maternità e paternità in gestione separata
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maternità e paternità in gestione separata
Gestione Separata INPS Congedo di maternità/paternità e il congedo parentale per le lavoratrici parasubordinate Aggiornamento con D.lgs n. 80/2015 – circ. INPS n. 42/2016 1 Il D.lgs n. 80 del 15/6/2015, attuativo dell’art. 1, c. 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 80 ha introdotto nel T.U. citato gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni. 2 Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante. Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla delle gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”. L’art. 64 ter, sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati. Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità). 3 Le nuove disposizioni – automaticità - si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati”,in quanto non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva. Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa. 4 Indennità di maternità Decreto Ministeriale del 12 luglio 2007 La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha disposto l’estensione di una serie di tutele già previste per i lavoratori dipendenti in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 5 Indennità di maternità - DM del 12/7/2007 Il diritto è esteso a tutte le iscritte alla gestione separata (messaggio INPS n. 7040/2008) Pagamento diretto a carico INPS Collaboratori coordinati e continuativi , lavoratori a progetto e categorie assimilate Libere professioniste iscritte all’INPS Associate in partecipazione Titolari di assegno di ricerca Soggetti con lavoro autonomo occasionale art. 2222 e mini collaborazioni, venditori porta a porta Per approfondire vedi le circolari INPS n. 138/2002, n. 93/2003 e n. 137/2007 e messaggio INPS n. 7040/2008 6 Indennità di maternità Titolari di assegno di ricerca Vedi circolare INPS n. 165/2011: integrazione dell’indennità di maternità per le assegniste di ricerca, di cui alla legge n. 240/2010, art. 22, c. 6 – obbligo contributivo ed istruzioni operative. 7 Indennità di maternità Requisiti Lavoratrici madri Lavoratori padri Madri e padri Adottivi/affidatari Almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (data presunta del parto) Almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0,72% nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento al padre Almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva dello 0.72% nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia 8 Indennità di maternità Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. nonché nell’ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17 del T.U., il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto 9 Aliquote Gestione separata INPS Collaboratori e figure assimilate senza partita IVA, ma iscritti in via esclusiva * Già pensionati diretta o indiretta, o iscritti ad altre gestioni 2013 27,72% 27,72% 20% 2014 27,72% 2015 27,72% 2016 27,72% 28,72% 30,72% 31,72% 22% 23,50% 24% Anno * Lavoratori autonomi con partita IVA in via esclusiva * Comprensivo del 0,72% per la tutela malattia, maternità e ANF Circ. INPS n. 16/2016 10 Accredito dei contributi verifica del minimale anno 2016In caso di contribuzione annua inferiore al minimale (€ 15.548,00), i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata accredito dal 1 gennaio o dall’inizio del rapporto di lavoro se posteriore Attenzione: arrotondamento dei mesi per difetto !! 11 Indennità di maternità D.M.del 4/4/2002 in vigore dal 12/6/2002 In presenza dei requisiti contributivi, L’indennità di maternità/paternità compete per gli eventi dal 1/1/98 interruzione della gravidanza dopo il 180°gg, è da considerarsi parto a tutti gli effetti 12 Indennità di maternità dal 7/11/2007 Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono astenersi dall'attività lavorativa analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. L'indennità per i periodi di congedo ordinario, anticipato e/o prorogato è corrisposta in sostituzione del reddito che l'avente diritto non può realizzare in ragione del suddetto obbligo di astensione. E’ fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate nonché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell’art. 16 del T.U., è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa. 13 Indennità di maternità dal 7/11/2007 L’astensione effettiva dal lavoro è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione per accedere all’indennità di maternità La corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista. 14 Indennità di maternità/paternità Soggetti aventi diritto Lavoratrici madri Lavoratori padri Madri e padri adottivi o affidatari In caso di: Morte o grave infermità della madre Abbandono Esclusivo affidamento al padre La madre con diritto al congedo può rinunciare in favore del padre (solo in caso di adozioni o affidi) 15 Indennità di maternità Tre mensilità di contribuzione sono sufficienti • Nel caso in cui la lavoratrice risulti cancellata dalla gestione separata, ma sia in possesso del requisito minimo contributivo, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità, salvo un diverso e migliore trattamento economico a carico di un’altra gestione. 