Decisione n. 2290 del 24 aprile 2013

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Decisione n. 2290 del 24 aprile 2013
Decisione N. 2290 del 24 aprile 2013
Collegio di Milano
composto dai signori:
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Mauro Orlandi
Membro designato dalla Banca d’Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini
Membro designato dalla Banca d’Italia
- Avv. Vittorio Santoro
Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina
Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 4 aprile 2013 dopo aver esaminato:
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario;
x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.
FATTO
Il ricorrente (ordinante il titolo) chiede che l’intermediario gli rilasci l’attestazione prevista
dalla disciplina sui fondi dormienti o, in subordine, che gli riconosca il rimborso dell’intero
importo del vaglia.
Più precisamente, con nota del 4/04/2012, il ricorrente, qualificandosi ordinante del vaglia
circolare n. […] emesso il 17/09/2009 per l’importo di € 25.000,00 a favore di […] ha
chiesto all’intermediario il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 1 del D.P.R. 22/06/2007 n.
116, ottenendone risconto negativo poiché – secondo le indicazioni ricevute dal Ministero
delle Finanze interpellato con specifico quesito dalla controparte - il vaglia circolare non è
assimilato all’assegno circolare e quindi non sarebbe soggetto alla procedura di rilascio di
attestazione per devoluzione di somme al c.d. Fondo rapporti dormienti.
Assistito dal proprio legale di fiducia, in data 11 giugno 2012, il ricorrente ha chiesto la
restituzione o il rimborso delle “somme portate dal vaglia postale nr.[…]”. Nella stessa
circostanza, ipotizzando un diniego da parte dell’intermediario per la prescrizione del
vaglia ex art. 6 D.P.R. 14/03/201 N. 144, ha invocato l’applicazione del normativa sui
depositi dormienti, analogamente a quanto avviene per gli assegni circolari non riscossi
entro il termine di prescrizione e sostenendo che ricade sull’intermediario l’obbligo di
soddisfare direttamente le richieste di rimborso avanzate dal cliente.
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Anche la suddetta istanza di rimborso è stata respinta dall’intermediario, precisando che il
titolo in parola si era prescritto il 31.12.2011 e la disciplina speciale dei depositi dormienti
non risulta applicabile al vaglia postale.
Con ricorso sottoscritto il 21/08/2012, il ricorrente ha formulato la domanda nei seguenti
termini:
Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 12/10/2012,
l’intermediario ha così ricostruito i fatti all’origine del presente procedimento:
- il ricorrente il 17.09.2009 ha chiesto l'emissione del vaglia postale non trasferibile di €.
25.000,00 (AlI. 1) a favore del Sig. […], che è stato consegnato allo stesso ordinante;
- alla data del 31.12.2011 il vaglia postale non è stato riscosso e per lo stesso non è stato
presentato alcun atto interruttivo dei termini prescrizionali;
- il credito si è prescritto il 31.12.2011, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 14.3.2001 n.
144, disciplinante il “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;
- detto termine di prescrizione è indicato all'art. 12 delle Condizioni del servizio vigenti
all'epoca della transazione, quale parte retrostante del Modulo RVI di richiesta emissione
vaglia, sottoscritte per accettazione dal ricorrente stesso, nonché nel Foglio informativo a
disposizione della clientela presso gli Uffici Postali, parte integrante del contratto e sul
retro del vaglia.
La convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la richiesta del rimborso del vaglia
sarebbe infondata alla luce dell’intervenuta prescrizione del titolo stesso.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti
essenziali ai fini della decisione.
Risulta in atti che il vaglia oggetto di contestazione è stato emesso il 19/09/2009 con la
clausola di non trasferibilità.
La parte ricorrente sostiene che – potendosi applicare ai vagli postali le stesse disposizioni
degli assegni circolari – il caso in esame sarebbe soggetto alla disciplina di cui all’art. 1,
comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, pertanto, chiede il rilascio
dell’attestazione di cui all’art. 1 DPR 22 giugno 2007, n. 116 (per avviare la richiesta di
restituzione presso la Consap) o, in mancanza, la restituzione da parte dell’emittente della
provvista del vaglia non riscosso.
Al riguardo, la resistente – già riscontrando la richiesta del proprio cliente – affermava che,
secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze, interpellato sull’argomento, il
“vaglia circolare” non sarebbe assimilabile all’assegno circolare e pertanto non sarebbe
assoggettabile alla normativa invocata dalla controparte.
La parte resistente ha eccepito l’avvenuta prescrizione del titolo ai sensi del D.P.R.
144/2001, art. 6, comma 3°. La stessa previsione è indicata nell’art. 12 delle condizioni del
servizio. Per tale ultima clausola, parte resistente, asserisce la sottoscrizione per
accettazione dal ricorrente, ma ha versato in atti un facsimile privo della citata
sottoscrizione.
