Inserto Sicurezza - Ordine degli Ingegneri Milano

Transcript

Inserto Sicurezza - Ordine degli Ingegneri Milano
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/2008)
e la rilevanza giuridica
delle norme di buona tecnica
Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Dott. Antonino Gambino
Ing. Giovanni Gambino
Maggio 2009
INSERTO REDAZIONALE
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è proprietario di questo documento e le informazioni in esso contenute sono da ritenersi strettamente confidenziali. Questo documento non può essere riprodotto o diffuso a terzi o usato per scopi diversi da quello per cui
viene presentato, senza l’autorizzazione preventiva, per iscritto, da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Prefazione
La Commissione Sicurezza del Lavoro dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è da sempre sostenitrice dell’ importanza della diffusione e dell’adozione delle norme di buona tecnica sia per un approccio gestionale che puramente tecnico e tecnologico della sicurezza dei lavoratori.
La convinzione di base è quella che il costante aggiornamento delle norme e il
continuo afflusso di svariate e numerose competenze nella redazione delle stesse possano effettivamente realizzare, se opportunamente adottate, il miglior livello di sicurezza tecnicamente realizzabile.
E’ pertanto con estremo interesse e cura che ha contribuito a definire ed approfondire con apporto di diverse e specifiche competenze il notevole lavoro
svolto dal collega di commissione Giovanni Gambino e dal figlio, esperti di contenzioso giuridico e tecnico in materia di infortuni e sicurezza del lavoro.
La pubblicazione che viene presentata si configura come una trattazione del tema centrale della rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica e del relativo
crescente richiamo nel panorama giuridico italiano e si propone anche di effettuare una disamina efficace e veloce delle fonti giuridiche italiane ed europee
oltrechè degli organismi di normazione nazionali ed internazionali.
La presidente della Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro
Maria Cristina Motta
Indice
1. Sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2. Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2.1. Leggi “Strictu Sensu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2. Atti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.3. Altre regole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
3. Premessa sul Diritto Comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
4. Le norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
5. Il Testo Unico e le norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
6. Il Testo Unico e altre norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.1. Linee Guida e buona prassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7. Il rinvio alle norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
7.1. Aspetti applicativi della rilevanza giuridica delle norme
di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
8. Rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica in una causa civile . . . .13
9. Rilevanza delle norme giuridiche di buona tecnica nel procedimento
penale per reati contravvenzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
10. Rilevanza delle norme giuridiche di buona tecnica nel procedimento
per reato o delitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
11. L’impatto del Testo Unico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
12. Il panorama delle Norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
12.1. I principali organismi di normazione, dati tratti dai vari siti . . . . . . .15
12.2. La produzione dei principali organismi di normazione . . . . . . . . . .17
12.3. Numero progressivo di norme armonizzate richiamate
nella nostra legislazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
12.4. Le principali linee guida tratte dai principali siti che possono
produrre questo tipo di documentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
13. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
MAGGIO 2009
PAGINA 3
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
1. Sommario
La materia “sicurezza ed igiene del lavoro” è regolamentata in via principale: dal
diritto nazionale, dal diritto comunitario e dalle norme di buona tecnica.
Il D.Lgs 81/2008 (da ora denominato “Testo Unico”) ha dato un impulso significativo alla rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica.
Gli autori si propongono di richiamare le fonti normative e giuridiche e le fonti
delle norme tecniche, per evidenziare il rapporto e, quindi, la reciproca influenza
fra le norme giuridiche e le norme tecniche.
La conoscenza delle fonti normative appare prodromica alla discussione sulla rilevanza giuridica delle norme tecniche.
2. Generalità
L’argomento che andremo a trattare, per sua natura, ha assunto sempre più un carattere multidisciplinare,che richiede un apporto congiunto dei cultori del diritto
e dei tecnici.
Per questo, appare necessario parlare un esperanto tecnico giuridico.
La multidisciplinarità della materia rende necessario trattare argomenti fin troppo
ovvi per gli esperti del diritto e altri argomenti altrettanto ovvi per i tecnici.
Naturalmente, gli argomenti che riguardano il diritto sono rivolti ai tecnici, gli argomenti che trattano delle norme di buona tecnica sono rivolti principalmente
ai cultori del diritto.
Le fonti normative che regolano la materia che stiamo trattando sono in sintesi:
1) Le leggi strictu sensu e gli atti amministrativi;
2) Il diritto comunitario;
3) Altre regole;
4) Le norme di buona tecnica.
2.1. Leggi “Strictu Sensu”
La Costituzione
La Costituzione è l’atto che detta i principi fondamentali del nostro ordinamento
giuridico e i diritti che vanno riconosciuti nei rapporti socio-economici; soprattutto in ambito lavorativo. Nella gerarchia delle norme, la Costituzione assume carattere di norma primaria, per cui nessuna norma di legge può essere in contrasto con essa,pena la sua illegittimità costituzionale.La modifica della Costituzione
richiede una procedura parlamentare più complessa di quella richiesta per la formazione delle leggi ordinarie.
Le leggi costituzionali
Le leggi costituzionali sono leggi che possono modificare, in tutto o in parte, la
Costituzione.
Per la loro approvazione è richiesta una procedura particolare dei due rami del
Parlamento.
Per esempio, sono stati approvati con leggi costituzionali gli Statuti delle Regioni
a statuto speciale, in quanto ad esse vengono conferiti poteri non previsti dalla
Costituzione.
La legge formale
La legge formale è l’atto normativo posto in essere dai due rami del Parlamento
secondo la procedura stabilita dalla Costituzione e dai regolamenti delle due Camere.
Le leggi regionali
Le Regioni,avvalendosi di specifiche competenze conferite loro dalla Costituzione
e/o da leggi costituzionali,sono intervenute in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro benché quest’ ultima non sia materia concorrente di normazione tra Stato
e Regioni ai sensi dell’ art. 117 della Costituzione.
Il campo di intervento delle regioni sull’argomento richiamato è destinato ad ampliarsi, se avranno seguito alcuni attuali orientamenti politici.
