CANONE RAI Manuale di sopravvivenza per contribuenti

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CANONE RAI Manuale di sopravvivenza per contribuenti
STUDIO LEGALE BERTUCCI
Avv. Emmanuela Bertucci
CANONE RAI
Manuale di sopravvivenza per contribuenti
(Aggiornato al 10 aprile 2016)
Viale G. Amendola, 20 50121 Firenze
tel. 347 6428171 fax 055 7472524
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PER QUALI APPARECCHI SI PAGA IL CANONE RAI
Ho due tv. Quanti canoni devo pagare? Uno solo poiché il pagamento del canone “copre” tutte le
tv detenute da chi lo ha pagato.
Mi hanno prestato una tv per la quale il canone è già pagato, devo pagarne un altro? Sì,
perchè il canone non”segue” l'apparecchio, ma il detentore, cioè chi ha fisicamente nella propria
disponibilità l'apparecchio televisivo. Di conseguenza se il sig. Rossi ha pagato il canone per l'anno
2016 e a settembre dello stesso anno presta al suo amico sig. Bianchi uno dei due apparecchi, il sig.
Bianchi sarà comunque tenuto al pagamento del canone.
Ho una tv rotta. Devo pagare il canone? Sì. Il canone è dovuto anche per una vecchia e polverosa
tv rotta e chiusa in soffitta. E ciò perchè seppure non funzionante è sempre riparabile, e quindi
ri-“adattabile” alla ricezione del segnale televisivo.
Uso la tv come monitor per il pc. Devo pagare il canone? Si, il canone va pagato per la
detenzione di una tv, a prescindere dall'uso che se ne fa.
Non ho la tv ma guardo i programmi televisivi dallo schermo del mio computer. Devo pagare
il canone? No, una circolare ministeriale del 2012 ha chiarito che il canone non è dovuto per
computer non dotati di sintonizzatori tv, monitor di computer, smartphone, tablet, casse acustiche e
videocitofoni. In sintesi, si deve pagare il canone per il pc solo nel caso in cui il computer sia
collegato ad un sintonizzatore tv: http://www.abbonamenti.rai.it/doc/nota-Agenzia-Entrate-canonerai-22-02-2012.pdf
Non guardo i programmi Rai, devo pagare il canone? Sì. Il canone è dovuto per la sola
detenzione della tv, anche se viene utilizzata per guardare solo programmi di altre emittenti e anche
se utilizzata soltanto per guardare videocassette e dvd.
Nella mia zona non riesco a vedere i canali Rai, devo pagare il canone? Sì, il canone è dovuto
per la sola detenzione della tv, “indipendentemente dalla qualita' [...] del relativo utilizzo”.
CANONE RAI E PERSONE
Famiglia che vive in un unico immobile nel quale tutti i componenti hanno residenza
anagrafica. Partiamo da un esempio, che riutilizzeremo in seguito per differenziare i singoli casi:
famiglia composta di padre X, madre Y e figlio Z. Se tutti quanti hanno residenza anagrafica nella
stessa casa il canone pagato da uno di loro “coprirà tutti gli altri”.
Famiglia nella quale i coniugi hanno due residenze anagrafiche diverse. E' un'ipotesi abbastanza
frequente. Per le più varie ragioni X e Y, coniugati vivono nella stessa casa ma hanno residenze
anagrafiche in due abitazioni diverse (uno nell'abitazione principale e uno nella seconda casa). I
canoni dovuti saranno due, uno dovuto da X e uno dovuto da Y.
Famiglia nella quale i coniugi hanno residenza anagrafica in un immobile e il figlio in un
altro. Anche in questo caso, i canoni dovuti saranno due, uno che coprirà marito e moglie e l'altro
dovuto dal figlio per la propria abitazione di residenza.
Datore di lavoro e badante che convivono. Quanti canoni pagare? Due, uno per il datore di
lavoro e uno per la badante. Pur vivendo insieme e avendo residenza nello stesso immobile non
sono nucleo familiare anagrafico.
