LLOBELL PROCESSI 2015 copertina indice
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LLOBELL PROCESSI 2015 copertina indice
Joaquín Llobell. Valencia (Spagna) 1951. Cappellano (1998) e Prelato di onore (2011) di Sua Santità. Professore ordinario di diritto processuale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Direttore della rivista «Ius Ecclesiae». Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Giudice della Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano. Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Autore di diversi libri e di circa centocinquanta studi di diritto processuale canonico. Professore visitante presso diverse Università europee e americane. Membro di diverse commissioni della Santa Sede che hanno preparato riforme al processo canonico matrimoniale, penale, ecc. PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO I PROCESSI MATRIMONIALI NELLA CHIESA Uno degli aspetti più delicati della pastorale familiare è quello della procedura sulla validità e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sulle cause di separazione dei coniugi, sulla morte presunta di un coniuge, ecc. Questo libro tenta di esporre i motivi teologici, pastorali e giuridici che sono alla base dei diversi processi matrimoniali ecclesiastici e dei loro istituti giuridici applicativi. L’Instrumentum laboris per il Sinodo di ottobre 2015 (23 giugno 2015) accenna a diverse possibili modifiche del processo di nullità del matrimonio, delle quali la presente edizione italiana tiene conto per quanto possibile. Queste diverse proposte saranno probabilmente esaminate dall’assise sinodale a ottobre del 2015 e, quindi, sembra logico pensare che la nuova legge sarà successiva ai lavori del Sinodo. Auspico dunque di poter preparare in tempi brevi una seconda edizione mettendola a confronto con la presente, tenendo conto della riforma che interverrà Joaquín Llobell I PROCESSI MATRIMONIALI NELLA CHIESA JOAQUÍN LLOBELL . llobellSC17.indd 1 SUBSIDIA CANONICA 17 EDUSC € 30,00 08/07/15 10:39 Joaquín Llobell I PROCESSI MATRIMONIALI NELLA CHIESA pontificia università della santa croce facoltà di diritto canonico SUBSIDIA CANONICA 17 EDUSC Prima edizione 2015 In copertina: frammento del dipinto “Celebrando el bautismo” (1946), olio su tela di Salvador Tuset (Valencia, 1983-1951). Museo delle Belle Arti di Valencia (Spagna). Salvador Tuset è il nonno materno dell’autore del libro, Joaquín Llobell Tuset. Grafica Liliana Agostinelli Impaginazione Gianluca Pignalberi (in LATEX 2ε ) Versione italiana, riveduta e ampliata, dell’originale spagnolo: Los procesos matrimoniales en la Iglesia, Rialp 2014. Traduzione Paola Buselli Mondin c Copyright 2015 – ESC s.c.ar.l. Via dei Pianellari, 41 – 00186 Roma Tel. (39) 06 45493637 – Fax (39) 06 45493641 [email protected] ISBN 978-88-8333-483-2 INDICE Elenco delle abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Premessa all’edizione italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 I. I PRESUPPOSTI Capitolo 1 LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA SUL MATRIMONIO 1.1. L’esercizio della giurisdizione ecclesiastica (e dello Stato) nel momento previo alla celebrazione del matrimonio: la tutela del disegno naturale divino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. La giurisdizione ecclesiastica sulla risoluzione dei conflitti matrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Il riconoscimento della giurisdizione statale sul matrimonio da parte della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. La giurisdizione della Chiesa sui matrimoni dei non cattolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.1. L’esame dello stato libero per coloro che desiderano contrarre un matrimonio canonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.2. La giurisdizione sui matrimoni celebrati tra battezzati acattolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.3. La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio dei non battezzati ed il riconoscimento canonico delle giuste decisioni di nullità matrimoniale emesse da altri ordinamenti religiosi o statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 34 36 39 40 41 41 5 indice Capitolo 2 QUESTIONI PREVIE PER COMPRENDERE LA PASTORALITÀ DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE 2.1. Congruenza tra gli elementi essenziali del processo giudiziale e la finalità della Chiesa nelle cause di nullità matrimoniale. La questione del “contraddittorio processuale” e della carità cristiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2. I discorsi dei Papi alla Rota Romana relativi ad un problema diffuso nei tribunali ecclesiastici: l’identificazione tra il fallimento e la nullità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.3. L’ “unicità” del matrimonio (“naturale” e “sacramentale”) e la sua indissolubilità. La dottrina del Vaticano II sul matrimonio e la “capacità” necessaria per contrarlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.4. La presunzione di validità (il “favor matrimonii”) o di nullità del matrimonio (il “favor nullitatis”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.5. I divorziati che, sebbene “vittime” dell’infedeltà dell’altro coniuge, cercano di vivere la loro situazione conformemente alla dottrina della Chiesa. I divorziati risposati. L’impostazione pastorale dell’autorità ecclesiastica . . . . . . . . . . . 