La tutela delle forme esterne dei prodotti

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La tutela delle forme esterne dei prodotti
LA TUTELA IN ITALIA DELLE FORME DEI PRODOTTI E LA
TUTELA DEL DESIGN DEI PRODOTTI INDUSTRIALI.
Le forme esterne dei prodotti industriali possono essere monopolizzate da una persona
fisica o da una persona giuridica in Italia ed in quasi tutti i paesi del mondo. Gli Istituti
giuridici preposti a tal fine sono principalmente tre: il Diritto d’Autore (copyright), il Disegno
o Modello registrato (design) ed il Disegno o Modello non registrato
Solo in rarissimi casi la forma di un prodotto o della sua confezione può costituire un
marchio d’impresa.
IL MODELLO e il DISEGNO REGISTRATO ITALIANO
Con una particolare procedura l’oggetto viene disegnato, fotografato e ove occorra
descritto. I documenti vengono depositati all’UIBM di Roma, dopodiché il titolare riceve dal
Ministero un attestato di registrazione con valore legale e data certa.
Nell’ambito dei prodotti industriali esistono forme estetiche che hanno lo scopo di rendere
gradevole un prodotto e che quindi, sommando i vantaggi funzionali ed i pregi estetici,
permettono di ottenere oggetti più apprezzati dai consumatori.
La presentazione estetica di un prodotto riveste una sempre maggiore importanza sul
mercato: a parità di rendimento tecnico e funzionale, un pregio estetico maggiore
consente ad un’impresa di acquisire una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza.
Da qui la necessità di uno strumento di tutela e di monopolizzazione rapido, semplice e
per quanto possibile certo.
Le forme, i fregi, il “design” atti dare, a determinati prodotti industriali, un carattere
individuale, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di
altri elementi possono essere monopolizzati in uno o più territori dal creatore della forma o
dell’ornamento.
Oggetto di tutela è un’innovazione esclusivamente di carattere estetico, che può
riguardare caratteristiche bidimensionali o tridimensionali di un prodotto industriale o
artigianale.
Per questo motivo i modelli registrati si avvicinano alle creazioni delle arti figurative e
spesso non è facile tracciare una linea di demarcazione.
Questa seppur incerta separazione è fondata sulla necessità di escludere che attraverso
istituti giuridici diversi (il Diritto d’Autore appunto) si possano monopolizzare, senza
brevettazione (e quindi senza pagamento di tasse), pregevoli soluzioni innovative, che in
questo modo rimarrebbero escluse dalla grande diffusione scaduti i tempi di tutela (25
anni previsti dal Modello Registrato).
Il diritto di monopolio in capo al titolare di un Modello Registrato è assistito da una
presunzione legale di validità. Pertanto il titolare, per agire contro eventuali contraffattori,
non deve far altro che presentare in giudizio il certificato di registrazione. Sarà, nel caso,
onere del ricorrente provare la nullità del Modello. Tale “certezza” del diritto rende il
Modello Registrato un validissimo strumento di difesa e monopolio di una forma esterna di
un prodotto.
Molto grossolanamente tra 70 e 100 oggetti al giorno vengono monopolizzati in Italia
avvalendosi di tale strumento, soprattutto ad opera delle grandi imprese.
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LA TUTELA
Anche i Modelli Registrati, come le invenzioni industriali e i modelli di utilità, sono protetti
da Brevetto; sono disciplinati dal capitolo terzo del Codice sulla Proprietà Industriale.
Sono anche state stipulate alcune Convenzioni Internazionali a cui ha aderito anche
l’Italia. Tra di esse riveste particolare importanza L’adesione al “sistema del Design
Comunitario” la Convenzione dell’Aia del 1925 per il deposito internazionale dei modelli e
disegni industriali e la Convenzione di Locarno del 1968 per la classificazione
internazionale il Modello comunitario.
I modelli devono dunque essere “nuovi”, ossia non devono essere compresi nello
stato della tecnica e non devono essere stati divulgati dall'autore o dal suo avente
causa prima di dodici mesi della brevettazione.
Altro requisito di brevettabilità previsto dalla legge è costituito dal "carattere individuale":
esso si verifica quando il modello suscita nell'utilizzatore informato un’impressione
generale differente da quella in lui suscitata dai precedenti modelli, tenuto conto del
margine di libertà di cui ha beneficiato l'Autore nel processo creativo.
Un ulteriore requisito è che il modello sia un prodotto industriale o artigianale.
La registrazione deve avvenire tassativamente entro 12 mesi dalla prima divulgazione, a
pena di nullità.
