carico dell’utente, sia per il ricovero che per il comfort. - Ricovero in libera professione senza richiesta di comfort alberghiero, con oneri, a carico dell’utente, del solo ricovero. Sono esclusi dalla libera professione intramuraria in regime di ricovero gli interventi operatori per neoplasia, per i quali l’Azienda ULSS n. 4 si impegna a garantire la migliore équipe possibile ed una corsia preferenziale. Inoltre non può in alcun caso essere assoggettata al regime libero-professionale l’attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale su richiesta urgente e in ogni caso svolta dal personale in turno di guardia e di pronta disponibilità. Inoltre, non è consentita l’attività libero-professionale in costanza di ricovero nei servizi di emergenza e pronto soccorso, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, nei servizi di dialisi e per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie. I ricoveri chirurgici in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria programmata in sede di predisposizione di “budget”. Nei servizi di cui al punto precedente è consentita solo la libera professione ambulatoriale. L’attività libero professionale extramuraria è incompatibile con quella intramuraria e, così come disposto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 662/96 nonché dal comma 9, lettera b, e dal comma 11 dell’art. 7 della legge n. 448/98, non può essere svolta presso: - la struttura sanitaria di appartenenza; - le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza; - le strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente. 6 Articolo 4 Produttività ed impegno orario L’attività libero-professionale viene erogata nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali, secondo le previsioni di cui all’art.15-quinquies, comma 3, del Decreto Legislativo n.229/99, il quale stabilisce che l’attività libero-professionale non può comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La durata media dell’orario di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario (istituzionale più libero professionale) non può superare i limiti di cui al D. Lgs. 08.04.2003 n. 66. Le prestazioni che costituiscono il volume di attività istituzionale da comparare con il volume di attività libero-professionale sono solamente quelle per esterni, con esclusione di quelle derivanti dal pronto soccorso (codice rosso). L’attività istituzionale, quindi, è prevalente rispetto a quella libero-professionale e viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali. Devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipes. Con riferimento all’impegno orario si stabiliscono i seguenti criteri: - tutta l’attività libero-professionale viene svolta oltre l’orario contrattuale dovuto; - per le attività e prestazioni sotto specificate: a) attività di ricovero ordinario, di day hospital o day surgery, preventivamente concordate con il professionista proponente, b) attività dei servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio, ecc., che possono essere autorizzate e svolte anche all’interno del normale orario di servizio, viene individuato apposito tempario per recuperare poi, a posteriori, il debito orario dovuto. In alternativa al tempario, il debito orario potrà essere recuperato sulla base della formula sotto riportata. A R = ----------- X C B Dove: R = orario settimanale da recuperare A = orario settimanale dovuto espresso in minuti (38x60) = 2.280 B = media prestazioni settimanali in regime ordinario anno precedente C = numero prestazioni settimanali effettuate in attività libero-professionale anno precedente. L’attività libero professionale degli Psicologi verrà esercitata esclusivamente in fasce orarie di chiusura del relativo servizio di impiego. L’ULSS, con le modalità riportate negli articoli successivi, disciplina i casi in cui l’assistito può richiedere all’ULSS medesima che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda. Tale attività, naturalmente, deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro normale. 7 Articolo 5 Responsabilità L’attività libero-professionale intramuraria è da considerarsi giuridicamente a tutti gli effetti atto personale ed esclusivo degli operatori, richiedenti ed autorizzati, che la esercitano e non comporta, pertanto, alcuna responsabilità diretta ed indiretta dell’Amministrazione in ordine alle prestazioni rese. L’Amministrazione garantisce, ex art. 21 C.C.N.L. 03.11.2005 un’adeguata copertura assicurativa della RCT a tutti i dipendenti delle due aree, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 dei CC.CC.NN.L. dell’08.06.2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie di terzi, relativamente alla loro attività, salve le ipotesi di dolo o colpa grave. Anche per il personale di supporto la copertura assicurativa viene garantita dall’ULSS. Non è, invece, prevista la copertura INAIL. Articolo 6 Incompatibilità e limiti L’opzione in ordine al rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’ULSS nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza. Pertanto, al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a rapporto esclusivo, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo che la norma legislativa preveda l’autorizzazione da parte dell’azienda e l’autorizzazione sia stata concessa. Pertanto, coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’ULSS, e secondo i criteri e le modalità previsti dal presente regolamento. In generale, sono incompatibili con i compiti d’ufficio gli incarichi che possono generare un conflitto d’interessi con l’ULSS, nonché gli incarichi che vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza. Nello svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria non è consentito l’uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora in seguito all’effettuazione di una prestazione libero-professionale in regime ambulatoriale e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio si verifichi la necessità di ulteriori prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio, queste verranno erogate in regime ordinario con a carico dell’utente il pagamento del ticket, se dovuto, previa impegnativa del medico di medicina generale dell’assistito. E’ comunque facoltà dell’assistito optare, anche per le ulteriori prestazioni, per il regime libero-professionale, procedendo a scegliere i sanitari e/o l’équipe che dovranno eseguire la prestazione stessa; in tal caso si prescinde dall’impegnativa del medico di base dell’assistito, risultando sufficiente un’apposita prescrizione del professionista che ha effettuato la prima prestazione in regime liberoprofessionale. Qualora l’utente non sia in grado di esercitare l’opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o in mancanza dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. I dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo possono optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo e tale opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 8 Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 15-quater del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.. Art. 7 Trattamento economico L’ULSS provvede alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall’attività libero-professionale, così come definito nel presente regolamento, con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente. Tale assimilazione non è estesa agli specifici compensi attribuiti al personale che effettua attività di supporto all’attività libero – professionale fuori dell’orario di lavoro. Articolo 8 Condizioni per l’esercizio dell’attività