77 2.5.1. Il relativismo dei cattolici a proposito dell’indissolubilità e del senso cristiano del dolore . . . 80 2.5.2. La pastoralità e la misericordia nel complesso processo canonico matrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.5.3. La procedura ecclesiale sul matrimonio civile di coloro che rimangono obbligati a celebrare il matrimonio con la forma canonica (il matrimonio “attentato”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.5.4. La liceità giuridica e morale della domanda di nullità matrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.5.4.1. L’obbligo di convalidare il matrimonio nullo . . . . . . . . . . . . 92 2.5.4.2. La necessità che esista una minima possibilità oggettiva che il matrimonio fallito sia nullo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.6. La “questione gnoseologica”: l’incidenza degli orientamenti sulla capacità umana di conoscere la verità oggettiva nelle cause di nullità matrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.6.1. La capacità di conoscere la verità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.6.2. La natura meramente dichiarativa delle decisioni dei tribunali ed il “favor veritatis” canonico (l’influsso del sistema di “common law”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6 indice La semplificazione e la celerità delle cause di nullità matrimoniale: sulla convenienza tra l’esercizio amministrativo o giudiziale della giurisdizione (analisi di una proposta del Cardinal Ratzinger e del Sinodo dei vescovi del 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.8. La dimensione giuridica della “nullità di coscienza” e della “autodichiarazione” della nullità del proprio matrimonio . . . . 117 2.7. Capitolo 3 IL SISTEMA NORMATIVO PROCESSUALE 3.1. La centralizzazione legislativa al servizio dell’omogeneità del sistema giudiziale che tutela i diritti davanti ai diversi tribunali della Chiesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3.2. Il concetto di “giurisprudenza” nel sistema canonico delle fonti del diritto (l’influsso del sistema di “common law”) . . . . 122 3.3. Sul valore normativo dei discorsi dei Papi alla Rota Romana e della Instr. “Dignitas connubii” (DC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 II. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. I PROTAGONISTI Capitolo 4 I TRIBUNALI ECCLESIASTICI COMPETENTI SULLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE La dualità del giudice “naturale”: il Romano Pontefice ed il Vescovo diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indipendenza giudiziale e separazione dei poteri. La potestà ordinaria (propria o vicaria) e delegata: il “decentramento” dell’esercizio della potestà giudiziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La competenza giudiziale della Santa Sede nelle cause matrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Il Romano Pontefice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Il Tribunale della Rota Romana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.3. Il Tribunale della Segnatura Apostolica. . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4. La competenza amministrativa in ambito matrimoniale di alcuni dicasteri della Curia Romana . 4.3.5. I tribunali della diocesi di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I criteri che determinano il tribunale diocesano competente nelle cause di nullità del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La molteplicità delle istanze ed il diritto di appello. . . . . . . . . . . 132 134 136 137 139 142 143 144 145 148 7 indice 4.6. L’organizzazione dei tribunali della Chiesa secondo l’ “istanza” o il “grado” del processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1. Il tribunale di prima istanza: diocesano, interdiocesano e sussidiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1.1. Il tribunale diocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1.2. Il tribunale interdiocesano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.1.3. Il tribunale sussidiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.2. Il tribunale di seconda istanza: “periferico” o della Curia Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.2.1. Origine della potestà dei tribunali di seconda ed ulteriore istanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.2.2. Concetto canonico di tribunale “superiore” ed “inferiore”. Il “diritto alla possibilità” della doppia sentenza conforme 4.6.2.3. Determinazione del tribunale locale di appello . . . . . . . . . . . 4.6.3. Il tribunale di terza e successiva istanza . . . . . . . . . . . . . . 