Banche e impresa La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi
Transcript
Banche e impresa La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi
Agevolazioni Finanziarie 7 Banche e impresa di Bruno Pagamici Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista Studio Pagamici Macerata La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi Riparte la moratoria sui debiti finanziari per le Pmi. In seguito all’Accordo ABIimprese dello scorso 28 febbraio 2012, il sistema bancario intende allentare la tensione finanziaria che sta limitando fortemente l’uscita delle imprese dalla crisi. Saranno ammesse le Pmi che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentano comunque prospettive economiche positive. o scorso 28 febbraio 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l’ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un nuovo Avviso comune per la sospensione dei debiti delle Pmi verso il sistema creditizio, con l’obiettivo assicurare liquidità alle imprese che hanno prospettive economiche positive pur trovandosi in una situazione contingente di difficoltà. Gli interventi si rivolgono, infatti, a tutte le Pmi che, al momento della presentazione delle domande (c’è tempo fino al 31 dicembre 2012), si trovino in una posizione di «bonis», ovvero senza debiti in sofferenza, incagliati, ristrutturati o esposizioni scadute da oltre 90 giorni. L “ Le misure previste dall’Accordo del 28 febbraio 2012 riguardano le Pmi (vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 milioni di euro oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), operanti in Italia in tutti i settori, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»). ” L’Accordo, che fa seguito a quello del 3 agosto 2009 (successivamente integrato nell’addendum del 23 dicembre 2009) e del 16 febbraio 2011, permette di sospendere la quota capitale delle rate dei mutui/finanziamenti e di allungare le scadenze degli anticipi. La sospensione delle rate sarà ammissibile nel caso in cui i finanziamenti che risultino in essere alla data del 28 febbraio 2012, non abbiano fruito di analoghe facilitazioni concesse con i precedenti Accordi. Nell’Accordo del 28 febbraio 2012, inoltre, le parti firmatarie si sono impegnate a definire nuovi accordi per: • favorire il finanziamento di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie; • agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario; • valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia in modo da ampliare l’accesso al credito da parte delle Pmi. Alla nuova moratoria, come da Comunicato ABI dello scorso 27 aprile 2012, hanno aderito il 90% delle banche (a fine marzo erano l’83,5%). Le banche che partecipano rendono operativo l’Accordo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione all’ABI. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace per contrastare le forti tensioni finanziarie delle imprese nell’attuale fase congiunturale recessiva. Il quadro che emerge dagli ultimi dati resi noti dall’ABI lo scorso 27 aprile 2011 evidenzia, infatti, che alla moratoria del 2009 e al- 8 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 6/2012 - La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi l’Accordo sul credito del 2011 hanno aderito 220.000 imprese per un totale di 65 miliardi di euro e 15 miliardi di rate sospese. “ Nelle «Nuove misure per il credito alle Pmi» è inoltre stabilito che le operazioni di sospensione/allungamento non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche per il periodo di ammortamento aggiuntivo ed eventualmente realizzare le misure necessarie. ” Le imprese beneficiarie Le misure previste dall’Accordo del 28 febbraio 2012 riguardano le Pmi (vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 milioni di euro oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), operanti in Italia in tutti i settori, che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»). Le misure previste Il nuovo Accordo ripropone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle Pmi con l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e l’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e prevede, in particolare, i seguenti interventi: 1) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, anche se perfezionato tramite il rilascio di cambiali; 2) sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare; 3) allungamento della durata dei mutui per un massimo del l00% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari; 4) allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; 5) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB. Il nuovo Accordo prevede, inoltre, l’impegno delle banche aderenti a favorire il processo di rafforzamento patrimoniale delle Pmi, attraverso la concessione di finanziamenti di ammontare proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Particolarmente convenienti le condizioni previste dall’Accordo. Alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi, se non quelli eventualmente sostenuti nei confronti di terzi, di cui sarà data adeguata evidenza. Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario per quanto riguarda le operazioni di sospensione di cui al punto 1), così come quelle di allungamento di cui ai punti 4) e 5). Stesso tasso anche per le operazioni di allungamento di cui al punto 3) il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di garanzia per le Pmi o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca. Per i finanziamenti che non rientrano nella casistica appena citata, la banca individuerà un nuovo tasso al quale realizzare l’operazione, previo consenso dell’impresa. Alle Pmi inoltre non saranno addebitate commissioni e spese di istruttoria, fermo restando il rimborso di eventuali e documentate spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi. Nelle «Nuove misure per il credito alle Pmi» è inoltre stabilito che le operazioni di sospensione/allungamento non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche per il periodo di ammortamento aggiuntivo ed eventualmente realizzare le misure necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore. Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 6/2012 - La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della sospensione. Operazioni di sospensione dei finanziamenti Tale misura prevede la sospensione per 12 mesi della (sola) quota capitale delle rate dei finanziamenti (anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali) in essere alla data della firma del nuovo Avviso (ovvero il 28 febbraio 2012), che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall’Accordo del 3 agosto 2009. La sospensione riguarderà le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. 