Servizio di Prevenzione e Protezione

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Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione
IL RESPONSABILE
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE N.2
(ex art. 33 D.Lgs. 81/2008)
Come preannunciato nel Bollettino N. 1, in questo numero risponderemo alle seguenti
domande:
1- Perché un Direttore non può evitare di prendere provvedimenti sanzionatori per violazioni di
disposizioni in tema di sicurezza?
2- Quali sono i compiti e le responsabilità del R.S.P.P.?
3- Quali sono i compiti e le responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)?
Perché un Direttore non può evitare di prendere provvedimenti sanzionatori per violazioni di
disposizioni in tema di sicurezza?
In breve: perché, proprio in quanto datore di lavoro, ha un preciso obbligo di cura e sorveglianza sulla
sicurezza dei lavoratori. Infatti un noto articolo del Codice Civile (art. 2087) recita testualmente:
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Per rimanere nel nostro ambito di lavoro, il Direttore (che pur non essendo il nostro reale Datore di
Lavoro lo è ai fini della sicurezza) deve tutelare la nostra integrità anche obbligandoci al rispetto delle
norme in tema di sicurezza. Il contravvenire a tali norme da parte dei lavoratori è un reato o una
contravvenzione ( a seconda dei casi) punibile con arresto o ammenda per mancata osservanza delle
disposizioni di sicurezza [art. 21 del D.Lgs. 81/08]. Quindi il Direttore che non prendesse
provvedimenti volti a reprimere comportamenti rischiosi per la incolumità dei lavoratori potrebbe
incorrere egli stesso in reati (per esempio: omissioni di atti di ufficio o, addirittura, concorso in un
reato).
A tale proposito è interessante la seguente sentenza della Cassazione:
“…il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in
modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo
ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'articolo
2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e
della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro…”
(v. Sezione 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri)”.
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Quali sono i compiti e le responsabilità del R.S.P.P.?
Chiariamo subito una cosa: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione NON E’
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Gli unici “responsabili della
sicurezza” sono: il Datore di Lavoro (per esempio il nostro Direttore di Sezione), i Dirigenti (per
esempio il nostro Direttore di Dipartimento), i Preposti (per esempio i capireparto) e gli stessi
lavoratori. Mentre infatti per quelle figure la legge parla di “obblighi” e di “sanzioni”, per il Servizio
di Prevenzione e Protezione , si parla di “compiti” e non sono previste sanzioni (a parte quanto
previsto dai codici civili e penali per le colpe professionali). Quando un R.S.P.P. ha subito condanne
penali è accaduto sempre per “mancata segnalazione” o per negligenza nella sua attività. Quali sono i
suoi compiti? Lo dice chiaramente l’art. 31 del D.Lgs. 81/08:
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma
2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Approfitto per chiarire una volta per tutti che, allo stato attuale, LE UNICHE FIGURE
RICONOSCIUTE DALLA LEGGE COME FIGURE PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA
SONO gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP, Giuseppe Rizza in Sezione) e il
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP. Roberto Fonte in Sezione).
Qualunque altra figura è pura fantasia!!!
Quali sono i compiti e le responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS- Giuseppe Sava nel nostro caso)?
Intanto vediamo come è definito l’RLS dalla legge:
«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/08).
I compiti del RLS si traducono, in concreto, nell’agire per il rispetto delle norme nell’interesse della
salute e della sicurezza dei lavoratori. E’ per questo che la normativa richiede (continuamente) che egli sia
consultato dal Datore di Lavoro prima che vengano prese decisioni inerenti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di
lavoro. E, questa, non è una concessione della dirigenza ma un obbligo. Dimostriamolo!
Dice l’art. 50 del D.Lgs.81/08
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività
di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
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e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per
le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua
funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma
3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Dice l’art. 18- comma 1-lett. s:
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
………………………
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50
…………………………
Che cosa succede se il Datore di Lavoro o un Dirigente non ottemperano a quell’obbligo?
Risponde l’art. 55 comma 4 – lett. n
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
……………..
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
……………
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall’articolo
18, comma 1, lettera s);
………………………..
In conclusione il RLS (se vuole!!!) può essere una figura chiave del sistema sicurezza (e per questo la legge
prevede una specifica formazione a carico del Datore di Lavoro) ma non tutti i luoghi di lavoro hanno questa
figura perché spesso i lavoratori non sono informati (ed in ciò hanno una grande responsabilità i loro
rappresentanti) e anche per altre ragioni.
Meditate gente, meditate! Buon lavoro e … prudenza!
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(ROBERTO FONTE)
P.S. : Ho pensato di farvi cosa gradita allegando un articolo tratto dal notiziario dell’AIAS
(Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) contenente suggerimenti per la sicurezza
nelle abitazioni.
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