4.7. I tipi di incompetenza giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.1. L’incompetenza assoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2. L’incompetenza relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Capitolo 5 CONCETTO E COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE, INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO DELL’ISTANZA Il Vescovo diocesano moderatore del tribunale . . . . . . . . . . . . . . . Il vicario giudiziale ed i giudici vicari: tribunale collegiale ed unipersonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le diverse funzioni del giudice: presidente, ponente ed istruttore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli assessori del giudice unico e gli assessori del coniuge il cui matrimonio è fallito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La rivalutazione del notaio del tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 153 153 154 155 156 157 158 159 161 163 164 166 170 172 174 175 176 Capitolo 6 LE “PARTI” NEL PROCESSO MATRIMONIALE 6.1. La capacità “di essere parte” e la capacità “processuale”: i coniugi e la legittimazione successiva alla morte di uno di loro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6.2. Gli avvocati ed i procuratori. La capacità “di postulare”. . . . . . 182 8 indice 6.3. Le “parti pubbliche processuali”: il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 III. I PROCESSI Capitolo 7 IL PROCESSO «ORDINARIO» DI NULLITÀ MATRIMONIALE ED IL SUO SVOLGIMENTO 7.1. La fase introduttoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.1.1. La presentazione ed ammissione del libello di domanda della parte attrice (nuove considerazioni sul concetto di “parte” nelle cause di nullità matrimoniale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.1.2. La citazione della parte convenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 7.1.3. La risposta del convenuto ed il decreto di formula del dubbio (fissazione dell’oggetto del processo) . . . . . 198 7.2. L’istruzione della causa: le prove ed il principio inquisitorio canonico. Concetti propedeutici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 7.2.1. Le dichiarazioni delle parti ed il concetto di “confessione giudiziale” usato dalla DC . . . . . . . . . . . . . . 205 7.2.2. La prova documentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 7.2.3. I testimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 7.2.4. I periti e la tutela della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7.2.5. Le presunzioni (incidenza del sistema di “common law” nel diritto canonico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 7.3. La fase conclusiva della attività delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 7.3.1. La fine della fase istruttoria: la pubblicazione degli atti ed il decreto di “conclusione della causa” . . . . . . . . 217 7.3.2. Le osservazioni finali delle parti, precedenti la sentenza del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 7.4. La fase decisoria: la sentenza “definitiva” del tribunale. . . . . . . 222 7.4.1. La certezza morale, la prova piena e la motivazione (incidenza del sistema di “common law” sul diritto canonico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 7.4.2. La congruenza della sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 7.4.3. La proibizione di celebrare un nuovo matrimonio sebbene il precedente sia stato dichiarato nullo con doppia sentenza conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 9 indice 7.5. L’obbligo della doppia sentenza conforme a favore della nullità del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1. La conservazione sulla DC di un requisito stabilito nell’anno 1741. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2. La reinterpretazione del concetto di conformità: la conformità “equivalente” (DC art. 291 § 2) . . . . . . . . . . . 7.5.3. Excursus: la conformità “formale” nella DC (art. 291 § 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4. Il concetto di conformità equivalente (DC art. 291 § 2, continuazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.5. Il tribunale competente per dichiarare la conformità equivalente e la tutela del diritto di difesa (DC art. 291 § 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.6. L’impugnazione della conformità equivalente . . . . . . . . 7.6. L’obbligo dell’invio “d’ufficio” della prima sentenza a favore della nullità del matrimonio al tribunale superiore ed il “processo abbreviato” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7. I ricorsi contro la sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.1. La querela di nullità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.2. L’appello e le sue peculiarità nelle cause di nullità matrimoniale, in particolare la possibilità d’introdurre un nuovo capo di nullità davanti al tribunale di seconda od ulteriore istanza . . . . . . . . . . . . . 