Conviventi more uxorio. Per le coppie di fatto il regime del canone varia a seconda che abbiano
residenza nello stesso immobile o meno. Nel primo caso il canone coprirà entrambi (art. 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), mentre nel
caso in cui X e Y convivano ma abbiano uno residenza anagrafica in quell'immobile a l'altro
altrove dovranno pagare due canoni Rai.
Coinquilini. Studenti universitari e più in generali coinquilini, quindi persone che vivono nella
stessa casa e non sono nucleo familiare anagrafico dovranno pagare un canone a persona in caso
abbiano residenza anagrafica in quella casa. Esemplificando, A, B e Z – studenti universitari –
condividono un appartamento. Se tutti e tre hanno residenza anagrafica in quella casa ognuno di
loro dovrà pagare un separato canone, pur avendo in casa una sola tv in cucina. Se A e B hanno
residenza anagrafica in quell'appartamento e Z pur vivendo lì ha residenza anagrafica a casa dei
suoi genitori, Z non sarà tenuto a pagare alcun canone se altro componente della sua famiglia
anagrafica (i genitori X e Y) pagano il canone. Tale pagamento coprirà anche Z nel proprio
appartamento universitario.
Bolletta elettrica intestata a persona deceduta. In questo caso occorrerà compilare e inviare
l'autocertificazione
predisposta
dall'Agenzia
delle
Entrate
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+
Rai/Informazioni+generali+esonero+RAI/). Nel modulo occorrerà specificare che il dichiarane lo
compila in qualità di erede e, se in quella abitazione non c'è una tv, andrà compilato il quadro A. Se
invece c'è una tv, andrà indicato il codice fiscale di chi paga il canone. Eccezionalmente, in caso di
compilazione da parte di erede, si potrà indicare il codice fiscale di persona che non fa parte della
stessa famiglia anagrafica del deceduto.
Bolletta elettrica intestata a persona degente in casa di riposo o in altra struttura di
lungodegenza.
Se l’intestatario dell’abbonamento si trasferisce in Casa di Riposo, puo’ chiedere l’annullamento
dell’abbonamento inviando una apposita dichiarazione sostitutiva per ottenere l’esenzione.,
indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura.
Per approfondimento: http://www.emmanuelabertucci.it/canone-rai-casa-riposo-interpello/
CANONE RAI E IMMOBILI
Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv? No. Il canone è dovuto una sola volta per
tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e
dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Non ho una casa di proprietà, vivo in affitto. Chi deve pagare il canone, io o la proprietaria di
casa? Il canone è dovuto dall'inquilino che vive nella casa.
Sono italiano ma vivo all'estero e ho una casa in Italia. Devo pagare il canone? Sì, i residenti
all'estero non sono esonerati dal pagamento del canone.
PAGAMENTO DEL CANONE RAI IN BOLLETTA
Non ho la bolletta intestata nel luogo di residenza ma ho una tv. Chi detiene una tv ma non ha la
bolletta della luce intestata a sé nel luogo di residenza dovrà pagare il canone con modalità che
dovranno essere indicate dal decreto ministeriale di prossima emanazione.
Se cambio gestore elettrico rischio doppi pagamenti della rata di canone? Teoricamente i due
gestori dovrebbero coordinarsi per evitare doppie fatturazioni del canone. Nella pratica, suggeriamo
di prestare grande attenzione, nei mesi successivi al passaggio, ai conti riportati in bolletta e, nel
caso in cui una stessa rata di canone venga addebitata due volte, di pagare la seconda bolletta
stornando l'importo dovuto per canone e di darne comunicazione al gestore. L'operazione è
ovviamente impossibile in caso di addebito con RID bancario, che quindi suggeriamo di eliminare.
Se il contribuente paga parzialmente la bolletta, omettendo il pagamento del canone, si può
arrivare al distacco della luce? No.
In caso di pagamento parziale della bolletta, a quale credito va imputata la somma
corrisposta?
I pagamenti parziali di una bolletta per contestazioni relativi agli importi non sono infrequenti.
