CANONE RAI Manuale di sopravvivenza per contribuenti
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CANONE RAI Manuale di sopravvivenza per contribuenti
STUDIO LEGALE BERTUCCI Avv. Emmanuela Bertucci CANONE RAI Manuale di sopravvivenza per contribuenti (Aggiornato al 10 aprile 2016) Viale G. Amendola, 20 50121 Firenze tel. 347 6428171 fax 055 7472524 http://www.emmanuelabertucci.it [email protected] [email protected] PER QUALI APPARECCHI SI PAGA IL CANONE RAI Ho due tv. Quanti canoni devo pagare? Uno solo poiché il pagamento del canone “copre” tutte le tv detenute da chi lo ha pagato. Mi hanno prestato una tv per la quale il canone è già pagato, devo pagarne un altro? Sì, perchè il canone non”segue” l'apparecchio, ma il detentore, cioè chi ha fisicamente nella propria disponibilità l'apparecchio televisivo. Di conseguenza se il sig. Rossi ha pagato il canone per l'anno 2016 e a settembre dello stesso anno presta al suo amico sig. Bianchi uno dei due apparecchi, il sig. Bianchi sarà comunque tenuto al pagamento del canone. Ho una tv rotta. Devo pagare il canone? Sì. Il canone è dovuto anche per una vecchia e polverosa tv rotta e chiusa in soffitta. E ciò perchè seppure non funzionante è sempre riparabile, e quindi ri-“adattabile” alla ricezione del segnale televisivo. Uso la tv come monitor per il pc. Devo pagare il canone? Si, il canone va pagato per la detenzione di una tv, a prescindere dall'uso che se ne fa. Non ho la tv ma guardo i programmi televisivi dallo schermo del mio computer. Devo pagare il canone? No, una circolare ministeriale del 2012 ha chiarito che il canone non è dovuto per computer non dotati di sintonizzatori tv, monitor di computer, smartphone, tablet, casse acustiche e videocitofoni. In sintesi, si deve pagare il canone per il pc solo nel caso in cui il computer sia collegato ad un sintonizzatore tv: http://www.abbonamenti.rai.it/doc/nota-Agenzia-Entrate-canonerai-22-02-2012.pdf Non guardo i programmi Rai, devo pagare il canone? Sì. Il canone è dovuto per la sola detenzione della tv, anche se viene utilizzata per guardare solo programmi di altre emittenti e anche se utilizzata soltanto per guardare videocassette e dvd. Nella mia zona non riesco a vedere i canali Rai, devo pagare il canone? Sì, il canone è dovuto per la sola detenzione della tv, “indipendentemente dalla qualita' [...] del relativo utilizzo”. CANONE RAI E PERSONE Famiglia che vive in un unico immobile nel quale tutti i componenti hanno residenza anagrafica. Partiamo da un esempio, che riutilizzeremo in seguito per differenziare i singoli casi: famiglia composta di padre X, madre Y e figlio Z. Se tutti quanti hanno residenza anagrafica nella stessa casa il canone pagato da uno di loro “coprirà tutti gli altri”. Famiglia nella quale i coniugi hanno due residenze anagrafiche diverse. E' un'ipotesi abbastanza frequente. Per le più varie ragioni X e Y, coniugati vivono nella stessa casa ma hanno residenze anagrafiche in due abitazioni diverse (uno nell'abitazione principale e uno nella seconda casa). I canoni dovuti saranno due, uno dovuto da X e uno dovuto da Y. Famiglia nella quale i coniugi hanno residenza anagrafica in un immobile e il figlio in un altro. Anche in questo caso, i canoni dovuti saranno due, uno che coprirà marito e moglie e l'altro dovuto dal figlio per la propria abitazione di residenza. Datore di lavoro e badante che convivono. Quanti canoni pagare? Due, uno per il datore di lavoro e uno per la badante. Pur vivendo insieme e avendo residenza nello stesso immobile non sono nucleo familiare anagrafico. Conviventi more uxorio. Per le coppie di fatto il regime del canone varia a seconda che abbiano residenza nello stesso immobile o meno. Nel primo caso il canone coprirà entrambi (art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), mentre nel caso in cui X e Y convivano ma abbiano uno residenza anagrafica in quell'immobile a l'altro altrove dovranno pagare due canoni