7.7.3. La sentenza “esecutiva” ed il concetto di cosa giudicata “materiale” e “formale” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.3.1. L’impugnazione della cosa giudicata formale mediante il “nuovo esame”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7.3.2. L’impugnazione della cosa giudicata materiale mediante la “restitutio in integrum” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 238 241 243 244 248 250 251 256 257 259 263 268 271 Capitolo 8 IL PROCESSO DOCUMENTALE DI NULLITÀ MATRIMONIALE 8.1. I presupposti del processo documentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 8.2. L’applicazione non formalista del processo documentale . . . . . 275 8.3. La sentenza, di prima o di seconda istanza può solo essere a favore della nullità del matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 10 indice Capitolo 9 LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE IN VIA AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA 9.1. La natura dichiarativa della decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 9.2. I presupposti della dichiarazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. Capitolo 10 I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONIUGALE Il necessario esercizio della giurisdizione della Chiesa nelle cause di separazione coniugale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istituzioni comuni ai procedimenti amministrativo e giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1. La necessità della mera “licenza” per ricorrere al tribunale statale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.2. La titolarità del diritto alla decisione canonica. . . . . . . . 10.2.3. La funzione del promotore di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.4. La scelta del procedimento amministrativo o giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.5. La necessità di tentare la riconciliazione dei coniugi. . 10.2.6. Inapplicabilità di alcuni istituti propri delle cause sullo stato delle persone: la prescrizione dell’azione e l’esecutività della sentenza di prima istanza non appellata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il procedimento amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il processo giudiziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.1. Le parti: i coniugi, il promotore di giustizia e la riconvenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.2. Il tribunale competente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.3. Peculiarità della tipologia processuale giudiziale utilizzata: processo ordinario od orale. . . . . . . . . . . . . . . . 10.4.4. La mancanza di cosa giudicata materiale e l’impugnazione della sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 289 289 290 291 292 292 293 294 297 297 299 300 301 Capitolo 11 IL PROCEDIMENTO DICHIARATIVO DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE 11.1. Certificato di decesso e presunzione (legale o dichiarata dall’autorità) di morte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 11.2. Normativa vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 11 indice 11.3. Il Vescovo diocesano competente e le conseguenze della natura dichiarativa della sua decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 11.4. La necessaria certezza morale sulla morte del coniuge scomparso e le disposizioni della “vigente” Istruzione della Congregazione dell’Inquisizione del 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 11.5. Il procedimento amministrativo o giudiziale e la presenza del difensore del vincolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Capitolo 12 I PROCEDIMENTI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 12.1. Aspetti sostanziali. Premessa circa l’uso “sussidiario” con cui il Papa esercita la potestà di sciogliere i matrimoni validi e non consumati in quanto rati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.1. Il privilegio paolino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.2. Lo scioglimento del matrimonio non consumato . . . . . 12.1.2.1. Lo scioglimento per la professione religiosa ed altre ipotesi di scioglimento dei matrimoni non consumati . . . . . . . . . . . 12.1.2.2. Il principio “il matrimonio nasce dal consenso” e la sua assolutizzazione nel matrimonio “giuseppino”: l’importanza della “una sola carne” (Mt 19, 6) . . . . . . . . . . 12.1.2.3. La consumazione “in modo umano” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.3. Il cosiddetto “privilegio petrino”: le disposizioni del secolo XVI accolte nei canoni 1148 e 1149 . . . . . . . . . . . . 12.1.3.1. I casi di poligamia e poliandria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.3.2. I casi di coloro che non possono ristabilire la convivenza per ragioni di prigionia o di persecuzione . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.4. La novità del secolo XX: l’ampliamento dello scioglimento dei matrimoni validi non sacramentali “in favore della fede” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.4.1. Un’innovazione “sofferta” e la convenienza di usarla in modo restrittivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.4.2. I presupposti di cui alla legge del 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1.4.3. Un problema di competenza tra la Congregazione per la Dottrina della Fede e l’ “Ufficio Amministrativo presso la Rota Romana” sui matrimoni “naturali” (non rati) non consumati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Aspetti processuali nelle diverse ipotesi di scioglimento del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.1. La potestà esclusiva del Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 315 321 324 325 326 329 330 331 334 335 335 340 344 346 346 indice 12.2.2. Il procedimento del privilegio paolino . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3. Il procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.1. Un procedimento amministrativo con elementi del processo giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.2. L’inizio del procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato durante l’istruzione di un processo giudiziale di nullità matrimoniale. . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.3. Il Vescovo diocesano competente per inoltrare il procedimento di scioglimento per inconsumazione e la richiesta dell’oratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.4. L’aiuto di un “giurisperito” a favore degli oratori. . . . . . . . 12.2.3.5. La fase istruttoria: la natura meramente dichiarativa del voto relativo all’inconsumazione e la necessaria applicazione del concetto di certezza morale . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.6. La fase conclusiva a livello locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.7. La fase davanti alla Santa Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.3.8. La competenza del Decano della Rota Romana, quale Tribunale apostolico “stricto sensu”, per richiedere al Papa lo scioglimento per inconsumazione in via sussidiaria rispetto una sentenza negativa . . . . . . . . . . . . . . 12.2.4. Il procedimento nelle ipotesi che riguardano coloro che una volta battezzati si trovano in una situazione di poligamia o poliandria (can. 1148) e coloro che non possono ricostituire la coabitazione a causa della prigionia o persecuzione (can. 1149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5. Il procedimento dello scioglimento “in favore della fede” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5.1. Il Vescovo diocesano competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5.2. La richiesta di grazia, la fase istruttoria e la certezza morale sulle condizioni per la validità dello scioglimento . 12.2.5.3. Condizioni per la liceità dello scioglimento . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5.4. La conclusione della fase diocesana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5.5. La fase davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.5.6. «Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto» (can. 1150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 348 348 350 352 354 356 359 360 362 365 366 366 367 369 370 372 374 13 PREMESSA ALL’EDIZIONE ITALIANA Papa Francesco, in un’occasione particolarmente significativa (l’omelia alla canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 27-4-2014), ha affermato che, nel suo «servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal Cielo lui accompagna e sostiene». Nella medesima circostanza, Papa Francesco ha voluto tenere pienamente in considerazione nei lavori dei Sinodi dei Vescovi del 2014 e 2015 anche S. Giovanni XXIII: «Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio intercedano per la Chiesa affinché, durante questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama». Alla recita del “Regina Coeli” dello stesso giorno della canonizzazione dei due Papi, con la sua proverbiale concretezza ed incisività, Papa Francesco si è rivolto ai numerosi pellegrini della diocesi di Cracovia (ma destinataria è l’intera Chiesa) incoraggiandoli ad onorare la memoria di S. Giovanni Paolo II «seguendo fedelmente i suoi insegnamenti», in particolare, logicamente, in ciò che il medesimo nuovo Santo riteneva più caratteristico del suo magistero: il matrimonio e la famiglia. Uno degli aspetti più delicati, benché non più importante né più significativo, della pastorale familiare è quello del giudizio sulla validità del vincolo matrimoniale. Ora, questo libro tenta di esporre i motivi teologici, pastorali e giuridici che stano alla base dei diversi processi matrimoniali ecclesiastici e dei loro propri istituti giuridici applicativi. A tale scopo mi sono servito diffusamente del magistero di S. Giovanni Paolo II con gli approfondimenti operati da Joseph Ratzinger nella sua veste sia di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede sia di Santo Padre. In tale modo, ho cercato di offrire un contributo, per quanto modesto esso sia, all’esame di tutte le procedure