Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali

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Interventi normativi in Europa in materia di unioni omosessuali
Interventi normativi in Europa
in materia di unioni
omosessuali
G. Gambino
Consiglio d’Europa
• “Diritto al rispetto della vita privata e
familiare” (art. 8 CEDU, 1950): tutela
antidiscriminatoria dell’orientamento
sessuale
• “diritto di sposarsi e formare una
famiglia”(art. 12): riservato a coppia
eterosessuale
Dal “diritto al rispetto della vita privata”…
• …diritto alla libera scelta circa i rapporti sessuali (legame
vita privata -> vita sessuale)
• Principio di tutela delle minoranze se tollerate dalle
maggioranze
• …divieto discriminazione lavorativa e professionale in
base all’orientamento sessuale
Carta di Nizza, 2000 (U.E.)
• …amplia il “diritto al matrimonio e alla
famiglia” alle altre forme paraconiugali,
attibuendone la regolamentazione agli
stati membri
• Riconoscimento sopranazionale delle leggi
nazionali
Le indicazioni del Parlamento Europeo:
risoluzioni antidiscriminatorie
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Racc. 924, 1981
Ris. 1994 (A3-0028/94)
Ris. 1998
Racc. 1474, 2000
Ha ripetutamente chiesto alla Commissione e agli stati membri di
adottare leggi per il riconoscimento giuridico delle unioni
omosessuali e l’adozione di bambini.
• Ris. 16.03.2000 sul rispetto dei diritti umani, chiede parità di diritti
rispetto alle coppie tradizionali in materie economiche e sociali.
Sollecita gli stati ad introdurre la convivenza registrata.
• Ris. Sull’omofobia del 2006 condanna l’adozione di misure
normative volte ad impedire le unioni tra persone dello stesso sesso
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è fondato su
un istituto giuridico naturale, pre-esistente al
diritto positivo e strutturato sulla dialettica tra i
sessi.
Il potere legislativo non può privarli della
dimensione strutturale della sessualità
trasformando il matrimonio in un istituto solo
patrimoniale, asessuato e uni-gender.
Famiglia = struttura meta-giuridica
• I diritti “naturali” della famiglia non sono effetti
del matrimonio, ma suoi elementi
originari e costitutivi
• I nuovi modelli familiari non mirano a
riconoscere legami familiari, ma forme di tutela
individuale, di “giuridificazione” di interessi
soggettivi
Modelli legislativi nazionali sul riconoscimento
delle unioni omosessuali
1.
Unioni registrate (paesi nordici, Germania,Portogallo,
Gran Bretagna)
2.
Estensione del matrimonio civile (irrilevanza del sesso)
(Olanda, Belgio, Spagna)
3.
Pacs (regolamentazione aspetti patrimoniali e
personali della convivenza) (Francia, Belgio)
Unioni registrate
Danimarca
• (1989) Unione registrata per persone stesso sesso:
stessi effetti legali del matrimonio e stesso status
• (1999) Adozione dei figli minori del partner registrato e
reciproco riconoscimento delle unioni tra paesi con
legislazioni analoghe: circolazione europea del nuovo
modello familiare!
• “effetto domino” nel nord Europa: Norvegia, Groenlandia,
Svezia, Lussemburgo, Finlandia, Islanda.
Unioni registrate
Norvegia
• Legge sulla “comunione domestica” per
qualsiasi tipo di convivenza anche temporanea,
riconosce alcuni diritti, ma non vantaggi
patrimoniali e fiscali
• Legge 1993 sulla “partnership registrata” per le
coppie omosessuali (diritti fiscali e patrimoniali e
richiamo delle norme sul matrimonio, esclusa
però l’adozione)
Unioni registrate
Svezia
1. Convivenza domestica eterosessuale
(1987)
2. Coabitazione omosessuale (1987)
3. Unione registrata omosessuale (1994):
medesimi effetti giuridici del matrimonio
e stessa ritualità cerimoniale
4. Legge di riforma dell’adozione (2003)
5. Legge riforma fecondazione artificiale
(2005)
Unioni registrate
Portogallo
• Legge sulla “economia comune” (ai conviventi da 2 anni)
• Tutela delle unioni di fatto eterosessuali (1999)
• Estesa alle unioni omosessuali nel 2001
Unioni registrate
Germania
• Convivenza registrata per sole coppie omosessuali
(legge sul partenariato registrato). (2001, 2004)
Analogo al matrimonio, “piccolo matrimonio”: dichiarazione
espressa davanti all’autorità, obblighi di assistenza,
vantaggi contributivi e assistenziali, diritti successori,
reversibilità pensione, condividione diritti e doveri verso
la prole, scioglimento giudiziale.
Unioni registrate
Svizzera
• 2001: legge sul partenariato per coppie etero e
omosessuali: riconosce status di coppia e stesso
trattamento dei coniugi.
• 2004: legge unione domestica registrata per
omosessuali: comunione di vita, con diritti e doveri
reciproci, atto pubblico.
Unioni registrate
Gran Bretagna
• 2004: Civil Partnership Act: equiparazione degli
effetti civili dell’unione omosessuali a quelli del
matrimonio eterosessuale
• Adozione di minori
Matrimonio civile e adozione
Olanda: irrilevanza sesso nubendi
• 2001:modifiche del codice civile
• 1998 legge unioni registrate per unioni etero e
omosessuali (senza conseguenze sullo status
dei figli), crea legami familiari, convertibile in
matrimonio e viceversa con atto pubblico.
• 1998 contratti di coabitazione
Matrimonio civile e adozione
Belgio
• 1998: legge coabitazione legale per etero e
oomosessuali:
– Diritti e doveri valgono solo per la durata della convivenza
– Non è prevista tutela della parte debole
– Dichiarazioni strumentali e transitorie
• 2003: modifiche al codice civile sul matrimonio civile e
adozione
Matrimonio civile e adozione
Spagna
• 1998:legge catalana unioni etero e omosessuali
• 1999: legge aragonese coppie di fatto etero e
omosessuali
• 2005: modifiche codice civile
Il PACS francese
legge n. 99-944 del 15.11.1999
• Libro I c.c., art. 515-1:
“Contratto concluso tra due persone fisiche
maggiorenni, di sesso diverso o dello
stesso sesso, al fine di organizzare la loro
vita comune”.
PACS: matrimonio di fatto?
• Art.515-2: non può accedere al Pacs chi è già
legato da matrimonio, chi possiede col partner
legami familiari prossimi (incesto), chi è già
legato da un altro Pacs, o un maggiorenne sotto
tutela.
• Art. 515-7: il Pacs termina col matrimonio o il
decesso di uno dei due partners.
• Dunque: o matrimonio o Pacs !!!
Tuttavia, per il Conseil Constitutionel…
• Il Pacs è un contratto estraneo al
matrimonio…
• Non dà luogo ad atti di stato civile, non
modifica lo stato civile delle parti.
• Contratto bilaterale, a titolo oneroso, a
prestazioni corrispettive, commutativo, ad
esecuzione continuata.
La vita in comune
• Prevede un dovere di sostegno reciproco
e materiale tra i partners.
• Vita comune = comunione di interessi +
esigenza di coabitazione + residenza in
comune + vita di coppia !
Un vincolo debole e precario…
• Art. 515-7:
– Pacs termina anche di comune accordo, con
dichiarazione scritta al canc. Trib. Resid.
– Per recesso unilaterale, con notifica della decisione al
partner e al tribunale (ampia autonomia contrattuale):
risarcimento del danno alla controparte in caso di
scioglimento colposo
Eufemismi…
Matrimonio di fatto, convivenza, famiglia di fatto…
= unioni non coniugali, rapporto more uxorio,
concubinato, ossia:
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•
•
“unione di fatto,
caratterizzata da una vita comune,
avente carattere di stabilità e continuità,
tra due persone dello stesso sesso o di sesso
diverso,
• che vivono in coppia.” (Pacs, art. 515-8)
Matrimonio: caratteristiche di
principio
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Libera manifestazione positiva di volontà
Finalizzata a fondare la societas familiare
Riconoscimento che ottiene dal diritto
Volontà che rapporto naturalistico sia qualificato
giuridicamente
Volontà di escludere la duplicazione del rapporto
(bigamia)
Volontà che i figli della moglie siano riconosciuti del
marito
Volontà di potestà giuridica sulla prole
Volontà di patrimonio familiare
Volontà che la vita privata sia pubblicamente
riconosciuta e strutturata secondo diritto !
Concubinato
1. Rapporto di fatto
2. Non crea status per inequivocabile volontà
delle parti
3. Non si appella al diritto, non c’è la volontà
coniugale
4. Rapporto occasionale, naturalistico
-> esercizio sessualità
5. Privo di presupposti di durata
6. Dimensione privata dell’esistenza
Perché disciplinare lo status delle coppie
omosessuali, che chiedono un
riconoscimento giuridico formale, con
le norme relative alle coppie di fatto, che
vogliono convivere con alcune tutele
senza sposarsi e senza riconoscimenti
pubblici?
La “pluralizzazione” delle forme di
famiglia!
1.a. Matrimonio
eterosessuale
1.b. Famiglia coniugale
tradizionale (con
procreazione e adozione)
1.c. Unione di fatto
eterosessuale
(registrata?)
1.d. Famiglia di fatto
2.a. Matrimonio
omosessuale
2.b. unione di fatto
omosessuale
(registrata?)
2.c. famiglia “coniugale” o di
fatto omosessuale (con
AID/FIVET + adozione)
Il capovolgimento del senso
dell’adozione…
Non un diritto dell’adulto ad adottare, ma un
diritto del minore ad essere protetto nei suoi
diritti fondamentali e nel suo sviluppo
personale e sociale! (artt. 2-3 cost.it.)
-> il criterio dell’idoneità degli adottanti non si
può impostare sulla discriminazione tra
“coppie”: i criteri di idoneità sono extragiuridici
(antropologici, psicologici, sociologici e
pedagogici) e giuridici, ma nel senso di
rispettare la giuridicità intrinseca della
famiglia...