Rai. Coinquilini. Studenti universitari e più in generali coinquilini, quindi persone che vivono nella stessa casa e non sono nucleo familiare anagrafico dovranno pagare un canone a persona in caso abbiano residenza anagrafica in quella casa. Esemplificando, A, B e Z – studenti universitari – condividono un appartamento. Se tutti e tre hanno residenza anagrafica in quella casa ognuno di loro dovrà pagare un separato canone, pur avendo in casa una sola tv in cucina. Se A e B hanno residenza anagrafica in quell'appartamento e Z pur vivendo lì ha residenza anagrafica a casa dei suoi genitori, Z non sarà tenuto a pagare alcun canone se altro componente della sua famiglia anagrafica (i genitori X e Y) pagano il canone. Tale pagamento coprirà anche Z nel proprio appartamento universitario. Bolletta elettrica intestata a persona deceduta. In questo caso occorrerà compilare e inviare l'autocertificazione predisposta dall'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+ Rai/Informazioni+generali+esonero+RAI/). Nel modulo occorrerà specificare che il dichiarane lo compila in qualità di erede e, se in quella abitazione non c'è una tv, andrà compilato il quadro A. Se invece c'è una tv, andrà indicato il codice fiscale di chi paga il canone. Eccezionalmente, in caso di compilazione da parte di erede, si potrà indicare il codice fiscale di persona che non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. Bolletta elettrica intestata a persona degente in casa di riposo o in altra struttura di lungodegenza. Se l’intestatario dell’abbonamento si trasferisce in Casa di Riposo, puo’ chiedere l’annullamento dell’abbonamento inviando una apposita dichiarazione sostitutiva per ottenere l’esenzione., indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura. Per approfondimento: http://www.emmanuelabertucci.it/canone-rai-casa-riposo-interpello/ CANONE RAI E IMMOBILI Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Non ho una casa di proprietà, vivo in affitto. Chi deve pagare il canone, io o la proprietaria di casa? Il canone è dovuto dall'inquilino che vive nella casa. Sono italiano ma vivo all'estero e ho una casa in Italia. Devo pagare il canone? Sì, i residenti all'estero non sono esonerati dal pagamento del canone. PAGAMENTO DEL CANONE RAI IN BOLLETTA Non ho la bolletta intestata nel luogo di residenza ma ho una tv. Chi detiene una tv ma non ha la bolletta della luce intestata a sé nel luogo di residenza dovrà pagare il canone con modalità che dovranno essere indicate dal decreto ministeriale di prossima emanazione. Se cambio gestore elettrico rischio doppi pagamenti della rata di canone? Teoricamente i due gestori dovrebbero coordinarsi per evitare doppie fatturazioni del canone. Nella pratica, suggeriamo di prestare grande attenzione, nei mesi successivi al passaggio, ai conti riportati in bolletta e, nel caso in cui una stessa rata di canone venga addebitata due volte, di pagare la seconda bolletta stornando l'importo dovuto per canone e di darne comunicazione al gestore. L'operazione è ovviamente impossibile in caso di addebito con RID bancario, che quindi suggeriamo di eliminare. Se il contribuente paga parzialmente la bolletta, omettendo il pagamento del canone, si può arrivare al distacco della luce? No. In caso di pagamento parziale della bolletta, a quale credito va imputata la somma corrisposta? I pagamenti parziali di una bolletta per contestazioni relativi agli importi non sono infrequenti. Poniamo il caso di una bolletta elettrica per l'importo di euro 100,00, di cui 20,00 di canone; se il cliente paga solo 70,00 euro senza specificare a cosa quella somma si riferisce, si corre il rischio che i 70,00 euro siano imputati, da parte del gestore elettrico, ai consumi di luce e accessori vari e non al canone Rai. La conseguenza potrebbe allora essere che si diventa inconsapevolmente evasori parziali. Il nostro suggerimento, in caso di pagamenti parziali per qualsiasi motivo (contestazione di