Atti scolastici dall`accesso vietato

Transcript

Atti scolastici dall`accesso vietato
36
Martedì 29 Marzo 2011
A Z I E N DA S C U O L A
Dal Tar del Lazio un vademecum per visionare e ottenere copia dei certificati amministrativi
Atti scolastici dall’accesso vietato
I documenti disponibili non possono essere sempre rilasciati
ANTIMO DI GERONIMO
L’
amministrazione
scolastica può negare l’accesso agli atti
amministrativi che
possiede in mera disponibilità. Perchè non basta averli a
disposizione per far insorgere
il diritto di accesso. Ma non
può sottrarsi all’obbligo di garantire l’accesso in riferimento
agli atti da essa stessa formati o che detenga stabilmente.
È quanto si evince da una sentenza emessa dalla terza sezione del Tar del Lazio, depositata il 15 marzo scorso (2353). I
giudici amministrativi hanno
indicato la giusta interpretazione del comma 2 dell’art. 25
della legge 241/90: la disposizione che regola l’accesso agli atti
amministrativi. E ha distinto
3 ipotesi. La prima è che l’amministrazione abbia formato
l’atto. È il caso, per esempio,
delle graduatorie per l’assunzione dei docenti precari. La
seconda è che l’amministrazione scolastica non abbia formato materialmente l’atto, ma lo
detenga stabilmente. Si pensi,
per esempio, ai pareri trasmes-
si dall’Avvocatura dello stato in
riferimento a procedimenti in
cui la decisione da adottare sia
particolarmente complessa. Oppure ai pareri che l’Avvocatura
trasmette alle scuole quando, in
sede di contenzioso, decida di
non costituirsi. In ciò invitando l’amministrazione citata in
giudizio ad accogliere in autotutela le richieste dei ricorrenti. Infine, vi è poi l’ipotesi della mera disponibilità dell’atto
amministrativo. Per esempio: la
trasmissione della copia di un
provvedimento emesso da un
altro ufficio scolastico effettuata da un dipendente a conforto
di un’istanza. In quest’ultimo
caso, a differenza degli altri due,
l’amministrazione può negare
l’accesso, perché non rientra
tra le ipotesi tassative previste
dalla legge ai fini dell’accesso.
La sentenza è utile alle scuole
anche e soprattutto per chiarire come debbano comportarsi
in pendenza di controversie. Si
pensi per esempio alle richieste di accesso inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali
sia stata inflitta una sanzione
disciplinare in pendenza di
giudizio. Oppure alle richieste
di accesso ai documenti riguardanti le domande di mobilità.
Nel primo caso, le scuole sono
tenute a consentire l’accesso
anche ai documenti eventualmente trasmessi dall’ufficio
scolastico in riferimento alla
controversia. E tale obbligo
comprende anche gli eventuali pareri dell’Avvocatura.
Nel secondo caso, le scuole possono negare l’accesso rimandando alla documentazione
trasmessa all’ufficio scolastico.
Intendendo per tale la cessione del possesso dei documenti.
Il Tar del Lazio ha ribadito inoltre, che per individuare l’amministrazione obbligata all’esibizione dei documenti richiesti
ai sensi dell’articolo 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si
possono applicare due criteri.
Prima di tutto quello della
formazione del documento,
che resta quello principale e
generale. E poi quello della
detenzione dello stesso, che
assume un rilievo secondario
e sussidiario. Pertanto l’amministrazione a cui richiedere
l’atto (o da convenire in giudizio
in caso di diniego) di norma è
quella che lo ha confezionato.
La Cassazione riconosce più permessi al padre di due ragazzi
Possibile raddoppiare
le ore dell’assistenza
DI
P
MARIO D’ADAMO
ermessi giornalieri raddoppiati per l’assistenza dei disabili. E per gli insegnanti il
riposo giornaliero è di due ore. Continua
l’opera della magistratura ordinaria e di
quella costituzionale per razionalizzare e dare coerenza al nostro sistema di welfare. È adesso la volta
della Cassazione, sezione lavoro, che interviene in
materia di assistenza alle persone con disabilità
contemporaneamente al legislatore, la cui opera,
guidata quasi unicamente dal criterio del risparmio della spesa pubblica, è più spesso orientata a
restringere l’area dei diritti e la platea dei relativi
fruitori. La Corte di Cassazione, infatti, annullando senza rinvio la decisione della Corte d’appello,
sezione lavoro, di Brescia, n. 7/2006, ha appena accolto il ricorso di un padre lavoratore che, avendo
due gemelli riconosciuti portatori di handicap in
situazione di gravità e minori di tre anni, chiedeva
il riconoscimento del diritto di utilizzare in misura doppia i permessi orari giornalieri (sentenza n.
