LLOBELL PROCESSI 2015 copertina indice

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LLOBELL PROCESSI 2015 copertina indice
Joaquín Llobell. Valencia (Spagna) 1951.
Cappellano (1998) e Prelato di onore (2011)
di Sua Santità. Professore ordinario di diritto processuale canonico presso la Pontificia
Università della Santa Croce (Roma). Direttore della rivista «Ius Ecclesiae». Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. Giudice della Corte d’Appello
dello Stato della Città del Vaticano. Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi
Legislativi. Autore di diversi libri e di circa
centocinquanta studi di diritto processuale
canonico. Professore visitante presso diverse Università europee e americane. Membro
di diverse commissioni della Santa Sede che
hanno preparato riforme al processo canonico matrimoniale, penale, ecc.
PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
I PROCESSI MATRIMONIALI NELLA CHIESA
Uno degli aspetti più delicati della pastorale
familiare è quello della procedura sulla validità e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sulle cause di separazione dei coniugi,
sulla morte presunta di un coniuge, ecc. Questo libro tenta di esporre i motivi teologici,
pastorali e giuridici che sono alla base dei
diversi processi matrimoniali ecclesiastici e
dei loro istituti giuridici applicativi. L’Instrumentum laboris per il Sinodo di ottobre 2015
(23 giugno 2015) accenna a diverse possibili
modifiche del processo di nullità del matrimonio, delle quali la presente edizione italiana tiene conto per quanto possibile. Queste
diverse proposte saranno probabilmente esaminate dall’assise sinodale a ottobre del 2015
e, quindi, sembra logico pensare che la nuova
legge sarà successiva ai lavori del Sinodo. Auspico dunque di poter preparare in tempi
brevi una seconda edizione mettendola a
confronto con la presente, tenendo conto della riforma che interverrà
Joaquín Llobell
I PROCESSI MATRIMONIALI
NELLA CHIESA
JOAQUÍN LLOBELL
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SUBSIDIA CANONICA
17
EDUSC
€ 30,00
08/07/15 10:39
Joaquín Llobell
I PROCESSI MATRIMONIALI
NELLA CHIESA
pontificia università della santa croce
facoltà di diritto canonico
SUBSIDIA CANONICA 17
EDUSC
Prima edizione 2015
In copertina:
frammento del dipinto “Celebrando el bautismo” (1946), olio su tela di Salvador Tuset
(Valencia, 1983-1951). Museo delle Belle Arti di Valencia (Spagna). Salvador Tuset è il
nonno materno dell’autore del libro, Joaquín Llobell Tuset.
Grafica
Liliana Agostinelli
Impaginazione
Gianluca Pignalberi (in LATEX 2ε )
Versione italiana, riveduta e ampliata, dell’originale spagnolo:
Los procesos matrimoniales en la Iglesia, Rialp 2014.
Traduzione
Paola Buselli Mondin
c Copyright 2015 – ESC s.c.ar.l.
Via dei Pianellari, 41 – 00186 Roma
Tel. (39) 06 45493637 – Fax (39) 06 45493641
[email protected]
ISBN 978-88-8333-483-2
INDICE
Elenco delle abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Premessa all’edizione italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
I.
I PRESUPPOSTI
Capitolo 1
LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA SUL MATRIMONIO
1.1. L’esercizio della giurisdizione ecclesiastica (e dello Stato) nel
momento previo alla celebrazione del matrimonio: la tutela
del disegno naturale divino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. La giurisdizione ecclesiastica sulla risoluzione dei conflitti
matrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Il riconoscimento della giurisdizione statale
sul matrimonio da parte della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. La giurisdizione della Chiesa sui matrimoni dei non
cattolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1. L’esame dello stato libero per coloro che desiderano
contrarre un matrimonio canonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2. La giurisdizione sui matrimoni celebrati tra battezzati
acattolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3. La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei non
battezzati ed il riconoscimento canonico delle giuste
decisioni di nullità matrimoniale emesse da altri
ordinamenti religiosi o statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capitolo 2
QUESTIONI PREVIE PER COMPRENDERE LA PASTORALITÀ
DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE
2.1. Congruenza tra gli elementi essenziali del processo giudiziale
e la finalità della Chiesa nelle cause di nullità matrimoniale.
