Banche e impresa La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi

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Banche e impresa La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi
Agevolazioni Finanziarie
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Banche e impresa
di Bruno Pagamici
Dottore commercialista,
Revisore contabile,
Pubblicista Studio Pagamici Macerata
La «nuova» moratoria
dei debiti delle Pmi
Riparte la moratoria sui debiti finanziari per le Pmi. In seguito all’Accordo ABIimprese dello scorso 28 febbraio 2012, il sistema bancario intende allentare la
tensione finanziaria che sta limitando fortemente l’uscita delle imprese dalla crisi.
Saranno ammesse le Pmi che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità,
presentano comunque prospettive economiche positive.
o scorso 28 febbraio 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello
sviluppo economico, l’ABI e le altre Associazioni di
rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto
un nuovo Avviso comune per la sospensione dei
debiti delle Pmi verso il sistema creditizio, con
l’obiettivo assicurare liquidità alle imprese che
hanno prospettive economiche positive pur trovandosi in una situazione contingente di difficoltà.
Gli interventi si rivolgono, infatti, a tutte le Pmi
che, al momento della presentazione delle domande (c’è tempo fino al 31 dicembre 2012), si trovino
in una posizione di «bonis», ovvero senza debiti in
sofferenza, incagliati, ristrutturati o esposizioni
scadute da oltre 90 giorni.
L
“
Le misure previste dall’Accordo del 28 febbraio 2012
riguardano le Pmi (vale a dire imprese con meno di 250
dipendenti e con fatturato minore di 50 milioni di euro
oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di
euro), operanti in Italia in tutti i settori, che al momento di
presentazione della domanda non abbiano posizioni
debitorie classificate dalla banca come «sofferenze»,
«partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o
«esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni, né
procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»).
”
L’Accordo, che fa seguito a quello del 3 agosto
2009 (successivamente integrato nell’addendum
del 23 dicembre 2009) e del 16 febbraio 2011,
permette di sospendere la quota capitale delle
rate dei mutui/finanziamenti e di allungare le
scadenze degli anticipi. La sospensione delle rate sarà ammissibile nel caso in cui i finanziamenti che risultino in essere alla data del 28 febbraio
2012, non abbiano fruito di analoghe facilitazioni
concesse con i precedenti Accordi.
Nell’Accordo del 28 febbraio 2012, inoltre, le parti firmatarie si sono impegnate a definire nuovi
accordi per:
• favorire il finanziamento di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
• agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi
che consentano di certificare i crediti in modo
da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
• valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia in modo da ampliare l’accesso
al credito da parte delle Pmi.
Alla nuova moratoria, come da Comunicato ABI
dello scorso 27 aprile 2012, hanno aderito il 90%
delle banche (a fine marzo erano l’83,5%). Le
banche che partecipano rendono operativo l’Accordo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione all’ABI.
L’intervento si è rivelato particolarmente efficace per contrastare le forti tensioni finanziarie
delle imprese nell’attuale fase congiunturale recessiva. Il quadro che emerge dagli ultimi dati
resi noti dall’ABI lo scorso 27 aprile 2011 evidenzia, infatti, che alla moratoria del 2009 e al-
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l’Accordo sul credito del 2011 hanno aderito
220.000 imprese per un totale di 65 miliardi di
euro e 15 miliardi di rate sospese.
“
Nelle «Nuove misure per il credito alle Pmi» è inoltre
stabilito che le operazioni di sospensione/allungamento
non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per
quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca
dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere
la copertura anche per il periodo di ammortamento
aggiuntivo ed eventualmente realizzare le misure
necessarie.
”
Le imprese beneficiarie
Le misure previste dall’Accordo del 28 febbraio
2012 riguardano le Pmi (vale a dire imprese con
meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di
50 milioni di euro oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), operanti in Italia
in tutti i settori, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze»,
«partite incagliate», «esposizioni ristrutturate»
o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90
giorni, né procedure esecutive in corso (imprese
«in bonis»).
Le misure previste
Il nuovo Accordo ripropone misure analoghe a
quelle già messe a disposizione delle Pmi con
l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e l’Accordo
per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e prevede, in particolare, i seguenti interventi:
1) sospensione per 12 mesi della quota capitale
delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali;
2) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della
quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
3) allungamento della durata dei mutui per un
massimo del l00% della durata residua del
piano di ammortamento e comunque non oltre
2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per
quelli ipotecari;
4) allungamento fino a 270 giorni delle scadenze
delle anticipazioni bancarie su crediti per i
quali si siano registrati insoluti di pagamento;
5) allungamento per un massimo di 120 giorni
delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.