Decreto Legislativo
Il Decreto Legislativo è l’atto normativo posto in essere dal potere esecutivo su
delega del potere legislativo (art. 76 della Costituzione).
La delega del potere esecutivo deve riguardare un argomento definito, deve con-
PAGINA 4
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
tenere i principi generali del provvedimento delegato e deve essere limitata nel
tempo.
Decreto Legge
Il Decreto Legge è un atto che il Governo può emettere nei casi straordinari di
necessità e di urgenza (art. 77 della Costituzione), avente forza di legge.
I Decreti Legge perdono efficacia “ab inizio” se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
2.2. Atti amministrativi
Decreto Ministeriale
Il Decreto Ministeriale è un atto amministrativo emesso dal potere esecutivo.
Ci riferiamo in particolare ai Decreti Ministeriali volti a disciplinare e/o regolamentare argomenti che una legge ha definito in modo generico, demandando al
potere esecutivo la regolamentazione della legge.
A titolo di esempio, la Legge 1083 del 6/12/1971:“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” delega il Ministro per l’industria, il commercio e
l’artigianato ad approvare con Decreto Ministeriale le norme UNI-CIG in materia
di sicurezza degli impianti dei gas combustibili e gli esempi potrebbero continuare.
I Decreti Ministeriali hanno trovato anche larga applicazione in materia di prevenzione degli incendi.
Si tratta di provvedimenti amministrativi che assumono notevole rilevanza giuridica, in caso di sinistri.
Le Circolari Ministeriali
Fra gli atti amministrativi assumono rilievo le circolari,dette anche istruzioni o note
interne.
Esse sono atti del potere esecutivo che appartengono alla categoria degli atti interni della Pubblica Amministrazione, che non hanno forza di legge erga omnes.
Le circolari, oltre a regolare il funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione, oggi, in misura sempre maggiore, svolgono una funzione integrativa dei
regolamenti e delle norme giuridiche.
In entrambi i casi le circolari hanno l’effetto di ridurre il margine discrezionale
dei funzionari e danno indicazioni per adempiere al precetto di legge.
Per quanto le circolari non rientrino nelle norme di legge, quelle la cui applicazione è entrata nell’uso comune possono farsi rientrare nella categoria delle
norme consuetudinarie, per via del costante ed uniforme comportamento di applicazione e per l’elemento psicologico rappresentato dall’“opinio iuris et necessitatis”, cioè dal convincimento di doversi uniformare ad un obbligo giuridico.
Le circolari per il passato avevano una diffusione limitata e venivano inviate, oltre che agli organi interni della Pubblica Amministrazione, ad altri ministeri interessati al problema e alle organizzazioni di categoria.
Oggi, vista la loro sempre maggior diffusione, vengono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
Si segnala che dal 1/1/01 ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 857
circolari, un certo numero di esse riguardano argomenti di sicurezza, igiene del
lavoro e prevenzione incendi.
Anche se le circolari sono atti amministrativi interni della Pubblica Amministrazione possono assumere rilevanza penale ai fini della configurazione della colpa
generica.
2.3. Altre regole
In un’attività produttiva assumono rilievo altri atti, quali ad esempio:
- disposizioni aziendali;
- istruzioni scritte aziendali;
- procedure emesse dai datori di lavoro;
- contratti di lavoro;
- accordi di categoria;
- documenti previsti dal Testo Unico, dal Titolo I Capo II e seguenti e dal Titolo
IV;
- il manuale di istruzioni per l’uso;
- contratti e ordini stipulati fra le varie parti interessate al processo produttivo;
- contratti di somministrazione di lavoro interinale;
- ecc.
Procedura Aziendale
L’imprenditore ha la potestà (diritto-dovere) di predisporre regolamenti / procedure aziendali.
Rientrano in questa categoria le norme di sicurezza e di esercizio.
MAGGIO 2009
PAGINA 5
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
La potestà di emettere norme viene conferita all’imprenditore dagli artt. 2086 c.c.
“Direzione e gerarchia dell’Impresa“ e 2104 c.c.“Diligenza del prestatore di lavoro”.
L’art. 2086 riconosce all’imprenditore la supremazia gerarchica che gli consente
di regolamentare e di disciplinare l’organizzazione del lavoro.
L’art. 2104 fa obbligo al lavoratore subordinato di osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore per l’esecuzione del lavoro.
L’imprenditore è tenuto a redigere una valutazione dei rischi, documento che costituisce un elemento di riferimento per tutte le attività.
L’obbligo di emettere procedure di sicurezza discende dall’art.36 delTesto Unico,
il quale,al comma 4,recita:“Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze”.
Oggi l’imprenditore, se committente, è gravato da altri obblighi di cui all’art. 26
del Testo Unico e al Titolo IV del Testo Unico.
3. Premessa sul Diritto Comunitario
Fin qui abbiamo richiamato le fonti normative nazionali, essenziali, che regolano
le materie che stiamo trattando.
Oggi, vista la globalizzazione del sistema e visto il trattato che istituisce l’UE, accanto alla normativa nazionale assume rilievo la normativa comunitaria in senso
lato.
Corre obbligo precisare che si tratta di una normativa elaborata da tutti gli Stati
membri e, quindi, sovranazionale, comune a tutti i paesi della CEE.
Il Trattato (UE) ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli
nazionali, e quindi il Giudice comunitario ne ha dedotto che gli Stati membri non
potrebbero opporre al Trattato leggi interne successive, senza con questo far venire meno la necessaria uniformità ed efficacia del diritto comunitario in tutta la
Comunità,nonchè il senso della portata e degli effetti attribuiti all’art.249 del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato).
Quindi, una normativa nazionale incompatibile col diritto comunitario è del
tutto priva di efficacia anche se successiva; il diritto comunitario prevale in virtù
di una forza propria secondo una visione convergente del rapporto tra norme comunitarie e diritto interno.
Come è peraltro noto, sul rapporto tra ordinamento nazionale e comunitario, si
sono però create due fondamentali scuole di pensiero: quello della separazione
e quello dell’integrazione dei due ordinamenti.