La questione del “contraddittorio processuale” e della carità
cristiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2. I discorsi dei Papi alla Rota Romana relativi ad un
problema diffuso nei tribunali ecclesiastici: l’identificazione
tra il fallimento e la nullità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.3. L’ “unicità” del matrimonio (“naturale” e “sacramentale”) e la
sua indissolubilità. La dottrina del Vaticano II sul matrimonio
e la “capacità” necessaria per contrarlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.4. La presunzione di validità (il “favor matrimonii”) o di nullità
del matrimonio (il “favor nullitatis”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.5. I divorziati che, sebbene “vittime” dell’infedeltà dell’altro
coniuge, cercano di vivere la loro situazione conformemente
alla dottrina della Chiesa. I divorziati risposati.
L’impostazione pastorale dell’autorità ecclesiastica . . . . . . . . . . . 77
2.5.1. Il relativismo dei cattolici a proposito
dell’indissolubilità e del senso cristiano del dolore . . . 80
2.5.2. La pastoralità e la misericordia nel complesso
processo canonico matrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.5.3. La procedura ecclesiale sul matrimonio civile di
coloro che rimangono obbligati a celebrare il
matrimonio con la forma canonica (il matrimonio
“attentato”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.5.4. La liceità giuridica e morale della domanda di nullità
matrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.5.4.1. L’obbligo di convalidare il matrimonio nullo . . . . . . . . . . . . 92
2.5.4.2. La necessità che esista una minima possibilità oggettiva
che il matrimonio fallito sia nullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.6. La “questione gnoseologica”: l’incidenza degli orientamenti
sulla capacità umana di conoscere la verità oggettiva nelle
cause di nullità matrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.6.1. La capacità di conoscere la verità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.6.2. La natura meramente dichiarativa delle decisioni dei
tribunali ed il “favor veritatis” canonico (l’influsso
del sistema di “common law”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
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La semplificazione e la celerità delle cause di nullità
matrimoniale: sulla convenienza tra l’esercizio
amministrativo o giudiziale della giurisdizione (analisi di
una proposta del Cardinal Ratzinger e del Sinodo dei vescovi
del 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.8. La dimensione giuridica della “nullità di coscienza” e della
“autodichiarazione” della nullità del proprio matrimonio . . . . 117
2.7.
Capitolo 3
IL SISTEMA NORMATIVO PROCESSUALE
3.1. La centralizzazione legislativa al servizio dell’omogeneità
del sistema giudiziale che tutela i diritti davanti ai diversi
tribunali della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.2. Il concetto di “giurisprudenza” nel sistema canonico delle
fonti del diritto (l’influsso del sistema di “common law”) . . . . 122
3.3. Sul valore normativo dei discorsi dei Papi alla Rota Romana
e della Instr. “Dignitas connubii” (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
II.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
I PROTAGONISTI
Capitolo 4
I TRIBUNALI ECCLESIASTICI COMPETENTI SULLE CAUSE
DI NULLITÀ MATRIMONIALE
La dualità del giudice “naturale”: il Romano Pontefice ed il
Vescovo diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indipendenza giudiziale e separazione dei poteri. La potestà
ordinaria (propria o vicaria) e delegata: il “decentramento”
dell’esercizio della potestà giudiziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La competenza giudiziale della Santa Sede nelle cause
matrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1. Il Romano Pontefice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2. Il Tribunale della Rota Romana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3. Il Tribunale della Segnatura Apostolica. . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4. La competenza amministrativa in ambito
matrimoniale di alcuni dicasteri della Curia Romana .
4.3.5. I tribunali della diocesi di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I criteri che determinano il tribunale diocesano competente
nelle cause di nullità del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La molteplicità delle istanze ed il diritto di appello. . . . . . . . . . .
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4.6. L’organizzazione dei tribunali della Chiesa secondo l’ “istanza”
o il “grado” del processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1. Il tribunale di prima istanza: diocesano,
interdiocesano e sussidiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1.1. Il tribunale diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1.2. Il tribunale interdiocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1.3. Il tribunale sussidiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2. Il tribunale di seconda istanza: “periferico” o della
Curia Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2.1. Origine della potestà dei tribunali di seconda ed ulteriore
istanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2.2. Concetto canonico di tribunale “superiore” ed “inferiore”.
Il “diritto alla possibilità” della doppia sentenza conforme
4.6.2.3. Determinazione del tribunale locale di appello . . . . . . . . . . .
4.6.3. Il tribunale di terza e successiva istanza . . . . . . . . . . . . . .
4.7. I tipi di incompetenza giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.1. L’incompetenza assoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.2. L’incompetenza relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Capitolo 5
CONCETTO E COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE,
INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO DELL’ISTANZA
Il Vescovo diocesano moderatore del tribunale . . . . . . . . . . . . . . .
