1460/l caneva lucio, pol. mandraccio genova, vvff. g

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1460/l caneva lucio, pol. mandraccio genova, vvff. g
Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Avvocato Alessandro Avagliano
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:
Lucio CANEVA – Presidente del C.R. Liguria
Polispostiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova
G.S. Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo di Reggio Calabria
nel procedimento disciplinare R.G. 1460/L
Esaminati il rapporto del 17 Maggio 2014, ed il relativo supplemento di pari data, a firma del
Presidente di Tappeto Sig. De Gennaro Roberto e degli U.d.G. Sigg.ri Pernagallo Salvatore e
Brunetto Felice, redatti in occasione del Campionato Italiano Juniores Lotta G.R. tenutosi lo stesso
giorno a Palermo, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare a carico
delle società Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova, G.S. Dilettantistico Vigili del
Fuoco Merolillo di Reggio Calabria nonché nei confronti del Presidente del C.R. Liguria e
Presidente della Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova Sig. Lucio Caneva.
Secondo quanto riportato nei predetti referti, durante l’incontro dei recuperi cat. 84 kg svoltosi tra
gli atleti Pietro Candido ed Aron Caneva i due si erano “azzuffati” e, durante la mischia, il Sig.
Lucio Caneva aggrediva fisicamente l’atleta Candido Pietro.
A seguito di tale comportamento, la situazione degenerava poi in una rissa generale che veniva
sedata solamente dopo l’intervento degli U.d.G.
Successivamente, uno dei predetti U.d.G e precisamente il Sig. Felice Brunetto, anche al fine di
identificare gli altri soggetti che avevano partecipato alla mischia, richiedeva al Sig. Caneva di
fornire i nomi degli altri soggetti che avevano invaso la materassina durante il parapiglia.
A tale richiesta quest’ultimo rispondeva con frasi offensive del tipo ‘non rompere i coglioni, andate
a fare in culo, vatti a cercare i nomi io non te li do’.
Il Procuratore Federale pertanto, ritenuto necessario approfondire le circostanze di cui sopra,
acquisiva e visionava le riprese video girate durante le gare che ben descrivono i fatti esposti.
Acquisiva ed esaminava, inoltre, anche i ricorsi presentati dal Sig. Lucio Caneva, il primo contro la
squalifica dell’atleta tesserato per la propria società, mentre l’altro redatto per denunciare la
asserita mancanza di organizzazione e di preparazione degli Arbitri che dirigevano gli incontri.
Inoltre in uno dei due ricorsi lo stesso Caneva riferiva, nell’ammettere il proprio gesto, di essere
intervenuto ‘per allontanare il ragazzo calabrese dal mio atleta’.
Preso atto di quanto sopra, la Procura Federale con nota del 05 Giugno 2014, contestava al Sig.
Caneva “di aver tenuto, in occasione del Campionato Italiano Juniores Lotta G.R. tenutosi il
17.05.2014 a Palermo, durante l’incontro dei recuperi cat. 84 KG tra gli atleti Candido Pietro, del
G.S. Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo di Reggi Calabria, e Aron Caneva, della Polisportiva
Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova, un comportamento violento ed aggressivo nei confronti
dell’atleta Candido Pietro, avendolo assalito fisicamente mettendogli le mani al collo, tanto da
essere separato a forza da terzi, ed a quel punto avendo inveito rabbiosamente nei suoi confronti
con le seguenti parole: “sto pezzo di merda che cazzo fa che cazzo fa?” in violazione dei principi
sportivi sanciti dalle Carte Federali agli artt. 8, comma 4, e 10 dello Statuto, i quali prevedono
l’obbligo di osservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare con assoluta sportività e
correttezza, tenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, nonché
di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità e rettitudine, in ogni
rapporto di natura sportiva, sociale e morale, di rispettare il concetto di “Fair Play” prescritti dall’art.
2 del R.F.G.S. e disponeva lo stralcio in ordine ad altre fattispecie.
Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale contestava altresì alle società
Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova e G.S. Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo
di Reggio Calabria, per i fatti descritti in premessa, che in particolare vedevano esponenti delle due
società invadere la materassina dando vita ad una rissa generale, la violazione dei principi sanciti
dalle Carte Federali agli artt. 5, comma 2, dello Statuto, e 4, comma 5, del R.O.F. contestando la
responsabilità oggettiva di cui all’art. 7, comma 2, del R.F.G.S.
