Inserto Sicurezza - Ordine degli Ingegneri Milano
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano Il nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) e la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro Dott. Antonino Gambino Ing. Giovanni Gambino Maggio 2009 INSERTO REDAZIONALE CLAUSOLA DI RISERVATEZZA L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è proprietario di questo documento e le informazioni in esso contenute sono da ritenersi strettamente confidenziali. Questo documento non può essere riprodotto o diffuso a terzi o usato per scopi diversi da quello per cui viene presentato, senza l’autorizzazione preventiva, per iscritto, da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Prefazione La Commissione Sicurezza del Lavoro dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è da sempre sostenitrice dell’ importanza della diffusione e dell’adozione delle norme di buona tecnica sia per un approccio gestionale che puramente tecnico e tecnologico della sicurezza dei lavoratori. La convinzione di base è quella che il costante aggiornamento delle norme e il continuo afflusso di svariate e numerose competenze nella redazione delle stesse possano effettivamente realizzare, se opportunamente adottate, il miglior livello di sicurezza tecnicamente realizzabile. E’ pertanto con estremo interesse e cura che ha contribuito a definire ed approfondire con apporto di diverse e specifiche competenze il notevole lavoro svolto dal collega di commissione Giovanni Gambino e dal figlio, esperti di contenzioso giuridico e tecnico in materia di infortuni e sicurezza del lavoro. La pubblicazione che viene presentata si configura come una trattazione del tema centrale della rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica e del relativo crescente richiamo nel panorama giuridico italiano e si propone anche di effettuare una disamina efficace e veloce delle fonti giuridiche italiane ed europee oltrechè degli organismi di normazione nazionali ed internazionali. La presidente della Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro Maria Cristina Motta Indice 1. Sommario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.1. Leggi “Strictu Sensu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2. Atti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.3. Altre regole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. Premessa sul Diritto Comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. Le norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5. Il Testo Unico e le norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. Il Testo Unico e altre norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.1. Linee Guida e buona prassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 7. Il rinvio alle norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 7.1. Aspetti applicativi della rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 8. Rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica in una causa civile . . . .13 9. Rilevanza delle norme giuridiche di buona tecnica nel procedimento penale per reati contravvenzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 10. Rilevanza delle norme giuridiche di buona tecnica nel procedimento per reato o delitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 11. L’impatto del Testo Unico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 12. Il panorama delle Norme di buona tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 12.1. I principali organismi di normazione, dati tratti dai vari siti . . . . . . .15 12.2. La produzione dei principali organismi di normazione . . . . . . . . . .17 12.3. Numero progressivo di norme armonizzate richiamate nella nostra legislazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 12.4. Le principali linee guida tratte dai principali siti che possono produrre questo tipo di documentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 13. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 MAGGIO 2009 PAGINA 3 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 1. Sommario La materia “sicurezza ed igiene del lavoro” è regolamentata in via principale: dal diritto nazionale, dal diritto comunitario e dalle norme di buona tecnica. Il D.Lgs 81/2008 (da ora denominato “Testo Unico”) ha dato un impulso significativo alla rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica. Gli autori si propongono di richiamare le fonti normative e giuridiche e le fonti delle norme tecniche, per evidenziare il rapporto e, quindi, la reciproca influenza fra le norme giuridiche e le norme tecniche. La conoscenza delle fonti normative appare prodromica alla discussione sulla rilevanza giuridica delle norme tecniche. 2. Generalità L’argomento che andremo a trattare, per sua natura, ha assunto sempre più un carattere multidisciplinare,che richiede un apporto congiunto dei cultori del diritto e dei tecnici. Per questo, appare necessario parlare un esperanto tecnico giuridico. La multidisciplinarità della materia rende necessario trattare argomenti fin troppo ovvi per gli esperti del diritto e altri argomenti altrettanto ovvi per i tecnici. Naturalmente, gli argomenti che riguardano il diritto sono rivolti ai tecnici, gli argomenti che trattano delle norme di buona tecnica sono rivolti principalmente ai cultori del diritto. Le fonti normative che regolano la materia che stiamo trattando sono in sintesi: 1) Le leggi strictu sensu e gli atti amministrativi; 2) Il diritto comunitario; 3) Altre regole; 4) Le norme di buona tecnica. 2.1. Leggi “Strictu Sensu” La Costituzione La Costituzione è l’atto che detta i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e i diritti che vanno riconosciuti nei rapporti socio-economici; soprattutto in ambito lavorativo. Nella gerarchia delle norme, la Costituzione assume carattere di norma primaria, per cui nessuna norma di legge può essere in contrasto con essa,pena la sua illegittimità costituzionale.La modifica della Costituzione richiede una procedura parlamentare più complessa di quella richiesta per la formazione delle leggi ordinarie. Le leggi costituzionali Le leggi costituzionali sono leggi che possono modificare, in tutto o in parte, la Costituzione. Per la loro approvazione è richiesta una procedura particolare dei due rami del Parlamento. Per esempio, sono stati approvati con leggi costituzionali gli Statuti delle Regioni a statuto speciale, in quanto ad esse vengono conferiti poteri non previsti dalla Costituzione. La legge formale La legge formale