Il vicario giudiziale ed i giudici vicari: tribunale collegiale ed
unipersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le diverse funzioni del giudice: presidente, ponente
ed istruttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gli assessori del giudice unico e gli assessori del coniuge il
cui matrimonio è fallito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La rivalutazione del notaio del tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capitolo 6
LE “PARTI” NEL PROCESSO MATRIMONIALE
6.1. La capacità “di essere parte” e la capacità “processuale”:
i coniugi e la legittimazione successiva alla morte di uno di
loro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.2. Gli avvocati ed i procuratori. La capacità “di postulare”. . . . . . 182
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6.3. Le “parti pubbliche processuali”: il difensore del vincolo ed
il promotore di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
III.
I PROCESSI
Capitolo 7
IL PROCESSO «ORDINARIO» DI NULLITÀ MATRIMONIALE
ED IL SUO SVOLGIMENTO
7.1. La fase introduttoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.1.1. La presentazione ed ammissione del libello di
domanda della parte attrice (nuove considerazioni
sul concetto di “parte” nelle cause di nullità
matrimoniale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
7.1.2. La citazione della parte convenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.1.3. La risposta del convenuto ed il decreto di formula
del dubbio (fissazione dell’oggetto del processo) . . . . . 198
7.2. L’istruzione della causa: le prove ed il principio inquisitorio
canonico. Concetti propedeutici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.2.1. Le dichiarazioni delle parti ed il concetto di
“confessione giudiziale” usato dalla DC . . . . . . . . . . . . . . 205
7.2.2. La prova documentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
7.2.3. I testimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.2.4. I periti e la tutela della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
7.2.5. Le presunzioni (incidenza del sistema di “common
law” nel diritto canonico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
7.3. La fase conclusiva della attività delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
7.3.1. La fine della fase istruttoria: la pubblicazione degli
atti ed il decreto di “conclusione della causa” . . . . . . . . 217
7.3.2. Le osservazioni finali delle parti, precedenti la
sentenza del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
7.4. La fase decisoria: la sentenza “definitiva” del tribunale. . . . . . . 222
7.4.1. La certezza morale, la prova piena e la motivazione
(incidenza del sistema di “common law” sul diritto
canonico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.4.2. La congruenza della sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.4.3. La proibizione di celebrare un nuovo matrimonio
sebbene il precedente sia stato dichiarato nullo con
doppia sentenza conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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indice
7.5. L’obbligo della doppia sentenza conforme a favore della
nullità del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.1. La conservazione sulla DC di un requisito stabilito
nell’anno 1741. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.2. La reinterpretazione del concetto di conformità: la
conformità “equivalente” (DC art. 291 § 2) . . . . . . . . . . .
7.5.3. Excursus: la conformità “formale” nella DC (art. 291
§ 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.4. Il concetto di conformità equivalente (DC art. 291 § 2,
continuazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.5. Il tribunale competente per dichiarare la conformità
equivalente e la tutela del diritto di difesa (DC art. 291
§ 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.6. L’impugnazione della conformità equivalente . . . . . . . .
7.6. L’obbligo dell’invio “d’ufficio” della prima sentenza a
favore della nullità del matrimonio al tribunale superiore ed
il “processo abbreviato” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7. I ricorsi contro la sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.1. La querela di nullità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.2. L’appello e le sue peculiarità nelle cause di nullità
matrimoniale, in particolare la possibilità
d’introdurre un nuovo capo di nullità davanti al
tribunale di seconda od ulteriore istanza . . . . . . . . . . . . .
7.7.3. La sentenza “esecutiva” ed il concetto di cosa
giudicata “materiale” e “formale” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.3.1. L’impugnazione della cosa giudicata formale mediante il
“nuovo esame”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7.3.2. L’impugnazione della cosa giudicata materiale mediante
la “restitutio in integrum” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capitolo 8
IL PROCESSO DOCUMENTALE DI NULLITÀ MATRIMONIALE
8.1. I presupposti del processo documentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
8.2. L’applicazione non formalista del processo documentale . . . . . 275
8.3. La sentenza, di prima o di seconda istanza può solo essere a
favore della nullità del matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
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indice
Capitolo 9
LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE IN VIA
AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
9.1. La natura dichiarativa della decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
9.2. I presupposti della dichiarazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Capitolo 10
I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONIUGALE
Il necessario esercizio della giurisdizione della Chiesa nelle
cause di separazione coniugale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istituzioni comuni ai procedimenti amministrativo
e giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.1. La necessità della mera “licenza” per ricorrere al
tribunale statale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.2. La titolarità del diritto alla decisione canonica. . . . . . . .
