oggetti preziosi (fabbricanti orafi – gioiellerie – commercianti all
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oggetti preziosi (fabbricanti orafi – gioiellerie – commercianti all
OGGETTI PREZIOSI (FABBRICANTI ORAFI – GIOIELLERIE – COMMERCIANTI ALL’INGROSSO - INTERMEDIARI) Riferimenti normativi R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), artt. 127, 128 R.D. 635 del 06/05/1940 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.), artt. 243 - 245 D.lgs. 251/1999 L.R. Lombardia 6/2010 D.P.R. 160/2010 Attività Per "oggetti preziosi" si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi (platino, palladio, oro, argento coralli, perle di ogni tipo anche se venduti sciolti) e da pietre preziose (diamanti, rubini, smeraldi anche se venduti sciolti e ogni altra pietra che sia unita ai metalli preziosi come sopra citati). Tipo Atto – Iter/Tempi Procedimento Unico (Licenza) – 30 gg. per richieste integrazione e 30 gg. per autorizzazione o diniego, da presentare al SUAP. Per la materia del procedimento ai sensi dell’art. 20 della Legge 241/90 il silenzio non si configura come assenso, ma come rigetto/rifiuto della domanda. E’ necessario attendere l’autorizzazione prima di poter iniziare l’attività e comunque dovrà essere presentata la SCIA al SUAP. E’ necessario altresì presentare anche una SCIA al SUAP in cui vengono autocertificati i requisiti ambientali. Il commercio di oggetti preziosi può essere effettuata nelle diverse forme del commercio al dettaglio, all'ingrosso, e-commerce, al domicilio o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione, per la cui disciplina si rinvia alle rispettive schede (vedi tra le Attività collegate). E' fatto divieto di vendere o esporre oggetti preziosi nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La licenza è permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima impresa, ancorché siti in località diverse. L'obbligo della licenza ricorre sia nel caso di compravendita abituale che occasionale. L'obbligo di munirsi della licenza della Questura di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. incombe, oltre che ai commercianti, anche ai fabbricanti e ai mediatori di oggetti preziosi, nonchè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati e ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Quanto ai fabbricanti, la licenza non è necessaria e quindi l'attività è libera, qualora iscritti quale impresa artigiana. La licenza non è nemmeno richiesta per l'attività di manipolazione di oggetti preziosi con esclusione della fabbricazione, quale è l'attività di orafi, incastratori, incassatori, cesellatori e gli esercenti industrie o arti affini. E’ necessario presentare SCIA al SUAP in cui vengono autocertificati i requisiti ambientali (NO AUA se non si usano materiali cancerogeni). Devono inoltre munirsi della licenza della Questura prescritta dall'art. 127 T.U.L.P.S. i fabbricanti e i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino. E' previsto inoltre l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornaliere. I fabbricanti, i commercianti all'ingrosso con laboratorio, gli importatori di oggetti preziosi e i commercianti di metalli preziosi non lavorati devono ottenere il marchio di identificazione, richiedendolo all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, che provvede alla tenuta del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. Requisiti Requisiti morali per ottenere la licenza della Questura: a) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S1. per il commercio: 1) i requisiti morali previsti dal D.LGS. 06/09/2011 n. 159 (antimafia) devono essere posseduti dai seguenti soggetti: - per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell’attività; - per le società, società cooperative, consorzi, associazioni: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche il socio di maggior anza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (trattasi di società con sede secondaria nel territorio dello Stato); h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie; l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, l sindaco, nonchè i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 1 Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Art. 131 Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa; n) eventuali preposti allo svolgimento dell’attività. 2) i requisiti che seguono devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificamente preposta all'attività, per cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita: a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento; b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di proceduta penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di proceduta penale, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; d) coloro che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio, due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell’articolo 444 del codice di proceduta penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e)coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale in caso di condanna permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica, ai sensi dell’art. 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa. Nota Bene: “Compro ORO” oltre la licenza della Questura sopra indicata, è necessaria anche la cd. presa d’atto per la vendita di cose usate (ex art. 126 TULPS). (la integriamo nella SCIA - LIBRO CARICO/SCARICO cartaceo e/o elettronicamente). Galleria d’arte è necessaria solo la SCIA.