pornografico

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pornografico
L’approfondimento
L’abuso di fronte alla Legge
n relazione ai rapporti sessuali con i minorenni preliminarmente occorre precisare
che il nostro ordinamento non punisce il reato di pedofilia, nel senso che le perversioni
sessuali per quanto riprovevoli o ripugnanti non sono punibili di per sé. Ciò che
assume rilevanza giuridica sono ovviamente le condotte eventualmente poste in essere e
introdotte con la legge del 15 Febbraio 1996 n. 66 e cioè la Violenza sessuale (art. 609 bis
del codice penale) e gli Atti sessuali con minore (art. 609 quater), tenendo conto delle
circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter. Il termine minorenne qui utilizzato non fa
riferimento al minore di anni 18, ma al minore di anni quattordici e dunque non è punibile un adulto
che abbia avuto rapporti sessuali con un infra quattordicenne sempre che non incorrano le circostanze
innanzi evidenziate.
Con la legge del 3 Agosto 1998 n. 269, legge intitolata “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”, il legislatore seguendo le direttive comunitarie ha inteso non solo tutelare
il singolo minore, come aveva fatto in precedenza, ma si è posto principalmente l’obiettivo di dare
un freno al dilagante fenomeno della pedofilia. Vengono dunque introdotte nel codice penale una serie di fattispecie
penali ontologicamente autonome ove i soggetti passivi possono essere solo i minori d’età – in questo caso minori di
anni 18 - di seguito all’art. 600 c.p.: art. 600 bis: Prostituzione minorile; art. 600 ter: Pornografia minorile; art. 600
quater: Detenzione di materiale pornografico; art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile. Altro segnale forte è che queste nuove fattispecie di reato vengano di fatto inserite nel Capo
del codice penale dedicato ai “delitti contro la libertà individuale” ed, in particolare, ai “delitti contro la personalità
individuale”.
Le tre principali categorie sulle quali si focalizza la legge sono: a) la prostituzione minorile; b) la pornografia
minorile; c) il turismo sessuale in danno dei minori. Nell’ambito delle fattispecie riguardanti la prostituzione minorile
si distingue tra: 1) induzione; 2) favoreggiamento; 3) sfruttamento della prostituzione minorile. In aggiunta a tali
fattispecie ne viene introdotta una ulteriore relativa agli atti sessuali con minore di età tra i quattordici e i sedici anni
in cambio di denaro o altra utilità economica. Quanto alle fattispecie relative alla “pornografia minorile” possono
distinguersi: 1) sfruttamento di minori finalizzato alla realizzazione di materiale pornografico; 2) commercio di materiale
pornografico; 3) distribuzione, divulgazione e pubblicazione del materiale; 4) distribuzione e divulgazione di notizie
o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento di minori; 5) acquisizione e detenzione di materiale
pornografico. L’art. 600 quinquies, come introdotto dall’art. 5 della legge 269/98, riguarda, invece, il turismo sessuale
e punisce l’organizzazione e la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei
minori. Di fronte al dilagante fenomeno della pedo-pornografia anche attraverso la rete, il legislatore con la legge n.
38 del 2 marzo 2006, modificando parzialmente la precedente legge, è intervenuto punendo con pene severe coloro
che commettono reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori, coloro che si procurano o detengono “materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto” e chiunque partecipa ai viaggi “al fine di fruire di attività
di prostituzione a danno di minori”. Viene, dunque, ampliato il concetto di pedo-pornografia e del suo ambito: v’è,
infatti, l’introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene e le sanzioni previste (dagli art. 600ter e 600quater del
codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare (seppure diminuite di un terzo) anche alle immagini
virtuali intendendo per esse quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse “con tecniche di elaborazione
grafica…(omissis) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. Con riferimento alla
prostituzione minorile (art.600 bis) la legge prevede che venga punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o
di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, mentre nella precedente legislazione l’età era compresa
tra i 14 e i 16 anni. Per quanto riguarda il turismo sessuale è previsto l’obbligo per i tour operator che organizzano i
viaggi di inserire, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, in modo evidente la dicitura: “la legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
Oltre che per gli operatori turistici, la legge prevede tutta una serie di obblighi e responsabilità anche per i fornitori
ornografia sulla rete Internet” i soggetti e le imprese che distribuiscono o commerciano materiale pedo-pornografico e
a fornire le informazioni sui contratti. Inoltre per impedire l’accesso ai siti segnalati i fornitori di connettività alla r
ete Internet devono utilizzare strumenti di filtraggio.
Avv. Pasqua Lacatena
pugliasalute
- quarantaquattro -
settembre 2008