maternità e paternità in gestione separata

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maternità e paternità in gestione separata
Gestione Separata INPS
Congedo di
maternità/paternità e il
congedo parentale per le
lavoratrici parasubordinate
Aggiornamento con D.lgs n. 80/2015 – circ. INPS n. 42/2016
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Il D.lgs n. 80 del 15/6/2015, attuativo
dell’art. 1, c. 8 e 9 della legge 10 dicembre
2014, n. 183, ha apportato modifiche al T.U.
maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo
2001) con riferimento, tra l’altro, alle
disposizioni relative alle lavoratrici ed ai
lavoratori iscritti alla Gestione separata. In
particolare, l’art. 13 del citato decreto
legislativo n. 80 ha introdotto nel T.U. citato
gli artt. 64 bis e 64 ter in materia,
rispettivamente, di adozione/affidamenti e
di “automaticità” delle prestazioni.
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Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato
versamento dei contributi da parte del committente o associante.
Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità
prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla
delle
gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto
all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla
gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.
L’art. 64 ter, sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per
congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti
alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte
del committente. La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità
per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile
2002, sopra richiamati.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo
parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il
versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per
l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
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Le nuove disposizioni – automaticità - si
applicano in favore delle lavoratrici e
dei lavoratori “parasubordinati”,in quanto non
sono responsabili dell’adempimento
dell’obbligazione contributiva.
Per le predette ragioni, la norma non trova
applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata che sono responsabili
dell’adempimento dell’obbligazione contributiva,
quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla
Gestione stessa.
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Indennità di maternità
Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007
La legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria per il 2007) ha disposto
l’estensione di una serie di tutele già
previste per i lavoratori dipendenti in
favore degli iscritti alla gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335
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Indennità di maternità -
DM del 12/7/2007
Il diritto è esteso a tutte le iscritte alla
gestione separata (messaggio INPS n. 7040/2008)
Pagamento diretto a
carico INPS
Collaboratori coordinati e
continuativi , lavoratori a
progetto e categorie
assimilate
Libere professioniste
iscritte all’INPS
Associate in partecipazione
Titolari di assegno di ricerca
Soggetti con lavoro autonomo
occasionale art. 2222 e mini
collaborazioni, venditori porta a porta
Per approfondire vedi le circolari INPS n. 138/2002, n. 93/2003
e n. 137/2007 e messaggio INPS n. 7040/2008
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Indennità di maternità
Titolari di assegno di ricerca
Vedi circolare INPS n. 165/2011:
integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di
ricerca, di cui alla legge n. 240/2010, art. 22, c. 6 –
obbligo contributivo ed istruzioni operative.
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Indennità di maternità
Requisiti
Lavoratrici madri
Lavoratori padri
Madri e padri
Adottivi/affidatari
Almeno 3 mensilità di contribuzione
effettiva dello 0.72% nei 12 mesi
precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile (data presunta del parto)
Almeno 3 mensilità di contribuzione
effettiva dello 0,72% nei 12 mesi che
precedono la data di morte o di grave
infermità della madre o di abbandono
del figlio nonché di esclusivo
affidamento al padre
Almeno 3 mensilità di contribuzione
effettiva dello 0.72% nei 12 mesi che
precedono la data di effettivo ingresso
del minore nella famiglia
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Indennità di maternità
Nel caso di esercizio della flessibilità di
cui all’art. 20 del T.U. nonché nell’ipotesi
di astensione a titolo di interdizione
anticipata ai sensi dell’art. 17 del T.U., il
requisito contributivo di cui sopra dovrà
essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi
interi precedenti l’inizio del diverso
periodo di congedo richiesto
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Aliquote Gestione separata INPS
Collaboratori e
figure assimilate
senza partita
IVA, ma iscritti
in via esclusiva *
Già pensionati
diretta o
indiretta, o
iscritti ad
altre gestioni
2013 27,72%
27,72%
20%
2014 27,72%
2015 27,72%
2016 27,72%
28,72%
30,72%
31,72%
22%
23,50%
24%
Anno
*
Lavoratori
autonomi
con partita
IVA in via
esclusiva *
Comprensivo del 0,72% per la tutela malattia, maternità e ANF
Circ. INPS n. 16/2016
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Accredito dei contributi
verifica del minimale anno 2016In caso di contribuzione annua
inferiore al minimale (€ 15.548,00),
i mesi da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata
accredito dal 1 gennaio o dall’inizio
del rapporto di lavoro se posteriore
Attenzione:
arrotondamento dei mesi per difetto !!
