Contratto di locazione transitorio: ripartizione spese di manutenzione
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Contratto di locazione transitorio: ripartizione spese di manutenzione
Contratto di locazione transitorio: ripartizione spese di manutenzione Nel contratto di locazione transitorio come avviene la ripartizione delle spese di manutenzione della casa tra conduttore e locatore? Se è necessario sostituire gli impianti di riscaldamento o adeguarli alle norme di legge chi affronterà la spesa? E se si verifica un guasto dell’ascensore chi è tenuto a pagare? Il contratto di locazione transitorio è una tipologia contrattuale che si applica ad affitti brevi, compresi tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi. Come per gli altri contratti di locazione la ripartizione spese inquilino proprietario dipende dalla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria: nel primo caso le spese saranno a carico del conduttore, mentre nel secondo dovrà provvedere il locatore. A meno che, naturalmente, le parti non abbiano pattuito nel contratto una diversa suddivisione degli oneri. In assenza di accordi particolari tra conduttore e locatore al contratto transitorio si applica dunque il combinato disposto degli articoli 1576 e 1609 del codice civile. L’inquilino sarà quindi chiamato a sostenere le spese di manutenzione ordinaria, dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso. Il proprietario sarà responsabile per la manutenzione straordinaria, dovuta a vetustà o a caso fortuito. Riparazione elettrodomestici: paga il conduttore o il locatore? Prendiamo ad esempio uno degli elettrodomestici più utilizzati e, proprio per questo, fonte di maggiori controversie tra conduttori e locatori: la lavatrice. In caso di guasto della lavatrice dovuto ad un utilizzo improprio da parte dell’inquilino sarà lui a dover sostenere il costo della riparazione. Se invece la rottura è legata all’usura dell’elettrodomestico toccherà al proprietario pagare gli interventi di assistenza o la sostituzione della lavatrice con un modello nuovo. Oneri accessori: come dividerli Un elenco puntuale degli oneri a carico di conduttore e locatore in caso di contratto di locazione transitorio è contenuto nel decreto interministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario numero 59 della gazzetta ufficiale numero 85 dell’11 aprile 2003. Vediamo alcune tipologie di spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e relative ripartizioni, rimandando per le ulteriori casistiche all’allegato G del decreto, consultabile sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ascensore Sono a carico del conduttore: le spese di manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni i collaudi e le ispezioni i consumi di energia elettrica per la forza motrice e l’illuminazione Il locatore dovrà invece garantire l’installazione, gli interventi di carattere straordinario e di messa a norma. Illuminazione, allarme, citofoni Spetta al proprietario l’installazione e la sostituzione degli impianti comuni di illuminazione, dei citofoni e dei videocitofoni, dei sistemi di allarme e sicurezza. Gli inquilini hanno l’obbligo di assicurare il normale mantenimento. Riscaldamento, condizionamento, acqua calda, addolcimento acqua I locatori hanno l’obbligo di installare e rinnovare gli impianti usurati o non a norma. I conduttori sono chiamati a coprire tutte le altre spese, ossia: la manutenzione ordinaria, che comprende anche il rivestimento refrattario La pulizia annuale di impianti e filtri e la messa a riposo stagionale La lettura dei contatori Le spese per i consumi Antincendio Il sistema antincendio deve essere garantito dal proprietario, che sosterrà anche l’acquisto degli estintori. Le verifiche periodiche e le ricariche degli estintori spettano agli inquilini Pulizie Il locatore sostiene le spese per: L’assunzione dell’addetto Il conferimento dell’appalto all’impresa di pulizie L’acquisto e la sostituzione di macchinari, bidoni e contenitori Tutti gli altri costi sono dovuti dal conduttore e comprendono anche la derattizzazione e la disinfestazione dei locali e dei contenitori in cui avviene la raccolta. Parti interne Al locatore sono attribuiti i costi di sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti e di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura di pareti e la sostituzione di vetri, sono a carico del conduttore. A tal proposito ricordiamo anche che in base all’articolo 1590 del codice civile chi affitta una casa, anche con contratto di locazione transitorio, è tenuto a restituirla nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta, conformemente alla descrizione redatta dalle parti. In assenza di descrizione si presuppone che la casa fosse in buono stato. Parti comuni Anche le zone comuni in caso di affitto transitorio devono esser gestite da conduttore e locatore secondo il principio della manutenzione ordinaria a carico del primo e di quella straordinaria a carico del secondo. Tra le parti comuni rientrano: grondaie, sifoni, colonne di scarico tetti e lastrici solari, fognature, marmi corrimano e ringhiere Opere di giardinaggio e consumi di acqua connessi? Sono a carico dei conduttori.