Risposta quesito 2 - Unione Comuni Modenesi Area Nord

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Risposta quesito 2 - Unione Comuni Modenesi Area Nord
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del centro nuoto di
Mirandola mediante finanza di progetto CUP I85I16001180005 - CIG 6924952B29
Risposta prot.1564 del 20.01.2017 al quesito prot.858 del 14.01.2017
Quesiti:
1.
CAPITOLATO DI GESTIONE.
Ai sensi di quanto indicato all'articolo 2.2, lettera a) "per tutta la durata dei relativi contratti, non sarà possibile svolgere
attività equivalenti a quelle di fatto già esercitate dai soggetti che manterranno in locazione parte della Struttura, di cui
alla pertinente documentazione posta a base di gara.". Si chiede esattamente quali siano questi "soggetti", dal momento
che nella documentazione del Bando è presente soltanto il contratto con "PANTHEON PICO SRL" e non si ravvisa la
presenza di altre attività.
Si chiede quindi di poter acquisire tutta la documentazione (contratto/i) che regola i rapporti con altri soggetti operanti
attualmente all'interno della struttura. Da questa documentazione si dovranno evincere chiaramente i vincoli a carico del
futuro Concessionario, a garanzia del perimetro dei ricavi che si stima di poter realizzare nell'impianto.
2.
CAPITOLATO DI GESTIONE.
Sempre ai sensi di quanto indicato all'articolo 2.2, lettera a), si chiede di conoscere con esattezza l'elenco completo delle
attività già esercitate dai soggetti che manterranno in locazione parte della Struttura" per avere conferma di eventuali
limitazioni all'attività del futuro Concessionario.
3.
DISCIPLINARE DI GARA.
All'articolo 22 si precisa che: "il beneficiario delle suddette garanzie e polizze dovrà essere il Comune di Mirandola". Si
chiede, nel dettaglio, quali siano le polizze per le quali è previsto come beneficiario il Comune di Mirandola, dato che,
per esempio, la polizza RCT/RCO non lo può prevedere.
4.
DISCIPLINARE DI GARA.
All'articolo 28 si enuncia che: "Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunque prima della
stipula del contratto, l'aggiudicatario rimborserà alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del Bando di
Gara di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016." Si chiede l'ammontare almeno indicativo di queste spese, dal momento
che diventano elemento essenziale per la costruzione del PEF, a sua volta elemento essenziale per la partecipazione alla
gara.
5.
CONTRATTO DI LOCAZIONE LA MIRANDOLA SPA / PANTHEON PICO.
Alle premesse si recita "La Mirandola S.p.A. concede in locazione .. , oltre ad un'area adiacente al fabbricato di 850 mq
adibiti ad accesso e giardino, così come meglio specificato nell'allegato rilievo planimetrico (Allegato A) . Il Conduttore
garantisce alla società La Mirandola, al Comune e agli altri ulteriori soggetti dagli stessi autorizzati il passaggio sulla
predetta area adiacente al fabbricato, al fine di consentire l'accesso agli impianti tecnologici esistenti a fianco del
fabbricato". Si chiede che venga esplicitato l'impegno del Comune a prevedere espressamente l'inclusione, tra i soggetti
autorizzati, del Concessionario e dei soggetti da egli eventualmente incaricati per l'esecuzione di lavori, opere,
sopralluoghi o altro sugli impianti tecnologici citati.
6.
CONTRATTO DI LOCAZIONE LA MIRANDOLA SPA / PANTHEON PICO. All'articolo 1 si riporta: "il
Comune di Mirandola si fa garante della naturale continuazione del presente contratto di locazione, o facendovi
subentrare un soggetto terzo. Sarà cura del Comune richiamare in un'eventuale nuova convenzione con un soggetto
terzo individuato per la gestione dei servizi .. tutti gli obblighi previsti dal presente contratto di locazione". Si ritiene che
il "nuovo soggetto terzo" potrà essere indifferentemente il Concessionario aggiudicatario della gara (verosimilmente
una Società di progetto) o un Socio dello stesso, dal momento che, ai sensi del Codice degli Appalti, il Concessionario
può svolgere parte dei servizi ad egli affidati per mezzo di affidamento / subaffidamento a propri Soci. Si chiede
conferma della correttezza di questo assunto, necessario per la pianificazione dei ricavi all'interno del PEF.