L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L’attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. L’Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurata. L’attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell’Organismo di Verifica, di cui all’articolo 19 del presente regolamento, di norma ogni 6 mesi. L’attività libero professionale deve essere svolta al di fuori: 1. del normale orario di servizio; 2. delle assenze per malattie ed infortuni; 3. dei turni di pronta disponibilità e di guardia; 4. dell’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e congedi parentali; 5. dei permessi previsti dalla L. 104/92; 6. delle assenze dal lavoro per aspettative; 7. delle ferie aggiuntive per rischio radiologico ed anestesiologico; 8. dello sciopero; 9 9. delle sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale del comparto collocato tra le categorie A e Ds. Qualora l’attività libero professionale risulti essere prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda che valuterà, altresì, l’adozione degli opportuni e ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza dei dirigenti sanitari e del personale di supporto. Al fine delle opportune verifiche, il personale interessato è tenuto alla timbratura segna tempo (in entrata e in uscita) per l’attività libero professionale con codice dedicato. Qualora l’attività libero professionale non venga timbrata con il suddetto codice, situazione comunque da considerarsi eccezionale, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero può autorizzare la decurtazione di un tempo standard a prestazione in base al numero di prestazioni effettuate. Per l’attività libero professionale intramuraria in costanza di ricovero, nel caso di eventuale coinvolgimento di un professionista, precedentemente non previsto, che per ragioni eccezionali debba collaborare all’intervento, si procede a quantificare il debito orario da restituire in relazione a quanto rilevato dalla scheda attività degli interventi. Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. L’idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l’esercizio ordinario dell’attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l’attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali. La disponibilità dei posti letto per l’attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall’art. 12 del presente regolamento, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale qualora siano occupati tutti i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L’ULSS individua i predetti posti letto scegliendoli, preferenzialmente, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero. I posti letto, individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall’art. 2, comma 5, della Legge 28/12/95, n. 549. Il personale medico e non medico che, facente parte di una equipe, non aderisce alla libera professione, nonché il personale a rapporto non esclusivo, è tenuto all’attività diagnostica e assistenziale dei pazienti paganti nei limiti del normale orario di lavoro. Il personale del comparto che svolge attività di supporto diretto al di fuori dell’orario di servizio, ha diritto, a carico delle tariffe libero professionali, a specifici compensi secondo quanto previsto all’art. 13 del presente regolamento. In caso di mancato rispetto delle condizioni poste dal presente articolo, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale è sospesa dal Direttore Generale secondo le modalità previste all’art. 10. E’ confermato, per il personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e dal personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L’attività libero professionale ambulatoriale, sia individuale che d’équipe, deve essere svolta esclusivamente: 10 a) nei locali individuati, dalle ore 14,30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del sabato e giorni festivi. Eventuali deroghe alle fasce orarie saranno autorizzate solamente a fronte di motivate esigenze; b) con il rispetto delle classi di priorità U e B per i residenti concordate e attribuite al reparto o al Servizio; c) nei giorni di sabato e domenica qualora l’attività preveda l’utilizzo di grandi apparecchiature (RMN, TAC), o dopo le ore 19,00 qualora le apparecchiature siano libere da impegni istituzionali. 11 TITOLO II: MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE, DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO Articolo 9 Modalità di autorizzazione all’attività Libero Professionale Intramuraria I dirigenti medici e sanitari che optano per il rapporto esclusivo ed intendano esercitare la libera professione individuale o in équipe devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale. La richiesta dell’autorizzazione deve essere fatta su modulo indirizzato al Direttore Generale per il tramite del Direttore della struttura (Presidio Ospedaliero, Distretto, Dipartimento) di appartenenza, su cui vanno dichiarate: a) per l’attività ambulatoriale: (visite specialistiche e diagnostica strumentale) b) - disciplina in cui si intende esercitare attività; - le prestazioni e relativi codici secondo tariffario regionale; - la sede in cui si intende esercitare attività; - le modalità di svolgimento: orario e giorni; - l’eventuale composizione dell’équipe; - la tariffa delle prestazioni; - l’eventuale utilizzo di personale di supporto, con indicazione nominativa dello stesso; - l’eventuale utilizzo di strumentazioni ed apparecchiature; per l’attività di ricovero: - disciplina in cui si intende esercitare attività; - l’eventuale composizione dell’équipe con l’indicazione del capo équipe; - l’onorario del dirigente medico e dei componenti dell’équipe; - l’eventuale utilizzo di personale di supporto; - elenco dei DRG relativi alla tipologia degli interventi e/o ricoveri che si intendono effettuare in regime liberoprofessionale. L’autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale, che si avvale a tal fine del Servizio Personale, entro 30 giorni dal ricevimento in protocollo della richiesta, completa di: a. attestazione del Direttore dell’U.O. di appartenenza relativamente alla compatibilità della richiesta come previsto all’art. 10.2; b. attestazione del Direttore della struttura di appartenenza (Presidio Ospedaliero, Distretto, Dipartimento) relativamente alla compatibilità della richiesta come previsto all’art. 10.3. Articolo 10 Responsabilità e funzioni organizzative 1. Al Direttore Generale spetta: - il potere di indirizzo generale in materia di Libera Professione intramuraria, 12 - la stipulazione di accordi e convenzioni, - il rilascio o diniego di autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramuraria, al termine del procedimento previsto all’art. 9, - l’eventuale irrogazione, sentito l’Organismo di verifica di cui all’art. 19, di sanzioni a carico del dirigente medico, veterinario e sanitario che nell’esercizio dell’attività libero professionale non rispetti gli obblighi posti dalle disposizioni normative ed aziendali. Le sanzioni sono quelle sotto riportate: - richiamo scritto; - richiamo scritto con valutazione negativa nella scheda di valutazione individuale; - recupero dell’orario di attività libero-professionale “non timbrato” con orario di servizio e/o con eventuali ferie non godute; - limitazione dell’attività libero-professionale; - sospensione dell’autorizzazione all’attività libero-professionale. Questi ultimi due provvedimenti possono essere assunti anche in relazione a situazioni di emergenza o di eccezionali circostanze di natura epidemiologica. L’avvio del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni deve essere comunicato al diretto interessato con invito a presentare al Direttore Generale e all’Organismo di verifica le proprie osservazioni in merito alle irregolarità contestate. Le sanzioni dovranno riguardare l’area di espletamento dell’attività libero professionale, salvo non si accerti che l’infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. In tale ultimo caso dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui all’art. 31 e seguenti del CCNL 8.06.2000 in materia di verifica valutazione dei dirigenti. 