dipartimento di prevenzione
Transcript
dipartimento di prevenzione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Sistema di Gestione per la Qualità UNI ISO 9001:2000 – Certificato CSQ n. 9122 ASLB Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Responsabile dott. Giorgio Luzzana Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo 0352270598 – 0352270599 Fax 035 2270507 www.asl.bergamo.it PROGETTO “VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE” Premessa e scopi Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Bergamo ha elaborato il seguente progetto, che diverrà pienamente operativo nel corso dell’anno 2005 (dopo una breve “sperimentazione” avvenuta durante il 2004), partendo dalle seguenti considerazioni. ¾ Nel corso dell’attività di vigilanza, svolta quotidianamente dagli operatori dello SPSAL, ed a seguito delle frequenti richieste di chiarimento che pervengono al nostro sportello informativo da parte dei vari soggetti aziendali (Datori di Lavoro, RSPP, Medici Competenti) ci si è resi conto che è esistita finora una situazione di confusione ed incertezza circa i presidi di primo soccorso aziendali. Questo in considerazione del fatto che l’art. 15 del D.Lgs. 626/94, dedicato specificamente a questo argomento, aveva stabilito solamente delle linee di principio, demandando la concreta definizione delle attrezzature di primo soccorso ad un successivo Decreto Ministeriale. In attesa dell’emanazione di questo provvedimento legislativo la normativa di riferimento è rimasta il “vecchio” DPR 303/56 ed il DM del 28 luglio 1958. Tali normative dettavano disposizioni riguardanti le dotazioni di Primo Soccorso aziendali (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso e camera di medicazione) ritenute, da tutti gli operatori della Prevenzione, anacronistiche e talvolta illogiche, con conseguenti difficoltà di applicazione sul piano pratico. ¾ Il D.Lgs. 626/94 ha istituito l’obbligo da parte del Datore di Lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso (art. 4 comma 5 lettera a) e di assicurare ad essi una adeguata formazione (art. 22 comma 5). Dai dati dell’attività di “Monitoraggio e controllo dell’applicazione del D.Lgs. 626/94” effettuata dai nostri operatori nel triennio 2000-2002 nei confronti di 186 aziende della provincia è emerso che: l’81 % delle aziende oggetto di indagine ha designato i lavoratori addetti al Primo Soccorso e di queste solo il 68 % ha fornito ai lavoratori designati una adeguata Formazione “aggiuntiva” in considerazione del loro importante e delicato compito. Inoltre in assenza di uno standard qualificato di riferimento, l’attività di Formazione in questo specifico settore è stata quanto mai eterogenea. Si è evidenziato che aziende di consulenza private ed enti pubblici (Croce Rossa, ecc.) hanno offerto corsi di Formazione di varia durata e con vari argomenti, spesso poco adeguati alla tipologia produttiva ed ai rischi effettivamente presenti nella singola realtà aziendale. ¾ Finalmente con l’emanazione del D.M. n° 388 del 15/07/2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 27 del 03/02/2004) i dubbi circa l’applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. 626/94 vengono fugati, così come vengono stabiliti con chiarezza i contenuti e la durata dei corsi di Formazione per gli addetti al Primo Soccorso, corsi commisurati alla tipologia di rischio aziendale. L’aspetto più innovativo di questa norma applicativa, è il fatto che viene consolidato il principio della “Formazione permanente” stabilendo che la Formazione dei lavoratori designati dovrà essere ripetuta con cadenza triennale (almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico). ¾ Con la Legge Regionale n° 12 del 04/08/2003 i Servizi PSAL delle ASL lombarde sono stati sgravati dallo svolgimento delle visite di assunzione nei confronti dei lavoratori apprendisti. Di conseguenza gli operatori sanitari di questi Servizi potranno dedicare risorse di tempo finalizzate alla prevenzione primaria all’interno dei luoghi di lavoro. In particolare, gli operatori sanitari non medici, potranno procedere alla verifica dell’adeguatezza dei presidi di Primo Soccorso aziendali, in merito a: dotazione delle attrezzature (cassetta di Pronto Soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione), nomina e Formazione degli addetti al Primo Soccorso. PROGRAMMA DI LAVORO Definizione del campione di aziende Il personale sanitario non medico del Servizio PSAL procederà ad effettuare