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Indennità di maternità
D.M.del 4/4/2002 in vigore dal 12/6/2002
In presenza dei requisiti contributivi,
L’indennità
di maternità/paternità
compete per gli eventi dal 1/1/98
interruzione
della gravidanza dopo il
180°gg, è da considerarsi parto a tutti
gli effetti
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Indennità di maternità
dal 7/11/2007
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di
maternità, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata
devono astenersi dall'attività lavorativa analogamente a
quanto previsto per i lavoratori dipendenti.
L'indennità per i periodi di congedo ordinario, anticipato
e/o prorogato è corrisposta in sostituzione del reddito
che l'avente diritto non può realizzare in ragione del
suddetto obbligo di astensione.
E’ fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione
di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le
collaboratrici assimilate nonché le associate in partecipazione durante i
periodi in cui, ai sensi dell’art. 16 del T.U., è inibito alle lavoratrici
dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa.
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Indennità di maternità
dal 7/11/2007
L’astensione effettiva dal lavoro è
prevista anche per le libere
professioniste iscritte alla medesima
gestione separata come condizione per
accedere all’indennità di maternità
La corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli
artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all’effettiva astensione dall’attività
lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della
lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della
libera professionista.
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Indennità di maternità/paternità
Soggetti aventi diritto
Lavoratrici madri
Lavoratori padri
Madri e padri
adottivi o affidatari
In caso di:
Morte o grave infermità
della madre
Abbandono
Esclusivo affidamento al
padre
La madre con diritto al congedo può rinunciare in favore del padre
(solo in caso di adozioni o affidi)
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Indennità di maternità
Tre mensilità di contribuzione sono
sufficienti
• Nel caso in cui la lavoratrice risulti
cancellata dalla gestione separata, ma sia
in possesso del requisito minimo
contributivo, ha ugualmente diritto
all’indennità di maternità, salvo un
diverso e migliore trattamento
economico a carico di un’altra gestione.
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Indennità di maternità
dal 7/11/2007
I diritti che competono:
• congedo “ordinario” 5 mesi e 1 giorno,
• periodo intercorrente tra data
presunta e data effettiva del parto
-
parto prematuro,
• flessibilità fino all’8° mese,
• interdizione anticipata e prorogata
fino al 7° mese
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ANF e indennità di maternità
Gestione separata INPS - diritto all’ANF
durante il periodi di maternità
obbligatoria e facoltativa.
Circolare INPS n. 114 del 18/9/2012.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa
sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni
vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti a tale
gestione che non siano iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la
copertura figurativa dei periodi di congedo di
maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la
misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione
dell’assegno per il nucleo familiare.
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Per complicazioni della gravidanza
(accertamento a carico medici ASL, nessun accertamento da
parte del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro)
Per condizioni ambientali pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino
(accertamento del Servizio Ispettivo del Ministero del
Lavoro che può avvalersi dei medici ASL)
Per impossibilità di spostare la lavoratrice
ad altre mansioni
(accertamento del Servizio Ispettivo del Ministero del
Lavoro che può avvalersi dei medici ASL)
L’interdizione è comunque disposta dal Servizio
Ispettivo del Ministero del Lavoro
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Anticipazione del congedo
Fin dall’inizio della gravidanza
la donna può essere interdetta dal lavoro:
D.LGS. n° 151/2001
Dall’11/8/2011
Articolo 16 T.U dopo il c. 1
D.Lgs. n° 119/2011
Articolo 2
"1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della
gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici
hanno facoltà di riprendere in qualunque momento
l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al
datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla loro salute.”
Circ. INPS n. 139/2011
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Articolo 16 T.U dopo il c. 1 D.Lgs. n° 119/2011
Dall’11/8/2011
Circ. INPS n. 139/2011
Gli eventi che consentono alla lavoratrice in
congedo di maternità di optare per la ripresa
del lavoro sono:
- l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;
- il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il
congedo di maternità. Riguardo all’interruzione spontanea
o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di
riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in
caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180°
giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011).
Anche per le iscritte in gestione separata
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Articolo 16 T.U dopo il c. 1 D.Lgs. n° 119/2011
Dall’11/8/2011
Circ. INPS n. 139/2011
La facoltà in esame è esercitabile a condizione
che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il
medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro attestino che la ripresa dell’attività non
arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice
interessata.
La norma prevede anche un preavviso di 10
giorni al datore di lavoro.
