Alimenti nuovi-Novel foods
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Alimenti nuovi-Novel foods M. Sciarroni Foro di Roma E- mail [email protected] Riassunto Le innovazioni tecnologiche e il loro crescente sviluppo non hanno trascurato il settore alimentare. Dacchè l’inserimento nel mercato Comunitario degli Organismi Geneticamente Modificati e degli Alimenti Nuovi ha comportato la necessità di una loro precisa regolamentazione. L’uso della tecnologia nella produzione alimentare suscita un vasto dibattito, non solo rispetto agli aspetti scientifici e a quelli tecnici, ma investe anche alcuni profili giuridici. Ciò con particolare attenzione alla salvaguardia della salute pubblica e degli interessi dei consumatori. Il presente contributo si è soffermato sui Nuovi Prodotti e sui Nuovi Ingredienti, con specifica cura alla normativa dettata dal Reg. CE n. 258/1997, considerato il caposaldo della legislazione comunitaria in tema di manipolazione genetica. Si sottolinea, infatti, che fino all’emanazione del Reg. CE 1829/2003, sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, questi erano disciplinati dallo stesso Regolamento del 1997, non essendo prevista per gli stessi una normativa speciale. Vengono considerati Nuovi Prodotti e Nuovi Ingredienti gli alimenti non commercializzati o non consumati in Europa prima del 15 maggio 1997, data dell’entrata in vigore del Reg. CE 258/1997, la cui ratio è ispirata alla sicurezza dei consumatori e alla libera circolazione delle merci. Il Regolamento concerne i prodotti e gli ingredienti strutturati con molecole nuove oppure modificate e i prodotti isolati da microrganismi, da alghe, da funghi, nonchè da vegetali e da animali. La disamina illustra la definizione di Alimenti e di Ingredienti Nuovi e la loro procedura autorizzativa al fine dell’immissione in commercio, con brevi accenni alle ipotesi di modifica del Reg. CE 258/1997. In seguito l’attenzione è stata rivolta alla tutela della salute pubblica. Introduzione Il ruolo sempre più pressante ed innovativo dell’evoluzione e del progresso scientifico hanno interessato in maniera preponderante il comparto alimentare, soprattutto nell’ambito della produzione del cibo. L’avvento delle tecnologie di ingegneria genetica e delle sue applicazioni nel settore agricolo e in quello alimentare ha permesso lo sviluppo delle biotecnologie agro- alimentari. Quest’ultime, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janiero del 1992, devono essere intese come: “ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico”. Tutto ciò ha condotto, affianco ai prodotti tradizionali, all’introduzione nel mercato alimentare dei Novel foods. Siffatti alimenti vengono realizzati attraverso nuovi ingredienti oppure mediante le biotecnologie sopra richiamate. Si segnalano quelli sottoposti a processi produttivi moderni e inusuali che permettono di ottenere mutamenti nella loro struttura genetica. Ad esempio: gli alimenti addizionati con fitostanoli e con fitosteroli (molecole vegetali sostituite ai grassi animali), 41 La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2013, ANNO 42 quali yogurt, margarine, latte; gli alimenti lattiero-caseari contenenti Omega 3 e costituiti con olio di microalga Schizochytrium; nonché i cerali arricchiti con acido folico. Nella categoria dei Novel Foods-Nuovi Alimenti rientrano, non soltanto cibi derivati dai recenti processi scientifici, ma anche taluni prodotti che non risultano anagraficamente consumati nei Paesi UE. Basti pensare ai prodotti cosiddetti “esotici”, quali: succo di Noni (origine asiatica), polpa di frutto Baobab (di origine tropicale), olio di semi di Allanblackia (origine africana). Simili alimenti, come sopra accennato, possono essere considerati “Nuovi” in ragione del fatto che non hanno una storia di significativo consumo ed utilizzo prima del 1997, data dell’entrata in vigore del Reg. CE 258/1997. Il Regolamento nasce dall’esigenza di individuare e di puntualizzare specifiche regole riguardo l’uso delle biotecnologie per i prodotti alimentari; viene considerato, infatti, il primo intervento normativo atto a regolare le forme di manipolazione genetica relative al cibo. Il legislatore comunitario avvertiva fortemente la necessità di dover armonizzare l’intera disciplina. Ciò per consentire la libera circolazione di tali prodotti secondo i dettami del mutuo riconoscimento tra i Paesi membri. Palese l’intento: garantire l’uniformità delle norme sia riguardo la procedura di valutazione dei Nuovi Alimenti e sia per assicurare il corretto impiego di un sistema di sicurezza e di controllo prima della loro immissione in commercio, al fine della salvaguardia della salute pubblica. Appare opportuno osservare che il Regolamento del 1997 ha subìto una parziale modifica nel 2003 a seguito dell’emanazione del successivo Regolamento CE 1829/2003, con il quale si è provveduto a scorporare la normativa relativa ai prodotti e agli ingredienti alimentari contenenti o costituiti da OGM , nonché quella relativa ai prodotti e agli ingredienti alimentari prodotti a partire da OGM da quella inerente ai Nuovi Prodotti e ai Nuovi Ingredienti. L’articolo 1, par. 1, del Regolamento CE 258/1997, sancisce lo scopo dello stesso, ovvero, si ribadisce: individuare specifiche regole per l’impiego delle biotecnologie nell’ambito della produzione alimentare. Viene, altresì, prevista la sua espressa applicazione nella commercializzazione nel mercato dell’Unione Europea di prodotti e di ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano anteriormente al maggio del 1997. L’elenco dei prodotti in esame è predisposto dal medesimo articolo 1, par. 2, ove sono indicati: 1) prodotti e ingredienti con struttura molecolare primaria nuova o modificata volutamente; 2) prodotti o ingredienti costituiti o isolati a partire da microorganismi, da funghi o da alghe; 3) prodotti e ingredienti non ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantino un uso alimentare sicuro e storicamente comprovato; 4) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti a un processo di produzione inusuale che comporti cambiamenti significativi del valore nutrizionale, del metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili. Il successivo articolo 2 statuisce la non applicabilità del Regolamento del 1997 agli additivi, agli aromi, ai solventi da estrazione destinati ad essere usati negli alimenti e nella loro produzione, nonché agli enzimi alimentari che rientrano nell’ambito applicativo del Reg. CE 1332/2008, volto a disciplinare proprio quest’ultimi. I prodotti e gli ingredienti Nuovi non devono presentare rischi per i consumatori oppure indurre in errore i medesimi. A maggiore tutela di questi soggetti vige il divieto per i prodotti predetti di differire dagli altri prodotti o dagli ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati al punto che il normale utilizzo possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. Alla luce di quanto detto il legislatore Comunitario ha inteso subordinare l’inserimento nel mercato comunitario dei Novel Foods all’espletamento di una procedura ordinaria di autorizzazione; ovvero, nell’ipotesi di Nuovi Prodotti alimentari “sostanzialmente equivalenti”, all’esercizio di un procedimento di notifica più snello (articolo 3, par. 2,3 Reg. CE 258/1997). 42 Alimenti nuovi-Novel foods M. Sciarroni La procedura autorizzativa ordinaria è prevista ai sensi dell’articolo 4 del sopra richiamato Regolamento, il quale prescrive la formulazione di una domanda diretta sia allo Stato membro, nel quale si intende commercializzare il prodotto Nuovo, e sia alla Commissione Europea, la quale provvede alla notifica della richiesta autorizzativa a tutti gli altri Stati. La domanda include ogni informazione necessaria a garantire che il prodotto per cui si richiede l’autorizzazione non presenti rischi per il consumatore e non lo induca in errore, nonché non differisca dagli altri prodotti o dagli altri ingredienti