Provvedimento n° 253 del 13 febbraio 2014 - pdf

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Provvedimento n° 253 del 13 febbraio 2014 - pdf
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Prot. n. 2014 /12838
VISTO il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della
convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta dei giochi pubblici di cui
all’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla
legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22
dicembre 2008, n. 203;
VISTA la convenzione di concessione n. 4871 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo
1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre
2008, n. 203 da parte della SENECA s.r.l.;
VISTO l’articolo 6, comma 1° della convenzione che prevede che “Il concessionario è tenuto ad
osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed
amministrativi che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici oggetto della concessione”,e nello
specifico la lettera a) del predetto comma, che stabilisce che il concessionario è obbligato a versare
“i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno
15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e
convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; “, e la successiva lettera b) recante altresì
l’obbligo per il concessionario di versare “l’imposta unica sulle scommesse di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66” ;
VISTO l’articolo 14, comma 1, della convenzione che recita che “ Il concessionario, a partire dal
2010, è tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66,
rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione
semestrale relativo al semestre in corso” ;
VISTO l’articolo 20, comma 2, lettera e), della citata convenzione il quale stabilisce che
l’Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni
danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche “nel caso di mancato versamento delle
somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti
sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo
superiore ai 15 giorni”;
VISTA la nota prot. n. 2013/13036/Giochi/SCO del 12 marzo 2013 con cui la predetta
Concessionaria è stata invitata, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento
delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato, nonché a titolo di quote di
prelievo sulle scommesse ippiche per gli anni 2012/2013 e saldi dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
l’avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 20, comma 2,
lettera e), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall’omesso pagamento, nei termini
stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati
alla suindicata nota con l’invito a provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione di detta
posizione debitoria;
CONSIDERATO che la società Seneca s.r.l., a fronte della medesima comunicazione, ha trasmesso
con fax del 26 marzo 2013 la documentazione attestante una parziale regolarizzazione della propria
posizione contabile, manifestando la volontà di sanare la restante situazione debitoria attraverso una
rateizzazione, e che successivamente con la nota prot. n. 2013/19208/Giochi/SCO del 19 aprile 2013
è stato sospeso l’avvio del procedimento di decadenza, in virtù di quanto richiesto dal
concessionario;
VISTA la nota prot. n. 2013/9644/Giochi/SCO del 27 giugno 2013, con la quale, a causa di
un’ulteriore posizione debitoria emersa dalla rendicontazione dell’Ufficio Giochi sportivi a
totalizzatore, veniva comunicata alla succitata società la riapertura del procedimento di decadenza
della concessione n. 4871, assegnando ulteriori 15 giorni per sanare la complessiva posizione
finanziaria pari ad € 156.685.37;
CONSIDERATO che la concessionaria in questione, a fronte di quest’ultima comunicazione, ha
trasmesso con fax dell’11 luglio 2013 la documentazione attestante i versamenti effettuati per un
totale di € 38.049,29, a parziale regolarizzazione della propria posizione contabile;
VISTA la nota prot. n. 2013/18604/Giochi/SCO del 14 agosto 2013 con cui è stata comunicata la
sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale della concessione n. 4871, a far data dal
5 settembre 2013, nelle more dell’emanazione del provvedimento di decadenza della concessione;
TENUTO CONTO che il Concessionario in questione con fax del 3 settembre 2013, ha chiesto di
poter compensare le somme dovute e richieste con la suindicata nota del 27 giugno 2013 con parte
del presunto credito derivante dal cosiddetto lodo Di Bonito, deciso in data 13 maggio 2013,
chiedendo altresì di non procedere alla sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale
della concessione;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2013/30992/Giochi/SCO del 29 ottobre 2013, nel prendere
atto di quanto rappresentato dalla concessionaria, si è precisato che le sole somme da poter
eventualmente compensare sono quelle relative alle quote di prelievo, assegnando alla Seneca s.r.l.
il termine di ulteriori 15 giorni per regolarizzare la restante posizione debitoria di cui alla suindicata
nota n. 2013/18604/Giochi/SCO del 14 agosto 2013, pari ad € 226.052,33, rinviando altresì il
distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale della concessione;
TENUTO CONTO che la Concessionaria in questione, in riscontro alla succitata nota non ha
prodotto ulteriori controdeduzioni, né alcuna documentazione comprovante la regolarizzazione della
situazione contabile richiesta, salvo conguaglio derivante dalle ulteriori inadempienze medio
tempore accumulatesi;
VISTA la nota prot. n. 2013/37174/Giochi/SCO del 4 dicembre 2013, con la quale è stata
comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale della concessione n.
4871 a far data dal 10 dicembre 2013, nelle more dell’emanazione del provvedimento di decadenza
della concessione;
VISTO l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135,
con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione
“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;
DISPONE
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell’interesse erariale, la decadenza:
della concessione n. 4871 per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 1bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre
2008, n. 203, rilasciata alla società SENECA s.r.l., con sede legale in Lissone (MB), Via Mameli
11.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Roma, lì 13 febbraio 2014
F.TO
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli