Circolare Ministero dell`interno - Dip
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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 28/2/2003 n. 6 prot.03001651-15100/397 - Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani Sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla trascrizione in Italia degli atti di nascita di minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani. Sull'argomento questo Ministero si è già espresso con nota datata 2 agosto 2001, di cui si allega copia, il cui contenuto di ritiene di dover confermare al fine di evitare ulteriori controversie in materia e soprattutto allo scopo di favorire i cittadini che si trovino nella situazione suindicata che hanno già dovuto seguire un iter procedurale lungo e complesso per addivenire all'adozione definitiva. La problematica trae origine dal fatto che spesso l'Autorità straniera nel provvedimento di adozione modifica uno o più dati d'identificazione del minore, formando un nuovo atto di nascita dello stesso. In effetti, in molti Paesi la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell' atto di nascita originario (il quale non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali, tutto ciò con la finalità di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello naturale e di evitare che possano essere fornite informazioni sull'identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il bambino. Pertanto, il nuovo atto di nascita, formato dalle Autorità straniere diventa l'unico atto di nascita trascrivibile, in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza del minore, che l'Autorità che pronunzia l'adozione e gli uffici di stato civile stranieri sono tenuti a rispettare. Argomentare diversamente comporterebbe l'applicazione della legge italiana ad un atto che è stato formato in un altro stato che ha agito in base alla propria normativa e, quindi, significherebbe disconoscere, sia pure in parte, il provvedimento straniero di adozione, che dispone la formazione del nuovo atto di nascita, mentre il provvedimento straniero o va dichiarato non trascrivibile, se v'è contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, oppure va accettato e trascritto senza alcuna possibilità di modificazione. Al riguardo, si richiama anche la circolare MIACEL n. 9 dell'11 luglio 2001 - pubblicata, fra l'altro, nel sito www.interno.it nella quale è stabilito il principio che con la trascrizione l'ufficiale dello stato civile si limita a ricopiare nei registri dello stato civile un documento formato da altro pubblico ufficiale. Solo in alcuni casi tassativamente previsti (art. 98 D.P.R. 396/2000) possono essere apportate modificazioni. In effetti, l'atto originario, quando ancora esistente, è trasmesso al Tribunale per i minorenni in Italia insieme al nuovo atto e alla relativa sentenza di adozione, al solo scopo di consentire alle Autorità del nostro Paese di verificare la non contrarietà del provvedimento straniero ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritti di famiglia e dei minori. Soltanto quando l'atto di nascita modificato sia palesemente falso, perché riporta dati in contrasto con la sentenza straniera di adozione e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale per i minorenni in sede di dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione, l'atto non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascita dell'adottato ai sensi dell'art. 451 C.C. e dell'art. 100 del D.P.R. 396/2000. A riguardo si precisa che la relativa segnalazione da parte dell'ufficiale di Stato Civile dovrà essere inoltrata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le sue successive iniziative. Con l'occasione in riferimento alle segnalazioni pervenute riguardo al fatto che in alcuni casi sarebbero state fornite, dagli Ufficiali di stato civile, informazioni circa l'identità dei genitori biologici degli adottati, si ritiene, altresì opportuno, ribadire che tali informazioni, ai sensi 1 dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 24 della legge 28 maggio 2001, n. 149, che sancisce il diritto alla conoscenza delle proprie origini, possono essere fornite agli aventi diritto (genitori adottivi, adottato, responsabili di strutture ospedaliere) solo previo rilascio del decreto di autorizzazione all'accesso, che deve essere richiesto al competente tribunale per i Minorenni. L'autorizzazione non è necessaria solo ove le notizie siano richieste dallo stesso adottato che abbia raggiunto l'età di venticinque anni. In ogni caso, l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato o ha prestato il suo consenso all'adozione solo a condizione di rimanere anonimo. Si invitano, pertanto, le SS.VV. in indirizzo, sulla base dei compiti di vigilanza ed indirizzo attribuiti dall'art. 9 del D.P.R. 396/2000, a diffondere con la massima sollecitudine la presente alle Amministrazioni Comunali, considerando l'importanza delle questioni in esame e la necessità di una immediata applicazione delle direttive contenute, al fine di evitare sul territorio nazionale difformità di comportamenti. 2