4623/2011). I quali permessi giornalieri di due ore
sono già riconosciuti dall’art. 33, secondo comma,
della legge 104/1992 per l’assistenza di bambini in
situazione di gravità fino al compimento del terzo
anno di età e in alternativa al prolungamento del
periodo di congedo parentale.
Ma la norma non prende in considerazione il caso
in cui i portatori di handicap da assistere sono più
d’uno. C’è solo l’art. 41 del decreto legislativo n.
151/2001, testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, che prevede, in caso di parto plurimo, la possibilità di raddoppiare i riposi di due
ore giornaliere entro il primo anno di vita per le
esigenze della nutrizione. Ma si tratta di una misura non sovrapponibile all’altra. Se, tuttavia, tale
misura, è il ragionamento della Cassazione, non
venisse estesa con un atto interpretativo costituzionalmente orientato anche al caso dei genitori
con due o più figli minori portatori di handicap,
si determinerebbe un’irragionevole disparità di
trattamento tra genitori di due bambini senza
handicap, che fruirebbero di quattro ore al giorno,
mentre a quelli di due bambini con handicap ne
spetterebbero solo due. Perché destinatario dell’agevolazione è il bambino portatore di handicap, onde
evitare che resti privo di assistenza, e se i bambini
sono due l’agevolazione va raddoppiata, mentre il
riconoscimento del diritto a favore del lavoratore
è in funzione del diritto del soggetto svantaggiato di ricevere adeguata assistenza. E ciò anche se
l’attività lavorativa residua che il lavoratore è poi
tenuto a prestare diventa inutile per l’azienda o la
struttura amministrativa.
Tra i tanti interessi in gioco ed esigenze da valutare, compresa quella del datore di lavoro, deve
prevalere quella dell’assistenza del minore.
Quanto alla durata del riposo giornaliero che
è di un’ora quando l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore o di due quando l’orario è di sei
ore o più (art. 39, primo comma, del testo unico
n. 151/2001), si tratta, afferma infine la Cassazione, di una norma riferita esclusivamente ai riposi
giornalieri della madre durante il primo anno di
vita del bambino (non portatore di disabilità) ed è
una norma evidentemente incompatibile con la necessità dell’assistenza continuativa richiesta dalla
presenza di bambini con handicap in situazione di
gravità. Che è quanto dire, contrariamente a quanto
fin qui praticato nelle scuole, che anche agli insegnanti, che hanno un orario di lavoro giornaliero
inferiore a sei ore, spettano le due ore di assistenza
per i figli portatori di handicap.
© Riproduzione riservata
E solo nell’ipotesi di successiva
trasmissione della detenzione
dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l’istanza di
accesso può essere legittimamente rivolta a quest’ultima.
In altri termini, ha spiegato
il collegio: «La disponibilità
materiale del documento non
costituisce criterio generale di
individuazione dell’amministrazione obbligata a pronunciare sull’istanza di accesso,
ma assume rilevanza a detto
fine esclusivamente nel caso
in cui sia comprovata una
concorrenza dei due criteri».
In sintesi: oltre a disporne,
l’amministrazione deve averlo
formato oppure deve detenerlo
stabilmente.
© Riproduzione riservata
Altri articoli sul sito
www.italiaoggi.it/
accesso+scuola
iNTEk S.p.A.
Sede Legale: Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti, 8
capitale sociale: € 35.389.362,84 i.v.
Numero iscrizione al Registro Imprese Torino – C.F.e Partita I.V.A. 00470590019
Avviso di offerta in opzione ai sensi dell’art. 2437- quater , comma 2,
cod. civ. pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob
n. 11971/1999 e successive modifiche
In relazione alla fusione per incorporazione (la “Fusione”) di IntekCapital S.p.A. con socio unico in
Intek S.p.A. (“Intek”, l’”Incorporante” o anche la “Società”) si comunica quanto segue.
