Profilatura della clientela
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Profilatura della clientela
INDIRIZZO E CONTROLLO - GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITÀ POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA AI FINI MIFID Destinatari: Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Mantova Data ultimo aggiornamento: 31/10/2014 Data di prima pubblicazione: Codice Documento: Redazione a cura di: Organizzazione Validazione a cura di: Funzione Audit e Compliance Approvazione a cura di: Funzione Mercato Emanazione a cura di: Organizzazione GRUPPO BIPIEMME – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. Indice PREMESSA ............................................................................................................................................ 4 A. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ......................................................................................................................4 B. DEFINIZIONI ...........................................................................................................................................................4 C. ADEMPIMENTI NORMATIVA ESTERNA ........................................................................................................................6 D. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI INDIRIZZO .........................................................6 E. AGGIORNAMENTO STORICO NORMATIVO ...................................................................................................................6 POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA.............................. 7 1 CRITERI GENERALI .................................................................................................................................................7 2 CRITERI PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA ......................................................................................................8 3 MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PER IL PROFILO DELLA CLIENTELA ........................................................9 4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEL PROFILO ALLA CLIENTELA .................................................................................. 10 5 CRITERI PER LA REVISIONE PERIODICA DEL PROFILO DELLA CLIENTELA .....................................................................10 6 GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLA CLIENTELA DI VARIAZIONE DEL PROFILO .............................................................. 11 Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 3 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. Premessa a. Oggetto e ambito di applicazione L’entrata in vigore della normativa MiFID ha rappresentato un importante cambiamento a livello comunitario, volto alla costituzione di un mercato finanziario europeo integrato. Fra gli altri, uno degli obiettivi dichiarati dalla direttiva in parola è quello di migliorare la protezione degli investitori e, in particolare, di quelli dotati di minore conoscenza ed esperienza dei mercati e degli strumenti finanziari. La direttiva MiFID è stata recepita in Italia apportando le opportune modifiche al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) e con la contestuale emanazione dei regolamenti attuativi. In tema di profilatura della clientela si devono, in particolare, prendere in considerazione le disposizioni contenute nella delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito “Regolamento Intermediari”) che impongono agli intermediari di raccogliere dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie per la prestazione dei servizi di consulenza o di gestione patrimoniale al fine di raccomandare i servizi di investimento o gli strumenti finanziari a loro adatti. Nel presente documento vengono descritti i principi e le regole che governano l’attività di profilatura della clientela, in linea con le indicazioni riportate nei seguenti documenti: “Guida pratica ai test di adeguatezza e di appropriatezza” pubblicata da Assosim e validata da Consob il 7 maggio 2014; “Linee Guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID” pubblicate da ABI il 5 marzo 2014; “Linee guida Interassociative per l’applicazione delle misure Consob di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” pubblicate da ABI, Assosim e Federcasse il 5 agosto 2009. Obiettivo del documento è quindi quello di definire: criteri per la profilatura della clientela; modalità di raccolta delle informazioni per il profilo della clientela; modalità di comunicazione del profilo alla clientela; criteri per la revisione periodica del profilo della clientela a cura della Banca; gestione delle richieste della clientela di variazione del profilo. Il presente documento si applica a: Banca Popolare di Milano (BPM); Banca Popolare di Mantova. Nel prosieguo del documento con il termine “Gruppo” si farà pertanto riferimento indifferentemente, ove non diversamente specificato, a Banca Popolare di Milano e a Banca Popolare di Mantova. b. Definizioni Cliente: l’art. 26, lettera c) del Regolamento Intermediari definisce tale figura come la persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta i servizi di investimento o i servizi accessori. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 4 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. Informazioni: l’art. 39 del medesimo Regolamento prevede che, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: - alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; alla situazione finanziaria; agli obiettivi di investimento. Le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza includono i seguenti elementi: - i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. Le informazioni inerenti la situazione finanziaria riguardano i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari. Le informazioni riguardanti gli obiettivi d’investimento includono i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell’investimento, ove pertinenti. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Adeguatezza: sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi (c.d. valutazione si adeguatezza). Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste. Appropriatezza: nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (c.d. valutazione di appropriatezza). Qualora gli intermediari ritengano che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. Nel caso in cui il cliente o potenziale cliente decida di non fornire le informazioni sul proprio profilo, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Execution only: gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza quando: - i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi; - il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente; Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 5 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. - - il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. c. Adempimenti normativa esterna Il presente documento recepisce le disposizioni normative di eteroregolamentazione in tema di classificazione della clientela e, in particolare, del TUF e del Regolamento Intermediari. Comportamenti difformi potrebbero generare in capo alle Aziende del Gruppo responsabilità civili e/o penali e/o amministrative ai sensi di legge, nonché a carico dei dipendenti responsabilità disciplinari e, nei casi più gravi, penali con conseguente applicazione di sanzioni. E' pertanto fatto obbligo a tutto il personale del Gruppo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente. d. Modalità di approvazione e aggiornamento delle Politiche di indirizzo Il presente documento è approvato dal Consiglio di Gestione. Eventuali modifiche al presente documento seguono il medesimo iter di approvazione. La funzione Mercato (Chief Commercial Officer) valuta con cadenza annuale l’eventuale opportunità di procedere a una revisione del presente documento avuto riguardo della rispondenza dello stesso alle aggiornate esigenze normative e operative. La funzione Mercato (Chief Commercial Officer) provvede alla redazione della nuova versione e dopo avere raccolto la validazione da parte della funzione Compliance, il documento aggiornato viene presentato agli Organi Societari. e. Aggiornamento storico normativo Il presente documento costituisce una nuova pubblicazione. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 6 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. Politiche di indirizzo in materia di profilatura della clientela 1 Criteri generali Il modello di consulenza adottato dalla Banca prevede un approccio basato sulla centralità dei bisogni della clientela (logica di servizio) anziché dei prodotti che la Banca deve distribuire, introducendo, oltre alla valutazione di adeguatezza a livello di portafoglio, anche logiche di definizione delle proposte di investimento (product picking) guidate dall’asset allocation ottimale e/o dall’analisi dei bisogni finanziari del cliente (protezione, integrazione, accumulo, crescita e previdenza). Tale modello consente di analizzare il portafoglio del cliente da un punto di vista qualitativo (gap dei bisogni, asset allocation) e quantitativo (rischio di mercato, rischio di credito, rischio di complessità, distribuzione per bucket temporali del portafoglio con conseguente analisi del rischio liquidità) e richiede, conseguentemente, la raccolta di un complesso insieme di informazioni per definire la profilatura. La profilatura della clientela avviene attraverso la compilazione di un questionario denominato “Intervista con il cliente” (di seguito “Intervista”) che, oltre all’assegnazione della classificazione appropriata (cfr. le “Politiche di indirizzo in materia di classificazione della clientela ai fini MiFID”), raccoglie le informazioni per individuare il profilo di rischio del cliente, al fine della prestazione dei servizi di investimento. La Banca ha approntato misure ragionevoli finalizzate a garantire l’affidabilità delle informazioni raccolte mediante dei controlli di coerenza sulle risposte fornite. L’Intervista viene utilizzata per tutte le tipologie di clientela, ricorrendo alla versione del questionario appositamente predisposta1. Il questionario si compone di diverse sezioni: la prima parte attiene alla classificazione (persone fisiche/giuridiche, ambito soggettivo e parametri di bilancio), la seconda si riferisce all’intervista in senso stretto (informazioni relative a conoscenza/esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio e orizzonte temporale), la terza riporta l’esito dell’intervista e la quarta le note per l’investitore (tutele previste per le differenti classi, finalità delle informazioni raccolte, durata del questionario). Qualora la Banca non ottenga le informazioni dal cliente si astiene dal presentare i servizi, salvo le eccezioni più avanti previste. Le informazioni raccolte con l’Intervista vengono utilizzate ai fini delle valutazioni della Banca integralmente o in parte in funzione del regime di operatività associato ai servizi, ai prodotti o ai canali utilizzati dal cliente (e secondo i criteri più avanti illustrati): - Valutazione di adeguatezza: per il servizio di consulenza e per quello di gestione di portafogli facendo ricorso a tutte le informazioni contenute nell’Intervista; - Valutazione di appropriatezza: per l’operatività conferita in regime di iniziativa cliente, facendo ricorso alle sole informazioni contenute nell’Intervista riconducibili al parametro di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari; 1 A tale scopo sono state predisposte tre distinte versioni del modulo di intervista con il cliente: - Persone fisiche e piccole imprese; Persone giuridiche; Controparti qualificate. