convenzione per la concessione di prestiti ai dipendenti della

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convenzione per la concessione di prestiti ai dipendenti della
PROVINCIA DI SALERNO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO CON ESTINZIONE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
La Provincia di Salerno, codice fiscale 80000390650, nella persona del Dirigente del Settore
Gestione Risorse Umane, dott. Gerardo Bellino, di seguito “Amministrazione”,
e
______________________________ con sede legale in _______________________ (codice
fiscale ___________________________ e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n.
_______________), di seguito “Istituto”, nella persona di ___________________
_____________________, nato il __________________ a ____________________ prov. (_____),
in qualità di __________________________
PREMESSO CHE
─ La Provincia di Salerno intende, sia nel caso di delegazioni per contratti di assicurazioni sia
in caso di delegazione per contratti di finanziamento, disciplinare in modo organico ed
uniforme la prassi del ricorso ad istituti bancari, assicurativi, previdenziali e similari, con
l’obiettivo di : ampliare la tipologia dei servizi e prodotti offerti al personale dipendente
della Provincia di Salerno; ottenere condizioni particolari e più vantaggiose rispetto a quelle
generalmente reperibili sul mercato; ottenere uniformità ed organicità della disciplina
applicabile.
─ il dipendente pubblico può contrarre prestiti avvalendosi dell’istituto della delegazione di
pagamento previa stipulazione di apposita convenzione tra l’Amministrazione di
appartenenza e gli istituti in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
─ la delegazione di pagamento è disciplinata dagli artt. 1269 e ss. del codice civile e nelle
previsione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, recante l’approvazione del Testo Unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
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─ sono soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività le Banche che abbiano la qualifica di
imprese bancarie ai sensi degli artt. 10, 13, 14 o 16 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi ai sensi
dell’art. 106 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, il cui oggetto sociale preveda, anche
congiuntamente ad altre attività finanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di
finanziamenti;
─ l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Provincia di Salerno, da estinguersi con
trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
─ le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di
pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al
D.P.R. n. 180/1950;
─ i suddetti prestiti non sono garantiti dall’Amministrazione;
─ i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art. 32 del
D.P.R. n.180/1950;
─ l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per
fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
Considerato che l’art.4, comma 4, del CCNL Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data
05.10.2001 ha chiarito che sono destinate alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane (nello specifico al Servizio Trattamento Economico) e per la produttività di cui all’art.15 del
CCNL dell’01.04.1999 “i contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali, comunque, per
prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali e pertanto di porre a
carico degli Istituti delegatari gli oneri relativi ai costi informatici e delle risorse umane impiegate e
sostenute dalla Provincia di Salerno.
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VISTI
il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n.
21/RGS, e, in particolare le circolari del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, e la n. 30/RGS del 20 ottobre
2011, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa forma parte sostanziale del presente atto
Art. 1
La presente convenzione disciplina la concessione di prestiti mediante l’istituto della delegazione di
pagamento ai dipendenti provinciali che ne facciano richiesta (deleganti), da parte di banche e
intermediari finanziari in possesso dei requisiti previsti dalla legge e firmatari della presente
(delegatari), con estinzione mediante ritenuta mensile sulle competenze erogate dalla Provincia di
Salerno (terzo delegato).
Art. 2
La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad 1/5 dello stipendio mensile
netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le
indennità accessorie revocabili e della tredicesima mensilità. La quota ammissibile relativa
all’istituto della delegazione deve essere unica, non sono ammesse doppie deleghe.
La Provincia di Salerno autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad
operare le trattenute, – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle
competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella
misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione
garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi
del successivo art. 34, così come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre
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delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione, non può, comunque, superarsi
la metà dello stipendio. Si precisa, quindi, che la quota relativa all’istituto della delegazione deve
essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
Art. 3
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e
comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio,
la Provincia di Salerno, fatta salva la comunicazione di cui all’ art. 61 del D.P.R. 895/1950, non
risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, e, inoltre,
non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione,
trattamento di fine rapporto e simili. Nel caso di riduzione dello stipendio per qualunque causa, la
quota contrattualmente determinata continua ad essere trattenuta a condizione che al dipendente sia
garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto e, nel caso in cui ciò non sia possibile,
la predetta quota verrà rideterminata in riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo
stipendio netto, dandone contestuale comunicazione al dipendente e all’istituto contraente.
L’Amministrazione provinciale è esonerata da ogni responsabilità conseguente a variazioni della
quota cedibile.
Art.4
L’Istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a
sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità
della presente convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le
modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio
2011, n. 1/RGS e circolare n. 30/RGS del 20 ottobre 2011. Nello specifico, per ciascuna
delegazione convenzionale, l’onere annuo da considerare è, relativamente ai contratti di
finanziamento, di € 24,60 pari a € 2,05 (euro due/05) per dodici mensilità, nonché di € 18,00 (euro
diciotto/00) “una tantum” per ogni nuova attivazione, e, in relazione ai contratti di assicurazione, di
€ 7,80 ( euro sette/80) pari ad € 0,65 per dodici mensilità, oltre ad € 9,00 ( nove/00) “una tantum”
per ogni nuova delegazione. A tal proposito si precisa che eventuali variazioni potrebbero
comportare in futuro un aumento o una riduzione degli oneri di cui trattasi ( ad esempio, per la
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diminuzione dei costi informatici, per l’ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.) allo scopo
di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, istituti finanziari e società di
assicurazione, saranno fissati dei limiti massimi legati a parametri oggettivi per i potenziali
incrementi degli oneri amministrativi. Suddetti limiti possono essere stabiliti dalla variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( indice dei prezzi
al consumo FOI ) rilevato con cadenza mensile dall’Istat ed in relazione agli effettivi costi
procedimentali sostenuti.
Si precisa altresì che per le modalità di versamento dei suddetti oneri amministrativi e’ previsto il
nuovo meccanismo di ritenzione diretta sulle trattenute stipendiali. Fermo restando l’esercizio della
facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati
anche alle delegazioni già in essere nonché alle richieste di finanziamento che avranno esito
negativo.
Art.5
La Provincia di Salerno si impegna ad effettuare le ritenute non oltre il secondo mese successivo
alla notificazione del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate
mediante l’applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero
e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.
Art. 6
È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della
cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per
un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual
caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
Agli atti dell’Amministrazione dovrà pervenire la liberatoria a dimostrazione dell’estinzione del
prestito. L’Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva
a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente
delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.
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Art. 7
La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito
della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.
Art.8
La durata dei prestiti ammessi sarà di un massimo di anni 10 e non oltre la vita lavorativa del
dipendente.
La Banca/Intermediario finanziario firmatario si impegna a garantire che a tutti i dipendenti in
servizio presso la Provincia di Salerno siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e
vantaggiose.
Le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente
convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e, pertanto, dovranno
analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di
erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento e, in particolare:

spese di istruttoria e apertura pratica

spese di estinzione anticipata

tasso di interesse applicato

premio assicurativo (eventuale)

interessi di mora

T.A.E.G. complessivo.
A riguardo, va ricordato che l’art. 2 comma 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 prevede che le
operazioni finanziarie al fine della rilevazione del Tasso effettivo globale medio - TEG, siano
classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del Ministero dell’economie e delle
finanze, sentita la Banca d’Italia.
La Banca d’Italia nelle richiamate “istruzione per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai
sensi della legge sull’usura” ha operato una classificazione delle operazioni per categoria che
distingue i “ Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” costituenti la
categoria 8, dagli “ altri finanziamenti” categoria 10, specificando che in quest’ultima rientrano i
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crediti concessi con delegazioni di pagamento. Siffatta distinzione è indispensabile anche per
l’eventuale richiesta di una garanzia assicurativa obbligatoria per le ipotesi della cessione del quinto
dello stipendio, ma facoltativa per la delegazione di pagamento fermo restando il dovere da parte
dell’istituto finanziario di informare il richiedente sugli eventuali rischi connessi alla mancata
stipula dell’assicurazione.
Si allega alla presente convenzione il prospetto informativo sui tassi effettivi globali medi rilevati ai
sensi della Legge 108/96 diramato dalla Banca d’Italia il 27 settembre 2011 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
La Provincia di Salerno si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente
Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente
trasparenti e vantaggiose.
Le
domande
di
finanziamento
vanno
presentate
dai
richiedenti
direttamente
alle
Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione che provvederanno
all’istruttoria delle relative pratiche.
La Provincia di Salerno non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito del finanziamento.
Art. 9
La presente convenzione ha durata biennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle
parti contraenti.
La cessazione della convenzione non fa venire meno l’obbligo della Provincia di Salerno di
provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a
condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all’art. 4
In caso contrario l’obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.
E’ escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale
periodo.
Art. 10
E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con
preavviso di almeno sessanta giorni mediante lettera raccomandata con A/R. rispetto alla scadenza
prevista dall’art. 9.
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Art. 11
L’Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si
impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in
quest’ultimo caso dell’anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni
di finanziamento concesse ai dipendenti dell’Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
-
nominativo debitore
-
importo lordo e netto erogato
-
numero ratei
-
importo mensile ratei
-
T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
-
decorrenza e scadenza finanziamento.
Art. 12
La presente convenzione potrà essere risolta dall’Amministrazione provinciale qualora non vengano
rispettate le condizioni in essa previste.
Al manifestarsi dei predetti casi l’Amministrazione provinciale chiederà, mediante lettera
raccomandata con A/R o via fax, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti
dovranno essere fatti pervenire, con le medesime modalità, entro i 10 giorni successivi alla data di
ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili,
l’Amministrazione provinciale eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Art. 13
Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all’art. 8, l’Istituto si impegna a comunicare
all’Amministrazione provinciale, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi
intervenuta variazione concernente l’Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di
esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l’avvenuta
cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
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Art. 14
Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione è demandata alla competenza
dell’autorità giudiziaria di Salerno.
Art. 15
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a
registrazione in caso d’uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.
Art. 16
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali raccolti sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla
piena attuazione della presente convenzione.
La Provincia di Salerno si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità
connesse all’attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a
garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a
chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed
a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le
notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia
Letto, confermato e sottoscritto.
Salerno, _______________
Per l’Istituto
Per l’Amministrazione
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