norma di interpretazione autentica
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norma di interpretazione autentica
Camera dei deputati XVI LEGISLATURA Documentazione per l’esame di Progetti di legge Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari . D.L. 138/2011 – A.C 4612 Schede di lettura n. 535 9 settembre 2011 Articolo 1-bis (Indennità di amministrazione) 1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che: a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale; b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'articolo 1-bis - introdotto al Senato - reca l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero. L'articolo in esame chiarisce che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre la norma in commento ribadisce in sostanza quanto già previsto all’art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri), ovvero che nessun altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo. La relazione tecnica che accompagna il cosiddetto maxi emendamento del Governo specifica che la ratio della norma in commento risiede nella necessità di porre termine a un contenzioso reiterato, in riferimento sia all'indennità di amministrazione che all’indennità integrativa speciale, già da tempo instauratosi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri per iniziativa di suoi dipendenti, e dal quale si prevede possano derivare ingenti oneri per la finanza pubblica. In particolare, con riferimento all'indennità di amministrazione, la relazione tecnica stima un onere annuo lordo, al netto degli interessi, che graverebbe l'amministrazione degli affari esteri all'incirca per 5,5 milioni di euro. È prevedibile inoltre un incremento dell'onere annuale lordo a circa 7 milioni per il periodo a decorrere dal 2008, in ragione di incrementi di carattere contrattuale e del numero più elevato degli interessati. Nel complesso, l'onere per il contenzioso relativo all'indennità di amministrazione è stimato per il quinquennio trascorso a oltre 30 milioni. Per quanto invece concerne l'indennità integrativa speciale l'onere annuo lordo è assai più elevato, ammonta mediamente a circa 20 milioni, con il rischio di un aumento a 27 milioni qualora presentassero ricorso anche gli oltre 500 diplomatici in servizio all'estero: l'esborso per l'erario per contenziosi relativi all'indennità integrativa speciale sarebbe così nella migliore delle ipotesi superiore a 100 milioni, e ipotizzando anche ricorsi da parte del personale diplomatico, a 130 milioni su base quinquennale. Si ricorda che l’indennità di amministrazione fa parte della retribuzione accessoria, con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Tale indennità viene corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare. L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza” o “scala mobile”) è disciplinata dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. In particolare, la disposizione prevede che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetti un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente applicando su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Al titolare di più pensioni o assegni l'IIS compete ad un solo titolo. Inoltre, se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. L'IIS non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile e la sua corresponsione è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. Infine, l’IIS è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell’articolo 88 del medesimo D.P.R. 1092/1973 (20% della pensione diretta). Si segnala inoltre che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967. Nessun altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967. Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171, la novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 621, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione in apposita tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause). 1 Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.