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 7 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. - Execution only: ammissibile per i soli prodotti non complessi disposti in regime di iniziativa cliente, non facendo ricorso ad alcuna delle informazioni raccolte e senza alcuna valutazione da parte della Banca. Il modello di servizio adottato dalla Banca prevede che, per l’operatività disposta mediante i “canali fisici” (agenzie, centri private, promotori agenti monomandatari), il servizio di consulenza sia prestato congiuntamente agli altri servizi di investimento. Tutte le operazioni effettuate in tale ambito sono, conseguentemente, soggette alla preventiva valutazione di adeguatezza, sulla base delle informazioni raccolte mediante l’Intervista, in particolar modo se hanno per oggetto quegli strumenti finanziari che la Banca, a maggior tutela del cliente, ha obbligatoriamente sottoposto al solo regime di consulenza (obbligazioni di propria emissione o di terzi emittenti per le quali la Banca cura il collocamento, fondi comuni di investimento a formula, polizze assicurative finanziarie). Resta peraltro impregiudicata la facoltà del cliente di disporre ordini di propria iniziativa, sottoposti in questo caso alla preventiva valutazione di appropriatezza. Invece, per l’operatività che transita tramite internet e phone banking, la Banca esclude la prestazione del servizio di consulenza in quanto qualificabile come regime di “iniziativa cliente” e, per tale ragione, effettua la sola verifica di appropriatezza. 2 Analogamente queste considerazioni valgono anche per i clienti “pure digital” . Tuttavia a tali soggetti, in via esclusiva, è riconosciuta anche la possibilità di operare in regime di “execution only” qualora abbiano optato per non fornire alcuna informazione. Nel caso in cui il cliente abbia aderito a tale opzione, viene avvisato che la Banca non è in grado di effettuare alcun tipo di valutazione circa l’appropriatezza dell’ordine che resta comunque accettabile per i soli prodotti consentiti dalla normativa vigente. 2 Criteri per la profilatura della clientela All’iniziale accensione del rapporto e nel più ampio processo di contrattualizzazione dei servizi di investimento, al cliente o potenziale tale viene sottoposta l’Intervista che prende avvio con l’attribuzione della classificazione, come descritto nelle “Politiche di indirizzo in materia di classificazione della clientela ai fini MiFID”. L’intervista si compone di domande che variano in funzione della classificazione assegnata al cliente e dei canali con la quale la stessa è proposta. In particolare nelle interviste aventi ad oggetto clienti al dettaglio e raccolte tramite canali fisici (agenzie e filiali private, limitatamente alla clientela portafogliata) sono richieste tutte le informazioni utili alla valutazione di adeguatezza. Le prime sono relative alla conoscenza ed esperienza, al fine di accertare se i clienti siano in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno raccomandati. La conoscenza ed esperienza in materia di prodotti finanziari o servizi di investimento è desunta dalle risposte al questionario e consente di attribuire cinque livelli di esperienza conoscenza crescenti (bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta). Le informazioni relative alla situazione finanziaria hanno la finalità di verificare se i clienti siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi agli investimenti, compatibilmente con gli obiettivi di investimento. A tal fine, la Banca ha definito domande che 2 Con tale termine si intendono i clienti che fruiscono unicamente del servizio a marchio WeBank. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 8 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. consentano di raccogliere dal cliente informazioni, per quanto possibile, oggettive e pertinenti, relative alla consistenza del patrimonio complessivo, alla capacità reddituale o di risparmio, ai suoi impegni finanziari regolari. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento sono finalizzate a determinare l’orizzonte temporale, le preferenze in materia di rischio e le correlate attese di rendimento del cliente. La propensione al rischio attribuita è basata su un approccio multivariato e non mitigabile del rischio, per cui ne derivano tre variabili indipendenti, che compongono il profilo del cliente e che ne determinano l’adeguatezza del portafoglio investito. I tre elementi di rischio sono: 1. Rischio di Mercato, definito dall’indicatore C-VaR (Conditional VaR) 2. Rischio di Credito, definito dall’indicatore UL1Y (Unexpected Loss a un anno desunto dai CDS di mercato) 3. Rischio di Liquidità, definito dall’attribuzione di bucket temporali nei quali possono trovare allocazione gli strumenti finanziari investiti. Per quanto non obbligatorie, in aggiunta agli obiettivi, la Banca raccoglie dai clienti anche le informazioni relative ai bisogni (Protezione, Integrazione, Accumulo, Crescita e Previdenza) volte a valutare le finalità d’investimento. La somma delle percentuali attribuite ad ogni singola categoria di bisogno deve risultare pari al 100%. Nel caso di un’intervista raccolta tramite canali fisici e riguardante un cliente classificato come professionale, la Banca si astiene dal reperire informazioni sul suo livello di conoscenza ed esperienza, presumendo che lo stesso disponga comunque di un livello adeguato. Per i clienti professionali di diritto, la Banca potrebbe anche astenersi dal reperire informazioni sulla situazione finanziaria ma, a scopo cautelativo, le stesse vengono ugualmente raccolte e sottoposte a valutazione come per coloro che, su richiesta, sono stati attribuiti alla classe dei “professionali”. Le informazioni relative agli obiettivi sono invece richieste ad entrambe le categorie dei clienti professionali. Per quanto riguarda i soggetti classificati come controparti