2. Spetta ai direttori delle singole Unità Operative cui afferiscono i sanitari, singoli o in equipe autorizzati all’esercizio della libera professione intramuraria, la verifica che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo di attrezzature, posti letto) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali dell’Unità operativa di appartenenza dei sanitari interessati. 3. Spetta ai Direttori di Struttura (Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore di Distretto, Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero): a. la gestione degli aspetti organizzativi (individuazione spazi, orari e attrezzature/posti letto, informazioni all’utente, personale di supporto) b. la verifica che l’attività richiesta sia conforme alle disposizioni vigenti con riferimento alla disciplina proposta. 4. Spetta alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero: a. la verifica che l’attività richiesta sia conforme alle disposizioni vigenti con riferimento alle tariffe proposte; b. la gestione delle liste delle prenotazioni; c. la registrazione dell’attività ai fini del controllo gestionale e contabile, ferme restando le vigenti disposizioni a garanzia del rispetto del segreto professionale; d. la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate; e. la registrazione dell’elenco del personale di supporto eventualmente utilizzato e del relativo orario; f. la distribuzione delle quote; g. ogni altro aspetto di pertinenza amministrativa. 5. Spetta al Direttore del Servizio Personale: 13 a. la gestione, sulla risultanza dei dati forniti dalla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero, degli aspetti economico-contabili, fiscali, retributivi e contributivi, ivi compresa la gestione dell’orario. Il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari relative all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria è affidato al Collegio di direzione e/o all’Organismo di Verifica di cui all’art. 19 presente regolamento. Articolo 11 Verifica e Controlli Sono strumenti di verifica e controllo del rispetto, da parte del professionista interessato, del regolamento e, per quanto non previsto dallo stesso, della normativa vigente: a. la lista delle prenotazioni; b. la registrazione dell’attività, sia per finalità medico-legali ed assicurative, sia ai fini di controllo gestionale e contabile, ferme restando le vigenti disposizioni a garanzia del rispetto del segreto professionale; c. la rilevazione dell’orario di lavoro istituzionale effettuato per il tramite di sistemi oggettivi, per tutti i dirigenti, ivi compresi i dirigenti di struttura complessa. Per questi ultimi resta comunque fermo quanto stabilito dall’ art. 17 del C.C.N.L., stipulato l’8.06.2000, e quanto precisato dall’ARAN, in relazione alle disposizioni contenute in tale articolo, con nota prot. n. 1632 del 25 ottobre 2000; d. la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate; e. l’elenco del personale di supporto eventualmente utilizzato e del relativo orario. L’amministrazione dell’ULSS provvederà ad effettuare verifiche a campione fra il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria, in relazione ad eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, di effettuazione di prestazioni non autorizzate e non prenotate e di quanto altro possa risultare in contrasto con i principi espressi dalle norme di legge. 14 TITOLO III: SPAZI, PERSONALE DI SUPPORTO E PERSONALE DI COLLABORAZIONE Articolo 12 Individuazione degli spazi ambulatoriali e posti letto destinati alla L.P. intramuraria Nell’ambito dell’ULSS sono individuate idonee strutture e spazi distinti, da utilizzare per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale intramuraria. Nell’eventualità che i locali assegnati alla L.P. ambulatoriale e diagnostica strumentale, coincidano con quelli utilizzati per l’attività istituzionale, è prevista l’estensione oraria del loro utilizzo con orari distinti da quelli stabiliti per l’attività istituzionale. Gli spazi utilizzabili non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale. Inoltre, l’individuazione, l’organizzazione e la gestione dei posti letto destinabili all’attività libero professionale intramuraria di ricovero, saranno disciplinate sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti dalla Direzione Medica. La quota di posti letto da dedicare alla l.p. non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura. Articolo 13 Individuazione del personale di supporto alle attività libero professionali intramurarie L’Azienda provvede a fornire il personale di supporto per lo svolgimento dell’attività libero professionale, prioritariamente fuori dell’orario di servizio o, in subordine, in orario di servizio. L’attività di supporto alle prestazioni libero professionali è svolta sulla base di tariffe orarie scelte tra un minimo di € 31,00 e un massimo di € 40,00; tali tariffe si ritengono al netto degli oneri riflessi, Per i tecnici di radiologia utilizzati per le prestazioni con grandi apparecchiature, l’importo massimo può raggiungere il valore di € 50,00, tale importo si ritiene al netto degli oneri riflessi. Per la libera professione in costanza di ricovero la quota dell’eventuale personale di supporto è determinata in maniera omnicomprensiva in relazione ai singoli interventi o ricoveri autorizzati. La partecipazione, fuori dell’orario di lavoro, ad attività di supporto dell’attività libero professionale avviene su base volontaria. Il personale interessato dovrà aderire all’avviso indetto con cadenza annuale presentando apposita domanda e verrà individuato dal singolo professionista nell’ambito del relativo elenco aziendale. Per il personale di supporto che svolge attività fuori dell’orario di servizio è previsto un tetto orario massimo trimestrale individuale pari a 50 ore. La Direzione delle Professioni Sanitarie verifica il rispetto della predetta disciplina tramite l’elenco del personale aderente. L’attività libero professionale, svolta fuori orario di servizio, va sempre rilevata in entrata ed in uscita con timbratura e specifica causale con codice dedicato, sia per i dirigenti sanitari che per il personale di supporto diretto. Eventuali 15 deroghe devono essere esplicitamente autorizzate dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero o dal Direttore di Distretto o dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Articolo 14 Personale di collaborazione E’ personale di collaborazione il personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale. Si tratta di personale per il quale sussiste un nesso preciso, anche se non diretto, tra le mansioni e l’attività liberoprofessionale complessivamente esplicate nell’ULSS. Tale personale comprende: - il personale addetto alle prenotazioni; - il personale addetto alla riscossione delle tariffe; - il personale della Direzione Medica Ospedaliera o della struttura territoriale; - il personale della Direzione Amministrativa Ospedaliera; - per l’attività di ricovero, il personale dell’Unità Operativa in cui si svolge il ricovero; - il personale del Servizio Finanziario; - il personale del Servizio Risorse Umane; - il personale del Controllo di Gestione; - il personale del Servizio Informatico. La ripartizione del fondo dovrà tener conto del ruolo e dell’apporto quali-quantitativo all’attività libero professionale da parte di ciascun dipendente, individuato dal Responsabile delle singole unità operative. Per poter partecipare all’assegnazione delle quote, il dipendente non dovrà trovarsi, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, in situazione di debito orario. Il fondo si ritiene al netto degli oneri riflessi. Il personale che, nell’ambito del proprio lavoro, svolge compiti direttamente o indirettamente connessi con l’attività libero-professionale è tenuto a dare la propria collaborazione per il buon andamento del relativo esercizio. La collaborazione consiste nell’organizzazione e nella gestione dell’attività libero-professionale sotto l’aspetto sia amministrativo sia sanitario, nella vigilanza sulle modalità di esercizio ed in tutti gli altri compiti definiti dall’Organismo di Verifica. 