Premesso che
(i) in dipendenza della Fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa, l’Incorporante
modificherà il proprio oggetto sociale; pertanto, è sorto in favore degli azionisti ordinari e di
risparmio di Intek che non hanno concorso all’approvazione della Fusione il diritto di recesso ai
sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. (il “Diritto di Recesso”);
(ii) l’efficacia della Fusione, e così la stipulazione dell’atto di Fusione, sono subordinate, tra l’altro,
alla condizione che il Diritto di Recesso da parte degli azionisti di Intek non sia esercitato dagli
stessi per una percentuale del capitale sociale complessivo superiore al 15%; poiché il Diritto di
Recesso è stato esercitato per complessive n. 9.516.554 azioni Intek, pari al 6,99% del capitale
sociale complessivo (congiuntamente le “Azioni”), di cui n. 9.494.900 azioni ordinarie (le “Azioni
Ordinarie”) e n. 21.654 azioni di risparmio (le “Azioni di Risparmio”), pari rispettivamente al
7,28% ed al 0,38% del capitale sociale di categoria, si dà atto che detta condizione si è verificata;
(iii) tenuto conto che l’evento previsto dall’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. si verificherà solo in caso
di perfezionamento della Fusione, l’efficacia del recesso è comunque subordinata all’efficacia
della Fusione; pertanto, gli azionisti di Intek che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno
il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni con valuta alla data di efficacia della Fusione
e subordinatamente all’efficacia della Fusione;
tutto ciò premesso
le Azioni sono offerte in opzione (l’”Offerta in Opzione”) agli azionisti di Intek ai sensi dell’art. 2437quater cod. civ., ai termini e alle condizioni di seguito riportati.
Offerta in Opzione
Le Azioni sono offerte agli azionisti di Intek diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di
Recesso (gli “Altri Azionisti”), ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ., in proporzione al numero di
azioni dagli stessi possedute, ad un prezzo di offerta (come sotto precisato) corrispondente al valore
unitario di liquidazione delle Azioni determinato in conformità al disposto dell’art. 2437-ter, comma
3, cod. civ.
Si precisa che per “Altri Azionisti” si intendono gli azionisti titolari di azioni della medesima categoria
di quelle per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso. Pertanto:
-
le n. 9.494.900 Azioni Ordinarie sono offerte agli Altri Azionisti titolari di azioni ordinarie nel
rapporto di n. 1 Azione Ordinaria ogni n. 12,7358536688 azioni ordinarie Intek possedute, a parità
di condizioni, al prezzo unitario di Euro 0,4225;
-
le n. 21.654 Azioni di Risparmio sono offerte agli Altri Azionisti titolari di azioni di risparmio nel
rapporto di n. 1 Azione di Risparmio ogni n. 261,878775284 azioni di risparmio Intek possedute,
a parità di condizioni, al prezzo unitario di Euro 0,6983.
I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le “Opzioni”) non saranno negoziabili sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Le Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli
Stati Uniti d’America ai sensi dell’United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte
o vendute negli Stati Uniti d’America in assenza di un’esenzione. Le Azioni oggetto dell’Offerta in
Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi
nei quali l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in
conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.
Periodo dell’Offerta in Opzione
Le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 30 marzo 2011 al 28 aprile
2011 (estremi inclusi).
Modalità di adesione
L’acquisto delle Azioni mediante l’esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di
un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di Intek
S.p.A. (in Ivrea (TO), Via Camillo Olivetti n. 8), presso gli Uffici Amministrativi in Milano, Foro
Buonaparte, 44 e sul sito internet www.itk.it (il “Modulo di Adesione”) e previo accertamento, da parte
dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni (mediante
l’esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come di seguito definito).
Diritto di Prelazione
Gli Altri Azionisti che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo
di Adesione, avranno diritto di prelazione nell’acquisto, al prezzo di offerta, delle Azioni della
medesima categoria che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (il “Diritto di
Prelazione”). Nell’apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l’ammontare
massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.
Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste
inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione
al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l’assegnazione sulla base del
quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.
Risultati dell’Offerta in Opzione e dell’assegnazione
Intek provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso,
dell’esercizio del Diritto di Prelazione) mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano “Italia
Oggi”. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva
clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.
Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni
Il pagamento ed il trasferimento delle Azioni acquistate nell’ambito dell’Offerta in Opzione (mediante
l’esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione) saranno effettuati con valuta alla
data di efficacia della Fusione, e subordinatamente all’efficacia della Fusione, per il tramite dell’intermediario presso il quale è stato presentato il Modulo di Adesione. La data del pagamento e del
trasferimento delle Azioni sarà tempestivamente comunicata da Intek mediante pubblicazione di un
avviso sul quotidiano “Italia Oggi”.
29 marzo 2011
ColombiC&E
DI