CAPO VI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)

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CAPO VI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA)
Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo
Relazione della 3ª Commissione consiliare
Signor Presidente, Colleghi Consiglieri
con il presente disegno di legge recante “Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo”
si stabilisce l’abrogazione della legge regionale sull’agriturismo n. 32/94 e s.m.i.
attualmente in vigore e si procede ad aggiornare ed adeguare tale materia alle modifiche nel
frattempo intervenute nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
In particolare si tiene conto della legge quadro nazionale n. 96 del 20 febbraio 2006 di
disciplina dell’Agriturismo e della sentenza del 8 ottobre 2007 n. 339 con la quale la Corte
Costituzionale si è pronunciata in merito al ricorso promosso da alcune Regioni avverso la
legge n. 96/2006 sopracitata.
Il disegno di legge in questione inoltre recepisce quanto previsto dal Capo VI, sezione I,
della legge regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 recante: “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione
amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica e
per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.
L’obiettivo della semplificazione del procedimento è perseguito attraverso l’introduzione
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che consente l'avvio dell'esercizio
dell'attività agrituristica dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione
competente e comporta una riduzione del controllo preventivo da parte della pubblica
amministrazione e, di conseguenza, impone la necessità di prevedere una più puntuale
disciplina dell’attività di controllo ex post da parte degli enti locali.
L’articolo 1 prevede che la Regione Abruzzo, nell’ambito degli indirizzi della politica
comunitaria ed in armonia con le normative nazionali e regionali, sostenga l’agricoltura
promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l’attività agrituristica.
L’articolo 2 specifica quali sono le attività agrituristiche ed i soggetti che possono
esercitare tali attività. Definisce inoltre le diverse tipologie di attività agrituristiche: dare
alloggio nei locali aziendali o in spazi aziendali attrezzati, somministrare pasti e bevande,
organizzare degustazioni di prodotti agricoli, trasformare, confezionare, vendere i prodotti
agricoli, svolgere inoltre attività multifunzionali quali turismo equestre, operatore
ambientale e culturale.
L’articolo 3 individua i soggetti che possono esercitare l’agriturismo e che possono
collaborare con l’imprenditore agrituristico nella gestione dell’attività ed evidenzia i
riferimenti normativi delle disposizioni fiscali applicabili nello svolgimento dell’attività
agrituristica.
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Si stabilisce infine la connessione tra le attività agricole aziendali e le attività agrituristiche
che sono considerate a tutti gli effetti attività agricole.
Tale principio di connessione è determinato con il criterio del tempo di lavoro.
L’articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, l’istituzione di due elenchi: l’elenco regionale degli
imprenditori agrituristici, ove sono iscritti gli imprenditori agricoli che sono in possesso del
certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (Imprenditori agrituristici) e
l’elenco regionale degli operatori agrituristici, ove sono iscritti gli imprenditori agrituristici
che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello
Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente (Operatori
agrituristici).
Il comma 3 prevede il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti di cui all’art. 13 della L.
20 febbraio 2006, n. 96 quale finalità della tenuta dei suddetti elenchi.
Il comma 4 prevede che, coloro che sono già iscritti nell’albo regionale dei soggetti abilitati
all’esercizio dell’agriturismo vengono iscritti nell’elenco regionale degli imprenditori
agrituristici se non provvisti del titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività agrituristica.
Vengono, invece, iscritti anche nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, se in
possesso del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune per l’esercizio della predetta attività.
L’articolo 5 disciplina, nei primi tre commi, le modalità di richiesta del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, i casi di decadenza e di mancato rilascio o
revoca dello stesso. Il comma 4 prevede che la struttura regionale competente verifichi,
periodicamente, la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del predetto certificato.
L’articolo 6, al comma 1, prevede, ai fini dell’esercizio dell’attività di agriturismo, la
presentazione, da parte di coloro che sono in possesso del certificato di cui all’art. 5, della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art.19 della L. n. 241/90.
Il comma 2 dispone che l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica è consentito dalla
data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il comma 3 dispone che, in caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, trova
applicazione l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Il comma 4 prevede i casi in cui non è consentito l’esercizio dell’attività agrituristica.
Il comma 5 prevede la trasmissione, da parte del Comune alla Direzione regionale
competente, entro sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), dei dati necessari per provvedere all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici.
Il comma 6 dispone l’adeguamento del certificato di abilitazione e la presentazione di una
nuova SCIA in caso di modifiche o integrazioni soggettive ed oggettive delle strutture
dell’azienda agrituristica e/o dei servizi offerti dalla stessa.
L’articolo 7 definisce le strutture, le tipologie degli immobili da destinare ad agriturismo e i
limiti nel loro utilizzo. Inoltre, promuove l'utilizzazione delle tecniche di risparmio
energetico e delle energie alternative.
L’articolo 8 definisce quali sono i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e multifunzionali e le modalità per la
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produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di
bevande e le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nella
valutazione dei criteri applicativi, si fa riferimento al regolamento di attuazione di cui al
successivo art.16.
L’articolo 9 individua le azioni finalizzate alla tutela del paesaggio agrario e alla
manutenzione del territorio.
L’articolo 10, incentiva la vendita diretta dei prodotti agricoli e definisce i metodi e le
azioni per rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura.