Secondo l’orientamento prevalente della Corte Costituzionale, i due ordinamenti
sono distinti e vicendevolmente autonomi e pertanto la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario,non deve essere considerata invalida ma è solo
da disapplicare. Da ciò ne deriva che il diritto comunitario, in quanto non destinato a far parte dell’ordinamento cui appartiene un qualsiasi atto amministrativo
nazionale, non ne può costituire parametro di legittimità.
Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee, invece,
gli ordinamenti degli Stati membri sono da ritenere coordinati ed compresi nell’ordinamento comunitario, che si pone rispetto ad essi (per le materie di competenza) in una posizione di“primazia”.La norma comunitaria,quindi,viene a configurarsi come parametro di validità della norma nazionale che, ove contrastante,
dovrà essere considerata inapplicabile e quindi un eventuale atto amministrativo
emanato in contrasto con il diritto comunitario deve ritenersi invalido.
Tale materia è peraltro oggetto di divergenti interpretazioni giuridiche che,
spesso, trovano una composizione solamente in ambito della Corte di Giustizia
delle Comunità europee.
Bisogna anche ricordare che resta comunque facoltà agli Stati Membri di poter legiferare su specifiche materie adottando, se ritenuto opportuno, disposizioni più
restrittive rispetto a quelle definite a livello comunitario.Ad esempio, ai sensi dell’art 137 CE (ex 118°), se da una parte le Direttive adottate dal Consiglio dell’Unione europea al fine di garantire un miglior livello di tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori non devono introdurre vincoli amministrativi,finanziari e giuridici, dall’altra occorre rilevare che, nell’attribuire al Consiglio il potere di adottare prescrizioni minime in tale settore, questo articolo non ha affatto pregiudicato l’intensità dell’azione che i singoli Stati possono ritenere necessaria per
assolvere i propri compiti, che consistono nella tutela dei lavoratori e nella promozione del miglioramento delle condizioni relative alla loro salute e sicurezza.
Infatti, l’utilizzo dell’espressione «prescrizioni minime» di cui al sopracitato artiPAGINA 6
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
colo, consente agli Stati Membri di adottare norme più rigorose di quelle oggetto
previste della normativa comunitaria(1).
La normativa comunitaria
Come già detto in premessa, con l’istituzione della UE, sancita dal trattato di Maastricht (1992), alla normativa nazionale si affianca la normativa europea, che
viene recepita nel sistema giuridico.
Al potere giudiziario nazionale si affianca il potere giudiziario europeo, esercitato
dalla “Corte di giustizia della Comunità Europea”.
Si viene, quindi, a creare anche una giurisprudenza comunitaria (c.f.r. allegato n.
2).
Si riporta, qui di seguito uno schema della struttura organizzativa della UE.
Le istituzioni della UE.
I dati sono riferiti a quando i paesi
della UE erano 15, attualmente sono 27.
Come risulta dallo schema, non vi è una ripartizione fra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; si precisa però che fra le istituzioni vi è uno scambio osmotico che offre le necessarie garanzie.
Per quanto riguarda l’argomento che stiamo trattando,l’istituzione che ci interessa
in modo particolare è il Consiglio dell’Unione Europea – art. 202-210 trattato CE.
Il Consiglio dell’Unione Europea
Nel Consiglio sono rappresentati i governi dei paesi membri.
Il Consiglio Europeo costituisce innanzitutto un organo legislativo.
Al riguardo occorre precisare che il potere legislativo viene esercitato su impulso
di proposte della Commissione Europea e in cooperazione con il Parlamento Europeo e con il parere del Comitato Economico e Sociale.
A titolo di esempio si riporta la prima pagina della Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993, G.U. CE N.L. 220/1.
Non riteniamo necessario, con riferimento alla presente esposizione, entrare nel
dettaglio della formazione dell’atto legislativo del Consiglio della Comunità Europea.
Preme evidenziare che agli organismi coinvolti nella formazione degli atti legislativi
comunitari, prendono parte tutti i paesi membri.
Ne consegue, a titolo di esempio, che una Direttiva Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è un atto normativo, che esprime la volontà comune dei paesi dell’Unione Europea.
Si osserva, sempre con riferimento alle Direttive Comunitarie, che le stesse sono
soggette al recepimento degli stati membri.
Si ritiene però che la Direttiva Comunitaria, una volta pubblicata sulla G.U. della
Comunità Europea, assuma rilievo, specie se è scaduto il termine previsto per il
suo recepimento nel nostro sistema giuridico.
(1)
MAGGIO 2009
Si veda ad esempio la sentenza 12 novembre 1996, causa C 84/94, Regno Unito/Consiglio, pag. I 5755, punto 17.
PAGINA 7
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Fonti normative del Diritto Comunitario
Norme primarie
Norme primarie del sistema giuridico comunitario sono le norme convenzionali,
contenute nei trattati istitutivi della Comunità Europea ed negli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi. Sullo stesso
piano vanno considerati gli atti posti in essere dal Consiglio ma oggetto di procedure costituzionali di adattamento nei singoli Stati membri.
I trattati istitutivi sopra citati sono:
- Trattato di Parigi del 1951, che istituisce la C.E.C.A. (Comunità Europea del carbone e dell’acciaio);
- Trattato di Roma del 1957, che istituisce la Comunità Economica Europea;
- Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Unione Europea.
- Trattato che istituisce la Comunità Europea del 2002.
Queste norme regolano in via primaria la vita di relazione della Comunità.
Le stesse norme attribuiscono a loro volta forza e portata normativa agli atti delle
istituzioni comunitarie, così ponendosi al secondo livello del sistema, formano il
diritto comunitario derivato.
Il diritto comunitario derivato
La parte comunitaria del sistema normativo comprende un insieme di atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce.
Si tratta di atti che vengono posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che
si svolgono e si esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali.
Sono atti destinati ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni
e sulle posizioni giuridiche dei singoli.Talvolta senza che occorra un intervento
formale del legislatore e/o dell’amministrazione nazionale, altre volte all’uno e/o
all’altra viene imposta un’attività normativa allo scopo o di riversare sui singoli gli
impegni sottoscritti a livello comunitario o di precisare o di integrare obbligazioni
solo delineate dall’atto comunitario e lasciate alla discrezionalità degli Stati membri per la determinazione definitiva del suo contenuto.