I rubricati, inoltre, venivano avvisati della possibilità di prendere visione del fascicolo d’ufficio ed
estrarre copia degli atti e dei documenti in esso contenuti, nonché di inviare alla Procura Federale
eventuali deduzioni e considerazioni a propria difesa nonché ancora di avvalersi dell’ausilio di un
difensore.
Successivamente, sia il Sig. Lucio Caneva che la società GS. Dilettantistico Vigili del Fuoco
Merolillo di Reggio Calabria, inviavano delle memorie difensive dalle quali però non emergevano
elementi di discolpa per gli eventi riportati a loro carico.
Nessuna difesa invece perveniva dalla Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova.
Il Procuratore Federale quindi in data 24 Luglio 2014, disponeva l’invio degli atti al Giudice
Sportivo, ritenendo doversi procedere nei confronti degli incolpati e precisava le proprie conclusioni
chiedendo, tra l’altro, l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi ventitre a carico del Sig.
Lucio Caneva, in considerazione della circostanza aggravante di cui all’art. 20, lett. h), per avere
l’infrazione concorso a determinare una turbativa violenta dell’ordine pubblico e della recidiva di cui
all’art. 18, comma 2, lett. b), per essere già stato condannato con sentenza definitiva nei
procedimenti r.g. 1405/L e 1410/L, nonché l’applicazione delle ammende di € 500,00 cadauna alle
società Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova e GS. Dilettantistico Vigili del Fuoco
Merolillo di Reggio Calabria.
All’udienza di discussione, tenutasi il giorno 25 Settembre 2014, risultavano presenti il Procuratore
Federale Avv. Cristina Varano e il Sig. Caneva sia in proprio che in qualità di Presidente della
società Mandraccio assieme al proprio legale i quali si riportavano ai contenuti della propria
memoria difensiva già in atti.
Nessuno invece compariva per la società GS. Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo di Reggio
Calabria.
Il legale dell’incolpato formulava istanze istruttorie, richiedendo di poter visionare i video posti a
sostegno dell’atto di contestazione e di quello di rinvio a giudizio, di disporre la acquisizione della
registrazione integrale del filmato effettuato dalla società GS. Dilettantistico Vigili del Fuoco
Merolillo di Reggio Calabria e, infine, di ascoltare tre testi di cui venivano forniti i nominativi.
Su tali istanze istruttorie, il Procuratore Federale contestava la tardività della terza, eccependo
altresì la irrilevanza di tutte rispetto a quanto già acquisito in atti.
Questo Giudice quindi, a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività o meno delle
predette istanze istruttorie, non ammetteva né la prova per testi né la acquisizione della
registrazione integrale dei filmati in quanto ritenute irrilevanti ai fini del giudizio, poiché era evidente
che una o più eventuali testimonianze sulla posizione fisica tenuta dal Sig. Caneva in occasione
dei fatti contestati e la tempestività della sua azione nulla potevano aggiungere a quanto già risulta
più che evidente dalla lettura di quanto riferito dai rapporti arbitrali nonché dall’esame dei filmati già
in atti e poiché la eventuale registrazione integrale del filmato effettuato dal GS. Dilettantistico Vigili
del Fuoco Merolillo di Reggio Calabria avrebbe mostrato immagini relative ad eventi avvenuti
prima e dopo i fatti oggetto del presente giudizio che nulla avrebbero apportato ai fini della
decisione. Di contro, al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla difesa da parte del Sig.
Lucio Caneva, questo Giudice autorizzava la visione in udienza dei sopracitati filmati, come
effettivamente avveniva nel pieno contraddittorio alla presenza del Procuratore Federale, senza
che venisse contestata la autenticità e genuinità degli stessi video.
Con le proprie conclusioni, il Procuratore Federale si riportava alle richieste già formulate nel
proprio atto di rinvio a giudizio, mentre la difesa del Sig. Lucio Caneva e della Polisportiva
Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova chiedeva l’assoluzione dei propri assistiti o, in subordine,
l’applicazione del minimo della pena.