Poniamo il caso di una bolletta elettrica per l'importo di euro 100,00, di cui 20,00 di canone; se il
cliente paga solo 70,00 euro senza specificare a cosa quella somma si riferisce, si corre il rischio
che i 70,00 euro siano imputati, da parte del gestore elettrico, ai consumi di luce e accessori vari e
non al canone Rai. La conseguenza potrebbe allora essere che si diventa inconsapevolmente evasori
parziali. Il nostro suggerimento, in caso di pagamenti parziali per qualsiasi motivo (contestazione di
addebiti o momentanea impossibilità di pagare l'intero importo), è di comunicare al gestore,
contestualmente al pagamento, a quali importi esso debba essere riferito.
In caso di ritardo nel pagamento della bolletta, la compagnia elettrica può chiedere interessi
moratori sul ritardato pagamento del canone? No.
Mi è arrivato da pagare il canone in bolletta e non l’ho pagato. È il caso di chi riceve la bolletta
della luce successiva al 1 luglio 2016 maggiorata del canone RAI ma non lo paga, perchè non paga
la bolletta o perchè paga la bolletta “scorporando” gli importi relativi al canone RAI. In questo caso,
le compagnie elettriche dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha pagato il
canone e quest'ultima procederà a sanzionare il contribuente per il ritardato versamento.
Ho ricevuto via mail un sollecito di pagamento da parte della Rai. Dice che ho 48 ore di tempo
per pagare. Cosa devo fare? Assolutamente nulla, si tratta di un tentativo di truffa già segnalato
alla Polizia postale. Non aprite gli allegati alla mail e non cliccate su link in essa contenuti. Per
approfondimento: http://www.emmanuelabertucci.it/canone-rai-phishing-truffa/
CANONE RAI E ARRETRATI
A seguito dell'introduzione, con la legge di stabilità 2016, del canone Rai in bolletta in tanti si sono
chiesti se il pagamento del canone per il 2016 possa comportare la contestazione dell'omesso
versamento per gli anni passati. La legge di stabilità non ha introdotto alcuna “sanatoria” per il
passato, e quindi è sempre possibile l'accertamento dell'evasione dell'imposta negli ultimi dieci anni
(periodo di prescrizione del canone Rai).
La domanda che ci viene posta più di frequente è: se possiedo una tv e quindi pago il canone in
bolletta per il 2016, può l'Agenzia delle Entrate sulla sola base del pagamento 2016 presumere che
avessi una tv anche in passato e quindi contestarmi l'omesso versamento del canone per i periodi
precedenti? Può cioè il pagamento essere considerato una “ammissione” di detenzione valida per
contestare l'evasione passata? A nostro avviso no. L'Agenzia delle Entrate può accertare un omesso
versamento sulla base di presunzioni, ma riteniamo che il solo pagamento per l'anno in corso non
sia un elemento sufficiente. Nel diritto tributario, infatti, l'accertamento della violazione per
presunzioni cosiddette semplici può avvenire quando vi siano più elementi dai quali si evince che
l'imposta era dovuta anche per gli anni precedenti. Il pagamento per il 2016 indica solo che per
l'anno in corso il soggetto è tenuto (tant'è che ha pagato) al versamento del canone, ma non offre
alcun elemento per fondare una debenza pregressa. Diverso il discorso se a tale elemento se ne
aggiungono altri, gravi precisi e concordanti, che provano l'evasione per gli anni precedenti; ad
esempio, se il soggetto nell'anno precedente aveva intestato un abbonamento ad una pay tv, è più
probabile che avesse una tv e che quindi abbia omesso il versamento del canone. Anche questo
elemento però non è ancora chiaramente indicativo dell'evasione. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, in una risposta a interrogazione parlamentare (n. 5-07743 in data 11 febbraio 2016) ha
chiarito che “Relativamente all’operatività della presunzione di possesso ai fini dell’accertamento
di annualità precedenti al 2016, l’Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione opera
solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a
periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in
vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016.verranno addebitati in bolletta solo i canoni
futuri, e non quelli passati”.
