tabella motivi umanitari.
Transcript
tabella motivi umanitari.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE IPOTESI DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI Il permesso di soggiorno motivi umanitari viene rilasciato in formato elettronico e si richiede presentandosi direttamente alla Questura competente. Questo comporta che si debba procedere al pagamento del solo bollettino postale di 27.50 euro (per la smart card) e all'acquisto di una marca da bollo di 16,00 euro; entrambi dovranno essere esibiti all'Ufficio Immigrazione, insieme al resto della documentazione necessaria. FONTE NORMATIVA DESTINATARIO Art. 32 co.3 d.lgs. 25/2008: straniero al quale viene negato la status di protezione internazionale in quanto non in possesso dei requisiti previsti, al quale viene però riconosciuto lo status umanitario. Art. 19, comma 1 T.U.Immigrazione (p.s. rilasciato ai sensi dell'art.11, comma 1 lett.c-ter) Reg. Att.) Art. 18 T.U. Immigrazione (protezione sociale) (p.s. rilasciato per 6 mesi) Art. 18 T.U. Immigrazione Art. 18-bis T.U. Immigrazione (violenza domestica) straniero non espellibile o non respingibile verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione. straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso (violenza domestica)ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Art. 22 comma 12-quater e 12straniero che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo quinquies T.U.Immigrazione di cui al comma 12-bis, abbia presentato denuncia e cooperi nel (sfruttamento lavorativo) procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. (p.s. rilasciato per 6 mesi) Legge 31 luglio 2005, n.155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) straniero che collabora con la giustizia e la cui permanenza sul territorio dello Stato sia utile ai fini dell’attività investigativa. Art. 20 T.U.Immigrazione (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) – p.s. per protezione temporanea straniero soggetto a misure di protezione temporanea adottate per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Rinnovo per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell'art. 20 T.U.Immigrazione straniero titolare di p.s. per protezione temporanea, autorizzato da un provvedimento speciale a rinnovare il p.s. per motivi umanitari. Art. 5, comma 6 T.U. Immigrazione (p.s.rilasciato ai sensi dell'art.11, comma 1 lett.c-ter) Reg. Att.) residuale, su valutazione della Questura