La mancanza di uno di questi requisiti, salvo alcune eccezioni, rende non registrabile il
Modello. Il Brevetto eventualmente concesso sarà quindi annullabile su istanza di parte.
E' anche registrabile il componente di un prodotto complesso (costituito cioè da più parti
tra loro assemblate, smontabili e rimontabili), a condizione che esso rimanga visibile
durante la normale utilizzazione del prodotto complesso, ma non può essere vietata a terzi
la produzione o vendita di pezzi di ricambio necessari per ripristinare l'aspetto originario
del prodotto complesso.
IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEL MODELLO O DEL
DISEGNO SECONDO LA PROCEDURA ITALIANA.
La procedura di deposito dei Modelli (Disegni) Registrati è molto simile a quella dei
Brevetti per Invenzione Industriale.
Un’importante differenza è rappresentata però dalla possibilità di richiedere con una sola
domanda la protezione fino ad un massimo di 100 modelli o disegni, a condizione che essi
rientrino in una sola classe tra quelle previste dalla Classificazione Internazionale dei
Disegni o Modelli prevista dalla Convenzione di Locarno. Mentre per quel che riguarda il
DESIGN Comunitario non vi è limite al numero di modelli ma solo un costo crescente al
numero di modelli rivendicati.
Tale classificazione è piuttosto ampia, per cui di solito i vari prodotti di un’azienda
rientrano in una sola classe; questo agevola molto, dal punto di vista economico, chi
intenda depositare molti modelli.
Nel caso di modelli sostanzialmente a due dimensioni, come ad esempio i tessuti, è
possibile depositare i campioncini del tessuto purché applicati su cartoncino di formato
prescritto.
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IL MODELLO NON REGISTRATO
Introdotto nel 2002 (Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0001 - 0024). Tutela disegni e modelli senza
bisogno di formalità alcuna per soli tre anni (contro i 25 del Modello Registrato) MA CON
PESANTISSIME LIMITAZIONI. La norma è stata pensata solo ed unicamente come
deterrente contro la contraffazione di profotti “griffati”.
I requisiti per accedere alla tutela sono gli stessi del modello registrato ovvero:
1. l’originalità
2. il carattere individuale
3. la novità mondiale.
L’originalità è praticamente presente in ogni oggetto o disegno. La giurisprudenza ha
svuotato di contenuto il requisito. Qualsiasi modello o disegno è originale.
Il carattere individuale è invece la novità legislativa più importante.
Il carattere individuale non ha nessun riferimento estetico. Ha carattere individuale anche
ciò che è brutto. Esiste un riferimento all’aspetto visivo ed all’impatto visivo dell’oggetto.
Il carattere individuale è una sorta di “impressione generale” che il Modello suscita
nell’osservatore. La Legge parla di impressione generale che il modello suscita
nell’utilizzatore informato. Questo utilizzatore informato non è un designer, ma è
sicuramente un consumatore finale. Si dovrebbe misurare l’impressione generale
suscitata dall’osservazione del Modello e confrontarla idealmente con le impressioni
generate dai modelli precedenti. Sembra quindi che non vi sia un’analisi di dettaglio ma
un’impressione d’insieme. Non si dilata l’ambito del brevetto, che rimane sostanzialmente
identico a prima. Per calcolare questo carattere individuale viene preso in considerazione
il margine di libertà che ha il designer nella realizzazione dell’oggetto. Esistono quindi
spazi tecnici di differenziazione piuttosto limitati in certi settori.
Si deve, quindi, prendere in considerazione:
• la libertà tecnica del designer;
• la presenza di un settore affollato o meno;
• la pressione del gusto vigente sulla libertà creativa.
In tutti questi casi la distanza tra il vecchio ed il nuovo potrà essere più sottile pur
rispettando il requisito del carattere individuale.
Svantaggi del modello non registrato e limiti di tutela
1. dura solo 3 anni e non è rinnovabile;
2 tutela solo contro l’imitazione totale ovvero per copia identica (“contraffazione di
ambulante”); conseguentemente permette la produzione e vendita di forme caratterizzate
da limitate modifiche rispetto all’originale;
3. Il diritto non è opponibile nemmeno contro le riproduzioni totali involontarie;
4. il diritto nasce solo se la prima divulgazione dell’oggetto avviene all’interno dell’Europa
Unita.
Alla luce di quanto precede raccomandiamo con forza di registrare contemporaneamente
(alla prima occasione entro 12 mesi dalla divulgazione) sia il modello di base divulgato
senza registrazione (ad esempio un prototipo) che tutte le successive modifiche.