alla cui sostituzione è destinato dal punto di vista nutrizionale. Al contempo, vanno allegati: la proposta per la presentazione e per l’etichettatura del prodotto; gli studi scientifici realizzati e il sommario dell’intero fascicolo. La richiesta deve essere, altresì, corredata dai seguenti elementi: l’indicazione delle caratteristiche e delle proprietà che rendono il Novel Food non più equivalente ad un altro prodotto alimentare già esistente; l’indicazione della presenza di sostanze non presenti nell’alimento equivalente che possano essere dannose per la salute di alcune popolazioni, oppure che possano generare preoccupazioni di ordine etico. Lo Stato membro, ricevuta la domanda, avvia immediatamente la procedura di valutazione dell’alimento o dell’ingrediente nuovo, conferendo all’Autorità Nazionale competente il compito di effettuare, entro tre mesi, una relazione iniziale che viene trasmessa dalla stessa Autorità alla Commissione Europea che a sua volta inoltra la medesima ai Stati membri. Le numerose notifiche poste in essere assumono notevole rilievo, poiché consentono un controllo capillare sulla procedura di valutazione che, altrimenti, sarebbe di appannaggio esclusivo del Paese che riceve la domanda. Al proposito, ai sensi dell’articolo 6, par. 4 del Reg. CE 258/1997, la Commissione e gli Stati membri, possono, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione, formulare osservazioni e obiezioni relative alla commercializzazione del Novel Food. Le eventuali osservazioni e le obiezioni da parte di un Paese membro vengono portate a conoscenza degli altri Paesi dalla Commissione attraverso la loro notifica. A questo punto si apre una fase ulteriore della procedura. Lo Stato membro, presso cui è stata presentata la domanda autorizzativa, comunica al richiedente che può procedere all’immissione sul mercato comunitario del Nuovo Prodotto. Ciò nel caso non vi siano obiezioni motivate, oppure non vi sia la richiesta di una valutazione complementare, la quale porterebbe all’instaurazione di un secondo stadio procedurale maggiormente complesso e prescritto dal successivo articolo 7. Siffatto articolo prevede l’ipotesi di un’autorizzazione ad hoc, rilasciata dalla Commissione assistita e coadiuvata dal Comitato permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali. L’ autorizzazione contiene condizioni più esplicative e più precise tra cui, se necessario, quelle inerenti l’ utilizzo del Novel Food, la designazione dello stesso, nonché i requisiti supplementari e specifici in materia di etichettatura, così come dispone l’articolo 8 del medesimo Regolamento. In tema di comunicazione l’ articolo 8 stabilisce che le informazioni debbano possedere anche altri elementi, oltre i requisiti già previsti dalla legislazione comunitaria, in particolare dal Reg. CE 1169/2011. Al proposito vanno menzionate le caratteristiche o le proprietà alimentari (composizione, valore, effetti nutritivi, uso del prodotto) che rendano il prodotto Nuovo non più equivalente a un prodotto già esistente. Lo stesso articolo 8 fornisce la definizione del concetto di equivalenza: “un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un’analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche”. Le caratteristiche “diverse” a cui l’articolo espressamente si riferisce devono essere corredate anche dall’illustrazione del metodo attraverso il quale vengono ottenute, dall’indicazione sia della presenza di sostanze che possano produrre dei rischi per la salute di gruppi di popolazione (es. intolleranze ad alcuni ingredienti) 43 La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2013, ANNO 42 e sia della presenza di sostanze che possano far scaturire preoccupazioni di ordine morale o etico. La conclusione positiva della procedura di autorizzazione ordinaria, ex articolo 4 del Reg. CE 258/1997, consente l’introduzione nel mercato dei Nuovi Prodotti. Lo stesso accade con la procedura autorizzativa “semplificata” ai sensi del susseguente