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Indennità di paternità
Periodi indennizzabili
Figlio biologico
• I 3 mesi successivi alla data del parto
• Il periodo residuo che sarebbe spettato alla
madre lavoratrice
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Indennità di maternità
dal 7/11/2007
Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate
dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U.
della maternità/paternità comporta la necessità di
assumere a riferimento la data presunta del parto.
Pertanto, le lavoratrici hanno l’onere di corredare la
domanda di maternità del certificato medico di
gravidanza attestante la suddetta data, da presentare
in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo
quanto disposto dall’art. 21 del T.U..
In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della
determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a
riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore
dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data
effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente
pari a 5 mesi ed un giorno).
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Indennità di maternità
Come si calcola il periodo indennizzabile per congedo
di maternità
Calcolo dei giorni
La norma (valida per tutti i settori) prevede che l’indennità giornaliera di
maternità spetta per i periodi di seguito indicati:
a) 2 mesi precedenti la data presunta di parto (fermo restando la possibilità di
utilizzo della “flessibilità” in relazione alla decorrenza del congedo),
b) l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta di parto e data
effettiva (nel caso in cui la nascita avvenga dopo la data presunta),
c) 3 mesi successivi la data effettiva di parto,
d) i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (nel caso di
parto prematuro).
Periodo indennizzabile 5 mesi e 1 giorno
Alcuni chiarimenti:
i 2 mesi e i 3 mesi si calcolano secondo calendario (lettere a e c),
il giorno di data presunta del parto non deve essere computato nel periodo
di astensione ante parto (messaggio INPS n. 18311 del 12/7/2007),
l’astensione post parto decorre dal giorno successivo alla nascita (lettera c),
il periodo di cui alla lettera d) si calcola in giorni.
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Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 12 luglio 2007
I periodi di astensione (anche
anticipata) dall’attività lavorativa per i
quali è corrisposta l’indennità di
maternità/paternità sono coperti da
contribuzione figurativa ai fini del
diritto alla pensione e della
determinazione della misura stessa
(art. 6, D.M. 12/07/2007 )
Per determinare il valore della contribuzione figurativa
vedi circolare INPS n. 64/2010
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La Corte Costituzionale, con sentenza 257/2012, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, c. 2,
del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità,
Dlgs 151/2001, nella parte in cui , per le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata, prevedeva in caso di
adozione nazionale ed internazionale, in affidamento
preadottivo un congedo obbligatorio di soli tre mesi,
invece che di cinque mesi come per le lavoratrici
dipendenti.
Msg INPS n. 371/2013 e n. 1785/2013
Diritto inserito nel D.lgs n. 80/2015,
circ. INPS n. 42/2016
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Genitori adottivi o affidatari
Lavoratrici iscritte alla gestione separata diritto al
congedo obbligatorio in caso di adozione
Indennità di maternità/paternità
Documentazione e termini di presentazione
della domanda
Domanda della/del lavoratrice/ore
Su modulo INPS MAT.GEST.SEP con
allegato certificato medico di
gravidanza attestante la data presunta
del parto
Certificato di assistenza al parto o
certificazione sostitutiva
Entro un anno dalla
fine del periodo
indennizzabile
Idonea documentazione rilasciata
dall’autorità competente che
comprovi l’adozione o l’affidamento
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Indennità di maternità/paternità
Oggetto: termine di presentazione domande di
maternità
La Scrivente Direzione nazionale fa presente, che, analogamente a quanto avviene per le
lavoratrici dipendenti, anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata non sono
previsti termini di decadenza per la presentazione della domanda di congedo di
maternità.
Accertata la sussistenza dei presupposti e requisiti necessari ai fini del riconoscimento
del diritto all’indennità di maternità, nel presupposto ovviamente che non sia decorso
l’anno di prescrizione , la tardiva presentazione della domanda non
esclude la indennizzabilità delle giornate di congedo antecedenti
alla data di presentazione stessa.
Salva diversa espressa qualificazione, i termini di cui al vigente T.U. sono infatti da
considerarsi meramente ordinatori e non perentori.