Il nuovo Accordo prevede, inoltre, l’impegno delle banche aderenti a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale delle Pmi, attraverso la
concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Particolarmente convenienti le condizioni previste dall’Accordo. Alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi, se non quelli eventualmente sostenuti nei confronti di terzi,
di cui sarà data adeguata evidenza.
Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso
d’interesse previsto dal contratto originario per
quanto riguarda le operazioni di sospensione di
cui al punto 1), così come quelle di allungamento
di cui ai punti 4) e 5). Stesso tasso anche per le
operazioni di allungamento di cui al punto 3) il
cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di garanzia per le
Pmi o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Per i
finanziamenti che non rientrano nella casistica
appena citata, la banca individuerà un nuovo tasso al quale realizzare l’operazione, previo consenso dell’impresa.
Alle Pmi inoltre non saranno addebitate commissioni e spese di istruttoria, fermo restando il
rimborso di eventuali e documentate spese vive
sostenute dalla banca nei confronti di terzi.
Nelle «Nuove misure per il credito alle Pmi» è
inoltre stabilito che le operazioni di sospensione/allungamento non comportano la richiesta di
garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece
le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche per il periodo di ammortamento
aggiuntivo ed eventualmente realizzare le misure necessarie. In presenza di garanzie prestate
da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o
meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore.
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Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della
sospensione.
Operazioni di sospensione dei finanziamenti
Tale misura prevede la sospensione per 12 mesi
della (sola) quota capitale delle rate dei finanziamenti (anche se perfezionati tramite il rilascio di
cambiali) in essere alla data della firma del nuovo Avviso (ovvero il 28 febbraio 2012), che non
abbiano già usufruito della sospensione prevista
dall’Accordo del 3 agosto 2009.
La sospensione riguarderà le rate in scadenza o
già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
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mortamento prevista, ma costituiranno le quote
capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine
del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario «slittasse» in avanti per il periodo della sospensione
accordata, senza alterare la sequenza e l’importo
delle quote capitale fissate contrattualmente.
Per un esempio si veda la Tavola 1. L’esempio si
riferisce a un mutuo di 100.000 euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il
pagamento della quinta rata e ipotizzando sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene traslata alla settima
rata del piano di ammortamento.
Operazioni di sospensione dei canoni leasing
“
Attraverso la misura «operazioni di sospensione dei
canoni leasing» le imprese possono richiedere la
sospensione del pagamento della (sola) quota di capitale
implicita nei canoni di leasing per 12 mesi, se se tratta di
operazioni di leasing «immobiliare», o per 6 mesi, nel caso
di leasing «mobiliare». Durante il periodo di «sospensione»
del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing
saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito
residuo in essere alla data di inizio della
«sospensione».
”
La sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di
12 mesi complessivi. Ad esempio, nel caso di un
finanziamento con rateizzazione mensile e con 3
rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori 9 mesi.
Possono essere oggetto di sospensione anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in
conto capitale e/o interessi, a condizione che:
• l’ammissione ai benefici della sospensione dei
pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
• il piano originario di erogazione dei contributi
pubblici non sia modificato per effetto della
sospensione.
Attraverso la sospensione, le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non
verranno «accodate» dopo l’ultima rata di am-
Attraverso tale misura le imprese possono richiedere la sospensione del pagamento della (sola) quota di capitale implicita nei canoni di leasing per 12 mesi, se se tratta di operazioni di leasing «immobiliare», o per 6 mesi, nel caso di leasing «mobiliare».
Durante il periodo di «sospensione» del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della «sospensione».
L’Avviso Comune si riferisce espressamente al
solo leasing finanziario - è escluso invece il leasing operativo (senza opzione finale di acquisto)
- e si applica alle operazioni di leasing in essere
alla data del 28 febbraio 2012.
Così come per i mutui, la sospensione riguarderà le rate in scadenza o già scadute (non pagate
o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno «accodate» dopo
l’ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che l’utilizzatore dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, come già detto per i mutui, è come
se il piano di ammortamento originario «slittasse» in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo
delle quote capitale fissate contrattualmente.
Per effetto della «sospensione» verrà postergato
l’esercizio dell’opzione di riscatto.
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Operazioni di allungamento dei mutui
sensi del nuovo Accordo, ma l’impresa potrà
chiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Per i prestiti che alla data
del 31 dicembre 2012 dovessero trovarsi ancora
in regime di sospensione, le domande di ulteriore allungamento devono essere presentate entro
il 30 giugno 2013.
