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IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’
L'obbligo del certificato di Agibilità Enpals esiste dal 1947, mentre solo dal 2000 una convenzione tra Enpals
e Siae dà facoltà a quest’ultima di verificare e controllare sul territorio la regolarità delle prestazioni
artistiche.
In pratica chi svolge attività lavorativa artistica nel settore spettacolo in Italia, salvo rare eccezioni, ha
l’obbligo di essere iscritto all’Enpals e di avere il certificato di Agibilità che di norma è richiesto dal datore di
lavoro.
Nel caso di formazioni artistiche consolidate il datore di lavoro è la formazione stessa che quindi ha l’obbligo
di regolarizzarsi costituendosi in forma associativa, con tutti gli oneri del caso. La forma più conveniente
è quella di società cooperativa.
L’obbligo di rispettare tutte le norme del lavoro anche nel settore spettacolo è tassativo anche
per qualsivoglia tipo di associazione, comprese le associazioni non profit.
Colui che percepisce un compenso per una prestazione artistica nello spettacolo è un lavoratore dello
spettacolo e deve agire tramite certificato d’agibilità ENPALS, anche se si tratta di secondo o terzo
lavoro. Secondo la legislazione oggi vigente ogni lavoratore è assoggettato a contributi e tasse per ogni
lavoro che svolge. Chi svolge attività di spettacolo come secondo lavoro, qualora percepisca un compenso,
non è un dilettante ma un lavoratore dello spettacolo. Secondo la legge il dilettante è colui che non
percepisce alcun compenso. Egli può percepire soltanto rimborsi spese, purchè documentati voce per voce a
piè di lista. Il rimborso spese forfetario è considerato compenso.
Nel caso di musicisti singoli è il datore di lavoro (organizzatore, locale, ecc…) che ha l’obbligo di richiedere il
certificato di agibilità, prassi che avviene molto raramente. Solitamente questi organizzatori fanno lavorare
solo chi ha già un proprio certificato di agibilità in quanto gestire l’enpals è un adempimento complicato e
difficile anche per i commercialisti e i consulenti in genere. Dal 1 gennaio 2004 anche l’artista singolo può
ottenere il certificato di agibilità direttamente come datore di lavoro di se stesso. Egli deve avere una
partita IVA, deve rilasciare una fattura corrispondente alla sua prestazione (più IVA) e il gestore deve
trattenergli la ritenuta d’acconto.
Aderendo ad una associazione o a una cooperativa, esse stesse diventano il datore di lavoro dei propri soci,
quindi tutte le pratiche ENPALS, iscrizione e versamento dei contributi sono gestite direttamente dalle stesse.
Per il lavoro dell’artista la cooperativa (o l’associazione) emetterà regolare fattura sul cui importo poi
verranno versati i contributi e tutti gli oneri fiscali e previdenziali tipici di ogni lavoratore.
Solo lavorando in regola e versando regolarmente contributi e tasse a norma di legge si può dare dignità
lavorativa alla categoria degli artisti. Solo in questo modo essi possono godere dei privilegi tipici dei
lavoratori dipendenti potendo usufruire di assegni familiari, indennità di maternità, indennità di
disoccupazione etc.
I dilettanti autentici possono essere esonerati ma non devono danneggiare il lavoro dello spettacolo,
attraverso la cosiddetta concorrenza sleale; a maggior ragione quando essa mette a repentaglio
le possibilità di lavoro e le prospettive future dei giovani artisti.