articolo 5. Nel caso di sostanziale equivalenza dei Nuovi Alimenti ai corrispondenti prodotti convenzionali, provata scientificamente, trova applicazione, infatti, proprio l’articolo 5 in virtù di “una presunzione di sicurezza”. In tale ipotesi è disposta una semplice notifica alla Commissione, non è, invero, prevista la relazione inerente la valutazione dei rischi, al contrario di quanto avviene nell’ambito della procedura ordinaria. La tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori viene assicurata permettendo a ciascuno Stato membro di adottare misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 12, par.1, del Regolamento del 1997. Quest’ultimo sancisce chiaramente che se uno Stato comunitario, sulla base di nuove informazioni o di nuove valutazioni, ritiene un Novel Food pericoloso per la salute umana o per l’ambiente, esso stesso possa “limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o dell’ingrediente alimentare in questione”. Le misure di protezione attuate a livello nazionale sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione precisando le ragioni della decisione. Le predette misure rimangono in vigore finchè non interviene la decisione della Commissione in merito alle stesse. Discussione-Conclusione I nuovi prodotti e i Nuovi ingredienti alimentari sono divenuti una realtà in costante espansione nell’ambito del comparto di loro appartenenza. A riprova di quanto detto si sottolinea che, dall’entrata in vigore del Reg. CE 258/1997, numerosi Novel Foods hanno fatto ingresso nel mercato comunitario mediante le procedure autorizzative sopra illustrate. Le biotecnologie, infatti, vengono descritte come una nuova rivoluzione industriale, poiché molti paesi investono largamente in questo settore. Le ragioni dell’influenza e dell’impatto delle tecnologie nell’ambito alimentare vanno ricercate nell’interesse mostrato sia da parte delle aziende e sia da parte dei mass-media, i quali pongono in evidenza soprattutto gli aspetti relativi alla sicurezza. Il veloce progredire della moderna evoluzione scientifica ha sollevato l’urgenza della necessità di aggiornare la normativa relativa ai prodotti in esame. Ciò al fine di snellire la procedura di autorizzazione, nonché di regolamentare ulteriori categorie di prodotti alimentari. Si segnalano, ad esempio quelli ottenuti da tecnologie ancora più avanzate, quali le nanotecnologie. Al proposito, la Commissione Europea ha presentato una proposta di nuovo regolamento per i Novel foods, rivolta a modificare e ad abrogare la precedente disciplina. La proposta non muta l’approccio incentrato sulla tutela della salute e sulla sicurezza dei prodotti e, infatti, trova fondamento nell’esigenza imprescindibile della formalizzazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio. Siffatta autorizzazione dovrà essere sempre sottoposta alle condizioni che i Nuovi Prodotti non presentino rischi né inducano in errore i consumatori, nonché, in caso di sostituzione, non cagionino svantaggi nutritivi per gli stessi. Senza dubbio la novità più eclatante, che dovrebbe essere introdotta con la nuova disciplina, appare quella in merito alla semplificazione del processo di autorizzazione, con contestuale abrogazione della procedura – notifica basata sull’equivalenza sostanziale. La semplificazione prevede un accentramento del procedimento autorizzativo in capo agli organi istituzionali dell’UE. Ciò attraverso la prescrizione di una norma volta a indirizzare le domande di autorizzazione direttamente alla Commissione e, successivamente, all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), la quale effettuerà una valutazione del rischio. A seguito di tale valutazione sarà la Commissione a stabilire 44 Alimenti nuovi-Novel foods M. Sciarroni l’opportunità di iscrivere o meno il Novel Food nell’apposito elenco comunitario, reso pubblico attraverso il sito internet della stessa Commissione. Successivamente, quindi, potrà prendere avvio la commercializzazione. Nell’elenco