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I MODELLI REGISTRATI ALL’ESTERO
Come le invenzioni industriali, anche i Modelli Registrati possono essere estesi all’estero,
ed anzi, vista l’attuale crescente importanza del design, ciò accade sempre più
frequentemente.
In pratica tutti i Paesi che hanno una legislazione sui brevetti accordano una protezione
anche ai Modelli, che si è rivelata un’arma efficace per la protezione di un prodotto
esteticamente piacevole.
E’ quindi importante per un’azienda proteggere anche all’estero i propri modelli
ornamentali che possono essere depositati rivendicando la priorità italiana nel termine di 6
mesi dal deposito in Italia. Se si intende depositare all’estero un design è bene registrare il
modello in Italia senza predivulgazione alcuna. Molti stati infatti non riconoscono “il
periodo di grazia” di 12 mesi concessi, in Italia, ai Design predivulgati.
La maggioranza dei Design all’estero viene depositata attraverso il cosiddetto Design
Comunitario che ha valore nei 27 paesi dell’Unione Europea, Italia compresa rendendo
superfluo il deposito di un Design Registrato in Italia.
Le Convenzioni dell’Aia del 1925 e del 1960 hanno poi introdotto il cosiddetto “Modello
Internazionale” che permette, mediante in unico deposito (presso l’ OMPI di Ginevra), di
assicurare in tutti gli Stati contraenti la stessa protezione che il Modello avrebbe se vi
fosse depositato direttamente.
Ad un fascio di Modelli nazionali si sostituisce così un unico Modello Internazionale, che
consente di ottenere il medesimo risultato con notevole risparmio di tempo e di costi.
Anche attraverso questo istituto è possibile proteggere con una sola domanda fino a cento
oggetti della stessa appartenenti alla stessa classe secondo la classificazione di Locarno.
E’ possibile effettuare il solo deposito del Modello Internazionale designando l’Italia ed
omettendo il deposito del Modello secondo la procedura italiana con un buon vantaggio
economico.
Gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aia designabili, a scelta, da un cittadino italiano sono i
seguenti: Albania, Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Corea del Nord, Francia, Gabon,
Germania, Georgia, Grecia, Italia, Kirghizistan, Liechtenstein, Moldavia, Monaco,
Mongolia, Senegal, Svizzera, Surinam, Ungheria, Serbia, Romania, Croazia, Costa
d'Avorio, Slovenia, Macedonia, Marocco, Ucraina, Mali, Niger.
MODELLO REGISTRATO COMUNITARIO.
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari
gazzetta
ufficiale
n.
L
003
del
05/01/2002
pag.
0001
0024
Questo ha valore in tutti i paesi dell’Unione Europea e dura sino 25 anni. I requisiti di
tutela sono armonizzati con la legge italiana e quindi rimane valido tutto quanto
sovraesposto.
L’Ufficio ricevente è ad Alicante ed opera in piena funzionalità.
IL DIRITTO D’AUTORE
La tutela D’Autore, sostanzialmente gratuita, internazionale e della durata da 25 anni dalla
divulgazione (per l’industrial design anteriore al 2001) a settant’anni dopo la morte
dell’Autore è concessa alle Opere con riconoscibile valore e destinazione artistica.
Letteralmente per la legge sul diritto d’autore italiana come modificata il 2 febbraio 2001
“le opere del disegno industriale che presentino di per se carattere creativo e valore
artistico”.
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Si è discusso a lungo sulle opere di Design Industriale e sulla loro tutelabilità tramite i
diritti d'Autore. Le perplessità sono sulla “destinazione artistica” dell’industrial design.
Infatti quasi sempre la destinazione è principalmente commerciale.
Prima del 1996 potevano essere protette dal diritto d’Autore le opere dell’arte, della
scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, anche se applicate all’industria, purché il loro valore artistico fosse
scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.
Inoltre, è stata prevista la possibilità che un prodotto, registrabile come modello, sia
protetto anche dalla legge sul diritto d'Autore se ha i requisiti dell’Opera D’arte.
La tutela d’Autore (gratuita e quasi senza frontiere) ha una soglia d’accesso (valore
artistico) altissimo ma gode di una tutela più limitata (se cosi non fosse il modello
registrato e la cumulabilità della tutela del Modello Registrato con la tutela d’Autore
sarebbe inutile).
La materia è quindi costellata di concetti nuovi, per la cui applicazione ai casi pratici
bisognerà attendere le prossime pronunce della Magistratura.