7.
CONTRATTO DI LOCAZIONE LA MIRANDOLA SPA / PANTHEON PICO.
All'articolo 3 si recita: "Il canone di locazione, verrà aggiornato automaticamente, ..". Si chiede di conoscere l'importo
attuale del canone annuo corrisposto dalla palestra. Si chiede conferma che il Concessionario aggiudicatario della
gestione potrà applicare, al momento del subentro come parte locatrice, il canone come aggiornato ai sensi dell'articolo
Sede operativa del Servizio e Legale del Comune di Mirandola:
via Giovanni Giolitti, 22 - Tel. 0535/29547/29545 Fax 0535/29538
www.comune.mirandola.mo.it e-mail [email protected]
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3, dal momento che nell'addendum al contratto di locazione cita che "il Comune di Mirandola, si è fatto garante della
continuazione dello stesso".
8.
ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
Si chiede se, alla data attuale, siano previste forme di rimborso spese riconosciute da GRUPPO ARGENTA S.p.A. a La
Mirandola S.p.A.: questo non si evince dal contratto.
9.
BOZZA DI CONVENZIONE. All'articolo 31 si riporta "Fatte salve le previsioni della contrattazione
collettiva, .., E’ fatto obbligo al Concessionario, ove intenda assumere nuovo personale per lo svolgimento delle attività
di gestione della Struttura, di procedere prioritariamente nei confronti del personale già impiegato in via continuativa
nell'ambito della precedente gestione e titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.". Si chiede
conferma che l'eventuale assunzione possa avvenire secondo la libera contrattazione tra le parti, quanto a mansioni,
livelli di inquadramento e, di conseguenza, trattamento retributivo. Si chiede inoltre conferma che l'eventuale
assunzione debba avvenire ex-novo e non come cessione dei contratti di lavoro dal precedente gestore al
Concessionario aggiudicatario.
10.
BOZZA DI CONVENZIONE.
Si chiede conferma, in merito all'articolo 43 "Spese di registrazione", trattandosi di scrittura i cui valori sono
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, essendovi
alternatività tra IVA ed imposta di registro. Si chiede quindi conferma del fatto che sia da escludere la registrazione con
imposta di registro proporzionale.
11.
SOPRALLUOGO PIANO INTERRATO e COPERTURA.
Riteniamo indispensabile per la predisposizione del progetto da presentare in fase di gara poter visionare il piano
interrato ed il manto di copertura. Per quanto riguarda il piano di copertura, qualora questo non fosse raggiungibile con
botole e scale di accesso, provvederemo a nostre spese a venire con idoneo cestello di sollevamento nelle modalità e nei
tempi che ci indicherete.
12.
DISCIPLINARE DI GARA
- articolo 22. Si chiede se, in caso di partecipazione mediante associazione di progettisti qualificati o avvalendosi di tali
soggetti, le cui risorse verranno effettivamente impiegate nello svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, ai
sensi dell'art. 89, comma 9, del Codice degli Appalti, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo
22, lettera c), possa essere prestata dal/i professionista/i incaricato/i della progettazione.
Risposte:
1. L'unico rapporto locativo destinato a proseguire è quello con Pantheon Pico Srl, la cui documentazione contrattuale è
già stata inserita negli atti di gara.
2. Le attività cui ci si riferisce sono descritte nel contratto di locazione stipulato con Pantheon Pico Srl, già inserito tra
gli atti di gara.
3. Con riferimento all’art. 22 del disciplinare di gara che ripete quanto indicato nella bozza di convenzione, si precisa
quanto segue:
a) Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 - beneficiario è il Comune di Mirandola in quanto
soggetto garantito;
b) Polizza assicurativa ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 - il Comune di Mirandola è soggetto assicurato
relativamente alla Sezione Danni alle Opere; la Sezione RCT copre la responsabilità del concessionario anche
nell’interesse del concedente, ovvero il Comune di Mirandola;
c) Polizza assicurativa di RC della progettazione - Assicurato con propria polizza RC professionale è ciascun
professionista incaricato della progettazione;
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d) Cauzione di cui all’art. 183, comma 13, ultimo periodo, e con le modalità di cui all’art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 beneficiario è il Comune di Mirandola in quanto soggetto garantito;
e) Polizza assicurativa della responsabilità civile per i rischi della conduzione della struttura e dell’esercizio dell’attività
nell’ambito della medesima - il soggetto Assicurato è il Concessionario.