Questo è l’insieme degli atti definito come diritto comunitario derivato, (comunitario, quindi, estraneo ai procedimenti nazionali, è questa la forza derivata dai
Trattati istitutivi, in applicazione dei quali gli atti comunitari vengono adottati).
E’ il caso, tuttavia, di precisare che gli atti in questione non possono avere l’effetto
di restringere o modificare la portata di una norma del Trattato o della giurisprudenza relativa a quella stessa norma.
L’art. 249 del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato) sancisce la tipologia
degli atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze
loro attribuite: regolamenti, decisioni e direttive, raccomandazioni e pareri. Questi atti sono posti in essere dal Consiglio e dalla Commissione, o dal Parlamento
europeo congiuntamente con il Consiglio, secondo la procedure di codecisione
(art. 251) del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato).
Le fonti normative comunitarie
Le fonti normative di nostro interesse si suddividono in due categorie:
- atti vincolanti: regolamenti, decisioni e direttive;
- atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri.
Regolamenti
I regolamenti sono atti vincolanti, in quanto rappresentano l’equivalente della
Legge negli ordinamenti statali dei singoli paesi.
Al pari della Legge, il regolamento, quindi, ha carattere generale ed è astratto.
L’applicazione del regolamento,per la sua validità,non richiede un intervento specifico dei singoli Stati.
Gli Stati Membri devono applicare integralmente le disposizioni del regolamento.
Non possono rimuovere quelle norme alle quali lo Stato Membro si era opposto
nella procedura di decisione del regolamento o che contrastano con determinati
interessi nazionali.
Si ribadisce che i regolamenti sono applicabili direttamente senza un ordine ufficiale di esecuzione nazionale e conferiscono diritti o impongono doveri diretti
ai cittadini della comunità.
Gli Stati Membri,le loro istituzioni e le loro autorità devono applicare i regolamenti
alla stessa stregua delle norme di diritto nazionale.
Decisioni
La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma si differenzia dal
PAGINA 8
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
regolamento e riguarda i destinatari specifici, non ha efficacia erga omnes e non
ha la portata generale astratta tipica degli atti legislativi.
Direttiva
Rappresenta lo strumento più importante della comunità e assume il valore di raccomandazione nei confronti degli Stati Membri, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale.A differenza del regolamento, la Direttiva è rivolta allo
Stato Membro con l’obiettivo di conseguire riavvicinare e armonizzare le legislazioni nazionali alla Direttiva Comunitaria e ciò attraverso adeguamenti volti ad eliminare le contraddizioni fra direttiva e norma nazionale,fino a che in ciascun Stato
Membro vigano condizioni di fondo quanto più similari possibili. La Direttiva vincola gli Stati Membri solo per quanto riguarda l’obiettivo da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Essa viene applicate tramite una legge di attuazione che serve ad assicurarne il recepimento e il conseguente adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario; tale recepimento deve peraltro avvenire entro i termini fissati dalla Direttiva stessa.
In molti casi gli Stati Membri recepiscono in toto la direttiva con un proprio provvedimento; si veda al riguardo il D.P.R. 459/96, che ha recepito in toto la relativa
Direttiva Comunitaria relativa alle Macchine.
Atti non vincolanti
L’art.249 del trattato che istituisce la C.E.(vedi allegato) prefigura 2 tipi di atti non
vincolanti:raccomandazioni e pareri.Ogni istituzione può adottare tali atti.La Commissione formula questi atti nei settori definiti del Trattato, sia quando questo
espressamente lo preveda, sia quando la stessa istituzione lo ritenga necessario.
Tali atti non possono essere considerati privi di effetto giuridico e i giudici nazionali devono tenerne conto ai fini dell’interpretazione delle norme nazionali o
di altri atti comunitari vincolanti.
Raccomandazioni
Le raccomandazioni sono dirette agli Stati Membri,e contengono l’invito a conformarsi ad un certo comportamento.
Pareri
I pareri costituiscono l’atto con cui le stesse istituzioni o altri organi comunitari
fanno conoscere il loro punto di vista su di una determinata materia.
Attraverso i pareri, l’istituzione esercita una funzione di orientamento consigliando il soggetto circa il contegno che questi dovrà tenere,senza l’obbligo di adeguarvisi.
4. Le norme di buona tecnica
Norme Armonizzate
La Norma Armonizzata è una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione europea, ovvero:
- CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnico);
- ETSI (Istituto Europeo per le norme di telecomunicazioni).
Questi organismi operano su incarico della Commissione,conformemente alle procedure istituite dalla Direttiva 93/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Preme evidenziare che i nostri organismi di normazione prendono parte attivamente all’attività degli organismi di normazione europea.
Una volta adottata, la norma armonizzata europea, viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea.
A loro volta gli Stati Membri possono trasporre la norma armonizzata in una norma
nazionale.
I riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono
pubblicati con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del nostro Paese.
A titolo di esempio, la norma EN 115 del 1995 è stata pubblicata sulla Gazzetta
della Comunità Europea, successivamente la norma ha assunto la denominazione
UNI EN 115 del 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Occorre precisare che la trasposizione nel nostro sistema normativo avviene generalmente con un ritardo di uno o due anni.
MAGGIO 2009
PAGINA 9
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Si ritiene che la norma armonizzata europea sia già efficace anche se non ancora
trasposta nel nostro sistema normativo.
La Direttiva Comunitaria sulle norme di buona tecnica
La Direttiva Comunitaria del 22 Giugno 1998 n. 98/34/CE regola la materia.
Si riportano alcuni stralci significativi di detta Direttiva Comunitaria:
6) "norma": una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
− norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di
normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
− norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione
e che viene messa a disposizione del pubblico;
− norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico.
Allegato I
Organismi europei di normalizzazione
CEN
Comitato europeo di normalizzazione
CENELEC
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
ETSI
Istituto europeo norme e telecomunicazioni
Allegato II
Organismi nazionali di normalizzazione
11. ITALIA
UNI [*]
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI [*]
Comitato elettrotecnico italiano
____________
[*] L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI
al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).