A comprova della soglia altissima d’accesso alla tutela d’Autore si noti che ad oggi non
esistono (per quel che ci concerne) sentenze di Cassazione che tutelino un oggetto
industriale a tre dimensioni tramite il diritto d'Autore.
Sono state liberamente copiate opere di innegabile pregio come la “chaise longue”
di Le Corbusier in quanto escluse dalla tutela d'Autore con sentenza.
Questo non sarebbe potuto succedere se la “chaise longue” fosse stata registrata
come modello ed i termini non fossero scaduti.
Per completezza bisogna ricordare che la tutela d’autore e stata riconosciuta in
Cassazione ad un famosa lampada. Tuttavia i due o tre casi in cui si è riconosciuta
la tutela d’autore ad un oggetto tridimensionale di “design” industriale si perdono
nelle migliaia di casi in cui la tutela d’autore è stata richiesta e non è stata
concessa.
Il Design Registrato diviene quindi sempre più lo strumento migliore di tutela per un
prodotto industriale.
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TITOLARITA’ DEI DIRITTI SU UNA FORMA ESTETICA
Abbiamo visto che i diritti su una forma estetica possono essere divisi in cinque categorie.
1. Forme banali e/o comuni
(nessun diritto)
2. Forme dotate di carattere individuale
(Modello Registrato o Non Registrato)
3. Opere d’Arte
(Diritto d’Autore)
4. Opere dell’Ingegneria
(nessun diritto di esclusiva ma diritto all’equo compenso)
5. Marchi di forma
(diritto rinnovabile)
La titolarità può essere invece trattata in modo unitario.
La regola generale è che il diritto nasce in capo all’Autore quale persona fisica. Se gli
Autori fossero più di uno il diritto nasce in capo a tutti i co-autori.
Questo diritto è automatico nel caso delle Opere d’Arte e del Modello Non Registrato. In
tutti gli altri casi per diventare effettivo necessità di formalità e del pagamento di tasse di
deposito e di registrazione.
Nella pratica professionale esistono però una serie di eccezioni.
Il “Designer Dipendente” d’azienda non sarà titolare del diritto in due casi:
1. quando l’Opera è creata svolgendo le proprie mansioni lavorative;
2. quando l’Opera è creata su istruzioni del Datore di Lavoro.
In questi casi il Datore di Lavoro è titolare di tutti i Diritti Patrimoniali sull’Opera (siano essi
d’Autore o sul Modello Registrato). Alla Persona Fisica rimangono il solo Diritto di essere
citato quale Autore sui Brevetti e/o sulle pubblicazioni.
Seconda eccezione di una certa importanza è il caso dell’Opera su Commissione.
Un’Opera su Commissione ha generalmente due figure: il Committente e l’Appaltatore o il
Prestatore d’Opera. Si parla di Appaltatore nel caso di Società, di Prestatore d’Opera nel
caso di Persone Fisiche.
In questo caso i Diritti sono del Committente. La giurisprudenza è divisa sul momento di
acquisizione del Diritto ma non sulla titolarità che ripetiamo è del Committente. Alcuni
Autori ritengono che i Diritti Patrimoniali sull’Opera vengano acquistati dal Committente a
titolo originario ovvero nascano in capo a questi nel momento in cui l’Appaltatore ha
creato la forma.
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In questo caso al momento della creazione dell’Opera il Diritto Patrimoniale nasce in capo
al Committente mentre il Diritto Morale nasce in capo all’Appaltatore o al Prestatore
d’Opera.
In questo caso se il Designer per un medesimo oggetto ha preparato dieci bozzetti diversi
i Diritti su tutti e dieci sono del Committente.
Altro orientamento dottrinale vede i Diritti in capo al Committente a titolo derivato. I Diritti
d’Autore o di Registrazione nascono in capo alla persona fisica e si trasferiscono al
Committente solo nel momento di accettazione dell’Opera.
Pertanto se un Designer preparasse dieci proposte diverse ed il Committente nè
accettasse solo una i diritti sulle altre nove rimarebbero in capo all’Autore. Questa regola
non si applica nel caso di un lavoratore dipendente ma solo nel caso di Appalto d’Opera.
Nella pratica professionale ci si accorge che questa regola è disattesa.
Tutti sanno che un’agenzia di pubblicità ad esempio è spesso titolare dei Diritti sulla
Campagna creata. Spesso quando un’impresa chiede ad un Designer un’Opera è il
Designer stesso che detta le Regole.
