Quesito rumore da motore irrigazione campi - ISPRA
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Quesito rumore da motore irrigazione campi - ISPRA
Quesito su rumore da motore irrigazione dei campi in zona protetta di parco . Quali sono gli orari entro i quali è possibile fare attività lavorative con rumori molesti; Quali sono i riferimenti legislativi; Cosa si può fare per far rispettare i limiti di legge. Risposta La normativa che disciplina l’inquinamento acustico è la Legge Quadro 447/1995; essa stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Tale legge prevede anche una serie di decreti attuativi della stessa, che completano il panorama legislativo. Sotto il profilo tecnico si rileva che la normativa vigente in materia di inquinamento acustico dispone che i Comuni provvedano ad adottare la classificazione acustica del territorio, ovvero una suddivisione dello stesso in classi di rumore, per ognuna delle quali valgono i valori limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a) Legge Quadro 447/1995. Detto ciò, appare opportuno riportare le caratteristiche principali associate ad ogni classe, indicate nella Tabella A dell’allegato del DPCM 14/11/97: CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi Dalle informazioni disponibili in merito al quesito in oggetto si può, desumere che la zona in questione potrebbe ricadere o nella classe I, aree particolarmente protette, il cui valore di riferimento diurno (06.00-22.00) è di 45 dB (A), ed il valore di riferimento notturno (22.00 – 06.00) è di 35 dB(A), oppure nella classe III, aree di tipo misto, in quanto zona agricola che prevede l’utilizzo di macchine operatrici, il cui valore di riferimento diurno (06.00 – 22.00) è di 50 dB(A), ed il valore di riferimento notturno (22.00 – 06.00) è di 45 dB(A). Nell’ipotesi, invece, in cui il piano di classificazione acustica non sia stato adottato, bisogna rispettare i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limite massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” così come previsto dall’art. 8 comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Infatti, in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità: Zonizzazione Tutto il territorio nazionale Zona A Zona B Zona esclusivamente industriale Limite diurno Leq (A) 70 65 60 70 Limite notturno Leq (A) 60 55 50 70 Nel caso de quo, il territorio di suo interesse potrebbe ricadere in “tutto il territorio nazionale”. Inoltre l’art. 6 comma 3 della Legge Quadro 447/95 stabilisce che i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti inferiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza. A tal riguardo si coglie l’occasione per ricordare che problemi di questo tipo vanno risolti con appositi regolamenti locali. Infine, è necessario riferire che il D.P.C.M. 14.11.1997 all’art. 4 prevede anche valori limite di immissione differenziale pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori sono intesi come differenza tra il rumore presente a sorgente attiva e quello in assenza della sorgente disturbante, per cui tali valori limiti sono applicabili anche al caso in questione. Per quanto concerne la verifica della compatibilità con il quadro normativo sopra esposto, è competente l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale locale che interviene su mandato dell’Amministrazione Comunale cui vanno inoltrati eventuali esposti.