norma di interpretazione autentica

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norma di interpretazione autentica
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge
Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari .
D.L. 138/2011 – A.C 4612
Schede di lettura
n. 535
9 settembre 2011
Articolo 1-bis
(Indennità di amministrazione)
1. L'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, si interpreta nel senso che:
a)
il
trattamento
economico
complessivamente
spettante
al
personale dell'Amministrazione degli
affari esteri nel periodo di servizio
all'estero, anche con riferimento a
«stipendio» e «assegni di carattere
fisso e continuativo previsti per
l'interno», non include né l'indennità di
amministrazione
né
l'indennità
integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio
all'estero
al
suddetto
personale
possono essere attribuite soltanto le
indennità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
L'articolo 1-bis - introdotto al Senato - reca l'interpretazione autentica della
vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del
Ministero degli esteri in servizio all'estero.
L'articolo in esame chiarisce che il trattamento economico
complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri
nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di
carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di
amministrazione né l'indennità integrativa speciale.
Inoltre la norma in commento ribadisce in sostanza quanto già previsto all’art.
170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari
esteri), ovvero che nessun altra indennità ordinaria e straordinaria può essere
concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato
all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.
La relazione tecnica che accompagna il cosiddetto maxi emendamento del Governo
specifica che la ratio della norma in commento risiede nella necessità di porre termine a
un contenzioso reiterato, in riferimento sia all'indennità di amministrazione che
all’indennità integrativa speciale, già da tempo instauratosi nei confronti del Ministero
degli Affari Esteri per iniziativa di suoi dipendenti, e dal quale si prevede possano
derivare ingenti oneri per la finanza pubblica.
In particolare, con riferimento all'indennità di amministrazione, la relazione tecnica
stima un onere annuo lordo, al netto degli interessi, che graverebbe l'amministrazione
degli affari esteri all'incirca per 5,5 milioni di euro. È prevedibile inoltre un incremento
dell'onere annuale lordo a circa 7 milioni per il periodo a decorrere dal 2008, in ragione di
incrementi di carattere contrattuale e del numero più elevato degli interessati. Nel
complesso, l'onere per il contenzioso relativo all'indennità di amministrazione è stimato
per il quinquennio trascorso a oltre 30 milioni.
Per quanto invece concerne l'indennità integrativa speciale l'onere annuo lordo è
assai più elevato, ammonta mediamente a circa 20 milioni, con il rischio di un aumento a
27 milioni qualora presentassero ricorso anche gli oltre 500 diplomatici in servizio
all'estero: l'esborso per l'erario per contenziosi relativi all'indennità integrativa speciale
sarebbe così nella migliore delle ipotesi superiore a 100 milioni, e ipotizzando anche
ricorsi da parte del personale diplomatico, a 130 milioni su base quinquennale.
Si ricorda che l’indennità di amministrazione fa parte della retribuzione accessoria,
con carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Tale indennità viene corrisposta, di
norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare.
L’indennità integrativa speciale (meglio conosciuta come “indennità di contingenza”
o “scala mobile”) è disciplinata dall’articolo 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, T.U.
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
In particolare, la disposizione prevede che al titolare di pensione o di assegno
rinnovabile spetti un'indennità integrativa speciale, determinata annualmente applicando
su una base fissa la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli
ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a
quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100.
Al titolare di più pensioni o assegni l'IIS compete ad un solo titolo. Inoltre, se la
pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità
integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a
ciascuno di essi.
L'IIS non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile e la sua corresponsione è
sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita,
sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se
svolgono attività lucrativa. Infine, l’IIS è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di
assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo
comma dell’articolo 88 del medesimo D.P.R. 1092/1973 (20% della pensione diretta).
Si segnala inoltre che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre
allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno –
compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di
organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle
disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967.
Nessun altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale
suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal
D.P.R. 18/1967.
Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171, la
novella allo stesso apportata dal Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 621, ha
comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in una indennità di base
(rideterminata per ciascun posto-funzione in apposita tabella allegata al provvedimento),
cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli
esteri di concerto con il ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento
del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di
sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata
scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va
infatti ricordato che il D.Lgs. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R.
18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la
determinazione dello stesso. E’ stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti
direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione
e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le
provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo
indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio
per ragioni di salute, maternità o altre cause).
1
Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio
all’estero, a norma dell’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.