matrimoniali e dei loro concetti propedeutici. Di conseguenza, mi è sembrato che la presente 19 premessa all’edizione italiana traduzione italiana (curata dall’Avv.ssa Paola Buselli Mondin, alla quale ringrazio di cuore) della versione spagnola pubblicata nell’aprile 2014 possa rendere un qualche servizio alle riflessioni ecclesiali sul matrimonio e la famiglia. Dopo la pubblicazione del testo originale spagnolo ho, inoltre, sostenuto l’introduzione di diverse importanti modifiche al vigente sistema, come l’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme pro nullitate matrimonii al fine di celebrare un nuovo matrimonio1 . Tali possibili modifiche (delle quali la versione italiana tiene conto) non solo snelliscono il processo ma offrono anche un sistema che – come quello accolto dalla DC2 – si fonda sulla distinzione tra matrimonio fallito e matrimonio nullo, richiedendo un’adeguata indagine della verità per proteggere l’indissolubilità del matrimonio e la natura dichiarativa del provvedimento giudiziale. La lettura di questo libro risulterà, dunque, utile, anche in vista della probabile prossima 1 Cfr. Joaquín Llobell, La pastoralità del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo, in Carlos José Errázuriz M. – Miguel Á. Ortiz (a cura di), Misericordia e diritto nel matrimonio, Edusc, Roma, 2014, pp. 131-164; Id., Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”. Sull’abrogazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme, in Periodica, 104 (2015), pp. 237-284; Id., Verità del consenso e nullità del matrimonio: il processo dichiarativo di nullità, in Héctor Franceschi (a cura di), Matrimonio e famiglia. La “questione antropologica”, Edusc, Roma, 2015, pp. 245-260. 2 Le citazioni saranno piuttosto concise e frequentemente farò riferimento alle abbreviazioni indicate all’inizio del testo. Dato che la gran parte dei documenti è facilmente reperibile nella pagina web della Santa Sede (munita di un valido motore di ricerca), mi limiterò a fornire i dati che ne agevolino la consultazione. Anche i discorsi alla Rota di S. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco sono inseriti (in italiano e nelle altre lingue) nella pagina web della Santa Sede. Esistono poi diversi libri che raccolgono le allocuzioni dei Papi, identificate con la data di pubblicazione. Per consultarle nei testi originali (quasi sempre in italiano, salvo qualche testo in latino) non inseriti nella pagina web del Vaticano, cfr. Grzegorz Erlebach (Ed.), Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004. Nelle altre lingue e per i testi non compresi nella pagina web del Vaticano, cfr. Luis de Jesús Hernández Mercado – Mario Medina Balam, Setenta años de discursos a la Rota Romana. De Pio XII a Benedetto XVI (1939-2009), Universidad Pontificia de México, México, 2009; Alejandro Lizarraga Artola, Discursos pontificios a la Rota Romana [19632001], Eunsa, Pamplona, 2001; Jean Thorn (Ed.), Le pape s’adresse à la Rote. Allocutions annuelles de Pie XII à Jean-Paul II (1939-1994), Saint-Paul Université, Ottawa, 1994; William H. Woestman (Ed.), Papal Allocutions to the Roman Rota (1939-1994), Saint Paul University, Ottawa, 1994. Le citazioni delle allocuzioni verranno svolte nel seguente modo: il nome del Papa, DDR anno (senza mese e giorno) e numero del paragrafo tratto dall’originale. I DRR di S. Giovanni Paolo II sono sempre indicati col numero di paragrafo; il testo originale di Benedetto XVI (salvo quello del 2013) e di Papa Francesco non è suddiviso in paragrafi. 20 premessa all’edizione italiana modifica della legge processuale, proprio perché si pone come un’analisi dei principi e dello spirito che informano il processo canonico. Inoltre, la versione italiana riflette con maggiore precisione la fase presso i dicasteri della Curia Romana dello scioglimento del matrimonio non consumato (cfr. § 12.2.3.7) e in favore della fede (cfr. § 12.2.5.5). In realtà, avevo deciso di non dare alla stampa queste pagine prima della sopramenzionata modifica perché pensavo che essa sarebbe avvenuta prima del Sinodo di ottobre 2015, visto che le due commissioni incaricate da Papa Francesco per proporre dei cambiamenti al processo di nullità del matrimonio3 hanno finito il proprio lavoro da qualche tempo. Tuttavia, l’Instrumentum laboris per il Sinodo di ottobre 2015 (23 giugno 2015) accenna a diverse possibili modifiche del processo di nullità del matrimonio, delle quali la presente edizione italiana tiene conto per quanto possibile. Queste diverse proposte saranno probabilmente esaminate dall’assise sinodale a ottobre del 2015 e, quindi, sembra logico pensare che la nuova legge sarà successiva ai lavori del Sinodo. Auspico dunque di poter preparare in tempi brevi una seconda edizione mettendola a confronto con la presente, tenendo conto della riforma che interverrà. Roma, 29 giugno 2015 3 Oltre alla commissione creata da Papa Francesco il 27-8-2014 (cfr. Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 20-9-2014), successivamente il Papa ratificò un’altra costituita con il medesimo scopo sotto il pontificato da Benedetto XVI (cfr. Joaquín Llobell, Prospettive e possibili sviluppi della “Dignitas connubii”, cit. in nota 1 a fronte, pp. 237-238, note 1 e 3). 21 INTRODUZIONE Già diversi anni fa fui onorato dalla proposta del Prof. Juan Ignacio Bañares il quale mi affidò la redazione di cinque capitoli da inserire in un ampio Trattato sul matrimonio, opera ideata all’interno di un progetto promosso dall’Istituto di Scienze per la Famiglia dell’Università di Navarra. Mi era stato assegnato il compito di elaborare una risposta giuridica alle situazioni di crisi matrimoniale, senza però dovermi anche occupare dei procedimenti concernenti la dichiarazione di morte presunta del coniuge e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, affidati ad altri Autori. Carpe diem!: senza i limiti tematici e spaziali imposti dal suddetto Trattato, con una estensione maggiore avrei potuto approfondire in un libro autonomo non solo le materie che mi erano già state affidate, ma anche quelle, sempre procedurali, assegnate agli altri Autori del Trattato. Con la presente opera mi prefiggo pertanto l’obiettivo di svolgere un’introduzione ampia e ragionata a tutti i processi matrimoniali, da offrire a lettori interessati, anche se non necessariamente esperti di diritto canonico. Mi auguro comunque che queste pagine possano altresì conservare una fruibilità didattica all’interno delle aule universitarie, se non altro in nome degli ormai quasi quarant’anni di studio e ricerca sul diritto processuale canonico, oltre che della prolungata collaborazione con diversi tribunali della Chiesa. Sono dunque molto grato che il Consiglio Direttivo dell’Istituto di Scienze per la Famiglia abbia approvato questo mio progetto. La genesi di questo libro viene inevitabilmente a riflettere un’influenza incisiva sullo stile e le caratteristiche dell’esposizione seguita. In effetti, non si tratta propriamente di un manuale di diritto processuale canonico, bensì di un’opera che conserva la finalità di un Trattato sul matrimonio: offrire ad un vasto pubblico di persone una descrizione dettagliata, anche se non esaustiva, dei problemi che la Chiesa affronta e regola in ciascuno dei processi matrimoniali, evidenziando le ragioni («per quale motivo») e le finalità («per quale scopo») dei diversi istituti giuridici coinvolti. Nelle pagine che seguono mi prefiggo l’intento di dimostrare che il matrimonio – così come Dio lo ha originato: eterosessuale (in senso originario e non quindi come possibile esito di un intervento chirurgico finalizzato al cambiamento del sesso biologico), di una sola donna con un solo uomo, indissolubile e aperto alla procrea23 introduzione zione – risponde ad una delle più profonde inclinazioni naturali della persona umana, come la prima istituzione creata da Dio per rendere felici tutti gli esseri umani, nella vita terrena ed in quella Celeste. La maggior parte delle persone, dunque, è chiamata a sposarsi proprio perché può farlo in forza di un’inclinazione naturale, senza dimenticare il supporto e l’aiuto (naturale e soprannaturale) che a tal fine Dio garantisce sempre a chiunque, in quanto suo figlio. È pur vero che non si possono non tenere in considerazione quelle strutture sociali e culturali non conformi alla volontà di Dio, senza contare poi il numero significativo di matrimoni nulli. Di fronte a questa situazione così complessa, accanto alla quale giace il dramma di tanti cattolici divorziati e risposati civilmente, è bene mantenere ferma la distinzione tra matrimonio fallito e matrimonio nullo. Accertare la nullità di un matrimonio rimane certamente un’operazione più complessa rispetto quella che si ferma a dimostrarne il fallimento, se non altro perché si deve presumere valido ogni matrimonio (come dispone il can. 1060), in forza del presupposto che riconosce a ciascuna persona la capacità minima per sposarsi e la disponibilità a manifestare sinceramente il proprio consenso nel contesto di una celebrazione nuziale pubblica. Occorre quindi rimuovere questa presunzione per dimostrare che, all’atto dello sposarsi, la persona non era capace al matrimonio o aveva escluso qualche elemento essenziale del vincolo coniugale. Inoltre è lo stesso principio dell’indissolubilità naturale del vincolo coniugale, quale oggetto di una verità trascendente rivelata da Cristo (cfr. Mt. 19, 4-6; cfr. Gn. 1, 27; 2, 24; Mt 5, 31-32; Mc 10, 2-11), a spiegare la natura esclusivamente dichiarativa delle decisioni canoniche che pronunciano la nullità: si accerta quindi che già al momento della celebrazione nuziale il matrimonio era originariamente valido (come abitualmente accade in forza del diritto naturale) oppure originariamente nullo. I primi nove capitoli sono proprio concentrati su questi aspetti. La minuziosità dell’indice mostra già di per sé, in fondo, la complessità delle questioni attualmente implicate nelle cause di nullità matrimoniale. Il decimo