SLIDE: Lavoro accessorio

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SLIDE: Lavoro accessorio
IL LAVORO ACCESSORIO
«VOUCHER»
(artt. 48-50 D.Lgs 81/2015)
DEFINIZIONE
ATTIVITA’ LAVORATIVE che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori ad € 7.000 NETTI/anno civile (€ 9.211
lordi) – N.B.: il superamento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in lavoro
subordinato a tempo indeterminato – un’iniziale dichiarazione del lavoratore che attesti il non
superamento degli importi massimi è elemento necessario e sufficiente ad evitare sanzioni in
capo al committente.
Non esistono più limitazioni né soggettive (requisiti del prestatore) né
oggettive (tipologia di attività e/o modalità di svolgimento «meramente
occasionale»).
I committenti IMPRENDITORI o PROFESSIONISTI hanno un limite di
erogazione annua per ciascun prestatore pari ad € 2.020 netti/anno civile (€
2.693 lordi)
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Lavoro accessorio (2)
I buoni lavoro hanno un VALORE NOMINALE
ORARIO pari ad € 10,00, dei quali:
• il 13% copre la contribuzione INPS alla
Gestione Separata;
• il 7% garantisce la copertura INAIL contro gli
infortuni;
• il 5% copre la quota di costo del servizio
 per un VALORE NETTO finale pari ad € 7,50
Proprio per la definizione stessa di voucher
come buoni lavoro orari, va corrisposto almeno
un voucher per ogni ora di lavoro prestata.
L’IMPRENDITORE /PROFESSIONISTA non potrà
retribuire più di 269h/anno civile (= 2.693/10)
ad ogni singolo lavoratore.
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Lavoro accessorio (3)
I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
(intesi coloro che beneficiano di prestazioni integrative del salario oppure
di prestazioni di sostegno al reddito)
sottostanno ad un ULTERIORE LIMITE ECONOMICO pari ad € 3.000, limite
entro il quale è prevista la PIENA CUMULABILITA’ tra prestazione Inps e
compenso per lavoro occasionale accessorio.
Resta in ogni caso fermo il limite massimo in capo ad ogni prestatore pari
ad € 7.000, con la conseguente progressiva riduzione delle prestazioni
Inps nei confronti di coloro che percepiscono compensi derivanti da lavoro
accessorio per un importo annuo compreso tra € 3.000 ed € 7.000
Lo svolgimento di lavoro accessorio non incide sull’eventuale stato di
disoccupato/inoccupato del prestatore
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Lavoro accessorio (4)
LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA
La disciplina del lavoro accessorio prevista per la generalità dei settori si
applica anche in AGRICOLTURA (eccetto il limite dei 2.000€), purché:
- Il committente non abbia un volume d’affari/anno solare superiore ad €
7.000;
- Il prestatore non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli.
Qualora non si ricada nel caso illustrato, vanno applicati ulteriori limiti al
lavoro accessorio svolto in agricoltura:
 limite oggettivo: l’attività deve essere di tipo occasionale e resa nell’ambito
di attività agricole di carattere stagionale
 limite soggettivo in capo al prestatore, il quale può essere:
 pensionato;
 giovane con meno di 25 anni di età
 iscritto ad un ciclo di studi presso qualsiasi istituto scolastico 
compatibilmente con gli impegni scolastici
 Iscritto ad un ciclo di
studi presso l’università  in qualunque periodo dell’anno
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Lavoro accessorio (5)
PROCEDURA di ACQUISTO e ATTIVAZIONE VOUCHER
I buoni lavoro devono essere acquistati, da imprenditori/professionisti, esclusivamente
attraverso modalità telematiche:
• Procedura telematica Inps
• Tabaccai aderenti al servizio
• Servizio internet banking di Intesa San Paolo
• Banche popolari abilitate
I voucher devono essere attivati e denunciati, prima dell’inizio della prestazione, tramite
comunicazione all’Inps dei seguenti dati:
- committente;
- prestatore;
- luogo prestazione;
- inizio e fine prestazione;
- tipologia di attività
Quando sarà messa a disposizione la relativa procedura telematica, la comunicazione
dovrà essere inoltrata anche alla Direzione Territoriale del Lavoro, come previsto dalle
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recenti
modifiche
normative
Lavoro accessorio (6)
RISCOSSIONE VOUCHER
Il prestatore di lavoro accessorio può riscuotere
i voucher ricevuti dal committente tramite il
canale di acquisto dei voucher stessi.
I voucher hanno validità di 1 anno dalla loro
attivazione, salva la possibilità di chiedere
successivo rimborso direttamente all’Inps.
Anche il committente può richiedere il rimborso
di eventuali voucher non utilizzati (e, nel caso,
anche scaduti), con l’applicazione di una
trattenuta a finanziamento del servizio.
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Lavoro accessorio (7)
OBBLIGHI IN MATERIA di SICUREZZA sul LAVORO
Il lavoratore accessorio è destinatario di tutti gli obblighi generalmente previsti in
capo al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti ex T.U. 81/2008:
• effettuare la valutazione dei rischi;
• designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal Decreto;
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
• inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma
di sorveglianza sanitaria;
• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute
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Lavoro accessorio (8)
DIVIETI
-
È vietato prestare lavoro accessorio nei confronti del
committente con il quale si abbia in essere anche un
rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale) –
Circolare Inps n° 49 del 29 marzo 2013
-
È vietato il ricorso di lavoro accessorio nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
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