è l’atto normativo posto in essere dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione e dai regolamenti delle due Camere. Le leggi regionali Le Regioni,avvalendosi di specifiche competenze conferite loro dalla Costituzione e/o da leggi costituzionali,sono intervenute in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro benché quest’ ultima non sia materia concorrente di normazione tra Stato e Regioni ai sensi dell’ art. 117 della Costituzione. Il campo di intervento delle regioni sull’argomento richiamato è destinato ad ampliarsi, se avranno seguito alcuni attuali orientamenti politici. Decreto Legislativo Il Decreto Legislativo è l’atto normativo posto in essere dal potere esecutivo su delega del potere legislativo (art. 76 della Costituzione). La delega del potere esecutivo deve riguardare un argomento definito, deve con- PAGINA 4 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA tenere i principi generali del provvedimento delegato e deve essere limitata nel tempo. Decreto Legge Il Decreto Legge è un atto che il Governo può emettere nei casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 della Costituzione), avente forza di legge. I Decreti Legge perdono efficacia “ab inizio” se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. 2.2. Atti amministrativi Decreto Ministeriale Il Decreto Ministeriale è un atto amministrativo emesso dal potere esecutivo. Ci riferiamo in particolare ai Decreti Ministeriali volti a disciplinare e/o regolamentare argomenti che una legge ha definito in modo generico, demandando al potere esecutivo la regolamentazione della legge. A titolo di esempio, la Legge 1083 del 6/12/1971:“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” delega il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato ad approvare con Decreto Ministeriale le norme UNI-CIG in materia di sicurezza degli impianti dei gas combustibili e gli esempi potrebbero continuare. I Decreti Ministeriali hanno trovato anche larga applicazione in materia di prevenzione degli incendi. Si tratta di provvedimenti amministrativi che assumono notevole rilevanza giuridica, in caso di sinistri. Le Circolari Ministeriali Fra gli atti amministrativi assumono rilievo le circolari,dette anche istruzioni o note interne. Esse sono atti del potere esecutivo che appartengono alla categoria degli atti interni della Pubblica Amministrazione, che non hanno forza di legge erga omnes. Le circolari, oltre a regolare il funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione, oggi, in misura sempre maggiore, svolgono una funzione integrativa dei regolamenti e delle norme giuridiche. In entrambi i casi le circolari hanno l’effetto di ridurre il margine discrezionale dei funzionari e danno indicazioni per adempiere al precetto di legge. Per quanto le circolari non rientrino nelle norme di legge, quelle la cui applicazione è entrata nell’uso comune possono farsi rientrare nella categoria delle norme consuetudinarie, per via del costante ed uniforme comportamento di applicazione e per l’elemento psicologico rappresentato dall’“opinio iuris et necessitatis”, cioè dal convincimento di doversi uniformare ad un obbligo giuridico. Le circolari per il passato avevano una diffusione limitata e venivano inviate, oltre che agli organi interni della Pubblica Amministrazione, ad altri ministeri interessati al problema e alle organizzazioni di categoria. Oggi, vista la loro sempre maggior diffusione, vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Si segnala che dal 1/1/01 ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 857 circolari, un certo numero di esse riguardano argomenti di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione incendi. Anche se le circolari sono atti amministrativi interni della Pubblica Amministrazione possono assumere rilevanza penale ai fini della configurazione della colpa generica. 2.3. Altre regole In un’attività produttiva assumono rilievo altri atti, quali ad esempio: - disposizioni aziendali; - istruzioni scritte aziendali; - procedure emesse dai datori di lavoro; - contratti di lavoro; - accordi di categoria; - documenti previsti dal Testo Unico, dal Titolo I Capo II e seguenti e dal Titolo IV; - il manuale di istruzioni per l’uso; - contratti e ordini stipulati fra le varie parti interessate al processo produttivo; - contratti di somministrazione di lavoro interinale; - ecc. Procedura Aziendale L’imprenditore ha la potestà (diritto-dovere) di predisporre regolamenti / procedure aziendali. Rientrano in questa categoria le norme di sicurezza e di esercizio. MAGGIO 2009 PAGINA 5 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA La potestà di emettere norme viene conferita all’imprenditore dagli artt. 2086 c.c. “Direzione e gerarchia dell’Impresa“ e 2104 c.c.“Diligenza del prestatore di lavoro”. L’art. 2086 riconosce all’imprenditore la supremazia gerarchica che gli consente di regolamentare e di disciplinare l’organizzazione del lavoro. L’art. 2104 fa obbligo al lavoratore subordinato di osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore per l’esecuzione del lavoro. L’imprenditore è tenuto a redigere una valutazione dei rischi, documento che costituisce un elemento di riferimento per tutte le attività. L’obbligo di emettere procedure di sicurezza discende dall’art.36 delTesto Unico, il quale,al comma 4,recita:“Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze”. Oggi l’imprenditore, se committente, è gravato da altri obblighi di cui all’art. 26 del Testo Unico e al Titolo IV del Testo Unico. 3. Premessa sul Diritto Comunitario Fin qui abbiamo richiamato le fonti normative nazionali, essenziali, che regolano le materie che stiamo trattando. Oggi, vista la globalizzazione del sistema e visto il trattato che istituisce l’UE, accanto alla normativa nazionale assume rilievo la normativa comunitaria in senso lato. Corre obbligo precisare che si tratta di una normativa elaborata da tutti gli Stati membri e, quindi, sovranazionale, comune a tutti i paesi della CEE. Il Trattato (UE) ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali, e quindi il Giudice comunitario ne ha dedotto che gli Stati membri non potrebbero opporre al Trattato leggi interne successive, senza con questo far venire meno la necessaria uniformità ed efficacia del diritto comunitario in tutta la Comunità,nonchè il senso della portata e degli effetti attribuiti all’art.249 del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato). Quindi, una normativa nazionale incompatibile col diritto comunitario è del tutto priva di efficacia anche se successiva; il diritto comunitario prevale in virtù di una forza propria secondo una visione convergente del rapporto tra norme comunitarie e diritto interno. Come è peraltro noto, sul rapporto tra ordinamento nazionale e comunitario, si sono però create due fondamentali scuole di pensiero: quello della separazione e quello dell’integrazione dei due ordinamenti. Secondo l’orientamento prevalente della Corte Costituzionale, i due ordinamenti sono distinti e vicendevolmente autonomi e pertanto la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario,non deve essere considerata invalida ma è solo da disapplicare. Da ciò ne deriva che il diritto comunitario, in quanto non destinato a far parte dell’ordinamento cui appartiene un qualsiasi atto amministrativo nazionale, non ne può costituire parametro di legittimità. Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità europee, invece, gli ordinamenti degli Stati membri sono da ritenere coordinati ed compresi nell’ordinamento comunitario, che si pone rispetto ad essi (per le materie di competenza) in una posizione di“primazia”.La norma comunitaria,quindi,viene a configurarsi come parametro di validità della norma nazionale che, ove contrastante, dovrà essere considerata inapplicabile e quindi un eventuale atto amministrativo emanato in contrasto con il diritto comunitario deve ritenersi invalido. Tale materia è peraltro oggetto di divergenti interpretazioni giuridiche che, spesso, trovano una composizione solamente in ambito della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Bisogna anche ricordare che resta comunque facoltà agli Stati Membri di poter legiferare su specifiche materie adottando, se ritenuto opportuno, disposizioni più restrittive rispetto a quelle definite a livello comunitario.Ad esempio, ai sensi dell’art 137 CE (ex 118°), se da una parte le Direttive adottate dal Consiglio dell’Unione europea al fine di garantire un miglior livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori non devono introdurre vincoli amministrativi,finanziari e giuridici, dall’altra occorre rilevare che, nell’attribuire al Consiglio il potere di adottare prescrizioni minime in tale settore, questo articolo non ha affatto pregiudicato l’intensità dell’azione che i singoli Stati possono ritenere necessaria per assolvere i propri compiti, che consistono nella tutela dei lavoratori e nella promozione del miglioramento delle condizioni relative alla loro salute e sicurezza. Infatti, l’utilizzo dell’espressione «prescrizioni minime» di cui al sopracitato artiPAGINA 6 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA colo, consente agli Stati Membri di adottare norme più rigorose di quelle oggetto previste della normativa comunitaria(1). La normativa comunitaria Come già detto in premessa, con l’istituzione della UE, sancita dal trattato di Maastricht (1992), alla normativa nazionale si affianca la normativa europea, che viene recepita nel sistema giuridico. Al potere giudiziario nazionale si affianca il potere giudiziario europeo, esercitato dalla “Corte di giustizia della Comunità Europea”. Si viene, quindi, a creare anche una giurisprudenza comunitaria (c.f.r. allegato n. 2). Si riporta, qui di seguito uno schema della struttura organizzativa della UE. Le istituzioni della UE. I dati sono riferiti a quando i paesi della UE erano 15, attualmente sono 27. Come risulta dallo schema, non vi è una ripartizione fra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; si precisa però che fra le istituzioni vi è uno scambio osmotico che offre le necessarie garanzie. Per quanto riguarda l’argomento che stiamo trattando,l’istituzione che ci interessa in modo particolare è il Consiglio dell’Unione Europea – art. 202-210 trattato CE. Il Consiglio dell’Unione Europea Nel Consiglio sono rappresentati i governi dei paesi membri. Il Consiglio Europeo costituisce innanzitutto un organo legislativo. Al riguardo occorre precisare che il potere legislativo viene esercitato su impulso di proposte della Commissione Europea e in cooperazione con il Parlamento Europeo e con il parere del Comitato Economico e Sociale. A titolo di esempio si riporta la prima pagina della Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/1993, G.U. CE N.L. 220/1. Non riteniamo necessario, con riferimento alla presente esposizione, entrare nel dettaglio della formazione dell’atto legislativo del Consiglio della Comunità Europea. Preme evidenziare che agli organismi coinvolti nella formazione degli atti legislativi comunitari, prendono parte tutti i paesi membri. Ne consegue, a titolo di esempio, che una Direttiva Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è un atto normativo, che esprime la volontà comune dei paesi dell’Unione Europea. Si osserva, sempre con riferimento alle Direttive Comunitarie, che le stesse sono soggette al recepimento degli stati membri. Si ritiene però che la Direttiva Comunitaria, una volta pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea, assuma rilievo, specie se è scaduto il termine previsto per il suo recepimento nel nostro sistema giuridico. (1) MAGGIO 2009 Si veda ad esempio la sentenza 12 novembre 1996, causa C 84/94, Regno Unito/Consiglio, pag. I 5755, punto 17. PAGINA 7 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Fonti normative del Diritto Comunitario Norme primarie Norme primarie del sistema giuridico comunitario sono le norme convenzionali, contenute nei trattati istitutivi della Comunità Europea ed negli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi. Sullo stesso piano vanno considerati gli atti posti in essere dal Consiglio ma oggetto di procedure costituzionali di adattamento nei singoli Stati membri. I trattati istitutivi sopra citati sono: - Trattato di Parigi del 1951, che istituisce la C.E.C.A. (Comunità Europea del carbone e dell’acciaio); - Trattato di Roma del 1957, che istituisce la Comunità Economica Europea; - Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Unione Europea. - Trattato che istituisce la Comunità Europea del 2002. Queste norme regolano in via primaria la vita di relazione della Comunità. Le stesse norme attribuiscono a loro volta forza e portata normativa agli atti delle istituzioni comunitarie, così ponendosi al secondo livello del sistema, formano il diritto comunitario derivato. Il diritto comunitario derivato La parte comunitaria del sistema normativo comprende un insieme di atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce. Si tratta di atti che vengono posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono e si esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali. Sono atti destinati ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli.Talvolta senza che occorra un intervento formale del legislatore e/o dell’amministrazione nazionale, altre volte all’uno e/o all’altra viene imposta un’attività normativa allo scopo o di riversare sui singoli gli impegni sottoscritti a livello comunitario o di precisare o di integrare obbligazioni solo delineate dall’atto comunitario e lasciate alla discrezionalità degli Stati membri per la determinazione definitiva del suo contenuto. Questo è l’insieme degli atti definito come diritto comunitario derivato, (comunitario, quindi, estraneo ai procedimenti nazionali, è questa la forza derivata dai Trattati istitutivi, in applicazione dei quali gli atti comunitari vengono adottati). E’ il caso, tuttavia, di precisare che gli atti in questione non possono avere l’effetto di restringere o modificare la portata di una norma del Trattato o della giurisprudenza relativa a quella stessa norma. L’art. 249 del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato) sancisce la tipologia degli atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze loro attribuite: regolamenti, decisioni e direttive, raccomandazioni e pareri. Questi atti sono posti in essere dal Consiglio e dalla Commissione, o dal Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, secondo la procedure di codecisione (art. 251) del trattato che istituisce la C.E. (vedasi allegato). Le fonti normative comunitarie Le fonti normative di nostro interesse si suddividono in due categorie: - atti vincolanti: regolamenti, decisioni e direttive; - atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri. Regolamenti I regolamenti sono atti vincolanti, in quanto rappresentano l’equivalente della Legge negli ordinamenti statali dei singoli paesi. Al pari della Legge, il regolamento, quindi, ha carattere generale ed è astratto. L’applicazione del regolamento,per la sua validità,non richiede un intervento specifico dei singoli Stati. Gli Stati Membri devono applicare integralmente le disposizioni del regolamento. Non possono rimuovere quelle norme alle quali lo Stato Membro si era opposto nella procedura di decisione del regolamento o che contrastano con determinati interessi nazionali. Si ribadisce che i regolamenti sono applicabili direttamente senza un ordine ufficiale di esecuzione nazionale e conferiscono diritti o impongono doveri diretti ai cittadini della comunità. Gli Stati Membri,le loro istituzioni e le loro autorità devono applicare i regolamenti alla stessa stregua delle norme di diritto nazionale. Decisioni La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma si differenzia dal PAGINA 8 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA regolamento e riguarda i destinatari specifici, non ha efficacia erga omnes e non ha la portata generale astratta tipica degli atti legislativi. Direttiva Rappresenta lo strumento più importante della comunità e assume il valore di raccomandazione nei confronti degli Stati Membri, senza avere l'immediata forza cogente della legge nazionale.A differenza del regolamento, la Direttiva è rivolta allo Stato Membro con l’obiettivo di conseguire riavvicinare e armonizzare le legislazioni nazionali alla Direttiva Comunitaria e ciò attraverso adeguamenti volti ad eliminare le contraddizioni fra direttiva e norma nazionale,fino a che in ciascun Stato Membro vigano condizioni di fondo quanto più similari possibili. La Direttiva vincola gli Stati Membri solo per quanto riguarda l’obiettivo da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa viene applicate tramite una legge di attuazione che serve ad assicurarne il recepimento e il conseguente adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario; tale recepimento deve peraltro avvenire entro i termini fissati dalla Direttiva stessa. In molti casi gli Stati Membri recepiscono in toto la direttiva con un proprio provvedimento; si veda al riguardo il D.P.R. 459/96, che ha recepito in toto la relativa Direttiva Comunitaria relativa alle Macchine. Atti non vincolanti L’art.249 del trattato che istituisce la C.E.(vedi allegato) prefigura 2 tipi di atti non vincolanti:raccomandazioni e pareri.Ogni istituzione può adottare tali atti.La Commissione formula questi atti nei settori definiti del Trattato, sia quando questo espressamente lo preveda, sia quando la stessa istituzione lo ritenga necessario. Tali atti non possono essere considerati privi di effetto giuridico e i giudici nazionali devono tenerne conto ai fini dell’interpretazione delle norme nazionali o di altri atti comunitari vincolanti. Raccomandazioni Le raccomandazioni sono dirette agli Stati Membri,e contengono l’invito a conformarsi ad un certo comportamento. Pareri I pareri costituiscono l’atto con cui le stesse istituzioni o altri organi comunitari fanno conoscere il loro punto di vista su di una determinata materia. Attraverso i pareri, l’istituzione esercita una funzione di orientamento consigliando il soggetto circa il contegno che questi dovrà tenere,senza l’obbligo di adeguarvisi. 4. Le norme di buona tecnica Norme Armonizzate La Norma Armonizzata è una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione europea, ovvero: - CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione); - CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnico); - ETSI (Istituto Europeo per le norme di telecomunicazioni). Questi organismi operano su incarico della Commissione,conformemente alle procedure istituite dalla Direttiva 93/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Preme evidenziare che i nostri organismi di normazione prendono parte attivamente all’attività degli organismi di normazione europea. Una volta adottata, la norma armonizzata europea, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. A loro volta gli Stati Membri possono trasporre la norma armonizzata in una norma nazionale. I riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del nostro Paese. A titolo di esempio, la norma EN 115 del 1995 è stata pubblicata sulla Gazzetta della Comunità Europea, successivamente la norma ha assunto la denominazione UNI EN 115 del 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Occorre precisare che la trasposizione nel nostro sistema normativo avviene generalmente con un ritardo di uno o due anni. MAGGIO 2009 PAGINA 9 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Si ritiene che la norma