10.2.3. La funzione del promotore di giustizia . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.4. La scelta del procedimento amministrativo
o giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.5. La necessità di tentare la riconciliazione dei coniugi. .
10.2.6. Inapplicabilità di alcuni istituti propri delle cause
sullo stato delle persone: la prescrizione dell’azione
e l’esecutività della sentenza di prima istanza non
appellata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il procedimento amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il processo giudiziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1. Le parti: i coniugi, il promotore di giustizia e la
riconvenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.2. Il tribunale competente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.3. Peculiarità della tipologia processuale giudiziale
utilizzata: processo ordinario od orale. . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.4. La mancanza di cosa giudicata materiale e
l’impugnazione della sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capitolo 11
IL PROCEDIMENTO DICHIARATIVO
DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE
11.1. Certificato di decesso e presunzione (legale o dichiarata
dall’autorità) di morte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
11.2. Normativa vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
11
indice
11.3. Il Vescovo diocesano competente e le conseguenze della
natura dichiarativa della sua decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
11.4. La necessaria certezza morale sulla morte del coniuge
scomparso e le disposizioni della “vigente” Istruzione della
Congregazione dell’Inquisizione del 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
11.5. Il procedimento amministrativo o giudiziale e la presenza
del difensore del vincolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Capitolo 12
I PROCEDIMENTI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
12.1. Aspetti sostanziali. Premessa circa l’uso “sussidiario” con cui
il Papa esercita la potestà di sciogliere i matrimoni validi e
non consumati in quanto rati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.1. Il privilegio paolino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.2. Lo scioglimento del matrimonio non consumato . . . . .
12.1.2.1. Lo scioglimento per la professione religiosa ed altre ipotesi
di scioglimento dei matrimoni non consumati . . . . . . . . . . .
12.1.2.2. Il principio “il matrimonio nasce dal consenso” e la sua
assolutizzazione nel matrimonio “giuseppino”:
l’importanza della “una sola carne” (Mt 19, 6) . . . . . . . . . .
12.1.2.3. La consumazione “in modo umano” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.3. Il cosiddetto “privilegio petrino”: le disposizioni del
secolo XVI accolte nei canoni 1148 e 1149 . . . . . . . . . . . .
12.1.3.1. I casi di poligamia e poliandria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.3.2. I casi di coloro che non possono ristabilire la convivenza
per ragioni di prigionia o di persecuzione . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.4. La novità del secolo XX: l’ampliamento dello
scioglimento dei matrimoni validi non sacramentali
“in favore della fede” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.4.1. Un’innovazione “sofferta” e la convenienza di usarla in
modo restrittivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.4.2. I presupposti di cui alla legge del 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.4.3. Un problema di competenza tra la Congregazione per la
Dottrina della Fede e l’ “Ufficio Amministrativo presso la
Rota Romana” sui matrimoni “naturali” (non rati) non
consumati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2. Aspetti processuali nelle diverse ipotesi di scioglimento del
matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.1. La potestà esclusiva del Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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346
indice
12.2.2. Il procedimento del privilegio paolino . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3. Il procedimento di scioglimento del matrimonio non
consumato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.1. Un procedimento amministrativo con elementi del
processo giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.2. L’inizio del procedimento di scioglimento del
matrimonio non consumato durante l’istruzione di un
processo giudiziale di nullità matrimoniale. . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.3. Il Vescovo diocesano competente per inoltrare il
procedimento di scioglimento per inconsumazione e la
richiesta dell’oratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.4. L’aiuto di un “giurisperito” a favore degli oratori. . . . . . . .
12.2.3.5. La fase istruttoria: la natura meramente dichiarativa del
voto relativo all’inconsumazione e la necessaria
applicazione del concetto di certezza morale . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.6. La fase conclusiva a livello locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.7. La fase davanti alla Santa Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3.8. La competenza del Decano della Rota Romana, quale
Tribunale apostolico “stricto sensu”, per richiedere al
Papa lo scioglimento per inconsumazione in via
sussidiaria rispetto una sentenza negativa . . . . . . . . . . . . . .