Il D.P.R.459/96,la cosiddetta Direttiva Macchine,dà una sua definizione di Norme
Armonizzate Europee:
Art. 3 - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea
un mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della stessa e
trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono
pubblicati, con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana.
PAGINA 10
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Da un’interpretazione letterale dell’art. 3 richiamato, sembrerebbe necessaria
una pubblicazione della Norma CEI nella Gazzetta Ufficiale del nostro paese, perché la norma possa essere considerata armonizzata europea.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Sull’argomento, la nuova Direttiva Macchine del 17/05/2006 (95/16/CE) all’art. 2
sub. l) dà una definizione, che si riporta:
I) “norma armonizzata: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l’Istituto europeo per
le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato
dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), e non avente carattere vincolante.
Da tale definizione si deve ritenere che la Norma Armonizzata Europea è efficace
anche nel territorio nazionale, senza bisogno di una sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Certamente la pubblicità della Norma Armonizzata Europea sulla Gazzetta Ufficiale
rafforza la rilevanza giuridica della norma.
Sempre la nuova Direttiva Macchine prevede all’art. 10 una procedura di possibile contestazione di una Norma Armonizzata.
Articolo 10
Procedura di contestazione di una norma armonizzata
Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata
non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai
quali fa riferimento e che sono enunciati nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo i
loro motivi. Il Comitato esprime un parere d’urgenza. A seguito del parere
espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di
pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.
L’art. 10 conferma che le Norme Armonizzate godono solo di una presunzione relativa e non assoluta di regola dell’arte.
5. Il testo unico
e le norme di buona tecnica
Il Testo Unico, all’Allegato IX, definisce le norme di buona tecnica:
ALLEGATO IX
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
Si tratta di un fatto nuovo, che concorre ad accrescere la rilevanza giuridica delle
norme di buona tecnica.
MAGGIO 2009
PAGINA 11
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
6. Il testo unico e altre
norme di buona tecnica
6.1. Linee guida e buone prassi
Il Testo Unico, oltre alle norme di buona tecnica per la realizzazione di impianti,
rispettosi delle norme di sicurezza, prevede l’impiego di linee guida e delle
buone prassi.
Si riporta qui di seguito l’art. 2 sub. u), v) e z), che dà la definizione di norma tecnica, di buone prassi e di linee guida.
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte
dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che
provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Riassumendo il Testo Unico introduce ufficialmente altre fonti normative tecniche, quali le buone prassi e le linee guida, definite alle lettere V e Z dell’art. 2 del
Testo Unico.
A queste fonti si aggiungono, di fatto, le linee guida del CEI e dell’UNI.
Anche le associazioni di categoria spesso, in collaborazione con la ASL, elaborano
delle linee guida(1).
Si viene a creare, quindi, una famiglia di regole che si aggiungono alle norme tecniche strictu sensu, elaborate dagli organismi di normazione.
Il Testo Unico, all’art. 9 assegna all’ISPESL, INAIL, IPSEMA il compito di elaborare,
raccogliere e diffondere le buone prassi e predisporre delle linee guida.
Per la verità,ancora prima dell’emanazione delTesto Unico,le linee guida avevano
una certa diffusione.
7. Il rinvio alle norme di buona tecnica
Le norme di buone tecnica, per loro natura e genesi, hanno carattere volontario.
Le norme giuridiche rinviano spesso alle norme di buona tecnica, la circostanza
rafforza la rilevanza giuridica che le norme di buona tecnica possono assumere.
In tal caso, le stesse diventano cogenti e assumono forza di legge.A titolo di esempio: la norma sulle linee elettriche esterne, DPR 21/06/1968 n. 1062, ha recepito
in toto la norma CEI sull’argomento.
Tale legge è stata poi novata con la legge n. 339 del 28/06/86, la quale segue i criteri informatori delle norme CEI.
Altro esempio di recepimento di una norma di buona tecnica è rappresentato dal
D.P.R. n. 675 del 21 Luglio 1982:“Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979
relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva,
per il quale si applicano taluni metodi di protezione”, che ha recepito in toto, riportandone l’elenco, le norme armonizzate europee sulle apparecchiature elettriche da utilizzare nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio, vedasi articolo:“Aspetti tecnico giuridici dei DPR 675 e 727 del 21 Lug. 1982 concernenti
l’uso di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva” di Gambino G. - Spelta C. - Zanetti O.
Lo stesso Testo Unico fa propria, rendendola cogente, la norma UNI CEI EN
(1)
Il Testo Unico ha dato un riconoscimento anche agli elaborati, condizione questa che ne rafforza la rilevanza
giuridica.
PAGINA 12
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
45011 (c.f.r.Allegato XX sub. b)).
Ancora, il Testo Unico opera un rinvio puntuale alle norme di buona tecnica.
Si evidenzia che il D.P.R.547/55,trattava l’argomento sicurezza degli impianti elettrici, con gli articoli dal 267 al 350 e cioè in ben 83 articoli.
IlTesto Unico oggi tratta l’argomento con gli articoli che vanno dall’80 al 87 e cioè
in 8 articoli.
Il Testo Unico rinvia, comunque, alle norme di buona tecnica.
Si osserva che,al contrario,il D.P.R.547/55 non faceva alcun riferimento alle norme
di buona tecnica.
In altre parole, il legislatore oggi con la norma giuridica ha fissato gli obiettivi di
sicurezza e rinvia alle norme tecniche per i modi di adempiere al precetto legislativo.
Si osserva che le norme di buona tecnica, oltre che nelle norme giuridiche, vengono richiamate in molte direttive e in atti amministrativi, comprese le circolari.
L’UNI ha creato una banca dati informatica,che riguarda anche il rinvio alle norme
di buona tecnica.
L’argomento è trattato all’articolo“Norme e Leggi”della rivista U&C del 1/01/08,
del quale si riporta uno stralcio.
