Nozioni di Diritto del Lavoro
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Nozioni di Diritto del Lavoro
Il diritto del lavoro si definisce diritto del lavoro il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro 1 Le fonti del diritto del lavoro La Costituzione Il codice civile Articoli 1, 4, 35-40 in particolare il libro quinto, intitolato Del Lavoro, articoli 2060-2134 I regolamenti comunitari Le leggi speciali I contratti collettivi di lavoro 21/05/2015 2 La Costituzione art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione commisurata «alla quantità e qualità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente per condurre un'esistenza libera e dignitosa art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore 21/05/2015 3 La Costituzione art. 38: sistema di assistenza e previdenza sociale art. 39: diritto di libertà sindacale art. 40: diritto di sciopero, nell'ambito delle leggi che lo regolano 21/05/2015 4 Le leggi speciali Legge n. 25/1955 apprendistato Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali Legge n. 977/1967 lavoro minorile Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri Legge n. 903/1977 parità di trattamento Legge n. 626/1994 sicurezza Legge n. 196/1997 prom. dell’occupazione legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e successivi d.lgv. n. 251/2004 e legge n. 247/2007 21/05/2015 5 Contrattazione collettiva Contratti nazionali Contratti integrativi aziendali 21/05/2015 6 Il rapporto di lavoro E’ lavoro subordinato quello prestato alle dipendenze e sotto la direzione di un'altra persona (art. 2094 c.c.) E' lavoro autonomo quello prestato da una persona in modo autonomo, senza vincoli di dipendenza e a proprio rischio (art. 2222 c.c.) o quello prestato nell'esercizio delle cosiddette professioni intellettuali (art. 2229 c.c.) 21/05/2015 7 Elementi del rapporto di lavoro subordinato la prestazione l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro il corrispettivo 21/05/2015 8 Il contratto di lavoro Individuale: viene stipulato fra il singolo lavoratore e il datore di lavoro viene stipulato fra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro Collettivo: 21/05/2015 9 Diritti del lavoratore retribuzione conservazione del posto di lavoro riposo settimanale e ferie annuali limiti alla durata della giornata lavorativa altri diritti contrattuali 21/05/2015 10 Doveri del lavoratore diligenza nello svolgimento della propria prestazione osservanza delle disposizioni impartite dall'imprenditore fedeltà 21/05/2015 11 Obblighi del datore di lavoro Corrispondere la retribuzione e il TFR Tutelare l’integrità fisica e morale e la sicurezza sul luogo di lavoro Garantire la tutela assicurativa e previdenziale Rispettare la libertà sindacale 21/05/2015 12 Poteri del datore di lavoro Potere direttivo Poteri di vigilanza e controllo (con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970) Potere disciplinare (art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970) 21/05/2015 13 I contratti di lavoro A tempo indeterminato A A tempo pieno A tempo parziale tempo determinato 21/05/2015 14 Cessazione del rapporto di lavoro A tempo determinato: per scadenza del termine A tempo indeterminato: Dimissioni Morte del lavoratore Pensionamento Licenziamento 21/05/2015 15 Licenziamento Collettivo attuato per riduzione del personale La disciplina dei licenziamenti collettivi è contenuta negli accordi interconfederali e nella legge 23 luglio 1991, n. 223 Individuale Per giusta causa Per giustificato motivo 21/05/2015 16 Licenziamento individuale Giusta causa quando si verifica un fatto, addebitabile al lavoratore, talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro (per esempio, aggressione, fatti di concorrenza, ecc.) 21/05/2015 17 Licenziamento individuale Giustificato motivo: si verifica una grave inadempienza del lavoratore, anche se non talmente grave da integrare l'ipotesi di giusta causa, (giustificato motivo soggettivo) o per ragioni oggettive inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (giustificato motivo oggettivo) 21/05/2015 18 Articolo 18 l. 300/1970 Reintegrazione nel posto di lavoro. “… il giudice…ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il giudice … condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. “ I contratti di flessibilità Contratto part time Contratto a tempo determinato Contratto di formazione e lavoro (dai 16 ai 32 anni) Il contratto di apprendistato (dai 16 ai 24 anni) Lavoro interinale Stage 21/05/2015 20 Contratto part time introdotto dalla legge 863/1984, prevede: la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione) è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine, formazione e lavoro e apprendistato può essere: Orizzontale Verticale Ciclico 21/05/2015 21 Contratto a tempo determinato Per lavori stagionali Per sostituire lavoratori assenti Per lavori di carattere straordinario o occasionali Per lavorazioni a fasi successive Per dirigenti Per salariati agricoli Per lavoratori del commercio e turismo 21/05/2015 22 Contratto di formazione e lavoro Forma: Durata: scritta a pena di nullità a tempo determinato (max 2 anni) Destinatari: giovani tra i 16 e i 32 anni in cerca di occupazione Obbligo di formazione in servizio 21/05/2015 23 Procedura Autorizzazione commissione reg. per l’Impiego Consegna lettera di assunzione e progetto Retribuzione e