suindicato andranno ricompresi anche i prodotti e gli ingredienti già autorizzati in virtù del Regolamento del 1997, a tutt’oggi ancora in vigore. Il nuovo regolamento sui Novel Foods, attualmente in fase di studio, dovrebbe tutelare e garantire sempre più i consumatori, con particolare riguardo al loro diritto a un tipo di informazione trasparente e non fuorviante. La stessa, molto spesso, risulta distorta, soprattutto in merito alla pubblicità delle grandi aziende. Quest’ultime irrompono nel mercato invadendo i banchi e i scaffali della grande distribuzione, propinando prodotti che promettono benefici immediati. Si citano, ad esempio, alcuni prodotti come i minidrink derivati dal latte che assicurano di conservare le arterie in ottimo stato e di abbassare il colesterolo. Nondimeno, siffatti alimenti vanno assunti seguendo precise indicazioni: il consumo dopo i pasti; il controllo medico laddove vengano ingeriti insieme a dei farmaci, inoltre sono sconsigliati in gravidanza. Ulteriori prodotti vengono pubblicizzati garantendo effetti prodigiosi. Appare opportuno segnalare determinati tipi di latte, di burro e di margarine a cui vengono aggiunti acidi polinsaturi, quali gli Omega 3, presenti in numerose qualità di pesce (trote, acciughe, aringhe). Effettivamente, gli Omega 3 sono salutari, inoltre, risulta comprovato il loro sostegno a combattere il colesterolo. Ciò non significa, però, che i prodotti arricchiti con simili acidi siano forieri dell’efficacia sponsorizzata da molte industrie alimentari. In realtà i rimedi miracolosi, prospettati e reclamizzati dalle aziende, non possono essere considerati il toccasana per curare talune patologie. Giova ricordare che ciascun consumatore, non solo i soggetti affetti da malattie, devono consultare uno specialista prima di assumere i prodotti suindicati, poiché un utilizzo spropositato dei medesimi potrebbe condurre a serie conseguenze. Pacifico l’impatto sociale dell’evoluzione tecnologica, ma la stessa, di sovente, scatena rilevanti preoccupazioni nell’opinione pubblica sia in ordine alla loro sicurezza e sia riguardo a problematiche etiche. Tutto ciò, nonostante siano immessi in commercio soltanto a seguito della verifica della presenza o meno di componenti o di elementi tossici, nonché delle eventuali conseguenze nutrizionali sull’organismo umano. In ogni caso, si ribadisce che spesso la disinformazione, purtroppo, è assoluta. Un alleato prezioso potrebbe essere il legislatore. Se, infatti, da una parte una rigorosa regolamentazione giuridica dell’intera materia e della sua gestione può essere considerata la reazione che in taluni ipotesi ha cercato di rallentare e di delimitare le innovazioni tecnologiche nell’ambito della produzione e della distribuzione alimentare; del pari, le stesse norme possono divenire una risposta adeguata per rassicurare i consumatori in merito ai rischi, nonchè per rappresentare ai medesimi le dinamiche che hanno condotto alla commercializzazione dei Novel Foods. Nondimeno, non può essere trascurato il ruolo del diritto in merito alla regolamentazione sia degli interessi economici dei produttori e sia della cosiddetta “sicurezza informativa” nella comunicazione al consumatore delle caratteristiche dei prodotti, in ragione di una maggiore consapevolezza nella ricerca di mezzi sempre più idonei al raggiungimento della massima tutela della salute. Bibliografia Reg. CE 258/1997; Reg. CE 1829/2003; Reg. CE 1169/2011; Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janiero del 1992; 45 La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 4, ottobre-dicembre 2013, ANNO 42 Costato-Borghi-Rizzioli “Compendio di diritto alimentare” Cedam 2013; Sirsi “Le norme sull’etichettatura degli organismoi geneticamente modificati” in Trattato breve di diritto agrario; Padova 2003 Ferrari-Izzo “Diritto Alimentare comparato” Il Mulino 2012; www. Eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_euhtm; www.politicheagricole.it www.salute.gov.it 46