Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali
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Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali
Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali G. Gambino Consiglio d’Europa • “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” (art. 8 CEDU, 1950): tutela antidiscriminatoria dell’orientamento sessuale • “diritto di sposarsi e formare una famiglia”(art. 12): riservato a coppia eterosessuale Dal “diritto al rispetto della vita privata”… • …diritto alla libera scelta circa i rapporti sessuali (legame vita privata -> vita sessuale) • Principio di tutela delle minoranze se tollerate dalle maggioranze • …divieto discriminazione lavorativa e professionale in base all’orientamento sessuale Carta di Nizza, 2000 (U.E.) • …amplia il “diritto al matrimonio e alla famiglia” alle altre forme paraconiugali, attibuendone la regolamentazione agli stati membri • Riconoscimento sopranazionale delle leggi nazionali Le indicazioni del Parlamento Europeo: risoluzioni antidiscriminatorie • • • • • Racc. 924, 1981 Ris. 1994 (A3-0028/94) Ris. 1998 Racc. 1474, 2000 Ha ripetutamente chiesto alla Commissione e agli stati membri di adottare leggi per il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e l’adozione di bambini. • Ris. 16.03.2000 sul rispetto dei diritti umani, chiede parità di diritti rispetto alle coppie tradizionali in materie economiche e sociali. Sollecita gli stati ad introdurre la convivenza registrata. • Ris. Sull’omofobia del 2006 condanna l’adozione di misure normative volte ad impedire le unioni tra persone dello stesso sesso Il diritto al matrimonio e alla famiglia è fondato su un istituto giuridico naturale, pre-esistente al diritto positivo e strutturato sulla dialettica tra i sessi. Il potere legislativo non può privarli della dimensione strutturale della sessualità trasformando il matrimonio in un istituto solo patrimoniale, asessuato e uni-gender. Famiglia = struttura meta-giuridica • I diritti “naturali” della famiglia non sono effetti del matrimonio, ma suoi elementi originari e costitutivi • I nuovi modelli familiari non mirano a riconoscere legami familiari, ma forme di tutela individuale, di “giuridificazione” di interessi soggettivi Modelli legislativi nazionali sul riconoscimento delle unioni omosessuali 1. Unioni registrate (paesi nordici, Germania,Portogallo, Gran Bretagna) 2. Estensione del matrimonio civile (irrilevanza del sesso) (Olanda, Belgio, Spagna) 3. Pacs (regolamentazione aspetti patrimoniali e personali della convivenza) (Francia, Belgio) Unioni registrate Danimarca • (1989) Unione registrata per persone stesso sesso: stessi effetti legali del matrimonio e stesso status • (1999) Adozione dei figli minori del partner registrato e reciproco riconoscimento delle unioni tra paesi con legislazioni analoghe: circolazione europea del nuovo modello familiare! • “effetto domino” nel nord Europa: Norvegia, Groenlandia, Svezia, Lussemburgo, Finlandia, Islanda. Unioni registrate Norvegia • Legge sulla “comunione domestica” per qualsiasi tipo di convivenza anche temporanea, riconosce alcuni diritti, ma non vantaggi patrimoniali e fiscali • Legge 1993 sulla “partnership registrata” per le coppie omosessuali (diritti fiscali e patrimoniali e richiamo delle norme sul matrimonio, esclusa però l’adozione) Unioni registrate Svezia 1. Convivenza domestica eterosessuale (1987) 2. Coabitazione omosessuale (1987) 3. Unione registrata omosessuale (1994): medesimi effetti giuridici del matrimonio e stessa ritualità cerimoniale 4. Legge di riforma dell’adozione (2003) 5. Legge riforma fecondazione artificiale (2005) Unioni registrate Portogallo • Legge sulla “economia comune” (ai conviventi da 2 anni) • Tutela delle unioni di fatto eterosessuali (1999) • Estesa alle unioni omosessuali nel 2001 Unioni registrate Germania • Convivenza registrata per sole coppie omosessuali (legge sul partenariato registrato). (2001, 2004) Analogo al matrimonio, “piccolo matrimonio”: dichiarazione espressa davanti all’autorità, obblighi di assistenza, vantaggi contributivi e assistenziali, diritti successori, reversibilità pensione, condividione diritti e doveri verso la prole, scioglimento giudiziale. Unioni registrate Svizzera • 2001: legge sul partenariato per coppie etero e omosessuali: riconosce status di coppia e stesso trattamento dei coniugi. • 2004: legge unione domestica registrata per omosessuali: comunione di vita, con diritti e doveri reciproci, atto pubblico. Unioni registrate Gran Bretagna • 2004: Civil Partnership Act: equiparazione degli effetti civili dell’unione omosessuali a quelli del matrimonio eterosessuale • Adozione di minori Matrimonio civile e adozione Olanda: irrilevanza sesso nubendi • 2001:modifiche del codice civile • 1998 legge unioni registrate per unioni etero e omosessuali (senza conseguenze sullo status dei figli), crea legami familiari, convertibile in matrimonio e viceversa con atto pubblico. • 1998 contratti di coabitazione Matrimonio civile e adozione Belgio • 1998: legge coabitazione legale per etero e oomosessuali: – Diritti e doveri valgono solo per la durata della convivenza – Non è prevista tutela della parte debole – Dichiarazioni strumentali e transitorie • 2003: modifiche al codice civile sul matrimonio civile e adozione Matrimonio civile e adozione Spagna • 1998:legge catalana unioni etero e omosessuali • 1999: legge aragonese coppie di fatto etero e omosessuali • 2005: modifiche codice civile Il PACS francese legge n. 99-944 del 15.11.1999 • Libro I c.c., art. 515-1: “Contratto concluso tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, al fine di organizzare la loro vita comune”. PACS: matrimonio di fatto? • Art.515-2: non può accedere al Pacs chi è già legato da matrimonio, chi possiede col partner legami familiari prossimi (incesto), chi è già legato da un altro Pacs, o un maggiorenne sotto tutela. • Art. 515-7: il Pacs termina col matrimonio o il decesso di uno dei due partners. • Dunque: o matrimonio o Pacs !!! Tuttavia, per il Conseil Constitutionel… • Il Pacs è un contratto estraneo al matrimonio… • Non dà luogo ad atti di stato civile, non modifica lo stato civile delle parti. • Contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, commutativo, ad esecuzione continuata. La vita in comune • Prevede un dovere di sostegno reciproco e materiale tra i partners. • Vita comune = comunione di interessi + esigenza di coabitazione + residenza in comune + vita di coppia ! Un vincolo debole e precario… • Art. 515-7: – Pacs termina anche di comune accordo, con dichiarazione scritta al canc. Trib. Resid. – Per recesso unilaterale, con notifica della decisione al partner e al tribunale (ampia autonomia contrattuale): risarcimento del danno alla controparte in caso di scioglimento colposo Eufemismi… Matrimonio di fatto, convivenza, famiglia di fatto… = unioni non coniugali, rapporto more uxorio, concubinato, ossia: • • • • “unione di fatto, caratterizzata da una vita comune, avente carattere di stabilità e continuità, tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, • che vivono in coppia.” (Pacs, art. 515-8) Matrimonio: caratteristiche di principio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Libera manifestazione positiva di volontà Finalizzata a fondare la societas familiare Riconoscimento che ottiene dal diritto Volontà che rapporto naturalistico sia qualificato giuridicamente Volontà di escludere la duplicazione del rapporto (bigamia) Volontà che i figli della moglie siano riconosciuti del marito Volontà di potestà giuridica sulla prole Volontà di patrimonio familiare Volontà che la vita privata sia pubblicamente riconosciuta e strutturata secondo diritto ! Concubinato 1. Rapporto di fatto 2. Non crea status per inequivocabile volontà delle parti 3. Non si appella al diritto, non c’è la volontà coniugale 4. Rapporto occasionale, naturalistico -> esercizio sessualità 5. Privo di presupposti di durata 6. Dimensione privata dell’esistenza Perché disciplinare lo status delle coppie omosessuali, che chiedono un riconoscimento giuridico formale, con le norme relative alle coppie di fatto, che vogliono convivere con alcune tutele senza sposarsi e senza riconoscimenti pubblici? La “pluralizzazione” delle forme di famiglia! 1.a. Matrimonio eterosessuale 1.b. Famiglia coniugale tradizionale (con procreazione e adozione) 1.c. Unione di fatto eterosessuale (registrata?) 1.d. Famiglia di fatto 2.a. Matrimonio omosessuale 2.b. unione di fatto omosessuale (registrata?) 2.c. famiglia “coniugale” o di fatto omosessuale (con AID/FIVET + adozione) Il capovolgimento del senso dell’adozione… Non un diritto dell’adulto ad adottare, ma un diritto del minore ad essere protetto nei suoi diritti fondamentali e nel suo sviluppo personale e sociale! (artt. 2-3 cost.it.) -> il criterio dell’idoneità degli adottanti non si può impostare sulla discriminazione tra “coppie”: i criteri di idoneità sono extragiuridici (antropologici, psicologici, sociologici e pedagogici) e giuridici, ma nel senso di rispettare la giuridicità intrinseca della famiglia...