La causa di questo non è da ricercarsi nelle Leggi ma nella contrattualistica. Chi si rivolge
ad un’agenzia pubblicitaria firma un contratto spesso standardizzato. In questo contratto si
invertono i rapporti di forza tra Committente ed Appaltatore a favore di quest’ultimo.
Lo stesso avviene utilizzando i contratti standard redatti dalle Associazioni di Designers.
In mancanza di accordo scritto si applicano invece le norme sull’Appalto.
Ricordiamo che la Legge sul Diritto d’Autore prevede l’obbligatorietà della forma scritta “ad
probationem” nel caso di trasferimento di Diritti d’Autore.
Un discorso a parte meritano le Opere dell’Ingegneria depositate ex art. 99 Legge Diritto
d’Autore. Il Diritto in questo caso non è di monopolio. Chiunque può riprodurre l’Opera
depositata. L’Autore avrà solo il Diritto a percepire un equo compenso per le Opere
realizzate senza il suo consenso. Ne consegue che chiunque può realizzare l’Opera
anche contro il volere dell’Autore. In questo caso per esercitare il Diritto all’equo
compenso è indispensabile il Deposito dell’Opera.
I Diritti Patrimoniali sia d’Autore che sul Modello Registrato o Non Registrato possono
essere liberamente ceduti a terzi. La cessione dev’essere annotata sul Pubblico Registro
dei Modelli Registrati limitatamente a questi Diritti. Non è obbligatoria invece la
trascrizione per i Diritti d’Autore anche se questa è utile per individuare l’avente Diritto
all’Opera.
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E’ possibile che un Designer conceda ad un’impresa la registrazione di un Modello in capo
a quest’ultimo. In questo modo si è effettuata di fatto una cessione. E’ indispensabile però
che l’Autore venga individuato ove la procedura lo preveda.
Negli Stati Uniti d’America le Regole sono piuttosto diverse e molto più favorevoli alla
persona fisica. Spesso il Designer che cerca su Internet informazioni sulla materia
incappa in norme di Diritto statunitense molto diverse da quelle europee. Infatti per
costituire un Diritto negli Stati Uniti ad esempio su un Modello Ornamentale (chiamato
Design) il Diritto nasce in capo alla persona fisica anche se dipendente o Prestatore
d’Opera e deve essere ceduta all’impresa contestualmente al deposito.
Il Dipendente avrà l’obbligo di firmare l’Assignment mentre è dubbio se questo obbligo
esista anche per il Prestatore d’Opera e/o l’Appaltatore. Pertanto è buona norma
prevedere l’obbligatorietà della Cessione nel Contratto di Appalto
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Estratto dal Codice della Proprietà Industriale
SEZIONE III
DISEGNI E MODELLI
Art. 31
(Oggetto della registrazione)
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o
di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere
sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Art. 32
(La novità)
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si
rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici
quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 33
(Carattere individuale)
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda
di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di
libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Art. 34
(Divulgazione)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è
stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato
esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
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2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato
rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al pubblico il
disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù
di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la
data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei
dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il
disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un
abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
Art. 35
(Prodotto complesso)
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede
i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la
normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di
individualità.
Art. 36
(Funzione tecnica)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche
dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto
del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per
potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di
essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso
oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria
funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i
requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la
connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
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Art. 37
(Durata della protezione)
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione
della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni
fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Art. 38
(Diritto alla registrazione ed effetti)
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in
quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del
dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome
nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa
documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione
con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il
richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere
superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e
l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 39
(Registrazione multipla)
1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché
destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione
internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno
dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40 non è ammessa la domanda concernente più
registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è
ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e
modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad
uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di
validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La
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modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione
stessa.
Art. 40
(Registrazione contemporanea)
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità
dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello
di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire
cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca
carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
Art. 41
(Diritti conferiti dal disegno o modello)
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e
di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la
commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o
modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque
disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella
realizzazione del disegno o modello.
Art. 42
(Le limitazioni del diritto su disegno o modello)
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con
i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale
del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili
riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi
che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di
trasporto di cui alla lettera a);
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c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
Art. 43
(Nullità)
1. La registrazione è nulla:
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello
non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere
vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle
facoltà accordategli dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto
dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di
quest' ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero
di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di
segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato.
2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi
del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi
aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno
degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e
stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere
unicamente dall' interessato alla utilizzazione
Art. 44
(Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore)
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al
termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano
brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile
1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al
domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o
trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino Ufficiale
pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.
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