sopralluoghi di verifica in insediamenti produttivi con numero di addetti superiore a 20 e con tipologia produttiva identificata tra i seguenti settori: - - Fonderie Tessile Metalmeccanico Falegnamerie (codice ISTAT ’91: 27) (codice ISTAT ’91: 17) (codice ISTAT ’91: 28, 29) (codice ISTAT ’91: 20) Si è provveduto a recuperare dall’archivio della Camera di Commercio di Bergamo l’elenco delle aziende con i requisiti sopraelencati (aggiornato al dicembre 2003). La scelta delle singole aziende da indagare sarà concordata tra il singolo operatore e il Responsabile dell’Ufficio PSAL competente per territorio. L’indicazione è quella di privilegiare aziende non oggetto di precedenti sopralluoghi. Il numero dei sopralluoghi da effettuare nel 2005 sono stati intanto così definiti. Inizialmente nel trimestre febbraio – aprile 2005 ciascun ASV/IP del Servizio PSAL effettuerà 12 sopralluoghi in altrettante unità produttive scelte prioritariamente tra i 4 comparti sopra individuati (metalmeccanico, fonderie, tessile e falegnamerie). Per eventuali esigenze connesse a specifiche attività di vigilanza dei singoli Uffici PSAL potranno essere individuate anche aziende di comparti diversi (es.: chimico per l’Ufficio di Bonate, gomma per l’Ufficio di Trescore). A questi sopralluoghi si devono aggiungere ovviamente quelli di riverifica già programmati. L’azione di vigilanza proseguirà comunque durante tutto l’anno 2005. 2 Modalità di accesso in azienda e sopralluogo Diversamente a quanto indicato nel progetto iniziale e in considerazione dell’entrata in vigore del DM 388/03 all’epoca di esecuzione dei sopralluoghi, non dovrà più essere contattato preventivamente il RSPP per concordare la data e l’ora del sopralluogo. L’accesso in azienda rientra a tutti gli effetti in un’attività di vigilanza. L’operatore PSAL durante il sopralluogo provvederà ad illustrare le finalità del progetto al Datore di Lavoro e/o RSPP, richiedendo preventivamente la presenza del RLS (se eletto dai lavoratori) ed a consegnare copia della nota informativa appositamente predisposta. Inoltre acquisirà copia della documentazione relativa a: ¾ Nomina degli addetti al Primo Soccorso. ¾ Formazione degli stessi (se effettuata: attestato, programma di Formazione, eventuale test finale di verifica; se in programma: documentazione circa i contenuti, la durata ed i relatori) L’operatore PSAL si accerterà della: ¾ Adeguatezza del numero degli addetti al Primo Soccorso in rapporto all’organizzazione dell’attività lavorativa (giornata o turni). ¾ Corrispondenza dei contenuti della cassetta di Primo Soccorso con quanto stabilito dal D.M. n° 388 del 15/07/2003. ¾ Presenza della Camera di Medicazione se la ditta occupa più di 50 dipendenti assoggettati all’obbligo di visite mediche preventive e periodiche (art. 30 DPR 303/56) e verifica dell’esistenza dei requisiti igienico-sanitari della stessa. ¾ Custodia della documentazione sanitaria del singolo lavoratore (cartella sanitaria di rischio) con salvaguardia del segreto professionale. Verifiche successive Si prevede un secondo accesso in azienda allo scopo di procedere alla verifica delle indicazioni fornite in occasione del primo sopralluogo o di eventuali situazioni di non conformità rilevate. Per quanto riguarda le verifiche successive, se esse riguardano aspetti non sanzionabili (es.: togliere dalla cassetta di pronto soccorso i farmaci per evitare l’autosomministrazione con il rischio di allergie o effetti collaterali, installare un’ulteriore cassetta di pronto soccorso in un reparto di lavoro distante dall’infermeria, ecc.) si provvederà ad inviare all’azienda una relazione conclusiva con indicati gli obbiettivi di miglioramento e ovviamente a distanza di tempo l’operatore ASV o IP effettuerà un 2° sopralluogo di ricontrollo. Se invece esse riguardano aspetti sanzionabili (es.: mancata nomina degli addetti al 1° Soccorso o mancata Formazione degli stessi) il personale ASV o IP segnalerà verbalmente al datore di lavoro l’inosservanza alla norma specifica e successivamente a breve distanza di tempo (indicativamente: 15 gg in caso di mancata nomina degli addetti al 1° Soccorso e 30 gg in caso di mancata Formazione degli stessi) provvederà ad effettuare un ulteriore sopralluogo con l’operatore UPG indicato dal Responsabile dell’Ufficio PSAL (tenendo presente che la modulistica ex 758/94 per le violazioni in tema di Pronto Soccorso è già stata a suo tempo predisposta), sempre che l’azienda non abbia nel frattempo ottemperato. 3