12.2.4. Il procedimento nelle ipotesi che riguardano coloro
che una volta battezzati si trovano in una situazione
di poligamia o poliandria (can. 1148) e coloro che
non possono ricostituire la coabitazione a causa della
prigionia o persecuzione (can. 1149) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5. Il procedimento dello scioglimento “in favore della
fede” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5.1. Il Vescovo diocesano competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5.2. La richiesta di grazia, la fase istruttoria e la certezza
morale sulle condizioni per la validità dello scioglimento .
12.2.5.3. Condizioni per la liceità dello scioglimento . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5.4. La conclusione della fase diocesana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5.5. La fase davanti alla Congregazione per la Dottrina della
Fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5.6. «Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del
diritto» (can. 1150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13
PREMESSA ALL’EDIZIONE ITALIANA
Papa Francesco, in un’occasione particolarmente significativa (l’omelia alla canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo
II, 27-4-2014), ha affermato che, nel suo «servizio al Popolo di Dio, san
Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una volta,
disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia.
Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla
famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal Cielo lui
accompagna e sostiene». Nella medesima circostanza, Papa Francesco
ha voluto tenere pienamente in considerazione nei lavori dei Sinodi dei
Vescovi del 2014 e 2015 anche S. Giovanni XXIII: «Che entrambi questi
nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano per la Chiesa affinché,
durante questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito
Santo nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a
non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero
della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché
sempre ama».
Alla recita del “Regina Coeli” dello stesso giorno della canonizzazione dei due Papi, con la sua proverbiale concretezza ed incisività, Papa
Francesco si è rivolto ai numerosi pellegrini della diocesi di Cracovia (ma
destinataria è l’intera Chiesa) incoraggiandoli ad onorare la memoria
di S. Giovanni Paolo II «seguendo fedelmente i suoi insegnamenti», in
particolare, logicamente, in ciò che il medesimo nuovo Santo riteneva
più caratteristico del suo magistero: il matrimonio e la famiglia.
Uno degli aspetti più delicati, benché non più importante né più
significativo, della pastorale familiare è quello del giudizio sulla validità
del vincolo matrimoniale. Ora, questo libro tenta di esporre i motivi
teologici, pastorali e giuridici che stano alla base dei diversi processi
matrimoniali ecclesiastici e dei loro propri istituti giuridici applicativi.
A tale scopo mi sono servito diffusamente del magistero di S. Giovanni
Paolo II con gli approfondimenti operati da Joseph Ratzinger nella sua
veste sia di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede sia di
Santo Padre. In tale modo, ho cercato di offrire un contributo, per quanto
modesto esso sia, all’esame di tutte le procedure matrimoniali e dei loro
concetti propedeutici. Di conseguenza, mi è sembrato che la presente
19
premessa all’edizione italiana
traduzione italiana (curata dall’Avv.ssa Paola Buselli Mondin, alla quale
ringrazio di cuore) della versione spagnola pubblicata nell’aprile 2014
possa rendere un qualche servizio alle riflessioni ecclesiali sul matrimonio e la famiglia. Dopo la pubblicazione del testo originale spagnolo
ho, inoltre, sostenuto l’introduzione di diverse importanti modifiche al
vigente sistema, come l’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza
conforme pro nullitate matrimonii al fine di celebrare un nuovo matrimonio1 . Tali possibili modifiche (delle quali la versione italiana tiene
conto) non solo snelliscono il processo ma offrono anche un sistema
che – come quello accolto dalla DC2 – si fonda sulla distinzione tra
matrimonio fallito e matrimonio nullo, richiedendo un’adeguata indagine della verità per proteggere l’indissolubilità del matrimonio e la
natura dichiarativa del provvedimento giudiziale. La lettura di questo
libro risulterà, dunque, utile, anche in vista della probabile prossima
1 Cfr. Joaquín Llobell, La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale:
suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in Carlos José Errázuriz M. – Miguel
Á. Ortiz (a cura di), Misericordia e diritto nel matrimonio, Edusc, Roma, 2014, pp. 131-164;
Id., Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”. Sull’abrogazione dell’obbligo della
doppia sentenza conforme, in Periodica, 104 (2015), pp. 237-284; Id., Verità del consenso e
nullità del matrimonio: il processo dichiarativo di nullità, in Héctor Franceschi (a cura di),
Matrimonio e famiglia. La “questione antropologica”, Edusc, Roma, 2015, pp. 245-260.