“A livello nazionale sono stati registrati 428 casi di collegamento tra
norme e leggi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la maggioranza dei quali riportati sotto forma di Decreto da parte dei diversi
ministeri che trattano materia tecnica (Sviluppo economico, Salute, infrastrutture, interno, Comunicazioni, ecc.) mentre si sono rilevate citazioni di norme tecniche in 313 situazioni, nella stragrande maggioranza norme UNI nazionali o adozioni di norme europee EN o
internazionali ISO.Solo in una ventina di casi sono state citate norme
non esistenti a livello nazionale.”
7.1. Aspetti applicativi
della rilevanza giuridica
delle norme di buona tecnica
Innanzitutto,ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro,la qualifica di norme di buona tecnica va estesa, in via pratica, alle norme armonizzate
europee, anche non trasposte nella normativa nazionale, alle Direttive, ancorchè
non recepite, alle buone prassi e alle linee guida predisposte da organismi di rilevanza nazionale (UNI e CEI) e da associazioni di categoria,nonché alle istruzioni
per l’uso delle macchine, dei DPI, le valutazioni dei rischi, ecc…
Si fa rilevare che anche prima che il Testo Unico prendesse in considerazione le
linee guida, le stesse erano richiamate nella Legge del 5/03/1990 n. 46, che all’art.
4 sub. 2) recitava:
“…omissis
Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni delle GUIDE dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI”.
Detto articolo è stato abrogato dall’art. 7 del D.P.R. 392 del 18/04/1994.
Perché possono produrre gli stessi effetti giuridici, ai fini della rilevanza giuridica
delle norme di buona tecnica in senso lato, si devono considerare:
- cause civili;
- i procedimenti penali per reati contravvenzionali;
- i procedimenti penali per reati e delitti.
8. Rilevanza giuridica delle norme
di buona tecnica in una causa civile
In genere, il contenzioso civile in materia di impianti e fornitura di macchine riguarda le qualità e l’idoneità della fornitura.
Per questo va fatto riferimento a quanto convenuto nei contratti o negli ordini.
In mancanza di un accordo preventivo,in genere,si fa ricorso alle norme di buona
tecnica nazionali ad esse assimilabili, specie se richiamate in una norma giuridica
o amministrativa.
Spesso è lo stesso Giudice che, nel disporre una c.t.u., fa riferimento alle norme
di buona tecnica.
In conseguenza, il contenzioso si riduce ad accertare se, in concreto, l’impianto e la macchina sono stati realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica.
MAGGIO 2009
PAGINA 13
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
9. Rilevanza delle norme giuridiche
di buona tecnica nel procedimento
penale per reati contravvenzionali
Innanzitutto,stante la volontarietà delle norme di buona tecnica,le stesse non sono
sanzionate penalmente.
Gli organi di vigilanza o gli organi inquirenti non possono, quindi, contestare in
modo diretto la presunta inosservanza di una norma di buona tecnica.
In questo caso, gli inquirenti e gli organi di vigilanza fanno riferimento alla norma
legislativa , che fissa i principi generali quale, ad esempio, il Titolo III (art. 67 e seguenti) del Testo Unico.
Si ricorda che nel passato veniva citato l’art.35 del D.Lgs 626/94 o,per gli impianti
elettrici, l’art. 267 del D.P.R. 547/55.
In questo caso, la contestazione può venire sanata applicando le norme di buona
tecnica presunte disattese.
In alternativa, il soggetto al quale viene mosso l’addebito, può dimostrare che la
violazione non sussiste,perché ha rispettato,in concreto,altra norma di buona tecnica, diversa da quella menzionata nella contestazione.
A questo punto, diventa suo onere dimostrare di aver utilizzato una norma di pari
efficacia, ai fini di ottemperare alla prescrizione legislativa.
Si tratta di una tesi portata avanti da alcuni esperti del ramo, che si accorda con
la volontarietà della norma tecnica.
Si ribadisce che, in alternativa, il soggetto può ottemperare alla prescrizione, seguendo la norma di buona tecnica richiamata dall’organo di vigilanza o dall’organo
inquirente e,quindi,accedere ai benefici previsti dalla legge 758/94 o nell’art.162bis del c.p.
10. Rilevanza giuridica delle norme
di buona tecnica nel procedimento
per reato o delitto
Nel caso di un procedimento per infortunio sul lavoro,instaurato d’ufficio o a querela di parte, la inosservanza di una norma di buona tecnica, la cui applicazione
avrebbe potuto evitare l’infortunio, può configurare una colpa specifica o generica, ai sensi dell’art. 43 del c.p.
Il terzo comma dell’art. 43 del c.p. recita:“... negligenza, imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE”.
La colpa si classifica“generica”quando vengono a mancare le regole della comune
perizia, prudenza e diligenza; la colpa, invece, è specifica negli altri casi.
Si richiama l’attenzione sul termine “disciplina”nel quale, per giurisprudenza costante, rientrano le norme tecniche o regole dell’arte e, quindi, le guide, nonchè
la letteratura tecnica.
Al riguardo, soccorre l’art. 2087 del c.c..
In altre parole, il destinatario della norma di prevenzione deve attuare tutti i provvedimenti di protezione che l’esperienza suggerisce e l’evoluzione della tecnica offre; naturalmente a condizione che si tratti di dati noti o, comunque, rientranti nel
bagaglio di conoscenze tecniche, che il destinatario della norma ha o deve avere.
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il problema della diffusione della informazione su norme e“discipline”non si pone
per le Norme Armonizzate Europee,che godono della pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della CE e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale del nostro paese.
Sulla Gazzetta Ufficiale vengono ora pubblicate anche le Circolari.
Occorre precisare che tutte le riviste specializzate riportano l’elenco delle norme
pubblicate e dei progetti di norma soggetti a inchiesta pubblica.
PAGINA 14
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
11. L’impatto del testo unico
Il Testo Unico ha novato l’approccio alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro
sottolinenando la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica.
Colpisce peraltro notare come, nell’ambito del testo, vi sia stata l’introduzione di
specifiche che risultano in contrasto con norme tecniche consolidate e riconosciute (ad esempio in all. IX la tabella indica distanze in contrasto con i criteri di
sicurezza della EN 50110-1).