COME PROCEDERE SE NON SI DETIENE UNA TV
Ho intestata a mio nome la bolletta della luce nella mia abitazione di residenza ma non ho una
tv. Cosa devo fare per non pagare il canone Rai? Chi ha la bolletta della luce intestata a sé nella
propria abitazione di residenza ma non detiene una tv, dovrà inviare ogni anno – all’Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino – Sportello S.A.T., una
dichiarazione di “non detenzione della tv”. L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni inviate. Se, in caso di controllo, emergesse la falsità della
dichiarazione inviata, il dichiarante sarebbe soggetto a una doppia sanzione, amministrativa e
penale.
A questo link, i suggerimenti dell'Aduc su come compilare il modulo:
http://sosonline.aduc.it/scheda/canone+rai+modulo+dichiarare+non+possesso+della+tv_24149.php
A questo link, invece, le istruzioni e la modulistica dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+rai
Entro quando devo inviare l'autocertificazione? Ad oggi i termini sono il 30 aprile 2016 per
l'invio tramite raccomandata del foglio di autocertificazione da inviare senza busta, e il 10 maggio
2016 per l'invio telematico e per l'invio tramite professionista o CAF. I termini potrebbero slittare al
15 maggio 2016, ma ancora non sono state fornite indicazioni ufficiali.
Non ho intestata a mio nome la bolletta della luce nella mia abitazione di residenza e non ho
una tv. Cosa devo fare per non pagare il canone Rai? Nulla. In questo caso infatti il canone non
verrà richiesto in bolletta, quindi non ci sono dichiarazioni da inviare. Se in futuro il soggetto
dovesse acquistare o detenere ad altro titolo una tv dovrebbe iniziare a pagare il canone con altra
modalità che sarà indicata dall'Agenzia delle entrate o dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Ho già inviato una autocertificazione di non detenzione all'Agenzia delle entrate. Posso stare
tranquillo?
Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che le autocertificazioni presentate dal 1
gennaio 2016 al 23 marzo 2016, possono essere ritenute valide solo se contengono tutti gli elementi
previsti dal modulo. Poichè la possibilità che le autocertificazioni già inviate non contengano tutti
gli elementi previsti nel modulo, suggeriamo di ripresentare l’autocertificazione.
Posso chiedere il suggellamento della tv? No. La legge di stabilità ha abrogato la possibilità di
chiedere il suggellamento della tv.
Avevo già fatto la procedura di suggellamento negli anni precedenti. Devo fare qualcosa? Dal
2016 chi non ha una tv dovrà inviare l'autocertificazione di non detenzione, anche se non ha mai
detenuto una tv o se in passato ha richiesto il suggellamento.
E' sufficiente inviare una sola autocertificazione? No occorrerà rinnovarla ogni anno. In caso di
mancata presentazione dell'autocertificazione il soggetto sarà tenuto al pagamento del canone.
Ho inviato in ritardo l'autocertificazione, cosa succederà? L'autocertificazione verrà presa in
considerazione solo per il secondo semestre del 2016, quindi andrà comunque pagato metà canone,
per un importo di euro 50.
Non ho una tv e provvederò a inviare l'autocertificazione. Posso essere sicuro che non mi
ritroverò il canone in bolletta? In teoria l'invio dell'autocertificazione verrà comunicato alle
società che forniscono energia elettrica e di conseguenza chi l'ha presentata non dovrebbe ritrovarsi
il canone in bolletta. Ma poichè non abbiamo molta fiducia nella tempestiva sincronizzazione di
autocertificazione e elenchi dei contribuenti inviati alle società che forniscono il servizio elettrico,
consigliamo cautelativamente a chi non ha una tv e quindi invierà l'autocertificazione di revocare
eventuali RID bancari o altri metodi di addebito automatico delle bollette. Il timore è che pur
avendo presentato l'autocertificazione nei tempi e nelle modalità previste, ci si potrebbe comunque
vedere addebitato il canone in bolletta. In questo caso, l'addebito automatico in banca
comporterebbe l'ingiusto prelievo della somma corrispondente al canone Rai e i tempi di
restituzione da parte dell'erario potrebbero essere lunghi. Conviene allora, per eccesso di cautela,
pagare le bollette con il “vecchio” bollettino postale.