addebiti o momentanea impossibilità di pagare l'intero importo), è di comunicare al gestore, contestualmente al pagamento, a quali importi esso debba essere riferito. In caso di ritardo nel pagamento della bolletta, la compagnia elettrica può chiedere interessi moratori sul ritardato pagamento del canone? No. Mi è arrivato da pagare il canone in bolletta e non l’ho pagato. È il caso di chi riceve la bolletta della luce successiva al 1 luglio 2016 maggiorata del canone RAI ma non lo paga, perchè non paga la bolletta o perchè paga la bolletta “scorporando” gli importi relativi al canone RAI. In questo caso, le compagnie elettriche dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha pagato il canone e quest'ultima procederà a sanzionare il contribuente per il ritardato versamento. Ho ricevuto via mail un sollecito di pagamento da parte della Rai. Dice che ho 48 ore di tempo per pagare. Cosa devo fare? Assolutamente nulla, si tratta di un tentativo di truffa già segnalato alla Polizia postale. Non aprite gli allegati alla mail e non cliccate su link in essa contenuti. Per approfondimento: http://www.emmanuelabertucci.it/canone-rai-phishing-truffa/ CANONE RAI E ARRETRATI A seguito dell'introduzione, con la legge di stabilità 2016, del canone Rai in bolletta in tanti si sono chiesti se il pagamento del canone per il 2016 possa comportare la contestazione dell'omesso versamento per gli anni passati. La legge di stabilità non ha introdotto alcuna “sanatoria” per il passato, e quindi è sempre possibile l'accertamento dell'evasione dell'imposta negli ultimi dieci anni (periodo di prescrizione del canone Rai). La domanda che ci viene posta più di frequente è: se possiedo una tv e quindi pago il canone in bolletta per il 2016, può l'Agenzia delle Entrate sulla sola base del pagamento 2016 presumere che avessi una tv anche in passato e quindi contestarmi l'omesso versamento del canone per i periodi precedenti? Può cioè il pagamento essere considerato una “ammissione” di detenzione valida per contestare l'evasione passata? A nostro avviso no. L'Agenzia delle Entrate può accertare un omesso versamento sulla base di presunzioni, ma riteniamo che il solo pagamento per l'anno in corso non sia un elemento sufficiente. Nel diritto tributario, infatti, l'accertamento della violazione per presunzioni cosiddette semplici può avvenire quando vi siano più elementi dai quali si evince che l'imposta era dovuta anche per gli anni precedenti. Il pagamento per il 2016 indica solo che per l'anno in corso il soggetto è tenuto (tant'è che ha pagato) al versamento del canone, ma non offre alcun elemento per fondare una debenza pregressa. Diverso il discorso se a tale elemento se ne aggiungono altri, gravi precisi e concordanti, che provano l'evasione per gli anni precedenti; ad esempio, se il soggetto nell'anno precedente aveva intestato un abbonamento ad una pay tv, è più probabile che avesse una tv e che quindi abbia omesso il versamento del canone. Anche questo elemento però non è ancora chiaramente indicativo dell'evasione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in una risposta a interrogazione parlamentare (n. 5-07743 in data 11 febbraio 2016) ha chiarito che “Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.verranno addebitati in bolletta solo i canoni futuri, e non quelli passati”. COME PROCEDERE SE NON SI DETIENE UNA TV Ho intestata a mio nome la bolletta della luce nella mia abitazione di residenza ma non ho una tv. Cosa devo fare per non pagare il canone Rai? Chi ha la bolletta della luce intestata a sé nella propria abitazione di residenza ma non detiene una tv, dovrà inviare ogni anno – all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino – Sportello S.A.T., una dichiarazione di “non detenzione della tv”. L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni inviate. Se, in caso di controllo, emergesse la falsità della dichiarazione inviata, il dichiarante sarebbe soggetto a una