9 mortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario «slittasse» in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitale fissate contrattualmente. Per un esempio si veda la Tavola 1. L’esempio si riferisce a un mutuo di 100.000 euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e ipotizzando sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene traslata alla settima rata del piano di ammortamento. Operazioni di sospensione dei canoni leasing “ Attraverso la misura «operazioni di sospensione dei canoni leasing» le imprese possono richiedere la sospensione del pagamento della (sola) quota di capitale implicita nei canoni di leasing per 12 mesi, se se tratta di operazioni di leasing «immobiliare», o per 6 mesi, nel caso di leasing «mobiliare». Durante il periodo di «sospensione» del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della «sospensione». ” La sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di 12 mesi complessivi. Ad esempio, nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con 3 rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori 9 mesi. Possono essere oggetto di sospensione anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, a condizione che: • l’ammissione ai benefici della sospensione dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione; • il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non sia modificato per effetto della sospensione. Attraverso la sospensione, le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno «accodate» dopo l’ultima rata di am- Attraverso tale misura le imprese possono richiedere la sospensione del pagamento della (sola) quota di capitale implicita nei canoni di leasing per 12 mesi, se se tratta di operazioni di leasing «immobiliare», o per 6 mesi, nel caso di leasing «mobiliare». Durante il periodo di «sospensione» del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della «sospensione». L’Avviso Comune si riferisce espressamente al solo leasing finanziario - è escluso invece il leasing operativo (senza opzione finale di acquisto) - e si applica alle operazioni di leasing in essere alla data del 28 febbraio 2012. Così come per i mutui, la sospensione riguarderà le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno «accodate» dopo l’ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che l’utilizzatore dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, come già detto per i mutui, è come se il piano di ammortamento originario «slittasse» in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitale fissate contrattualmente. Per effetto della «sospensione» verrà postergato l’esercizio dell’opzione di riscatto. 10 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 6/2012 - La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi Operazioni di allungamento dei mutui sensi del nuovo Accordo, ma l’impresa potrà chiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Per i prestiti che alla data del 31 dicembre 2012 dovessero trovarsi ancora in regime di sospensione, le domande di ulteriore allungamento devono essere presentate entro il 30 giugno 2013. Possono essere oggetto di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, qualora: • l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa; • a seguito dell’allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che risultino in essere al 28 febbraio 2012 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011. Il periodo massimo di allungamento del prestito è il doppio (100%) della durata residua del piano di ammortamento originario, e, in ogni caso, non può essere superiore a 2 anni per i finanziamenti chirografari e di 3 anni per quelli ipotecari. Possono essere ammessi all’allungamento anche i prestiti che hanno beneficiato della sospensione prevista dall’Avviso del 3 febbraio 2009 e quelli che godranno del beneficio della sospensione ai Tavola 1 - Esempio di sospensione delle rate del mutuo PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO Rata annuale (numero) Rata (euro) Debito residuo (100.000 euro) Quota interessi (euro) Quota capitale (euro) 1 12.950 92.050 5.000 7.950 2 12.950 83.702 4.602 8.348 3 12.950 74.936 4.185 8.765 4 12.950 65.733 3.747 9.204 5 12.950 56.069 3.287 9.664 6 12.950 45.922 2.803 10.147 7 12.950 35.267 2.296 10.654 8 12.950 24.080 1.763 11.187 9 12.950 12.334 1.204 11.746 10 12.950 0 617 12.334 PIANO DI AMMORTAMENTO CON SOSPENSIONE Rata annuale (numero) Rata (euro) Debito residuo (100.000 euro) Quota interessi (euro) Quota capitale (euro) 1 12.950 92.050 5.000 7.950 2 12.950 83.702 4.602 8.348 3 12.950 74.936 4.185 8.765 4 12.950 65.733 3.747 9.204 5 12.950 56.069 3.287 9.664 6 2.803 56.069 2.803 sospesa 7 12.950 45.922 2.803 10.147 8 12.950 35.267 2.296 10.654 9 12.950 24.080 1.763 11.187 10 12.950 12.334 1.204 11.746 11 12.950 0 617 12.334 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 6/2012 - La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi Nella Tavola 2 si riporta un esempio grafico di un’operazione di sospensione. L’esempio si riferisce a un finanziamento decennale di 300.000 euro a un tasso di interesse del 5% a rata semestrale. Si ipotizza che la banca, anche se il piano di ammortamento residuo è superiore a 3 anni, applichi lo stesso tasso di interesse previsto dal “ È prevista la possibilità di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili. L’allungamento può avvenire in un’unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell’anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l’allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l’allungamento è di 90 giorni. ” contratto originario (secondo la regola dell’Accordo, qualora al momento della richiesta di allungamento, il piano di ammortamento residuo, comprensivo del periodo di sospensione, sia su- 11 periore ai 3 anni - come è nell’esempio, ipotizzando un allungamento richiesto al termine del periodo di sospensione - la banca non è tenuta all’applicazione dello stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario). Operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine È prevista la possibilità di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili. L’allungamento può avvenire in un’unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell’anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l’allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l’allungamento è di 90 giorni. Per le operazioni di credito agrario di conduzione, è previsto un allungamento massimo di 120 giorni. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa. Tavola 2 - Esempio di allungamento di 3 anni del piano di ammortamento di un finanziamento ipotecario 12 Ipsoa - Finanziamenti su misura News, 6/2012 - La «nuova» moratoria dei debiti delle Pmi In linea con le previsioni dell’Avviso del 3 agosto 2009 e dell’Accordo del 16 febbraio 2011 anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal DL 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa. La presentazione delle domande Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere ancora in sospensione potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013. Ricevuta la domanda di sospensione/allungamento, la banca avvia il processo di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi. Nel caso l’impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande relative alle operazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.