Il Giudice Sportivo, pertanto, espone i seguenti
Motivi della Decisione
Alla luce della documentazione presente in atti e dall’esame degli elementi probatori prodotti in
corso di istruttoria, in particolare dall’esame dei video acquisiti durante la fase di indagine svolta
dalla Procura Federale, è emerso che i fatti oggetto del rinvio a giudizio sono pienamente provati.
In particolare, attraverso la visione dei predetti filmati, emerge in maniera inconfutabile che il Sig.
Caneva ha compiuto una azione gravemente violenta e del tutto intenzionale nei confronti di un
giovane atleta.
Il gesto infatti, di piombare repentinamente alle spalle dell’atleta antagonista del proprio figlio, e di
spingerlo per alcuni metri tenendolo violentemente afferrato per il collo, non trova alcun tipo
giustificazione.
Né tale intervento appare (come sostenuto dalla difesa) essere stato tempestivo o finalizzato a
separare i due atleti poiché, seppur vero che l’atleta antagonista aveva compiuto una azione che
poteva apparire come antisportiva nei confronti del figlio Aron, sulla materassina erano già presenti
anche altri soggetti che, come emerge dai video, avevano già separato i due ragazzi al fine di
prevenire ogni possibile negativa conseguenza. Pertanto, contrariamente a quanto dallo stesso
rubricato sostenuto, e cioè di essere intervenuto ‘per allontanare il ragazzo calabrese dal mio
atleta’, il Sig. Lucio Caneva ha manifestato in realtà una reazione eccessivamente spropositata
rispetto a quella che era la effettiva situazione presente ai suoi occhi, tanto più che lo stesso atleta
Aron Caneva (figlio del deferito), direttamente coinvolto dalla azione del suo avversario, non ha
mai avuto alcuna reazione alla presunta aggressione da parte di quest’ultimo.
L’azione posta in essere dal Sig. Lucio Caneva, inoltre, non può neanche essere considerata come
l’unico modo per evitare ‘un’offesa ingiusta’, (elemento questo necessario per riconoscersi ed
applicarsi la scriminante dell’art. 52 CP invocata dalla difesa). D’altronde, come costantemente
evidenziato da dottrina e giurisprudenza, affinché la condotta non venga punita occorre che vi sia
un pericolo attuale (per sé stessi o anche per altri) derivante da una aggressione ingiusta posta in
essere da un terzo e che non vi siano altri modi per evitarla. L’azione deve quindi essere
necessaria (non deve essere possibile una forma alternativa di reazione che sia meno dannosa
per il presunto aggressore) e proporzionata all’offesa (la proporzione deve sussistere tra il male
minacciato e quello che verrebbe inflitto). Fatte queste premesse, non si ravvede nel caso in
esame alcun tipo di concreti offese o pericoli subiti dall’atleta Aron Caneva per mano del suo
avversario che abbiano potuto seppur minimamente giustificare la azione posta in essere dal
proprio genitore. Infatti, considerato che il concetto di “pericolo” è identificabile con l’effettiva
probabilità che si verifichi un danno, è di tutta evidenza che l’azione posta in essere
dall’antagonista dell’atleta Aron Caneva non poteva assolutamente mettere in pericolo
quest’ultimo, essendosi essa limitata ad una condotta in ipotesi antisportiva ma certamente non
violenta, e comunque prontamente interrotta dallo stesso protagonista, tanto che lo stesso atleta
Aron Caneva, direttamente interessato, non ha percepito alcun senso di pericolo rimanendo
tranquillo e senza, oltretutto, reagire in alcun modo.
Le successive offese (“sto pezzo di merda che cazzo fa che cazzo fa?”, mai smentite dal Sig.
Caneva nel corso del presente procedimento disciplinare) rivolte nei confronti dell’atleta Candido,
oltre a rappresentare un comportamento ulteriormente irriguardoso e lesivo dei principi di lealtà e
correttezza sportiva, sono state indice di un atteggiamento rabbioso finalizzato ad un attacco nei
confronti dell’avversario e non certamente limitato al tentativo di proteggere il proprio figlio da un
imminente pericolo.