Promuove il turismo del territorio mediante eventi con finalità promozionali ed i prodotti
tradizionali.
L’articolo 11 definisce la predisposizione da parte della Regione di un programma di durata
quinquennale finalizzato alla promozione dell’agriturismo.
L’articolo 12 definisce l’uso della denominazione “agriturismo” e di termini attributivi
derivati e introduce l'obbligo della classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.
L’articolo 13 istituisce l’ Osservatorio regionale dell'agriturismo che esercita una funzione
di monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni
relative al settore agrituristico regionale e provvede all’invio delle informazioni raccolte ed
elaborate all’Osservatorio Nazionale dell’agriturismo.
L’articolo 14 dispone, al comma 1, che il controllo sull’osservanza della legge in materia di
agriturismo - da parte degli operatori agrituristici - venga effettuata dal Comune, dalle
Aziende sanitarie locali territorialmente competenti e dai soggetti previsti dalle norme
vigenti.
Il comma 2 dispone che il controllo sull’osservanza della legge in questione - da parte degli
imprenditori agrituristici - spetti alla direzione regionale competente, la quale effettua
verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e per l’iscrizione nell’elenco degli
imprenditori agrituristici. In particolare il comma in esame prevede che la perdita dei
requisiti comporti, come conseguenza, la revoca del certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attività agrituristica, la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori
agrituristici e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute. Nel caso in cui
l’imprenditore agrituristico sia anche operatore agrituristico, la Regione ne dà
comunicazione immediata al Comune competente. In tal caso il Comune provvede agli
adempimenti previsti dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’articolo 15 al comma 1 prevede che qualora vengano meno uno o più requisiti previsti
per l’esercizio dell’attività agrituristica, il comune fissi un termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale detti requisiti possono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune
può sospendere l’attività fino ad un massimo di un anno. Se i requisiti prescritti non
vengono ripristinati entro il termine assegnato, il Comune revoca l’attività.
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Il comma 2 disciplina le ulteriori fattispecie al verificarsi delle quali il Comune adotta
specifico provvedimento di revoca.
Il comma 4 prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e di
revoca al Prefetto, così come previsto dalle disposizioni citate nel comma in questione.
Il comma 5 prevede, in aggiunta a quanto disposto dal comma 3, che il Comune comunichi i
provvedimenti di sospensione e di revoca alla Direzione competente della Regione la quale
si attiva per il recupero di provvidenze eventualmente concesse secondo la normativa
vigente.
L’ articolo 16 disciplina le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni che
gli operatori agrituristici sono tenuti ad osservare.
L’articolo 17 demanda al regolamento di attuazione: le tabelle per il calcolo delle ore
lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche; le modalità, le procedure e la
documentazione da presentare; le modalità, le procedure, la modulistica necessaria per gli
adempimenti amministrativi; gli aspetti relativi alle strutture; le norme di carattere igienicosanitario; la disciplina dell’attività di trasformazione, lavorazione, vendita e promozione dei
prodotti; le modalità e le procedure; i criteri, le modalità per la classificazione delle aziende
agrituristiche; i componenti e le attività di competenza dell’osservatorio; i soggetti deputati
allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, le modalità di verifica e di revoca e le
procedure da seguire per l’attuazione degli articoli 14 e 15;
L’articolo 18 dispone le modalità di adeguamento della legge regionale 32/94 alla presente
legge.
L’articolo 19 dispone che per l’attuazione della presente legge non sono previsti oneri
finanziari.
L’articolo 20 prevede la possibilità per la Regione di concorrere agli investimenti degli
imprenditori che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo.
L’articolo 21 stabilisce l’abrogazione della legge 32/94 e s.m.i.
L’articolo 22 dispone la notifica alla Commissione europea per la concessione di contributi
previsti dalla legge.
La 3^ Commissione Consiliare “Agricoltura” ha esaminato nel corso di diverse sedute i
progetti di legge individuati con i nn. 362/11 d’iniziativa della Giunta Regionale e 174/10 a
firma Camillo D’Alessandro ed altri. Dopo aver proceduto ad organizzare e redigere, su
testo base nn. 362/11, il testo unificato dei progetti presentati, la Commissione in data 16
maggio 2012 ha espresso sul testo così modificato parere favorevole all’unanimità dei
presenti. Hanno votato a favore i consiglieri: Prospero, Ricciuti + delega del cons. Sospiri,
Rabbuffo, Ruffini, Sulpizio (23 voti a favore). Contestualmente la Commissione ha ritenuto
di inviare il testo approvato alla 1^ Commissione per l’acquisizione del parere di
compatibilità finanziaria. In data 3 luglio 2012 la 1^ Commissione ha espresso parere
favorevole all’unanimità dei presenti.
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Pertanto si propone al Consiglio:
di approvare l’unito testo risultante dall’abbinamento, effettuato su testo base n. 362/11, dei
progetti nn.:
174/10 d’iniziativa consiliare: Camillo D’Alessandro, Ruffini, Caramanico, D’Amico, Di
Pangrazio, Sclocco e Sulpizio;
362/11 d’iniziativa della Giunta Regionale, atto 922/C del 23 dicembre 2011.