Le parti non riferiscono, e non è rilevabile in atti, se, antecedentemente alla domanda di
rilascio dell’attestazione datata 4 aprile 2012 (o in epoca successiva), il ricorrente avesse
presentato il titolo all’intermediario per il rimborso della provvista.
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Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, la questione centrale che
questo Collegio è chiamato a risolvere nel caso che ne occupa riguarda l’interpretazione
delle regole che presiedono al trasferimento dei fondi realizzato per mezzo di vaglia
postali.
Ora, secondo quanto prescrive il D.P.R. n. 144 del 14.3.2001 (Regolamento recante le
norme sui servizi di Bancoposta), Capo II (Il vaglia postale) Art. 6, “1. Il trasferimento di
fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al
beneficiario. (…); 3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di emissione; (…)”; 4. Ai vaglia postali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare.
Ebbene non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, il credito incorporato nel titolo
di credito per cui è causa (vaglia postale) si è prescritto e che, dunque, il beneficiario del
medesimo non potrebbe in alcun modo pretenderne legittimamente il pagamento da parte
dell’intermediario resistente.
Del pari, risulta infondata la domanda formulata in relazione al rilascio dell’attestazione di
cui all’art. 1 del D.P.R. 22/06/2007 n. 116, relativo ai rapporti dormienti, in quanto se, da
un lato, la normativa in questione si presenta di dubbia applicazione nel caso all’origine
della presente vertenza, dall’altro lato l’intermediario resistente ha chiarito di non aver
proceduto alla devoluzione della somma originariamente portata dal titolo al fondo
alimentato dai c.d. “rapporti dormienti” e, conseguentemente, non potrebbe rilasciare
alcuna attestazione in tal senso.
Ben diversamente, tuttavia, e come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare
(cfr. Decisione n. 627/2013), la prospettiva muta radicalmente quando – prescrittosi il
credito incorporato nel vaglia cambiario – il versamento della somma originariamente
portata dal titolo non venga richiesto dal beneficiario del titolo medesimo, ma da colui che,
a suo tempo, abbia richiesto l’emissione del titolo, provvedendo a costituire presso
l’intermediario la corrispondente provvista – e, quindi, dovendosi qualificare tale richiesta
non tanto alla stregua di richiesta di pagamento della somma portata dal titolo quanto, più
correttamente, quale rimborso della somma di denaro che sia servita per formare la
provvista necessaria all’emissione del titolo che si sia successivamente prescritto senza
che il beneficiario lo abbia incassato.
Le due fattispecie vanno, infatti, accuratamente distinte. Infatti, nel primo caso, quando
avviene la consegna del vaglia postale al beneficiario si perfeziona il servizio di
trasferimento fondi ai sensi dell’art. 6, comma 1°, D.P.R. n. 144/2001, e non può dubitarsi
che il credito incorporato nel relativo titolo segua le regole speciali dettate in materia di
circolazione e riscossione dello medesimo – regole che derivano in parte dalla normativa
speciale sopra richiamata (D.P.R. n. 144/2001) e in altra parte (ovvero in quanto
compatibili) dalla più generale normativa in tema di assegno circolare (r.d. n. 1736/1993).
In tal caso la prescrizione del credito incorporato nel titolo è una prescrizione breve e
matura nei termini già illustrati.
Ben diversamente avviene nel secondo caso, posto che, in relazione alla richiesta di
restituzione della provvista, il termine di prescrizione nei confronti del richiedente
l’emissione del titolo incorporante il diritto di credito ormai prescritto deve essere
correttamente individuato nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.; infatti, una
volta accertato che il servizio di trasferimento di fondi mediante emissione di vaglia postale
non sia andato, per qualsivoglia ragione, a buon fine (e, dunque, il credito incorporato nel
titolo non sia stato pagato e non sia più pagabile), risulta totalmente priva di giustificazione
causale l’appropriazione, da parte dell’intermediario emittente il titolo, della somma di
denaro che il richiedente l’emissione del titolo abbia originariamente versato per creare la
provvista necessaria all’operazione de qua.
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La restituzione della provvista al richiedente del titolo è, tuttavia, subordinata alla
restituzione del titolo all’emittente, così come dispone il D. Lgs. 2007 n. 231, all’Art. 49
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), ove si afferma che “(…) 9. Il
richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed
emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente”.
Ora, nel caso che ne occupa non risulta in atti che il ricorrente abbia provveduto alla
restituzione del titolo o abbia prodotto documentazione equipollente dalla quale emerga
l’impossibilità incolpevole di potervi provvedere. Allo stato, dunque, anche la seconda
istanza formulata dal ricorrente non può essere accolta. Va da sé che, qualora nel futuro il
ricorrente presenti all’intermediario resistente il titolo de quo o la documentazione
equipollente cui si è appena fatto riferimento, l’intermediario resistente dovrà procedere
alla restituzioni così come indicato e chiarito nella presente motivazione.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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