doppia sanzione, amministrativa e penale. A questo link, i suggerimenti dell'Aduc su come compilare il modulo: http://sosonline.aduc.it/scheda/canone+rai+modulo+dichiarare+non+possesso+della+tv_24149.php A questo link, invece, le istruzioni e la modulistica dell'Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+rai Entro quando devo inviare l'autocertificazione? Ad oggi i termini sono il 30 aprile 2016 per l'invio tramite raccomandata del foglio di autocertificazione da inviare senza busta, e il 10 maggio 2016 per l'invio telematico e per l'invio tramite professionista o CAF. I termini potrebbero slittare al 15 maggio 2016, ma ancora non sono state fornite indicazioni ufficiali. Non ho intestata a mio nome la bolletta della luce nella mia abitazione di residenza e non ho una tv. Cosa devo fare per non pagare il canone Rai? Nulla. In questo caso infatti il canone non verrà richiesto in bolletta, quindi non ci sono dichiarazioni da inviare. Se in futuro il soggetto dovesse acquistare o detenere ad altro titolo una tv dovrebbe iniziare a pagare il canone con altra modalità che sarà indicata dall'Agenzia delle entrate o dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ho già inviato una autocertificazione di non detenzione all'Agenzia delle entrate. Posso stare tranquillo? Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le autocertificazioni presentate dal 1 gennaio 2016 al 23 marzo 2016, possono essere ritenute valide solo se contengono tutti gli elementi previsti dal modulo. Poichè la possibilità che le autocertificazioni già inviate non contengano tutti gli elementi previsti nel modulo, suggeriamo di ripresentare l’autocertificazione. Posso chiedere il suggellamento della tv? No. La legge di stabilità ha abrogato la possibilità di chiedere il suggellamento della tv. Avevo già fatto la procedura di suggellamento negli anni precedenti. Devo fare qualcosa? Dal 2016 chi non ha una tv dovrà inviare l'autocertificazione di non detenzione, anche se non ha mai detenuto una tv o se in passato ha richiesto il suggellamento. E' sufficiente inviare una sola autocertificazione? No occorrerà rinnovarla ogni anno. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione il soggetto sarà tenuto al pagamento del canone. Ho inviato in ritardo l'autocertificazione, cosa succederà? L'autocertificazione verrà presa in considerazione solo per il secondo semestre del 2016, quindi andrà comunque pagato metà canone, per un importo di euro 50. Non ho una tv e provvederò a inviare l'autocertificazione. Posso essere sicuro che non mi ritroverò il canone in bolletta? In teoria l'invio dell'autocertificazione verrà comunicato alle società che forniscono energia elettrica e di conseguenza chi l'ha presentata non dovrebbe ritrovarsi il canone in bolletta. Ma poichè non abbiamo molta fiducia nella tempestiva sincronizzazione di autocertificazione e elenchi dei contribuenti inviati alle società che forniscono il servizio elettrico, consigliamo cautelativamente a chi non ha una tv e quindi invierà l'autocertificazione di revocare eventuali RID bancari o altri metodi di addebito automatico delle bollette. Il timore è che pur avendo presentato l'autocertificazione nei tempi e nelle modalità previste, ci si potrebbe comunque vedere addebitato il canone in bolletta. In questo caso, l'addebito automatico in banca comporterebbe l'ingiusto prelievo della somma corrispondente al canone Rai e i tempi di restituzione da parte dell'erario potrebbero essere lunghi. Conviene allora, per eccesso di cautela, pagare le bollette con il “vecchio” bollettino postale. Quali sono le sanzioni se invio l'autocertificazione ma ho una tv? La sanzione amministrativa per l’evasione del canone va da due a sei volte l’importo evaso (si tratta quindi di una sanzione fra i 200 e i 600 euro) oltre al pagamento del canone stesso. La falsa dichiarazione ha inoltre conseguenze penali. Non ho presentato l'autocertificazione di mancata detenzione e