16 TITOLO IV_- TARIFFE: CRITERI GENERALI Articolo 15 Tariffe ambulatoriali Le tariffe ambulatoriali non possono essere definite in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. Inoltre, devono essere remunerative di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall’azienda, evidenziando analiticamente le singole voci che le compongono e che si riportano di seguito: onorario del dirigente sanitario, definito in contraddittorio con i dirigenti interessati compenso per l’eventuale personale di supporto, come previsto dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria; costo per il personale collaborante (gestione prenotazioni, riscossioni, costi organizzativi per la programmazione dell’attività ecc.); costo di eventuali beni di consumo utilizzati, eventuale ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, costo per l’attività gestionale aziendale (locazione spazi, quota pulizie, energia elettrica, riscaldamento, ecc.) e quota per la copertura degli oneri riflessi del personale collaborante e del personale di supporto di cui agli artt. 13 e 14; quota per il personale della dirigenza medica e veterinaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte e della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; quota per il rimborso dell’ IRAP del dirigente sanitario; quota dell’onorario per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). Articolo 16 Tariffe per l’attività in costanza di ricovero L’attività libero professionale in regime di ricovero, day hospital e day surgery, deve tenere conto dei livelli di partecipazione alla spesa definita dalla Regione Veneto. Pertanto le voci tariffarie applicabili sono le seguenti: quota percentuale della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale (DRG), fissata dalla normativa vigente; onorario del dirigente scelto e dell’équipe; compenso per l’eventuale personale di supporto diretto, come definito nell’art. 13 del presente regolamento; quota per la copertura degli oneri riflessi del personale di supporto; quota da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie; quota da attribuire ai Dirigenti sanitari dei Servizi di diagnosi e cura non compresi nell’équipe; quota da destinare al personale che collabora indirettamente; quota per la copertura degli oneri riflessi del personale che collabora indirettamente; costo per eventuali consulenze, se richieste; quota per la copertura dei costi dell’ULSS per l’IRAP dei dirigenti sanitari. 17 costo del servizio alberghiero, se richiesto; quota dell’onorario per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). TITOLO V – PRENOTAZIONI Articolo 17 Prenotazione attività l.p. ambulatoriale Il sistema di prenotazione dell’attività libero professionale ambulatoriale è differenziato da quello per l’attività istituzionale: a tal fine è attivato un numero telefonico distinto da quello relativo al C.U.P., che accoglie le richieste e garantisce le prenotazioni dell’attività libero professionale, e viene incentivata la prassi della prenotazione telefonica in alternativa a quella allo sportello. Articolo 18 Prenotazione attività l.p. di ricovero Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero professionale può essere disposto su specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta. La prenotazione si effettua mediante la presentazione del modulo di richiesta di prestazioni libero professionali, con eventuale camera a pagamento, alla Segreteria del Reparto interessato, che è tenuta ad informare il paziente sulla possibilità di ottenere un ricovero istituzionale. Qualora, in costanza di ricovero, si verifichi la necessità, a seguito dell’insorgere di complicanze del quadro clinico che danno adito ad ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in regime ordinario e senza aggravio di spesa per l’utente. In caso di trasferimento interno di un paziente che abbia chiesto la libera professione, l’esercizio della stessa si intende limitato all’Unità Operativa di accoglimento a meno che il paziente non richieda nuovamente di avvalersi dell’esercizio della libera professione anche dei Medici dell’Unità Operativa in cui viene trasferito. In tal caso, previa opportuna informazione sui costi, dovrà essere integrato il deposito cauzionale relativo. Qualora l’utente non sia in grado di esercitare l’opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o, in mancanza, dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. Sono escluse, in ogni caso, dall’opzione le prestazioni in Emergenza e Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, Unità Coronariche e nei Servizi di Rianimazione e Dialisi. Nel caso in cui il paziente chieda consulti a medici dell’ULSS appartenenti a discipline diverse da quella del ricovero, valgono le condizioni tariffarie previste per l’attività libero-professionale ambulatoriale. Qualora il medico cui viene chiesto il consulto non abbia optato per il rapporto esclusivo, la prestazione dovrà comunque essere effettuata e la tariffa sarà incamerata dall’Amministrazione. Il richiedente deve essere in ogni caso preventivamente informato dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Il preventivo di spesa predisposto dalla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero, su richiesta del medico prescelto, deve contenere: - l’importo della tariffa; 18 - l’eventuale quota alberghiera; - il costo di eventuali consulenze richieste nominativamente. Nel caso in cui il paziente, d’intesa con il medico prescelto, preferisca avvalersi, in corso di degenza, dell’opera di uno specialista di sua fiducia, nominativamente indicato tra quanti operano presso l’Azienda, dovrà firmare l’apposito modulo “Richiesta di consulenza” recante l’indicazione dell’onorario previsto. Dopo la dimissione il paziente, o chi per esso, sarà tenuto al pagamento della fattura relativa al trattamento ricevuto e secondo la modalità concordata nel preventivo dallo stesso sottoscritto all’atto della prenotazione. Le tariffe devono rispettare i principi generali, di cui all’articolo 16 del presente regolamento. 19 TITOLO VI – ORGANISMO DI VERIFICA Articolo 19 Organismo di verifica 1. E’ istituito, con provvedimento formale, un apposito organismo di verifica a composizione paritetica costituito da quattro rappresentanti dell’Azienda e da quattro rappresentanti designati dalle OO.SS. della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, maggiormente rappresentative. Le funzioni di coordinamento della Commissione sono esercitate dal Direttore Sanitario o suo delegato. 