inquadramento possono essere al livello inferiore Malattia retribuita 21/05/2015 24 Il contratto di apprendistato Forma: scritta, con controfirma Durata: da 18 mesi a 4 anni Destinatari: giovani tra i 16 e i 24 anni, iscritti presso i Centri per l’impiego Obbligo di formazione esterna per minimo 120 ore 21/05/2015 25 Lavoro interinale contratto di fornitura di lavoro temporaneo o leasing di manodopera. Consente a imprese che abbiano necessità di lavoratori temporanei di non assumerli direttamente, ma di fare ricorso a imprese specializzate che selezionano i dipendenti e li avviano a prestare attività lavorativa presso imprese terze 21/05/2015 26 Lavoro interinale i soggetti l' impresa fornitrice l'impresa utilizzatrice i prestatori di lavoro temporaneo 21/05/2015 27 Lavoro interinale le garanzie la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro interinale solo in presenza di un accordo tra le rispettive organizzazioni sindacali controlli periodici sulle imprese che forniscono lavoro interinale la restrizione del lavoro interinale ad alcune categorie 21/05/2015 28 Contratti atipici Collaborazione continuativa Co.Co. Pro. Collaborazione coordinata e Co. Co. Co. & saltuaria e occasionale 21/05/2015 29 Co.co.co (1) I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale. Co.co.co (2) REQUISITI: l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute; Co.co.co (3) REQUISITI: la prevalente personalità della prestazione; la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale); Co.co.co (4) REQUISITI: il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria; la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente; la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita. ….. A progetto artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (1) Il contratto a progetto o contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) è un tipo di contratto di lavoro introdotto in Italia, successore del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) introdotto dal cosiddetto pacchetto Treu e successivamente modificato dal D.lgs. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003 21/05/2015 34 ….. A progetto artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (2) Il contratto di lavoro a progetto nasce come specifica tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, da cui deriva e di cui è tuttora espressione. Questo passaggio lo si coglie nella definizione contenuta nella legge che ha istituito questa nuova forma di lavoro, laddove si apprende che "il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente". ….. A progetto artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003 (3) Sebbene erroneamente diffusa questa credenza, la collaborazione a progetto non ha eliminato quella coordinata e continuativa che è tuttora vigente e applicabile in situazioni ben specificate, precisate con la legge che ha istituito i co.co.pro. Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (1) Il Co. Co. Co. Consiste sostanzialmente in una collaborazione coordinata continuativa. Questa tipologia di collaborazione si differenzia sostanzialmente dal normale rapporto di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore. Infatti, chi lavora con questa tipologia di contratto possiede una notevole autonomia. Questo avviene differentemente dal controllo costante dei classici rapporti di dipendenza. Il tipo di contratto Co. Co. Co. veniva spesso utilizzato in passato perché risulta molto più conveniente per il datore di lavoro. Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (2) IL CO. CO. PRO. È UN'EVOLUZIONE DELLA PRIMA TIPOLOGIA DI CONTRATTO. LA FORMULAZIONE PRECEDENTE È ANDATA IN DISUSO PERCHÉ DIVENIVA NECESSARIO ASSICURARE L'ASSISTENZA AD UN DETERMINATO PROGETTO. QUESTO DEVE ESSERE VALUTATO E CORRETTAMENTE PIANIFICATO DAL DATORE DI LAVORO. IL CO. CO. PRO È’ NATO PERCHÉ’, PER RIDURRE I COSTI, LE AZIENDE NON PREVEDEVANO I GIORNI DI MALATTIA CON COMPENSO. INOLTRE, DIVENIVA MOLTO PIÙ SEMPLICE LICENZIARE UN DIPENDENTE. Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (3) L’art. 62 del D.Lgs N2. 276/2003 (Riforma Biagi) ha disposto, per le collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di un progetto specifico, determinato nel tempo, cioè con la data di scadenza già fissata all’inizio, o determinabile nel tempo, ad esempio con la cessazione all’avvenuta realizzazione di un’opera. Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (4) Non sono tuttavia vincolate all’esistenza di un progetto le collaborazioni rese da: Componenti di organi di amministrazione e controllo di società; Percipienti la pensione di vecchiaia; Iscritti ad albi professionali per le prestazioni connesse; Agenti e rappresentanti di commercio; Partecipanti a collegi e commissioni; Prestazioni di lavoro a favore degli organismi sportivi dilettantistici. Collaborazione saltuaria e occasionale Prestazione non ripetitiva e occasionale Forma scritta Applicazione ritenuta d’acconto 20% 21/05/2015 41 La mobilità l. n. 223/1991 Condizione in cui si entra a licenziamento avvenuto, può dare diritto a: Indennità di mobilità Destinazione ai LSU 21/05/2015 42 Lavori socialmente Utili Vi sono ammessi: I lavoratori disoccupati iscritti da oltre 24 mesi nelle liste di collocamento Tutti i lavoratori che godono del trattamento di CIGS I lavoratori iscritti nella lista di mobilità 21/05/2015 43