Atti scolastici dall`accesso vietato
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Atti scolastici dall`accesso vietato
36 Martedì 29 Marzo 2011 A Z I E N DA S C U O L A Dal Tar del Lazio un vademecum per visionare e ottenere copia dei certificati amministrativi Atti scolastici dall’accesso vietato I documenti disponibili non possono essere sempre rilasciati ANTIMO DI GERONIMO L’ amministrazione scolastica può negare l’accesso agli atti amministrativi che possiede in mera disponibilità. Perchè non basta averli a disposizione per far insorgere il diritto di accesso. Ma non può sottrarsi all’obbligo di garantire l’accesso in riferimento agli atti da essa stessa formati o che detenga stabilmente. È quanto si evince da una sentenza emessa dalla terza sezione del Tar del Lazio, depositata il 15 marzo scorso (2353). I giudici amministrativi hanno indicato la giusta interpretazione del comma 2 dell’art. 25 della legge 241/90: la disposizione che regola l’accesso agli atti amministrativi. E ha distinto 3 ipotesi. La prima è che l’amministrazione abbia formato l’atto. È il caso, per esempio, delle graduatorie per l’assunzione dei docenti precari. La seconda è che l’amministrazione scolastica non abbia formato materialmente l’atto, ma lo detenga stabilmente. Si pensi, per esempio, ai pareri trasmes- si dall’Avvocatura dello stato in riferimento a procedimenti in cui la decisione da adottare sia particolarmente complessa. Oppure ai pareri che l’Avvocatura trasmette alle scuole quando, in sede di contenzioso, decida di non costituirsi. In ciò invitando l’amministrazione citata in giudizio ad accogliere in autotutela le richieste dei ricorrenti. Infine, vi è poi l’ipotesi della mera disponibilità dell’atto amministrativo. Per esempio: la trasmissione della copia di un provvedimento emesso da un altro ufficio scolastico effettuata da un dipendente a conforto di un’istanza. In quest’ultimo caso, a differenza degli altri due, l’amministrazione può negare l’accesso, perché non rientra tra le ipotesi tassative previste dalla legge ai fini dell’accesso. La sentenza è utile alle scuole anche e soprattutto per chiarire come debbano comportarsi in pendenza di controversie. Si pensi per esempio alle richieste di accesso inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare in pendenza di giudizio. Oppure alle richieste di accesso ai documenti riguardanti le domande di mobilità. Nel primo caso, le scuole sono tenute a consentire l’accesso anche ai documenti eventualmente trasmessi dall’ufficio scolastico in riferimento alla controversia. E tale obbligo comprende anche gli eventuali pareri dell’Avvocatura. Nel secondo caso, le scuole possono negare l’accesso rimandando alla documentazione trasmessa all’ufficio scolastico. Intendendo per tale la cessione del possesso dei documenti. Il Tar del Lazio ha ribadito inoltre, che per individuare l’amministrazione obbligata all’esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si possono applicare due criteri. Prima di tutto quello della formazione del documento, che resta quello principale e generale. E poi quello della detenzione dello stesso, che assume un rilievo secondario e sussidiario. Pertanto l’amministrazione a cui richiedere l’atto (o da convenire in giudizio in caso di diniego) di norma è quella che lo ha confezionato. La Cassazione riconosce più permessi al padre di due ragazzi Possibile raddoppiare le ore dell’assistenza DI P MARIO D’ADAMO ermessi giornalieri raddoppiati per l’assistenza dei disabili. E per gli insegnanti il riposo giornaliero è di due ore. Continua l’opera della magistratura ordinaria e di quella costituzionale per razionalizzare e dare coerenza al nostro sistema di welfare. È adesso la volta della Cassazione, sezione lavoro, che interviene in materia di assistenza alle persone con disabilità contemporaneamente al legislatore, la cui opera, guidata quasi unicamente dal criterio del risparmio della spesa pubblica, è più spesso orientata a restringere l’area dei diritti e la platea dei relativi fruitori. La Corte di Cassazione, infatti, annullando senza rinvio la decisione della Corte d’appello, sezione lavoro, di Brescia, n. 7/2006, ha appena accolto il ricorso di un padre lavoratore che, avendo due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità e minori di tre anni, chiedeva il riconoscimento del diritto di utilizzare in misura doppia i permessi orari giornalieri (sentenza n. 4623/2011). I quali permessi giornalieri di due ore sono già riconosciuti dall’art. 33, secondo comma, della legge 104/1992 per l’assistenza di bambini in situazione di gravità fino al compimento del terzo anno di età e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale. Ma la norma non prende in considerazione il caso in cui i portatori di handicap da assistere sono più d’uno. C’è solo l’art. 41 del decreto legislativo n. 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che prevede, in caso di parto plurimo, la possibilità di raddoppiare i riposi di due ore giornaliere entro il primo anno di vita per le esigenze della nutrizione. Ma si tratta di una misura non sovrapponibile all’altra. Se, tuttavia, tale misura, è il ragionamento della Cassazione, non venisse estesa con un atto interpretativo costituzionalmente orientato anche al caso dei genitori con due o più figli minori portatori di handicap, si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra genitori di due bambini senza handicap, che fruirebbero di quattro ore al giorno, mentre a quelli di due bambini con handicap ne spetterebbero solo due. Perché destinatario dell’agevolazione è il bambino portatore di handicap, onde evitare che resti privo di assistenza, e se i bambini sono due l’agevolazione va raddoppiata, mentre il riconoscimento del diritto a favore del lavoratore è in funzione del diritto del soggetto svantaggiato di ricevere adeguata assistenza. E ciò anche se l’attività lavorativa residua che il lavoratore è poi tenuto a prestare diventa inutile per l’azienda o la struttura amministrativa. Tra i tanti interessi in gioco ed esigenze da valutare, compresa quella del datore di lavoro, deve prevalere quella dell’assistenza del minore. Quanto alla durata del riposo giornaliero che è di un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore o di due quando l’orario è di sei ore o più (art. 39, primo comma, del testo unico n. 151/2001), si tratta, afferma infine la Cassazione, di una norma riferita esclusivamente ai riposi giornalieri della madre durante il primo anno di vita del bambino (non portatore di disabilità) ed è una norma evidentemente incompatibile con la