Non si capisce infatti il motivo che ha spinto il Legislatore ad inserire all’interno
del testo normativo tabelle e limiti specifici per un settore, quale quello elettrico,
per il quale esiste una vasta ed approfondita normativa tecnica che risulta essere
in continua evoluzione.
Come nel caso della cosiddetta “normativa PED”, sarebbe stato più opportuno limitarsi a prevedere l’obbligo del rispetto degli standard previsti da codici nazionali/internazionali riconosciuti, piuttosto che avventurarsi nella riproposizione di
parametri già notoriamente superati dalle attuali norme tecniche.
In generale se da una parte si ritiene che nell’ambito di una revisione organizzativa, quale quello del Testo Unico, sia da apprezzare l’introduzione nell’ordinamento giuridico di un preciso riferimento alla valenza delle norme tecniche con
un rinvio alle Direttive applicabili in materia,dall’altra non si può che sottolineare
l’erronea prassi di inserire all’interno di norme giuridiche limiti e/o parametri abbondantemente normati dalle stesse norme tecniche.
Norme e/o Direttive che, ricordiamo, sono soggette ad un meccanismo di aggiornamento automatico al progresso scientifico e tecnologico degli standard di
sicurezza, in un ambito di regole di buona tecnica o di rispetto di principi generali consolidati a livello europeo.
12. Il panorama delle norme
di buona tecnica
12.1. I principali organismi
di normazione.
Dati tratti dai vari siti
CEI:
Fondato nel 1909, tra i primi Enti normatori al mondo, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano,è l'Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione
Europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
La Legge italiana n. 186 del 1º marzo 1968 ne riconosce l'autorità stabilendo che
“i materiali, le macchine, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, realizzati secondo le Norme del CEI si considerano a regola d'arte”. Le Norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere
materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le caratteristiche,
le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla regola dell'arte.
Finalità istituzionale del CEI è la promozione e la diffusione della cultura tecnica
e della sicurezza elettrica.A tale scopo il CEI sviluppa una serie di attività normative
e prenormative a livello nazionale ed internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e
dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo.
Ai lavori dei Comitati Tecnici e delle Commissioni del CEI partecipano oltre
3.000 Esperti, designati dai Soci di Diritto, Promotori ed Effettivi e provenienti da
Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, laboratori di ricerca, industrie costruttrici e utilizzatrici, associazioni di categoria.
Il CEI è rappresentante italiano nei principali organismi di normazione e certificazione internazionali:
IEC, CENELEC, IECQ, IECEE,AVERE e, per il tramite del CONCIT, partecipa all'attività dell’ETSI, l'Ente normatore europeo nel settore delle telecomunicazioni.
UNI:
L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un'associazione privata senza
scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà della Pubblica Amministrazione.
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario
MAGGIO 2009
PAGINA 15
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983,recepita dal Governo
Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986.
L'UNI partecipa,in rappresentanza dell'Italia,all'attività normativa degli organismi
sovranazionali di normazione:ISO (International Organization for Standardization)
e CEN (Comité Européen de Normalisation).
L'UNI è stato costituito nel 1921, con la sigla "UNIM", a fronte dell'esigenza dell'industria meccanica di unificare le tipologie produttive, facilitare l'intercambiabilità dei pezzi, ecc.
Da allora, l'attività di normazione ha assunto sempre più importanza nel contesto
economico del paese: già nel 1928 la Confindustria ne riconobbe il ruolo fondamentale per l'economia e ne promosse l'estensione a tutti i settori industriali: l'UNIM si trasformò così anche formalmente e la sigla che lo contraddistingueva perse
la "emme" finale, diventando l'attuale UNI.
L'organizzazione dell'UNI è quella tipica di un'associazione. Gli organi amministrativi sono infatti:
- l'Assemblea, formata dai soci: imprese, istituti scientifici e scolastici, professionisti, Pubblica Amministrazione;
- il Consiglio, espresso dall'Assemblea e dai soci di diritto (Ministeri interessati,
CNR, associazioni imprenditoriali, Enti Federati);
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente.
I campi di attività
L'UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali:
- ELABORARE norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione;
- RAPPRESENTARE l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed
europeo (CEN) per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli
scambi di prodotti e servizi;
- PUBBLICARE e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse correlati, sia direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione
presenti su tutto il territorio nazionale (Punti UNI), sia tramite Internet.
L'UNI, oltre a rappresentare un importante punto focale fra realtà nazionale ed internazionale, è altresì punto di incontro fra mondi diversi, come imprese, professionisti, università, Pubblica Amministrazione, consumatori, ecc… Da tale posizione, si consolida una serie di interrelazioni e si acquisiscono valori culturali ed
informativi che sono particolarmente importanti per la società.
Diventa pertanto ruolo dell'UNI anche quello di:
- COLLABORARE con gli Organismi di Normazione degli altri Paesi per favorire
gli interessi delle imprese italiane nei loro rapporti commerciali;
- DIFFONDERE la cultura normativa mediante corsi di formazione,organizzazione
e partecipazione a convegni, fiere, pubblicazione di documenti tecnico - informativi e attraverso i propri mezzi di comunicazione.
CENELEC:
Il CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) è nato nel
1973 come conseguenza della fusione di due organizzazioni europee precedenti:
CENELCOM e CENEL.
Attualmente il CENELEC è un'organizzazione tecnica senza scopo di lucro regolata dalla legge belga e composta da comitati elettrotecnici nazionali di 29 paesi
europei.
Lo scopo di tale organizzazione è quello di facilitare lo scambio di mezzi e servizi
all’interno del Mercato Unico Europeo mediante la creazione di un unico corpo
di norme riguardanti il settore elettrotecnico ed elettronico.
Tra l’altro il CENELEC si occupa di stabilire standard di riferimento in campo elettrotecnico riconosciuti in tutta Europa che facilitino gli scambi tra i mercati.
ISO:
L'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for
Standardization in inglese, Organisation internationale de normalisation in francese),abbreviazione ISO,è la più importante organizzazione a livello mondiale per
la definizione di norme tecniche. Fondata il 23 febbraio 1947, ha il suo quartier
generale a Ginevra in Svizzera.