2 Le citazioni saranno piuttosto concise e frequentemente farò riferimento alle
abbreviazioni indicate all’inizio del testo. Dato che la gran parte dei documenti è
facilmente reperibile nella pagina web della Santa Sede (munita di un valido motore di
ricerca), mi limiterò a fornire i dati che ne agevolino la consultazione. Anche i discorsi
alla Rota di S. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco sono inseriti (in
italiano e nelle altre lingue) nella pagina web della Santa Sede. Esistono poi diversi libri
che raccolgono le allocuzioni dei Papi, identificate con la data di pubblicazione. Per
consultarle nei testi originali (quasi sempre in italiano, salvo qualche testo in latino)
non inseriti nella pagina web del Vaticano, cfr. Grzegorz Erlebach (Ed.), Le allocuzioni
dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003), Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 2004. Nelle altre lingue e per i testi non compresi nella pagina web del Vaticano,
cfr. Luis de Jesús Hernández Mercado – Mario Medina Balam, Setenta años de discursos a
la Rota Romana. De Pio XII a Benedetto XVI (1939-2009), Universidad Pontificia de México,
México, 2009; Alejandro Lizarraga Artola, Discursos pontificios a la Rota Romana [19632001], Eunsa, Pamplona, 2001; Jean Thorn (Ed.), Le pape s’adresse à la Rote. Allocutions
annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994), Saint-Paul Université, Ottawa, 1994; William
H. Woestman (Ed.), Papal Allocutions to the Roman Rota (1939-1994), Saint Paul University,
Ottawa, 1994. Le citazioni delle allocuzioni verranno svolte nel seguente modo: il nome
del Papa, DDR anno (senza mese e giorno) e numero del paragrafo tratto dall’originale.
I DRR di S. Giovanni Paolo II sono sempre indicati col numero di paragrafo; il testo
originale di Benedetto XVI (salvo quello del 2013) e di Papa Francesco non è suddiviso
in paragrafi.
20
premessa all’edizione italiana
modifica della legge processuale, proprio perché si pone come un’analisi
dei principi e dello spirito che informano il processo canonico. Inoltre, la
versione italiana riflette con maggiore precisione la fase presso i dicasteri
della Curia Romana dello scioglimento del matrimonio non consumato
(cfr. § 12.2.3.7) e in favore della fede (cfr. § 12.2.5.5).
In realtà, avevo deciso di non dare alla stampa queste pagine prima della sopramenzionata modifica perché pensavo che essa sarebbe
avvenuta prima del Sinodo di ottobre 2015, visto che le due commissioni
incaricate da Papa Francesco per proporre dei cambiamenti al processo
di nullità del matrimonio3 hanno finito il proprio lavoro da qualche
tempo. Tuttavia, l’Instrumentum laboris per il Sinodo di ottobre 2015 (23
giugno 2015) accenna a diverse possibili modifiche del processo di nullità del matrimonio, delle quali la presente edizione italiana tiene conto
per quanto possibile. Queste diverse proposte saranno probabilmente
esaminate dall’assise sinodale a ottobre del 2015 e, quindi, sembra logico
pensare che la nuova legge sarà successiva ai lavori del Sinodo. Auspico
dunque di poter preparare in tempi brevi una seconda edizione mettendola a confronto con la presente, tenendo conto della riforma che
interverrà.
Roma, 29 giugno 2015
3
Oltre alla commissione creata da Papa Francesco il 27-8-2014 (cfr. Comunicato
della Sala Stampa della Santa Sede, 20-9-2014), successivamente il Papa ratificò un’altra
costituita con il medesimo scopo sotto il pontificato da Benedetto XVI (cfr. Joaquín
Llobell, Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”, cit. in nota 1 a fronte,
pp. 237-238, note 1 e 3).
21
INTRODUZIONE
Già diversi anni fa fui onorato dalla proposta del Prof. Juan Ignacio
Bañares il quale mi affidò la redazione di cinque capitoli da inserire in
un ampio Trattato sul matrimonio, opera ideata all’interno di un progetto
promosso dall’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di Navarra.