qualificate la Banca non procede a raccogliere alcuna ulteriore informazione, almeno sino a che i servizi di investimento prestati si limitino a quelli di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini. In caso contrario, anche questi soggetti rientrerebbero nella categoria dei professionali di diritto seguendo le logiche di profilatura sopra esposte. Infine il questionario dei clienti “pure digital” si compone delle sole informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari. 3 Modalità di raccolta delle informazioni per il profilo della clientela L’intervista con il cliente è raccolta: - presso le agenzie; - presso le filiali private, limitatamente alla clientela portafogliata ai Gestori Private; - online accedendo alla sezione riservata del sito www.webank.it per i soli clienti c.d. “pure digital”. Nel caso in cui il cliente avesse contemporaneamente in essere un rapporto radicato presso un’agenzia fisica e anche presso un’agenzia virtuale (rapporti gestiti tramite il servizio WeBank) prevale il profilo raccolto con i canali tradizionali che garantiscono la completezza Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 9 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. del medesimo (informazioni relative a conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi). E’ esclusa la possibilità di raccogliere l’intervista attraverso il sito www.xxxbanking.it o per il tramite del Call Center. 4 Modalità di comunicazione del profilo alla clientela Alla chiusura dell’intervista, compilato interamente il modulo con la dovuta sottoscrizione del medesimo, l’addetto ne consegna una copia al cliente. Oltre alla classificazione assegnata, sul modulo sono riportati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Banca che, nel caso di un cliente al dettaglio, sono il livello di conoscenza ed esperienza, la tolleranza ai rischi di portafoglio, la distribuzione del patrimonio per orizzonti temporali nonché i bisogni finanziari. In ragione dell’applicazione degli algoritmi di controllo sia per verificare la congruità delle risposte fornite dal cliente, sia per definire il profilo di rischio del cliente, è necessario che il modulo Intervista con il cliente sia compilato con accesso diretto alle procedure informatiche della Banca. In caso contrario, infatti, non sarebbe possibile consegnare la copia completa, di pertinenza del cliente, con la stampa della classificazione assegnata e del risultato emerso. Per quanto invece riguarda i clienti “pure digital”, il proprio profilo è visibile in ogni momento accedendo alla propria area riservata del sito. Qualora il cliente lo desideri, è possibile stampare o salvare il risultato in formato duraturo (file in formato PDF). 5 Criteri per la revisione periodica del profilo della clientela L’Intervista ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, indipendentemente dalla classificazione assegnata. Tuttavia il cliente può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione del proprio profilo qualora sussistano fondate e motivate ragioni per modificarlo. Inoltre, è sempre onere del cliente informare prontamente la Banca di ogni eventuale variazione nelle informazioni inizialmente fornite. All’approssimarsi della scadenza, la struttura che segue il cliente riceve un alert che invita a procedere al rinnovo dell’intervista aggiornandola alle mutate condizioni del cliente (life cycle, avanzamento professionale, ecc.). Per quanto riguarda i clienti “pure digital” la profilatura ha la medesima durata di tre anni. Nel caso in cui un cliente già “pure digital” apra un rapporto anche presso un’agenzia “fisica” della Banca il profilo è unificato sulla scorta delle informazioni raccolte in agenzia. Il rinnovo o la nuova Intervista avrà, dal momento della sottoscrizione, un’ulteriore durata di tre anni e così a seguire. Nel caso in cui siano intervenute le condizioni per un cambio della classificazione del cliente (richiesta del cliente o perdita dei requisiti presupposto) diviene necessario raccogliere una nuova Intervista cui seguirà una nuova profilatura, sempre della durata di tre anni salvo il verificarsi di una delle condizioni di ulteriore modifica. In ogni caso, la Banca non può sollecitare il cliente a modificare il proprio profilo a meno che abbia rilevato che le informazioni raccolte siano palesemente false o superate oppure che, a seguito della verifica annuale sui requisiti presupposto per assegnare una classificazione diversa da “Cliente al dettaglio”, questi siano venuti meno. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 10 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge. 6 Gestione delle richieste della clientela di variazione del profilo Il cliente può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione del proprio profilo: in tal caso la richiesta del cliente deve essere formalizzata per iscritto ed è soggetta a un processo di valutazione con successiva conferma espressa da parte della Banca. Il processo di verifica è gestito da un’apposita unità centrale della Banca al fine di evitare il rischio di cambi strumentali del profilo da una parte, e verificare l’attendibilità e la sostenibilità delle motivazioni che hanno indotto il cliente a modificarlo dall’altra. Effettuate le verifiche del caso, l’unità centrale ne dà conferma alla struttura presso cui è radicato il rapporto del cliente. La variazione del profilo diviene operativa non prima di cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del cliente. I clienti “pure digital”, sino a che non accendano rapporti presso agenzie “fisiche” della Banca, gestiscono la variazione del proprio profilo in piena autonomia direttamente sul sito internet, mediante la pagina dispositiva e previa autenticazione delle credenziali di accesso. Codice Documento %PROTOCOLLO% Ultimo aggiornamento %ULTIMO% Pag. 11 GRUPPO BPM – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.