non ho pagato il canone in bolletta. Cosa succederà? È il caso di chi riceve la bolletta della luce successiva al 1 luglio 2016 maggiorata del canone RAI ma non lo paga, perchè non paga la bolletta o perchè paga la bolletta “scorporando” gli importi relativi al canone RAI. In questo caso, le compagnie elettriche comunicheranno all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha pagato il canone. L’Agenzia delle entrate provvederà quindi ad accertare l'omesso pagamento e a sanzionare il contribuente per un importo da due a sei volte l’imposta evasa (si tratta quindi di una sanzione fra i 200 e i 600 euro) oltre al pagamento del canone. Ho presentato l'autocertificazione di non possesso della tv, ma mi è stato comunque addebitato il canone in bolletta. Cosa devo fare? I rimborsi del canone addebitato per errore saranno disciplinati con un decreto ministeriale non ancora emanato. ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE Esenzione dal pagamento del canone per persone ultrasettantacinquenni. E' prevista l'esenzione dal pagamento del canone Rai per le persone che abbiano compiuto il 75simo anno di eta' e che siano in possesso dei seguenti requisiti: – reddito annuo non superiore ad euro 6.713,98. In tale importo devono essere calcolati anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta, gli interessi maturati su conti bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato; i proventi di quote di investimenti e i redditi percepiti all'estero; le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche consolari, missioni, o corrisposte dalla Santa Sede, da enti gestiti da essa o da entri centrali della Chiesa cattolica. Non devono essere invece inclusi nel calcolo pensioni di invalidità o di guerra e rendite Inail, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, altri redditi assoggettati a tassazione separata. – non convivano con altre persone diverse dal coniuge che abbiano reddito proprio. Di conseguenza, in caso di convivenza con un figlio, altro familiare o con badante non si ha diritto all'esenzione. L'esenzione copre solo la tv detenuta nella propria abitazione di residenza, quindi in caso di tv detenuta ad esempio nella seconda casa non si potra' godere dell'esenzione. Ugualmente non si ha diritto all'esenzione se la persona ha residenza anagrafica in un luogo ma dimora in un altro. L'esenzione non è automatica ma va richiesta consegnando a mani all'Agenzia delle entrate oppure spedendo a mezzo posta ( AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - 10121 – Torino) un modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate e una copia del proprio documento di identità, entro il 30 aprile. In caso di superamento, negli anni successivi, del reddito previsto per l'esenzione il contribuente sarà tenuto a corrispondere il canone per gli anni successivi. In caso contrario la sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro per ogni annualità evasa, oltre al pagamento dei canoni dovuti maggiorati degli interessi. Si aggiunge da ultimo che la legge di stabilità ad oggi non ha modificato la soglia di reddito per l'esenzione, che quindi resta di euro 6.713,98. In essa si prevede soltanto la possibilità (futura quindi) di un innalzamento della soglia di esenzione fino a 8.000 euro nel caso in cui, per gli anni 2016-2018, dal canone in bolletta derivino maggiori entrate rispetto a quelle già iscritte in bilancio. Altre esenzioni. I militari stranieri appartenenti alle Forze Nato possono ottenere l'esonero dal pagamento del canone Rai scrivendo allo Sportello Abbonamenti TV (SAT) e allegando una autocertificazione nella quale si attesta l’appartenenza alle Forze armate della NATO oppure una dichiarazione di appartenenza alle Forze armate della NATO firmata dal Comando dal quale dipendono. Sono altresì esentati dal pagamento del canone gli agenti diplomatici e consolari stranieri, a condizione di reciprocità di esenzione nel Paese di provenienza.