Mi era stato assegnato il compito di elaborare una risposta giuridica alle
situazioni di crisi matrimoniale, senza però dovermi anche occupare dei
procedimenti concernenti la dichiarazione di morte presunta del coniuge
e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, affidati ad altri Autori. Carpe
diem!: senza i limiti tematici e spaziali imposti dal suddetto Trattato, con
una estensione maggiore avrei potuto approfondire in un libro autonomo
non solo le materie che mi erano già state affidate, ma anche quelle, sempre procedurali, assegnate agli altri Autori del Trattato. Con la presente
opera mi prefiggo pertanto l’obiettivo di svolgere un’introduzione ampia
e ragionata a tutti i processi matrimoniali, da offrire a lettori interessati,
anche se non necessariamente esperti di diritto canonico. Mi auguro
comunque che queste pagine possano altresì conservare una fruibilità
didattica all’interno delle aule universitarie, se non altro in nome degli
ormai quasi quarant’anni di studio e ricerca sul diritto processuale canonico, oltre che della prolungata collaborazione con diversi tribunali della
Chiesa. Sono dunque molto grato che il Consiglio Direttivo dell’Istituto
di Scienze per la Famiglia abbia approvato questo mio progetto.
La genesi di questo libro viene inevitabilmente a riflettere un’influenza incisiva sullo stile e le caratteristiche dell’esposizione seguita. In
effetti, non si tratta propriamente di un manuale di diritto processuale
canonico, bensì di un’opera che conserva la finalità di un Trattato sul
matrimonio: offrire ad un vasto pubblico di persone una descrizione
dettagliata, anche se non esaustiva, dei problemi che la Chiesa affronta
e regola in ciascuno dei processi matrimoniali, evidenziando le ragioni
(«per quale motivo») e le finalità («per quale scopo») dei diversi istituti
giuridici coinvolti. Nelle pagine che seguono mi prefiggo l’intento di
dimostrare che il matrimonio – così come Dio lo ha originato: eterosessuale (in senso originario e non quindi come possibile esito di un
intervento chirurgico finalizzato al cambiamento del sesso biologico), di
una sola donna con un solo uomo, indissolubile e aperto alla procrea23
introduzione
zione – risponde ad una delle più profonde inclinazioni naturali della
persona umana, come la prima istituzione creata da Dio per rendere
felici tutti gli esseri umani, nella vita terrena ed in quella Celeste. La
maggior parte delle persone, dunque, è chiamata a sposarsi proprio
perché può farlo in forza di un’inclinazione naturale, senza dimenticare
il supporto e l’aiuto (naturale e soprannaturale) che a tal fine Dio garantisce sempre a chiunque, in quanto suo figlio. È pur vero che non si
possono non tenere in considerazione quelle strutture sociali e culturali
non conformi alla volontà di Dio, senza contare poi il numero significativo di matrimoni nulli. Di fronte a questa situazione così complessa,
accanto alla quale giace il dramma di tanti cattolici divorziati e risposati
civilmente, è bene mantenere ferma la distinzione tra matrimonio fallito e matrimonio nullo. Accertare la nullità di un matrimonio rimane
certamente un’operazione più complessa rispetto quella che si ferma a
dimostrarne il fallimento, se non altro perché si deve presumere valido
ogni matrimonio (come dispone il can. 1060), in forza del presupposto
che riconosce a ciascuna persona la capacità minima per sposarsi e la
disponibilità a manifestare sinceramente il proprio consenso nel contesto
di una celebrazione nuziale pubblica. Occorre quindi rimuovere questa
presunzione per dimostrare che, all’atto dello sposarsi, la persona non
era capace al matrimonio o aveva escluso qualche elemento essenziale
del vincolo coniugale. Inoltre è lo stesso principio dell’indissolubilità
naturale del vincolo coniugale, quale oggetto di una verità trascendente rivelata da Cristo (cfr. Mt. 19, 4-6; cfr. Gn. 1, 27; 2, 24; Mt 5, 31-32;
Mc 10, 2-11), a spiegare la natura esclusivamente dichiarativa delle decisioni canoniche che pronunciano la nullità: si accerta quindi che già al
momento della celebrazione nuziale il matrimonio era originariamente
valido (come abitualmente accade in forza del diritto naturale) oppure
originariamente nullo. I primi nove capitoli sono proprio concentrati
su questi aspetti. La minuziosità dell’indice mostra già di per sé, in
fondo, la complessità delle questioni attualmente implicate nelle cause di
nullità matrimoniale. Il decimo capitolo riguarda le cause di separazione
dei coniugi, mentre l’undicesimo riguarda il procedimento dichiarativo
della morte presunta di un coniuge. La natura meramente dichiarativa
costituisce il tratto essenziale che accomuna i tre procedimenti direttamente attinenti all’accertamento della validità/nullità del matrimonio
– l’ordinario (cap. 7), il documentale (cap. 8) e l’amministrativo (cap. 9) –
col procedimento relativo alla dichiarazione della morte presunta di
un coniuge (cap. 11). Il carattere essenzialmente razionale rappresenta
24
introduzione
poi la proprietà fondamentale che unisce questi quattro procedimenti a
quello relativo alla separazione dei coniugi (cap. 10). In tal senso muove
la constatazione che la natura e le conseguenze giuridiche del bene
dell’indissolubilità del matrimonio (viventi i coniugi) sono comprensibili
proprio alla luce della ragione naturale, anche se si tratta di un bene
oggetto di una verità soprannaturale perché rivelata da Gesù Cristo.