armonizzata europea sia già efficace anche se non ancora trasposta nel nostro sistema normativo. La Direttiva Comunitaria sulle norme di buona tecnica La Direttiva Comunitaria del 22 Giugno 1998 n. 98/34/CE regola la materia. Si riportano alcuni stralci significativi di detta Direttiva Comunitaria: 6) "norma": una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie: − norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; − norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; − norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico. Allegato I Organismi europei di normalizzazione CEN Comitato europeo di normalizzazione CENELEC Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica ETSI Istituto europeo norme e telecomunicazioni Allegato II Organismi nazionali di normalizzazione 11. ITALIA UNI [*] Ente nazionale italiano di unificazione CEI [*] Comitato elettrotecnico italiano ____________ [*] L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione). Il D.P.R.459/96,la cosiddetta Direttiva Macchine,dà una sua definizione di Norme Armonizzate Europee: Art. 3 - Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea un mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della stessa e trasposte in una norma nazionale. 2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana. PAGINA 10 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Da un’interpretazione letterale dell’art. 3 richiamato, sembrerebbe necessaria una pubblicazione della Norma CEI nella Gazzetta Ufficiale del nostro paese, perché la norma possa essere considerata armonizzata europea. Tale interpretazione non appare condivisibile. Sull’argomento, la nuova Direttiva Macchine del 17/05/2006 (95/16/CE) all’art. 2 sub. l) dà una definizione, che si riporta: I) “norma armonizzata: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), e non avente carattere vincolante. Da tale definizione si deve ritenere che la Norma Armonizzata Europea è efficace anche nel territorio nazionale, senza bisogno di una sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Certamente la pubblicità della Norma Armonizzata Europea sulla Gazzetta Ufficiale rafforza la rilevanza giuridica della norma. Sempre la nuova Direttiva Macchine prevede all’art. 10 una procedura di possibile contestazione di una Norma Armonizzata. Articolo 10 Procedura di contestazione di una norma armonizzata Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il Comitato esprime un parere d’urgenza. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione. L’art. 10 conferma che le Norme Armonizzate godono solo di una presunzione relativa e non assoluta di regola dell’arte. 5. Il testo unico e le norme di buona tecnica Il Testo Unico, all’Allegato IX, definisce le norme di buona tecnica: ALLEGATO IX Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: - UNI (Ente Nazionale di Unificazione); - CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); - CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); - CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); - IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); - ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Si tratta di un fatto nuovo, che concorre ad accrescere la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica. MAGGIO 2009 PAGINA 11 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 6. Il testo unico e altre norme di buona tecnica 6.1. Linee guida e buone prassi Il Testo Unico, oltre alle norme di buona tecnica per la realizzazione di impianti, rispettosi delle norme di sicurezza, prevede l’impiego di linee guida e delle buone prassi. Si riporta qui di seguito l’art. 2 sub. u), v) e z), che dà la definizione di norma tecnica, di buone prassi e di linee guida. u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Riassumendo il Testo Unico introduce ufficialmente altre fonti normative tecniche, quali le buone prassi e le linee guida, definite alle lettere V e Z dell’art. 2 del Testo Unico. A queste fonti si aggiungono, di fatto, le linee guida del CEI e dell’UNI. Anche le associazioni di categoria spesso, in collaborazione con la ASL, elaborano delle linee guida(1). Si viene a creare, quindi, una famiglia di regole che si aggiungono alle norme tecniche strictu sensu, elaborate dagli organismi di normazione. Il Testo Unico, all’art. 9 assegna all’ISPESL, INAIL, IPSEMA il compito di elaborare, raccogliere e diffondere le buone prassi e predisporre delle linee guida. Per la verità,ancora prima dell’emanazione delTesto Unico,le linee guida avevano una certa diffusione. 7. Il rinvio alle norme di buona tecnica Le norme di buone tecnica, per loro natura e genesi, hanno carattere volontario. Le norme giuridiche rinviano spesso alle norme di buona tecnica, la circostanza rafforza la rilevanza giuridica che le norme di buona tecnica possono assumere. In tal caso, le stesse diventano cogenti e assumono forza di legge.A titolo di esempio: la norma sulle linee elettriche esterne, DPR 21/06/1968 n. 1062, ha recepito in toto la norma CEI sull’argomento. Tale legge è stata poi novata con la legge n. 339 del 28/06/86, la quale segue i criteri informatori delle norme CEI. Altro esempio di recepimento di una norma di buona tecnica è rappresentato dal D.P.R. n. 675 del 21 Luglio 1982:“Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione”, che ha recepito in toto, riportandone l’elenco, le norme armonizzate europee sulle apparecchiature elettriche da utilizzare nei luoghi con pericolo di esplosione e incendio, vedasi articolo:“Aspetti tecnico giuridici dei DPR 675 e 727 del 21 Lug. 1982 concernenti l’uso di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva” di Gambino G. - Spelta C. - Zanetti O. Lo stesso Testo Unico fa propria, rendendola cogente, la norma UNI CEI EN (1) Il Testo Unico ha dato un riconoscimento anche agli elaborati, condizione questa che ne rafforza la rilevanza giuridica. PAGINA 12 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 45011 (c.f.r.Allegato XX sub. b)). Ancora, il Testo Unico opera un rinvio puntuale alle norme di buona tecnica. Si evidenzia che il D.P.R.547/55,trattava l’argomento sicurezza degli impianti elettrici, con gli articoli dal 267 al 350 e cioè in ben 83 articoli. IlTesto Unico oggi tratta l’argomento con gli articoli che vanno dall’80 al 87 e cioè in 8 articoli. Il Testo Unico rinvia, comunque, alle norme di buona tecnica. Si osserva che,al contrario,il D.P.R.547/55 non faceva alcun riferimento alle norme di buona tecnica. In altre parole, il legislatore oggi con la