Possono essere oggetto di allungamento anche i
finanziamenti assistiti da contributo pubblico in
conto interessi o in conto capitale, qualora:
• l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa;
• a seguito dell’allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non
debba essere modificato.
Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i
mutui che risultino in essere al 28 febbraio 2012
e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai
sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16
febbraio 2011.
Il periodo massimo di allungamento del prestito è il doppio (100%) della durata residua del
piano di ammortamento originario, e, in ogni caso, non può essere superiore a 2 anni per i finanziamenti chirografari e di 3 anni per quelli
ipotecari.
Possono essere ammessi all’allungamento anche
i prestiti che hanno beneficiato della sospensione
prevista dall’Avviso del 3 febbraio 2009 e quelli
che godranno del beneficio della sospensione ai
Tavola 1 - Esempio di sospensione delle rate del mutuo
PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO
Rata annuale
(numero)
Rata (euro)
Debito residuo
(100.000 euro)
Quota interessi (euro)
Quota capitale (euro)
1
12.950
92.050
5.000
7.950
2
12.950
83.702
4.602
8.348
3
12.950
74.936
4.185
8.765
4
12.950
65.733
3.747
9.204
5
12.950
56.069
3.287
9.664
6
12.950
45.922
2.803
10.147
7
12.950
35.267
2.296
10.654
8
12.950
24.080
1.763
11.187
9
12.950
12.334
1.204
11.746
10
12.950
0
617
12.334
PIANO DI AMMORTAMENTO CON SOSPENSIONE
Rata annuale
(numero)
Rata (euro)
Debito residuo
(100.000 euro)
Quota interessi (euro)
Quota capitale (euro)
1
12.950
92.050
5.000
7.950
2
12.950
83.702
4.602
8.348
3
12.950
74.936
4.185
8.765
4
12.950
65.733
3.747
9.204
5
12.950
56.069
3.287
9.664
6
2.803
56.069
2.803
sospesa
7
12.950
45.922
2.803
10.147
8
12.950
35.267
2.296
10.654
9
12.950
24.080
1.763
11.187
10
12.950
12.334
1.204
11.746
11
12.950
0
617
12.334
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Nella Tavola 2 si riporta un esempio grafico di
un’operazione di sospensione. L’esempio si riferisce a un finanziamento decennale di 300.000 euro a un tasso di interesse del 5% a rata semestrale. Si ipotizza che la banca, anche se il piano
di ammortamento residuo è superiore a 3 anni,
applichi lo stesso tasso di interesse previsto dal
“
È prevista la possibilità di spostare in avanti fino a 270
giorni le scadenze del credito a breve termine per
esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di
crediti certi ed esigibili. L’allungamento può avvenire in
un’unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso
come dilazione massima in funzione della durata
originaria dell’anticipo. Se, ad esempio, la scadenza
originaria è di 30 giorni, l’allungamento è di 240 giorni;
mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni,
l’allungamento è di 90 giorni.
”
contratto originario (secondo la regola dell’Accordo, qualora al momento della richiesta di allungamento, il piano di ammortamento residuo,
comprensivo del periodo di sospensione, sia su-
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periore ai 3 anni - come è nell’esempio, ipotizzando un allungamento richiesto al termine del
periodo di sospensione - la banca non è tenuta all’applicazione dello stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario).
Operazioni di allungamento delle scadenze
a breve termine
È prevista la possibilità di spostare in avanti fino
a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili.
L’allungamento può avvenire in un’unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell’anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l’allungamento è di 240
giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180
giorni, l’allungamento è di 90 giorni.
Per le operazioni di credito agrario di conduzione, è previsto un allungamento massimo di 120
giorni.
Operazioni per promuovere la ripresa
e lo sviluppo delle attività
Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Tavola 2 - Esempio di allungamento di 3 anni del piano di ammortamento di un finanziamento ipotecario
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In linea con le previsioni dell’Avviso del 3 agosto
2009 e dell’Accordo del 16 febbraio 2011 anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal DL 6
dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le
imprese che avviano processi di rafforzamento
patrimoniale le banche si impegnano a concedere
un finanziamento proporzionale all’aumento dei
mezzi propri realizzati dall’impresa.
La presentazione delle domande
Le richieste dovranno essere presentate dalle
imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il
modulo predisposto dalle singole banche sulla
base del modello elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data
dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
Ricevuta la domanda di sospensione/allungamento, la banca avvia il processo di valutazione,
ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro
30 giorni lavorativi.
Nel caso l’impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande relative alle operazioni di cui ai
punti 1), 2), 4) e 5) si intendono ammesse dalla
banca, salvo esplicito rifiuto.