puo` escludersi che meriti il licenziamento il lavoratore privo di
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puo` escludersi che meriti il licenziamento il lavoratore privo di
PUO’ ESCLUDERSI CHE MERITI IL LICENZIAMENTO IL LAVORATORE PRIVO DI PRECEDENTI DISCIPLINARI CHE, OCCUPATO ACCESSORIAMENTE COME CASSIERE DI CINEMA, OCCULTI LA VENDITA DI QUATTRO BIGLIETTI – La sanzione dev’essere proporzionata (Cassazione Sezione Lavoro n. 19491 del 12 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Roselli). Bruno V. ha lavorato alle dipendenze della S.p.A. Compagnia Tirrenia di Navigazione con la qualifica di guardiano notturno alberghiero. Oltre a svolgere le mansioni proprie di tale qualifica egli è stato impiegato come cassiere ed operatore cinematografico su una nave, alternandosi con un collega. Egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato con l’addebito di non avere consegnato a quattro spettatori entrati nel cinema i biglietti da loro pagati, occultandone la vendita. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli hanno ritenuto illegittimo il licenziamento, osservando che la responsabilità del lavoratore non era rimasta pienamente provata, sussistendo il dubbio che l’irregolarità fosse stata commessa dal suo collega e che comunque il danno arrecato alla datrice di lavoro, corrispondente al prezzo di quattro biglietti, non era tanto grave da giustificare il licenziamento, neppure sotto il profilo della lesione del vincolo fiduciario necessariamente sottostante al rapporto di lavoro, considerando che le mansioni di cassiere erano accessorie a quelle di guardiano notturno e che in trent’anni di lavoro Bruno V. non aveva subito sanzioni disciplinari. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello per non avere ritenuto pienamente provata la responsabilità del lavoratore e comunque per avere escluso che il comportamento di quest’ultimo fosse stato di gravità tale da meritare la sanzione del licenziamento a termini dell’art. 2119 cod. civ. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19491 del 12 settembre 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Roselli) ha rigettato il ricorso, prendendo in esame, per primo, il motivo attinente alla valutazione di gravità del fatto e giudicandolo privo di fondamento. Non è dubbio che il comportamento illecito ascritto al prestatore di lavoro, considerandolo come pienamente provato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi – ha osservato la Corte – sia degno di sanzione disciplinare; tuttavia la questione sottoposta ai giudici di merito era se, nella graduata pluralità di sanzioni possibili, dovesse nella specie ritenersi proporzionata, e quindi legittima, quella più grave ossia la sanzione espulsiva, la quale è idonea a privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi necessari ad un’esistenza libera e dignitosa (cfr. art. 36, primo comma, Cost.). Alla questione – ha rilevato la Corte – ha dato risposta negativa la Corte di Appello, la quale non ha negato l’attitudine di un danno patrimoniale tenue ad interrompere il suddetto vincolo fiduciario, ma ha escluso che quest’attitudine possa essersi in concreto realizzata, considerando che le mansioni di cassiere, pur stabili, erano accessorie mentre principali erano quelle di guardiano notturno e che in trent’anni di lavoro Bruno V. non aveva ricevuto sanzioni disciplinari. Questa decisione – ha affermato la Suprema Corte – non è infirmata da alcuno dei denunciati errori di diritto, giacché il datore di lavoro, colpito nei suoi interessi materiali o morali da un comportamento illecito del prestatore, deve valutare la possibilità di una reazione sanzionatoria effettivamente proporzionata ossia non corrispondente necessariamente al licenziamento. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.