2. L’organismo svolge i seguenti compiti: a) controllo e valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria inviati dal servizio Controllo di Gestione e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo sul rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipes , che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati; b) segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramuraria; c) proposta al Direttore Generale dei provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del suo regolamento; d) espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all’irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti; e) parere al Direttore Generale sulla proposta dallo stesso avanzata per l’adozione di provvedimenti anche riguardanti la sospensione dell’attività libero professionale intramuraria, ove si manifestino varianti quali quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime libero professionale. 3. L’organismo viene convocato almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale. Tale relazione deve essere trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale a cura dello stesso Direttore Generale. 20 TITOLO VII – NORME GENERALI Articolo 20 Trattamento dei dati personali Il dipendente che svolge attività libero professionale intramuraria è individuato quale responsabile del trattamento dei dati effettuati in tale attività, così come disposto dall’attuale Regolamento Aziendale sulla Privacy. La struttura competente in merito alla gestione dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI) deve inserire, nell’atto di autorizzazione a tale attività, la nomina a responsabile del trattamento del dipendente interessato, il quale dovrà provvedere a nominare eventuali incaricati. Eventuali variazioni e modifiche che potranno avvenire nel testo del suddetto regolamento, anche a seguito di indicazioni regionali, modificheranno automaticamente il presente atto organizzativo. Articolo 21 Verifica annuale Il Direttore Generale verificherà annualmente, con il Consiglio dei Sanitari e le OO.SS., uno specifico programma per il rinnovo delle attrezzature, tenendo conto, altresì, dell’entità delle entrate derivanti dall’ALPI e dell’attività aziendale a pagamento. In tale sede verrà concordata in via preventiva la finalizzazione di una parte delle stesse per attrezzature afferenti le équipes che determinano tali entrate. Articolo 22 Medici convenzionati Il presente atto aziendale si applica anche ai soggetti titolari di convenzione nei confronti dei quali i rispettivi AA.CC.QQ.NN. prevedono il diritto allo svolgimento alla libera professione intramuraria. L’applicazione avviene per gli istituti, le modalità e le procedure che siano compatibili con il diverso rapporto di lavoro dei convenzionati. 21 TITOLO VIII – ATTIVITA’ LIBERO - PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME AMBULATORIALE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI Articolo 23 Tariffe e modalità di ripartizione La tariffa, relativa all’attività libero professionale ambulatoriale, è riferita alla singola prestazione, come individuata nel nomenclatore tariffario regionale, ovvero a gruppi integrati di prestazioni. Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’azienda e non possono essere inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria. L’Amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei Dirigenti, finalizzate alla riduzione di tempi di attesa, ai sensi dell’art. 3, comma 13 del D.Lvo. 124/1998. La tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. compenso per l’eventuale personale di supporto diretto; 3. quota a copertura dei costi diretti (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, e quota a copertura degli oneri riflessi del personale del personale collaborante e di supporto, ecc.), calcolata sulla tariffa al netto dei costi di cui al punto 2, pari al: • 10% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi la sola visita; • 15% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi visita più prestazione diagnostica strumentale o di laboratorio o solo prestazione di diagnostica strumentale o di laboratorio; • 25% della tariffa della prestazione, nel caso di prestazione strumentale che comporti l’utilizzo di grandi apparecchiature; 4. quota del 5% della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14. 5. quota del 5% per fondo perequazione medici, calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di costo di cui ai punti 2, 3 e 4,; 6. quota del 8,5% per costi IRAP, calcolata sull’onorario del dirigente; 7. quota del 5% calcolato dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). 22 TITOLO IX – ATTIVITA’ LIBERO - PROFESSIONALE PER RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA Articolo 24 Definizione e modalità di esercizio Si considerano attività professionali a pagamento richieste da terzi all’ULSS al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, le prestazioni richieste e concordate con i propri dipendenti, ad integrazione delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico. Tale strumento deve permettere all’ULSS di fronteggiare le situazioni delle liste di attesa, inaccettabili a seguito di carenza di organico in alcune specialità, oltre che concorrere, attraverso l’acquisizione di ulteriori prestazioni, alla realizzazione di programmi e progetti definiti a livello aziendale. Condizione necessaria all’utilizzo dello strumento di cui sopra, risulta essere la preliminare negoziazione, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle èquipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e ai relativi tempi di attesa. Tali volumi devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato, secondo le previsioni dell’articolo 16 di cui al CC.CC.NN.L. 1998-2001. Il ricorso alle prestazioni integrative di cui trattasi dovrà, comunque, avvenire nel rispetto dei tetti di spesa programmati nel bilancio economico di previsione approvato dalla Regione in sede di visto di congruità, o comunque definiti dalla Regione. Se le prestazioni si motivano con la carenza di organico, i costi a carico dell’ULSS non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio di previsione per il personale, approvato dalla Regione. 23 TITOLO X - ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL’AZIENDA Articolo 25 Definizione e modalità di esercizio L’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’ULSS e svolta, fuori dell’orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività liberoprofessionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai CC.CC.NN.L.. L’attività resa per conto dell’ULSS all’esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. L’attività è disciplinata dalla determinazione dei seguenti criteri direttivi: a) limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; b) entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza; c) modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Articolo 26 Tariffe La tariffa dell’attività di cui al punto precedente svolta all’interno delle strutture aziendali è determinata secondo i seguenti criteri: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. compenso per l’eventuale personale di supporto diretto; 3. quota a copertura dei costi diretti (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiatura e quota a copertura degli oneri riflessi del personale del personale collaborante e di supporto ,ecc.) pari al: 10% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi la sola visita; 15% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi visita più prestazione diagnostica strumentale o di laboratorio o solo prestazione di diagnostica strumentale o di laboratorio; 25% della tariffa della prestazione, nel caso di prestazione strumentale che comporti l’utilizzo di grandi apparecchiature; 4. quota del 5% della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14. 5. quota del 5% per fondo perequazione medici, calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di costo di cui ai punti 2, 3 e 4,; 6. quota del 8,5% per costi IRAP, calcolata sull’onorario del dirigente sanitario; 24 7. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). Qualora l’attività sia prestata all’esterno delle strutture aziendali la tariffa viene determinata secondo i seguenti criteri: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. quota del 5% della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14. 3. quota del 33% del compenso per il personale collaborante di cui al punto 2 a copertura della quota degli oneri riflessi; 4. quota del 5% per fondo perequazione medici, calcolata sulla differenza tra la tariffa e la quote di costo di cui al punto 2 e 3; 5. quota del 8,5% per costi IRAP, calcolata sull’onorario del dirigente sanitario; 6. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). 25 TITOLO XI - ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE IN REGIME DI RICOVERO Articolo 27 Norme generali Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. L’idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l’esercizio ordinario dell’attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l’attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali. La disponibilità dei posti letto per l’attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall’art. 12 del presente regolamento, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L’ULSS individua i predetti posti letto scegliendoli, preferenzialmente, tra le stanze con trattamento alberghiero differenziato. I posti letto in questione possono essere utilizzati anche a favore di pazienti che richiedono il ricovero ospedaliero con il solo trattamento alberghiero. I Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, in accordo con la Direzione Medica Ospedaliera, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie. Si conferma che non è consentita l’attività libero-professionale in costanza di ricovero per gli interventi operatori per neoplasia. Inoltre, non è consentita l’attività libero professionale in costanza di ricovero nei servizi di emergenza e pronto soccorso, di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione, nei servizi di dialisi e per altre tipologie in relazione alla peculiarità delle patologie. I ricoveri chirurgici in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria programmata in sede di predisposizione di “budget”. I posti letto, individuati per l’attività libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall’art. 2, comma 5, della Legge 28/12/95, n. 549. Art. 28 Modalità di esercizio L’attività libero-professionale in regime di ricovero, erogata su richiesta scritta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risultino la conoscenza da parte dello stesso delle modalità di ricovero e del costo delle prestazioni liberoprofessionali richieste, è svolta in forma individuale o in équipe e si riferisce, esclusivamente, alla prestazione professionale richiesta, restando garantito al cittadino il ricovero secondo le modalità ordinarie. Il paziente deve essere prima visitato in regime ordinario o libero-professionale presso l’ambulatorio e, in tale occasione, devono essere formati i piani diagnostico-terapeutici ed individuata l’eventuale équipe. Il paziente deve essere, in ogni caso, preventivamente informato dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere e dovrà sottoscrivere il modulo preventivo di spesa contenente una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento ed un analitico preventivo di spesa sulla base delle tariffe autorizzate elaborato dagli uffici competenti. 26 Nell’istanza, redatta su apposito modulo, deve essere indicata la prestazione e l’impegno del richiedente a versare quanto dovuto sulla base delle seguenti modalità: - una cauzione pari al 80% della tariffa complessiva, calcolata sulla base del DRG di ingresso all’atto del ricovero; - il saldo al momento della dimissione. Le prenotazioni si effettuano presso la segreteria del reparto interessato attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazioni libero-professionali. Le prenotazioni e le liste d’attesa vengono tenute dalla suddetta segreteria la quale, mensilmente, provvede a comunicare i tempi di attesa distinti per tipologia di ricovero al Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera. Ciò consente di verificare, periodicamente, il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale. Lo stesso ufficio di segreteria provvede a formare – sulla base delle richieste ricevute – una lista di prenotazione secondo i seguenti criteri: a) ordine cronologico di presentazione, b) previsione del numero massimo di pazienti per ciascun medico di fiducia, c) ricovero contemporaneo di un numero massimo programmato di pazienti per titolare (salvo il caso di inesistenza di lista d’attesa). La richiesta delle camere a pagamento deve essere rivolta direttamente dal paziente all’ufficio accettazione. E’ ammessa da parte del cittadino la scelta del regime libero-professionale ancorché fatta nel corso del ricovero, mentre non è possibile il trasferimento dal regime libero-professionale al regime ordinario. In tal caso l’onere a carico del paziente sarà proporzionale al periodo trascorso in regime libero-professionale. Ferma restando la facoltà di designazione individuale del medico di fiducia da parte del cittadino, la scelta del regime libero-professionale riguarda l’intera équipe medica di competenza (il cittadino non può esigere assistenza medica esclusivamente dal medico prescelto 24 ore su 24) ed è estesa all’equipe dei servizi coinvolti. Il ricoverato che, in prima persona o per tramite di uno dei soggetti stabiliti, esca contro il parere del sanitario prescelto, sarà, comunque, tenuto a pagare il costo preventivato all’atto del ricovero, fatto salvo ogni ulteriore onere aggiuntivo nel caso che per il prolungamento eventuale della degenza non sia tenuto a corrispondere ulteriori somme fino a completa estinzione del debito. Art. 29 Ulteriori prestazioni Qualora, in costanza di ricovero, si verifichi la necessità, a seguito dell’insorgere di complicanze del quadro clinico, di ulteriori prestazioni, queste verranno erogate in regime ordinario e senza aggravio di spesa per l’utente. In caso di trasferimento interno di un paziente che abbia chiesto la libera professione, l’esercizio della stessa si intende limitato all’Unità Operativa di accoglimento a meno che il paziente non richieda nuovamente di avvalersi dell’esercizio della libera professione anche dei Medici nell’Unità Operativa in cui viene trasferito. In tal caso, previa opportuna informazione sui costi, dovrà essere integrato il deposito cauzionale relativo. Qualora l’utente non sia in grado di esercitare l’opzione, la stessa potrà essere effettuata dal coniuge o, in mancanza, dagli ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado. Sono escluse, in ogni caso, dall’opzione le prestazioni 27 attinenti i Servizi indicati nell’articolo 27 del presente regolamento. Nel caso in cui il paziente chieda consulti a medici dell’ULSS appartenenti a discipline diverse da quella del ricovero, valgono le condizioni tariffarie previste per l’attività libero-professionale ambulatoriale. Qualora il medico cui viene chiesto il consulto non abbia optato per il rapporto esclusivo, la prestazione dovrà comunque essere effettuata e la tariffa sarà incamerata dall’Amministrazione. Art. 30 Tariffe Le tariffe per l’attività libero professionale in regime di ricovero sono determinate secondo i seguenti criteri: 1. quota pari al 30% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del S.S.N., qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 28, primo comma, della legge 488/99, ovvero quota pari al 75% della tariffa prevista come sopra, qualora ricorrano le fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo di legge; 2. onorario del dirigente sanitario scelto, comprensivo sia dell’onorario dell’équipe dell’U.O. di appartenenza che dei servizi e degli anestesisti, se richiesti; 3. quota comprensiva per l’eventuale personale di supporto diretto di cui all’art 13; 4. 