capitolo riguarda le cause di separazione dei coniugi, mentre l’undicesimo riguarda il procedimento dichiarativo della morte presunta di un coniuge. La natura meramente dichiarativa costituisce il tratto essenziale che accomuna i tre procedimenti direttamente attinenti all’accertamento della validità/nullità del matrimonio – l’ordinario (cap. 7), il documentale (cap. 8) e l’amministrativo (cap. 9) – col procedimento relativo alla dichiarazione della morte presunta di un coniuge (cap. 11). Il carattere essenzialmente razionale rappresenta 24 introduzione poi la proprietà fondamentale che unisce questi quattro procedimenti a quello relativo alla separazione dei coniugi (cap. 10). In tal senso muove la constatazione che la natura e le conseguenze giuridiche del bene dell’indissolubilità del matrimonio (viventi i coniugi) sono comprensibili proprio alla luce della ragione naturale, anche se si tratta di un bene oggetto di una verità soprannaturale perché rivelata da Gesù Cristo. L’ultimo capitolo (il 12) è dedicato ai processi di scioglimento del vincolo matrimoniale, i quali congiuntamente figurano quei casi di «divorzio» esclusivamente deferiti alla sola decisione del Papa che per essi ha ricevuto da Cristo un’eccezionale potestà (cfr. S. Giovanni Paolo II, DRR 2000 n. 7). In questi casi, conformemente a quanto disposto dal Magistero della Chiesa (cfr. LF nn. 23-25, 32, 34) la ragione deve sempre sottomettersi al dato della fede, sicché rimane un’esigenza imprescindibile adoperarsi per armonizzare la potestà soprannaturale del Romano Pontefice con la verità razionale intrinseca al bene dell’indissolubilità, come ha ricordato Benedetto XVI nel celebre discorso all’università di Ratisbona (12-9-2006), ove ha sostenuto che «non agire secondo ragione contrasta la natura di Dio». Pertanto, rimanendo fedele all’obiettivo di approfondire le ragioni («per quale motivo») e le finalità («per quale scopo») anche di queste procedure di divorzio, scelgo di utilizzare un metodo espositivo leggermente differente rispetto quello seguito negli altri capitoli: per esempio, ricorrendo ad un (seppur moderato) maggior uso delle note a piè di pagina. Mi prefiggo l’intento di svolgere un’impostazione generale della potestà petrina sullo scioglimento del matrimonio che sia il più coerente possibile col principio dell’indissolubilità del vincolo coniugale ed in piena corrispondenza al Magistero, sebbene permangono ancora interrogativi aperti, per risolvere i quali occorrerà ulteriore tempo e studio. In definitiva, suggerisco che il ricorso alla potestà petrina sullo scioglimento del matrimonio rimanga sussidiario rispetto al processo dichiarativo della nullità del matrimonio, come accade quando la Rota Romana, in quanto tribunale, ricorre al Romano Pontefice per avanzare la richiesta di scioglimento di un matrimonio rato e non consumato. Per due precise ragioni, poi, nei primi tre capitoli faccio abbondante ricorso ad ampie citazioni del magistero degli ultimi papi. Anzitutto perché esse spiegano con maggiore chiarezza e sintesi quanto io intendo esprimere. In secondo luogo perché mi è caro dimostrare che la maggior parte delle soluzioni che propongo alle numerose e complesse questioni coinvolte non costituiscono il frutto di una mia personale posizione e 25 introduzione neppure l’orientamento di una data «scuola», bensì il contenuto del magistero pontificio. La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2014), dedicata alle «sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione», ha offerto significative riflessioni e suggerimenti, dato che segue il proposito di «precisare lo status quaestionis e raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia». A partire dal suddetto status quaestionis avrà luogo la seconda fase del Sinodo (nell’Assemblea Generale ordinaria, prevista per il 2015), «il cui fine sarà individuare le linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia»1 . Nell’ambito di queste linee operative si colloca l’attività dei tribunali ecclesiastici. Di fatto, nel questionario del ricordato Documento preparatorio si domandava: «Rendere più agile la prassi canonica relativa al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrà offrire realmente un apporto positivo alla soluzione dei problemi delle persone [le quali, divorziate e risposate, chiedono i sacramenti dell’Eucarestia e della Riconciliazione: cfr. n. 4, e]? Se la risposta è affermativa, in quale modo?» (n. 4, f)2 . Col presente libro sui processi matrimoniali semplicemente si auspica offrire un contributo per «l’“ermeneutica della riforma”, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino» (Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 22-12-2005). 1 Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Intervento alla conferenza stampa per presentare il “Documento preparatorio” della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 5-11-2013. 2 Vide supra la “Premessa all’edizione italiana” e la nota 1 a p. 20. 26