norma giuridica ha fissato gli obiettivi di sicurezza e rinvia alle norme tecniche per i modi di adempiere al precetto legislativo. Si osserva che le norme di buona tecnica, oltre che nelle norme giuridiche, vengono richiamate in molte direttive e in atti amministrativi, comprese le circolari. L’UNI ha creato una banca dati informatica,che riguarda anche il rinvio alle norme di buona tecnica. L’argomento è trattato all’articolo“Norme e Leggi”della rivista U&C del 1/01/08, del quale si riporta uno stralcio. “A livello nazionale sono stati registrati 428 casi di collegamento tra norme e leggi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la maggioranza dei quali riportati sotto forma di Decreto da parte dei diversi ministeri che trattano materia tecnica (Sviluppo economico, Salute, infrastrutture, interno, Comunicazioni, ecc.) mentre si sono rilevate citazioni di norme tecniche in 313 situazioni, nella stragrande maggioranza norme UNI nazionali o adozioni di norme europee EN o internazionali ISO.Solo in una ventina di casi sono state citate norme non esistenti a livello nazionale.” 7.1. Aspetti applicativi della rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica Innanzitutto,ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro,la qualifica di norme di buona tecnica va estesa, in via pratica, alle norme armonizzate europee, anche non trasposte nella normativa nazionale, alle Direttive, ancorchè non recepite, alle buone prassi e alle linee guida predisposte da organismi di rilevanza nazionale (UNI e CEI) e da associazioni di categoria,nonché alle istruzioni per l’uso delle macchine, dei DPI, le valutazioni dei rischi, ecc… Si fa rilevare che anche prima che il Testo Unico prendesse in considerazione le linee guida, le stesse erano richiamate nella Legge del 5/03/1990 n. 46, che all’art. 4 sub. 2) recitava: “…omissis Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle GUIDE dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI”. Detto articolo è stato abrogato dall’art. 7 del D.P.R. 392 del 18/04/1994. Perché possono produrre gli stessi effetti giuridici, ai fini della rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica in senso lato, si devono considerare: - cause civili; - i procedimenti penali per reati contravvenzionali; - i procedimenti penali per reati e delitti. 8. Rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica in una causa civile In genere, il contenzioso civile in materia di impianti e fornitura di macchine riguarda le qualità e l’idoneità della fornitura. Per questo va fatto riferimento a quanto convenuto nei contratti o negli ordini. In mancanza di un accordo preventivo,in genere,si fa ricorso alle norme di buona tecnica nazionali ad esse assimilabili, specie se richiamate in una norma giuridica o amministrativa. Spesso è lo stesso Giudice che, nel disporre una c.t.u., fa riferimento alle norme di buona tecnica. In conseguenza, il contenzioso si riduce ad accertare se, in concreto, l’impianto e la macchina sono stati realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica. MAGGIO 2009 PAGINA 13 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 9. Rilevanza delle norme giuridiche di buona tecnica nel procedimento penale per reati contravvenzionali Innanzitutto,stante la volontarietà delle norme di buona tecnica,le stesse non sono sanzionate penalmente. Gli organi di vigilanza o gli organi inquirenti non possono, quindi, contestare in modo diretto la presunta inosservanza di una norma di buona tecnica. In questo caso, gli inquirenti e gli organi di vigilanza fanno riferimento alla norma legislativa , che fissa i principi generali quale, ad esempio, il Titolo III (art. 67 e seguenti) del Testo Unico. Si ricorda che nel passato veniva citato l’art.35 del D.Lgs 626/94 o,per gli impianti elettrici, l’art. 267 del D.P.R. 547/55. In questo caso, la contestazione può venire sanata applicando le norme di buona tecnica presunte disattese. In alternativa, il soggetto al quale viene mosso l’addebito, può dimostrare che la violazione non sussiste,perché ha rispettato,in concreto,altra norma di buona tecnica, diversa da quella menzionata nella contestazione. A questo punto, diventa suo onere dimostrare di aver utilizzato una norma di pari efficacia, ai fini di ottemperare alla prescrizione legislativa. Si tratta di una tesi portata avanti da alcuni esperti del ramo, che si accorda con la volontarietà della norma tecnica. Si ribadisce che, in alternativa, il soggetto può ottemperare alla prescrizione, seguendo la norma di buona tecnica richiamata dall’organo di vigilanza o dall’organo inquirente e,quindi,accedere ai benefici previsti dalla legge 758/94 o nell’art.162bis del c.p. 10. Rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica nel procedimento per reato o delitto Nel caso di un procedimento per infortunio sul lavoro,instaurato d’ufficio o a querela di parte, la inosservanza di una norma di buona tecnica, la cui applicazione avrebbe potuto evitare l’infortunio, può configurare una colpa specifica o generica, ai sensi dell’art. 43 del c.p. Il terzo comma dell’art. 43 del c.p. recita:“... negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE”. La colpa si classifica“generica”quando vengono a mancare le regole della comune perizia, prudenza e diligenza; la colpa, invece, è specifica negli altri casi. Si richiama l’attenzione sul termine “disciplina”nel quale, per giurisprudenza costante, rientrano le norme tecniche o regole dell’arte e, quindi, le guide, nonchè la letteratura tecnica. Al riguardo, soccorre l’art. 2087 del c.c.. In altre parole, il destinatario della norma di prevenzione deve attuare tutti i provvedimenti di protezione che l’esperienza suggerisce e l’evoluzione della tecnica offre; naturalmente a condizione che si tratti di dati noti o, comunque, rientranti nel bagaglio di conoscenze tecniche, che il destinatario della norma ha o deve avere. Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il problema della diffusione della informazione su norme e“discipline”non si pone per le Norme Armonizzate Europee,che godono della pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della CE e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale del nostro paese. Sulla Gazzetta Ufficiale vengono ora pubblicate anche le Circolari. Occorre precisare che tutte le riviste specializzate riportano l’elenco delle norme pubblicate e dei progetti di norma soggetti a inchiesta pubblica. PAGINA 14 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 11. L’impatto del testo unico Il Testo Unico ha novato l’approccio alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro sottolinenando la rilevanza giuridica delle norme di buona tecnica. Colpisce peraltro notare come, nell’ambito del testo, vi sia stata l’introduzione di specifiche che risultano in contrasto con norme tecniche consolidate e riconosciute (ad esempio in all. IX la tabella indica distanze in contrasto con i criteri di sicurezza della EN 50110-1). Non si capisce infatti il motivo che ha spinto il Legislatore ad inserire all’interno del testo normativo tabelle e limiti specifici per un settore, quale quello elettrico, per il quale esiste una vasta ed approfondita normativa tecnica che risulta essere in continua evoluzione. Come nel caso della cosiddetta “normativa PED”, sarebbe stato più opportuno limitarsi a prevedere l’obbligo del rispetto degli standard previsti da codici nazionali/internazionali riconosciuti, piuttosto che avventurarsi nella riproposizione di parametri già notoriamente superati dalle attuali norme tecniche. In generale se da una parte si ritiene che nell’ambito di una revisione organizzativa, quale quello del Testo Unico, sia da apprezzare l’introduzione nell’ordinamento giuridico di un preciso riferimento alla valenza delle norme tecniche con un rinvio alle Direttive applicabili in materia,dall’altra non si può che sottolineare l’erronea prassi di inserire all’interno di norme giuridiche limiti e/o parametri abbondantemente normati dalle stesse norme tecniche. Norme e/o Direttive che, ricordiamo, sono soggette ad un meccanismo di aggiornamento automatico al progresso scientifico e tecnologico degli standard di sicurezza, in un ambito di regole di buona tecnica o di rispetto di principi generali consolidati a livello europeo. 12. Il panorama delle norme di buona tecnica 12.1. I principali organismi di normazione. Dati tratti dai vari siti CEI: Fondato nel 1909, tra i primi Enti normatori al mondo, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano,è l'Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. La Legge italiana n. 186 del 1º marzo 1968 ne riconosce l'autorità stabilendo che “i materiali, le macchine, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, realizzati secondo le Norme del CEI si considerano a regola d'arte”. Le Norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla regola dell'arte. Finalità istituzionale del CEI è la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica.A tale scopo il CEI sviluppa una serie di attività normative e prenormative a livello nazionale ed internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo. Ai lavori dei Comitati Tecnici e delle Commissioni del CEI partecipano oltre 3.000 Esperti, designati dai Soci di Diritto, Promotori ed Effettivi e provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, laboratori di ricerca, industrie costruttrici e utilizzatrici, associazioni di categoria. Il CEI è rappresentante italiano nei principali organismi di normazione e certificazione internazionali: IEC, CENELEC, IECQ, IECEE,AVERE e, per il tramite del CONCIT, partecipa all'attività dell’ETSI, l'Ente normatore europeo nel settore delle telecomunicazioni. UNI: L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà della Pubblica Amministrazione. Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario MAGGIO 2009 PAGINA 15 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983,recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986. L'UNI partecipa,in rappresentanza dell'Italia,all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione:ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation). L'UNI è stato costituito nel 1921, con la sigla "UNIM", a fronte dell'esigenza dell'industria meccanica di unificare le tipologie produttive, facilitare l'intercambiabilità dei pezzi, ecc. Da allora, l'attività di normazione ha assunto sempre più importanza nel contesto economico del paese: già nel 1928 la Confindustria ne riconobbe il ruolo fondamentale per l'economia e ne promosse l'estensione a tutti i settori industriali: l'UNIM si trasformò così anche formalmente e la sigla che lo contraddistingueva perse la "emme" finale, diventando l'attuale UNI. L'organizzazione dell'UNI è quella tipica di un'associazione. Gli organi amministrativi sono infatti: - l'Assemblea, formata dai soci: imprese, istituti scientifici e scolastici, professionisti, Pubblica Amministrazione; - il Consiglio, espresso dall'Assemblea e dai soci di diritto (Ministeri interessati, CNR, associazioni imprenditoriali, Enti Federati); - la Giunta Esecutiva; - il Presidente. I campi di attività L'UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali: - ELABORARE norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione; - RAPPRESENTARE l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN) per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi; - PUBBLICARE e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse correlati, sia direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione presenti su tutto il territorio nazionale (Punti UNI), sia tramite Internet. L'UNI, oltre a rappresentare un importante punto focale fra realtà nazionale ed internazionale, è altresì punto di incontro fra mondi diversi, come imprese, professionisti, università, Pubblica Amministrazione, consumatori, ecc… Da tale posizione, si consolida una serie di interrelazioni e si acquisiscono valori culturali ed informativi che sono particolarmente importanti per la società. Diventa pertanto ruolo dell'UNI anche quello di: - COLLABORARE con gli Organismi di Normazione degli altri Paesi per favorire gli interessi delle imprese italiane nei loro rapporti commerciali; - DIFFONDERE la cultura normativa mediante corsi di formazione,organizzazione e partecipazione a convegni, fiere, pubblicazione di documenti tecnico - informativi e attraverso i propri mezzi di comunicazione. CENELEC: Il CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) è nato nel 1973 come conseguenza della fusione di due organizzazioni europee precedenti: CENELCOM e CENEL. Attualmente il CENELEC è un'organizzazione tecnica senza scopo di lucro regolata dalla legge belga e composta da comitati elettrotecnici nazionali di 29 paesi europei. Lo scopo di tale organizzazione è quello di facilitare lo scambio di mezzi e servizi all’interno del Mercato Unico Europeo mediante la creazione di un unico corpo di norme riguardanti il settore elettrotecnico ed elettronico. Tra l’altro il CENELEC si occupa di stabilire standard di