L’ultimo capitolo (il 12) è dedicato ai processi di scioglimento del
vincolo matrimoniale, i quali congiuntamente figurano quei casi di «divorzio» esclusivamente deferiti alla sola decisione del Papa che per essi
ha ricevuto da Cristo un’eccezionale potestà (cfr. S. Giovanni Paolo II,
DRR 2000 n. 7). In questi casi, conformemente a quanto disposto dal
Magistero della Chiesa (cfr. LF nn. 23-25, 32, 34) la ragione deve sempre
sottomettersi al dato della fede, sicché rimane un’esigenza imprescindibile adoperarsi per armonizzare la potestà soprannaturale del Romano
Pontefice con la verità razionale intrinseca al bene dell’indissolubilità,
come ha ricordato Benedetto XVI nel celebre discorso all’università di
Ratisbona (12-9-2006), ove ha sostenuto che «non agire secondo ragione
contrasta la natura di Dio». Pertanto, rimanendo fedele all’obiettivo di
approfondire le ragioni («per quale motivo») e le finalità («per quale
scopo») anche di queste procedure di divorzio, scelgo di utilizzare un
metodo espositivo leggermente differente rispetto quello seguito negli
altri capitoli: per esempio, ricorrendo ad un (seppur moderato) maggior uso delle note a piè di pagina. Mi prefiggo l’intento di svolgere
un’impostazione generale della potestà petrina sullo scioglimento del matrimonio che sia il più coerente possibile col principio dell’indissolubilità
del vincolo coniugale ed in piena corrispondenza al Magistero, sebbene
permangono ancora interrogativi aperti, per risolvere i quali occorrerà
ulteriore tempo e studio. In definitiva, suggerisco che il ricorso alla
potestà petrina sullo scioglimento del matrimonio rimanga sussidiario
rispetto al processo dichiarativo della nullità del matrimonio, come accade quando la Rota Romana, in quanto tribunale, ricorre al Romano
Pontefice per avanzare la richiesta di scioglimento di un matrimonio
rato e non consumato.
Per due precise ragioni, poi, nei primi tre capitoli faccio abbondante
ricorso ad ampie citazioni del magistero degli ultimi papi. Anzitutto
perché esse spiegano con maggiore chiarezza e sintesi quanto io intendo
esprimere. In secondo luogo perché mi è caro dimostrare che la maggior
parte delle soluzioni che propongo alle numerose e complesse questioni
coinvolte non costituiscono il frutto di una mia personale posizione e
25
introduzione
neppure l’orientamento di una data «scuola», bensì il contenuto del
magistero pontificio.
La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi
(ottobre 2014), dedicata alle «sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione», ha offerto significative riflessioni e suggerimenti,
dato che segue il proposito di «precisare lo status quaestionis e raccogliere
testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia». A partire dal suddetto status quaestionis
avrà luogo la seconda fase del Sinodo (nell’Assemblea Generale ordinaria, prevista per il 2015), «il cui fine sarà individuare le linee operative
per la pastorale della persona umana e della famiglia»1 . Nell’ambito di
queste linee operative si colloca l’attività dei tribunali ecclesiastici. Di
fatto, nel questionario del ricordato Documento preparatorio si domandava:
«Rendere più agile la prassi canonica relativa al riconoscimento della
dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrà offrire realmente
un apporto positivo alla soluzione dei problemi delle persone [le quali,
divorziate e risposate, chiedono i sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione: cfr. n. 4, e]? Se la risposta è affermativa, in quale modo?»
(n. 4, f)2 . Col presente libro sui processi matrimoniali semplicemente
si auspica offrire un contributo per «l’“ermeneutica della riforma”, del
rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore
ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo
però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino»
(Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22-12-2005).
1
Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Intervento alla
conferenza stampa per presentare il “Documento preparatorio” della III Assemblea
Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 5-11-2013.
2 Vide supra la “Premessa all’edizione italiana” e la nota 1 a p. 20.
26