Per quanto riguarda, poi, la richiesta avanzata dalla difesa di non applicarsi al rubricato l’istituto
della recidiva, questo Giudice, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18, comma 2, lett. b), del
R.F.G.S., dovrà necessariamente respingere tale istanza poiché il Sig. Lucio Caneva è già stato
negli ultimi 5 anni sottoposto ad ulteriori procedimenti disciplinari (rubricati con numero di ruolo
R.G. 1405/L e 1410/L) e conclusi entrambi con sentenze definitive di condanna a carico dello
stesso. Oltretutto, l’aver già subito in tempi recenti due condanne, avrebbe dovuto spingere il Sig.
Lucio Caneva a prestare una ancora maggiore attenzione al fine di non ritrovarsi ancora una volta
innanzi al giudizio degli organi di giustizia sportiva.
Ai fini di una corretta quantificazione della sanzione da applicare al Sig. Lucio Caneva, questo
Giudice non può non tenere conto dei ruoli ricoperti dallo stesso, sia di Presidente della società
Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova sia di Presidente del Comitato Regionale
Liguria. Le cariche sociali e federali dallo stesso ricoperte rendono le condotte del rubricato
(aggressione fisica e violenza verbale) ancor più gravi e riprovevoli, tenuto conto anche del
contesto pubblico in cui si sono svolte, dovevano indurre a maggior ragione il Sig. Caneva a tenere
comportamenti sempre improntati al rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva e di
esempio nei confronti delle persone presenti, gettando invece così discredito anche nei confronti
della istituzione per la quale è stato eletto come rappresentante. Oltretutto, mai nel corso dell’intero
iter del presente procedimento disciplinare il Sig. Lucio Caneva ha manifestato alcun minimo
segno di pentimento o ravvedimento delle azioni dallo stesso commesse, inducendo a ritenere che
le stesse fossero state compiute non perché frutto di una reazione emotiva che a caldo potrebbe
essere sproporzionata rispetto a quelle che fossero state le sue reali intenzioni, bensì perché
lucidamente e freddamente volute.
Infine sulla richiesta avanzata dalla Procura Federale, di applicare per il caso in esame la
circostanza dell’aggravante di cui all’art. 20, lettera h), del R.F.G.S., questo Giudice rileva di non
poterla accogliere, in quanto la difesa dell’incolpato ha dato piena prova che lo stesso non ha
“concorso” con altri soggetti nel determinare la turbativa dell’ordine pubblico contestata dalla
Procura.
Fermo restando quanto sopra enunciato in materia di eccessiva e sproporzionata reazione da
parte del Sig. Lucio Caneva, a quest’ultimo potrà essere concessa una marginale attenuante per
aver agito in stato d’ira determinato da un fatto altrui reputato ingiusto, come previsto dall’art. 21,
comma 1, lett. a) del R.F.G.S.
Per quanto concerne, invece, la posizione delle società rubricate, appare evidente che esse
debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dai propri tesserati che
in occasione della gara più volte sopra menzionata hanno dato vita ad un parapiglia generale
placato solamente grazie all’intervento degli U.d.G. e dei presenti, come documentato dai già citati
filmati e rapporti di gara. Ai fini di una corretta e proporzionata commisurazione delle rispettive
sanzioni, questo Giudice rileva come, a differenza della Polisportiva Mandraccio Dilettantistica
Lotta Genova, la società GS. Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo di Reggio Calabria abbia
diligentemente e con spirito di collaborazione manifestato la propria linea difensiva già prima che si
ritrovasse innanzi al giudizio di questo Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, rilevato che non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 20 lettera h)
del RFGS; rilevata la recidiva di cui all’art. 18 comma 2 lettera b) del RFGS, riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all’art. 21 comma 1 lettera a) del RFGS, commina al sig. Lucio
Caneva la sanzione della squalifica per un totale di mesi 19 (diciannove); commina alla soc.
Polisportiva Mandraccio Dilettantistica Lotta Genova la sanzione dell’ammenda di euro 500,00;
commina al GS Dilettantistico Vigili del Fuoco Merolillo di Reggio Calabria l’ammenda di euro
200,00”.
Roma, 25 Settembre 2014
IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)
Sentenza depositata in data 9 Ottobre 2014