MT 4/11/73 21 ottobre 2008
Il Dirigente l'area
Santacaterina
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Indennità di maternità
D.M. del 4/4/2002
Come determinare l’importo dell’indennità di maternità
Circ. INPS
n. 69/2011
80%
della Retribuzione Media Giornaliera ( R.M.G.)
pari ad 1/365 del reddito, utile ai fini contributivi,
percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile e derivante da lavoro a progetto o attività
libero professionale
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Indennità di maternità
D.M. del 4/4/2002
REDDITO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO
Collaboratori coordinati e continuativi:
il reddito dei 12 mesi risultante dai versamenti contributivi
sulla base della dichiarazione del committente
Liberi professionisti
il reddito assoggettabile ad IRPEF degli ultimi 12 mesi,
prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi
suddetti, 1/12 per ciascuno dei mesi di interesse negli
anni o all'anno in cui sono compresi i dodici mesi
considerati. Se l'anzianità assicurativa è inferiore ai
dodici mesi previsti, il periodo di riferimento si
determina proporzionalmente
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Indennità di maternità
D.M. del 4/4/2002
Maternità- malattia- incompatibilità
L’indennità di maternità/paternità
annulla l’eventuale diritto all’altra
indennità spettante per malattia,
pertanto in caso di ricovero
ospedaliero, anche per motivi non
correlati alla gravidanza, durante il
periodi indennizzabile per maternità,
non compete altro trattamento
economico
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Congedo parentale
Articolo 1, comma 788, legge n° 296/2006
Si prevede, per i parti verificatisi dal 1°
gennaio 2007, il diritto al congedo parentale
per un periodo di 3 mesi da fruire entro il
primo anno di vita del bambino, con una
indennità pari al 30% del reddito preso a
riferimento per il calcolo della indennità di
maternità.
La norma vale anche per adozioni o affidi con
ingresso in famiglia dal 1/1/2007.
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Congedo parentale
L’art. 24, c. 26 del DL n. 201 del 6 dicembre
2011 convertito nella legge n. 241 del 23 dicembre 2011,
ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
l’indennità giornaliera di malattia e il trattamento
economico per congedo parentale di cui all’art. 1, c.
788, della legge 296 del 27 dicembre 2006 in favore
dei professionisti iscritti alla Gestione separata,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
Circ. INPS n. 77/2013 e msg INPS n. 4143/2012
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Congedo parentale
Soggetti aventi diritto
Lavoratrici madri
Lavoratori padri
Madri e padri adottivi
o affidatari
Iscritti alla
gestione separata
per eventi di parto
o
ingressi in famiglia
verificatisi dal
1/1/2007
Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.1
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Congedo parentale
Requisiti
Madri naturali
accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione
maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini
dell’erogazione dell’indennità per congedo di maternità.
Padri naturali
accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione
maggiorata nei 12 mesi precedenti l’insorgenza di una
delle situazioni (morte, grave infermità della madre,
abbandono o affidamento esclusivo) previste per il
riconoscimento dell’indennità di paternità.
Madri e padri
Adottivi/affidatari
accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12
mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore
nella famiglia (per il padre adottivo il diritto è
riconosciuto solo se la madre rinuncia al congedo).
Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.1
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Congedo parentale
Requisiti
Sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in
corso di validità nel periodo in cui si colloca il
congedo parentale
Effettiva astensione dall’attività lavorativa
Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.3
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Congedo parentale
Periodo indennizzabile
Figli biologici
3 mesi entro il primo anno di
vita del bambino (in caso di
parto plurimo il diritto è
riconosciuto per ogni figlio nato)
Figli in adozione
o affidamento
3 mesi entro un anno
dall’ingresso del minore nella
famiglia a condizione che all’atto
dell’adozione o dell’affidamento
il minore stesso non abbia
superato i 12 anni di età.
(circ. INPS n. 137/2007)
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Congedo parentale
Misura dell’indennità
30%
della Retribuzione Media Giornaliera (R.M.G.)
pari ad 1/365 del reddito, derivante da attività di lavoro a
progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi
precedenti l’inizio del congedo obbligatorio di maternità.
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Congedo parentale
Termine
presentazione
dellaDELLA
domanda
TERMINE
PRESENTAZIONE
DOMANDA
La domanda di congedo parentale
deve essere presentata all’INPS in
data anteriore all’inizio del
congedo stesso e al committente
(rispettare il termine dei 15 giorni).
Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.5 e per l’invio telematico
vedi msg INPS n. 4143/2012 ultimo capoverso
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Congedo parentale
Contribuzione
figurativa
TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I periodi di astensione dall’attività lavorativa
per i quali è corrisposta l’indennità per
congedo parentale sono coperti da
contribuzione figurativa ai fini del diritto
alla pensione e della determinazione della
misura stessa, secondo quanto disposto
dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U.
della maternità/paternità).
Per determinare il valore della contribuzione figurativa
vedi circolare INPS n. 64/2010
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Gestione separata
Contenzioso
Competente a decidere in unica istanza i
ricorsi inerenti le prestazioni in oggetto è
il Comitato Amministratore per la
Gestione Separata di cui all’art. 2 c. 26 L.
335/1995.
Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.6
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