Quali sono le sanzioni se invio l'autocertificazione ma ho una tv? La sanzione amministrativa
per l’evasione del canone va da due a sei volte l’importo evaso (si tratta quindi di una sanzione fra i
200 e i 600 euro) oltre al pagamento del canone stesso. La falsa dichiarazione ha inoltre
conseguenze penali.
Non ho presentato l'autocertificazione di mancata detenzione e non ho pagato il canone in
bolletta. Cosa succederà? È il caso di chi riceve la bolletta della luce successiva al 1 luglio 2016
maggiorata del canone RAI ma non lo paga, perchè non paga la bolletta o perchè paga la bolletta
“scorporando” gli importi relativi al canone RAI. In questo caso, le compagnie elettriche
comunicheranno all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha pagato il canone. L’Agenzia delle
entrate provvederà quindi ad accertare l'omesso pagamento e a sanzionare il contribuente per un
importo da due a sei volte l’imposta evasa (si tratta quindi di una sanzione fra i 200 e i 600 euro)
oltre al pagamento del canone.
Ho presentato l'autocertificazione di non possesso della tv, ma mi è stato comunque
addebitato il canone in bolletta. Cosa devo fare? I rimborsi del canone addebitato per errore
saranno disciplinati con un decreto ministeriale non ancora emanato.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE
Esenzione dal pagamento del canone per persone ultrasettantacinquenni. E' prevista
l'esenzione dal pagamento del canone Rai per le persone che abbiano compiuto il 75simo anno di
eta' e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– reddito annuo non superiore ad euro 6.713,98. In tale importo devono essere calcolati anche i
redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta, gli interessi maturati su conti bancari, postali,
BOT, CCT e altri titoli di Stato; i proventi di quote di investimenti e i redditi percepiti all'estero; le
retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche consolari,
missioni, o corrisposte dalla Santa Sede, da enti gestiti da essa o da entri centrali della Chiesa
cattolica. Non devono essere invece inclusi nel calcolo pensioni di invalidità o di guerra e rendite
Inail, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le
relative anticipazioni, altri redditi assoggettati a tassazione separata.
– non convivano con altre persone diverse dal coniuge che abbiano reddito proprio. Di
conseguenza, in caso di convivenza con un figlio, altro familiare o con badante non si ha diritto
all'esenzione.
L'esenzione copre solo la tv detenuta nella propria abitazione di residenza, quindi in caso di tv
detenuta ad esempio nella seconda casa non si potra' godere dell'esenzione. Ugualmente non si ha
diritto all'esenzione se la persona ha residenza anagrafica in un luogo ma dimora in un altro.
L'esenzione non è automatica ma va richiesta consegnando a mani all'Agenzia delle entrate oppure
spedendo a mezzo posta ( AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello
abbonamenti TV - 10121 – Torino) un modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate e una
copia del proprio documento di identità, entro il 30 aprile. In caso di superamento, negli anni
successivi, del reddito previsto per l'esenzione il contribuente sarà tenuto a corrispondere il canone
per gli anni successivi. In caso contrario la sanzione amministrativa va da 500 a 2.000 euro per ogni
annualità evasa, oltre al pagamento dei canoni dovuti maggiorati degli interessi. Si aggiunge da
ultimo che la legge di stabilità ad oggi non ha modificato la soglia di reddito per l'esenzione, che
quindi resta di euro 6.713,98. In essa si prevede soltanto la possibilità (futura quindi) di un
innalzamento della soglia di esenzione fino a 8.000 euro nel caso in cui, per gli anni 2016-2018, dal
canone in bolletta derivino maggiori entrate rispetto a quelle già iscritte in bilancio.
Altre esenzioni.
I militari stranieri appartenenti alle Forze Nato possono ottenere l'esonero dal pagamento del canone
Rai scrivendo allo Sportello Abbonamenti TV (SAT) e allegando una autocertificazione nella quale
si attesta l’appartenenza alle Forze armate della NATO oppure una dichiarazione di appartenenza
alle Forze armate della NATO firmata dal Comando dal quale dipendono. Sono altresì esentati dal
pagamento del canone gli agenti diplomatici e consolari stranieri, a condizione di reciprocità di
esenzione nel Paese di provenienza.