PAGINA 16
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Membri dell'ISO sono gli organismi nazionali di standardizzazione di 157 Paesi del
mondo. In Italia le norme ISO vengono recepite, armonizzate e diffuse dall'UNI,
il membro che partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa dell'ISO.
L'ISO coopera strettamente con l'IEC, responsabile per la standardizzazione degli equipaggiamenti elettrici
CEN:
Comitato europeo di normazione (European Committee for Standardization in inglese,Comité européen de normalisation in francese),meglio noto con l'acronimo
CEN, è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali quali per esempio l'ISO.
Il CEN, fondato nel 1961, lavora in accordo alle politiche dell'Unione Europea e
dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) per favorire il libero scambio,
la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori,la protezione dell'ambiente,eccetera.
Gli standard europei prodotti dal CEN sono normalmente armonizzati e adattati
dai singoli paesi che li accolgono come per esempio l'UNI in Italia.
IEC:
La Commissione Elettrotecnica Internazionale (International Electrotechnical
Commission in inglese,Commission Electrotechnique Internationaleè in francese),
acronimo IEC (dal nome inglese), è un'organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricità,elettronica e tecnologie correlate.Molti
dei suoi standard sono definiti in collaborazione con l'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione).
Questa commissione è formata da rappresentanti dei corpi di standardizzazione
nazionali
12.2. La produzione
dei principali organismi
di normazione
Ricerche sui richiami delle norme di buona tecnica
Come è noto, le norme di buona tecnica già in passato venivano richiamate nelle
norme giuridiche e in atti amministrativi.
I richiami alle norme tecniche nella nostra legislazione sono cresciuti in modo
esponenziale.
Sull’argomento abbiamo effettuato una ricerca sulla banca dati delle Leggi d’Italia.
Parola chiave
Periodo
CEI / CEI EN
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
1
3
109
185
412
1389
1
2
107
78
334
1055 (dal 2000 al 2008)
UNI / UNI EN
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
64
146
290
510
1771
2684
64
82
208
302
1469
1215 (dal 2000 al 2008)
ISO
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
6
10
45
118
1531
1921
6
4
41
77
1454
467 (dal 2000 al 2008)
0
0
1
3
29
35
0
0
1
2
27
8 (dal 2000 al 2008)
British standard 1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
MAGGIO 2009
Progressione
Richiami
dei richiami nel decennio
PAGINA 17
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
12.3. Numero progressivo
di norme armonizzate
richiamate nella nostra
legislazione
12.4. Le principali linee guida
tratte dai principali siti
che possono produrre
questo tipo di documentazione
PAGINA 18
Anno
CEI EN
UNI EN
ISO
British
Standard
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2008
0
1
3
109
185
412
1389
0
64
146
290
510
1771
2684
0
6
10
45
118
1531
1921
0
0
0
1
3
29
35
Parola chiave
Periodo
Progressione
Richiami nell’ultimo
delle linee guida
decennio
CEI / CEI EN
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
0
0
0
0
4
23
0
0
0
0
4
19 (dal 2000 al 2008)
UNI / UNI EN
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
0
0
0
0
47
127
0
0
0
0
47
80 (dal 2000 al 2008)
INAIL
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10 (dal 2000 al 2008)
CNR
1950-1960
1950-1970
1950-1980
1950-1990
1950-2000
1950-2008
0
0
0
0
0
345
0
0
0
0
0 (dal 2000 al 2008)
345
MAGGIO 2009
IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA
Nota sull’ISPESL
Per quanto concerne l’ISPESL, le Linee Guida sono reperibili nel sito:
http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp
Le stesse sono divise per argomento nei seguenti gruppi:
- Linee guida generali;
- Linee guida sistemi di gestione;
- Linee guida sulla Valutazione del Rischio
- Linee guida tecniche;
- Linee guida internazionali.
13. Conclusioni
IlTesto Unico regolamenta gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
in ben 336 articoli e in 51 allegati.
Il Testo Unico riserva agli articoli che vanno dall’1 al 336 la formulazione dell’obbligo giuridico, mentre assegna con gli allegati il modo di adempiere.
Il modo di adempiere viene, però affinato attraverso i rinvii alle linee guida e alle
norme di buona tecnica,alle quali vanno aggiunte le guide delle norme nazionali.
Si segnala che le norme di buona tecnica CEI e UNI sono circa 39.487.
La mole significativa delle norme di buona tecnica in materia di sicurezza pone
il problema della loro rilevanza giuridica, rappresentata anche dai frequenti rinvii operati dal Testo Unico alle stesse norme.
Le norme giuridiche e le norme di buona tecnica finiscono per creare un corpus
iuris unico, che richiede sempre più una piena collaborazione fra operatori del
diritto e i tecnici.
A tal proposito, vedasi la pubblicazione di G. Carozzi:“Prime riflessioni sul Testo
Unico,ovvero in quale direzione va la legge?”pubblicata sull’Informatore AIAS nell’Aprile del 2008.
Ricordiamo che oggi i fascicoli processuali sono ricchi di richiami tecnici.
Spesso il dibattimento assume anche dei contenuti tecnici significativi.
Questo accentua l’aspetto pratico della collaborazione e del confronto fra i tecnici e i cultori del diritto.
Nel chiudere questa nota dobbiamo evidenziare che l’alto numero di norme di
buona tecnica, in senso lato non deve preoccupare, perché nessuno può conoscere a menadito migliaia di norme e la ricerca è molto semplificata dall’esistenza
di banche dati specializzate sull’argomento.
Allegati:
1) Trattato che istituisce la C.E.;
2) Giurisprudenza comunitaria;
3) Bibliografia.
Gli allegati sono reperibili sul sito dell'Ordine alla pagina:
http://www.ordineingegneri.milano.it/rivista_dellordine.aspx
MAGGIO 2009
PAGINA 19
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Corso Venezia 16 - 20121 Milano
Tel. 02 76003731 (r. a.) - Fax 02 76004789
http://www.ordineingegneri.milano.it
E-mail: [email protected]