4. L'aggiudicatario dovrà rimborsare all’Unione e al Comune le spese di pubblicazione del bando di gara il cui importo
complessivo è quantificabile in un massimo di 4 mila euro, oneri fiscali inclusi.
5. L'impegno del conduttore, vale a dire Pantheon Pico srl, ad autorizzare il passaggio sull'area in oggetto, al fine di
consentire l'accesso agli impianti tecnologici, viene assunto, a termini di contratto, nei confronti del Comune,
proprietario dell'immobile, e dell'attuale concessionario/locatore, vale a dire La Mirandola Spa; tale impegno, dunque,
"transiterà" al nuovo concessionario, individuato a seguito della procedura selettiva, in quanto lo stesso subentrerà nel
contratto nella veste di locatore.
6. In questo caso non si tratta di affidamento o subaffidamento di servizi facenti parte della concessione, ma della
prosecuzione del rapporto contrattuale che l'attuale concessionario ha in essere con il conduttore Pantheon Pico Srl, di
cui il Comune si è fatto garante. Quindi il subentro nel rapporto di locazione, nelle vesti di locatore, riguarderà il nuovo
Concessionario, a prescindere dalla forma giuridica dallo stesso assunta, il quale non può essere "sostituito" in tale ruolo
da altri soggetti (es. singoli soci, richiamando l'ipotesi riportata nel quesito). Tale conclusione è avvalorata dalla chiara
formulazione dell'art. 2, comma 5, dello schema di convenzione facente parte degli atti di gara.
7. Il canone per l’anno 2017, già comprensivo di adeguamento ISTAT, che il nuovo Concessionario potrà richiedere al
momento del subentro come parte locatrice, è pari ad € 41.570,28; si precisa che tale canone è da considerarsi al netto
del rimborso dei costi energetici, che per l’anno 2016 ammonta a complessivi € 17.627,31.
8. E’ prevista una percentuale sull’incasso (30%) a titolo di rimborso spese sui consumi energetici. Tale rimborso è
stato, per l’anno 2014, pari a € 2.278,00; per l'anno 2015 pari a € 3.103,48; per il primo semestre 2016, pari a €
1.963,00.
9. Nel caso di specie siamo al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2112 del Codice Civile, che, in caso di trasferimento
d'azienda, prevede la continuazione del rapporto di lavoro, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano in
favore del lavoratore: ciò significa che si tratterà di costituire un nuovo rapporto di lavoro. Da questo non discende,
peraltro, che tutto sia lasciato alla libera contrattazione delle parti quanto a mansioni, livelli di inquadramento e
trattamento retributivo: infatti, da un lato, l'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, richiamato espressamente in convenzione,
richiede l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, dall'altro l'art. 31 della
medesima convenzione, inserita tra gli atti di gara, lega tale obbligo alla "condizione che la qualifica di tale personale
sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Concessionario e con le esigenze tecnico-organizzative
previste per l'esecuzione del servizio".
10.La Convenzione, redatta in forma pubblica amministrativa, sentita telefonicamente l’Agenzia delle Entrate, sarà
registrata in misura fissa pari a € 200,00.
11. Previo appuntamento telefonico, potrà essere eseguito un sopralluogo, sia al piano di interrato che sul piano di
copertura. Per il sopralluogo sul piano di copertura, la messa a disposizione ed il relativo costo/spesa di idoneo cestello
di sollevamento sono interamente a carico del concorrente richiedente. Si precisa che a tale sopralluogo saranno
ammessi un massimo di due tecnici, dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. Si precisa, altresì, che all’atto
del sopralluogo dovrà essere rilasciata manlèva da ogni responsabilità in capo al Comune relativamente al sopralluogo
stesso.
12. Si rimarca, così come indicato anche nella precedente risposta al quesito formulato dalla concorrente al punto 3-c,
che ogni progettista deve essere assicurato con propria polizza RC professionale.
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