11 2016 dichiarazione iva entro il 29 febbraio vantaggi

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11 2016 dichiarazione iva entro il 29 febbraio vantaggi
Periodico informativo n. 11/2016
Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02. I vantaggi
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo, Le evidenziamo che la
presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il 29.02.2016 (il 28.02 cade di
Domenica) consente di ottenere numerosi vantaggi. Presentando la Dichiarazione
IVA in forma autonoma entro il 29.02 si potrà ottenere il vantaggio di poter utilizzare
in compensazione il credito IVA 2015 già a partire dal 16.03. 2016.
Utilizzo credito IVA 2015
La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari limitazioni.
In particolare:
→ la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod.
F24, per importi superiori a € 5.000 annui:
può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti
dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale;
→ per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000
annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un
soggetto abilitato.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Tabella riepilogativa
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2015
utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante
dalla dichiarazione annuale.
Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la
dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Utilizzo
Dunque dal
01.01.2016 possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA
superiore a annuale fino all’ammontare di € 5.000.
€ 5.000
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA
2015.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a €
15.000, la Dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di
conformità.
Utilizzo pari
o inferiore a
€ 5.000
In presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000
non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono
applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti
tributari/previdenziali.
Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 29.02: i vantaggi
La presentazione della Dichiarazione IVA autonoma entro il 29.02.2016 (il 28.02
cade di Domenica) consente di ottenere numerosi vantaggi, con particolare riferimento
alla possibilità:
di evitare l’obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA ed evitare
possibili sanzioni in caso di comunicazione omessa o con dati incompleti o non
veritieri;
anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore ad € 5.000,00
(per quelli superiori a 15.000,00 è necessaria l’apposizione del visto di conformità
in dichiarazione);
anticipare utilmente il momento di presentazione della Dichiarazione annuale
IVA, per richiedere il rimborso del credito;
inoltre, in caso di “errori” nella Dichiarazione annuale, è possibile ravvedersi entro il
30 settembre 2016 presentando una dichiarazione correttiva nei termini.
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Ciò che si vuole evidenziare è:
che mentre la presentazione della Dichiarazione IVA in forma autonoma effettuata
a partire dal 01.03.2016 non consente di evitare di presentare la Comunicazione
annuale dati IVA e anticipare l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi
eccedenti la soglia dei 5.000,00 euro al 16.03.2016;
presentando la Dichiarazione IVA entro il 29.02 si potrà utilizzare il credito IVA già a
partire dal 16.03.
Per i soggetti “non a rischio” è altresì possibile anticipare l’ottenimento del rimborso
del credito IVA per importi superiori ad euro 15.000,00. A tal fine, sarà necessario che la
dichiarazione sia munita del visto di conformità e che vengano attestate nel rigo VX4 della
Dichiarazione IVA la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma ed inoltre il
tempestivo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Sarà altresì necessario
attestare l’operatività della società.
L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla
dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo
restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Si evidenzia
inoltre che la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le
compensazioni e per i rimborsi.
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna 27 gennaio 2016
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