riferimento in campo elettrotecnico riconosciuti in tutta Europa che facilitino gli scambi tra i mercati. ISO: L'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization in inglese, Organisation internationale de normalisation in francese),abbreviazione ISO,è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. Fondata il 23 febbraio 1947, ha il suo quartier generale a Ginevra in Svizzera. PAGINA 16 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Membri dell'ISO sono gli organismi nazionali di standardizzazione di 157 Paesi del mondo. In Italia le norme ISO vengono recepite, armonizzate e diffuse dall'UNI, il membro che partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa dell'ISO. L'ISO coopera strettamente con l'IEC, responsabile per la standardizzazione degli equipaggiamenti elettrici CEN: Comitato europeo di normazione (European Committee for Standardization in inglese,Comité européen de normalisation in francese),meglio noto con l'acronimo CEN, è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali quali per esempio l'ISO. Il CEN, fondato nel 1961, lavora in accordo alle politiche dell'Unione Europea e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) per favorire il libero scambio, la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori,la protezione dell'ambiente,eccetera. Gli standard europei prodotti dal CEN sono normalmente armonizzati e adattati dai singoli paesi che li accolgono come per esempio l'UNI in Italia. IEC: La Commissione Elettrotecnica Internazionale (International Electrotechnical Commission in inglese,Commission Electrotechnique Internationaleè in francese), acronimo IEC (dal nome inglese), è un'organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricità,elettronica e tecnologie correlate.Molti dei suoi standard sono definiti in collaborazione con l'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione). Questa commissione è formata da rappresentanti dei corpi di standardizzazione nazionali 12.2. La produzione dei principali organismi di normazione Ricerche sui richiami delle norme di buona tecnica Come è noto, le norme di buona tecnica già in passato venivano richiamate nelle norme giuridiche e in atti amministrativi. I richiami alle norme tecniche nella nostra legislazione sono cresciuti in modo esponenziale. Sull’argomento abbiamo effettuato una ricerca sulla banca dati delle Leggi d’Italia. Parola chiave Periodo CEI / CEI EN 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 1 3 109 185 412 1389 1 2 107 78 334 1055 (dal 2000 al 2008) UNI / UNI EN 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 64 146 290 510 1771 2684 64 82 208 302 1469 1215 (dal 2000 al 2008) ISO 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 6 10 45 118 1531 1921 6 4 41 77 1454 467 (dal 2000 al 2008) 0 0 1 3 29 35 0 0 1 2 27 8 (dal 2000 al 2008) British standard 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 MAGGIO 2009 Progressione Richiami dei richiami nel decennio PAGINA 17 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA 12.3. Numero progressivo di norme armonizzate richiamate nella nostra legislazione 12.4. Le principali linee guida tratte dai principali siti che possono produrre questo tipo di documentazione PAGINA 18 Anno CEI EN UNI EN ISO British Standard 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 0 1 3 109 185 412 1389 0 64 146 290 510 1771 2684 0 6 10 45 118 1531 1921 0 0 0 1 3 29 35 Parola chiave Periodo Progressione Richiami nell’ultimo delle linee guida decennio CEI / CEI EN 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 0 0 0 0 4 23 0 0 0 0 4 19 (dal 2000 al 2008) UNI / UNI EN 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 0 0 0 0 47 127 0 0 0 0 47 80 (dal 2000 al 2008) INAIL 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 (dal 2000 al 2008) CNR 1950-1960 1950-1970 1950-1980 1950-1990 1950-2000 1950-2008 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 (dal 2000 al 2008) 345 MAGGIO 2009 IL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 81/2008) E LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME DI BUONA TECNICA Nota sull’ISPESL Per quanto concerne l’ISPESL, le Linee Guida sono reperibili nel sito: http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp Le stesse sono divise per argomento nei seguenti gruppi: - Linee guida generali; - Linee guida sistemi di gestione; - Linee guida sulla Valutazione del Rischio - Linee guida tecniche; - Linee guida internazionali. 13. Conclusioni IlTesto Unico regolamenta gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, in ben 336 articoli e in 51 allegati. Il Testo Unico riserva agli articoli che vanno dall’1 al 336 la formulazione dell’obbligo giuridico, mentre assegna con gli allegati il modo di adempiere. Il modo di adempiere viene, però affinato attraverso i rinvii alle linee guida e alle norme di buona tecnica,alle quali vanno aggiunte le guide delle norme nazionali. Si segnala che le norme di buona tecnica CEI e UNI sono circa 39.487. La mole significativa delle norme di buona tecnica in materia di sicurezza pone il problema della loro rilevanza giuridica, rappresentata anche dai frequenti rinvii operati dal Testo Unico alle stesse norme. Le norme giuridiche e le norme di buona tecnica finiscono per creare un corpus iuris unico, che richiede sempre più una piena collaborazione fra operatori del diritto e i tecnici. A tal proposito, vedasi la pubblicazione di G. Carozzi:“Prime riflessioni sul Testo Unico,ovvero in quale direzione va la legge?”pubblicata sull’Informatore AIAS nell’Aprile del 2008. Ricordiamo che oggi i fascicoli processuali sono ricchi di richiami tecnici. Spesso il dibattimento assume anche dei contenuti tecnici significativi. Questo accentua l’aspetto pratico della collaborazione e del confronto fra i tecnici e i cultori del diritto. Nel chiudere questa nota dobbiamo evidenziare che l’alto numero di norme di buona tecnica, in senso lato non deve preoccupare, perché nessuno può conoscere a menadito migliaia di norme e la ricerca è molto semplificata dall’esistenza di banche dati specializzate sull’argomento. Allegati: 1) Trattato che istituisce la C.E.; 2) Giurisprudenza comunitaria; 3) Bibliografia. Gli allegati sono reperibili sul sito dell'Ordine alla pagina: http://www.ordineingegneri.milano.it/rivista_dellordine.aspx MAGGIO 2009 PAGINA 19 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano Corso Venezia 16 - 20121 Milano Tel. 02 76003731 (r. a.) - Fax 02 76004789 http://www.ordineingegneri.milano.it E-mail: [email protected]