statuto - Teatro DanzAbile

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statuto - Teatro DanzAbile
ASSOCIAZIONE “TEATRO DANZ’ABILE”
STATUTO
I - Disposizioni generali
Art. 1 Nome
Sotto la denominazione “Teatro Danz’Abile” viene costituita un'associazione senza scopo di lucro ai
sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, un’associazione apartitica e aconfessionale.
Art. 2 Sede
La sede dell'associazione corrisponde al domicilio del presidente in carica.
Art. 3 Scopi
Scopo dell’Associazione è di produrre e promuovere spettacoli teatrali della compagnia Teatro
Danz’Abile.
Promuovere corsi nell’ambito delle arti sceniche e delle professioni dello spettacolo, indirizzati a tutti,
con o senza handicap, e a tutte le fasce d’età.
Inoltre l’Associazione promuove attività artistiche e culturali di vario genere (stage, seminari,
workshop, videoclip, flashmob, ecc)
l’Associazione opera per favorire e promuovere l’integrazione a tutti i livelli.
II – Soci
Art. 4 Soci
Possono divenire soci/e dell’Associazione le persone, fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi
al punto 3. L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento, previa domanda scritta al
Comitato che può rifiutare l’adesione senza indicarne i motivi.
L'adesione è effettiva dopo il pagamento della quota sociale.
I sostenitori non partecipano direttamente alle attività dell’associazione ma la sostengono nei suoi
scopi.
All'assemblea generale i sostenitori non hanno diritto di voto ma sono ascoltati consultativamente.
I soci onorari possono essere nominati dal comitato o dalla maggioranza dei soci attivi.
III – Finanze
Art. 5
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituite da:
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•
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contributi da parte dei singoli soci/e
contributi volontari di persone fisiche o giuridiche
ogni altra fonte.
IV– Organizzazione
Art. 6 Gli organi dell'Associazione
a) L'Assemblea Generale dei soci/e (ordinaria o straordinaria)
b) Il Comitato
c) L'Organo di revisione
Art. 6 L'Assemblea Generale ordinaria
L'Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutti i soci/e di cui all’art. 4.
L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno, 30 giorni prima
dell’adunanza, con l’indicazione delle trattande all’ordine del giorno.
Competenze:
1. Nomina il Presidente, i membri del Comitato e l’Ufficio di revisione che resteranno in carica 2
anni e saranno rieleggibili;
2. Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non è
delegata, dagli statuti medesimi, al Comitato.
Restano riservate alla competenza dell'Assemblea Generale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nomina del Presidente del giorno;
Nomina del segretario dell’assemblea che redigerà e firmerà il verbale;
Modifica statuti;
Nomina e la revoca del Comitato;
L’esclusione di soci che vanno contro gli scopi dell’associazione, su preavviso del Comitato;
L’ammontare della tassa sociale annuale dei soci;
Nomina dei revisori eletti per 2 anni e rieleggibili;
L’approvazione del rapporto annuale di attività, i rapporti del cassiere e dei revisori;
Scioglimento dell’Associazione.
Art. 7 Voto
All'Assemblea Generale ad ogni socio attivo compete un voto. In caso di parità decide il voto del
presidente. Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato solo se deciso dai 3/4 dei soci presenti.
Art. 8 Assemblea Generale straordinaria
L’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando l'Assemblea stessa o il Comitato lo
decidono. Essa può essere convocata quando almeno 1/5 dei soci iscritti ne facciano richiesta motivata.
Art. 9 Il Comitato
Il Comitato dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea
Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato.
Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.
Il Comitato è composto da 3 soci attivi eletti dall’Assemblea Generale.
Il Comitato decide al suo interno la ripartizione delle cariche ed è diretto dal Presidente.
Rientrano nelle competenze del Comitato pianificare le attività dell'Associazione secondo l'art. 3 dei
presenti statuti e assicurare la gestione delle questioni burocratico-amministrative generali e la nomina
del Cassiere.
Art. 10 L’Organo di revisione
L’organo di revisione si compone di uno o più membri in carica 2 anni e rieleggibili.
Esso verifica la contabilità dell’associazione e presenta annualmente un rapporto della stessa
all’assemblea generale.
Qualora l’assemblea generale lo decida l’organo di revisione può essere composto da persone non
membri dell’associazione.
Art. 11
La responsabilità personale dei soci è esclusa.
V – Disposizioni finali
Art. 12
In caso di scioglimento dell’Associazione i fondi restanti saranno devoluti in beneficenza ad
un’Associazione che persegue scopi simili.
Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.
Il presente statuto sarà approvato dall’Assemblea Generale costitutiva del 12 Novembre 2010
Responsabile Amministrativa
Laura Coda Cantù