16 Indennità di maternità dal 7/11/2007 I diritti che competono: • congedo “ordinario” 5 mesi e 1 giorno, • periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto - parto prematuro, • flessibilità fino all’8° mese, • interdizione anticipata e prorogata fino al 7° mese 17 ANF e indennità di maternità Gestione separata INPS - diritto all’ANF durante il periodi di maternità obbligatoria e facoltativa. Circolare INPS n. 114 del 18/9/2012. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti a tale gestione che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. 18 Per complicazioni della gravidanza (accertamento a carico medici ASL, nessun accertamento da parte del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro) Per condizioni ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (accertamento del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro che può avvalersi dei medici ASL) Per impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni (accertamento del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro che può avvalersi dei medici ASL) L’interdizione è comunque disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro 19 Anticipazione del congedo Fin dall’inizio della gravidanza la donna può essere interdetta dal lavoro: D.LGS. n° 151/2001 Dall’11/8/2011 Articolo 16 T.U dopo il c. 1 D.Lgs. n° 119/2011 Articolo 2 "1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.” Circ. INPS n. 139/2011 20 Articolo 16 T.U dopo il c. 1 D.Lgs. n° 119/2011 Dall’11/8/2011 Circ. INPS n. 139/2011 Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono: - l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione; - il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011). Anche per le iscritte in gestione separata 21 Articolo 16 T.U dopo il c. 1 D.Lgs. n° 119/2011 Dall’11/8/2011 Circ. INPS n. 139/2011 La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. 22 Indennità di paternità Periodi indennizzabili Figlio biologico • I 3 mesi successivi alla data del parto • Il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice 23 Indennità di maternità dal 7/11/2007 Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno l’onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto disposto dall’art. 21 del T.U.. In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno). 24 Indennità di maternità Come si calcola il periodo indennizzabile per congedo di maternità Calcolo dei giorni La norma (valida per tutti i settori) prevede che l’indennità giornaliera di maternità spetta per i periodi di seguito indicati: a) 2 mesi precedenti la data presunta di parto (fermo restando la possibilità di utilizzo della “flessibilità” in relazione alla decorrenza del congedo), b) l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta di parto e data effettiva (nel caso in cui la nascita avvenga dopo la data presunta), c) 3 mesi successivi la data effettiva di parto, d) i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (nel caso di parto prematuro). Periodo indennizzabile 5 mesi e 1 giorno Alcuni chiarimenti: i 2 mesi e i 3 mesi si calcolano secondo calendario (lettere a e c), il giorno di data presunta del parto non deve essere computato nel periodo di astensione ante parto (messaggio INPS n. 18311 del 12/7/2007), l’astensione post parto decorre dal giorno successivo alla nascita (lettera c), il periodo di cui alla lettera d) si calcola in giorni. 25 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 I periodi di astensione (anche anticipata) dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità di maternità/paternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12/07/2007 ) Per determinare il valore della contribuzione figurativa vedi circolare INPS n. 64/2010 26 La Corte Costituzionale, con sentenza 257/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, c. 2, del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001, nella parte in cui , per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, prevedeva in caso di adozione nazionale ed internazionale, in affidamento preadottivo un congedo obbligatorio di soli tre mesi, invece che di cinque mesi come per le lavoratrici dipendenti. Msg INPS n. 371/2013 e n. 1785/2013 Diritto inserito nel D.lgs n. 80/2015, circ. INPS n. 42/2016 27 Genitori adottivi o affidatari Lavoratrici iscritte alla gestione separata diritto al congedo obbligatorio in caso di adozione Indennità di maternità/paternità Documentazione e termini di presentazione della domanda Domanda della/del lavoratrice/ore Su modulo INPS MAT.GEST.SEP con allegato certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto Certificato di assistenza al parto o certificazione sostitutiva Entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile Idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che comprovi l’adozione o l’affidamento 28 Indennità di maternità/paternità Oggetto: termine di presentazione domande di maternità La Scrivente Direzione nazionale fa presente, che, analogamente