Sentenza del 26/09/2003 n. 14291 - Corte di Cassazione
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Sentenza del 26/09/2003 n. 14291 - Corte di Cassazione
Sentenza del 26/09/2003 n. 14291 - Corte di Cassazione - Sezione V sentenza civile Intitolazione: CONTENZIOSO - IN GENERE - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Imposte indebitamente pagata - Rimborso - Prescrizione - Termine Triennale - Fondamento. Massima: In tema di rimborso di somme non dovute e versate per ICI, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.504 del 1992, il contribuente deve chiedere il rimborso al comune al quale è stata erroneamente versata l'imposta, nel termine prescrizionale di tre anni ivi stabilito, atteso che la disposizione tributaria non opera distinzioni tra i due tipi di indebito (oggettivo e soggettivo) conosciuti dal codice civile. Massima tratta dal CED della Cassazione. Testo: La F... di E.R. & C. S.a.s. ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Milano, segnalando di aver a suo tempo presentato la dichiarazione ICI relativamente ad un complesso produttivo, sito in parte nel comune di Verano Brianza e in parte in quelli di Giussano. Proseguiva la ricorrente affermando che negli anni 1993-1995 aveva provveduto a pagare l'Ici al concessionario competente, indicando per mero errore formale come avente diritto il comune di Giussano anziché quello di Verano, sul quale invece insisteva la maggior area del fabbricato e che, conseguentemente, aveva richiesto il rimborso di quanto indebitamente pagato al Comune di Giussano. Quest'ultimo aveva provveduto, secondo la contribuente, al rimborso diretto al comune di Verano per gli anni 1996-1998, ma non aveva rimborsato alla F... l'Ici degli anni 1993-1995, per il decorso del termine di tre anni dal versamento. Argomentava la ricorrente che il termine di decadenza di tre anni non poteva valere nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di mero errore formale, ma che doveva applicarsi il termine di prescrizione ordinario. Infatti, nella specie si trattava di somme comunque dovute sia pure ad un soggetto non legittimato a ricevere il versamento. Il comune di Giussano si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato. La Commissione adita stabiliva che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.504/1992, il termine prescrizionale decorreva dal momento in cui era stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, e ciò si era avuto solo con la deliberazione del comune di Giussano del 1999 con la quale si riconosceva l'indebito, sia pur restituendo l'imposta per le annualità non soggette a decadenza. La Commissione provinciale quindi accoglieva il ricorso. Appellava la decisione il comune di Giussano, rilevando come la Commissione fosse in sostanza andata ultra petitum, stabilendo una causa di inapplicabilità della decadenza diversa da quella sottesa alla domanda della F..., che aveva insistito per la prescrizione decennale. Con appello incidentale, la F... sosteneva la fondatezza della motivazione del primo giudice e sottoponeva quella decisione a gravame per la parte concernente le spese. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello del comune di Giussano e respingeva l'appello incidentale della F... rigettando conseguentemente la richiesta di rimborso dell' lei avanzata da quest'ultima Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il comune di Giussano. Diritto - Con l'unico motivo di ricorso la Feg deduce l'inapplicabilità del termine prescrizionale triennale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 poichè questo si riferisce al rimborso delle imposte versate e non dovute mentre nel caso di specie le somme erano effettivamente dovute e per un mero errore formale erano state versate al comune di Giussano anziché a quello di Verano Brianza. Il motivo è infondato. È sufficiente rilevare che l'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente stabilisce che "il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute...". Ciò sta a significare che la norma non si riferisce ad una imposta astrattamente intesa bensì a quella dovuta ad un comune particolare per gli immobili che si trovano sul suo territorio. Dal che si deduce che la non debenza va valutata in relazione a quel determinato comune cui è stato effettuato il versamento delle somme senza che rilevino altre ulteriori condizioni. È del resto noto che il pagamento indebito, secondo le previsioni del codice civile, può essere tanto soggettivo che oggettivo e, non avendo la norma tributaria in esame previsto alcuna distinzione tra i due, deve ritenersi che anche all'indebito soggettivo si applica il termine di prescrizione triennale. Nel caso di specie è pacifico che le imposte di cui la società contribuente chiede la restituzione sono state pagate, per errore o per qualsivoglia altra ragione, al comune di Giussano senza che ve ne fosse una giustificazione, senza cioè, che le stesse fossero dovute al comune in questione e da ciò inevitabilmente discende che la contribuente doveva chiederne il rimborso nel termine triennale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992. II ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. - Rigetta il ricorso. Spese compensate