necessità dell’assistenza continuativa richiesta dalla presenza di bambini con handicap in situazione di gravità. Che è quanto dire, contrariamente a quanto fin qui praticato nelle scuole, che anche agli insegnanti, che hanno un orario di lavoro giornaliero inferiore a sei ore, spettano le due ore di assistenza per i figli portatori di handicap. © Riproduzione riservata E solo nell’ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l’istanza di accesso può essere legittimamente rivolta a quest’ultima. In altri termini, ha spiegato il collegio: «La disponibilità materiale del documento non costituisce criterio generale di individuazione dell’amministrazione obbligata a pronunciare sull’istanza di accesso, ma assume rilevanza a detto fine esclusivamente nel caso in cui sia comprovata una concorrenza dei due criteri». In sintesi: oltre a disporne, l’amministrazione deve averlo formato oppure deve detenerlo stabilmente. © Riproduzione riservata Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/ accesso+scuola iNTEk S.p.A. Sede Legale: Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti, 8 capitale sociale: € 35.389.362,84 i.v. Numero iscrizione al Registro Imprese Torino – C.F.e Partita I.V.A. 00470590019 Avviso di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2437- quater , comma 2, cod. civ. pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche In relazione alla fusione per incorporazione (la “Fusione”) di IntekCapital S.p.A. con socio unico in Intek S.p.A. (“Intek”, l’”Incorporante” o anche la “Società”) si comunica quanto segue. Premesso che (i) in dipendenza della Fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa, l’Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale; pertanto, è sorto in favore degli azionisti ordinari e di risparmio di Intek che non hanno concorso all’approvazione della Fusione il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. (il “Diritto di Recesso”); (ii) l’efficacia della Fusione, e così la stipulazione dell’atto di Fusione, sono subordinate, tra l’altro, alla condizione che il Diritto di Recesso da parte degli azionisti di Intek non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale complessivo superiore al 15%; poiché il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 9.516.554 azioni Intek, pari al 6,99% del capitale sociale complessivo (congiuntamente le “Azioni”), di cui n. 9.494.900 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e n. 21.654 azioni di risparmio (le “Azioni di Risparmio”), pari rispettivamente al 7,28% ed al 0,38% del capitale sociale di categoria, si dà atto che detta condizione si è verificata; (iii) tenuto conto che l’evento previsto dall’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. si verificherà solo in caso di perfezionamento della Fusione, l’efficacia del recesso è comunque subordinata all’efficacia della Fusione; pertanto, gli azionisti di Intek che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all’efficacia della Fusione; tutto ciò premesso le Azioni sono offerte in opzione (l’”Offerta in Opzione”) agli azionisti di Intek ai sensi dell’art. 2437quater cod. civ., ai termini e alle condizioni di seguito riportati. Offerta in Opzione Le Azioni sono offerte agli azionisti di Intek diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli “Altri Azionisti”), ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ad un prezzo di offerta (come sotto precisato) corrispondente al valore unitario di liquidazione delle Azioni determinato in conformità al disposto dell’art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. Si precisa che per “Altri Azionisti” si intendono gli azionisti titolari di azioni della medesima categoria di quelle per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso. Pertanto: - le n. 9.494.900 Azioni Ordinarie sono offerte agli Altri Azionisti titolari di azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 12,7358536688 azioni ordinarie Intek possedute, a parità di condizioni, al prezzo unitario di Euro 0,4225; - le n. 21.654 Azioni di Risparmio sono offerte agli Altri Azionisti titolari di azioni di risparmio nel rapporto di n. 1 Azione di Risparmio ogni n. 261,878775284 azioni di risparmio Intek possedute, a parità di condizioni, al prezzo unitario di Euro 0,6983. I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le “Opzioni”) non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi dell’United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America in assenza di un’esenzione. Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi nei quali l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Periodo dell’Offerta in Opzione Le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 30 marzo 2011 al 28 aprile 2011 (estremi inclusi). Modalità di adesione L’acquisto delle Azioni mediante l’esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di Intek S.p.A. (in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8), presso gli Uffici Amministrativi in Milano, Foro Buonaparte, 44 e sul sito internet www.itk.it (il “Modulo di Adesione”) e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni (mediante l’esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come di seguito definito). Diritto di Prelazione Gli Altri Azionisti che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell’acquisto, al prezzo di offerta, delle Azioni della medesima categoria che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (il “Diritto di Prelazione”). Nell’apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l’ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione. Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l’assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto. Risultati dell’Offerta in Opzione e dell’assegnazione Intek provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell’esercizio del Diritto di Prelazione) mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Italia Oggi”. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne. Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni Il pagamento ed il trasferimento delle Azioni acquistate nell’ambito dell’Offerta in Opzione (mediante l’esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione) saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione, e subordinatamente all’efficacia della Fusione, per il tramite dell’intermediario presso il quale è stato presentato il Modulo di Adesione. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà tempestivamente comunicata da Intek mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Italia Oggi”. 29 marzo 2011 ColombiC&E DI