a quanto avviene per le lavoratrici dipendenti, anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata non sono previsti termini di decadenza per la presentazione della domanda di congedo di maternità. Accertata la sussistenza dei presupposti e requisiti necessari ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità, nel presupposto ovviamente che non sia decorso l’anno di prescrizione , la tardiva presentazione della domanda non esclude la indennizzabilità delle giornate di congedo antecedenti alla data di presentazione stessa. Salva diversa espressa qualificazione, i termini di cui al vigente T.U. sono infatti da considerarsi meramente ordinatori e non perentori. MT 4/11/73 21 ottobre 2008 Il Dirigente l'area Santacaterina 29 Indennità di maternità D.M. del 4/4/2002 Come determinare l’importo dell’indennità di maternità Circ. INPS n. 69/2011 80% della Retribuzione Media Giornaliera ( R.M.G.) pari ad 1/365 del reddito, utile ai fini contributivi, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile e derivante da lavoro a progetto o attività libero professionale 30 Indennità di maternità D.M. del 4/4/2002 REDDITO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO Collaboratori coordinati e continuativi: il reddito dei 12 mesi risultante dai versamenti contributivi sulla base della dichiarazione del committente Liberi professionisti il reddito assoggettabile ad IRPEF degli ultimi 12 mesi, prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi suddetti, 1/12 per ciascuno dei mesi di interesse negli anni o all'anno in cui sono compresi i dodici mesi considerati. Se l'anzianità assicurativa è inferiore ai dodici mesi previsti, il periodo di riferimento si determina proporzionalmente 31 Indennità di maternità D.M. del 4/4/2002 Maternità- malattia- incompatibilità L’indennità di maternità/paternità annulla l’eventuale diritto all’altra indennità spettante per malattia, pertanto in caso di ricovero ospedaliero, anche per motivi non correlati alla gravidanza, durante il periodi indennizzabile per maternità, non compete altro trattamento economico 32 Congedo parentale Articolo 1, comma 788, legge n° 296/2006 Si prevede, per i parti verificatisi dal 1° gennaio 2007, il diritto al congedo parentale per un periodo di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, con una indennità pari al 30% del reddito preso a riferimento per il calcolo della indennità di maternità. La norma vale anche per adozioni o affidi con ingresso in famiglia dal 1/1/2007. 33 Congedo parentale L’art. 24, c. 26 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 241 del 23 dicembre 2011, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale di cui all’art. 1, c. 788, della legge 296 del 27 dicembre 2006 in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Circ. INPS n. 77/2013 e msg INPS n. 4143/2012 34 Congedo parentale Soggetti aventi diritto Lavoratrici madri Lavoratori padri Madri e padri adottivi o affidatari Iscritti alla gestione separata per eventi di parto o ingressi in famiglia verificatisi dal 1/1/2007 Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.1 35 Congedo parentale Requisiti Madri naturali accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità per congedo di maternità. Padri naturali accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità. Madri e padri Adottivi/affidatari accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia (per il padre adottivo il diritto è riconosciuto solo se la madre rinuncia al congedo). Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.1 36 Congedo parentale Requisiti Sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale Effettiva astensione dall’attività lavorativa Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.3 37 Congedo parentale Periodo indennizzabile Figli biologici 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino (in caso di parto plurimo il diritto è riconosciuto per ogni figlio nato) Figli in adozione o affidamento 3 mesi entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia a condizione che all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore stesso non abbia superato i 12 anni di età. (circ. INPS n. 137/2007) 38 Congedo parentale Misura dell’indennità 30% della Retribuzione Media Giornaliera (R.M.G.) pari ad 1/365 del reddito, derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio di maternità. 39 Congedo parentale Termine presentazione dellaDELLA domanda TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS in data anteriore all’inizio del congedo stesso e al committente (rispettare il termine dei 15 giorni). Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.5 e per l’invio telematico vedi msg INPS n. 4143/2012 ultimo capoverso 40 Congedo parentale Contribuzione figurativa TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità). Per determinare il valore della contribuzione figurativa vedi circolare INPS n. 64/2010 41 Gestione separata Contenzioso Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti le prestazioni in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 c. 26 L. 335/1995. Circ. INPS n. 77/2013 punto 4.6 42