Circolare Ministero dell`interno - Dip

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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 28/2/2003 n. 6
prot.03001651-15100/397 - Trascrizione degli atti di nascita dei minori stranieri adottati
all'estero da cittadini italiani
Sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla trascrizione in Italia degli atti di nascita di
minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani. Sull'argomento questo Ministero si è già
espresso con nota datata 2 agosto 2001, di cui si allega copia, il cui contenuto di ritiene di
dover confermare al fine di evitare ulteriori controversie in materia e soprattutto allo scopo di
favorire i cittadini che si trovino nella situazione suindicata che hanno già dovuto seguire un
iter procedurale lungo e complesso per addivenire all'adozione definitiva.
La problematica trae origine dal fatto che spesso l'Autorità straniera nel provvedimento di
adozione modifica uno o più dati d'identificazione del minore, formando un nuovo atto di
nascita dello stesso. In effetti, in molti Paesi la legge nazionale prevede che la sentenza di
adozione disponga anche la sostituzione dell' atto di nascita originario (il quale non riveste
più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore
indicate nella sentenza medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli
naturali, tutto ciò con la finalità di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello
naturale e di evitare che possano essere fornite informazioni sull'identità dei genitori biologici
o che consentano a questi ultimi di rintracciare il bambino.
Pertanto, il nuovo atto di nascita, formato dalle Autorità straniere diventa l'unico atto di
nascita trascrivibile, in quanto predisposto sulla base di una specifica disposizione legislativa
dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza del minore, che l'Autorità che pronunzia
l'adozione e gli uffici di stato civile stranieri sono tenuti a rispettare. Argomentare
diversamente comporterebbe l'applicazione della legge italiana ad un atto che è stato formato
in un altro stato che ha agito in base alla propria normativa e, quindi, significherebbe
disconoscere, sia pure in parte, il provvedimento straniero di adozione, che dispone la
formazione del nuovo atto di nascita, mentre il provvedimento straniero o va dichiarato non
trascrivibile, se v'è contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, oppure va
accettato e trascritto senza alcuna possibilità di modificazione. Al riguardo, si richiama anche
la circolare MIACEL n. 9 dell'11 luglio 2001 - pubblicata, fra l'altro, nel sito www.interno.it nella quale è stabilito il principio che con la trascrizione l'ufficiale dello stato civile si limita a
ricopiare nei registri dello stato civile un documento formato da altro pubblico ufficiale. Solo
in alcuni casi tassativamente previsti (art. 98 D.P.R. 396/2000) possono essere apportate
modificazioni.
In effetti, l'atto originario, quando ancora esistente, è trasmesso al Tribunale per i minorenni
in Italia insieme al nuovo atto e alla relativa sentenza di adozione, al solo scopo di consentire
alle Autorità del nostro Paese di verificare la non contrarietà del provvedimento straniero ai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano in materia di diritti di famiglia e dei minori.
Soltanto quando l'atto di nascita modificato sia palesemente falso, perché riporta dati in
contrasto con la sentenza straniera di adozione e tale falsità non sia stata rilevata dal
Tribunale per i minorenni in sede di dichiarazione di efficacia del provvedimento di
adozione, l'atto non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per
la formazione dell'atto di nascita dell'adottato ai sensi dell'art. 451 C.C. e dell'art. 100 del
D.P.R. 396/2000.
A riguardo si precisa che la relativa segnalazione da parte dell'ufficiale di Stato Civile dovrà
essere inoltrata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le sue
successive iniziative.
Con l'occasione in riferimento alle segnalazioni pervenute riguardo al fatto che in alcuni casi
sarebbero state fornite, dagli Ufficiali di stato civile, informazioni circa l'identità dei genitori
biologici degli adottati, si ritiene, altresì opportuno, ribadire che tali informazioni, ai sensi
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dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 24 della legge 28
maggio 2001, n. 149, che sancisce il diritto alla conoscenza delle proprie origini, possono
essere fornite agli aventi diritto (genitori adottivi, adottato, responsabili di strutture
ospedaliere) solo previo rilascio del decreto di autorizzazione all'accesso, che deve essere
richiesto al competente tribunale per i Minorenni.
L'autorizzazione non è necessaria solo ove le notizie siano richieste dallo stesso adottato che
abbia raggiunto l'età di venticinque anni. In ogni caso, l'accesso alle informazioni non è
consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, ovvero se
anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato o ha prestato
il suo consenso all'adozione solo a condizione di rimanere anonimo.
Si invitano, pertanto, le SS.VV. in indirizzo, sulla base dei compiti di vigilanza ed indirizzo
attribuiti dall'art. 9 del D.P.R. 396/2000, a diffondere con la massima sollecitudine la presente
alle Amministrazioni Comunali, considerando l'importanza delle questioni in esame e la
necessità di una immediata applicazione delle direttive contenute, al fine di evitare sul
territorio nazionale difformità di comportamenti.
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