33% del compenso per il personale di supporto, di cui al punto 3 a copertura della quota degli oneri riflessi; 5. quota pari al 5% della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14 del presente regolamento, calcolato sulla differenza ; 6. 33% del compenso per il personale collaborante di cui al punto 5 a copertura della quota degli oneri riflessi; 7. quota pari al 5% per il fondo perequazione medici, calcolato sulla differenza tra la tariffa e le quote di costo di cui ai punti 1., 3., 4, 5 e 6; 8. quota pari all’8,5% dell’onorario per la copertura dei costi per l’IRAP; 9. quota connessa all’eventuale scelta del trattamento alberghiero differenziato; 10. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012); Se il ricovero supera, quanto alla degenza, la media standard regionale, verrà applicata una maggiorazione, per ciascun giorno di ulteriore ricovero, pari ad € 103,29. Tale importo sarà introitato dall’Amministrazione a copertura delle spese generali. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato in libera professione, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, come per i ricoveri ordinari, sono remunerate dalla tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero e, pertanto, non sono soggette ad ulteriore partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica aperta al momento del ricovero. Art. 31 Modalità di ripartizione In caso di libera-professione svolta in équipe, nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicata dal Responsabile del Servizio interessato, e sottoscritta dai componenti, la quota da ripartire fra i singoli componenti che hanno optato per la libera professione intramuraria. In caso di omessa comunicazione da parte dell’équipe circa le modalità di ripartizione dei compensi al suo interno, la quota della tariffa verrà ripartita in parti uguali fra tutti i professionisti componenti l’équipe stessa. 28 Art. 32 Orario L’attività svolta in regime libero-professionale, di norma, viene rilevata secondo la timbratura funzionale. Qualora l’attività libero-professionale in regime di ricovero venga svolta entro le fasce orarie di ordinaria attività, per esigenze tecniche e funzionali connesse all’organizzazione delle attività aziendali, nella richiesta di autorizzazione dovrà essere indicato l’impegno a rendere l’orario aggiuntivo per il recupero delle ore di servizio dovute per l’attività libero-professionale, da stabilirsi in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa e con il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero compatibilmente con i piani di lavoro prefissati per l’équipe o il singolo operatore. In particolare, l’attività chirurgica in regime libero-professionale deve essere espletata o in coda alle sedute ordinarie o in sedute operatorie aggiuntive dedicate e pianificate, il tutto in accordo con il Responsabile dell’U.O., sentito il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, e comunque deve essere effettuata al di fuori dell’orario di lavoro. Art. 33 Equipe di libera professione Il Responsabile dell’équipe è il Dirigente Sanitario individuato dall’utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto sanitario procederà, in accordo con il Responsabile dell’Unità Operativa, all’individuazione degli altri componenti che faranno parte dell’équipe di libera professione scegliendoli tra il personale medico, dirigente non medico, tecnico ed infermieristico. La composizione dell’équipe e del personale di supporto dovrà essere comunicata alla Direzione Medica e alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero. Tutti i Dirigenti Sanitari di ciascuna Unità Operativa possono accedere al ruolo di Responsabile di équipe di libera professione. La partecipazione all’équipe, a qualunque titolo, è consentita solo ed esclusivamente nell’ambito della disciplina di titolarità. In nessun caso possono far parte dell’équipe di libera professione medici non dipendenti dell’ULSS. Viene riconosciuta al paziente o al suo legale rappresentante la facoltà di scegliere, all’atto del ricovero, anche l’anestesista. I Dirigenti Medici, afferenti ad un’équipe che svolge attività libero-professionale in costanza di ricovero, che rifiutano di partecipare a detta attività, sono comunque tenuti all’attività di diagnosi e cura dei ricoverati in regime liberoprofessionale, nei limiti del normale orario di lavoro ed i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell’équipe. 29 TITOLO XII - ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Articolo 34 Modalità di esercizio e tariffe L’attività professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria operante nel Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità e l’offerta complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale. Per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell’utente, sia di prestazioni richieste da parte dell’ULSS, ad integrazione delle attività istituzionali secondo l’art.2, comma 5, del DPCM 27.3.2000. In ambedue le tipologie, l’attività l.p. può essere resa sia in forma individuale che in forma d’équipe, anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del comparto. L’attività libero-professionale deve essere compatibile con l’etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari dell’ULSS svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun Dirigente l’incompatibilità viene accertata individualmente dal Direttore Generale dell’ULSS, correlando l’attività oggetto di libera professione con i compiti d’istituto del richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell’effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato. La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali d’affezione per quanto concerne l’assistenza zooiatrica da parte dei Medici Veterinari; o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D.Lg.vo 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei Medici competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell’idoneità alla guida da parte dei Medici Certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall’art.15 quinquies, comma 2,lettera d), del D.Lg.vo n.502 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di norma, l’equa partecipazione dei componenti l’èquipes interessate. Se detta attività viene svolta all’interno delle strutture dell’ULSS, la tariffa viene determinata come segue: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. compenso per l’eventuale personale di supporto diretto; 3. quota a copertura dei costi diretti (riscaldamento, pulizie, energia elettrica, beni di consumo utilizzati, ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, e a copertura della quota degli oneri riflessi del personale del personale collaborante e di supporto ,ecc.) pari al: • 10% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi la sola visita; • 15% della tariffa della prestazione, nel caso la prestazione riguardi visita più prestazione diagnostica strumentale o di laboratorio o solo prestazione di diagnostica strumentale o di laboratorio; 4. quota del 5% d della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14. 5. quota del 5% per fondo perequazione medici, calcolata sulla differenza tra la tariffa e le quote di costo di cui ai punti 2 3 e 4,; 30 6. quota del 8,5% per costi IRAP, calcolata sull’onorario del dirigente sanitario; 7. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). Nel caso di attività L.P. svolta dai veterinari, alle voci sopra descritte vanno aggiunte: 8. quota pari al 2% calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 per ritenute ENPAV; 9. quota pari al 20% calcolata sugli importi di cui 1,2,3,4,5, 6, 7 e 8 per IVA, in quanto dovuta. Se, invece, detta attività è svolta fuori delle strutture dell’ULSS, la tariffa è determinata come segue: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. quota del 5% d della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14; 3. quota del 5% per fondo perequazione medici, calcolata sulla differenza tra la tariffa e la quota di costo di cui al punto 2 e 5; 4. quota dell’ 8,5 % dell’onorario a copertura dei costi per IRAP; 5. 33% della quota del compenso del personale collaborante a copertura degli oneri riflessi; 6. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). Nel caso di attività L.P. svolta dai veterinari, alle voci sopra descritte vanno aggiunte: 7. quota pari al 2% calcolata sugli importi di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 per ritenute ENPAV; 8. quota pari al 20% calcolata sugli importi di cui 1,2,3,4, 5, 6 e 7 per IVA, in quanto dovuta. 31 TITOLO XIII - ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O MEDICO COMPETENTE Articolo 35 Modalità di esercizio e tariffe L’attività libero-professionale in qualità di specialista in medicina del lavoro o di medico competente esercitata nell’ambito delle attività previste dal Decreto Legislativo 626/1994, viene svolta dai medici, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti all’attività di prevenzione di cui all’art. 59 del C.C.N.L. 1998/2001-Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. L’attività viene svolta negli ambulatori delle ditte richiedenti, quindi all’esterno della struttura ULSS, per il pieno adempimento della legge 626/94. Per gli adempimenti della stessa legge 626, secondo la fattispecie sopra evidenziata, possono essere autorizzati anche altri specialisti, quali appartenenti alle discipline di laboratorio analisi, ORL, oculistica. Per la tipologia di attività libero professionale di cui sopra, le tariffe sono determinate come segue: 1. onorario del dirigente sanitario che svolge la libera professione; 2. 5% d della tariffa della prestazione per il personale collaborante di cui all’art. 14; 3. 33% della quota del compenso al personale collaborante a copertura degli oneri riflessi; 4. 5% per il fondo perequazione medici, calcolato sulla differenza tra la tariffa e la quota di costo di cui al punto 2 e 3; 5. 8,5% dell’onorario a copertura dei costi per IRAP; 6. quota del 5% dell’onorario netto per il Fondo prevenzione ovvero riduzione delle liste d’attesa” (ai sensi dell’art.1, comma 4 lettera C della legge n. 120 del 3 agosto 2007, cosi come modificata dall’art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legge 158/2012 come convertito dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012). 32 TITOLO XIV - ATTIVITA’ DI CONSULENZA, DI CONSULTO E A DOMICILIO Articolo 36 Modalità di esercizio e tariffe L’attività di consulenza richiesta all’ULSS da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art.55, lett. c dei CC.CC.NN.L. della dirigenza medica e veterinaria e delle altre professionalità della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo , tecnico e professionale – quadriennio 1998-2001, da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) in servizi sanitari di altra ULSS o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - limiti orari minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di sevizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; - entità del compenso dovuto al Dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro, e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori dalla struttura di appartenenza; b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio- sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini: - durata della convenzione, - natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - limiti di orario dell’impegno, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; - entità del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l’attività di istituto. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all’ULSS che provvede ad attribuirne il 95% al Dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo all’avvenuto pagamento, previa trattenuta delle quote dell’ 8,5% per recupero costi per IRAP e del 5% per fondo perequazione medici. Rientra nell’attività disciplinata dal presente articolo anche l’attività di certificazione medico-legale resa dall’ULSS per conto dell’Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione. Il compenso per le certificazioni INAIL deve affluire all’Azienda che, dopo avere provveduto al recupero dei costi diretti ed indiretti sostenuti, calcolati anche in modo forfetario, nonché al calcolo dell’utile aziendale nella misura del 5%, provvederà ad attribuirne il restante al personale dirigente e al personale di supporto, previa trattenuta delle quote dell’8,5% per recupero costi per IRAP e del 5% per fondo perequazione medici. L’attività di consulto è resa esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell’orario di servizio. I consulti possono essere prestati sia in favore di pazienti ricoverati all’interno dell’ULSS che all’esterno, qualora richiesti da 33 altra Azienda, Istituzione o enti anche privati, escluse, in ogni caso, le strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente. Per consulto si intende la prestazione, avente le caratteristiche della singolarità, unicità ed occasionalità, il cui oggetto consiste nella cessione delle sole conoscenze scientifico professionali della disciplina di appartenenza, richieste da singoli utenti o da altra azienda al dirigente od ad una equipe individuata presso strutture di altra azienda sanitaria pubblica o privata non accreditata. Il consulto non può superare, di norma, le 10 prestazioni per anno, nel rispetto del limite massimo di attività di ciascun dirigente. La tariffa della prestazione di cui sopra viene pagata dall’utente previo invio a domicilio della relativa fattura. L’assistito può anche chiedere all’ULSS che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell’orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’ULSS. La tariffa della prestazione di cui sopra viene pagata dall’utente previo invio a domicilio della relativa fattura. 34 TITOLO XV – SPERIMENTAZIONI E TRIALS CLINICI Articolo 37 Modalità di esercizio Le sperimentazioni ed i trias clinici, attivati tramite contratto tra l’Azienda ULSS ed il soggetto esterno richiedente, sono compresi tra le attività aziendali a pagamento, di cui seguono la disciplina prevista nel presente regolamento. Il personale dirigente sanitario, interessato allo svolgimento di quanto indicato al precedente comma, è remunerato tramite l’istituto dell’attività libero professionale intramuraria. L’attività di indagine epidemiologica, statistica o per qualunque altra finalità, richiesta da terzi a dirigenti medici con elaborazioni di dati di proprietà o di possesso dell’azienda, qualora rientri tra le finalità di quest’ultima ed avvenga su pagamento dell’incarico professionale, può essere autorizzata considerandola come attività aziendale a pagamento. Il personale del comparto che, eventualmente, collabora direttamente fuori orario di servizio è remunerato con le modalità concordate con le OO.SS. relative al personale di supporto all’attività libero professionale intramuraria. 35 TITOLO XVI – NORMA FINALE Articolo 38 Norma di rinvio Per quanto non compreso o normato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore, agli atti nazionali e regionali. 36