tabella motivi umanitari.

Transcript

tabella motivi umanitari.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE IPOTESI DI RILASCIO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI
Il permesso di soggiorno motivi umanitari viene rilasciato in formato elettronico e si richiede
presentandosi direttamente alla Questura competente.
Questo comporta che si debba procedere al pagamento del solo bollettino postale di 27.50 euro
(per la smart card) e all'acquisto di una marca da bollo di 16,00 euro; entrambi dovranno essere
esibiti all'Ufficio Immigrazione, insieme al resto della documentazione necessaria.
FONTE NORMATIVA
DESTINATARIO
Art. 32 co.3 d.lgs. 25/2008:
straniero al quale viene negato la status di protezione
internazionale in quanto non in possesso dei requisiti previsti, al
quale viene però riconosciuto lo status umanitario.
Art. 19, comma 1
T.U.Immigrazione
(p.s. rilasciato ai sensi
dell'art.11, comma 1 lett.c-ter)
Reg. Att.)
Art. 18 T.U. Immigrazione
(protezione sociale)
(p.s. rilasciato per 6 mesi)
Art. 18 T.U. Immigrazione
Art. 18-bis T.U. Immigrazione
(violenza domestica)
straniero non espellibile o non respingibile verso uno Stato in cui
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso,
di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o
grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta
situazione.
straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o
abuso (violenza domestica)ed emerga un concreto ed attuale
pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di
sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
Art. 22 comma 12-quater e 12straniero che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
quinquies T.U.Immigrazione
di cui al comma 12-bis, abbia presentato denuncia e cooperi nel
(sfruttamento lavorativo)
procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.
(p.s. rilasciato per 6 mesi)
Legge 31 luglio 2005, n.155
(Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale)
straniero che collabora con la giustizia e la cui permanenza sul
territorio dello Stato sia utile ai fini dell’attività investigativa.
Art. 20 T.U.Immigrazione
(Misure straordinarie di
accoglienza per eventi
eccezionali) – p.s. per
protezione temporanea
straniero soggetto a misure di protezione temporanea adottate
per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
Rinnovo per motivi umanitari
rilasciato ai sensi dell'art. 20
T.U.Immigrazione
straniero titolare di p.s. per protezione temporanea, autorizzato
da un provvedimento speciale a rinnovare il p.s. per motivi
umanitari.
Art. 5, comma 6
T.U. Immigrazione
(p.s.rilasciato ai sensi
dell'art.11, comma 1 lett.c-ter)
Reg. Att.)
residuale, su valutazione della Questura